CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 392/A
presentata dai Consiglieri regionali
SPISSU - CALLEDDA - CUGINI - DEMURU - FALCONI - LAI - MARROCU - MORITTU - ORRU' - PIRISI - PUSCEDDU - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Salvatore
il 19 dicembre 2002
Elezione del Presidente della Regione sarda e del Consiglio regionale
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La proposta di legge si propone di utilizzare l'autonomia statutaria, in armonia con le modifiche introdotte con legge costituzionale n. 2 del 2001, e n. 3 del 2001, nel definire alcune scelte su aspetti e principi che il testo costituzionale affida alla determinazione del Consiglio regionale.
Il testo in oggetto indica le modalità di elezione:
- del Presidente della Regione,
- del Consiglio regionale,
- della Giunta regionale;
- disciplina inoltre i casi di ineleggibilità e di incompatibilità;
- introduce infine lo strumento della mozione di sfiducia al Presidente e ai componenti la Giunta regionale.
La prima scelta politica è costituita dalla elezione diretta del Presidente della Regione, con un sistema di voto semplificato e già consolidatosi nella elezione diretta dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, per cui l'elezione avviene sommando ai voti attribuiti al Presidente i voti di tutti i candidati delle liste a lui collegate nelle circoscrizioni provinciali o nella circoscrizione regionale.
Il testo mantiene il doppio turno elettorale, qualora alcuno dei candidati a Presidente non raggiunga al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi. In tal caso al secondo turno di ballottaggio accedono i due candidati più votati che, fermo restando i collegamenti del primo turno, possono acquisire ulteriori collegamenti con liste o raggruppamenti di liste escluse dal turno di votazione.
L'introduzione dell'eventuale turno di ballottaggio, garantisce al Presidente della Regione una maggiore rappresentatività politica , indispensabile in una fase "transitoria" in cui la forza istituzionale presidenziale non è riequilibrata da un necessario rafforzamento e diversificazione dei poteri del Consiglio regionale da introdurre compiutamente attraverso un successivo processo di revisione statutaria.
La legge costituzionale indica nei principi di rappresentatività e stabilità il perno cui ancorare la nuova legislazione elettorale regionale.
L'elezione del Consiglio regionale della Sardegna, per rispondere efficacemente al principio di rappresentatività politica e territoriale che garantisca tutte le forze politiche, comprese quelle minori, è quindi basato su un sistema proporzionale, che attribuisce 4/5 dei seggi alle circoscrizioni provinciali, e 1/5 a una circoscrizione regionale.
Gli elementi che concorrono invece all'affermazione del principio di stabilità, oltre alla elezione diretta del Presidente , vengono ulteriormente rafforzati dalla introduzione di un premio di maggioranza ancorché limitato al 55% dei seggi attribuiti alla lista o gruppi di liste collegate al Presidente eletto; da una soglia di sbarramento del cinque per cento alle coalizioni che concorrono all'attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni provinciali; dall'introduzione dell'istituto della "dissolvenza" attraverso la mozione di sfiducia.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
SANNA Emanuele, Presidente e relatore - SATTA, Vice Presidente - BIANCU, Segretario - GIOVANNELLI, Segretario - BALIA - CAPPAI - CORDA - DIANA - FANTOLA - FLORIS - ORRU' - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore
pervenuta il 26 giugno 2003
Con la modifica dell'articolo 15 dello Statuto introdotta dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, è stata attribuita alla Sardegna una forma di autonomia statutaria in qualche modo analoga a quella concessa alle regioni ordinarie con la legge costituzionale n. 1 del 1999. Fermo restando il rango costituzionale dello statuto sardo, è stato cioè consentito alla Regione di disciplinare autonomamente la propria forma di governo, mediante una legge regionale approvata a maggioranza assoluta e assoggettabile a referendum confermativo, la cosiddetta legge statutaria, che costituisce una nuova fonte normativa intermedia fra il livello costituzionale e quello della ordinaria legislazione regionale. La forma di governo comprende, secondo la specificazione dello Statuto, "le modalità di elezione, sulla base dei princìpi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo".
Il testo unificato che di seguito si illustra affronta tutti questi argomenti, salvo la disciplina dei referendum e quella dell'iniziativa legislativa popolare, avendo la Commissione ritenuto più opportuno farne oggetto di una legge a sé stante, che dovrà comunque essere approvata in tempi molto rapidi, essendo necessario superare una situazione di insufficienza e confusione legislativa che si è manifestata anche in occasione dei recenti referendum sulle province.
E' opportuno anche ricordare che la Prima Commissione ha tempestivamente sottoposto all'esame del Consiglio il disegno di legge che disciplina il referendum confermativo sulle leggi statutarie, trasformato dall'Assemblea nella legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21, senza l'approvazione della quale non si sarebbe potuto procedere alla modifica della normativa elettorale regionale.
Il testo si articola in due parti, riguardanti rispettivamente l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione e le norme fondamentali sulla composizione, il funzionamento e i rapporti reciproci degli organi della Regione.
La prima parte si apre con un articolo contenente i principi fondamentali del sistema, che di seguito si richiamano evidenziando anche i punti di divergenza rispetto alla legge per le regioni ordinarie:
1) l'elezione diretta del Presidente della Regione, con tutte le conseguenze ed anche i vincoli statutari che tale scelta comporta, principale dei quali è l'automatico scioglimento del Consiglio, col ricorso a nuove elezioni, ogniqualvolta venga meno il Presidente della Regione, sia per ragioni politiche (dimissioni o approvazione della mozione di sfiducia), sia per altre cause (decadenza, impedimento permanente o morte). A questo proposito la Commissione ha lungamente discusso sulla possibilità di introdurre norme per evitare l'automatico scioglimento del Consiglio in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni per ragioni personali del Presidente, ma ha infine optato per un adeguamento alle prescrizioni della legge costituzionale n. 2 del 2001, dalla quale appare difficile in questa fase discostarsi per il suo rango sovraordinato;
2) il ricorso ad un ballottaggio tra i due candidati alla presidenza più votati nel caso in cui nessuno ottenga la maggioranza assoluta nel primo turno di votazione, non avendo la Commissione condiviso il sistema a turno unico applicato nelle regioni ordinarie, che consente l'elezione di un Presidente "di minoranza". La scelta della Commissione su questo cruciale punto della riforma è frutto di una complessa mediazione tra i gruppi consiliari ed è stata fatta, sia pure col voto contrario di diversi commissari, per assicurare alla coalizione vincente quell'ampia base di consenso popolare che non viene sempre garantita in un sistema monoturnista;
3) il collegamento fra la scelta del candidato alla presidenza della Regione e il voto per uno dei partiti che esprimono quel candidato, con l'esclusione del voto disgiunto, che è invece previsto nelle regioni ordinarie, e con il conseguente divieto della presentazione di liste provinciali non collegate ad un candidato alla presidenza. Anche questa scelta è maturata nella prevalente convinzione dei componenti della Commissione che deve esservi piena corrispondenza tra il Presidente eletto e la sua base elettorale e deve essere assicurata la coerenza col programma di governo sottoscritto dalla coalizione vincente;
4) la previsione di un collegio regionale, nel quale però i candidati sono eletti sulla base delle preferenze ottenute e non in blocco, come avviene invece nelle regioni ordinarie. La lista bloccata, a parere della Commissione, mortifica il diritto di scelta degli elettori e assegna di fatto ai partiti il potere "anomalo" di eleggere direttamente una quota significativa di consiglieri regionali;
5) la garanzia di una sufficiente maggioranza per la coalizione che esprime il Presidente della Regione, che si è ritenuto di fissare nel 55 % dei seggi, mentre la legge per le regioni ordinarie in taluni casi (e precisamente quando il candidato eletto presidente supera il 40 % dei voti) assicura alla maggioranza almeno il 60 % dei seggi, misura che la Commissione ha ritenuto eccessivamente distorsiva del risultato elettorale;
6) la distribuzione del premio di maggioranza sia nel collegio regionale che nei collegi provinciali; la legge elettorale delle regioni ordinarie invece utilizza per il premio di maggioranza prioritariamente i seggi del collegio regionale e, qualora questi non siano sufficienti, ricorre a seggi aggiuntivi che possono far superare il numero di 80 consiglieri regionali fissato dallo statuto. Il ricorso ai seggi aggiuntivi, reso possibile dall'espressa deroga allo statuto recata dall'articolo 3 comma 3 della legge costituzionale n. 2 del 2001, è tuttavia precluso al legislatore regionale, che non dispone del medesimo potere di deroga;
7) l'attribuzione dei seggi nel collegio regionale (in misura proporzionale ai voti ottenuti e comunque assicurando alla coalizione vincente almeno 9 seggi, compreso quello del Presidente della Regione, e garantendo in ogni caso l'elezione del capolista della seconda coalizione) esclusivamente alle due coalizioni più votate, al fine di incentivare non solo l'esistenza di una forte maggioranza, ai fini della governabilità e della stabilità del sistema istituzionale, ma anche la formazione di una coesa opposizione, nella logica di un moderno bipolarismo e per favorire le condizioni dell'alternanza nel governo;
8) la fissazione di una soglia di sbarramento, che esclude dal riparto dei seggi le liste che non abbiano raggiunto il 3% del totale dei voti, a meno che non siano inserite in una coalizione che ha superato il 10% dei voti, al fine di fornire un valido incentivo alla formazione di ampie coalizioni;
9) la garanzia che a ciascun collegio provinciale sia effettivamente assegnato il numero di consiglieri regionali ad esso spettante sulla base della popolazione residente, evitando il drenaggio di seggi a favore dei collegi maggiori, che si verificherebbe col sistema del riparto dei resti previsto per le regioni ordinarie, tanto più in quanto, con l'istituzione delle nuove province, sono aumentati sia il numero dei collegi che le loro differenze dimensionali.
All'articolo 1, contenente i principi fondamentali del sistema elettorale, fanno seguito una serie di articoli contenenti il dettaglio attuativo di tali principi. Particolare attenzione meritano i punti seguenti:
1) il divieto delle candidature multiple (articolo 7), con l'eccezione della candidatura in una lista regionale ed in una lista provinciale ad essa collegata; tale eccezione si rende necessaria per non penalizzare l'elezione dei candidati più rappresentativi anche di altre eventuali coalizioni, che sono esclusi dal riparto dei seggi del collegio regionale;
2) l'adeguamento della durata delle operazioni di voto (articolo 10) alla scelta, recentemente operata a livello nazionale, di ripristinare l'apertura dei seggi anche nella giornata del lunedì; rispetto alle norme nazionali, l'unica differenza consiste nell'aver anticipato dalle 8 alle 7 l'apertura dei seggi nella giornata di domenica:
3) l'adeguamento della grafica delle schede di votazione (articolo 11) all'esigenza di rappresentare visivamente il collegamento fra liste provinciali, liste regionali e candidati alla presidenza, pur mantenendo il sistema di espressione del voto di preferenza mediante la barratura della casella stampata a fianco del cognome del candidato prescelto, già sperimentato nelle ultime due tornate di elezioni regionali.
Negli articoli dal 12 al 16 è definito in dettaglio il nucleo centrale del procedimento elettorale.
La prima fase del procedimento (articolo 12) consiste nella verifica del raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti da parte di un candidato alla presidenza o, in caso contrario, nell'accertamento della necessità di procedere al ballottaggio tra i due candidati più votati.
La seconda fase consiste (articolo 13) nell'individuazione del vincitore della competizione per la presidenza della Regione.
Segue quindi (articolo 14) il riparto dei seggi del collegio regionale. Di questi uno spetta di diritto al candidato eletto Presidente e uno al capolista dell'altra lista più votata. I 14 seggi residui sono dapprima ripartiti proporzionalmente fra le due liste regionali più votate nel primo turno di votazione. Si verifica poi se vi è la necessità di attribuire il premio di maggioranza alla lista del Presidente della Regione, nel caso che i voti da essa ottenuti non siano sufficienti a farle ottenere nel collegio regionale almeno 9 seggi, compreso quello attribuito al Presidente, cifra che va a formare, insieme ai 35 seggi dei collegi provinciali, il "minimo garantito" del 55% dei seggi che deve comunque essere assicurato alla coalizione del Presidente della Regione per rispondere al principio statutario della stabilità del sistema di governo.
Si procede quindi (articolo 15) al riparto dei 64 seggi dei collegi provinciali fra i partiti che superino la soglia di sbarramento. Questa operazione deve necessariamente essere condotta considerando i seggi nel loro complesso, in quanto è sul totale dei risultati ottenuti dai partiti su scala regionale che va verificata l'eventualità di attribuire il premio di maggioranza.
Per il riparto si è scelto di adottare un metodo rigorosamente proporzionale, conosciuto in dottrina come metodo Webster-Sainte Lagüe, che differisce dal più noto metodo d'Hondt in quanto utilizza l'arrotondamento all'intero più vicino e non l'arrotondamento per difetto, eliminando con ciò la tendenza del metodo d'Hondt a favorire i partiti maggiori,
Anche per i seggi dei collegi provinciali, una volta effettuato il riparto proporzionale, si deve verificare che tale riparto assicuri ai partiti della coalizione che esprime il Presidente della Regione il "minimo garantito"; in caso contrario, si deve procedere assegnando ope legis 35 seggi ai partiti della coalizione del Presidente della Regione e 29 seggi a tutti gli altri. In tale ipotesi si dovranno ripetere distintamente per i due gruppi di 35 e di 29 seggi le operazioni di riparto proporzionale fra i partiti.
Una volta stabilito, proporzionalmente ai voti ottenuti e fatto salvo il "minimo garantito" per la coalizione vincente, il numero complessivo di seggi spettanti a ciascun partito su scala regionale, si deve procedere alla ripartizione territoriale dei seggi, che è l'operazione tecnicamente più delicata, dovendo muoversi nel rispetto maggiore possibile di due criteri di rappresentatività tra loro potenzialmente confliggenti: la rappresentatività politica, ossia la regola secondo cui ciascun partito dovrebbe vedersi attribuire i seggi nei collegi nei quali ha conseguito i migliori risultati, e la rappresentatività territoriale, ossia la regola secondo cui ciascun collegio deve effettivamente ottenere il numero di seggi ad esso spettante in proporzione alla popolazione residente.
La vecchia legge elettorale regionale e la legge elettorale vigente per le regioni ordinarie ignorano il conflitto e conducono, al termine delle operazioni di riparto, ad uno scostamento tra il numero di seggi teoricamente spettante a ciascun collegio sulla base della sua consistenza demografica e quello effettivamente assegnato, scostamento che tendenzialmente si volge a favore dei collegi più popolosi, tanto più in presenza di un numero elevato di partiti e soprattutto di una rilevante differenza tra le dimensioni dei collegi, quale si è venuta a determinare con l'istituzione delle nuove province.
La Commissione ha scelto invece un procedimento di allocazione territoriale dei seggi (articolo 16) che, fermo restando il numero complessivo di seggi spettanti a ciascun partito su scala regionale, assume la rappresentatività territoriale come vincolo e perciò attribuisce i seggi a ciascun partito nei collegi corrispondenti ai risultati più alti in valori assoluti da esso conseguiti, purché questi risultati riguardino collegi nei quali i seggi non sono già stati tutti assegnati.
Il procedimento prescelto somiglia apparentemente al metodo d'Hondt, in quanto come il d'Hondt mette in graduatoria i quozienti calcolati dividendo successivamente i voti riportati da ciascun partito in ciascun collegio per la serie dei numeri naturali che va da 1 al numero dei seggi da assegnare. La serie di quozienti così ottenuta non viene però utilizzata per stabilire il numero di seggi da attribuire a ciascuna lista, in quanto tale numero è stato già determinato su scala regionale tenendo conto anche del premio di maggioranza, ma solo per fornire un ordine di precedenza prestabilito nell'allocazione territoriale dei seggi. Tale ordine diventa importante nella fase finale dell'allocazione, quando necessariamente succede che qualche risultato ottenuto da un partito in una circoscrizione debba essere scartato, in quanto in quella circoscrizione tutti i seggi sono stati già attribuiti, e si debba scorrere la graduatoria fino a trovare una circoscrizione nella quale ci sono ancora seggi da assegnare.
La Commissione, che ha discusso a lungo su quest'articolo, valutando anche altre possibili alternative, è ben consapevole del fatto che la soluzione adottata sacrifica marginalmente il principio della rappresentatività politica in qualche territorio (senza beninteso alterare il numero complessivo di seggi spettante a ciascun partito). L'accettazione di una soluzione di compromesso è stata tuttavia ritenuta necessaria, al fine di non vanificare un altro principio egualmente rilevante, quello della rappresentatività territoriale complessiva commisurata agli 8 collegi delle nuove province.
Gli articoli 17 e 18 si occupano dei temi, fra loro connessi, delle condizioni di eleggibilità e delle situazioni di incompatibilità dei consiglieri regionali.
Gli articoli seguono le tracce della normativa vigente per le regioni ordinarie, contenuta nella legge 23 aprile 1981, n. 154, discostandosene sostanzialmente soltanto per i seguenti aspetti:
1) l'aggiunta all'elenco delle ineleggibilità contenuto nella legge nazionale di alcune cariche o funzioni pubbliche (l'assessore regionale, il difensore civico regionale, i componenti degli uffici di gabinetto del Presidente della Regione e degli assessori);
2) l'aggiunta al medesimo elenco anche delle posizioni di direttore responsabile ed editore dei principali strumenti di comunicazione di massa, che per la loro rilevanza nel mercato locale sono in grado di influenzare in maniera particolarmente intensa la formazione delle opinioni e delle scelte degli elettori;
3) l'anticipazione ad un mese prima della presentazione delle candidature del periodo entro il quale i soggetti in posizione di ineleggibilità che intendano candidarsi alle elezioni devono dimettersi o collocarsi in aspettativa o comunque cessare dall'esercizio delle funzioni che determinano la condizione di ineleggibilità;
4) l'estensione anche alla posizione di socio delle situazioni di incompatibilità che derivano dall'aver parte in aziende o società, ivi comprese le cooperative, che hanno in corso contratti con la Regione o ricevono contributi dalla medesima;
5) l'esclusione dall'elenco delle incompatibilità delle cariche di sindaco o di assessore di un comune sotto i 10.000 abitanti, che sono invece considerate incompatibili in tutte le regioni a statuto ordinario.
Le norme di cui ai precedenti punti 3) e 4), votate a maggioranza in Commissione, meritano una attenta riconsiderazione da parte del Consiglio, in quanto possono risultare limitative del diritto di elettorato passivo per un numero rilevante di cittadini.
Il Capo II del testo unificato contiene le norme fondamentali sulla nomina, i poteri e i rapporti reciproci del Presidente della Regione, della Giunta e del Consiglio.
Per quanto riguarda il Presidente della Regione, particolare rilievo assume la disciplina delle dimissioni (articolo 26), che devono essere mantenute per quanto è possibile nel circuito istituzionale; per questo motivo si è previsto che le dimissioni, una volta formalmente presentate, restino sospese nella loro efficacia per 20 giorni, periodo che si ritiene congruo al fine di consentirne l'eventuale ritiro, portando in ogni caso la discussione nella sede più propria, che è quella dell'Aula consiliare.
Numerosi aspetti di interesse presentano gli articoli dedicati alla Giunta e agli assessori.
Coerentemente con la forma di governo presidenziale, la legge lascia al Presidente della Regione un'ampia libertà nella nomina e nella revoca degli assessori, ponendo tuttavia alcune doverose limitazioni per quanto riguarda il numero, che viene fissato in 12, l'obbligo della presenza di assessori di entrambi i sessi e la necessità di informare il Consiglio, in particolare all'atto della costituzione della nuova Giunta, delle vicende che riguardano la nomina e la revoca degli assessori (articolo 27).
Si è ritenuto inoltre di dover attribuire al Consiglio anche il potere di approvare, a maggioranza assoluta ed a scrutinio palese, una mozione di sfiducia nei confronti di un singolo assessore, che determina la sua decadenza e l'obbligo per il Presidente di sostituirlo (articolo 33).
Dando per scontata, in una forma di governo presidenziale, l'incompatibilità tra le funzioni di assessore e di consigliere regionale (articolo 31), la Commissione non ha tuttavia voluto precludere al Presidente la possibilità di scegliere gli assessori anche fra i consiglieri regionali. Tale possibilità sarebbe di fatto vanificata se si imponessero all'assessore le dimissioni dalla carica di consigliere. Si è ritenuto pertanto di introdurre un meccanismo di supplenza, peraltro già sperimentato in altri ordinamenti.
Nonostante l'ampia convergenza raggiunta in Commissione su questa soluzione, sono state avanzate anche motivate osservazioni sul possibile indebolimento del principio di incompatibilità tra ruolo di consigliere e quello di assessore.
Per quanto riguarda il funzionamento della Giunta, l'articolazione organizzativa degli assessorati e i rapporti fra Presidente ed assessori, ci si è limitati (articolo 32) a prescrivere il quorum e la maggioranza per le deliberazioni della Giunta, alla quale si ritiene opportuno mantenere il carattere di organo deliberativo collegiale, mentre la determinazione degli altri aspetti è lasciata alla legge ordinaria, assicurando con ciò una maggiore flessibilità, ma mantenendo comunque una opportuna riserva di legge per quanto riguarda le regole di funzionamento degli organi di governo della Regione.
L'ultima sezione del testo unificato è dedicata al Consiglio regionale, del quale si è inteso valorizzare le funzioni in un'ottica di concreta realizzazione del principio di rappresentatività, che lo Statuto colloca accanto al principio di stabilità come cardine della forma di governo della Regione.
In questa prospettiva si è ritenuto opportuno prevedere (articolo 34) per l'elezione del Presidente del Consiglio regionale un percorso che favorisce la formazione di un'ampia maggioranza sul suo nome. Si è inoltre disciplinata la possibilità di una revoca, doverosamente circondandola delle garanzie necessarie a tutelare la posizione super partes del Presidente.
Con l'articolo 35 si è inteso assicurare la permanenza in capo al Consiglio, oltre a quelle legislative e regolamentari previste dallo Statuto, di due funzioni essenziali come l'approvazione degli atti fondamentali di programmazione e la formulazione di indirizzi politico-programmatici, funzioni nelle quali particolarmente si può e si deve esprimere la valenza rappresentativa dell'organo consiliare. Si è ritenuto infatti che la forma di governo della Regione non debba essere basata sulla prevalenza di un potere sull'altro, ma sull'equilibrio, che dev'essere dinamicamente realizzato nella concreta dialettica politica, fra poteri entrambi paritariamente legittimati dal consenso popolare.
L'esigenza di salvaguardare i poteri dell'assemblea legislativa-rappresentativa con l'avvento di un sistema di governo presidenziale dovrà essere ulteriormente e attentamente valutata durante l'esame in Aula di questo provvedimento, tenendo conto anche della crescente sofferenza che si registra, in forme quanto mai preoccupanti, in tutte le regioni ordinarie dopo l'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 1999.
Seguono due articoli che al tempo stesso concretizzano i poteri di controllo del Consiglio regionale e definiscono alcune misure di tutela della posizione delle minoranze, che si ritengono particolarmente opportune in un sistema maggioritario. Si tratta dell'articolo 36, sulle inchieste consiliari, e dell'articolo 37, che individua nel comitato nomine un soggetto specificamente deputato a verificare i criteri adottati dalla Giunta nelle nomine di sua competenza. Si è scelto di riservare alle opposizioni la presidenza sia del comitato nomine che delle eventuali commissioni di inchiesta, le quali, entro determinati limiti, possono essere istituite su richiesta della minoranza.
Infine con l'articolo 38 viene sancita la necessità della programmazione dei lavori del Consiglio regionale, introducendo al tempo stesso una opportuna riserva di spazi a favore delle opposizioni.
Resta infine da riferire del lungo ed impegnativo percorso seguito dalla Commissione per definire il presente testo unificato.
Il punto di partenza è stato rappresentato da sei proposte di iniziativa consiliare, cui va aggiunto un disegno di legge presentato dalla precedente Giunta regionale, su cui la Commissione ha iniziato a lavorare il 18 dicembre 2002. La presenza di un numero così ampio e differenziato di proposte avrebbe potuto costituire un serio elemento di difficoltà, ma la disponibilità di tutti i proponenti e l'impegno profuso nella discussione da tutti i componenti della Commissione hanno consentito di concludere la discussione generale con un ampio e dettagliato accordo su tutti i principali punti della legge. Sulla base di quell'accordo è stato possibile redigere ex novo un'ipotesi di testo unificato, sulla quale la Commissione ha lavorato nella fase della discussione degli articoli. A causa della sospensione imposta dalla lunga sessione di bilancio, il lavoro della Commissione in sede referente si è potuto concludere solo il 12 giugno 2003, dopo oltre 40 sedute, con una votazione finale nella quale il testo unificato ha ottenuto il voto favorevole dei consiglieri dei gruppi DS, Margherita, UDC, UDR e SDI e l'astensione dei consiglieri dei gruppi FI, AN, Riformatori e Misto.
Conclusivamente sembra doveroso fare alcune considerazioni di carattere squisitamente politico.
La Commissione ha rispettato il mandato dei gruppi consiliari e della stessa Conferenza dei capigruppo, recuperando il grave ritardo che si era accumulato negli ultimi due anni sulla riforma elettorale sarda.
In due mesi effettivi di lavoro e con la partecipazione costante e propositiva di tutti i commissari è stato licenziato, senza voti contrari, un testo unificato sul quale adesso il Consiglio può discutere e decidere, in piena sovranità, modificando e migliorando il progetto della Prima Commissione soprattutto sui punti dove permangono limiti e contrasti politici.
Questa ineludibile riforma bisogna scriverla pensando agli elettori sardi, per rafforzare la loro sovranità e consegnare ad essi il potere effettivo di scegliere maggioranze programmatiche e governi di legislatura finalmente sottratti ai giochi di Palazzo e alla endemica instabilità delle coalizioni post-elettorali.
Le regole attraverso cui si seleziona la rappresentanza della comunità sarda nell'Assemblea legislativa regionale non si possono scrivere con logica di parte e devono garantire tutti i soggetti che partecipano alla gara per il consenso democratico: partiti, coalizioni alternative e la generalità degli elettori.
I tempi per varare una buona legge elettorale, rispettosa delle peculiarità istituzionali e politiche della nostra Isola, sono ormai stretti, ma il Consiglio è adesso nella condizione di poter legiferare, correggendo i limiti e anche alcune inaccettabili storture della legge nazionale.
Lo spirito unitario e sostanzialmente costruttivo che ha caratterizzato il confronto politico in Commissione è auspicabile che non si disperda e anzi si rafforzi durante l'esame in Aula di questo progetto di legge, per realizzare, se non l'unanimità, la più ampia unità autonomistica possibile.
In questo spirito il Consiglio potrà anche ulteriormente accorciare le distanze che permangono tra i gruppi su alcuni punti delicati della legge, e in particolare sulla ineludibile questione di una parità effettiva dei sessi per l'accesso alle cariche pubbliche elettive e sulle istanze del mondo dell'emigrazione.
Il testo della Commissione è unificato con il Disegno di legge n. 245 e le Proposte di legge n. 350 - n. 362 - n. 379 - n. 380 - n. 396
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO: Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione e forma di governo della Regione
CAPO I
Disposizioni generaliArt. 1
Oggetto della legge1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, disciplina, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Speciale per la Sardegna, così come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, la forma di governo della Regione e segnatamente le modalità per l'elezione del Presidente della Regione, del Consiglio regionale e della Giunta regionale, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di incompatibilità e ineleggibilità alla carica di consigliere regionale e di scioglimento del Consiglio regionale.
CAPO I
NORME ELETTORALISezione I
Disposizioni generaliArt. 1
Sistema elettorale1. Il Consiglio regionale è eletto, sulla base dei princìpi statutari di rappresentatività e di stabilità, a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi provinciali, corrispondenti alle province istituite con legge nazionale o regionale, ed in un collegio regionale.
2. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.
3. Nei collegi provinciali sono ammesse le liste che siano presentate con lo stesso simbolo in tutti i collegi, che contengano candidati di entrambi i sessi e che siano collegate con una lista regionale.
4. La non ammissione o la mancata presentazione di una lista in un collegio provinciale non comporta la decadenza delle liste presentate dal medesimo partito o gruppo politico negli altri collegi provinciali, purché la non ammissione o la mancata presentazione non riguardi più di un quarto dei collegi.
5. Nel collegio regionale le liste sono presentate, anche congiuntamente, esclusivamente dai partiti o gruppi politici ammessi a presentare liste nei collegi provinciali; le liste devono contenere candidati di entrambi i sessi. Ciascuna lista di candidati per il collegio regionale deve essere accompagnata all'atto della presentazione da un documento contenente i punti essenziali del programma politico della lista.
6. Sono candidati alla carica di Presidente della Regione i capilista delle liste presentate nel collegio regionale.
7. La scheda per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale è unica.
8. Ciascun elettore, votando per una lista provinciale, esprime contemporaneamente il voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione ad essa collegato. Ciascun elettore può attribuire inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista provinciale da lui votata e per un candidato della lista regionale ad essa collegata.
9. L'elettore può anche votare soltanto per un candidato alla carica di Presidente della Regione, esprimendo eventualmente un voto di preferenza per un candidato della corrispondente lista regionale, senza attribuire un voto ad alcuna lista provinciale.
10. E' nullo il voto espresso contemporaneamente per una lista regionale e per una lista provinciale ad essa non collegata.
11. Sono attribuiti a ciascun candidato a Presidente della Regione i voti espressi per le liste provinciali collegate alla lista regionale di cui è capolista, nonché i voti a lui attribuiti dagli elettori che non hanno espresso un voto per il collegio provinciale.
12. E' eletto Presidente il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi.
13. Se nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si procede la seconda domenica successiva ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati.
14. L'assegnazione di sedici degli ottanta seggi che compongono il Consiglio regionale è effettuata nel collegio regionale, assicurando che la lista che ha espresso il Presidente della Regione ottenga almeno nove seggi, di cui uno è riservato al candidato eletto Presidente. I seggi restanti sono assegnati alla lista seconda in ordine di voti, ovvero alla lista del secondo candidato alla Presidenza qualora si proceda al ballottaggio; uno dei seggi è riservato al capolista.
15. L'assegnazione dei restanti sessantaquattro seggi avviene mediante riparto proporzionale, sulla base dei risultati ottenuti dai gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno nell'insieme dei collegi provinciali, assicurando comunque che la lista o coalizione di liste che ha espresso il Presidente della Regione ottenga almeno trentacinque seggi.
16. Al riparto accedono i gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno che abbiano raggiunto il 3 per cento dei voti validi nell'insieme dei collegi provinciali, oppure che facciano parte di una coalizione di liste che abbia raggiunto il 10 per cento dei voti validi.
17. Una volta determinato, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste recanti il medesimo contrassegno, detti seggi sono assegnati ai candidati in modo tale che sia rispettata la ripartizione dei seggi fra i collegi provinciali.
Art. 2
Norme generali1. Il Consiglio regionale della Sardegna è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, e si compone di 80 consiglieri compreso il Presidente della Regione.
2. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale.
3. L'elezione di sessantaquattro consiglieri regionali avviene nelle circoscrizioni provinciali mediante riparto proporzionale fra liste o gruppi di liste concorrenti, previa attribuzione dell'eventuale premio di maggioranza.
4. Hanno diritto all'attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni provinciali le liste o gruppi di liste collegate ad un candidato a Presidente che superano la soglia del cinque per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni provinciali.
5. L'elezione di quindici consiglieri regionali più il Presidente della Regione avviene nella circoscrizione regionale.
Art. 2
Collegi elettorali1. Il territorio della Regione è ripartito in collegi elettorali provinciali, corrispondenti alle province istituite con legge nazionale o regionale.
2. La ripartizione dei seggi fra i collegi provinciali è stabilita, prima della convocazione dei comizi elettorali, con decreto del Presidente della Regione.
3. Il numero dei seggi spettanti a ciascun collegio provinciale è calcolato dividendo per sessantaquattro la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica, ed assegnando ad ogni collegio provinciale tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nel collegio. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti ai collegi provinciali che abbiano i più alti resti.
4. E' inoltre istituito un collegio elettorale regionale, al quale spettano sedici seggi.
Art. 3
Attribuzione dei seggi alle circoscrizioni provinciali1. Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione è calcolato dividendo per 64 la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dagli ultimi dati Istat, ed assegnando ad ogni circoscrizione provinciale tanti seggi quante volte il quoziente così ottenuto è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.
2. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni elettorali che abbiano i più alti resti dei quozienti risultanti dal comma 1.
3. In base ai dati di cui ai commi precedenti, prima della convocazione dei comizi elettorali, la Giunta delibera la relativa tabella che è emanata con decreto del Presidente della Regione.
Art. 3
Elettorato attivo1. Sono elettori per il Presidente della Regione e il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, dello Statuto, gli iscritti nelle liste elettorali di un comune della Sardegna.
2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per l'elezione sono disciplinati dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).
CAPO II
Ineleggibilità - IncompatibilitàArt. 4
Ineleggibilità1. Non sono eleggibili a consigliere regionale:
a) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
b) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della Magistratura;
c) il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;
d) i Commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
e) i magistrati ordinari nella Regione nella quale esercitano le loro funzioni;
f) gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente;
g) i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione di cui agli articoli 43 e 44 della Legge 23 dicembre 1988, n. 833.
2. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 1, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al comma 2.
3. Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso del Governo della Repubblica di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.
Sezione II
Procedimento elettorale preparatorioArt. 4
Indizione delle elezioni1. Le elezioni sono indette dal Presidente della Regione, ovvero dal Vicepresidente in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente, ovvero dalla commissione di cui all'articolo 50, comma quarto, dello Statuto nei casi previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo.
2. Il decreto di indizione delle elezioni è emanato nelle forme e nei tempi previsti dall'articolo 18 dello Statuto.
3. Nei casi di svolgimento anticipato delle elezioni, il decreto deve essere pubblicato non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che dà luogo alle elezioni anticipate e ad almeno quarantacinque giorni dalla data delle elezioni, fermo restando che queste devono svolgersi entro tre mesi dal verificarsi della causa dell'anticipo.
4. In caso di decesso di un candidato a Presidente della Regione, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con decreto del Presidente della Regione. Il rinvio, che non può superare il termine di sessanta giorni, deve consentire in ogni caso l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a Presidente della Regione e a consigliere regionale.
Art. 5
Incompatibilità1. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di:
a) componente di una delle Camere del Parlamento nazionale;
b) componente del Parlamento europeo;
c) consigliere regionale in altra Regione italiana;
d) Assessore regionale;
e) Presidente e assessore provinciale;
f) Sindaco di comune al di sopra di 10.000 abitanti;
g) amministratore di ente, agenzia, o azienda pubblica finanziata anche in parte dallo Stato e/o dalla Regione;
h) dipendente della Regione sarda e del Consiglio regionale della Sardegna.
2. Sono altresì incompatibili:
a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Regione stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;
b) gli amministratori della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni.
3. Sono infine incompatibili:
a) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;
b) i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla Regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della Regione;
c) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente comma, vincolate alla Regione nei modi di cui sopra.
Art. 5
Sottoscrizione delle liste1. Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte:
a) da non meno di 1.750 e non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi oltre i 500.000 abitanti.
b) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi tra 250.001 e 500.000 abitanti;
c) da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi tra 100.000 e 250.000 abitanti;
d) da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi con meno di 100.000 abitanti.
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto nella legislatura in corso alla data dell'indizione dei comizi un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o che abbiano propri rappresentanti in Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale alla data di indizione dei comizi elettorali. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste nel collegio regionale.
Art. 6
Cause di decadenza1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'articolo 4, importa decadenza dall'ufficio di consigliere regionale.
2. Importano altresì decadenza dall'ufficio di consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 4 allorché sopravvengano alle elezioni, sempreché l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.
3. Le cause di incompatibilità previste dall'articolo 5, qualora sussistano al momento della elezione o che sopravvengano ad essa, importano decadenza dall'ufficio di consigliere regionale quando questi non eserciti la opzione prevista dall'articolo 16 della presente legge.
4. Decadono dall'ufficio di consigliere regionale gli eletti che non prestino il giuramento prescritto nei termini indicati dalla legge.
Art. 6
Numero dei candidati1. Ciascuna lista presentata nei collegi provinciali deve comprendere un numero di candidati non minore di tre quinti del numero dei consiglieri da eleggere nel collegio, con arrotondamento all'unità superiore, e non maggiore del numero dei consiglieri da eleggere nel collegio.
2. Ciascuna lista presentata nel collegio regionale deve comprendere non meno di quattordici e non più di sedici candidati, compreso il capolista candidato alla carica di Presidente della Regione.
CAPO III
Procedimento elettoraleArt. 7
Ufficio centrale circoscrizionale e regionale1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione è situato il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
2. Nel caso di istituzione di nuove circoscrizioni provinciali, l'ufficio circoscrizionale è costituito presso il tribunale su cui ricade in tutto o in parte maggioritaria la giurisdizione della nuova circoscrizione provinciale.
3. Ai fini dell'accettazione delle candidature a Presidente della Regione, della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per l'attribuzione dei seggi, presso la Corte d'appello del capoluogo della Regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte d'Appello medesima. Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
Art. 7
Candidature multiple1. Nessuno può essere candidato contemporaneamente in più di una lista provinciale o in più di una lista regionale o in una lista regionale e in una lista provinciale con essa non collegata.
Art. 8
Elezione del Presidente della Regione sarda1. Le candidature a Presidente della Regione devono essere presentate alla cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della Regione dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente compresi i giorni festivi dalle ore 8 alle ore 20.
2. Ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione sarda deve dichiarare, all'atto della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate in tutte le circoscrizioni provinciali per l'elezione del Consiglio regionale.
3. Il candidato alla carica di Presidente della Regione può essere candidato alla carica di consigliere anche in una circoscrizionale provinciale.
4. All'atto di presentazione della propria candidatura,ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, presenta una lista regionale composta da 15 candidati e un documento contenente i punti essenziali del programma politico, nonché l'elenco delle liste circoscrizionali col cui appoggio intende realizzarlo. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento rese dalle liste presentate per le singole circoscrizioni elettorali provinciali.
5. La scheda per la elezione del Presidente della Regione è quella utilizzata per la elezione del Consiglio regionale.
6. La scheda reca i nomi e cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito spazio, al cui fianco sulla destra, sono riportati i contrassegni delle liste collegate.
7. Nelle suddette schede, come da allegate Tabelle A e B, sono inoltre previsti gli spazi per l'espressione della preferenza per un candidato della lista regionale e per un candidato delle liste provinciali.
8. Ciascun elettore può esprimere il voto al Presidente con un unico voto, votando per un candidato alla carica di presidente e/o per una delle liste collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste, o anche esprimendo solo la preferenza per uno dei candidati al Consiglio regionale nella lista regionale e/o nelle liste provinciali, collegate al Presidente.
9. Viene eletto Presidente della Regione il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
10. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 9, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano d'età.
11. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 10, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno del verificarsi dell'evento.
Qualora non vi siano terze candidature alla carica di Presidente, si procede a nuove elezioni entro tre mesi dal verificarsi dell'evento.
12. I candidati ammessi al ballottaggio, mantengono i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio regionale, dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia la facoltà, entro le ore 12 della domenica successiva alle votazioni, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste e/o gruppi di liste collegate presentatesi al primo turno, purché abbiano superato la soglia del 5 per cento, ferme restando analoghe dichiarazioni aggiuntive con le procedure previste al comma 2 del presente articolo.
13. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente, scritti entro l'apposito spazio con a fianco riprodotti i simboli della/e lista/e collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sullo spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto o su uno dei simboli della/e lista/e collegate.
14. E' proclamato Presidente della Regione sarda il candidato che al secondo turno ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano d'età.
Art. 8
Termini per la presentazione delle liste1. Le liste dei candidati per i collegi provinciali devono essere presentate alla cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l'Ufficio elettorale provinciale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione.
2. Nei medesimi termini devono essere presentate alla cancelleria della Corte d'appello di Cagliari le liste dei candidati per il collegio regionale.
CAPO IV
Elezione del Consiglio regionaleArt. 9
Liste dei candidati al Consiglio regionale1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al comma 1 dell'articolo 7 dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. Le liste devono essere presentate:
a) da almeno 500 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 750 e da non più di 1.000 elettori di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 200.000 abitanti.
c) da almeno 1.250 e non più di 1.500 elettori di comuni compresi nelle circoscrizioni con oltre 200.000 abitanti.
3. La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati; il nome e il cognome del candidato a Presidente della Regione nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. Deve essere dichiarato, inoltre, il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
4. Sono escluse dalla presentazione della sottoscrizione le liste i cui simboli si riferiscano a formazioni politiche che abbiano costituito gruppo consiliare nella legislatura precedente o che si siano presentate con un proprio simbolo alle precedenti elezioni regionali.
5. Le liste circoscrizionali per l'elezione del Consiglio regionale devono essere collegate ad un candidato a Presidente della Regione, devono inoltre comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei seggi attribuito a ciascuna circoscrizione provinciale e non inferiore ai 2/3 con arrotondamento all'unità superiore.
6. Per quanto attiene alle liste regionali, non è prevista alcuna sottoscrizione in quanto collegate alle suddette liste circoscrizionali.
7. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 delle candidature che compongono la lista.
8. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
9. E' consentito presentare la propria candidatura in una sola circoscrizione elettorale provinciale o regionale.
10. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro le ore 12 dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale, il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti delle liste, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.
11. Con la lista dei candidati si devono presentare inoltre:
a) i certificati, anche collettivi, dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione delle liste, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I comuni devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della Legge n. 53 del 1990;
c) certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Sardegna di ciascun candidato;
d) la dichiarazione di collegamento al candidato a Presidente della Regione recante cognome e nome, luogo e data di nascita dello stesso, sottoscritta dai rappresentanti di lista e autenticata come alla lettera b) del presente comma;
e) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale, possano trarre in errore l'elettore.
12. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio o presso l'ufficio centrale circoscrizionale.
Art. 9
Pubblicità e controllo delle spese elettorali1. Con legge regionale ordinaria sono stabilite le norme in materia di pubblicità e controllo delle spese elettorali di ciascun candidato e di ciascun partito, movimento o raggruppamento di candidati, partiti o movimenti che si presenta con una propria lista nelle elezioni per il Consiglio regionale, ivi compresa la determinazione dei limiti massimi di tali spese.
2. Nelle more dell'approvazione di detta legge si applica la legge regionale 27 gennaio 1994, n. 1 (Norme per la disciplina, la trasparenza e il contenimento delle spese per la campagna elettorale nelle elezioni per il Consiglio regionale e abrogazione della legge regionale 16 maggio 1984, n. 32), sostituendo gli importi indicati nell'articolo 1 con quelli di € 30.000 e di € 0,05 e l'importo indicato nell'articolo 2 con quello di € 0,10.
Art. 10
Espressione di voto1. L'elettore può esprimere un solo voto di preferenza per uno dei candidati nelle liste provinciali, scrivendo nell'apposita riga a fianco del contrassegno il cognome, o cognome e nome in caso di omonimia, del candidato.
2. Può esprimersi inoltre un solo voto di preferenza per uno dei candidati nella lista regionale, scrivendo nell'apposita riga sotto il riquadro del candidato a Presidente, il cognome, o cognome e nome in caso di omonimia, del candidato.
3. Può altresì esprimere, come previsto al comma 8 dell'articolo 8, un voto alle liste provinciali barrando il relativo contrassegno; in caso di dissonanza, prevale il voto alla lista.
4. Il voto validamente espresso, così come previsto nei commi precedenti, si intende altresì assegnato al candidato Presidente della Regione collegato.
5. E' considerata nulla l'espressione di voto a candidati e/o contrassegni di liste non collegate al medesimo candidato a Presidente.
Sezione III
VotazioneArt. 10
Durata delle operazioni di voto e di scrutinio1. Le operazioni di voto si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 7 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.
2. Le operazioni di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.
Art. 11
Operazioni dell'Ufficio circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale1. L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma dell'articolo 7, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale redatto dall'ufficio centrale circoscrizionale.
3. Compiute le suddette operazioni, l'ufficio centrale circoscrizionale:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale che è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) determina la cifra individuale di ogni candidato delle liste regionale e provinciali. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista regionale e provinciali, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
d) determina la cifra elettorale di ciascun candidato a Presidente della Regione che è data dalla somma dei voti validi delle liste collegate più i voti validi eventualmente ottenuti direttamente dal candidato a presidente.
4. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
5. L'ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 7, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato a Presidente della Regione ottenuta dalla somma delle relative cifre elettorali delle circoscrizioni provinciali;
b) determina la cifra elettorale delle liste e/o gruppi di liste collegate a ciascun candidato a Presidente della Regione, ottenuta dalla somma delle relative cifre elettorali delle circoscrizioni provinciali;
c) stabilisce quali liste o gruppi di liste collegate hanno superato la soglia del cinque per cento dei voti loro attribuiti sul totale dei voti validi della circoscrizione regionale, al fine di determinare quali liste o gruppi di liste abbiano diritto all'attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni provinciali.
6. L'ufficio circoscrizionale regionale, qualora uno dei candidati a Presidente abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi di cui alla lettera a) del comma 5, procede alla assegnazione dei seggi indicati al comma 5 dell'articolo 2 della presente legge:
a) attribuisce il 55% dei seggi alla lista regionale collegata al Presidente eletto qualora la sua cifra elettorale di cui alla lettera a) del comma 5 non superi il 55%
b) assegna il 45% dei restanti seggi alla lista regionale collegata al candidato Presidente che abbia conseguito la seconda cifra elettorale di cui alla lettera a) del precedente comma 5;
c) nel caso di una cifra elettorale corrispondente ad una percentuale superiore al 55%, alle lista regionale collegata al Presidente vengono attribuiti i seggi proporzionalmente corrispondenti, con arrotondamenti all'unità superiore per frazione decimale oltre i cinque decimi; i seggi restanti vengono attribuiti alla lista regionale collegata al candidato presidente che ha conseguito la seconda cifra elettorale, assegnando preliminarmente un seggio al candidato Presidente non eletto.
Art. 11
Schede per la votazione1. Le schede per la votazione recano, nell'ordine determinato dalla sorte, per ciascuna lista regionale in un apposito riquadro il contrassegno che la distingue, con a fianco il nome e cognome del capolista candidato alla carica di Presidente della Regione e, al di sotto, il cognome e il nome di ciascuno degli altri candidati della lista regionale, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, e, in caso di omonimia, il luogo e la data di nascita; alla sinistra del cognome di ciascun candidato è posta una casella che l'elettore ha facoltà di sbarrare qualora intenda esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista regionale votata.
2. Sotto il riquadro contenente la lista regionale sono collocati, nell'ordine determinato dalla sorte, distinti riquadri contenenti ciascuno il contrassegno di una delle liste provinciali collegate alla lista regionale e, al di sotto, il cognome e il nome di ciascuno dei candidati della lista provinciale, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, e, in caso di omonimia, il luogo e la data di nascita; alla sinistra del cognome di ciascun candidato è posta una casella che l'elettore ha facoltà di sbarrare qualora intenda esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista provinciale votata.
3. Ciascun riquadro contenente una lista regionale è racchiuso, insieme a quelli contenenti le liste provinciali collegate, in un riquadro più ampio, delimitato da bordi di maggior spessore e avente un distinto colore di fondo.
4. Le schede per l'eventuale secondo turno di votazione recano, nell'ordine della scheda per il primo turno di votazione, due riquadri contenenti i contrassegni che distinguono le liste ammesse al secondo turno, con a fianco il nome e cognome del capolista candidato alla carica di Presidente della Regione.
Art. 12
Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizional1. L'ufficio circoscrizionale regionale procede all'assegnazione dei seggi indicati al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge:
a) effettua preliminarmente la ripartizione dei seggi alle liste o gruppi di liste collegate al presidente eletto secondo le percentuali di cui alle lettere a) o c) del comma 6 dell'articolo 11, ed i restanti seggi alla lista o gruppi di liste collegate ai candidati a Presidente non eletti attribuendoli in misura proporzionale con il metodo D'Hont;
b) effettua successivamente la ripartizione dei seggi spettanti alle singole liste dei diversi raggruppamenti, attribuendo a ciascuna di esse con il metodo D'Hont i seggi loro spettanti su base regionale, dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista, stabilita al punto b) del comma 5 dell'articolo 11, progressivamente per 1, 2, 3, 4..., e attribuendo i seggi secondo l'ordine decrescente dei quozienti di ciascuna lista, sino all'assegnazione del numero complessivo dei seggi attribuiti al raggruppamento di liste collegate; in caso di assoluta parità del quoziente tra due o più liste, prevale la maggiore fra le corrispondenti cifre elettorali assolute;
c) procede quindi al riparto tra le circoscrizioni provinciali dei seggi assegnati alle liste. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali delle liste che partecipano alla assegnazione dei seggi per il numero dei seggi attribuiti alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale, nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il suddetto quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista provinciale. Determina quindi il numero dei seggi non assegnati alle circoscrizioni provinciali e dispone i voti residuati di ciascuna lista espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale provinciale. I seggi non attribuiti in ciascuna circoscrizione vengono assegnati ai migliori resti sulla base della graduatoria del precedente punto b) disposta in ordine decrescente. Nell'ipotesi in cui i seggi attribuiti ad una circoscrizione provinciale siano stati tutti assegnati, effettua uno scorrimento tra le percentuali dei voti residuati della stessa lista fino a coprire i seggi ancora non assegnati in altra circoscrizione;
d) conclusa l'assegnazione di tutti i seggi spettanti alle liste dei candidati, ripartiti nelle circoscrizioni provinciali entro il limite dei seggi loro attribuiti, vengono proclamati eletti i consiglieri regionali corrispondenti secondo l'ordine delle cifre individuali stabilite dagli Uffici centrali circoscrizionali di cui alla lettera c), comma 3, del precedente articolo
Art. 12
Verifica del raggiungimento della maggioranza assoluta1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevuti da tutti gli Uffici elettorali provinciali gli estratti dei verbali concernenti i voti ottenuti da ciascuna lista, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti compie nell'ordine le operazioni di seguito elencate.
2. Somma i voti di lista validi ottenuti nei collegi provinciali da ciascun gruppo di liste presentate con il medesimo contrassegno, ottenendo per ciascun gruppo la cifra elettorale regionale di gruppo.
3. Per ogni lista regionale somma le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste ad essa collegati ed i voti espressi per la sola lista regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 9, ottenendo la cifra elettorale di ciascuna lista regionale.
4. Se la cifra elettorale di una lista regionale supera la metà del totale delle cifre elettorali, procede con le operazioni di cui alla seguente sezione.
5. Altrimenti individua le due liste che hanno riportato le maggiori cifre elettorali e ne dà immediata comunicazione agli uffici competenti per la predisposizione delle schede e dei manifesti occorrenti per il secondo turno di votazione.
6. Nel caso in cui si sia proceduto al secondo turno di votazione, l'Ufficio elettorale regionale, ricevuti da tutti gli Uffici elettorali provinciali gli estratti dei verbali, concernenti i voti, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti, calcola la somma dei voti ottenuti in ciascun collegio provinciale dai candidati ammessi al ballottaggio e procede alle operazioni di cui alla seguente sezione.
Art. 13
Elezione del Presidente della Regione e attribuzione dei seggi al secondo turno di ballottaggio1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro le ventiquattro ore dal ricevimento degli atti dalle sezioni elettorali procede alle operazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 11.
2. Compiute le suddette operazioni, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale dei due candidati a Presidente della Regione e provvede alle operazioni previste dal comma 4 dell'articolo 11.
3. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
a) determina la cifra elettorale dei due candidati al ballottaggio sommando le cifre elettorali delle circoscrizioni provinciali, e proclamando eletto a Presidente della Regione il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi, o in caso di parità, il candidato più anziano d'età;
b) attribuisce il 55% dei seggi alla lista regionale collegata al Presidente ed i restanti seggi all'altra lista regionale, assegnando preliminarmente un seggio al candidato a Presidente non eletto;
c) procede quindi all'assegnazione del 55% dei seggi delle circoscrizioni provinciali alla lista o gruppo di liste collegate al Presidente eletto ed i restanti seggi alle liste o gruppi di liste collegate ai candidati a presidente non eletti, sulla base delle cifre elettorali conseguite al primo turno e con le stesse modalità previste dall'articolo 12.
Sezione IV
Calcolo dei risultatiArt. 13
Proclamazione del Presidente della Regione1. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletto Presidente della Regione il capolista della lista regionale che ha ottenuto la più alta cifra elettorale, ovvero il candidato più votato nel secondo turno di votazione qualora si sia proceduto al ballottaggio; a parità di voti è proclamato eletto il candidato proposto dalla lista che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nel primo turno.
2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale regionale invia attestato al Presidente della Regione proclamato eletto e dà immediata notizia al Servizio elettorale dell'Amministrazione regionale, che la porta a conoscenza del pubblico.
Capo IV
SURROGHE E DIMISSIONIArt. 14
Surrogazioni1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti.
2. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'ufficio centrale regionale.
3. Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista circoscrizionale, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi in altra lista circoscrizionale, attingendo dal quoziente più elevato secondo l'ordine stabilito dal comma 1, lettera c) dell'articolo 12 della presente legge.
Art. 14
Attribuzione dei seggi del collegio regionale1. Proclamato eletto il Presidente della Regione, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto consigliere regionale il capolista della lista regionale che ha ottenuto la seconda cifra elettorale in ordine di grandezza, ovvero il candidato a Presidente meno votato nel secondo turno di votazione qualora si sia proceduto al ballottaggio.
2. Indi somma le cifre elettorali delle due liste più votate e divide il risultato per quindici, ottenendo il quoziente del collegio regionale.
3. Divide poi le cifre elettorali delle due liste più votate per il quoziente del collegio regionale ed arrotonda i risultati all'intero più vicino. Se il risultato ottenuto dalla lista del Presidente della Regione è superiore a nove, attribuisce alle due liste un numero di seggi pari ai risultati dalla precedente operazione, altrimenti attribuisce nove seggi alla lista del Presidente della Regione e sette seggi all'altra, comprendendo in tali cifre i seggi già assegnati ai capilista.
4. Determina la cifra individuale di ogni candidato nelle due liste regionali più votate, che è data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti nelle singole sezioni del collegio regionale, e forma la graduatoria dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
5. Infine proclama eletti consiglieri regionali, per ciascuna delle due liste regionali più votate, fino alla concorrenza dei seggi ad esse spettanti, i candidati che hanno ottenuto le maggiori cifre individuali.
Art. 15
Dimissioni1. E' riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri componenti.
Art. 15
Ripartizione dei seggi dei collegi provinciali fra le liste1. Attribuiti i seggi del collegio regionale, l'Ufficio elettorale regionale individua i gruppi di liste non appartenenti a coalizioni i cui voti siano superiori al 10 per cento della somma delle cifre elettorali regionali di gruppo e la cui cifra elettorale sia inferiore al 3 per cento di detta somma e li esclude dalle successive operazioni.
2. Indi somma le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste non esclusi per effetto del comma 1 e divide la somma per il totale dei seggi da attribuire, che è pari a sessantaquattro, ottenendo il quoziente dei collegi provinciali. Divide poi le cifre elettorali regionali di gruppo per tale quoziente ed arrotonda i risultati all'intero più vicino. I risultati arrotondati rappresentano il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo di liste.
3. Verifica che la somma dei risultati arrotondati sia pari al totale di seggi da attribuire. In caso contrario:
a) se la somma è inferiore, divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste per il numero di seggi ad esso attribuito aumentato di 0,5 ed assegna un ulteriore seggio alla lista che ottiene il quoziente più alto, ripetendo tale operazione fino a che il totale dei seggi attribuiti sia pari al numero di seggi da attribuire;
b) se la somma è superiore, divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste per il numero di seggi ad esso attribuito diminuito di 0,5 e sottrae un seggio alla lista che ottiene il quoziente più basso, ripetendo tale operazione fino a che il totale dei seggi attribuiti sia pari al numero di seggi da attribuire.
4. Se la somma dei seggi così attribuiti ai gruppi di liste collegati alla lista regionale che ha espresso il Presidente della Regione è superiore a trentacinque, passa alle operazioni di cui all'articolo 16.
5. Altrimenti ripete le operazioni di cui ai commi 2 e 3 separatamente per i gruppi di liste collegati alla lista del Presidente della Regione, fra i quali ripartisce un totale di trentacinque seggi, e per quelli non collegati, fra i quali ripartisce un totale di ventinove seggi.
CAPO V
CONVALIDA E DECADENZAArt. 16
Convalida degli eletti1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
2. In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla surroga secondo le modalità previste dall'articolo 14.
3. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
4. Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.
Art. 16
Proclamazione dei candidati eletti nei collegi provinciali1. Una volta determinata la ripartizione definitiva dei sessantaquattro seggi dei collegi provinciali fra i diversi gruppi di liste, l'Ufficio elettorale regionale divide ciascuna cifra elettorale provinciale di ciascun gruppo di liste successivamente per una serie di numeri composta di tanti elementi quanti sono i seggi assegnati al gruppo di liste che ha ottenuto il risultato più alto ed in cui il primo elemento è uguale a uno ed i successivi sono pari ai loro antecedenti aumentati di uno.
2. Collocati i quozienti in un'unica graduatoria decrescente, individua il quoziente più alto ed assegna un seggio al corrispondente gruppo di liste ed al corrispondente collegio.
3. Passa poi al successivo quoziente ed assegna un seggio al corrispondente gruppo di liste ed al corrispondente collegio, a condizione che non siano stati già tutti assegnati né i seggi spettanti al gruppo di liste sulla base delle operazioni di cui all'articolo 15, né i seggi spettanti al collegio sulla base del riparto di cui all'articolo 2. Quando sia rimasto da assegnare un solo seggio, a parità di quoziente precede la lista che ha ottenuto la cifra elettorale più alta; in caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio.
4. Ripete le operazioni del comma 3 fino a quando non siano stati attribuiti sessantaquattro seggi.
5. Infine proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali ciascun gruppo di liste ha diritto in ciascun collegio, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate, seguendo le graduatorie predisposte dagli Uffici elettorali provinciali.
6. Quando ad una lista spettino più seggi di quanti siano i suoi candidati in un collegio, il seggio è attribuito alla lista dello stesso gruppo che abbia il quoziente più alto non utilizzato.
7. Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e dà immediata notizia alla Segreteria del Consiglio regionale nonché al Servizio elettorale dell'Amministrazione regionale, che la porta a conoscenza del pubblico.
Art. 17
Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità1. Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.
2. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
3. Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, gliela contesta; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.
4. Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.
5. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui il quale sia stato dichiarato decaduto.
6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione.
Sezione V
Incompatibilità e ineleggibilitàArt. 17
Condizioni di eleggibilità dei consiglieri regionali1. Sono eleggibili a consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, dello Statuto, gli iscritti nelle liste elettorali di un comune della Sardegna.
2. Non possono essere eletti consiglieri regionali:
a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
b) il rappresentante del Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni in Sardegna;
c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando in Sardegna;
d) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime in Sardegna e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
e) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
f) il difensore civico regionale;
g) i magistrati, anche onorari, addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale e i giudici di pace che esercitano le loro funzioni in Sardegna;
h) gli assessori regionali;
i) i capi di gabinetto, i segretari particolari e i consulenti facenti parte degli uffici di gabinetto del Presidente della Regione e degli assessori regionali;
l) i dipendenti della Regione, ivi compresi i dipendenti del Consiglio e degli enti regionali e i dirigenti con contratto a tempo determinato;
m) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;
n) gli amministratori di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti funzionalmente e finanziariamente dalla Regione, ivi comprese le aziende sanitarie locali;
o) i consiglieri regionali in carica in altra regione;
p) i direttori responsabili e gli editori di carta stampata e di emittenti televisive che occupino nei rispettivi settori almeno il 30 per cento del mercato di vendita o di ascolto.
3. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 2 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla carica per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per la presentazione delle candidature.
4. Per gli editori di cui alla lettera p) del comma 2 la causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato adotta misure idonee a determinare l'effettiva cessazione dalla posizione non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per la presentazione delle candidature.
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
7. Non possono essere candidati coloro che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall'articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 18
Ricorsi1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Legge 23 dicembre 1966, n. 1147 .
2. Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della Regione.
3. Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della Regione.
Art. 18
Incompatibilità dei consiglieri regionali1. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con le cariche:
a) di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale;
b) di membro del Parlamento europeo;
c) di ministro e sottosegretario di Stato;
d) di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale;
e) di presidente e di assessore provinciale;
f) di presidente e di assessore di comunità montana;
g) di sindaco e di assessore di un comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
2. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale:
a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che dalla stessa riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, consulente, socio, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dalla Regione;
c) colui che ha lite pendente con la Regione, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;
d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione, ovvero di enti, istituti o aziende da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso la Regione, l'ente, l'istituto o l'azienda e non ha ancora estinto il debito;
e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, ovvero verso ente, istituto o azienda da essa dipendente, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, può essere soggetto ad espropriazione forzata, essendo decorsi i termini fissati dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
f) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione.
3. Le ipotesi di cui alle lettere c) e f) del comma 2 non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
4. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della Regione, in virtù di una norma di legge, in connessione con il mandato elettivo.
5. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 17.
CAPO VI
ELEZIONE E DECADENZA DELLA GIUNTA REGIONALE. MOZIONE DI SFIDUCIAArt. 19
Elezione della Giunta regionale e del Vicepresidente1. Il Presidente della Regione predispone e deposita presso il Consiglio regionale il programma di governo e la proposta della Giunta regionale con i relativi nominativi con la designazione a Vicepresidente di uno dei suoi componenti, entro la data della prima riunione del Consiglio regionale convocata per l'elezione dell'ufficio di Presidenza.
2. Il Consiglio regionale è convocato entro i dieci giorni successivi all'elezione dell'ufficio di Presidenza, per procedere all'approvazione del programma di governo, delle proposte di Giunta e di Vicepresidente.
3. L'approvazione avviene con votazione a scrutinio palese per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
Sezione VI
Norme finaliArt. 19
Convalida degli eletti1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi 20 giorni dalla proclamazione
2. Il Consiglio regionale decide definitivamente, nelle forme previste dal suo regolamento, sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici elettorali di sezione o provinciali o all'Ufficio elettorale regionale durante la loro attività o posteriormente, nonché sulle proteste e i reclami trasmessi alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti fatta dall'Ufficio elettorale regionale.
Art. 20
Mozione di sfiducia1. Il Presidente della Regione può essere revocato dalla carica con l'approvazione, da parte del Consiglio regionale, di una mozione di sfiducia.
2. La mozione, sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri regionali, viene posta in discussione non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
3. La mozione di sfiducia approvata a scrutinio palese per appello nominale, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.
Art. 20
Decadenza dalla carica di consigliere regionale1. La perdita delle condizioni di eleggibilità o il verificarsi delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge, sia esistenti al momento della elezione sia ad essa sopravvenute, importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale.
2. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 17.
3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità.
4. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il Consiglio regionale la contesta all'interessato.
5. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità.
6. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni decorre dalla data di notificazione del ricorso.
7. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.
8. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il Consiglio lo dichiara decaduto. La deliberazione è notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
9. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
10. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
Art. 21
Cause di cessazione dalla carica di Presidente della Regione1. Il Presidente della Regione cessa dalla sua carica:
a) nel caso di approvazione della mozione di sfiducia;
b) alla data delle elezioni del nuovo Consiglio regionale;
c) per morte, impedimento permanente o decadenza nei casi previsti dalle leggi, dichiarati dal Consiglio regionale;
d) per dimissioni, dopo che il Consiglio regionale ne ha preso atto. La presa d'atto deve avvenire entro e non oltre venti giorni dalla formalizzazione delle dimissioni presso la Presidenza del Consiglio regionale; il Presidente della Regione, entro tale periodo, può altresì ritirare le dimissioni;
e) dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.
2. La cessazione dalla carica di Presidente della Regione comporta lo scioglimento del Consiglio regionale.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) il Presidente della Regione e la Giunta regionale restano in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la Giunta regionale resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta e le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente della Regione.
Art. 21
Surrogazione degli eletti1. Il seggio che rimanga vacante è attribuito al candidato che, nello stesso collegio e nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto. Si applica l'articolo 16, comma 6.
Art. 22
Causa di cessazione di singoli Assessori
1. Gli Assessori regionali cessano dalla loro carica, oltre che nel caso di decadenza dell'intera Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera. b):
a) per morte, impedimento permanente, decadenza nei casi previsti dalla legge, dichiarati dal Consiglio regionale;
b) per dimissioni, dopo che il Presidente della Regione ne ha preso atto;
c) per approvazione di una mozione motivata di sfiducia, presentata dal Presidente della Regione al Consiglio regionale o da 1/3 dei componenti assegnati al Consiglio regionale; la mozione è posta in discussione non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione e si intende approvata qualora consegua, tramite scrutinio palese per appello nominale, il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
2. Alla sostituzione dell'Assessore cessato dalla carica si provvede con le modalità di cui all'articolo 19.
Art. 22
Norma di rinvio1. Sono disciplinate con apposita legge regionale ordinaria, per quanto non disposto dal presente capo, le norme concernenti:
a) la costituzione e la composizione degli Uffici elettorali provinciali e dell'Ufficio elettorale regionale ed i compensi spettanti ai loro componenti;
b) i contrassegni di lista, le modalità per il loro deposito e le regole per la loro accettazione;
c) la designazione e le funzioni dei rappresentanti di lista;
d) le modalità di accettazione delle candidature, di sottoscrizione e di presentazione delle liste;
e) la verifica, da parte degli Uffici elettorali, del rispetto dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste e la disciplina del relativo contenzioso;
f) la formazione degli Uffici elettorali di sezione;
g) le operazioni di votazione;
h) le operazioni degli Uffici elettorali di sezione concernenti lo scrutinio e la verbalizzazione dei risultati;
i) le operazioni degli Uffici elettorali provinciali concernenti lo spoglio delle schede non scrutinate dalle sezioni e il riesame di quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
2. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 1 si applicano in via suppletiva, ed in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 23
Applicazione della legge regionale n. 7 del 19791. Limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, per l'elezione del Consiglio regionale.
CAPO II
ORGANI DELLA REGIONESezione I
Il Presidente della RegioneArt. 23
Funzioni del Presidente della Regione1. Il Presidente della Regione esercita le funzioni a lui attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
Art. 24
Incompatibilità1. Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto, l'ufficio di Presidente della Regione è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.
2. Si applicano inoltre al Presidente della Regione le ulteriori cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri regionali.
3. La sussistenza di una causa di incompatibilità o ineleggibilità è contestata al Presidente della Regione dal Consiglio regionale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta.
4. Il Presidente della Regione ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità.
5. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove a maggioranza assoluta ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita il Presidente della Regione a rimuoverla entro i successivi dieci giorni o, se del caso, ad esprimere entro lo stesso termine l'opzione per la carica che intende conservare.
6. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'esercizio del potere di rimozione previsto dall'articolo 50, comma 6, dello Statuto.
Art. 25
Mozione di sfiducia1. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei componenti il Consiglio; è discussa non prima di tre giorni ed entro dieci giorni dalla presentazione, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta.
2. Non è consentita la votazione per parti né la presentazione di ordini del giorno.
Art. 26
Dimissioni1. Le dimissioni dalla carica sono presentate dal Presidente della Regione per iscritto al Presidente del Consiglio, che ne dà comunicazione all'Assemblea entro tre giorni.
2. E' in facoltà del Presidente dimissionario rendere dichiarazioni all'Assemblea, che può comunque discutere sulle dimissioni nelle forme previste dal suo regolamento.
3. Le dimissioni del Presidente della Regione diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro comunicazione all'Assemblea.
Sezione II
La Giunta regionaleArt. 27
Composizione della Giunta regionale1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e da dodici assessori espressione di entrambi i sessi.
2. Gli assessori sono nominati e revocati dal Presidente della Regione. Gli atti di nomina e di revoca sono comunicati al Presidente del Consiglio, che ne dà tempestivamente notizia all'Assemblea. Su tali atti il Presidente della Regione può, e, se richiesto da un quarto dei consiglieri regionali, deve rendere dichiarazioni all'Assemblea, che può comunque discutere sull'argomento nelle forme previste dal suo regolamento.
3. Gli assessori che non siano consiglieri regionali prestano giuramento all'atto della nomina nelle forme previste per i consiglieri.
4. Qualora un assessore sia assente o impedito, il Presidente ne assume o ne affida ad altro Assessore, in via provvisoria, le funzioni. Di tale provvedimento e delle eventuali modifiche dà comunicazione al Consiglio.
5. Nel caso che un assessore cessi per qualsiasi motivo dalla carica, il Presidente, in via provvisoria, ne assume o ne affida ad altro assessore le funzioni fino alla nomina del nuovo assessore, che deve avvenire entro un mese dalla cessazione.
Art. 28
Prima costituzione della Giunta regionale1. All'inizio della legislatura, il Presidente della Regione procede alla costituzione della Giunta entro quindici giorni dalla sua proclamazione.
2. Nella seduta immediatamente successiva all'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza, il Presidente della Regione presenta all'Assemblea la Giunta regionale ed illustra il suo programma di governo. Sull'argomento l'Assemblea discute nelle forme previste dal suo regolamento.
Art. 29
Il vicepresidente della Regione1. Un assessore designato dal Presidente della Regione assume le funzioni di vicepresidente della Regione, ai sensi dell'articolo 35, comma secondo, dello Statuto. Ove manchi la designazione, le funzioni di vicepresidente sono svolte dall'assessore più anziano di età.
2. Il vicepresidente della Regione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento, nonché, fino alla proclamazione del nuovo Presidente, in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente in carica.
Art. 30
Incompatibilità degli assessori1. Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto, l'ufficio di assessore è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.
2. Si applicano inoltre agli assessori le cause di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.
3. La sussistenza di una causa di incompatibilità è contestata dal Consiglio regionale al Presidente della Regione, che ne informa l'assessore interessato.
4. L'assessore ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità.
5. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita l'assessore a rimuoverla entro i successivi dieci giorni o, se del caso, ad esprimere entro lo stesso termine l'opzione per la carica che intende conservare.
6. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio delibera la decadenza dell'assessore. Si applica l'articolo 27, comma 5.
Art. 31
Incompatibilità tra gli uffici di assessore e di consigliere1. L'ufficio di assessore è incompatibile con quello di consigliere regionale.
2. Il consigliere regionale nominato assessore, che non rinunci formalmente alla nomina entro tre giorni dalla sua comunicazione, è sostituito per il periodo del suo mandato dal candidato primo dei non eletti secondo quanto previsto dall'articolo 21.
Art. 32
Funzionamento della Giunta1. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.
2. Le altre norme sul funzionamento della Giunta sono adottate con legge regionale ordinaria.
Art. 33
Mozione di sfiducia individuale1. La mozione di sfiducia nei confronti di un assessore deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei componenti il Consiglio; è discussa non prima di tre giorni ed entro dieci giorni dalla presentazione, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta.
2. Non è consentita la votazione per parti né la presentazione di ordini del giorno.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia determina l'immediata cessazione dalla carica dell'assessore e l'obbligo per il Presidente della Regione di sostituirlo nei termini stabiliti dall'articolo 27, comma 5.
Sezione III
Il Consiglio regionaleArt. 34
Il Presidente del Consiglio1. Il Presidente del Consiglio è eletto con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.
2. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
3. Il Presidente del Consiglio è eletto per l'intera durata della legislatura.
4. Il Consiglio regionale può, con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, rimuovere il Presidente del Consiglio che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o allo Statuto o reiterate e gravi violazioni della legge o del regolamento interno del Consiglio.
Art. 35
Competenze del Consiglio regionale1. Oltre alle funzioni legislative e regolamentari attribuite dallo Statuto, sono di competenza del Consiglio regionale:
a) l'approvazione degli atti di programmazione finanziaria, economica, sociale e territoriale, riguardanti anche singoli settori, che abbiano ambito regionale e carattere di generalità e pluriennalità;
b) l'approvazione, nelle forme previste dal regolamento interno, di mozioni, ordini del giorno ed altri atti di indirizzo comunque denominati, che il Presidente della Regione è tenuto a rispettare ed applicare; il regolamento interno del Consiglio stabilisce le forme nelle quali si procede alla verifica dello stato di attuazione degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale.
Art. 36
Inchieste consiliari1. Il Consiglio può disporre inchieste in materie di competenza della Regione.
2. Le inchieste sono svolte da apposite commissioni, composte da consiglieri regionali designati dal Presidente del Consiglio tenendo conto della consistenza dei gruppi consiliari, che devono presentare una relazione scritta sui risultati dell'inchiesta entro un termine che non può essere superiore all'anno.
3. Le commissioni d'inchiesta sono presiedute da un consigliere scelto dal Presidente del Consiglio fra gli appartenenti ai gruppi di opposizione.
4. E' fatto obbligo ai dirigenti dell'Amministrazione e degli enti regionali di presentarsi, se convocati, di fronte alla commissione e di fornire ad essa tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio.
5. Il regolamento del Consiglio individua le forme nelle quali è assicurata la più ampia pubblicità dei lavori delle commissioni d'inchiesta.
6. Le commissioni d'inchiesta sono istituite con deliberazioni approvate a maggioranza semplice dal Consiglio regionale.
7. E' inoltre istituita una commissione d'inchiesta allorché un quarto dei consiglieri regionali ne presenti richiesta motivata al Presidente del Consiglio, purché non siano ancora in corso i lavori di altra commissione d'inchiesta precedentemente istituita ai sensi del presente comma.
8. La richiesta si intende motivata quando riguarda atti della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti.
Art. 37
Nomine di competenza della Regione1. E' costituito un comitato nomine, composto da un massimo di nove consiglieri regionali, designati dal Presidente del Consiglio tenendo conto della consistenza dei gruppi consiliari, e presieduto da un consigliere scelto dal Presidente del Consiglio fra gli appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il comitato sovrintende al rispetto e alla verifica degli indirizzi e criteri deliberati dal Consiglio regionale sulle nomine o designazioni rientranti nella competenza della Regione.
3. E' fatto obbligo al Presidente della Regione di comunicare al comitato tutte le nomine effettuate dal medesimo, dalla Giunta o da singoli assessori in consigli di amministrazione, comitati ed altri organi amministrativi comunque denominati, indicando le motivazioni della scelta, attestando i titoli posseduti dal nominato e dimostrando il rispetto dei principi e delle norme in materia di pari opportunità tra donne ed uomini.
4. Il Presidente della Regione o l'assessore che ha effettuato la nomina sono tenuti, qualora richiesti, a riferirne al comitato in seduta pubblica.
5. I nominati sono tenuti, qualora richiesti e salvo che rinuncino alla nomina, a presentarsi al comitato in seduta pubblica per rispondere alle domande che verranno loro poste.
6. Se il comitato motivatamente lo richiede, l'organo che ha effettuato una nomina deve riconsiderarla, se del caso con specifica motivazione delle ragioni per cui viene confermata la nomina precedente.
7. L'efficacia delle nomine disciplinate dal presente articolo resta sospesa fino a quando il comitato non esprima parere positivo e comunque per un massimo di 10 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3.
Art. 38
Programmazione dei lavori del Consiglio1. Il regolamento interno del Consiglio deve prevedere che, nella programmazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni, sia garantito alle opposizioni almeno un terzo degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile.
Art. 39
Applicazione della presente legge1. Le norme recate dalla presente legge, ivi comprese quelle sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità e le norme del Capo II sugli organi della Regione, trovano applicazione a decorrere dalle prossime elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.