CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 245/A

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, MASALA

il 20 agosto 2001

Norme sull'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e disciplina del referendum regionale


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In linea con quelle che sono le modifiche costituzionali apportate alle modalità di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale per le regioni ordinarie dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, la Camera e il Senato si apprestano a licenziare il disegno di legge costituzionale di modifica di alcuni articoli dello Statuto della Regione autonoma della Sardegna.

Il presente disegno di legge si propone di determinare, in attuazione del nuovo testo dell'articolo 15 dello Statuto, la forma di governo della Regione e, in particolare, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e la disciplina del referendum.

Nel fare queste scelte il legislatore regionale si trova vincolato al rispetto di quelli che sono i limiti che lo stesso Statuto gli pone.

Ci si riferisce, in particolare, alla previsione secondo la quale l'elezione del Consiglio regionale deve avvenire sulla base dei principi di rappresentatività e di governabilità.

Il fatto che la nuova legge elettorale debba garantire il contemperamento tra questi due principi determina l'impossibilità di optare per la soluzione offerta da un sistema elettorale di tipo maggioritario secco che, sicuramente, garantirebbe il rispetto del principio di governabilità, ma potrebbe essere messo in discussione sotto il profilo della rappresentatività.

La soluzione proposta cerca quindi di garantire il rispetto di entrambi questi principi, da una parte adottando un sistema che potremmo definire proporzionale "corretto" e dall'altra prevedendo, comunque, l'elezione diretta del Presidente della Regione.

Nel disegno di legge, infatti, il Consiglio regionale viene eletto con sistema proporzionale a turno unico, in collegi coincidenti con le attuali circoscrizioni provinciali. Allo stesso tempo si prevede un premio di maggioranza, che garantisca, comunque, il 60 per cento dei seggi alle liste collegate con il candidato eletto alla Presidenza che viene, invece, eletto con voto diretto su base regionale.

Quanto alle modalità di elezione si prevede un'unica scheda con la possibilità per l'elettore di esprimere un voto a favore di un candidato alla Presidenza, un voto di lista e un voto di preferenza per un candidato al Consiglio regionale.

E' chiaro che la necessità di un collegamento per le singole liste con un candidato alla Presidenza e l'elezione diretta del Presidente stesso contribuiscono notevolmente al raggiungimento di una maggiore chiarezza del rapporto del Presidente della Regione con gli elettori, oltreché di una maggiore stabilità ed efficacia decisionale degli esecutivi e ad una riduzione dell'intermediazione partitica.

Nel presente disegno di legge, oltre all'elezione diretta del Presidente della Regione, si prevede infatti che i singoli Assessori siano dallo stesso nominati ed eventualmente revocati e che la loro nomina e quelle che sono le linee programmatiche di governo siano semplicemente comunicate al Consiglio regionale.

Nelle mani del Consiglio, che svolge in questo modo esclusivamente una funzione di indirizzo politico ma non di ingerenza nell'attività di governo di competenza della Giunta e del suo Presidente, è posto lo strumento della sfiducia motivata. La votazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente determina lo scioglimento immediato del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni.

Il collegamento necessario delle liste dei candidati al Consiglio con un candidato alla Presidenza e lo svolgimento delle elezioni in un unico turno dovrebbero, inoltre, incentivare una "ristrutturazione" del sistema partitico e innescare il cammino verso un sistema di tipo bipolare.

La formula elettorale proposta consente però, come si accennava sopra, di garantire anche la rappresentatività alle forze politiche. Se pur con un premio di maggioranza che garantisce la governabilità alla coalizione elettorale collegata al candidato alla Presidenza vincente, i consiglieri regionali vengono infatti eletti sulla base di un sistema che è pur sempre di ispirazione proporzionale.

Limitati nelle scelte da quelli che sono vincoli allo stato imposti dallo Statuto, si è cercato pertanto di coniugare quello che di positivo un sistema di tipo proporzionale corretto e un sistema di ispirazione presidenziale offrono.

La parte finale del disegno di legge disciplina lo strumento del referendum, prevedendo l'introduzione del referendum di tipo propositivo.

Tabelle Allegate: A), B), C), D), E), F)


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

  composta dai Consiglieri

SANNA Emanuele, Presidente e relatore - SATTA, Vice Presidente - BIANCU, Segretario - GIOVANNELLI, Segretario - BALIA - CAPPAI - CORDA - DIANA - FANTOLA - FLORIS - ORRU' - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore  

pervenuta il 26 giugno 2003

Con la modifica dell'articolo 15 dello Statuto introdotta dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, è stata attribuita alla Sardegna una forma di autonomia statutaria in qualche modo analoga a quella concessa alle regioni ordinarie con la legge costituzionale n. 1 del 1999. Fermo restando il rango costituzionale dello statuto sardo, è stato cioè consentito alla Regione di disciplinare autonomamente la propria forma di governo, mediante una legge regionale approvata a maggioranza assoluta e assoggettabile a referendum confermativo, la cosiddetta legge statutaria, che costituisce una nuova fonte normativa intermedia fra il livello costituzionale e quello della ordinaria legislazione regionale. La forma di governo comprende, secondo la specificazione dello Statuto, "le modalità di elezione, sulla base dei princìpi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo".

Il testo unificato che di seguito si illustra affronta tutti questi argomenti, salvo la disciplina dei referendum e quella dell'iniziativa legislativa popolare, avendo la Commissione ritenuto più opportuno farne oggetto di una legge a sé stante, che dovrà comunque essere approvata in tempi molto rapidi, essendo necessario superare una situazione di insufficienza e confusione legislativa che si è manifestata anche in occasione dei recenti referendum sulle province.

E' opportuno anche ricordare che la Prima Commissione ha tempestivamente sottoposto all'esame del Consiglio il disegno di legge che disciplina il referendum confermativo sulle leggi statutarie, trasformato dall'Assemblea nella legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21, senza l'approvazione della quale non si sarebbe potuto procedere alla modifica della normativa elettorale regionale.

Il testo si articola in due parti, riguardanti rispettivamente l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione e le norme fondamentali sulla composizione, il funzionamento e i rapporti reciproci degli organi della Regione.

La prima parte si apre con un articolo contenente i principi fondamentali del sistema, che di seguito si richiamano evidenziando anche i punti di divergenza rispetto alla legge per le regioni ordinarie:

1) l'elezione diretta del Presidente della Regione, con tutte le conseguenze ed anche i vincoli statutari che tale scelta comporta, principale dei quali è l'automatico scioglimento del Consiglio, col ricorso a nuove elezioni, ogniqualvolta venga meno il Presidente della Regione, sia per ragioni politiche (dimissioni o approvazione della mozione di sfiducia), sia per altre cause (decadenza, impedimento permanente o morte). A questo proposito la Commissione ha lungamente discusso sulla possibilità di introdurre norme per evitare l'automatico scioglimento del Consiglio in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni per ragioni personali del Presidente, ma ha infine optato per un adeguamento alle prescrizioni della legge costituzionale n. 2 del 2001, dalla quale appare difficile in questa fase discostarsi per il suo rango sovraordinato;

2) il ricorso ad un ballottaggio tra i due candidati alla presidenza più votati nel caso in cui nessuno ottenga la maggioranza assoluta nel primo turno di votazione, non avendo la Commissione condiviso il sistema a turno unico applicato nelle regioni ordinarie, che consente l'elezione di un Presidente "di minoranza". La scelta della Commissione su questo cruciale punto della riforma è frutto di una complessa mediazione tra i gruppi consiliari ed è stata fatta, sia pure col voto contrario di diversi commissari, per assicurare alla coalizione vincente quell'ampia base di consenso popolare che non viene sempre garantita in un sistema monoturnista;

3) il collegamento fra la scelta del candidato alla presidenza della Regione e il voto per uno dei partiti che esprimono quel candidato, con l'esclusione del voto disgiunto, che è invece previsto nelle regioni ordinarie, e con il conseguente divieto della presentazione di liste provinciali non collegate ad un candidato alla presidenza. Anche questa scelta è maturata nella prevalente convinzione dei componenti della Commissione che deve esservi piena corrispondenza tra il Presidente eletto e la sua base elettorale e deve essere assicurata la coerenza col programma di governo sottoscritto dalla coalizione vincente;

4) la previsione di un collegio regionale, nel quale però i candidati sono eletti sulla base delle preferenze ottenute e non in blocco, come avviene invece nelle regioni ordinarie. La lista bloccata, a parere della Commissione, mortifica il diritto di scelta degli elettori e assegna di fatto ai partiti il potere "anomalo" di eleggere direttamente una quota significativa di consiglieri regionali;

5) la garanzia di una sufficiente maggioranza per la coalizione che esprime il Presidente della Regione, che si è ritenuto di fissare nel 55 % dei seggi, mentre la legge per le regioni ordinarie in taluni casi (e precisamente quando il candidato eletto presidente supera il 40 % dei voti) assicura alla maggioranza almeno il 60 % dei seggi, misura che la Commissione ha ritenuto eccessivamente distorsiva del risultato elettorale;

6) la distribuzione del premio di maggioranza sia nel collegio regionale che nei collegi provinciali; la legge elettorale delle regioni ordinarie invece utilizza per il premio di maggioranza prioritariamente i seggi del collegio regionale e, qualora questi non siano sufficienti, ricorre a seggi aggiuntivi che possono far superare il numero di 80 consiglieri regionali fissato dallo statuto. Il ricorso ai seggi aggiuntivi, reso possibile dall'espressa deroga allo statuto recata dall'articolo 3 comma 3 della legge costituzionale n. 2 del 2001, è tuttavia precluso al legislatore regionale, che non dispone del medesimo potere di deroga;

7) l'attribuzione dei seggi nel collegio regionale (in misura proporzionale ai voti ottenuti e comunque assicurando alla coalizione vincente almeno 9 seggi, compreso quello del Presidente della Regione, e garantendo in ogni caso l'elezione del capolista della seconda coalizione) esclusivamente alle due coalizioni più votate, al fine di incentivare non solo l'esistenza di una forte maggioranza, ai fini della governabilità e della stabilità del sistema istituzionale, ma anche la formazione di una coesa opposizione, nella logica di un moderno bipolarismo e per favorire le condizioni dell'alternanza nel governo;

8) la fissazione di una soglia di sbarramento, che esclude dal riparto dei seggi le liste che non abbiano raggiunto il 3% del totale dei voti, a meno che non siano inserite in una coalizione che ha superato il 10% dei voti, al fine di fornire un valido incentivo alla formazione di ampie coalizioni;

9) la garanzia che a ciascun collegio provinciale sia effettivamente assegnato il numero di consiglieri regionali ad esso spettante sulla base della popolazione residente, evitando il drenaggio di seggi a favore dei collegi maggiori, che si verificherebbe col sistema del riparto dei resti previsto per le regioni ordinarie, tanto più in quanto, con l'istituzione delle nuove province, sono aumentati sia il numero dei collegi che le loro differenze dimensionali.

All'articolo 1, contenente i principi fondamentali del sistema elettorale, fanno seguito una serie di articoli contenenti il dettaglio attuativo di tali principi. Particolare attenzione meritano i punti seguenti:

1) il divieto delle candidature multiple (articolo 7), con l'eccezione della candidatura in una lista regionale ed in una lista provinciale ad essa collegata; tale eccezione si rende necessaria per non penalizzare l'elezione dei candidati più rappresentativi anche di altre eventuali coalizioni, che sono esclusi dal riparto dei seggi del collegio regionale;

2) l'adeguamento della durata delle operazioni di voto (articolo 10) alla scelta, recentemente operata a livello nazionale, di ripristinare l'apertura dei seggi anche nella giornata del lunedì; rispetto alle norme nazionali, l'unica differenza consiste nell'aver anticipato dalle 8 alle 7 l'apertura dei seggi nella giornata di domenica:

3) l'adeguamento della grafica delle schede di votazione (articolo 11) all'esigenza di rappresentare visivamente il collegamento fra liste provinciali, liste regionali e candidati alla presidenza, pur mantenendo il sistema di espressione del voto di preferenza mediante la barratura della casella stampata a fianco del cognome del candidato prescelto, già sperimentato nelle ultime due tornate di elezioni regionali.

Negli articoli dal 12 al 16 è definito in dettaglio il nucleo centrale del procedimento elettorale.

La prima fase del procedimento (articolo 12) consiste nella verifica del raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti da parte di un candidato alla presidenza o, in caso contrario, nell'accertamento della necessità di procedere al ballottaggio tra i due candidati più votati.

La seconda fase consiste (articolo 13) nell'individuazione del vincitore della competizione per la presidenza della Regione.

Segue quindi (articolo 14) il riparto dei seggi del collegio regionale. Di questi uno spetta di diritto al candidato eletto Presidente e uno al capolista dell'altra lista più votata. I 14 seggi residui sono dapprima ripartiti proporzionalmente fra le due liste regionali più votate nel primo turno di votazione. Si verifica poi se vi è la necessità di attribuire il premio di maggioranza alla lista del Presidente della Regione, nel caso che i voti da essa ottenuti non siano sufficienti a farle ottenere nel collegio regionale almeno 9 seggi, compreso quello attribuito al Presidente, cifra che va a formare, insieme ai 35 seggi dei collegi provinciali, il "minimo garantito" del 55% dei seggi che deve comunque essere assicurato alla coalizione del Presidente della Regione per rispondere al principio statutario della stabilità del sistema di governo.

Si procede quindi (articolo 15) al riparto dei 64 seggi dei collegi provinciali fra i partiti che superino la soglia di sbarramento. Questa operazione deve necessariamente essere condotta considerando i seggi nel loro complesso, in quanto è sul totale dei risultati ottenuti dai partiti su scala regionale che va verificata l'eventualità di attribuire il premio di maggioranza.

Per il riparto si è scelto di adottare un metodo rigorosamente proporzionale, conosciuto in dottrina come metodo Webster-Sainte Lagüe, che differisce dal più noto metodo d'Hondt in quanto utilizza l'arrotondamento all'intero più vicino e non l'arrotondamento per difetto, eliminando con ciò la tendenza del metodo d'Hondt a favorire i partiti maggiori,

Anche per i seggi dei collegi provinciali, una volta effettuato il riparto proporzionale, si deve verificare che tale riparto assicuri ai partiti della coalizione che esprime il Presidente della Regione il "minimo garantito"; in caso contrario, si deve procedere assegnando ope legis 35 seggi ai partiti della coalizione del Presidente della Regione e 29 seggi a tutti gli altri. In tale ipotesi si dovranno ripetere distintamente per i due gruppi di 35 e di 29 seggi le operazioni di riparto proporzionale fra i partiti.

Una volta stabilito, proporzionalmente ai voti ottenuti e fatto salvo il "minimo garantito" per la coalizione vincente, il numero complessivo di seggi spettanti a ciascun partito su scala regionale, si deve procedere alla ripartizione territoriale dei seggi, che è l'operazione tecnicamente più delicata, dovendo muoversi nel rispetto maggiore possibile di due criteri di rappresentatività tra loro potenzialmente confliggenti: la rappresentatività politica, ossia la regola secondo cui ciascun partito dovrebbe vedersi attribuire i seggi nei collegi nei quali ha conseguito i migliori risultati, e la rappresentatività territoriale, ossia la regola secondo cui ciascun collegio deve effettivamente ottenere il numero di seggi ad esso spettante in proporzione alla popolazione residente.

La vecchia legge elettorale regionale e la legge elettorale vigente per le regioni ordinarie ignorano il conflitto e conducono, al termine delle operazioni di riparto, ad uno scostamento tra il numero di seggi teoricamente spettante a ciascun collegio sulla base della sua consistenza demografica e quello effettivamente assegnato, scostamento che tendenzialmente si volge a favore dei collegi più popolosi, tanto più in presenza di un numero elevato di partiti e soprattutto di una rilevante differenza tra le dimensioni dei collegi, quale si è venuta a determinare con l'istituzio­ne delle nuove province.

La Commissione ha scelto invece un procedimento di allocazione territoriale dei seggi (articolo 16) che, fermo restando il numero complessivo di seggi spettanti a ciascun partito su scala regionale, assume la rappresentatività territoriale come vincolo e perciò attribuisce i seggi a ciascun partito nei collegi corrispondenti ai risultati più alti in valori assoluti da esso conseguiti, purché questi risultati riguardino collegi nei quali i seggi non sono già stati tutti assegnati.

Il procedimento prescelto somiglia apparentemente al metodo d'Hondt, in quanto come il d'Hondt mette in graduatoria i quozienti calcolati dividendo successivamente i voti riportati da ciascun partito in ciascun collegio per la serie dei numeri naturali che va da 1 al numero dei seggi da assegnare. La serie di quozienti così ottenuta non viene però utilizzata per stabilire il numero di seggi da attribuire a ciascuna lista, in quanto tale numero è stato già determinato su scala regionale tenendo conto anche del premio di maggioranza, ma solo per fornire un ordine di precedenza prestabilito nell'allocazione territoriale dei seggi. Tale ordine diventa importante nella fase finale dell'allocazione, quando necessariamente succede che qualche risultato ottenuto da un partito in una circoscrizione debba essere scartato, in quanto in quella circoscrizione tutti i seggi sono stati già attribuiti, e si debba scorrere la graduatoria fino a trovare una circoscrizione nella quale ci sono ancora seggi da assegnare.

La Commissione, che ha discusso a lungo su quest'articolo, valutando anche altre possibili alternative, è ben consapevole del fatto che la soluzione adottata sacrifica marginalmente il principio della rappresentatività politica in qualche territorio (senza beninteso alterare il numero complessivo di seggi spettante a ciascun partito). L'accettazione di una soluzione di compromesso è stata tuttavia ritenuta necessaria, al fine di non vanificare un altro principio egualmente rilevante, quello della rappresentatività territoriale complessiva commisurata agli 8 collegi delle nuove province.

Gli articoli 17 e 18 si occupano dei temi, fra loro connessi, delle condizioni di eleggibilità e delle situazioni di incompatibilità dei consiglieri regionali.

Gli articoli seguono le tracce della normativa vigente per le regioni ordinarie, contenuta nella legge 23 aprile 1981, n. 154, discostandosene sostanzialmente soltanto per i seguenti aspetti:

1) l'aggiunta all'elenco delle ineleggibilità contenuto nella legge nazionale di alcune cariche o funzioni pubbliche (l'assessore regionale, il difensore civico regionale, i componenti degli uffici di gabinetto del Presidente della Regione e degli assessori);

2) l'aggiunta al medesimo elenco anche delle posizioni di direttore responsabile ed editore dei principali strumenti di comunicazione di massa, che per la loro rilevanza nel mercato locale sono in grado di influenzare in maniera particolarmente intensa la formazione delle opinioni e delle scelte degli elettori;

3) l'anticipazione ad un mese prima della presentazione delle candidature del periodo entro il quale i soggetti in posizione di ineleggibilità che intendano candidarsi alle elezioni devono dimettersi o collocarsi in aspettativa o comunque cessare dall'esercizio delle funzioni che determinano la condizione di ineleggibilità;

4) l'estensione anche alla posizione di socio delle situazioni di incompatibilità che derivano dall'aver parte in aziende o società, ivi comprese le cooperative, che hanno in corso contratti con la Regione o ricevono contributi dalla medesima;

5) l'esclusione dall'elenco delle incompatibilità delle cariche di sindaco o di assessore di un comune sotto i 10.000 abitanti, che sono invece considerate incompatibili in tutte le regioni a statuto ordinario.

Le norme di cui ai precedenti punti 3) e 4), votate a maggioranza in Commissione, meritano una attenta riconsiderazione da parte del Consiglio, in quanto possono risultare limitative del diritto di elettorato passivo per un numero rilevante di cittadini.

Il Capo II del testo unificato contiene le norme fondamentali sulla nomina, i poteri e i rapporti reciproci del Presidente della Regione, della Giunta e del Consiglio.

Per quanto riguarda il Presidente della Regione, particolare rilievo assume la disciplina delle dimissioni (articolo 26), che devono essere mantenute per quanto è possibile nel circuito istituzionale; per questo motivo si è previsto che le dimissioni, una volta formalmente presentate, restino sospese nella loro efficacia per 20 giorni, periodo che si ritiene congruo al fine di consentirne l'eventuale ritiro, portando in ogni caso la discussione nella sede più propria, che è quella dell'Aula consiliare.

Numerosi aspetti di interesse presentano gli articoli dedicati alla Giunta e agli assessori.

Coerentemente con la forma di governo presidenziale, la legge lascia al Presidente della Regione un'ampia libertà nella nomina e nella revoca degli assessori, ponendo tuttavia alcune doverose limitazioni per quanto riguarda il numero, che viene fissato in 12, l'obbligo della presenza di assessori di entrambi i sessi e la necessità di informare il Consiglio, in particolare all'atto della costituzione della nuova Giunta, delle vicende che riguardano la nomina e la revoca degli assessori (articolo 27).

Si è ritenuto inoltre di dover attribuire al Consiglio anche il potere di approvare, a maggioranza assoluta ed a scrutinio palese, una mozione di sfiducia nei confronti di un singolo assessore, che determina la sua decadenza e l'obbligo per il Presidente di sostituirlo (articolo 33).

Dando per scontata, in una forma di governo presidenziale, l'incompatibilità tra le funzioni di assessore e di consigliere regionale (articolo 31), la Commissione non ha tuttavia voluto precludere al Presidente la possibilità di scegliere gli assessori anche fra i consiglieri regionali. Tale possibilità sarebbe di fatto vanificata se si imponessero all'assessore le dimissioni dalla carica di consigliere. Si è ritenuto pertanto di introdurre un meccanismo di supplenza, peraltro già sperimentato in altri ordinamenti.

Nonostante l'ampia convergenza raggiunta in Commissione su questa soluzione, sono state avanzate anche motivate osservazioni sul possibile indebolimento del principio di incompatibilità tra ruolo di consigliere e quello di assessore.

Per quanto riguarda il funzionamento della Giunta, l'articolazione organizzativa degli assessorati e i rapporti fra Presidente ed assessori, ci si è limitati (articolo 32) a prescrivere il quorum e la maggioranza per le deliberazioni della Giunta, alla quale si ritiene opportuno mantenere il carattere di organo deliberativo collegiale, mentre la determinazione degli altri aspetti è lasciata alla legge ordinaria, assicurando con ciò una maggiore flessibilità, ma mantenendo comunque una opportuna riserva di legge per quanto riguarda le regole di funzionamento degli organi di governo della Regione.

L'ultima sezione del testo unificato è dedicata al Consiglio regionale, del quale si è inteso valorizzare le funzioni in un'ottica di concreta realizzazione del principio di rappresentatività, che lo Statuto colloca accanto al principio di stabilità come cardine della forma di governo della Regione.

In questa prospettiva si è ritenuto opportuno prevedere (articolo 34) per l'elezione del Presidente del Consiglio regionale un percorso che favorisce la formazione di un'ampia maggioranza sul suo nome. Si è inoltre disciplinata la possibilità di una revoca, doverosamente circondandola delle garanzie necessarie a tutelare la posizione super partes del Presidente.

Con l'articolo 35 si è inteso assicurare la permanenza in capo al Consiglio, oltre a quelle legislative e regolamentari previste dallo Statuto, di due funzioni essenziali come l'approvazio­ne degli atti fondamentali di programmazione e la formulazione di indirizzi politico-programmatici, funzioni nelle quali particolarmente si può e si deve esprimere la valenza rappresentativa dell'organo consiliare. Si è ritenuto infatti che la forma di governo della Regione non debba essere basata sulla prevalenza di un potere sull'altro, ma sull'equilibrio, che dev'essere dinamicamente realizzato nella concreta dialettica politica, fra poteri entrambi paritariamente legittimati dal consenso popolare.

L'esigenza di salvaguardare i poteri dell'assemblea legislativa-rappresentativa con l'avvento di un sistema di governo presidenziale dovrà essere ulteriormente e attentamente valutata durante l'esame in Aula di questo provvedimento, tenendo conto anche della crescente sofferenza che si registra, in forme quanto mai preoccupanti, in tutte le regioni ordinarie dopo l'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 1999.

Seguono due articoli che al tempo stesso concretizzano i poteri di controllo del Consiglio regionale e definiscono alcune misure di tutela della posizione delle minoranze, che si ritengono particolarmente opportune in un sistema maggioritario. Si tratta dell'articolo 36, sulle inchieste consiliari, e dell'articolo 37, che individua nel comitato nomine un soggetto specificamente deputato a verificare i criteri adottati dalla Giunta nelle nomine di sua competenza. Si è scelto di riservare alle opposizioni la presidenza sia del comitato nomine che delle eventuali commissioni di inchiesta, le quali, entro determinati limiti, possono essere istituite su richiesta della minoranza.

Infine con l'articolo 38 viene sancita la necessità della programmazione dei lavori del Consiglio regionale, introducendo al tempo stesso una opportuna riserva di spazi a favore delle opposizioni.

Resta infine da riferire del lungo ed impegnativo percorso seguito dalla Commissione per definire il presente testo unificato.

Il punto di partenza è stato rappresentato da sei proposte di iniziativa consiliare, cui va aggiunto un disegno di legge presentato dalla precedente Giunta regionale, su cui la Commissione ha iniziato a lavorare il 18 dicembre 2002. La presenza di un numero così ampio e differenziato di proposte avrebbe potuto costituire un serio elemento di difficoltà, ma la disponibilità di tutti i proponenti e l'impegno profuso nella discussione da tutti i componenti della Commissione hanno consentito di concludere la discussione generale con un ampio e dettagliato accordo su tutti i principali punti della legge. Sulla base di quell'accordo è stato possibile redigere ex novo un'ipotesi di testo unificato, sulla quale la Commissione ha lavorato nella fase della discussione degli articoli. A causa della sospensione imposta dalla lunga sessione di bilancio, il lavoro della Commissione in sede referente si è potuto concludere solo il 12 giugno 2003, dopo oltre 40 sedute, con una votazione finale nella quale il testo unificato ha ottenuto il voto favorevole dei consiglieri dei gruppi DS, Margherita, UDC, UDR e SDI e l'astensione dei consiglieri dei gruppi FI, AN, Riformatori e Misto.

Conclusivamente sembra doveroso fare alcune considerazioni di carattere squisitamente politico.

La Commissione ha rispettato il mandato dei gruppi consiliari e della stessa Conferenza dei capigruppo, recuperando il grave ritardo che si era accumulato negli ultimi due anni sulla riforma elettorale sarda.

In due mesi effettivi di lavoro e con la partecipazione costante e propositiva di tutti i commissari è stato licenziato, senza voti contrari,  un testo unificato sul quale adesso il Consiglio può discutere e decidere, in piena sovranità, modificando e migliorando il progetto della Prima Commissione soprattutto sui punti dove permangono limiti e contrasti politici.

Questa ineludibile riforma bisogna scriverla pensando agli elettori sardi, per rafforzare la loro sovranità e consegnare ad essi il potere effettivo di scegliere maggioranze programmatiche e governi di legislatura finalmente sottratti ai giochi di Palazzo e alla endemica instabilità delle coalizioni post-elettorali.

Le regole attraverso cui si seleziona la rappresentanza della comunità sarda nell'Assemblea legislativa regionale non si possono scrivere con logica di parte e devono garantire tutti i soggetti che partecipano alla gara per il consenso democratico: partiti, coalizioni alternative e la generalità degli elettori.

I tempi per varare una buona legge elettorale, rispettosa delle peculiarità istituzionali e politiche della nostra Isola, sono ormai stretti, ma il Consiglio è adesso nella condizione di poter legiferare, correggendo i limiti e anche alcune inaccettabili storture della legge nazionale.

Lo spirito unitario e sostanzialmente costruttivo che ha caratterizzato il confronto politico in Commissione è auspicabile che non si disperda e anzi si rafforzi durante l'esame in Aula di questo progetto di legge, per realizzare, se non l'unanimità, la più ampia unità autonomistica possibile.

In questo spirito il Consiglio potrà anche ulteriormente accorciare le distanze che permangono tra i gruppi su alcuni punti delicati della legge, e in particolare sulla ineludibile questione di una parità effettiva dei sessi per l'accesso alle cariche pubbliche elettive e sulle istanze del mondo dell'emigrazione.

Il testo della Commissione è unificato con le Proposte di legge n. 350 - n. 362 - n. 379 - n. 380 - n. 392 - n. 396

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO: Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione e forma di governo della Regione

CAPO I
Forma di governo

Art. 1
Organi della Regione autonoma della Sardegna

1. Il Consiglio è l'organo legislativo della Regione autonoma della Sardegna.

2. Sono organi di governo della Regione il Presidente della Regione, la Giunta regionale e gli Assessori.

 

CAPO I
NORME ELETTORALI

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1
Sistema elettorale

1. Il Consiglio regionale è eletto, sulla base dei princìpi statutari di rappresentatività e di stabilità, a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi provinciali, corrispondenti alle province istituite con legge nazionale o regionale, ed in un collegio regionale.

2. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.

3. Nei collegi provinciali sono ammesse le liste che siano presentate con lo stesso simbolo in tutti i collegi, che contengano candidati di entrambi i sessi e che siano collegate con una lista regionale.

4. La non ammissione o la mancata presentazione di una lista in un collegio provinciale non comporta la decadenza delle liste presentate dal medesimo partito o gruppo politico negli altri collegi provinciali, purché la non ammissione o la mancata presentazione non riguardi più di un quarto dei collegi.

5. Nel collegio regionale le liste sono presentate, anche congiuntamente, esclusivamente dai partiti o gruppi politici ammessi a presentare liste nei collegi provinciali; le liste devono contenere candidati di entrambi i sessi. Ciascuna lista di candidati per il collegio regionale deve essere accompagnata all'atto della presentazione da un documento contenente i punti essenziali del programma politico della lista.

6. Sono candidati alla carica di Presidente della Regione i capilista delle liste presentate nel collegio regionale.

7. La scheda per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale è unica.

8. Ciascun elettore, votando per una lista provinciale, esprime contemporaneamente il voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione ad essa collegato. Ciascun elettore può attribuire inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista provinciale da lui votata e per un candidato della lista regionale ad essa collegata.

9. L'elettore può anche votare soltanto per un candidato alla carica di Presidente della Regione, esprimendo eventualmente un voto di preferenza per un candidato della corrispondente lista regionale, senza attribuire un voto ad alcuna lista provinciale.

10. E' nullo il voto espresso contemporaneamente per una lista regionale e per una lista provinciale ad essa non collegata.

11. Sono attribuiti a ciascun candidato a Presidente della Regione i voti espressi per le liste provinciali collegate alla lista regionale di cui è capolista, nonché i voti a lui attribuiti dagli elettori che non hanno espresso un voto per il collegio provinciale.

12. E' eletto Presidente il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi.

13. Se nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si procede la seconda domenica successiva ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati.

14. L'assegnazione di sedici degli ottanta seggi che compongono il Consiglio regionale è effettuata nel collegio regionale, assicurando che la lista che ha espresso il Presidente della Regione ottenga almeno nove seggi, di cui uno è riservato al candidato eletto Presidente. I seggi restanti sono assegnati alla lista seconda in ordine di voti, ovvero alla lista del secondo candidato alla Presidenza qualora si proceda al ballottaggio; uno dei seggi è riservato al capolista.

15. L'assegnazione dei restanti sessantaquattro seggi avviene mediante riparto proporzionale, sulla base dei risultati ottenuti dai gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno nell'insieme dei collegi provinciali, assicurando comunque che la lista o coalizione di liste che ha espresso il Presidente della Regione ottenga almeno trentacinque seggi.

16. Al riparto accedono i gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno che abbiano raggiunto il 3 per cento dei voti validi nell'insieme dei collegi provinciali, oppure che facciano parte di una coalizione di liste che abbia raggiunto il 10 per cento dei voti validi.

17. Una volta determinato, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste recanti il medesimo contrassegno, detti seggi sono assegnati ai candidati in modo tale che sia rispettata la ripartizione dei seggi fra i collegi provinciali.

Art. 2
Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, collegate al candidato alla Presidenza della Regione.

2. Il Consiglio, composto di ottanta membri, dura in carica cinque anni.

 

Art. 2
Collegi elettorali

1. Il territorio della Regione è ripartito in collegi elettorali provinciali, corrispondenti alle province istituite con legge nazionale o regionale.

2. La ripartizione dei seggi fra i collegi provinciali è stabilita, prima della convocazione dei comizi elettorali, con decreto del Presidente della Regione.

3. Il numero dei seggi spettanti a ciascun collegio provinciale è calcolato dividendo per sessantaquattro la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica, ed assegnando ad ogni collegio provinciale tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nel collegio. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti ai collegi provinciali che abbiano i più alti resti.

4. E' inoltre istituito un collegio elettorale regionale, al quale spettano sedici seggi.

Art. 3
Il Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale, con voto libero, segreto e diretto.

 

Art. 3
Elettorato attivo

1. Sono elettori per il Presidente della Regione e il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, dello Statuto, gli iscritti nelle liste elettorali di un comune della Sardegna.

2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per l'elezione sono disciplinati dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).

Art. 4
La Giunta regionale

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da dodici Assessori.

 

Sezione II
Procedimento elettorale preparatorio

Art. 4
Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette dal Presidente della Regione, ovvero dal Vicepresidente in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente, ovvero dalla commissione di cui all'articolo 50, comma quarto, dello Statuto nei casi previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo.

2. Il decreto di indizione delle elezioni è emanato nelle forme e nei tempi previsti dall'articolo 18 dello Statuto.

3. Nei casi di svolgimento anticipato delle elezioni, il decreto deve essere pubblicato non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che dà luogo alle elezioni anticipate e ad almeno quarantacinque giorni dalla data delle elezioni, fermo restando che queste devono svolgersi entro tre mesi dal verificarsi della causa dell'anticipo.

4. In caso di decesso di un candidato a Presidente della Regione, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con decreto del Presidente della Regione. Il rinvio, che non può superare il termine di sessanta giorni, deve consentire in ogni caso l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a Presidente della Regione e a consigliere regionale.

Art. 5
Gli Assessori

1. Gli Assessori sono nominati dal Presidente della Regione entro dieci giorni dalla sua elezione e sono preposti ad un ramo dell'Amministrazione regionale; il Presidente attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente della Regione.

2. Il Presidente della Regione dà comunicazione delle nomine al Consiglio unitamente all'illustrazione delle linee programmatiche nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Il Presidente può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

 

Art. 5
Sottoscrizione delle liste

1. Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte:

a) da non meno di 1.750 e non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi oltre i 500.000 abitanti.

b) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi tra 250.001 e 500.000 abitanti;

c) da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi tra 100.000 e 250.000 abitanti;

d) da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi con meno di 100.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto nella legislatura in corso alla data dell'indizione dei comizi un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o che abbiano propri rappresentanti in Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale alla data di indizione dei comizi elettorali. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste nel collegio regionale.

Art. 6
Competenze degli organi di governo
della Regione

1. Con legge regionale al Presidente, alla Giunta regionale e agli Assessori vengono attribuite le rispettive competenze per materia e vengono stabilite le modalità di esercizio delle loro funzioni.

 

Art. 6
Numero dei candidati

1. Ciascuna lista presentata nei collegi provinciali deve comprendere un numero di candidati non minore di tre quinti del numero dei consiglieri da eleggere nel collegio, con arrotondamento all'unità superiore, e non maggiore del numero dei consiglieri da eleggere nel collegio.

2. Ciascuna lista presentata nel collegio regionale deve comprendere non meno di quattordici e non più di sedici candidati, compreso il capolista candidato alla carica di Presidente della Regione.

Art. 7
Rapporti tra Consiglio e governo regionale 

1. Il Consiglio svolge compiti di impulso e di indirizzo, esercitando il controllo politico sull'attività del governo regionale.

2. Il Presidente e gli Assessori presentano al Consiglio, previa deliberazione della Giunta regionale, i disegni di legge.

 

Art. 7
Candidature multiple

1. Nessuno può essere candidato contemporaneamente  in più di una lista provinciale o in più di una lista regionale o in una lista regionale e in una lista provinciale con essa non collegata.

Art. 8
Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione deve essere motivata e viene presentata con le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

 

Art. 8
Termini per la presentazione delle liste

1. Le liste dei candidati per i collegi provinciali devono essere presentate alla cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l'Ufficio elettorale provinciale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Nei medesimi termini devono essere presentate alla cancelleria della Corte d'appello di Cagliari le liste dei candidati per il collegio regionale.

Art. 9
Scioglimento del Consiglio regionale

1. L'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

2. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e le elezioni del nuovo Consiglio regionale e del Presidente della Regione.

 

Art. 9
Pubblicità e controllo delle spese elettorali

1. Con legge regionale ordinaria sono stabilite le norme in materia di pubblicità e controllo delle spese elettorali di ciascun candidato e di ciascun partito, movimento o raggruppamento di candidati, partiti o movimenti che si presenta con una propria lista nelle elezioni per il Consiglio regionale, ivi compresa la determinazione dei limiti massimi di tali spese.

2. Nelle more dell'approvazione di detta legge si applica la legge regionale 27 gennaio 1994, n. 1 (Norme per la disciplina, la trasparenza e il contenimento delle spese per la campagna elettorale nelle elezioni per il Consiglio regionale e abrogazione della legge regionale 16 maggio 1984, n. 32), sostituendo gli importi indicati nell'articolo 1 con quelli di € 30.000 e di € 0,05 e l'importo indicato nell'articolo 2 con quello di € 0,10.

CAPO II
Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale

Sezione I
Norme comuni

Art. 10
Ineleggibilità

1. Non è eleggibile alla carica di Presidente della Regione ed a quella di Consigliere regionale chi non è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la Legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni.

 

Sezione III
Votazione

Art. 10
Durata delle operazioni di voto e di scrutinio

1. Le operazioni di voto si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 7 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.

2. Le operazioni di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Art. 11
Incompatibilità

1. L'Ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti, ovvero di un membro del Parlamento europeo.

2. L'Ufficio del Presidente della Regione e di componente della Giunta regionale è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la Legge n. 154 del 1981, e successive modificazioni.

 

Art. 11
Schede per la votazione

1. Le schede per la votazione recano, nell'ordine determinato dalla sorte, per ciascuna lista regionale in un apposito riquadro il contrassegno che la distingue, con a fianco il nome e cognome del capolista candidato alla carica di Presidente della Regione e, al di sotto, il cognome e il nome di ciascuno degli altri candidati della lista regionale, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, e, in caso di omonimia, il luogo e la data di nascita; alla sinistra del cognome di ciascun candidato è posta una casella che l'elettore ha facoltà di sbarrare qualora intenda esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista regionale votata.

2. Sotto il riquadro contenente la lista regionale sono collocati, nell'ordine determinato dalla sorte, distinti riquadri contenenti ciascuno il contrassegno di una delle liste provinciali collegate alla lista regionale e, al di sotto, il cognome e il nome di ciascuno dei candidati della lista provinciale, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, e, in caso di omonimia, il luogo e la data di nascita; alla sinistra del cognome di ciascun candidato è posta una casella che l'elettore ha facoltà di sbarrare qualora intenda esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista provinciale votata.

3. Ciascun riquadro contenente una lista regionale è racchiuso, insieme a quelli contenenti le liste provinciali collegate, in un riquadro più ampio, delimitato da bordi di maggior spessore e avente un distinto colore di fondo.

4. Le schede per l'eventuale secondo turno di votazione recano, nell'ordine della scheda per il primo turno di votazione, due riquadri contenenti i contrassegni che distinguono le liste ammesse al secondo turno, con a fianco il nome e cognome del capolista candidato alla carica di Presidente della Regione.

Sezione II
Elezione del Presidente della Regione

Art. 12
Elezione del Presidente

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio regionale; la circoscrizione per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.

2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione deve dichiarare di collegarsi ad una o più liste di candidati per la elezione del Consiglio regionale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa congiuntamente dai delegati delle liste interessate.

3. La dichiarazione di presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione deve essere sottoscritta da non meno di 4.000 e da non più di 5.000 elettori.

4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano le norme previste dalla Legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

5. La dichiarazione di candidatura alla Presidenza della Regione è depositata presso la Corte d'Appello di Cagliari, insieme al programma di governo che si intende attuare.

6. Con la lista dei candidati alla carica di Consigliere regionale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione.

7. La scheda per l'elezione del Presidente della Regione è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di Presidente, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al Consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi; alla destra di ciascun contrassegno è riportata un'apposita riga destinata alla indicazione del voto di preferenza al candidato al Consiglio regionale.

8. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità di voti è proclamato eletto Presidente della Regione il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il Consiglio regionale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

 

Art. 12
Verifica del raggiungimento della maggioranza assoluta

1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevuti da tutti gli Uffici elettorali provinciali gli estratti dei verbali concernenti i voti ottenuti da ciascuna lista, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti compie nell'ordine le operazioni di seguito elencate.

2. Somma i voti di lista validi ottenuti nei collegi provinciali da ciascun gruppo di liste presentate con il medesimo contrassegno, ottenendo per ciascun gruppo la cifra elettorale regionale di gruppo.

3. Per ogni lista regionale somma le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste ad essa collegati ed i voti espressi per la sola lista regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 9, ottenendo la cifra elettorale di ciascuna lista regionale.

4. Se la cifra elettorale di una lista regionale supera la metà del totale delle cifre elettorali, procede con le operazioni di cui alla seguente sezione.

5. Altrimenti individua le due liste che hanno riportato le maggiori cifre elettorali e ne dà immediata comunicazione agli uffici competenti per la predisposizione delle schede e dei manifesti occorrenti per il secondo turno di votazione.

6. Nel caso in cui si sia proceduto al secondo turno di votazione, l'Ufficio elettorale regionale, ricevuti da tutti gli Uffici elettorali provinciali gli estratti dei verbali, concernenti i voti, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti, calcola la somma dei voti ottenuti in ciascun collegio provinciale dai candidati ammessi al ballottaggio e procede alle operazioni di cui alla seguente sezione.

Sezione III
Elezione del Consiglio regionale

Art. 13
Circoscrizioni elettorali

1. L'assegnazione degli ottanta Consiglieri regionali è effettuata sulla base di circoscrizioni provinciali.

2. Il territorio della Regione sarda è ripartito in un numero di circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province esistenti.

3. Il numero dei seggi spettante a ciascuna circoscrizione elettorale provinciale è calcolato dividendo per ottanta la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell'istituto centrale di statistica, ed assegnando ad ogni circoscrizione tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni elettorali che abbiano i più alti resti. Prima della convocazione dei comizi elettorali, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, viene emanata una apposita tabella contenente la ripartizione dei seggi a livello circoscrizionale.

 

Sezione IV
Calcolo dei risultati

Art. 13
Proclamazione del Presidente della Regione

1. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletto Presidente della Regione il capolista della lista regionale che ha ottenuto la più alta cifra elettorale, ovvero il candidato più votato nel secondo turno di votazione qualora si sia proceduto al ballottaggio; a parità di voti è proclamato eletto il candidato proposto dalla lista che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nel primo turno. 

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale regionale invia attestato al Presidente della Regione proclamato eletto e dà immediata notizia al Servizio elettorale dell'Amministrazione regionale, che la porta a conoscenza del pubblico.

Art. 14
Convocazione dei comizi elettorali

1. I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Regione nelle forme e nei tempi previsti dallo Statuto.

2. I Sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.

 

Art. 14
Attribuzione dei seggi del collegio regionale

1. Proclamato eletto il Presidente della Regione, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto consigliere regionale il capolista della lista regionale che ha ottenuto la seconda cifra elettorale in ordine di grandezza, ovvero il candidato a Presidente meno votato nel secondo turno di votazione qualora si sia proceduto al ballottaggio.

2. Indi somma le cifre elettorali delle due liste più votate e divide il risultato per quindici, ottenendo il quoziente del collegio regionale.

3. Divide poi le cifre elettorali delle due liste più votate per il quoziente del collegio regionale ed arrotonda i risultati all'intero più vicino. Se il risultato ottenuto dalla lista del Presidente della Regione è superiore a nove, attribuisce alle due liste un numero di seggi pari ai risultati dalla precedente operazione, altrimenti attribuisce nove seggi alla lista del Presidente della Regione e sette seggi all'altra, comprendendo in tali cifre i seggi già assegnati ai capilista.

4. Determina la cifra individuale di ogni candidato nelle due liste regionali più votate, che è data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti nelle singole sezioni del collegio regionale, e forma la graduatoria dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

5. Infine proclama eletti consiglieri regionali, per ciascuna delle due liste regionali più votate, fino alla concorrenza dei seggi ad esse spettanti, i candidati che hanno ottenuto le maggiori cifre individuali.

Art. 15
Ufficio centrale circoscrizionale

1. Presso il Tribunale nella cui giurisdizione si trova il Comune capoluogo della provincia, è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nonché da uno o più esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente del Tribunale.

2. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

3. Presso la Corte d'Appello del capoluogo della Regione è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati dei quali uno con funzioni di Presidente, nonché da uno o più esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente della medesima Corte d'Appello.

4. Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

5. Ai predetti uffici può essere aggregato, con decreto del proprio Presidente, altro personale nel numero strettamente necessario per un più sollecito espletamento delle rispettive operazioni.

 

Art. 15
Ripartizione dei seggi dei collegi provinciali fra le liste

1. Attribuiti i seggi del collegio regionale, l'Ufficio elettorale regionale individua i gruppi di liste non appartenenti a coalizioni i cui voti siano superiori al 10 per cento della somma delle cifre elettorali regionali di gruppo e la cui cifra elettorale sia inferiore al 3 per cento di detta somma e li esclude dalle successive operazioni.

2. Indi somma le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste non esclusi per effetto del comma 1 e divide la somma per il totale dei seggi da attribuire, che è pari a sessantaquattro, ottenendo il quoziente dei collegi provinciali. Divide poi le cifre elettorali regionali di gruppo per tale quoziente ed arrotonda i risultati all'intero più vicino. I risultati arrotondati rappresentano il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo di liste.

3. Verifica che la somma dei risultati arrotondati sia pari al totale di seggi da attribuire. In caso contrario:

a) se la somma è inferiore, divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste per il numero di seggi ad esso attribuito aumentato di 0,5 ed assegna un ulteriore seggio alla lista che ottiene il quoziente più alto, ripetendo tale operazione fino a che il totale dei seggi attribuiti sia  pari al numero di seggi da attribuire;

b) se la somma è superiore, divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste per il numero di seggi ad esso attribuito diminuito di 0,5 e sottrae un seggio alla lista che ottiene il quoziente più basso, ripetendo tale operazione fino a che il totale dei seggi attribuiti sia  pari al numero di seggi da attribuire.

4. Se la somma dei seggi così attribuiti ai gruppi di liste collegati alla lista regionale che ha espresso il Presidente della Regione è superiore a trentacinque, passa alle operazioni di cui all'articolo 16.

5. Altrimenti ripete le operazioni di cui ai commi 2 e 3 separatamente per i gruppi di liste collegati alla lista del Presidente della Regione, fra i quali ripartisce un totale di trentacinque seggi, e per quelli non collegati, fra i quali ripartisce un totale di ventinove seggi.

Art. 16
Contrassegni

1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati debbono depositare, presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni.

2. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

3. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

4. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

5. Ai fini di cui al comma 4 costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

6. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

7. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento e nel Consiglio regionale possono trarre in errore l'elettore.

8. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

 

Art. 16
Proclamazione dei candidati eletti nei collegi provinciali 

1. Una volta determinata la ripartizione definitiva dei sessantaquattro seggi dei collegi provinciali fra i diversi gruppi di liste, l'Ufficio elettorale regionale divide ciascuna cifra elettorale provinciale di ciascun gruppo di liste successivamente per una serie di numeri composta di tanti elementi quanti sono i seggi assegnati al gruppo di liste che ha ottenuto il risultato più alto ed in cui il primo elemento è uguale a uno ed i successivi sono pari ai loro antecedenti aumentati di uno.

2. Collocati i quozienti in un'unica graduatoria decrescente, individua il quoziente più alto ed assegna un seggio al corrispondente gruppo di liste ed al corrispondente collegio.

3. Passa poi al successivo quoziente ed assegna un seggio al corrispondente gruppo di liste ed al corrispondente collegio, a condizione che non siano stati già tutti assegnati né i seggi spettanti al gruppo di liste sulla base delle operazioni di cui all'articolo 15, né i seggi spettanti al collegio sulla base del riparto di cui all'articolo 2. Quando sia rimasto da assegnare un solo seggio, a parità di quoziente precede la lista che ha ottenuto la cifra elettorale più alta; in caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio.

4. Ripete le operazioni del comma 3 fino a quando non siano stati attribuiti sessantaquattro seggi.

5. Infine proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali ciascun gruppo di liste ha diritto in ciascun collegio, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate, seguendo le graduatorie predisposte dagli Uffici elettorali provinciali.

6. Quando ad una lista spettino più seggi di quanti siano i suoi candidati in un collegio, il seggio è attribuito alla lista dello stesso gruppo che abbia il quoziente più alto non utilizzato.

7. Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e dà immediata notizia alla Segreteria del Consiglio regionale nonché al Servizio elettorale dell'Amministrazione regionale, che la porta a conoscenza del pubblico.

Art. 17
Deposito contrassegni

1. Il deposito del contrassegno deve essere effettuato da persona munita di mandato, autenticato da notaio, rilasciato da parte del rappresentante regionale del partito o da parte del rappresentante del gruppo politico organizzato non prima delle ore 8 del terzo giorno e non oltre le ore 20 del quarto giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

2. Agli effetti del deposito, la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari rimane aperta, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

3. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare. 

4. La Cancelleria accerta l'identità personale del depositante e, qualora si tratti di persona non munita del mandato richiesto dal comma 1, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti. Una copia del verbale è immediatamente consegnata al depositante stesso.

 

Sezione V
Incompatibilità e ineleggibilità

Art. 17
Condizioni di eleggibilità dei consiglieri regionali

1. Sono eleggibili a consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, dello Statuto, gli iscritti nelle liste elettorali di un comune della Sardegna.

2. Non possono essere eletti consiglieri regionali:

a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;

b) il rappresentante del Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni in Sardegna;

c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando in Sardegna;

d) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime in Sardegna e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

e) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

f) il difensore civico regionale;

g) i magistrati, anche onorari, addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale e i giudici di pace che esercitano le loro funzioni in Sardegna;

h) gli assessori regionali;

i) i capi di gabinetto, i segretari particolari e i consulenti facenti parte degli uffici di gabinetto del Presidente della Regione e degli assessori regionali;

l) i dipendenti della Regione, ivi compresi i dipendenti del Consiglio e degli enti regionali e i dirigenti con contratto a tempo determinato;

m) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;

n) gli amministratori di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti funzionalmente e finanziariamente dalla Regione, ivi comprese le aziende sanitarie locali;

o) i consiglieri regionali in carica in altra regione;

p) i direttori responsabili e gli editori di carta stampata e di emittenti televisive che occupino nei rispettivi settori almeno il 30 per cento del mercato di vendita o di ascolto.

3. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 2 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla carica per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per la presentazione delle candidature.

4. Per gli editori di cui alla lettera p) del comma 2 la causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato adotta misure idonee a determinare l'effettiva cessazione dalla posizione non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per la presentazione delle candidature.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. Non possono essere candidati coloro che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall'articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18
Accettazione contrassegni

1. Nel giorno successivo alla scadenza del termine di deposito tutti i depositanti possono prendere visione dei contrassegni e proporre osservazioni all'Ufficio centrale regionale avverso l'accettazione dei simboli confondibili con quello da essi presentato.

2. Nelle ventiquattro ore successive l'Ufficio centrale regionale, sentiti i depositanti e gli eventuali oppositori, decide in via definitiva sull'accettazione dei contrassegni e comunica ai depositanti le decisioni adottate.

3. I contrassegni ricusati per contrasto con le disposizioni della presente legge possono essere sostituiti dai depositanti entro quarantotto ore dalla notifica della decisione.

 

Art. 18
Incompatibilità dei consiglieri regionali

1. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con le cariche:

a) di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale;

b) di membro del Parlamento europeo;

c) di ministro e sottosegretario di Stato;

d) di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale;

e) di presidente e di assessore provinciale;

f) di presidente e di assessore di comunità montana;

g) di sindaco e di assessore di un comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

2. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale:

a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che dalla stessa riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;

b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, consulente, socio, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dalla Regione;

c) colui che ha lite pendente con la Regione, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;

d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione, ovvero di enti, istituti o aziende da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso la Regione, l'ente, l'istituto o l'azienda e non ha ancora estinto il debito;

e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, ovvero verso ente, istituto o azienda da essa dipendente, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, può essere soggetto ad espropriazione forzata, essendo decorsi i termini fissati dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

f) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione.

3. Le ipotesi di cui alle lettere c) e f) del comma 2 non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

4. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della Regione, in virtù di una norma di legge, in connessione con il mandato elettivo.

5. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 17.

Art. 19
Designazione dei rappresentanti

1. All'atto del deposito del contrassegno presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, i partiti e i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di un supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare il deposito al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto autenticato da notaio.

2. Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a comunicare le designazioni suddette, con i rispettivi contrassegni, a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale entro il nono giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

3. Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il giorno antecedente all'ultimo fissato per la presentazione delle liste, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al comma 1 qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi per fatto sopravvenuto. Il Presidente della Corte d'Appello ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

 

Sezione VI
Norme finali

Art. 19
Convalida degli eletti

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi 20 giorni dalla proclamazione

2. Il Consiglio regionale decide definitivamente, nelle forme previste dal suo regolamento, sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici elettorali di sezione o provinciali o all'Ufficio elettorale regionale durante la loro attività o posteriormente, nonché sulle proteste e i reclami trasmessi alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti fatta dall'Ufficio elettorale regionale.

Art. 20
Sottoscrizione liste candidati

1. Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del collegio proporzionale al numero degli elettori del collegio stesso e che sia non inferiore allo 0,5 per cento e non superiore all'1 per cento.

2. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o gruppo politico o dai Presidenti o Segretari provinciali di essi, che risultino tali per attestazioni dei rispettivi Presidenti o Segretari regionali, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato dal notaio.

3. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della Legge n. 53 del 1990.

 

Art. 20
Decadenza dalla carica di consigliere regionale

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità o il verificarsi delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge, sia esistenti al momento della elezione sia ad essa sopravvenute, importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale.

2. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 17.

3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità.

4. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il Consiglio regionale la contesta all'interessato.

5. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità.

6. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni decorre dalla data di notificazione del ricorso.

7. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

8. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il Consiglio lo dichiara decaduto. La deliberazione è notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

9. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

10. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 21
Compilazione lista

1. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, ai fini dell'espressione del voto di preferenza.

2. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della Legge n. 53 del 1990. Per i cittadini domiciliati all'estero per ragioni di lavoro ed eleggibili a norma dell'articolo 10 l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre quinti e non maggiore di quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere nel collegio, con arrotondamento all'unità superiore, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

4. La dichiarazione di presentazione deve contenere, a pena di nullità, la indicazione del cognome e nome del candidato alla carica di presidente della Regione, nel caso di collegamento della lista stessa a candidato alla Presidenza.

 

Art. 21
Surrogazione degli eletti

1. Il seggio che rimanga vacante è attribuito al candidato che, nello stesso collegio e nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto. Si applica l'articolo 16, comma 6.

Art. 22
Candidatura

1. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali recanti contrassegni diversi, né in più di una lista circoscrizionale, pena la nullità della sua elezione.

 

Art. 22
Norma di rinvio

1. Sono disciplinate con apposita legge regionale ordinaria, per quanto non disposto dal  presente capo, le norme concernenti:

a) la costituzione e la composizione degli Uffici elettorali provinciali e dell'Ufficio elettorale regionale ed i compensi spettanti ai loro componenti;

b) i contrassegni di lista, le modalità per il loro deposito e le regole per la loro accettazione;

c) la designazione e le funzioni dei rappresentanti di lista;

d) le modalità di accettazione delle candidature, di sottoscrizione e di presentazione delle liste;

e) la verifica, da parte degli Uffici elettorali, del rispetto dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste e la disciplina del relativo contenzioso;

f) la formazione degli Uffici elettorali di sezione;

g) le operazioni di votazione;

h) le operazioni degli Uffici elettorali di sezione concernenti lo scrutinio e la verbalizzazione dei risultati;

i) le operazioni degli Uffici elettorali provinciali concernenti lo spoglio delle schede non scrutinate dalle sezioni e il riesame di quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

2. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 1 si applicano in via suppletiva, ed in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23
Condizione di parità tra i sessi

1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione, la Regione promuove l'adozione di azioni positive da parte dei partiti politici al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscano condizioni effettive di parità fra i sessi per l'accesso alle consultazioni elettorali.

 

CAPO II
ORGANI DELLA REGIONE

Sezione I
Il Presidente della Regione

Art. 23
Funzioni del Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione esercita le funzioni a lui attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 24
Presentazione liste

1. La presentazione delle liste si effettua, per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, alla cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l'ufficio centrale circoscrizionale, non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 dell'undicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Insieme con le liste dei candidati debbono essere presentati gli atti d'accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

3. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione di collegamento di cui al comma 2 dell'articolo 21.

4. La dichiarazione di presentazione della lista deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I sindaci debbono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della Legge n. 53 del 1990; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto 

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

7. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato la lista medesima intende distinguersi.

8. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 28 della presente legge.

 

Art. 24
Incompatibilità

1. Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto, l'ufficio di Presidente della Regione è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

2. Si applicano inoltre al Presidente della Regione le ulteriori cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri regionali.

3. La sussistenza di una causa di incompatibilità o ineleggibilità è contestata al Presidente della Regione dal Consiglio regionale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta.

4. Il Presidente della Regione ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità.

5. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove a maggioranza assoluta ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita il Presidente della Regione a rimuoverla entro i successivi dieci giorni o, se del caso, ad esprimere entro lo stesso termine l'opzione per la carica che intende conservare.

6. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'esercizio del potere di rimozione previsto dall'articolo 50, comma 6, dello Statuto.

Art. 25
Deposito

1. La Cancelleria del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata ai sensi dell'articolo 19, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

2. Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

 

Art. 25
Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei componenti il Consiglio; è discussa non prima di tre giorni ed entro dieci giorni dalla presentazione, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta.

2. Non è consentita la votazione per parti né la presentazione di ordini del giorno.

Art. 26
Adempimenti dell'Ufficio centrale

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno, ai sensi dell'articolo 19 della presente legge;

b) ricusa le liste distinte da un contrassegno non depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari;

c) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto ovvero da una delle persone indicate al comma 3 dell'articolo 20 e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza;

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

e) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;

f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

7. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

8. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

9. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai concorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

 

Art. 26
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica sono presentate dal Presidente della Regione per iscritto al Presidente del Consiglio, che ne dà comunicazione all'Assemblea entro tre giorni.

2. E' in facoltà del Presidente dimissionario rendere dichiarazioni all'Assemblea, che può comunque discutere sulle dimissioni nelle forme previste dal suo regolamento.

3. Le dimissioni del Presidente della Regione diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro comunicazione all'Assemblea.

Art. 27
Operazioni dell'Ufficio centrale

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui al comma 8 dell'articolo 24, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime; le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera e) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

d) trasmette immediatamente alla Prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari ai sensi dell'articolo 16, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero seguente;

e) provvede, per mezzo della Prefettura del capoluogo del Collegio alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai Sindaci dei comuni del Collegio per la pubblicazione nell'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni; tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai Presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'Ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

 

Sezione II
La Giunta regionale

Art. 27
Composizione della Giunta regionale

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e da dodici assessori espressione di entrambi i sessi.

2. Gli assessori sono nominati e revocati dal Presidente della Regione. Gli atti di nomina e di revoca sono comunicati al Presidente del Consiglio, che ne dà tempestivamente notizia all'Assemblea. Su tali atti il Presidente della Regione può, e, se richiesto da un quarto dei consiglieri regionali, deve rendere dichiarazioni all'Assemblea, che può comunque discutere sull'argomento nelle forme previste dal suo regolamento.

3. Gli assessori che non siano consiglieri regionali prestano giuramento all'atto della nomina nelle forme previste per i consiglieri.

4. Qualora un assessore sia assente o impedito, il Presidente ne assume o ne affida ad altro Assessore, in via provvisoria, le funzioni. Di tale provvedimento e delle eventuali modifiche dà comunicazione al Consiglio.

5. Nel caso che un assessore cessi per qualsiasi motivo dalla carica, il Presidente, in via provvisoria, ne assume o ne affida ad altro assessore le funzioni fino alla nomina del nuovo assessore, che deve avvenire entro un mese dalla cessazione.

Art. 28
Rappresentanti di lista

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della Legge n. 53 del 1990, i delegati di cui all'articolo 24, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. 

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l'elezione, al Segretario del Comune che ne deve rilasciare ricevuta e curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli Presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del comma 1 del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

 

Art. 28
Prima costituzione della Giunta regionale

1. All'inizio della legislatura, il Presidente della Regione procede alla costituzione della Giunta entro quindici giorni dalla sua proclamazione.

2. Nella seduta immediatamente successiva all'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza, il Presidente della Regione presenta all'Assemblea la Giunta regionale ed illustra il suo programma di governo. Sull'argomento l'Assemblea discute nelle forme previste dal suo regolamento.

Art. 29
Compiti dei rappresentanti lista

1. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

2. Il Presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza, o che, richiamato due volte, continua a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

 

Art. 29
Il vicepresidente della Regione

1. Un assessore designato dal Presidente della Regione assume le funzioni di vicepresidente della Regione, ai sensi dell'articolo 35, comma secondo, dello Statuto. Ove manchi la designazione, le funzioni di vicepresidente sono svolte dall'assessore più anziano di età.

2. Il vicepresidente della Regione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento, nonché, fino alla proclamazione del nuovo Presidente, in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente in carica.

Art. 30
Adempimenti dell'Ufficio centrale regionale

1. L'Ufficio centrale regionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena deciso in merito, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati alla Presidenza, appositamente convocati, il numero da assegnarsi ai candidati; con le medesime modalità stabilisce il numero da assegnare alle liste collegate al candidato alla Presidenza;

b) trasmette il verbale agli Uffici elettorali circoscrizionali per gli ulteriori adempimenti.

 

Art. 30
Incompatibilità degli assessori

1. Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto, l'ufficio di assessore è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

2. Si applicano inoltre agli assessori le cause di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

3. La sussistenza di una causa di incompatibilità è contestata dal Consiglio regionale al Presidente della Regione, che ne informa l'assessore interessato.

4. L'assessore ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità.

5. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita l'assessore a rimuoverla entro i successivi dieci giorni o, se del caso, ad esprimere entro lo stesso termine l'opzione per la carica che intende conservare.

6. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio delibera la decadenza dell'assessore. Si applica l'articolo 27, comma 5.

Art. 31
Certificati elettorali

1. Entro il venticinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali a cura del Sindaco sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere consegnati agli elettori entro il trentacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso; il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che viene staccato dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto.

2. Per l'elettore residente nel Comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.

3. Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.

4. Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono rimessi dall'Ufficio comunale, per tramite del Sindaco del Comune di loro residenza se questa sia conosciuta.

 

Art. 31
Incompatibilità tra gli uffici di assessore e di consigliere

1. L'ufficio di assessore è incompatibile con quello di consigliere regionale.

2. Il consigliere regionale nominato assessore, che non rinunci formalmente alla nomina entro tre giorni dalla sua comunicazione, è sostituito per il periodo del suo mandato dal candidato primo dei non eletti secondo quanto previsto dall'articolo 21.

Art. 32
Ritiro certificati

1. Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 31, i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dall'ottavo giorno precedente quello dell'elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'Ufficio comunale che all'uopo rimane aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19 e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni; della consegna si fa annotazione in apposito registro.

2. Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.

3. Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il Presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.

 

Art. 32
Funzionamento della Giunta

1. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.

2. Le altre norme sul funzionamento della Giunta sono adottate con legge regionale ordinaria.

Art. 33
Commissione mandamentale

1. La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

 

Art. 33
Mozione di sfiducia individuale

1. La mozione di sfiducia nei confronti di un assessore deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei componenti il Consiglio; è discussa non prima di tre giorni ed entro dieci giorni dalla presentazione, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta.

2. Non è consentita la votazione per parti né la presentazione di ordini del giorno.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia determina l'immediata cessazione dalla carica dell'assessore e l'obbligo per il Presidente della Regione di sostituirlo nei termini stabiliti dall'articolo 27, comma 5.

Art. 34
Ufficio elettorale di sezione

1. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

b) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal Segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione a norma dell'articolo 56 nonché l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 57;

d) tre copie dei manifesti contenenti le liste dei candidati della circoscrizione elettorale provinciale e di quella regionale; una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

e) i verbali di nomina degli scrutatori;

f) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'articolo 28;

g) i pacchi delle schede che al Sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

h) un'urna;

i) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

l) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto.

 

Sezione III
Il Consiglio regionale

Art. 34
Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è eletto con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.

2. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

3. Il Presidente del Consiglio è eletto per l'intera durata della legislatura.

4. Il Consiglio regionale può, con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, rimuovere il Presidente del Consiglio che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o allo Statuto o reiterate e gravi violazioni della legge o del regolamento interno del Consiglio.

Art. 35
Schede

1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni Collegio; sono fornite a cura e spese della Presidenza della Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui al comma 1 dell'articolo 27.

2. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

 

Art. 35
Competenze del Consiglio regionale

1. Oltre alle funzioni legislative e regolamentari attribuite dallo Statuto, sono di competenza del Consiglio regionale:

a) l'approvazione degli atti di programmazione finanziaria, economica, sociale e territoriale, riguardanti anche singoli settori, che abbiano ambito regionale e carattere di generalità e pluriennalità;

b) l'approvazione, nelle forme previste dal regolamento interno, di mozioni, ordini del giorno ed altri atti di indirizzo comunque denominati, che il Presidente della Regione è tenuto a rispettare ed applicare; il regolamento interno del Consiglio stabilisce le forme nelle quali si procede alla verifica dello stato di attuazione degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale.

Art. 36
Bolli e urne

1. I bolli delle sezioni e le urne sono quelli forniti dal Ministero dell'interno per le elezioni della Camera dei Deputati, ovvero, in mancanza, conformi ad essi.

 

Art. 36
Inchieste consiliari

1. Il Consiglio può disporre inchieste in materie di competenza della Regione.

2. Le inchieste sono svolte da apposite commissioni, composte da consiglieri regionali designati dal Presidente del Consiglio tenendo conto della consistenza dei gruppi consiliari, che devono presentare una relazione scritta sui risultati dell'inchiesta entro un termine che non può essere superiore all'anno.

3. Le commissioni d'inchiesta sono presiedute da un consigliere scelto dal Presidente del Consiglio fra gli appartenenti ai gruppi di opposizione.

4. E' fatto obbligo ai dirigenti dell'Amministrazione e degli enti regionali di presentarsi, se convocati, di fronte alla commissione e di fornire ad essa tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio.

5. Il regolamento del Consiglio individua le forme nelle quali è assicurata la più ampia pubblicità dei lavori delle commissioni d'inchiesta.

6. Le commissioni d'inchiesta sono istituite con deliberazioni approvate a maggioranza semplice dal Consiglio regionale.

7. E' inoltre istituita una commissione d'inchiesta allorché un quarto dei consiglieri regionali ne presenti richiesta motivata al Presidente del Consiglio, purché non siano ancora in corso i lavori di altra commissione d'inchiesta precedentemente istituita ai sensi del presente comma.

8. La richiesta si intende motivata quando riguarda atti della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti.

Art. 37
Accertamenti

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco o un Assessore da lui delegato, con l'assistenza del Segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma 1.

3. La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con il pacco delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.

 

Art. 37
Nomine di competenza della Regione

1. E' costituito un comitato nomine, composto da un massimo di nove consiglieri regionali, designati dal Presidente del Consiglio tenendo conto della consistenza dei gruppi consiliari, e presieduto da un consigliere scelto dal Presidente del Consiglio fra gli appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il comitato sovrintende al rispetto e alla verifica degli indirizzi e criteri deliberati dal Consiglio regionale sulle nomine o designazioni rientranti nella competenza della Regione.

3. E' fatto obbligo al Presidente della Regione di comunicare al comitato tutte le nomine effettuate dal medesimo, dalla Giunta o da singoli assessori in consigli di amministrazione, comitati ed altri organi amministrativi comunque denominati, indicando le motivazioni della scelta, attestando i titoli posseduti dal nominato e dimostrando il rispetto dei principi e delle norme in materia di pari opportunità tra donne ed uomini.

4. Il Presidente della Regione o l'assessore che ha effettuato la nomina sono tenuti, qualora richiesti, a riferirne al comitato in seduta pubblica.

5. I nominati sono tenuti, qualora richiesti e salvo che rinuncino alla nomina, a presentarsi al comitato in seduta pubblica per rispondere alle domande che verranno loro poste.

6. Se il comitato motivatamente lo richiede, l'organo che ha effettuato una nomina deve riconsiderarla, se del caso con specifica motivazione delle ragioni per cui viene confermata la nomina precedente.

7. L'efficacia delle nomine disciplinate dal presente articolo resta sospesa fino a quando il comitato non esprima parere positivo e comunque per un massimo di 10 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3.

Art. 38
Ufficio elettorale

1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un Presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, e di un Segretario.

 

Art. 38
Programmazione dei lavori del Consiglio

1. Il regolamento interno del Consiglio deve prevedere che, nella programmazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni, sia garantito alle opposizioni almeno un terzo degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile.

Art. 39
Presidenti di seggio

1. La nomina dei Presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 1 della Legge n. 53 del 1990.

2. Entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione il Presidente della Corte d'Appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei Presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

3. In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga, in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la Presidenza il Sindaco o un suo delegato.

4. Delle designazioni è data notizia ai magistrati e ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

 

Art. 39
Applicazione della presente legge

1. Le norme recate dalla presente legge, ivi comprese quelle sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità e le norme del Capo II sugli organi della Regione, trovano applicazione a decorrere dalle prossime elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.

Art. 40
Scrutatori

1. Per la nomina degli scrutatori si applica l'articolo 6 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificata dalla Legge n. 53 del 1990.

 

 

Art. 41
Segretario

1. Il Segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal Presidente di esso, fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

 

 

Art. 42
Esclusioni

1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale addetti al servizio elettorale, ancorché iscritti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale di cui alla Legge n. 53 del 1990, o nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di cui alla Legge n. 95 del 1989, sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di Segretario nelle elezioni per il Consiglio regionale della Sardegna.

 

 

Art. 43
Onorari

1. Gli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali sono quelli stabiliti dalla Legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art. 44
Ufficio

1. L'ufficio di Presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di Vice Presidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

 

 

Art. 45
Costituzione dell'Ufficio

1. Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni il Presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 42.

 

 

Art. 46
Sala

1. La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico.

2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

4. Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possono girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione; le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la visita ed ogni comunicazione dal di fuori.

7. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

 

 

Art. 47
Ingresso

1. Salvo le eccezioni previste dagli articoli 48, 52, 53, 54, 55, 56 e 57, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva.

2. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

 

 

Art. 48
Forza pubblica

1. Il Presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza; può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. Gli agenti delle forze dell'ordine non possono, senza la richiesta del Presidente, entrare nella sala delle elezioni.

3. In caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del Presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalle forze dell'ordine.

4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al Presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

5. Il Presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che le forze dell'ordine entrino e restino nella sala dell'elezione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.

6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il Presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti; di ciò è dato atto nel processo verbale.

 

 

Art. 49
Apertura plichi

1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio il Presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui alla lettera c) dell'articolo 34, apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione, per la loro autenticazione.

2. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

3. Il Presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo; subito dopo il Presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

5. Nel processo verbale si fa menzione delle schede firmate da ciascuno scrutatore.

6. Il Presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco di cui alla lettera g) dell'articolo 34.

7. Compiute queste operazioni il Presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6,30 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.

 

 

Art. 50
Ripresa operazioni di voto

1. Alle ore 6,30 antimeridiane del giorno fissato per la votazione il Presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il Presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 55.

3. Successivamente il Presidente dichiara aperta la votazione.

 

 

Art. 51
Votazioni

1. Le votazioni si svolgono in un unico giorno con inizio alle ore 7,00 e termine alle ore 22,00.

 

 

Art. 52
Elettori della sezione

1. Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 53, 54, 55, 56 e 57.

2. Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione; in tal caso il voto è espresso nella prima sezione del Comune di residenza. Ha, altresì, diritto di votare chi presenti un'attestazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7 febbraio 1979, n. 40.

3. Del nominativo degli elettori e degli estremi delle sentenze o delle attestazioni di cui al comma 2 è presa nota nel verbale.

 

 

Art. 53
Voto del personale in servizio

1. Il Presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati ed il segretario del seggio, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, o in altro Comune della regione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti presentando il certificato elettorale.

2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

 

 

Art. 54
Voto dei militari

1. I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, nonché gli appartenenti alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio.

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

3. È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

4. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del Presidente.

 

 

Art. 55
Voto dei naviganti

1. I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;

b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al comma 1, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

3. I predetti elettori sono iscritti, a cura del Presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al comma 2 dell'articolo 54.

4. I Sindaci dei comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base della notifiche telegrafiche previste dal comma 2, compilano gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegnano ai Presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto; i Presidenti di seggio ne prendono nota a fianco dei relativi nominativi nelle liste di sezione.

 

 

Art. 56
Voto dei detenuti

1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui all'articolo 59 nel luogo di detenzione.

2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione; la dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

3. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati nel termine previsto dall'articolo 34 al Presidente di ciascuna sezione, il quale provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale, all'atto della costituzione del seggio;

b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

4. I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del comma 3 che, a cura del Presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

5. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale mandamentale, su proposta del Sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio di cui all'articolo 59 tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

 

 

Art. 57
Voto dei degenti ospedalieri

1. I degenti in ospedale e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

3. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'articolo 34, al Presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

 

 

Art. 58
Sezioni ospedaliere

1. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere di cui al comma 1 dell'articolo 52 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del Presidente del seggio.

 

 

Art. 59
Seggi speciali

1. Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un Presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.

3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale che ne facciano richiesta.

5. Il Presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

8. Alla sostituzione del Presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del Presidente e dei componenti dei seggi normali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

 

 

Art. 60
Raccolta dei voti in ospedali e case di cura

1. Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il Presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

2. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo 58, dal Presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

3. Le schede votate sono raccolte e custodite dal Presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

 

 

Art. 61
Attestazioni

1. Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 57 che, a cura del Presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale

 

 

Art. 62
Accompagnatori

1. Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi, o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto nel Comune.

2. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito.

3. I Presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

4. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il Presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

5. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

 

 

Art. 63
Certificati medici

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 61 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'Unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

 

 

Art. 64
Identificazione degli elettori

1. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione; essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.

2. Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma 1, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.

3. In mancanza di idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

4. Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il Presidente avverte l'elettore che se afferma il falso sarà punito con le pene stabilite dalla legge.

5. L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

6. In caso di dubbi sull'identità dell'elettore, decide il Presidente a norma dell'articolo 72.

 

 

Art. 65
Modalità del voto

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico; estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa.

2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene, e un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato alla Presidenza della Regione. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli 66 e 67. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il Presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita. Il Presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.

4. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista elettorale di sezione.

5. Le schede prive di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

 

 

Art. 66
Espressione del voto

1. Ciascun elettore può votare per un elettore alla carica di Presidente delle Regione e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla Presidenza, anche non collegato alla lista collegata, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

2. L'elettore può manifestare una sola preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

 

 

Art. 67
Voto di preferenza

1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo nella riga posta a fianco del contrassegno votato il cognome del candidato prescelto. In caso di omonimia, il voto si esprime scrivendo il cognome e il nome del candidato.

2. E' inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.

3. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito.

4. Se il candidato non ha indicato alcun contrassegno di lista, né ha votato per il candidato alla Presidenza, ma ha espresso la preferenza per un candidato, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito e il candidato alla Presidenza collegato alla lista.

5. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, la scheda è nulla. E' tuttavia valido il voto espresso a favore del candidato alla Presidenza.

6. Se l'elettore ha espresso più di una preferenza, le preferenze sono nulle e rimane valido il voto di lista.

 

 

Art. 68
Voto all'esterno della cabina

1. Se l'elettore non vota entro la cabina, il Presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

 

 

Art. 69
Scheda deteriorata

1. Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il Presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma.

2. Il Presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata col bollo e con la firma dello scrutatore.

3. Nella lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore, è annotata la consegna della nuova scheda.

 

 

Art. 70
Termine delle operazioni di voto

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Indi il Presidente dichiara chiusa la votazione e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi; a tal fine il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte di ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

 

 

Art. 71
Pronunce sulle operazioni di voto

1. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 92, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

2. Tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

 

 

Art. 72
Accertamenti

1. Il Presidente, dichiarata chiusa la votazione, procede alle operazioni elencate in questo e negli articoli seguenti:

a) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 53, 54, 58 e 59, dalla lista di cui all'articolo 57 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal Presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il Presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente rimesso al Pretore del mandamento, per il tramite del Comune, il quale ne rilascia la ricevuta;

b) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnato una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate alla lettera a), rimessi al Pretore del mandamento.

2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale. I plichi di cui al comma 1 devono essere rimessi al Presidente del Tribunale.

 

 

Art. 73
Operazioni di scrutinio

1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo 72, il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

2. Allo scopo uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al Presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e nome del candidato alla Presidenza, il contrassegno di lista votati e, ove occorra, il cognome e il nome del candidato al Consiglio, cui è stata attribuita la preferenza. Indi passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale insieme con il segretario prende nota del numero dei voti di ciascun candidato alla Presidenza, di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

3. Il Segretario proclama ad alta voce i voti al candidato presidente, i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione. Quando una scheda contiene un voto di lista, ma l'elettore non ha espresso la preferenza per un candidato a Consigliere né ha votato per il candidato Presidente, il timbro della sezione viene subito impresso sul verso della scheda, sulla riga destinata all'espressione della preferenza e sulla colonna contenente i nomi dei candidati a Presidente. Se è stato espresso soltanto il voto per il candidato alla Presidenza il timbro della sezione viene subito impresso sul verso della scheda, sulla riga destinata all'espressione della preferenza e sulla colonna contenente i simboli delle liste.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

9. I nominativi dei Presidenti inadempienti agli obblighi previsti dal presente articolo sono segnalati al Presidente della Corte d'Appello da parte degli uffici centrali circoscrizionali ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della Legge n. 53 del 1990.

 

 

Art. 75
Voti nulli.

1. Salve le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, e 69, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 35, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 49 e 50.

 

 

Art. 76
Decisioni provvisorie

1. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori:

a) pronuncia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 82, sopra i reclami anche orali, le difficoltà, e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

b) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

2. I voti contestati debbono essere raggruppati per le singole liste e per i singoli candidati a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal Presidente e da almeno due scrutatori.

 

 

Art. 77
Formazione dei plichi 

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del Presidente e di almeno due scrutatori.

3. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del comma 4 dell'articolo 80 e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

4. I plichi di cui alle lettere a), b), c) e d) possono essere distrutti al termine della legislatura cui si riferiscono le elezioni.

 

 

Art. 78
Ultimazione delle operazioni

1. Le operazioni di cui all'articolo 72 e successivamente quelle di scrutinio devono essere ultimate entro le ore 24 del giorno successivo alla votazione.

2. Se, per causa di forza maggiore, l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il Presidente deve chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta e dell'urna, le liste indicate al comma 2 dell'articolo 72 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

3. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.

4. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recapitati dal Presidente o, per sua delega scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune, il quale provvede al sollecito inoltro alla Cancelleria del Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale, e consegnati al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

5. In caso di inadempimento si applica la disposizione del comma 7 dell'articolo 80.

 

 

Art. 79
Verbale delle operazioni

1. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

2. Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati) e delle decisioni del Presidente nonché delle firme e dei sigilli.

 

 

Art. 80
Risultato

1. Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto in duplice copia, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Giunta regionale e alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal Presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

2. Il Presidente o, per sua delega scritta, uno scrutatore, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al comma 3 dell'articolo 77 al Sindaco del Comune il quale provvede al sollecito inoltro alla Cancelleria del Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale.

3. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato nella stessa giornata, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

4. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 78, viene subito recapitato dal Presidente o, per sua delega scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune, il quale provvede al successivo inoltro al Presidente del Tribunale. Il Presidente del Tribunale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, appone anche il sigillo della Pretura e la propria firma e redige il verbale della consegna. 

5. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi 2, 3 e 4, sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

6. Il Presidente del Tribunale invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del plico contenente le liste, indicate nell'articolo 72; tali liste rimangono depositate per quindici giorni nella Cancelleria della Pretura ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

7. Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nei commi 2 e 3 del presente articolo, il Presidente di detto Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

8. Le spese per tutte le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dall'Amministrazione regionale.

 

 

Art. 81
Operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) fa lo spoglio delle schede, eventualmente inviate dalle sezioni in conformità all'articolo 78;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi.

2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 2 dell'articolo 83.

3. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la Sezione.

 

 

Art. 8
Cifra elettorale

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 81, l'Ufficio centrale circoscrizionale, con l'assistenza degli esperti:

a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla Presidenza, costituita dalla somma dei voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 81;

b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista;

c) determina la cifra individuale di ogni candidato;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascun candidato alla Presidenza della Regione, di ciascuna lista e la cifra individuale di ogni candidato. L'estratto del verbale di cui alla presente lettera viene trasmesso all'Ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale.

 

 

Art. 83
Verbale

1. Di tutte le predette operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

2. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria del Consiglio regionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale.

 

 

Art. 84
Adempimenti dell'Ufficio centrale regionale

1. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali di cui all'articolo 82 della presente legge, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti:

a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato, che è data dalla somma dei voti validi riportati da ciascun candidato alla Presidenza in tutte le sezioni elettorali della Sardegna;

b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista, che è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti da ciascuna liste nelle singole sezioni della Regione.

2. Indi l'Ufficio elettorale regionale:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Regione il candidato con la cifra elettorale maggiore;

b) assegna alla lista o alle liste collegate al Presidente una quota pari al 60 per cento dei seggi che compongo il Consiglio regionale o quella maggiore in proporzione determinata, qualora il Presidente sia stato eletto con una percentuale di voti validi superiore al 60 per cento;

c) assegna la rimanente quota dei seggi che compongono il Consiglio, ripartendola tra le liste collegate a candidati alla Presidenza non risultati eletti;

d) determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti consiglieri regionali i candidati alla carica di presidente della Regione, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate;

e) i seggi di cui alla lettera b) e quelli che residuano dopo le operazioni di cui alla lettera d) vengono attribuiti, nell'ambito delle circoscrizioni elettorali provinciali, alle liste o gruppi di liste tra loro collegate in proporzione ai voti validi dalle stesse ottenuti in ciascuna circoscrizione;

f) comunica agli Uffici centrali circoscrizionali i seggi assegnati nella circoscrizione a ciascuna lista o gruppi di liste collegate.

2. Un esemplare dei verbali delle operazioni compiute viene inviato alla Presidenza della Regione e al Consiglio regionale.

 

 

Art. 8
Adempimenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuti dall'Ufficio centrale regionale i dati di cui al precedente articolo, provvede:

a) a ripartire i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste collegate, tra le liste medesime, in proporzione ai voti validi dalle stesse riportate nella circoscrizione;

b) proclamare la elezione dei candidati spettanti a ciascuna lista, sulla base delle cifre elettorali, di cui alla lettera c) dell'articolo 81;

c) ad inviare un esemplare del verbale, contenente le operazioni di cui alle lettere che precedono all'Ufficio centrale regionale, alla Presidenza della Regione ed al Consiglio regionale.

 

 

Art. 86
Onorari

 1. A ciascun componente ed al segretario degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale di cui all'articolo 15 è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 30.000, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi.

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.

3. Ai Presidenti degli Uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 45.000 nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita. I compensi di cui al comma 1 - ridotti di un terzo - sono attribuiti al personale di cui al comma 5 dell'articolo 15 ed al personale eventualmente aggregato ai Tribunali, con attestazione del Presidente del Tribunale, per le prestazioni effettuate per lo svolgimento delle operazioni degli uffici stessi in occasione delle elezioni. Le spese per il trattamento di missione e l'onorario di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dell'Amministrazione regionale.

 

 

Art. 87
Indennità di trasferta

1. Le indennità di trasferta previste agli articoli 43 e 86 della presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del Comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

2. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti agli articoli precedenti sono esenti dall'obbligo di rientro in sede eventualmente disposto dalle leggi predette.

3. Esse sono, altresì, autorizzate all'uso del mezzo proprio, secondo le norme vigenti, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso. I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti agli articoli precedenti devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

 

 

Art. 88
Convalida

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

2. I voti delle sezioni le cui operazioni siano annullate non hanno effetto.

3. Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

4. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

 

 

Art. 89
Vacanza dei seggi

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

2. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del Consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

 

 

Art. 90
Sospensione consigliere

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dalla Legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla Legge 12 gennaio 1994, n. 30, il Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del Rappresentante del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 89.

 

 

Art. 91
Dimissioni

1. È riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

 

 

Art. 92
Rinuncia indennità

  1. Non è ammessa rinuncia o cessione dell'indennità spettante ai Consiglieri regionali a norma dell'articolo 26 dello Statuto speciale per la Sardegna.

 

 

Art. 93
Ufficio di Presidenza provvisorio

1. In relazione al disposto dell'articolo 19 dello Statuto speciale per la Sardegna la costituzione dell'Ufficio provvisorio e l'elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale hanno luogo in conformità delle norme del Regolamento interno del Consiglio medesimo.

 

 

Art. 94
Rinvio

1. Per le parti non previste dalla presente legge si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui al D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462, e le norme di cui al testo unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei Deputati, in quanto applicabili.

2. I richiami agli articoli del testo unico approvato con D.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26, contenuti nel D.P.R. n. 1462 del 1948, si intendono riferiti ai corrispondenti articoli del testo unico approvato con D.P.R. n. 361 del 1957.

 

 

Art. 95
Abrogazione di norme

  1. La legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), è abrogata.

 

 

Art. 96
Straordinario

1. Il personale dell'Amministrazione regionale adibito agli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni e dei referendum regionali può essere autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale, in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili e sino ad un massimo di 8.000 ore complessive nel periodo compreso tra i novanta giorni precedenti il giorno in cui possono essere indette le consultazioni elettorali ed i trenta giorni successivi al giorno delle consultazioni stesse.

 

 

CAPO III
Iniziativa legislativa del popolo sardo

Art. 97
Iniziativa legislativa

  1. In armonia con l'articolo 28 dello Statuto speciale della Sardegna il popolo sardo può presentare al Consiglio regionale proposte di legge sulle materie di competenza del Consiglio medesimo.

 

 

Art. 98
Modalità

1. L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno diecimila elettori.

 

 

Art. 99
Disegno di legge

1. Il disegno di legge deve essere formulato in modo articolato e deve essere preceduto da una relazione illustrativa del progetto.

 

 

Art. 100
Sottoscrizione

1. Il disegno di legge deve essere sottoscritto da almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Sardegna.

2. La sottoscrizione deve essere autenticata nelle forme previste dalla Legge n. 53 del 1990 e deve essere accompagnata dal certificato, anche collettivo, di iscrizione alle liste elettorali di un Comune della Sardegna.

 

 

Art. 101
Deposito

1. Il disegno di legge deve essere depositato presso la Segreteria generale del Consiglio regionale della Sardegna, che lo assume in carico, per l'assegnazione alla commissione consiliare per materia.

 

 

Art. 102
Petizioni popolari

1. Mille elettori possono rivolgere una petizione al Consiglio regionale, affinché lo stesso assuma iniziative legislative sulla materia indicata dalla petizione ovvero svolga indagini su tematiche di rilevanza generale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, decide circa l'ammissibilità della petizione.

3. Dichiarata l'ammissibilità della petizione, la stessa viene assegnata alla commissione consiliare competente per le necessarie iniziative.

 

 

CAPO IV
Referendum

Sezione I
Norme generali

Art. 103
Materie ammesse a referendum

1. Può essere indetto referendum popolare per:

a) deliberare l'abrogazione di una legge regionale o di un atto avente valore di legge, con esclusione delle leggi tributarie o riguardanti la manovra di bilancio;

b) deliberare l'abrogazione di un regolamento o di atto o provvedimento amministrativo regionale;

c) modificare le circoscrizioni e le funzioni delle province, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto speciale;

d) esprimere il parere su un progetto di modificazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Sardegna;

e) esprimere parere prima della loro approvazione su progetti di legge ovvero di regolamenti o di atti o provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio o della Giunta regionale;

f) esprimere parere su questioni di rilevante interesse regionale o locale;

g) proporre leggi regionali, regolamento o atti e provvedimenti di competenza del Consiglio o della Giunta.

2. Con legge regionale viene disciplinato il referendum cui viene sottoposta la presente legge regionale, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale.

 

 

Art. 104
Indizione

1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 1, il referendum è indetto su deliberazione della Giunta regionale quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri regionali o da almeno diecimila elettori.

2. Nel caso di cui alle lettere b), e), f) e g) il referendum è indetto qualora ne facciano richiesta almeno diecimila elettori.

3. Nel caso di cui alla lettera f) qualora il referendum sia limitato ad una parte della popolazione ai sensi del successivo articolo 110, è sufficiente che la richiesta sia sostenuta da settemila elettori.

 

 

Art. 105
Richiesta consiglieri

1. La richiesta di referendum da parte di Consiglieri regionali, con la precisa indicazione della legge o dell'atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, di cui si chiede l'abrogazione, è presentata al Presidente del Consiglio ed è comunicata al Consiglio stesso in seduta pubblica, da tenersi non prima di quindici giorni e non oltre trenta giorni.

2. Accertata la legalità della richiesta il Presidente del Consiglio la trasmette entro cinque giorni al Presidente della Giunta.

 

 

Art. 106
Richiesta degli elettori

1. La richiesta di referendum da parte degli elettori viene effettuata con la firma da parte di essi di fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, i quali devono contenere sul frontespizio, a stampa o con stampigliatura, la precisa dichiarazione della richiesta del referendum con la precisa indicazione della legge o dell'atto avente forza di legge o del regolamento atto o provvedimento amministrativo o delle singole disposizioni di essi di cui si chiede la abrogazione ovvero dei progetti di legge o di regolamento o di altri atti o provvedimenti amministrativi o questioni su cui si chiede il parere. Il promotore presenta istanza al Cancelliere della Corte d'Appello della Sardegna il quale appone ai fogli il timbro a data della Corte d'Appello e la propria firma e li restituisce entro due giorni. Di quanto sopra il cancelliere redige regolare verbale, rilasciandone copia al promotore.

2. Gli elettori che intendono presentare la richiesta debbono apporre le loro firme nei fogli timbrati dalla cancelleria della Corte d'Appello indicando il nome, cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

3. Le firme debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere o dal segretario comunale. La autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre la data deve esservi indicato il numero delle firme contenute nel foglio.

4. Gli elettori che non sappiano o non possano firmare possono formulare la richiesta dinanzi ad un notaio o al cancelliere della Pretura, il quale redige verbale separato enunciando espressamente la ragione per cui all'elettore non è possibile firmare.

5. Alle richieste di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalle relative richieste.

 

 

Art. 107
Deposito

1. Il deposito nella cancelleria della Corte d'Appello dei fogli firmati e dei documenti allegati deve avvenire entro quattro mesi dalla data del verbale di cui all'articolo 106 e può esser effettuato da uno dei richiedenti.

2. Il Cancelliere rilascia ricevuta nella quale indica il numero dei richiedenti.

3. Entro dieci giorni dal ricevimento il cancelliere provvede a trasmettere a spese dell'Amministrazione regionale, i fogli ed i documenti di cui al comma 1 all'Ufficio regionale del referendum di cui all'articolo 108.

 

 

Art. 108
Ufficio regionale del referendum

1. Entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto l'Ufficio regionale del referendum composto da:

a) un magistrato della Corte d'appello di Cagliari, designato dal Presidente della Corte stessa, che lo presiede;

b) un magistrato del Tribunale del capoluogo regionale, designato dal Presidente del Tribunale stesso;

c) un magistrato del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, designato del Presidente del Tribunale stesso;

d) un magistrato della Sezione giurisdizionale sarda della Corte dei conti, designato dal Presidente della Sezione stessa;

e) il coordinatore generale della Presidenza della Giunta regionale.

2. Svolge le funzioni di segretario dell'Ufficio un impiegato della sesta fascia funzionale del ruolo unico regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale; col medesimo decreto di cui al comma 1 si provvede alla nomina di un altro impiegato della sesta fascia funzionale in servizio presso la Presidenza della Giunta con funzioni di segretario supplente.

3. L'Ufficio dura in carica per tutta la durata della legislatura ed in ogni caso fino alla sua sostituzione.

4. L'ufficio si riunisce nei locali messi a disposizione della Presidenza della Giunta.

5. Ai quattro componenti esterni dell'Ufficio regionale del referendum compete un gettone di presenza per ogni seduta nella misura di lire 70.000, al lordo delle trattenute di legge.

6. Al coordinatore generale della Presidenza della Giunta ed al segretario dell'Ufficio compete il gettone di presenza previsto dalle vigenti leggi regionali per il personale chiamato a far parte di comitati, consigli ed altri consessi.

7. L'Ufficio regionale per il referendum, trascorsi quattro mesi dalla data del verbale di cui all'articolo 106, provvede immediatamente, ove ritenga legittima la richiesta, alla verifica del numero complessivo dei richiedenti.

8. Qualora non sia stato raggiunto il numero di richiedenti prescritto, l'Ufficio ne dà immediatamente atto con propria deliberazione che viene pubblicata entro quindici giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9. La richiesta perde efficacia e non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno dalla data della stessa deliberazione.

 

 

Art. 109
Verifica firme

1. Se è stato raggiunto il numero di richiedenti prescritto l'Ufficio procede immediatamente alla verifica delle firme e dei verbali di dichiarazione di volontà.

2. Sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta e nelle relative sottoscrizioni, delle dichiarazioni di autenticazione e dei certificati elettorali allegati, l'Ufficio verifica se i richiedenti siano elettori e se siano state osservate le prescrizioni di cui agli articoli 106 e 107.

3. I risultati della verifica vengono riepilogati dall'Ufficio in un verbale in cui si indica il numero complessivo delle richieste di cui è stata constatata la regolarità.

4. Quando è raggiunto il numero di richiedenti prescritto l'Ufficio ne dà atto con deliberazione e sospende le operazioni di computo.

5. La deliberazione è immediatamente comunicata al Presidente della Giunta regionale.

6. Le operazioni di verifica devono essere ultimate entro quindici giorni. Quando le richieste valide non raggiungono il numero di diecimila l'Ufficio ne dà atto con deliberazione secondo le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 108.

 

 

Art. 110
Data emanazione

1. Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il 30 gennaio successivo alla data di emanazione della deliberazione di cui all'articolo 109, ovvero alla data di trasmissione della richiesta di cui all'articolo 105, o alla data della deliberazione della Giunta regionale cui al comma 1 dell'articolo 104; il decreto deve essere pubblicato entro i successivi dieci giorni e deve contenere, per tutti i referendum che devono essere indetti, la fissazione, nel medesimo giorno, della data di convocazione degli elettori per una domenica compresa tra il 1° aprile ed il 30 giugno.

2. Non può però effettuarsi un referendum se non siano decorsi almeno quattro mesi dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per le elezioni di una delle due Camere o del Consiglio regionale o del Parlamento europeo o se mancano meno di quattro mesi al loro svolgimento. In tali casi il referendum può essere differito e svolgersi, anziché tra aprile e giugno, in una data compresa tra il 1° ottobre ed il 30 novembre successivi.

3. Qualora siano stati richiesti più referendum, anche relativi ad atti o questioni differenti, il Presidente ne ordina l'unione, ed essi si svolgono contemporaneamente con un'unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno. Nel caso previsto dalla lettera f) dell'articolo 103, qualora la questione su cui si richiede che venga espresso parere sia di interesse locale e non riguardi l'intera Regione, il comitato promotore può richiedere che il referendum sia limitato alla popolazione di una o più province ovvero a quella residente nel territorio corrispondente alla circoscrizione di uno dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali di cui alla Legge 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni.

 

 

Art. 111
Certificati elettorali

1. Entro il ventesimo giorno antecedente la data di convocazione degli elettori disposta con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 110, a cura del Sindaco sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il decimo giorno antecedente la data predetta.

2. Il certificato indica la provincia, il comune, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo, il giorno e l'ora della votazione, e reca un tagliando che è staccato dal Presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

3. Sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi che siano iscritti nelle liste elettorali.

 

 

Art. 112
Ufficio elettorale

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un Presidente, quattro scrutatori ed un segretario, nominati secondo le norme per l'elezione del Consiglio regionale.

 

 

Art. 113
Schede

1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dall'Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. Nella faccia interna le schede si presentano divise verticalmente in tre sezioni.

2. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 103 la sezione centrale contiene l'indicazione degli estremi della legge o dell'atto avente forza di legge o del regolamento o dell'atto o provvedimento amministrativo o delle singole parti di essi di cui è chiesta l'abrogazione; nella sezione posta a sinistra è scritta in colore verde la parola "abrogazione" ed in quella a destra sono scritte, in colore rosso, le parole "non abrogazione".

3. Nei casi previsti dalle lettere e), f) e g) dell'articolo 103 la sezione centrale deve contenere in forma chiara e leggibile gli estremi dell'eventuale progetto di legge o regolamento o atto o provvedimento su cui è richiesto il parere, nonché' il quesito sottoposto all'elettore, formulato succintamente e in modo che questi possa rispondere affermativamente o negativamente. Nella sezione di sinistra è scritta in colore verde la parola "si" e in quella a destra, in colore rosso, la parola "no".

4. Nel caso che il referendum debba svolgersi in relazione a più atti o questioni differenti, all'elettore vengono consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.

5. Nel caso che il referendum debba svolgersi in relazione a due atti o questioni differenti, all'elettore vengono consegnate due schede di colore diverso, ciascuna per uno dei quesiti; l'elettore entra due volte in cabina e la seconda scheda gli viene consegnata per la votazione solo quando ha riconsegnato sigillata la prima.

 

 

Art. 114
Ufficio centrale circoscrizionale

1. Il Tribunale, con sede nel capoluogo della Provincia, esercita le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale, con l'intervento di tre magistrati, di cui uno Presidente, nonché di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente del Tribunale entro il trentesimo giorno antecedente la data di convocazione degli elettori disposta con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 110.

 

 

Art. 115
Operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali

1. Sulla base dei verbali di scrutinio, che gli vengono trasmessi dagli uffici elettorali, il Tribunale dà atto del numero degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione nella Provincia, del numero complessivo di elettori che hanno votato e dei conseguenti risultati del referendum nella Provincia stessa.

2. Delle operazioni e della conseguente determinazione di risultato è redatto apposito verbale in duplice esemplare, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale medesimo e l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, alla Corte d'Appello della Sardegna, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici elettorali e ai documenti annessi.

 

 

Art. 116
Corte d'Appello

1. Appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici per il referendum e comunque non oltre i quindici giorni dalla effettuazione di esso, la Corte d'Appello, in pubblica adunanza, presieduta dal Presidente e costituita da quattro consiglieri, procede, con intervento del procuratore generale, all'accertamento del numero dei votanti, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

2. La Corte dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte d'Appello della Sardegna che redige il verbale delle operazioni in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

 

 

Art. 117
Reclami

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di referendum, presentati, a pena di inammissibilità, entro tre giorni dalla data di chiusura delle operazioni di cui all'articolo 115 ai tribunali indicati nell'articolo medesimo o alla Corte d'Appello, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui all'articolo 116, prima dell'accertamento ivi previsto, al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo.

 

 

Art. 118
Abrogazione

1. Qualora il referendum sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla proclamazione del risultato, con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o atto avente forza di legge o del regolamento o dell'atto o del provvedimento amministrativo o delle singole disposizioni di essi che hanno formato oggetto del referendum.

 

 

Art. 119
Efficacia dell'abrogazione

1. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo 118 nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Nel caso che il referendum sia contrario all'abrogazione ne è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge o atto avente forza di legge o singole disposizioni prima che siano trascorsi quattro anni.

 

 

Art. 120
Pubblicazione

1. Nei casi previsti dalle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 103, il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla proclamazione del risultato ne dispone con proprio decreto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Art. 121
Sospensione

1. La procedura per il referendum di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 103, è sospesa se, in qualunque momento, l'atto avente forza di legge o il regolamento o singole disposizioni di essi o l'atto o il provvedimento amministrativo cui si riferisce il referendum sono abrogati.

2. La procedura per il referendum è altresì sospesa se, in qualunque momento, venga ritirato il progetto di legge o di regolamento o l'atto o provvedimento su cui si intendeva richiedere il parere, ovvero nel caso che la questione su cui si intendeva richiedere il parere sia divenuta, per effetto di nuovi accadimenti, manifestamente o totalmente irrilevante.

3. La sospensione è disposta con ordinanza dell'ufficio centrale da comunicarsi alla Presidenza della Giunta regionale e a tutti i presidenti dei tribunali che sospendono le operazioni di verifica e di computo che siano eventualmente ancora in corso; è disposta con ordinanza della Corte d'Appello, composta come all'articolo 14, se l'abrogazione intervenga successivamente.

 

 

Sezione II
Referendum di cui all'articolo 43 dello Statuto speciale per la Sardegna

  Art. 12
Indizione

1. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 103, il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale ogni qualvolta sussistano le condizioni volute dagli articoli 28 e 29 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

2. Il referendum si svolge secondo le norme previste dagli articoli 111, 112, 114, 115, 116, 117 della presente legge.

3. Qualora al referendum non partecipi almeno un terzo degli elettori, la proposta sottoposta a referendum si intende respinta.

 

 

Art. 124
Schede

1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dall'Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge. Nella faccia interna le schede si presentano divise verticalmente in tre sezioni. La sezione centrale della scheda contiene l'indicazione delle proposte modifiche delle circoscrizioni o delle funzioni delle provincie, nella sezione posta a sinistra è scritta, in colore verde, la parola "SI" e in quella a destra, in colore rosso, la parola "NO".

2. Qualora il referendum contempli più quesiti deve procedersi a votazione con schede distinte per ciascun quesito.

3. L'elettore esprime il voto favorevole alle variazioni proposte apponendo un segno nella sezione posta a sinistra, quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra.

 

 

Art. 125
Termini

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale le proposte relative in merito al progetto di legge entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum ed in conformità ai medesimi.

 

 

Sezione III
Referendum di cui all'art. 54 dello Statuto

Art. 126
Indizione

1. Qualora un progetto di modifica dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con Legge costituzionale n. 3 del 1948, sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

 

 

Art. 127
Termine per l'indizione

1. Il referendum è indetto dal Presidente dalla Giunta regionale entro quindici giorni dalla notizia dell'approvazione di una delle due Camere del progetto di modifica.

2. La effettuazione del referendum deve essere fissata fra il cinquantesimo e il sessantacinquesimo giorno successivo alla data dell'approvazione di cui al comma 1.

 

 

Art. 128
Schede

1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dall'Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle E ed F allegate alla presente legge.

2. Nella faccia interna le schede si presentano divise verticalmente in tre sezioni. La sezione centrale della scheda contiene l'indicazione della proposta modifica dello Statuto Speciale per la Sardegna nella sezione posta a sinistra è scritta, in colore verde, la parola "SI" ed in quella a destra, in colore rosso, la parola "NO".

3. L'elettore esprime il voto favorevole alla modifica apponendo un segno nella sezione posta a sinistra ed il voto sfavorevole alla modifica stessa apponendo un segno nella sezione a destra.

 

 

Art. 129
Spese

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 8.000.000.000, si fa fronte con la legge di bilancio relativa all'anno in cui hanno luogo le elezioni di cui alla presente legge e fanno carico alla UPB S01.040.

 

 

Art. 130
Rinvio

1. Per quanto non è regolato dai precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio regionale.

 

 

Sezione IV
Referendum propositivo

Art. 131
Indizione

1. Nel caso previsto dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 103 è indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare quando entro due anni dalla presentazione il Consiglio non abbia deliberato su di essa.

 

 

Art. 132
Svolgimento

1. Per lo svolgimento del referendum propositivo si applicano le norme di cui al Capo IV, Sezione I, della presente legge.

 

 

Art. 133
Pubblicazione

1. Il Presidente della Regione, entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati, procede con proprio decreto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Art. 134
Esecuzione

1. Qualora il referendum sia favorevole all'approvazione della legge di cui all'articolo 103, il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, procede alla promulgazione della legge regionale approvata col referendum.