CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 441
presentata dal Consigliere regionale
CUCCUREDDUil 5 novembre 2012
Istituzione di un'assemblea costituente per la ridefinizione dell'ambito di governo (statuto) e della forma di governo dei poteri pubblici in Sardegna (statutaria)
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
L'esito referendario del 6 maggio 2012 ha dato adito ad interpretazioni differenti circa la natura dell'assemblea costituente. I nodi da sciogliere per pervenire ad una corretta interpretazione del dato referendario e ad una proposta efficace, al di là dell'aspetto propagandistico, sono sostanzialmente tre:
L'assemblea costituente si dovrà occupare solo di redigere lo statuto, ovvero riscrivere la proposta di un nuovo patto con lo Stato, quindi, in sostanza, ridefinire l'ambito del governo? Oppure dovrà avere compiti ben più incisivi e fare quindi proposte anche circa la nuova architettura istituzionale dei poteri pubblici in Sardegna. Realizzare o meno il federalismo interno? Quali enti intermedi? Che ruolo affidare ai comuni? Quale ruolo deve svolgere la Regione? Quale forma di governo? Quali organi? Quali spazi per la democrazia diretta, la partecipazione popolare, l'e-democracy? In sostanza dovrà predisporre anche la proposta di legge statutaria?
Il complesso dei 10 referendum era finalizzato alla riduzione dei costi degli apparati politico/rappresentativi (riduzione del numero dei consiglieri regionali, riduzione consigli di amministrazione, indennità di carica, cancellazione delle province), sorgono allora più che legittimi i dubbi circa la volontà dell'elettore referendario di voler istituire un'assemblea costituente, da alcuni ipotizzata come una sorta di doppione del Consiglio regionale, con elezione diretta su liste contrapposte, e soprattutto con la proliferazione di poltrone e relative indennità di funzione e rimborsi spese.
L'assemblea costituente può essere stata intesa dall'elettore referendario, più che come un doppione del Consiglio regionale (l'elezione per liste di partito in maniera proporzionale produrrebbe, verosimilmente, un altro parlamentino che risponderebbe alle stesse logiche di partito ed agli input degli stessi leader regionali), come un'assemblea espressione di diverse sensibilità, di diverse organizzazioni, di competenze integrabili con quelle del Consiglio regionale.
Ritenuto che la volontà dell'elettore referendario fosse quella di non creare nuovi organismi rappresentativi, capaci di generare ingenti costi elettorali, in indennità, rimborsi spese, strutture amministrative e consulenziali di supporto, ecc. e di non imbarcarsi in avventure dalla dubbia costituzionalità, che potrebbero naufragare rapidamente, rinviando sine die la rivisitazione dell'ambito e della forma di governo in Sardegna, si sottolinea, invece, come l'obiettivo fosse quello di dotarsi di un organismo, espressione delle migliori competenze in materia, capace di collaborare e coordinarsi con il Consiglio regionale nelle sue articolazioni.
La presente proposta di legge si propone quindi l'istituzione di un'assemblea costituente, che non sia rappresentativa delle forze politiche, che già costituiscono il Consiglio regionale, ma invece sia aperta al contributo di quei soggetti, espressione di parti importanti della società sarda e capaci di dare un rilevante apporto culturale all'elaborazione dei due fondamentali provvedimenti legislativi, ma che, forse, mai si candiderebbero o si impegnerebbero in dispendiose (non solo sotto il profilo economico) campagne elettorali.
La proposta si compone di sei articoli.
L'articolo 1 istituisce l'assemblea costituente e ne definisce la natura di organo consultivo del Consiglio regionale e, soprattutto, prevede l'estensione delle competenze non al solo Statuto (ambito di governo, nuove funzioni, patto con lo Stato), alla statutaria, e quindi alla forma di governo, all'architettura istituzionale dei poteri pubblici in Sardegna, alla partecipazione popolare, al federalismo interno, ecc.
L'articolo 2 fissa a trenta il numero dei componenti dell'assemblea costituente e stabilisce che 26 siano eletti/designati dal mondo accademico, del lavoro, del sindacato, degli enti locali, dell'associazionismo, ecc., mentre quattro membri siano eletti dal Consiglio regionale fra eminenti personalità, che saranno chiamate ad arricchire il prestigio e l'autorevolezza dell'assemblea costituente.
L'articolo 3 prevede, in analogia a quanto avviene per le commissioni permanenti del Consiglio regionale, l'elezione di un presidente e dell'ufficio di presidenza.
L'articolo 4 definisce il termine semestrale per l'elaborazione delle proposte, decorso il quale l'Assemblea cessa le sue funzioni, e determina, inoltre, gli ulteriori adempimenti per l'esame delle proposte di Statuto e statutaria sia da parte della Prima Commissione permanente, che da parte dell'Assemblea.
L'articolo 5 tratta delle modalità di funzionamento, mentre l'articolo 6 stabilisce l'entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Assemblea costituente1. Al fine di predisporre, in conformità ai principi costituzionali, una proposta di revisione dello Statuto di autonomia e, contestualmente, una proposta di legge statutaria, è istituita l'assemblea costituente, quale organo consultivo del Consiglio regionale.
2. L'assemblea costituente, nel predisporre i progetti di legge, tiene conto delle proposte presentate dai propri componenti, nonché di quelle dei consiglieri regionali o dalla Giunta regionale e di quelle di iniziativa popolare, purché depositate entro il giorno di insediamento dell'Assemblea costituente.
Art. 2
Composizione1. L'assemblea costituente è composta da trenta membri eletti o designati dalle principali organizzazioni nelle quali si articola la società sarda:
a) quattro componenti rappresentano le università sarde: i due rettori, o loro delegati stabili, e due docenti universitari, uno per ciascuna università, eletti dal senato accademico, a maggioranza assoluta, fra i docenti in materia di diritto costituzionale, diritto pubblico, diritto regionale o diritto parlamentare;
b) cinque componenti espressione del mondo sindacale, eletti dagli organi dirigenziali uno per ciascuna delle seguenti confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, UGL e CSS;
c) i quattro presidenti delle camere di commercio, o loro delegati stabili, e quattro rappresentanti eletti dalla giunta di Unioncamere in rappresentanza rispettivamente delle associazioni degli industriali, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura;
d) un rappresentante dell'associazionismo di ispirazione religiosa, designato dalla Conferenza episcopale sarda;
e) un rappresentante dell'associazionismo sportivo, indicato dal presidente regionale del CONI;
f) un rappresentante del sistema della cooperazione, indicato d'intesa dagli organi dirigenti regionali di Confcooperative, Lega Coop, AGCI;
g) un rappresentante del sistema del credito designato dall'Associazione bancaria sarda;
h) il presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL), o suo delegato stabile, e quattro rappresentanti degli enti locali, eletti dal CAL; di questi uno espressione delle province e tre dei comuni, rispettivamente, fino ai 5.000 abitanti, fra i 5.001 ed i 30.000, ed oltre i 30.000 abitanti;
i) quattro eminenti personalità espressione del mondo della cultura, della scienza, delle istituzioni, della comunicazione, del mondo del lavoro e delle professioni, elette dal Consiglio regionale, a voto segreto e limitato ad un nominativo.2. Il Presidente del Consiglio regionale richiede, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le designazioni di cui al comma 1, che sono comunicate, assieme al verbale di elezione o designazione, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Ottenute tutte le designazioni, il Presidente convoca il Consiglio regionale per l'elezione degli ultimi quattro componenti.
Art. 3
Organi1. Nella prima riunione, convocata dal Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni dall'elezione dei rappresentanti consiliari, l'assemblea costituente, al proprio interno, elegge a maggioranza assoluta ed a voto segreto il presidente, due vicepresidenti e due segretari che, assieme, costituiscono l'ufficio di presidenza, che opera in analogia a quanto previsto per le commissioni consiliari dal regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale.
Art. 4
Durata in carica ed esame delle proposte1. L'assemblea costituente, entro sei mesi dalla riunione di insediamento, approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una proposta di revisione dello Statuto ed una proposta di legge statutaria. Il termine di sei mesi non è prorogabile.
2. Le proposte di cui al comma 1 divengono i testi base sui quali opera la competente Commissione consiliare che, a sua volta, ha a disposizione sessanta giorni per l'esame congiunto delle proposte di statuto e di statutaria; decorso tale termine il parere si intende accordato e le proposte possono essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale, entro ulteriori trenta giorni, esamina prima il testo di Statuto, e dopo averlo approvato lo trasmette al Parlamento ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, ed immediatamente dopo esamina ed approva la legge statutaria, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto stesso.
Art.5
Modalità di funzionamento1. Per il funzionamento dell'assemblea costituente, in quanto compatibili, si seguono le norme previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale, relative alle commissioni permanenti.
2. Ai componenti dell'assemblea costituente è attribuita una indennità di carica pari al 50 per cento di quella erogata ai consiglieri regionali, all'atto dell'insediamento dell'assemblea stessa, oltre al rimborso chilometrico.
3. L'assemblea costituente si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, dei locali e del personale del Consiglio regionale, individuato con specifica deliberazione dell'Ufficio di presidenza.
Art. 6
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).