CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 402
presentata dai Consiglieri regionali
URAS - COCCO Daniele Secondo - CUGUSI - SECHIil 5 luglio 2012
Istituzione di un'Assemblea costituente eletta a suffragio universale per la riscrittura del nuovo Statuto speciale per la Sardegna in attuazione degli esiti del referendum consultivo del 6 maggio 2012
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Il referendum consultivo del 6 maggio 2012 ha chiesto ai sardi se fossero favorevoli alla riscrittura dello Statuto della Regione autonoma della Sardegna da parte di un'Assemblea costituente eletta a suffragio universale. Il risultato è stato una risposta affermativa formulata da quasi il 95 per cento dei votanti.
In ragione di tale chiaro e netto pronunciamento, la presente proposta di legge intende dare concreta attuazione alla costituzione di un'Assemblea costituente che possa riscrivere la Carta fondamentale di autogoverno della Sardegna.
La necessità di procedere col massimo della celerità possibile impone di utilizzare l'iter legislativo ordinario anziché quello costituzionale. Di conseguenza, la legge regionale dovrà porsi, come precisato nell'articolo 1 della proposta, in armonia con la Costituzione e con lo Statuto speciale per la Sardegna. Per questi motivi l'Assemblea costituente avrà il compito di redigere una proposta di statuto che, però, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale, dovrà essere approvata dal Consiglio regionale.
Gli articoli 2 e 3 della proposta fissano, inoltre, alcuni principi e criteri direttivi di massima cui l'Assemblea costituente dovrà attenersi nella redazione della proposta di statuto, come la difesa e lo sviluppo dei diritti fondamentali dell'uomo e delle comunità contenuti nella Costituzione e nei trattati e accordi internazionali (avendo particolare riguardo ai diritti di libertà, dignità e solidarietà, dei diritti al lavoro, alla salute, alla casa, all'istruzione e formazione permanente, alla difesa e tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio), la previsione di nuove competenze esclusive della Regione, la creazione di un nuovo assetto dei rapporti finanziari e fiscali con lo Stato, la fissazione dei principi della forma di governo in modo da garantire governabilità e rappresentanza, il ripensamento dell'istituto delle norme di attuazione, la previsione dei principi fondamentali relativi alle funzioni e ai rapporti tra Regione ed enti locali, in modo da rispettare i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
I punti salienti della presente proposta sono quattro.
In primo luogo, al fine di garantire che la composizione dell'Assemblea costituente, eletta a suffragio universale dai cittadini residenti in Sardegna, sia rappresentativa delle diverse realtà territoriali dell'Isola, è stabilito, nell'articolo 3, che il territorio della Regione é ripartito in circoscrizioni corrispondenti al numero delle province, in modo tale da distribuire in maniera proporzionata ed equilibrata i cinquanta componenti l'Assemblea.
In secondo luogo, al fine di dare piena attuazione ai principi di parità di genere e di democrazia paritaria è stato introdotto nell'articolo 3 un meccanismo che garantisce che 20 dei 50 componenti l'Assemblea siano donne.
In terzo luogo, al fine di garantire che nel processo di riscrittura dello Statuto vi sia l'effettiva partecipazione delle generazioni più giovani, l'Assemblea costituente sarà composta necessariamente da 10 eletti di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Inoltre, sempre al fine di valorizzare al massimo il principio di parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive, nella lista di candidati riservata ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, dovranno essere obbligatoriamente alternati un uomo e una donna.
Infine, affinché il processo di riscrittura dello Statuto si caratterizzi per una partecipazione democratica continua e non limitata alla sola espressione del voto iniziale, gli articoli 4 e 5 prevedono forme di partecipazione sia nel corso dei lavori dell'Assemblea, sia nella fase finale di approvazione della proposta. In particolare, l'articolo 5 prevede che la proposta di Statuto predisposta dall'Assemblea costituente e approvata dal Consiglio regionale sia depositata presso tutti i comuni della Sardegna affinché tutti i cittadini possano sottoscriverla. In questo modo, sempre ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale, potrà essere presentata in Parlamento una proposta di statuto approvata dal Consiglio regionale e nello stesso tempo sottoscritta e quindi condivisa dai cittadini sardi.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Istituzione di un'Assemblea costituente
del popolo sardo1. Al fine di dare seguito alla volontà popolare espressa col referendum consultivo del 6 maggio 2012, in armonia con la Costituzione e con lo Statuto speciale per la Sardegna, il Consiglio regionale istituisce un'Assemblea costituente del popolo sardo allo scopo di redigere la proposta di un nuovo Statuto speciale per la Sardegna.
Art. 2
Principi1. In considerazione delle peculiarità di carattere storico, istituzionale, economico, linguistico e culturale, nonché della condizione di insularità e della particolare collocazione geografica della Sardegna nel Mediterraneo, l'Assemblea costituente, nella redazione della proposta di nuovo statuto, persegue finalità di difesa e sviluppo dei diritti fondamentali dell'uomo e delle comunità contenuti nella Costituzione repubblicana e nei trattati e accordi internazionali in vigore e coerenti con le analoghe disposizioni costituzionali, avendo particolare riguardo ai diritti di libertà, dignità e solidarietà, dei diritti al lavoro, alla salute, alla casa, all'istruzione e formazione permanente, alla difesa e tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio.
Art. 3
Criteri direttivi1. L'Assemblea costituente, inoltre, opera secondo i seguenti criteri direttivi:
a) attribuzione alla Regione di potestà legislative, da esercitare in via esclusiva o concorrente con lo Stato, anche in deroga alle competenze attribuite a quest'ultimo dal titolo V, parte II, della Costituzione, in conformità ai principi di diritto internazionale e del diritto dell'Unione europea; per l'esercizio di tali potestà sono garantite corrispondenti risorse finanziarie;
b) determinazione dei principi fondamentali della forma di governo e di organizzazione e funzionamento della Regione in modo da bilanciare le esigenze di governabilità con quelle di rappresentanza;
c) attribuzione al Consiglio regionale, in base ad una legge regionale rinforzata, della potestà di determinare la forma di governo e l'organizzazione e funzionamento della Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto speciale;
d) previsione di una procedura rapida ed efficace per l'adozione delle norme di attuazione dello Statuto speciale;
e) previsione di una procedura semplificata che, a seguito dell'istituzione di un tavolo paritetico tra Stato e Regione, consenta la modifica delle competenze legislative, regolamentari ed amministrative attribuite alla Sardegna, senza la necessità di una legge di rango costituzionale;
f) previsione che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto, la Regione determina, d'intesa con lo Stato, le risorse umane, i mezzi finanziari, i beni e gli strumenti organizzativi necessari per l'esercizio delle nuove competenze attribuite;
g) previsione di un nuovo sistema finanziario e fiscale improntato ai principi di responsabilità, solidarietà e sussidiarietà, che garantisca alla Sardegna la coesione ed il riequilibrio economico-sociale, assicuri una politica di defiscalizzazione delle attività produttive e di realizzazione di zone franche, sia orientato al perseguimento dell'autosufficienza finanziaria, in un quadro di sostegno alle altre aree svantaggiate del Paese;
h) previsione che la Regione partecipi alla formazione della volontà dello Stato in relazione ai trattati internazionali che incidano nelle materie di competenza regionale, nonché in relazione ai trattati istitutivi dell'Unione europea, agli atti da questa emanati ed alla formazione dei suoi organi, conformemente ai principi di coesione, di democraticità e di sussidiarietà, con la previsione che la Regione possa concludere accordi con gli stati membri dell'Unione europea e i loro enti territoriali;
i) previsione dei principi fondamentali in materia di assetto degli enti locali in Sardegna, in modo tale da garantire che l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti tra i livelli di governo individuati siano orientati al rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
Art. 4
Elezione dell'Assemblea costituente1. L'Assemblea costituente è composta da cinquanta membri ed è eletta a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale e con voto libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Al fine di dare attuazione ai principi costituzionali che impongono il rispetto della parità di genere, e al fine di garantire che nel processo di riscrittura dello statuto vi sia l'effettiva partecipazione delle generazioni più giovani, i cinquanta membri sono eletti in modo da garantire che l'Assemblea costituente sia composta da venti donne, venti uomini e dieci cittadini di età compresa tra i 18 e i 30 anni.
3. Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui al comma 2, ogni elettore ha a disposizione tre schede elettorali, in ognuna delle quali può esprimere un voto di preferenza per ognuna delle tre categorie di candidati di cui al comma 2, come specificato nei commi successivi.
4. L'elezione dell'Assemblea é disciplinata dalla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), cui si applicano, in deroga, le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e i seguenti principi:
a) il numero dei seggi da assegnare è di cinquanta, così ripartiti: venti uomini, venti donne, dieci cittadini di età compresa tra i 18 e i 30 anni; a tal fine sono presentate, dai soggetti individuati dalla legge, liste separate per ciascuna delle tre categorie di candidati; ciascuna delle tre liste prevede, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente: venti candidati di genere maschile; venti candidati di genere femminile; dieci candidati di età compresa tra i 18 e i 30 anni;
b) nella lista dei dieci candidati di età compresa tra i 18 e i 30 anni, a pena di inammissibilità, non possono essere indicati consecutivamente più di un candidato dello stesso genere;
c) l'elezione avviene in un unico turno; non si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7 del 1979 che si riferiscono al secondo turno di votazione;
d) il territorio della Regione é ripartito in circoscrizioni corrispondenti al numero delle province: per l'individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 26 febbraio 2004, n. 3 (Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali);
e) l'assegnazione dei seggi è effettuata, per ciascuna delle tre categorie di componenti individuate nella lettera a), in ragione proporzionale esclusivamente mediante riparto nelle singole circoscrizioni elettorali provinciali e recupero dei voti residui in un collegio unico regionale cui accedono i gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno che abbiano ottenuto almeno un quoziente intero in una circoscrizione elettorale provinciale o 30.000 voti complessivi;
f) non é prevista l'istituzione della circoscrizione elettorale regionale; non si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7 del 1979 che si riferiscono a tale circoscrizione;
g) tutti i riferimenti al numero dei seggi spettanti al Consiglio regionale contenuti nella legge regionale n. 7 del 1979 (80, 64, 16) si intendono fatti al numero dei seggi spettanti alle tre categorie di cui è composta l'Assemblea costituente ai sensi della lettera a);
h) ciascun elettore dispone, per ciascuna delle tre categorie previste dalla lettera a), esclusivamente di un voto di lista per la circoscrizione elettorale provinciale e di un voto di preferenza per uno dei candidati compresi nella lista votata; il modello della scheda è quello disciplinato dall'articolo 25, commi 1, 2 e 4, della legge regionale n. 7 del 1979 e dalle tabelle ad essa allegate;
i) i riferimenti alla carica di "consigliere regionale" si intendono fatti alla carica di "componente dell'Assemblea costituente";
j) per l'elezione dell'Assemblea costituente si applica la disciplina vigente in tema di campagna elettorale, di trasparenza e di contenimento della spesa prevista per le elezioni del Consiglio regionale.5. È elettore ed eleggibile alla carica di componente dell'Assemblea costituente chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione; per i cittadini emigrati si applicano le disposizioni vigenti in materia.
6. Valgono per i componenti dell'Assemblea costituente le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri regionali dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), salve le deroghe di cui ai commi 7 e 8.
7. La carica di componente dell'Assemblea costituente è compatibile con la carica di sindaco, senza che rilevi il numero di abitanti del comune.
8. Non sono eleggibili alla carica di componente dell'Assemblea costituente il Presidente della Regione, gli assessori e i consiglieri regionali in carica.
Art. 5
Consultazioni e partecipazione1. Nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente sono sentite le autonomie locali, le organizzazioni sindacali, le Università di Cagliari e Sassari, la Confindustria, nonché tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano offrire un effettivo contributo.
2. I lavori dell'Assemblea costituente sono pubblici.
3. L'Assemblea costituente, coadiuvata dall'Amministrazione regionale, assicura:
a) che i lavori siano trasmessi in diretta streaming sul sito del Consiglio regionale;
b) che i verbali di tutti i lavori dell'Assemblea siano disponibili e liberamente consultabili in rete;
c) che tutti i cittadini interessati possano presentare, in via informatica, proposte, suggerimenti e osservazioni nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente, in modo da garantire la massima partecipazione possibile.
Art. 6
Procedura di approvazione e partecipazione popolare1. Entro sei mesi dalla sua elezione l'Assemblea costituente approva il progetto di nuovo Statuto speciale, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.
2. Entro trenta giorni il Consiglio regionale esamina il progetto di nuovo Statuto speciale e predispone, sulla base di tale progetto, una proposta di Statuto da sottoporre al Parlamento, che lo approva secondo la procedura di cui all'articolo 54 dello Statuto speciale. La proposta è presentata in Parlamento con le modalità e i termini previsti dal comma 3.
3. La proposta di Statuto speciale approvata dal Consiglio regionale è depositata, per trenta giorni, presso i comuni della Regione, in modo da consentire ai cittadini di sottoscrivere la proposta ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale. Nel caso in cui siano state raggiunte 20.000 sottoscrizioni, come previsto dall'articolo 54 dello Statuto speciale, sono presentate contemporaneamente in Parlamento sia la proposta di Statuto speciale approvata dal Consiglio regionale sia la stessa proposta di Statuto speciale sottoscritta ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto.
4. Se nel termine previsto dal comma 3 non sono raggiunte le 20.000 sottoscrizioni previste dall'articolo 54 dello Statuto, il Consiglio regionale presenta in Parlamento la sola proposta di Statuto approvata ai sensi del comma 2.
Art. 7
Norma finanziaria1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge e valutate in euro 2 milioni si fa fronte a valere sulla coerente UPB S del Bilancio regionale per l'anno 2013, in relazione alle necessità derivanti dalla connessa consultazione elettorale e alla conseguente attività.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - parte corrente
2013 euro 2.000.000in aumento
UPB NI
2013 euro 2.000.000