CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO N. 29-352-402-441/A


Procedure per la partecipazione popolare alla revisione dello Statuto speciale per la Sardegna. Istituzione dell'Assemblea della Sardegna

Approvato dalla Prima Commissione nella seduta del 17 gennaio 2013

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RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai consiglieri

MANINCHEDDA, Presidente e relatore - COCCO Pietro, Vice Presidente - AGUS, Segretario - CAPELLI - COSSA - CUCCUREDDU - FLORIS Rosanna - LAI - PETRINI - PITEA - SANNA Matteo -SORU

pervenuta il 20 marzo 2013

Fin dalle prime sedute del 2012, la Prima Commissione, proseguendo il mandato del Consiglio, conferito con l'ordine del giorno n. 41 del 18 novembre 2010, ha stabilito di avviare un percorso organico al fine di affrontare tutti i temi relativi alle riforme istituzionali. Per tale motivo ha provveduto a riordinare tutte le proposte di legge vertenti sull'argomento, per diversi ambiti: proposte di legge costituzionale di riforma dello Statuto e di istituzione della cosiddetta Assemblea costituente, proposte di legge regionale sulla Consulta per la riforma dello Statuto, proposte di legge statutaria, proposte di legge sull'organizzazione amministrativa regionale, proposte di legge relative all'ordinamento degli enti locali. Ha nominato i relatori interni per ciascuno dei suddetti ambiti.

In particolare, nei primi mesi del 2012, la Commissione ha focalizzato l'attenzione sui temi della legge statutaria, degli enti locali e, in particolare, della riforma delle province (per quest'ultimo aspetto, anche al fine di dar seguito alle riforme avviate a livello statale).

Durante tale periodo si è svolto il referendum regionale (6 maggio 2012) che prevedeva, tra gli altri, un quesito, di natura consultiva, con il quale si chiedeva al corpo elettorale il consenso per l'istituzione di una Assemblea per la revisione dello Statuto speciale, eletta a suffragio universale.

Anche a seguito dell'esito positivo di tale quesito referendario, la Commissione, terminato l'esame della legge statutaria sulla forma di governo e sul sistema di elezione del Consiglio e del Presidente della Regione, proseguendo con il percorso delle riforme, ha concentrato l'esame, tra le altre, sulle proposte di legge, regionali e nazionali, relative alle forme di partecipazione alla procedura per la revisione dello Statuto relativamente alle quali, già nella seduta del 6 febbraio 2012, aveva nominato, quali relatori interni, il Presidente, l'On. Franco Meloni e l'On. Campus.

A tal fine, dalla seduta del 4 settembre 2012, oltre agli altri ambiti di riforma, ha specificamente inserito all'ordine del giorno le proposte di legge nazionale n. 4 e n. 14 (presentate, rispettivamente il 12 giugno 2009 e il 25 ottobre 2011) e le proposte di legge regionale n. 29 (presentata il 17 giugno 2009), n. 352 (presentata il 17 gennaio 2012) e n. 402 (presentata il 5 luglio 2012), tutte vertenti sul tema della procedura per la revisione dello Statuto.

Nella seduta pomeridiana del 25 ottobre 2012 la Commissione ha quindi proceduto all'audizione del Comitato per la Costituente sarda e nella seduta del 6 novembre 2012 ha stabilito di procedere all'esame congiunto - finalizzato all'elaborazione di un testo unificato - delle sole proposte di legge regionale relative all'istituzione di un'assemblea per la revisione dello Statuto, inserendovi anche la proposta di legge n. 441 presentata il 5 novembre 2012 e assumendo come testo base la proposta n. 29. Nella medesima seduta ha inoltre concluso la discussione generale e ha iniziato l'esame dell'articolato. Nella seduta del 5 dicembre 2012 ha concluso l'esame degli articoli di un testo unificato e ha stabilito di trasmettere il testo al parere finanziario e al parere del Consiglio delle autonomie locali.

Pervenuto il parere del Consiglio delle autonomie locali (27 dicembre 2012), nella seduta del 17 gennaio 2013, la Commissione ha dunque approvato il testo unificato delle proposte di legge n. 29-352-402-441, a maggioranza, con il voto contrario dei rappresentanti del Gruppo Misto e del Gruppo Partito democratico e con l'astensione del rappresentante del Gruppo Sardegna è già domani.

Il testo approvato dalla Commissione si compone di 11 articoli e prevede l'istituzione di una assemblea (denominata "Assemblea della Sardegna") eletta a suffragio universale e diretto, che ha il compito di redigere la proposta di un nuovo statuto speciale e altre proposte relative all'autonomia regionale e agli altri argomenti di competenza della legge statutaria, da presentare al Consiglio regionale. Il testo prevede che l'Assemblea cessi la propria attività entro sei mesi dalla prima seduta (articolo 3, comma 5).

In particolare l'articolo 2 del testo della Commissione prevede un elenco indicativo degli argomenti che la proposta di revisione dello Statuto deve disciplinare (identità regionale, autonomia, poteri e competenze della Regione, ecc.); l'articolo 3 disciplina gli organi che compongono l'Assemblea e i loro compiti; l'articolo 4 la sede in cui ordinariamente l'Assemblea svolge i propri lavori; l'articolo 5 disciplina l'attività dell'Assemblea e, in particolare, le modalità di intervento dei componenti, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e di altri soggetti ai quali venga richiesto di apportare contributi; l'articolo 6 disciplina le modalità di supporto e di segreteria per l'attività dell'Assemblea; l'articolo 7 disciplina i rimborsi per i componenti per il periodo di attività; l'articolo 8 disciplina il sistema di elezione dei componenti dell'Assemblea; l'articolo 9 l'indizione delle elezioni; l'articolo 10 la copertura finanziaria e l'articolo 11 l'entrata in vigore.

Il testo licenziato è frutto di un lungo e complesso dibattito che, anche in seguito ai risultati del referendum del 6 maggio del 2012 e al confronto con il Comitato per la costituente, ha portato alla scelta di avviare il percorso di revisione dello Statuto tramite una legge regionale. È stato infatti stabilito di evitare l'avvio del procedimento richiesto per l'approvazione di una legge costituzionale di istituzione dell'Assemblea che, allo stato dei lavori, avrebbe comportato una dilatazione dei tempi di approvazione che sarebbe andata ben oltre la legislatura in corso.

Il testo unificato licenziato dalla Commissione, rispetto ai testi presentati, risulta peraltro scevro di termini quali "costituente" e "sovranità" al fine di evitare di incorrere in pronunce o, quantomeno, in dubbi di incostituzionalità legati al significato che tali termini assumono nel contesto giuridico-costituzionale vigente.

Per il medesimo motivo la Commissione ha scelto di disciplinare il procedimento - che culmina con le proposte di un nuovo Statuto speciale e di leggi statutarie "ordinamentali" predisposti dall'Assemblea della Sardegna - nel rispetto delle prerogative relative all'esame e all'approvazione dei disegni di legge (articolo 39 dello Statuto speciale), riconosciute al Consiglio regionale e alle Commissioni consiliari.

Per quanto riguarda la modalità di scelta dei quaranta componenti dell'Assemblea, il testo unificato prevede un sistema elettorale proporzionale a suffragio universale e diretto, a turno unico, su base circoscrizionale e con recupero dei resti in un collegio unico regionale. Oltre al voto di lista, il testo prevede inoltre che l'elettore possa esprimere fino a due preferenze, purché per candidati di diverso genere. Sempre al fine di favorire l'equilibrio nella rappresentanza di genere il testo prevede che in ogni gruppo di liste nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Rispetto ad alcune delle proposte originarie, nelle quali si prevedevano modalità volte ad assicurare la rappresentanza di alcune istituzioni, delle organizzazioni sociali e delle giovani generazioni, la scelta di prevedere la sola elezione diretta dei componenti dell'Assemblea è stata in parte condizionata dalle specifiche indicazioni contenute nel quesito referendario approvato il 6 maggio 2012 con il quale si richiedeva il consenso per la riscrittura dello Statuto mediante una «"Assemblea costituente" eletta a suffragio universale da tutti i cittadini sardi».

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Il parere della Commissione Bilancio, richiesto in data 11 dicembre 2012, non è pervenuto.

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PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

pervenuto il 27 dicembre 2012

Il Consiglio delle autonomie locali ha avuto modo anche in passato di richiamare la necessità di avviare in concreto una vera fase costituente per la riscrittura dello statuto sardo. Da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2012 a conclusione dell'audizione del Comitato per la Costituente, ha approvato un documento di cui si riportano i principali contenuti.

Il Consiglio delle autonomie locali condivide "la necessità di arrivare ad una, non più rinviabile, riforma del sistema Regione sul temi dell'autonomia e sulle ragioni della specialità, definendo un percorso che porti ad nuovo sistema istituzionale basato sul principi del federalismo in grado di ridefinire il nuovo patto tra Stato e Regione. Esprime il proprio parere favorevole ad un percorso di costituzione di un'assemblea rappresentativa delle forze sociali ed economiche degli enti locali come strumento per arrivare ad una proposta di legge statutaria e di un nuovo statuto regionale condiviso in stretto collegamento con il Consiglio regionale". Con lo stesso documento il Consiglio si dichiarava favorevole a partecipare direttamente in forma attiva alla realizzazione di questo progetto. È conseguente l'odierna condivisione delle finalità generali espresse dal legislatore nel testo unificato.

Tuttavia dall'attenta lettura dell'articolato emergono degli aspetti, che incidono sulla capacità/adeguatezza dell'assemblea di rispondere agli altissimi compiti assegnati e nel dettaglio indicati dall'articolo 2. Infatti, la composizione, la modalità di elezione, il sistema di tutela e garanzie dei componenti e i tempi potrebbero minare alla base il ruolo, l'autorevolezza e la effettiva rappresentatività dell'assemblea costituente. Sembra concreto il rischio che il consesso diventi nel breve periodo un pletorico doppione dell'Assemblea regionale, costituito per pedissequa adesione al referendum consultivo del maggio scorso.

Nel merito, il sistema dell'elezione diretta a suffragio universale, se da un lato garantisce il metodo democratico, dall'altro non sembra consentire appieno la rappresentatività sociale che un'assemblea costituente dovrebbe avere. Si dovrebbe al contrario ricercare una soluzione che consenta la formazione di liste finalizzate a conseguire l'obiettivo di esprimere le migliori energie del mondo lavorativo, culturale, scientifico, accademico e sociale, altrimenti quel paese reale che il nuovo statuto dovrebbe governare rischia di rimanere estraneo al processo di genesi del nuovo ordinamento. Agli occhi dei cittadini l'assemblea si presenterebbe come un'ulteriore e inutile fonte di spesa di danaro pubblico.

L'Assemblea inoltre nascerebbe debole se ai suoi componenti non venissero assegnate le stesse prerogative e garanzie e supporto tecnico dei consiglieri regionali (fatti salvi, sia chiaro, i rimborsi). Va garantita comunque la tutela dell'attività lavorativa, contributiva e professionale dei consiglieri che, non va dimenticato, per tutta la durata dell'incarico saranno impegnati praticamente a tempo pieno per la stesura dello statuto.

Infine non si vede come possa sostenersi l'effettiva rappresentatività di un procedimento di riforma dello Statuto che ignori del tutto la partecipazione del sistema degli enti locali.

Il Consiglio delle autonomie locali ribadisce ancora una volta che il proprio contributo non può essere circoscritto alla mera fase consultiva priva di qualsiasi impegno o vincolo nei confronti del legislatore. Anche in questo caso il Consiglio delle autonomie locali manifesta l'esigenza di svolgere un ruolo attivo e diretto nella fase di stesura del provvedimento. Deve essere prevista l'espressione di un parere finale del Consiglio delle autonomie locali che, se negativo, riporti all'Assemblea la proposta per un ulteriore confronto tra Assemblea e Consiglio delle autonomie locali.

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Procedure per la partecipazione popolare alla revisione dello Statuto speciale per la Sardegna. Istituzione dell'Assemblea della Sardegna

Art. 1
Istituzione dell'Assemblea della Sardegna

1. Al fine di dare seguito alla volontà popolare espressa col referendum consultivo del 6 maggio 2012, in armonia con la Costituzione e con lo Statuto speciale per la Sardegna, è istituita un'assemblea con il compito di redigere la proposta di un nuovo Statuto speciale per la Sardegna, denominata Assemblea della Sardegna, da ora in avanti Assemblea.

2. L'Assemblea è composta da quaranta componenti ed è eletta a suffragio universale e diretto.

 

Art. 2
Proposta di statuto

1. Il progetto di nuovo statuto regionale è redatto sotto forma di articolato, preceduto da un preambolo di principi, ed accompagnato da una relazione; per ciascuna parte o per singoli aspetti possono essere previste più ipotesi od opzioni.

2. L'articolato considera indicativamente i seguenti argomenti:
a) principi e caratteri della identità regionale; ragioni fondanti della autonomia; conseguenti obblighi di Stato e Regione in relazione a tali caratteri; forme idonee per promuovere i diritti dei cittadini sardi in relazione a condizioni connesse alla specificità dell'Isola;
b) definizione di competenze e poteri legislativi ed amministrativi della Regione, mediante ricognizione di quelli attualmente attribuiti dallo Statuto e dalla Costituzione e l'individuazione di altre ulteriori o più ampie competenze;
c) autonomia finanziaria e impositiva at traverso l'individuazione di entrate certe sia ordinarie, sia dirette a garantire forme di perequazione ed integrazione al fine di superare situazioni di arretratezza, ridurre le diseconomie derivanti dall'insularità, garantire investimenti sostitutivi per il caso di mancata inclusione nei programmi nazionali di infrastrutturazione; forme di intesa per la definizione delle entrate variabili;
d) principi in materia di ordinamento degli enti locali, forme di promozione e valorizzazione delle autonomie, principi che devono presiedere alla distribuzione delle funzioni a fini di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, cooperazione, coesione fra i diversi enti e comunità locali; rapporti della Regione con gli enti locali;
e) principi in materia di ordinamento e forma di governo della Regione; fonti, rapporti con i cittadini, forme di partecipazione;
f) poteri regionali rispetto alle politiche statali, forme di intervento ed intesa con organi dello Stato, forme di garanzia e tutela al fine di raggiungere intese per l'attuazione di interventi pubblici nel territorio regionale;
g) poteri esteri regionali e principi in materia di partecipazione alla definizione delle politiche e della normativa dell'Unione europea;
h) forma e valore dello Statuto, garanzie procedimentali e limiti di revisione.

3. Il progetto può indicare ogni altro argomento ritenuto rilevante al fine di definire l'autonomia regionale e formulare proposte ad essa relative, ivi compresa una proposta di legge statutaria sull'architettura dei poteri regionali e locali in Sardegna.

4. La proposta di Statuto, una volta predisposta e approvata dall'Assemblea, è trasmessa al Consiglio regionale che la inserisce nella programmazione dei lavori con priorità assoluta su ogni altro argomento.

 

Art. 3
Organi

1. Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, da tenersi entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, l'Assemblea, al proprio interno, elegge a maggioranza assoluta e con voto segreto, il presidente.

2. Il presidente assicura l'ordine dei lavori e dirige la discussione.

3. Il presidente è coadiuvato da un Ufficio di coordinamento da lui presieduto, composto da due vicepresidenti e da altri sei componenti dell'Assemblea. I vicepresidenti e gli altri sei componenti sono eletti dall'Assemblea in due distinte votazioni; ogni votante indica sulla scheda un solo nome.

4. L'Ufficio di coordinamento stabilisce il programma dei lavori, assume le determinazioni necessarie al buon funzionamento dell'Assemblea, provvede all'attuazione dei suoi deliberati assicurando il necessario raccordo con il Consiglio regionale, propone alla Presidenza del Consiglio regionale le eventuali iniziative che comportino spese.

5. L'Assemblea e il relativo Ufficio di coordinamento cessano l'attività con la trasmissione al Consiglio regionale della proposta di Statuto e comunque il centottantesimo giorno dalla prima seduta.

 

Art. 4
Sede dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce nella città di Cagliari, in una sede stabilita dalla Presidenza del Consiglio regionale.

2. Nella fase di consultazione possono essere svolte riunioni in altre sedi nel territorio regionale.

 

Art. 5
Attività dell'Assemblea

1. Ciascun componente dell'Assemblea, entro il termine stabilito dal calendario dei lavori, ha facoltà di presentare proposte articolate riguardanti anche solo parte degli argomenti previsti.

2. Il Consiglio regionale trasmette all'Assemblea i progetti di legge vertenti nelle materie di cui all'articolo 2 presentati alla data di cui al comma 1.

3. Il Presidente della Regione può, in qualsiasi fase dei lavori dell'Assemblea, nei termini previsti dal comma 1, partecipare e intervenire, presentare documenti e formulare proposte sui temi in discussione.

4. L'Assemblea e il Presidente della Regione possono, di intesa fra loro, prevedere la partecipazione di uno o più componenti della Giunta regionale per aspetti specifici.

5. Il Consiglio regionale, tramite la Commissione competente è puntualmente informato su ogni fase dei lavori dell'Assemblea e può proporre alla stessa integrazioni sui temi da trattare.

6. L'Assemblea può procedere ad audizioni, sollecitare contributi di singole personalità e di centri o istituti di studio e ricerca, formulare quesiti e richieste, assumere ogni iniziativa utile coinvolgendo organismi culturali, sociali ed economici, il mondo del volontariato e dell'associazionismo, ivi compresi i sardi residenti fuori dall'Isola per il più ampio esame delle proposte.

7. L'Assemblea tiene una o più sedute nelle quali intervengono i deputati e senatori eletti in Sardegna.

8. Possono essere istituiti gruppi di lavoro su singoli aspetti.

9. Ciascun componente dell'Assemblea può presentare emendamenti e chiedere che siano votati o acclusi nel documento finale.

10. L'Assemblea delibera a maggioranza dei componenti.

11. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Assemblea procede all'esame delle diverse proposte e predispone un progetto per lo statuto ed eventualmente progetti per gli altri argomenti di cui all'articolo 2, comma 3.

12. I lavori dell'Assemblea sono pubblici; si applicano le disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale che disciplinano l'accesso alle sedute del Consiglio.

13. Per favorire la massima partecipazione popolare sono garantite:
a) la libera consultazione in via telematica dei resoconti di tutti i lavori dell'Assemblea;
b) la possibilità per tutti gli interessati di presentare proposte anche in via telematica.

 

Art. 6
Supporto e segreteria

1. Il supporto per l'attività istruttoria e di segreteria è assicurato dal Consiglio regionale mediante il proprio personale, eventualmente ricorrendo, nel caso sia impossibile provvedere col personale in servizio, per le sole funzioni inferiori a quelle dirigenziali, al comando di dipendenti di altre amministrazioni o enti pubblici, nelle forme consentite dai rispettivi ordinamenti.

2. I comandi sono disposti su richiesta del Presidente del Consiglio regionale e cessano automaticamente alla conclusione dei lavori dell'Assemblea.

3. Alle spese necessarie per l'attività dell'Assemblea provvede, con le modalità previste per le proprie, il Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di coordinamento.

 

Art. 7
Rimborsi

1. Ai componenti, per il periodo di attività dell'Assemblea, è corrisposta una indennità lorda onnicomprensiva pari a euro 4.000 mensili.

2. Ai soli componenti che risiedono in un comune distante almeno cinquanta chilometri dal comune in cui ha sede l'Assemblea è altresì corrisposto un rimborso fisso per le spese di viaggio e soggiorno pari a euro 1.000 mensili.

 

Art. 8
Elezione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è eletta a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale e con voto libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. L'elezione dell'Assemblea é disciplinata dalla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), nel testo vigente al 30 novembre 2012, salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
a) il numero totale dei seggi da assegnare è quaranta;
b) il numero dei sottoscrittori prescritto dall'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 7 del 1979 è ridotto della metà;
c) l'elezione avviene in un unico turno; non si applicano gli articoli 79 bis e 79 ter della legge regionale n. 7 del 1979;
d) il territorio della Regione è ripartito nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009; si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 26 febbraio 2004, n. 3 (Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali);
e) l'assegnazione dei quaranta seggi è effettuata in ragione proporzionale esclusivamente mediante riparto nelle singole circoscrizioni elettorali provinciali e recupero dei voti residui in un collegio unico regionale cui accedono i gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno che abbiano ottenuto almeno un quoziente intero in una circoscrizione elettorale provinciale o 30.000 voti complessivi;
f) non é prevista la circoscrizione elettorale regionale; non si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7 del 1979 che si riferiscono a tale circoscrizione;
g) tutti i riferimenti al numero dei seggi spettanti al Consiglio regionale devono intendersi fatti ai quaranta seggi spettanti all'Assemblea;
h) ciascun elettore dispone esclusivamente di un voto di lista per la circoscrizione elettorale provinciale e di un voto di preferenza per uno dei candidati compresi nella lista votata; può esprimere anche una seconda preferenza a favore di un candidato di diverso genere purché appartenente alla medesima lista; se l'elettore esprime due preferenze per candidati appartenenti allo stesso genere, è valido il solo voto di lista; il modello della scheda è quello disciplinato dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 25 della legge regionale n. 7 del 1979 e dalle tabelle ad essa allegate;
i) in ogni gruppo di liste, a pena di esclusione, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; a tal fine ciascun ufficio centrale circoscrizionale, prima di compiere le operazioni di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 7 del 1979, trasmette la composizione delle liste all'ufficio centrale regionale il quale, entro le ventiquattro ore successive dall'ultima trasmissione, comunica agli uffici circoscrizionali se per ciascun gruppo di liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno sia stata rispettata la prescrizione di cui al primo periodo della presente lettera; ciascun ufficio centrale circoscrizionale comunica i risultati della verifica ai delegati di ciascuna lista i quali provvedono a presentare nelle quarantotto ore successive eventuali modifiche nella composizione delle liste nel rispetto dei requisiti previsti per le candidature; ciascun ufficio centrale circoscrizionale, entro le ventiquattro ore successive, trasmette la nuova composizione delle liste all'ufficio centrale regionale il quale, entro le ventiquattro ore successive dall'ultima trasmissione decide in via definitiva provvedendo all'esclusione dei gruppi di liste la cui composizione non rispetti i limiti sulla rappresentanza di genere;
j) i riferimenti alla carica di "consigliere regionale" devono intendersi fatti alla carica di "componente dell'Assemblea della Sardegna".

3. Per l'elezione dell'Assemblea si applica la disciplina vigente in tema di campagna elettorale, di trasparenza e di limiti di spesa prevista per le elezioni del Consiglio regionale.

4. È elettore ed eleggibile alla carica di componente dell'Assemblea chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione; per i cittadini emigrati si applicano le disposizioni vigenti in materia di elezione del Consiglio regionale.

5. Valgono per i componenti dell'Assemblea le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri regionali dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), salve le deroghe di cui ai commi 6, 7 e 8.

6. Non rientrano tra le cause di incompatibilità e ineleggibilità a componente dell'Assemblea quelle stabilite ai numeri 5), 7), 8), 9), 10) e 11) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 154 del 1981 e ai numeri 1), 2) e 3) del comma 1 dell'articolo 3 della medesima legge.

7. La carica di componente dell'Assemblea è compatibile con la carica di sindaco, senza che rilevi il numero di abitanti del comune.

8. Non sono eleggibili alla carica di componente dell'Assemblea gli assessori e i consiglieri regionali in carica.

 

Art. 9
Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dell'Assemblea sono indette dal Presidente della Regione nella medesima data in cui indice le prime consultazioni elettorali o referendarie per l'anno 2013.

 

Art. 10
Copertura finanziaria

1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge, articoli 6, 7 e 8, sono valutati in euro 4.000.000 per l'anno 2013.

2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2012-2014, sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL - Parte corrente
2012 euro ---
2013 euro 4.000.000
2014 euro ---
mediante riduzione della voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012);

in aumento

UPB S03.01.005
Spese per elezioni e referendum regionali
2012 euro ---
2013 euro 2.000.000
2014 euro ---

UPB S01.01.001
Consiglio regionale
2012 euro ---
2013 euro 2.000.000
2014 euro ---
Capitolo NI (Trasferimenti al Consiglio regionale per il funzionamento dell'Assemblea della Sardegna).

 

Art. 11
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna (BURAS).