CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 29
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Giacomo - DESSÌ - MANINCHEDDA - PLANETTA - SOLINAS Christian
il 17 giugno 2009
Istituzione di una Assemblea costituente per la redazione del nuovo Statuto speciale della Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
L'articolo 54, comma 1, dello Statuto speciale per la Sardegna prevede che i titolari dell'iniziativa per la modificazione o la revisione organica dello Statuto siano il Consiglio regionale o almeno ventimila elettori.
Ciò non impedisce che venga eletta un'Assemblea costituente a livello regionale sulla base del sistema proporzionale e che il progetto di Statuto sia sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale e trasmesso al Parlamento per l'esame in doppia lettura, secondo quanto previsto dall'articolo 54 dello Statuto speciale sardo.
L'Assemblea costituente non rientra tecnicamente nella struttura degli organi fondamentali del Consiglio e della Giunta regionale: ossia è un organo che, al di là degli organi fondamentali della Regione, per comune consenso della dottrina, la Regione può costituire. Tale organo è fondamentale per la fissazione dei contenuti del nuovo statuto, ma la procedura che si segue è quella statutariamente e costituzionalmente prevista.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Istituzione di un'Assemblea costituente1. In armonia con l'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), e con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il Consiglio regionale istituisce un'Assemblea costituente del popolo sardo allo scopo di redigere un nuovo Statuto speciale per la Sardegna.
Art. 2
Principi1. In considerazione delle peculiarità di carattere storico, istituzionale, economico, etnico, linguistico, culturale, nonché della condizione di insularità e della particolare collocazione geografica della Sardegna nel Mediterraneo, i lavori dell'Assemblea costituente tengono conto dei seguenti principi:
a) lo Statuto speciale anche in conformità ai principi di diritto internazionale e comunitario, contempla potestà legislative, da esercitare in via esclusiva ovvero in concorso con lo Stato, anche in deroga alle competenze riservate a quest'ultimo; per l'esercizio di tali potestà sono garantite corrispondenti risorse finanziarie;
b) lo Statuto determina una forma di governo e dei principi di organizzazione e funzionamento della Regione in modo da coniugare le esigenze di stabilità con quelle di rappresentanza;
c) lo Statuto configura una nuova procedura per l'adozione delle norme di attuazione quali strumenti di collegamento tra Stato e Regione e di risoluzione di specifiche problematiche;
d) lo Statuto valorizza il piano di rinascita della Sardegna di cui all'articolo 13 della vigente carta statutaria;
e) lo Statuto è adeguato alle previsioni della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, in quanto più favorevoli, con leggi regionali da approvarsi a maggioranza qualificata;
f) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al punto e), la Regione Sardegna determina, d'intesa con lo Stato, le risorse umane, i mezzi finanziari, i beni e gli strumenti organizzativi necessari ad esercitare le nuove competenze;
g) la Repubblica garantisce alla Sardegna la coesione ed il riequilibrio economico-sociale attraverso un nuovo sistema finanziario e fiscale, responsabilizzante e solidaristico, che preveda anche una politica di defiscalizzazione delle attività produttive e di realizzazione di zone franche, sino al perseguimento dell'autosufficienza finanziaria, in un quadro di sostegno al Mezzogiorno, alle isole e alle altre aree svantaggiate del paese;
h) la Regione partecipa alla formazione della volontà dello Stato con riferimenti ai trattati internazionali che incidano nelle materie di sua competenza nonché in relazione ai trattati istitutivi dell'Unione europea, agli atti da questa emanati ed alla formazione dei suoi organi, conformemente ai principi di coesione, di democraticità e di sussidiarietà, con la previsione che la Regione possa concludere accordi con gli stati membri dell'Unione europea e i loro enti territoriali.
Art. 3
Elezione dell'Assemblea costituente1. L'Assemblea costituente regionale è composta da quarantacinque membri ed è eletta a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale e con voto libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. L'elezione dell'Assemblea é disciplinata dalla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) cui si applicano, in deroga, i seguenti principi:
a) il numero totale dei seggi da assegnare è di quarantacinque;
b) l'elezione avviene in un unico turno; non si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7 del 1979 che si riferiscono al secondo turno di votazione;
c) il territorio della Regione sarda é ripartito in circoscrizioni corrispondenti al numero delle province: per l'individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 26 febbraio 2004, n. 3 (Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali);
d) l'assegnazione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale esclusivamente mediante riparto nelle singole circoscrizioni elettorali provinciali e recupero dei voti residui in un collegio unico regionale cui accedono i gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno che abbiano ottenuto almeno un quoziente intero in una circoscrizione elettorale provinciale o 30.000 voti complessivi;
e) non é prevista l'istituzione della circoscrizione elettorale regionale; non si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7 del 1979 che si riferiscono a tale circoscrizione;
f) tutti i riferimenti al numero dei seggi spettanti al Consiglio regionale contenuti nella legge regionale n. 7 del 1979 (80, 64, 16) devono intendersi fatti al numero dei seggi spettanti all' Assemblea costituente (45);
g) ciascun elettore dispone esclusivamente di un voto di lista per la circoscrizione elettorale provinciale e di un voto di preferenza per uno dei candidati compresi nella lista votata; il modello della scheda è quello disciplinato dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 25 della legge regionale n. 7 del 1979 e dalle tabelle ad essa allegate;
h) i riferimenti alla carica di "consigliere regionale" devono intendersi fatti alla carica di "componente dell'Assemblea costituente";
i) per l'elezione dell'Assemblea costituente si applica la disciplina vigente in tema di campagna elettorale, di trasparenza e di contenimento della spesa prevista per le elezioni del Consiglio regionale.3. È elettore ed eleggibile alla carica di componente dell'Assemblea costituente chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione; per i cittadini emigrati si applicano le disposizioni vigenti in materia.
4. Valgono per i componenti dell'Assemblea costituente le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri regionali dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), salve le deroghe di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. Non rientrano tra le cause di incompatibilità e ineleggibilità a componente dell'Assemblea costituente quelle stabilite ai numeri 5), 7 ), 8), 9), 10) e 11) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 154 del 1981 e ai numeri 1), 2) e 3) del comma 1 dell'articolo 3 della medesima legge.
6. La carica di componente dell'Assemblea costituente è compatibile con la carica di sindaco, senza che rilevi il numero di abitanti del comune.
7. Non sono eleggibili alla carica di componente dell'Assemblea costituente gli assessori e i consiglieri regionali in carica.
Art. 4
Consultazioni1. Il progetto di legge in corso di adozione da parte dell'Assemblea costituente è oggetto di consultazione con le autonomie locali, con le organizzazioni sindacali, con la Confindustria, con le Università di Cagliari e Sassari, nonché con tutti i soggetti pubblici e privati che possano offrire un effettivo contributo.
Art. 5
Procedura di approvazione1. Entro sei mesi dalla sua elezione l'Assemblea costituente approva un progetto di statuto, il quale viene sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.
2. Entro trenta giorni il Consiglio regionale lo esamina e predispone una proposta di statuto da sottoporre al Parlamento, che lo approva secondo la procedura di cui all'articolo 54 dello Statuto speciale.
Art. 6
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 2.500.000 per l'anno 2009.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2009-2012 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - parte corrente
2009 euro 2.500.000
mediante riduzione della voce A della tabella A allegata alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009);
in aumento
UPB S01.01.001
Consiglio regionale
2009 euro 2.500.000.