CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 362/A
presentata dal Consigliere regionale
ONIDA
il 30 ottobre 2002
Elezione del Consiglio regionale, forma di governo, (ai sensi dell'articolo 15, comma 2, dello Statuto speciale) e partecipazione degli emigrati al voto
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La proposta di legge che il gruppo Pps-Sardistas presenta si propone di definire, in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto speciale, le norme per la elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti il governo della Sardegna, la forma del governo e le forme di partecipazione al voto degli emigrati sardi.
Rispetto al primo punto, quello della elezione del nostro parlamento regionale, la proposta muove dalla legge elettorale esistente con alcune importanti innovazioni che vanno in direzione della governabilità della Regione. Vi si prevede che:
a) dei 64 seggi oggi attribuiti alle circoscrizioni provinciali, 7 siano attribuiti a una circoscrizione estera divisa in sei ripartizioni regionali in cui esprimeranno il loro voto gli emigrati, come si vedrà più in là;
b) gli elettori possano scegliere i 57 candidati nelle circoscrizioni provinciali, attribuendo non più una ma due preferenze, un modo che si ritiene congruo per evitare i conflitti fra i candidati di uno stesso schieramento, conflitti che, nel passato, hanno non poco contribuito a delegittimare la politica agli occhi dei cittadini;
c) la maggioranza dei seggi nella circoscrizione regionale, dieci su sedici compreso il designato alla Presidenza regionale, sia attribuita al primo turno alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti;
d) i sei restanti seggi, del cosiddetto listino siano attribuiti alla lista che abbia il numero di voti immediatamente più basso; anche in questo caso, il numero di seggi comprende quello del candidato alla Presidenza;
e) gli elettori possano esprimere una preferenza a un candidato nella lista scelta per designare il Presidente della Regione.
Quanto alla forma di governo e alla elezione del Presidente della Regione, si prevede che esso sia designato dagli elettori ed eletto dal Consiglio regionale che, però, ha l'obbligo di eleggerlo pena lo scioglimento del Consiglio stesso.
La proposta raccoglie e fa proprio l'orientamento presidenzialista dell'opinione pubblica, ma corregge alcune distorsioni della legge per la elezione diretta dei Presidenti delle regioni ordinarie, legge che prevede l'automatismo dello scioglimento dei parlamenti regionali anche in caso di morte, infermità permanente o altre cause indipendenti dalla volontà del Presidente della Regione. In questi casi, sarà il Consiglio regionale ad eleggere il nuovo presidente e il nuovo governo dietro sua indicazione. Al Consiglio spetterà anche di sostituire il presidente, ove la sua maggioranza approvi una mozione di sfiducia costruttiva che contenga sia un nuovo programma di governo sia l'indicazione del nuovo presidente. Si intende, insomma, evitare che il parlamento della nazione sarda si riduca a un corollario del governo, pur sottraendolo al rischio di una sopraffazione partitica che, nel passato anche recente, ha determinato crisi non motivate da interessi generali.
Un altro aspetto della proposta riguarda la presidenza del Consiglio regionale, a volte soggetta a tentativi di delegittimazione che sono andati ben al di là del diritto alla critica, per aspra che potesse essere. E per questo si prevede che alla elezione del Presidente del nostro parlamento partecipino, insieme ai consiglieri regionali fra i quali avvenga la scelta, anche un congruo numero di altri eletti del popolo. Si indicano, per questo, i presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluogo.
Spetterà ad esso di consultare i gruppi consiliari e le coalizioni in caso di crisi, incaricare il presidente designato dalla maggioranza e prendere atto delle condizioni di ingovernabilità protratasi per più di 60 giorni e sciogliere il Consiglio.
L'altra parte della proposta di legge tende a riconoscere ai sardi emigrati il diritto di eleggere propri rappresentanti nell'Assemblea legislativa e di contribuire alla stabilità del governo della Sardegna. S'intende, così, porre riparo a una disparità nello status di cittadini che male si concilia con una comune coscienza: del nostro popolo fanno parte i sardi residenti e quanti - forse più di settecento mila - sono emigrati.
La proposta specifica le sei ripartizioni che compongono la grande circoscrizione elettorale in cui risiedono i settecentomila cittadini sardi emigrati. Gran parte di loro, forse l'80 per cento, vive e lavora negli stati dell'Unione europea e in quelli dell'Europa extracomunitaria ad occidente degli Urali, ma sarebbe ingiusto riservare loro seggi nel Consiglio regionale in rigida proporzione al numero, a discapito di quella parte di emigrati residenti nel resto del mondo.
Si propone, per questo, di assegnare quattro seggi alle tre ripartizioni europee e uno ciascuno alle rimanenti tre ripartizioni, in modo tale che non manchi nell'Assemblea l'eco di esperienze maturate dai nostri emigrati in società diverse da quelle europee, avviate a processi di integrazione e di coordinamento in ambiti sempre più vasti. Il diritto al voto per corrispondenza è riconosciuto ai nati in Sardegna che qui siano stati residenti per almeno cinque anni pur se non consecutivi e ai loro diretti congiunti che abbiano tale requisito di residenza. La legge elettorale regionale normerà tale voto e, se è il caso previo accordo con il governo della Repubblica, le modalità di raccolta e di inoltro del voto per corrispondenza.
È contemplata la possibilità per gli emigrati di votare nelle circoscrizioni sarde per i candidati alla presidenza e per quelli nelle liste regionali, mentre, al fine di frenare l'altrimenti inevitabile pletora di simboli e liste sulle relative schede, non sarà loro possibile di votare in Sardegna le liste e i candidati nelle sei ripartizioni di cui sopra. Di esercitare il diritto di voto in Sardegna hanno la possibilità, previa opzione in tal senso, anche gli iscritti da almeno un anno nelle anagrafi dei residenti all'estero (AIRE) dei comuni dell'isola.
C'è il rischio che i consiglieri eletti nelle sei ripartizioni estere si sentano corpi estranei in un'Assemblea che è istituzionalmente preposta a legiferare preliminarmente nell'interesse dalla comunità residente e a controllare il governo della Sardegna. E c'è, dunque, la necessità di garantire che i predetti consiglieri possano partecipare a tale attività pur continuando a essere di stimolo perché mai si trascurino gli interessi degli emigrati. Per questo è previsto che le liste dei candidati nelle sei ripartizioni dichiarino il loro apparentamento con uno dei candidati alla presidenza della Regione sarda.
Quanto alle modalità di iscrizione alle liste elettorali, di opzione per il voto in Sardegna, di inoltro del voto per corrispondenza, di conteggio dei voti espressi nelle liste estere apparentate e a tutte le altre norme per lo svolgimento delle elezioni esse saranno regolate da apposita legge.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
SANNA Emanuele, Presidente e relatore - SATTA, Vice Presidente - BIANCU, Segretario - GIOVANNELLI, Segretario - BALIA - CAPPAI - CORDA - DIANA - FANTOLA - FLORIS - ORRU' - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore
pervenuta il 26 giugno 2003
Con la modifica dell'articolo 15 dello Statuto introdotta dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, è stata attribuita alla Sardegna una forma di autonomia statutaria in qualche modo analoga a quella concessa alle regioni ordinarie con la legge costituzionale n. 1 del 1999. Fermo restando il rango costituzionale dello statuto sardo, è stato cioè consentito alla Regione di disciplinare autonomamente la propria forma di governo, mediante una legge regionale approvata a maggioranza assoluta e assoggettabile a referendum confermativo, la cosiddetta legge statutaria, che costituisce una nuova fonte normativa intermedia fra il livello costituzionale e quello della ordinaria legislazione regionale. La forma di governo comprende, secondo la specificazione dello Statuto, "le modalità di elezione, sulla base dei princìpi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo".
Il testo unificato che di seguito si illustra affronta tutti questi argomenti, salvo la disciplina dei referendum e quella dell'iniziativa legislativa popolare, avendo la Commissione ritenuto più opportuno farne oggetto di una legge a sé stante, che dovrà comunque essere approvata in tempi molto rapidi, essendo necessario superare una situazione di insufficienza e confusione legislativa che si è manifestata anche in occasione dei recenti referendum sulle province.
E' opportuno anche ricordare che la Prima Commissione ha tempestivamente sottoposto all'esame del Consiglio il disegno di legge che disciplina il referendum confermativo sulle leggi statutarie, trasformato dall'Assemblea nella legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21, senza l'approvazione della quale non si sarebbe potuto procedere alla modifica della normativa elettorale regionale.
Il testo si articola in due parti, riguardanti rispettivamente l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione e le norme fondamentali sulla composizione, il funzionamento e i rapporti reciproci degli organi della Regione.
La prima parte si apre con un articolo contenente i principi fondamentali del sistema, che di seguito si richiamano evidenziando anche i punti di divergenza rispetto alla legge per le regioni ordinarie:
1) l'elezione diretta del Presidente della Regione, con tutte le conseguenze ed anche i vincoli statutari che tale scelta comporta, principale dei quali è l'automatico scioglimento del Consiglio, col ricorso a nuove elezioni, ogniqualvolta venga meno il Presidente della Regione, sia per ragioni politiche (dimissioni o approvazione della mozione di sfiducia), sia per altre cause (decadenza, impedimento permanente o morte). A questo proposito la Commissione ha lungamente discusso sulla possibilità di introdurre norme per evitare l'automatico scioglimento del Consiglio in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni per ragioni personali del Presidente, ma ha infine optato per un adeguamento alle prescrizioni della legge costituzionale n. 2 del 2001, dalla quale appare difficile in questa fase discostarsi per il suo rango sovraordinato;
2) il ricorso ad un ballottaggio tra i due candidati alla presidenza più votati nel caso in cui nessuno ottenga la maggioranza assoluta nel primo turno di votazione, non avendo la Commissione condiviso il sistema a turno unico applicato nelle regioni ordinarie, che consente l'elezione di un Presidente "di minoranza". La scelta della Commissione su questo cruciale punto della riforma è frutto di una complessa mediazione tra i gruppi consiliari ed è stata fatta, sia pure col voto contrario di diversi commissari, per assicurare alla coalizione vincente quell'ampia base di consenso popolare che non viene sempre garantita in un sistema monoturnista;
3) il collegamento fra la scelta del candidato alla presidenza della Regione e il voto per uno dei partiti che esprimono quel candidato, con l'esclusione del voto disgiunto, che è invece previsto nelle regioni ordinarie, e con il conseguente divieto della presentazione di liste provinciali non collegate ad un candidato alla presidenza. Anche questa scelta è maturata nella prevalente convinzione dei componenti della Commissione che deve esservi piena corrispondenza tra il Presidente eletto e la sua base elettorale e deve essere assicurata la coerenza col programma di governo sottoscritto dalla coalizione vincente;
4) la previsione di un collegio regionale, nel quale però i candidati sono eletti sulla base delle preferenze ottenute e non in blocco, come avviene invece nelle regioni ordinarie. La lista bloccata, a parere della Commissione, mortifica il diritto di scelta degli elettori e assegna di fatto ai partiti il potere "anomalo" di eleggere direttamente una quota significativa di consiglieri regionali;
5) la garanzia di una sufficiente maggioranza per la coalizione che esprime il Presidente della Regione, che si è ritenuto di fissare nel 55 % dei seggi, mentre la legge per le regioni ordinarie in taluni casi (e precisamente quando il candidato eletto presidente supera il 40 % dei voti) assicura alla maggioranza almeno il 60 % dei seggi, misura che la Commissione ha ritenuto eccessivamente distorsiva del risultato elettorale;
6) la distribuzione del premio di maggioranza sia nel collegio regionale che nei collegi provinciali; la legge elettorale delle regioni ordinarie invece utilizza per il premio di maggioranza prioritariamente i seggi del collegio regionale e, qualora questi non siano sufficienti, ricorre a seggi aggiuntivi che possono far superare il numero di 80 consiglieri regionali fissato dallo statuto. Il ricorso ai seggi aggiuntivi, reso possibile dall'espressa deroga allo statuto recata dall'articolo 3 comma 3 della legge costituzionale n. 2 del 2001, è tuttavia precluso al legislatore regionale, che non dispone del medesimo potere di deroga;
7) l'attribuzione dei seggi nel collegio regionale (in misura proporzionale ai voti ottenuti e comunque assicurando alla coalizione vincente almeno 9 seggi, compreso quello del Presidente della Regione, e garantendo in ogni caso l'elezione del capolista della seconda coalizione) esclusivamente alle due coalizioni più votate, al fine di incentivare non solo l'esistenza di una forte maggioranza, ai fini della governabilità e della stabilità del sistema istituzionale, ma anche la formazione di una coesa opposizione, nella logica di un moderno bipolarismo e per favorire le condizioni dell'alternanza nel governo;
8) la fissazione di una soglia di sbarramento, che esclude dal riparto dei seggi le liste che non abbiano raggiunto il 3% del totale dei voti, a meno che non siano inserite in una coalizione che ha superato il 10% dei voti, al fine di fornire un valido incentivo alla formazione di ampie coalizioni;
9) la garanzia che a ciascun collegio provinciale sia effettivamente assegnato il numero di consiglieri regionali ad esso spettante sulla base della popolazione residente, evitando il drenaggio di seggi a favore dei collegi maggiori, che si verificherebbe col sistema del riparto dei resti previsto per le regioni ordinarie, tanto più in quanto, con l'istituzione delle nuove province, sono aumentati sia il numero dei collegi che le loro differenze dimensionali.
All'articolo 1, contenente i principi fondamentali del sistema elettorale, fanno seguito una serie di articoli contenenti il dettaglio attuativo di tali principi. Particolare attenzione meritano i punti seguenti:
1) il divieto delle candidature multiple (articolo 7), con l'eccezione della candidatura in una lista regionale ed in una lista provinciale ad essa collegata; tale eccezione si rende necessaria per non penalizzare l'elezione dei candidati più rappresentativi anche di altre eventuali coalizioni, che sono esclusi dal riparto dei seggi del collegio regionale;
2) l'adeguamento della durata delle operazioni di voto (articolo 10) alla scelta, recentemente operata a livello nazionale, di ripristinare l'apertura dei seggi anche nella giornata del lunedì; rispetto alle norme nazionali, l'unica differenza consiste nell'aver anticipato dalle 8 alle 7 l'apertura dei seggi nella giornata di domenica:
3) l'adeguamento della grafica delle schede di votazione (articolo 11) all'esigenza di rappresentare visivamente il collegamento fra liste provinciali, liste regionali e candidati alla presidenza, pur mantenendo il sistema di espressione del voto di preferenza mediante la barratura della casella stampata a fianco del cognome del candidato prescelto, già sperimentato nelle ultime due tornate di elezioni regionali.
Negli articoli dal 12 al 16 è definito in dettaglio il nucleo centrale del procedimento elettorale.
La prima fase del procedimento (articolo 12) consiste nella verifica del raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti da parte di un candidato alla presidenza o, in caso contrario, nell'accertamento della necessità di procedere al ballottaggio tra i due candidati più votati.
La seconda fase consiste (articolo 13) nell'individuazione del vincitore della competizione per la presidenza della Regione.
Segue quindi (articolo 14) il riparto dei seggi del collegio regionale. Di questi uno spetta di diritto al candidato eletto Presidente e uno al capolista dell'altra lista più votata. I 14 seggi residui sono dapprima ripartiti proporzionalmente fra le due liste regionali più votate nel primo turno di votazione. Si verifica poi se vi è la necessità di attribuire il premio di maggioranza alla lista del Presidente della Regione, nel caso che i voti da essa ottenuti non siano sufficienti a farle ottenere nel collegio regionale almeno 9 seggi, compreso quello attribuito al Presidente, cifra che va a formare, insieme ai 35 seggi dei collegi provinciali, il "minimo garantito" del 55% dei seggi che deve comunque essere assicurato alla coalizione del Presidente della Regione per rispondere al principio statutario della stabilità del sistema di governo.
Si procede quindi (articolo 15) al riparto dei 64 seggi dei collegi provinciali fra i partiti che superino la soglia di sbarramento. Questa operazione deve necessariamente essere condotta considerando i seggi nel loro complesso, in quanto è sul totale dei risultati ottenuti dai partiti su scala regionale che va verificata l'eventualità di attribuire il premio di maggioranza.
Per il riparto si è scelto di adottare un metodo rigorosamente proporzionale, conosciuto in dottrina come metodo Webster-Sainte Lagüe, che differisce dal più noto metodo d'Hondt in quanto utilizza l'arrotondamento all'intero più vicino e non l'arrotondamento per difetto, eliminando con ciò la tendenza del metodo d'Hondt a favorire i partiti maggiori,
Anche per i seggi dei collegi provinciali, una volta effettuato il riparto proporzionale, si deve verificare che tale riparto assicuri ai partiti della coalizione che esprime il Presidente della Regione il "minimo garantito"; in caso contrario, si deve procedere assegnando ope legis 35 seggi ai partiti della coalizione del Presidente della Regione e 29 seggi a tutti gli altri. In tale ipotesi si dovranno ripetere distintamente per i due gruppi di 35 e di 29 seggi le operazioni di riparto proporzionale fra i partiti.
Una volta stabilito, proporzionalmente ai voti ottenuti e fatto salvo il "minimo garantito" per la coalizione vincente, il numero complessivo di seggi spettanti a ciascun partito su scala regionale, si deve procedere alla ripartizione territoriale dei seggi, che è l'operazione tecnicamente più delicata, dovendo muoversi nel rispetto maggiore possibile di due criteri di rappresentatività tra loro potenzialmente confliggenti: la rappresentatività politica, ossia la regola secondo cui ciascun partito dovrebbe vedersi attribuire i seggi nei collegi nei quali ha conseguito i migliori risultati, e la rappresentatività territoriale, ossia la regola secondo cui ciascun collegio deve effettivamente ottenere il numero di seggi ad esso spettante in proporzione alla popolazione residente.
La vecchia legge elettorale regionale e la legge elettorale vigente per le regioni ordinarie ignorano il conflitto e conducono, al termine delle operazioni di riparto, ad uno scostamento tra il numero di seggi teoricamente spettante a ciascun collegio sulla base della sua consistenza demografica e quello effettivamente assegnato, scostamento che tendenzialmente si volge a favore dei collegi più popolosi, tanto più in presenza di un numero elevato di partiti e soprattutto di una rilevante differenza tra le dimensioni dei collegi, quale si è venuta a determinare con l'istituzione delle nuove province.
La Commissione ha scelto invece un procedimento di allocazione territoriale dei seggi (articolo 16) che, fermo restando il numero complessivo di seggi spettanti a ciascun partito su scala regionale, assume la rappresentatività territoriale come vincolo e perciò attribuisce i seggi a ciascun partito nei collegi corrispondenti ai risultati più alti in valori assoluti da esso conseguiti, purché questi risultati riguardino collegi nei quali i seggi non sono già stati tutti assegnati.
Il procedimento prescelto somiglia apparentemente al metodo d'Hondt, in quanto come il d'Hondt mette in graduatoria i quozienti calcolati dividendo successivamente i voti riportati da ciascun partito in ciascun collegio per la serie dei numeri naturali che va da 1 al numero dei seggi da assegnare. La serie di quozienti così ottenuta non viene però utilizzata per stabilire il numero di seggi da attribuire a ciascuna lista, in quanto tale numero è stato già determinato su scala regionale tenendo conto anche del premio di maggioranza, ma solo per fornire un ordine di precedenza prestabilito nell'allocazione territoriale dei seggi. Tale ordine diventa importante nella fase finale dell'allocazione, quando necessariamente succede che qualche risultato ottenuto da un partito in una circoscrizione debba essere scartato, in quanto in quella circoscrizione tutti i seggi sono stati già attribuiti, e si debba scorrere la graduatoria fino a trovare una circoscrizione nella quale ci sono ancora seggi da assegnare.
La Commissione, che ha discusso a lungo su quest'articolo, valutando anche altre possibili alternative, è ben consapevole del fatto che la soluzione adottata sacrifica marginalmente il principio della rappresentatività politica in qualche territorio (senza beninteso alterare il numero complessivo di seggi spettante a ciascun partito). L'accettazione di una soluzione di compromesso è stata tuttavia ritenuta necessaria, al fine di non vanificare un altro principio egualmente rilevante, quello della rappresentatività territoriale complessiva commisurata agli 8 collegi delle nuove province.
Gli articoli 17 e 18 si occupano dei temi, fra loro connessi, delle condizioni di eleggibilità e delle situazioni di incompatibilità dei consiglieri regionali.
Gli articoli seguono le tracce della normativa vigente per le regioni ordinarie, contenuta nella legge 23 aprile 1981, n. 154, discostandosene sostanzialmente soltanto per i seguenti aspetti:
1) l'aggiunta all'elenco delle ineleggibilità contenuto nella legge nazionale di alcune cariche o funzioni pubbliche (l'assessore regionale, il difensore civico regionale, i componenti degli uffici di gabinetto del Presidente della Regione e degli assessori);
2) l'aggiunta al medesimo elenco anche delle posizioni di direttore responsabile ed editore dei principali strumenti di comunicazione di massa, che per la loro rilevanza nel mercato locale sono in grado di influenzare in maniera particolarmente intensa la formazione delle opinioni e delle scelte degli elettori;
3) l'anticipazione ad un mese prima della presentazione delle candidature del periodo entro il quale i soggetti in posizione di ineleggibilità che intendano candidarsi alle elezioni devono dimettersi o collocarsi in aspettativa o comunque cessare dall'esercizio delle funzioni che determinano la condizione di ineleggibilità;
4) l'estensione anche alla posizione di socio delle situazioni di incompatibilità che derivano dall'aver parte in aziende o società, ivi comprese le cooperative, che hanno in corso contratti con la Regione o ricevono contributi dalla medesima;
5) l'esclusione dall'elenco delle incompatibilità delle cariche di sindaco o di assessore di un comune sotto i 10.000 abitanti, che sono invece considerate incompatibili in tutte le regioni a statuto ordinario.
Le norme di cui ai precedenti punti 3) e 4), votate a maggioranza in Commissione, meritano una attenta riconsiderazione da parte del Consiglio, in quanto possono risultare limitative del diritto di elettorato passivo per un numero rilevante di cittadini.
Il Capo II del testo unificato contiene le norme fondamentali sulla nomina, i poteri e i rapporti reciproci del Presidente della Regione, della Giunta e del Consiglio.
Per quanto riguarda il Presidente della Regione, particolare rilievo assume la disciplina delle dimissioni (articolo 26), che devono essere mantenute per quanto è possibile nel circuito istituzionale; per questo motivo si è previsto che le dimissioni, una volta formalmente presentate, restino sospese nella loro efficacia per 20 giorni, periodo che si ritiene congruo al fine di consentirne l'eventuale ritiro, portando in ogni caso la discussione nella sede più propria, che è quella dell'Aula consiliare.
Numerosi aspetti di interesse presentano gli articoli dedicati alla Giunta e agli assessori.
Coerentemente con la forma di governo presidenziale, la legge lascia al Presidente della Regione un'ampia libertà nella nomina e nella revoca degli assessori, ponendo tuttavia alcune doverose limitazioni per quanto riguarda il numero, che viene fissato in 12, l'obbligo della presenza di assessori di entrambi i sessi e la necessità di informare il Consiglio, in particolare all'atto della costituzione della nuova Giunta, delle vicende che riguardano la nomina e la revoca degli assessori (articolo 27).
Si è ritenuto inoltre di dover attribuire al Consiglio anche il potere di approvare, a maggioranza assoluta ed a scrutinio palese, una mozione di sfiducia nei confronti di un singolo assessore, che determina la sua decadenza e l'obbligo per il Presidente di sostituirlo (articolo 33).
Dando per scontata, in una forma di governo presidenziale, l'incompatibilità tra le funzioni di assessore e di consigliere regionale (articolo 31), la Commissione non ha tuttavia voluto precludere al Presidente la possibilità di scegliere gli assessori anche fra i consiglieri regionali. Tale possibilità sarebbe di fatto vanificata se si imponessero all'assessore le dimissioni dalla carica di consigliere. Si è ritenuto pertanto di introdurre un meccanismo di supplenza, peraltro già sperimentato in altri ordinamenti.
Nonostante l'ampia convergenza raggiunta in Commissione su questa soluzione, sono state avanzate anche motivate osservazioni sul possibile indebolimento del principio di incompatibilità tra ruolo di consigliere e quello di assessore.
Per quanto riguarda il funzionamento della Giunta, l'articolazione organizzativa degli assessorati e i rapporti fra Presidente ed assessori, ci si è limitati (articolo 32) a prescrivere il quorum e la maggioranza per le deliberazioni della Giunta, alla quale si ritiene opportuno mantenere il carattere di organo deliberativo collegiale, mentre la determinazione degli altri aspetti è lasciata alla legge ordinaria, assicurando con ciò una maggiore flessibilità, ma mantenendo comunque una opportuna riserva di legge per quanto riguarda le regole di funzionamento degli organi di governo della Regione.
L'ultima sezione del testo unificato è dedicata al Consiglio regionale, del quale si è inteso valorizzare le funzioni in un'ottica di concreta realizzazione del principio di rappresentatività, che lo Statuto colloca accanto al principio di stabilità come cardine della forma di governo della Regione.
In questa prospettiva si è ritenuto opportuno prevedere (articolo 34) per l'elezione del Presidente del Consiglio regionale un percorso che favorisce la formazione di un'ampia maggioranza sul suo nome. Si è inoltre disciplinata la possibilità di una revoca, doverosamente circondandola delle garanzie necessarie a tutelare la posizione super partes del Presidente.
Con l'articolo 35 si è inteso assicurare la permanenza in capo al Consiglio, oltre a quelle legislative e regolamentari previste dallo Statuto, di due funzioni essenziali come l'approvazione degli atti fondamentali di programmazione e la formulazione di indirizzi politico-programmatici, funzioni nelle quali particolarmente si può e si deve esprimere la valenza rappresentativa dell'organo consiliare. Si è ritenuto infatti che la forma di governo della Regione non debba essere basata sulla prevalenza di un potere sull'altro, ma sull'equilibrio, che dev'essere dinamicamente realizzato nella concreta dialettica politica, fra poteri entrambi paritariamente legittimati dal consenso popolare.
L'esigenza di salvaguardare i poteri dell'assemblea legislativa-rappresentativa con l'avvento di un sistema di governo presidenziale dovrà essere ulteriormente e attentamente valutata durante l'esame in Aula di questo provvedimento, tenendo conto anche della crescente sofferenza che si registra, in forme quanto mai preoccupanti, in tutte le regioni ordinarie dopo l'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 1999.
Seguono due articoli che al tempo stesso concretizzano i poteri di controllo del Consiglio regionale e definiscono alcune misure di tutela della posizione delle minoranze, che si ritengono particolarmente opportune in un sistema maggioritario. Si tratta dell'articolo 36, sulle inchieste consiliari, e dell'articolo 37, che individua nel comitato nomine un soggetto specificamente deputato a verificare i criteri adottati dalla Giunta nelle nomine di sua competenza. Si è scelto di riservare alle opposizioni la presidenza sia del comitato nomine che delle eventuali commissioni di inchiesta, le quali, entro determinati limiti, possono essere istituite su richiesta della minoranza.
Infine con l'articolo 38 viene sancita la necessità della programmazione dei lavori del Consiglio regionale, introducendo al tempo stesso una opportuna riserva di spazi a favore delle opposizioni.
Resta infine da riferire del lungo ed impegnativo percorso seguito dalla Commissione per definire il presente testo unificato.
Il punto di partenza è stato rappresentato da sei proposte di iniziativa consiliare, cui va aggiunto un disegno di legge presentato dalla precedente Giunta regionale, su cui la Commissione ha iniziato a lavorare il 18 dicembre 2002. La presenza di un numero così ampio e differenziato di proposte avrebbe potuto costituire un serio elemento di difficoltà, ma la disponibilità di tutti i proponenti e l'impegno profuso nella discussione da tutti i componenti della Commissione hanno consentito di concludere la discussione generale con un ampio e dettagliato accordo su tutti i principali punti della legge. Sulla base di quell'accordo è stato possibile redigere ex novo un'ipotesi di testo unificato, sulla quale la Commissione ha lavorato nella fase della discussione degli articoli. A causa della sospensione imposta dalla lunga sessione di bilancio, il lavoro della Commissione in sede referente si è potuto concludere solo il 12 giugno 2003, dopo oltre 40 sedute, con una votazione finale nella quale il testo unificato ha ottenuto il voto favorevole dei consiglieri dei gruppi DS, Margherita, UDC, UDR e SDI e l'astensione dei consiglieri dei gruppi FI, AN, Riformatori e Misto.
Conclusivamente sembra doveroso fare alcune considerazioni di carattere squisitamente politico.
La Commissione ha rispettato il mandato dei gruppi consiliari e della stessa Conferenza dei capigruppo, recuperando il grave ritardo che si era accumulato negli ultimi due anni sulla riforma elettorale sarda.
In due mesi effettivi di lavoro e con la partecipazione costante e propositiva di tutti i commissari è stato licenziato, senza voti contrari, un testo unificato sul quale adesso il Consiglio può discutere e decidere, in piena sovranità, modificando e migliorando il progetto della Prima Commissione soprattutto sui punti dove permangono limiti e contrasti politici.
Questa ineludibile riforma bisogna scriverla pensando agli elettori sardi, per rafforzare la loro sovranità e consegnare ad essi il potere effettivo di scegliere maggioranze programmatiche e governi di legislatura finalmente sottratti ai giochi di Palazzo e alla endemica instabilità delle coalizioni post-elettorali.
Le regole attraverso cui si seleziona la rappresentanza della comunità sarda nell'Assemblea legislativa regionale non si possono scrivere con logica di parte e devono garantire tutti i soggetti che partecipano alla gara per il consenso democratico: partiti, coalizioni alternative e la generalità degli elettori.
I tempi per varare una buona legge elettorale, rispettosa delle peculiarità istituzionali e politiche della nostra Isola, sono ormai stretti, ma il Consiglio è adesso nella condizione di poter legiferare, correggendo i limiti e anche alcune inaccettabili storture della legge nazionale.
Lo spirito unitario e sostanzialmente costruttivo che ha caratterizzato il confronto politico in Commissione è auspicabile che non si disperda e anzi si rafforzi durante l'esame in Aula di questo progetto di legge, per realizzare, se non l'unanimità, la più ampia unità autonomistica possibile.
In questo spirito il Consiglio potrà anche ulteriormente accorciare le distanze che permangono tra i gruppi su alcuni punti delicati della legge, e in particolare sulla ineludibile questione di una parità effettiva dei sessi per l'accesso alle cariche pubbliche elettive e sulle istanze del mondo dell'emigrazione.
Il testo della Commissione è unificato con il Disegno di legge n. 245 e le Proposte di legge n. 350 - n. 379 - n. 380 - n. 392 - n. 396
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO: Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione e forma di governo della Regione
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1
Oggetto della legge1. La presente legge determina, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, dello Statuto speciale, le modalità di elezione del Consiglio regionale, la forma di governo della Regione, l'elezione del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con queste cariche e le norme per la partecipazione degli emigrati sardi al voto per la elezione del Consiglio regionale e per la indicazione del Presidente della Regione.
CAPO I
NORME ELETTORALISezione I
Disposizioni generaliArt. 1
Sistema elettorale1. Il Consiglio regionale è eletto, sulla base dei princìpi statutari di rappresentatività e di stabilità, a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi provinciali, corrispondenti alle province istituite con legge nazionale o regionale, ed in un collegio regionale.
2. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.
3. Nei collegi provinciali sono ammesse le liste che siano presentate con lo stesso simbolo in tutti i collegi, che contengano candidati di entrambi i sessi e che siano collegate con una lista regionale.
4. La non ammissione o la mancata presentazione di una lista in un collegio provinciale non comporta la decadenza delle liste presentate dal medesimo partito o gruppo politico negli altri collegi provinciali, purché la non ammissione o la mancata presentazione non riguardi più di un quarto dei collegi.
5. Nel collegio regionale le liste sono presentate, anche congiuntamente, esclusivamente dai partiti o gruppi politici ammessi a presentare liste nei collegi provinciali; le liste devono contenere candidati di entrambi i sessi. Ciascuna lista di candidati per il collegio regionale deve essere accompagnata all'atto della presentazione da un documento contenente i punti essenziali del programma politico della lista.
6. Sono candidati alla carica di Presidente della Regione i capilista delle liste presentate nel collegio regionale.
7. La scheda per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale è unica.
8. Ciascun elettore, votando per una lista provinciale, esprime contemporaneamente il voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione ad essa collegato. Ciascun elettore può attribuire inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista provinciale da lui votata e per un candidato della lista regionale ad essa collegata.
9. L'elettore può anche votare soltanto per un candidato alla carica di Presidente della Regione, esprimendo eventualmente un voto di preferenza per un candidato della corrispondente lista regionale, senza attribuire un voto ad alcuna lista provinciale.
10. E' nullo il voto espresso contemporaneamente per una lista regionale e per una lista provinciale ad essa non collegata.
11. Sono attribuiti a ciascun candidato a Presidente della Regione i voti espressi per le liste provinciali collegate alla lista regionale di cui è capolista, nonché i voti a lui attribuiti dagli elettori che non hanno espresso un voto per il collegio provinciale.
12. E' eletto Presidente il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi.
13. Se nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si procede la seconda domenica successiva ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati.
14. L'assegnazione di sedici degli ottanta seggi che compongono il Consiglio regionale è effettuata nel collegio regionale, assicurando che la lista che ha espresso il Presidente della Regione ottenga almeno nove seggi, di cui uno è riservato al candidato eletto Presidente. I seggi restanti sono assegnati alla lista seconda in ordine di voti, ovvero alla lista del secondo candidato alla Presidenza qualora si proceda al ballottaggio; uno dei seggi è riservato al capolista.
15. L'assegnazione dei restanti sessantaquattro seggi avviene mediante riparto proporzionale, sulla base dei risultati ottenuti dai gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno nell'insieme dei collegi provinciali, assicurando comunque che la lista o coalizione di liste che ha espresso il Presidente della Regione ottenga almeno trentacinque seggi.
16. Al riparto accedono i gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno che abbiano raggiunto il 3 per cento dei voti validi nell'insieme dei collegi provinciali, oppure che facciano parte di una coalizione di liste che abbia raggiunto il 10 per cento dei voti validi.
17. Una volta determinato, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste recanti il medesimo contrassegno, detti seggi sono assegnati ai candidati in modo tale che sia rispettata la ripartizione dei seggi fra i collegi provinciali.
TITOLO II
ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALECAPO I
Disposizioni generaliArt. 2
Norme generali1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. L'assegnazione di 64 seggi, degli 80 che compongono il Consiglio regionale, è effettuata in ragione proporzionale:
a) mediante riparto di 57 seggi nelle singole circoscrizioni elettorali provinciali e recupero dei voti residui in un collegio unico regionale, cui accedono i gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno che abbiano ottenuto almeno un quoziente pieno in una circoscrizione elettorale provinciale o il 4 per cento dei voti regionali validamente espressi;
b) mediante riparto di 7 seggi nelle sei ripartizioni del Collegio elettorale estero di cui all'articolo 21 della presente legge.
3. E' istituita una circoscrizione elettorale regionale alla quale spettano 16 seggi.
4. L'assegnazione dei 16 seggi è effettuata mediante riparto nella circoscrizione di cui al comma 3, per la quale possono presentare liste, anche congiuntamente, soltanto i partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste di candidati in tutte le circoscrizioni elettorali provinciali con lo stesso contrassegno.
5. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per la circoscrizione elettorale regionale deve essere accompagnata dal documento recante i punti essenziali del programma di governo della lista, l'indicazione della coalizione con la quale si intende attuarlo, il nome del candidato a Presidente della regione.
6. Alla lista che ottiene il numero più alto dei voti sono assegnati dieci dei sedici seggi.
7. I sei seggi restanti sono attribuiti alla lista che nella circoscrizione elettorale regionale ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore alla prima.
8. Ai sensi della presente legge, l'espressione "gruppo di liste" individua le liste che nelle diverse circoscrizioni sono contraddistinte dal medesimo contrassegno, e la espressione "coalizione" ai gruppi di liste tra loro collegati.
Art. 2
Collegi elettorali1. Il territorio della Regione è ripartito in collegi elettorali provinciali, corrispondenti alle province istituite con legge nazionale o regionale.
2. La ripartizione dei seggi fra i collegi provinciali è stabilita, prima della convocazione dei comizi elettorali, con decreto del Presidente della Regione.
3. Il numero dei seggi spettanti a ciascun collegio provinciale è calcolato dividendo per sessantaquattro la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica, ed assegnando ad ogni collegio provinciale tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nel collegio. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti ai collegi provinciali che abbiano i più alti resti.
4. E' inoltre istituito un collegio elettorale regionale, al quale spettano sedici seggi.
Art. 3
Circoscrizioni elettorali1. Il territorio della regione sarda è suddiviso in otto circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Cagliari, Sulcis, Medio Campidano, Oristano, Nuoro, Ogliastra, Gallura, Sassari.
2. Il complesso delle otto circoscrizioni elettorali di cui al comma 1 costituisce il collegio unico regionale, ai soli fini dell'utilizzazione dei resti.
3. Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione elettorale provinciale è calcolato dividendo per 58 la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell'Istat, e assegnando ad ogni circoscrizione elettorale provinciale tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.
4. I seggi eventualmente rimanenti fino al numero di 57 sono attribuiti alle circoscrizioni elettorali provinciali che abbiano i più alti resti.
3. Con il decreto di convocazione dei comizi elettorali il Presidente della Regione provvede, dietro delibera della Giunta, a formare apposita tabella in relazione ai dati di cui ai precedenti commi.
Art. 3
Elettorato attivo1. Sono elettori per il Presidente della Regione e il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, dello Statuto, gli iscritti nelle liste elettorali di un comune della Sardegna.
2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per l'elezione sono disciplinati dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).
Art. 4
Voto di lista e di preferenza1. Ogni elettore dispone di un voto di lista per la circoscrizione elettorale provinciale e di un voto di lista per la circoscrizione elettorale regionale.
2. Egli ha la facoltà di attribuire due preferenze per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata nella circoscrizione elettorale provinciale.
3. Ha inoltre la facoltà di attribuire una preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata nella circoscrizione elettorale regionale.
3. Il voto ad una lista della circoscrizione elettorale regionale è attribuito, ai fini della preferenza, al candidato della stessa lista alla Presidenza della Regione
Sezione II
Procedimento elettorale preparatorioArt. 4
Indizione delle elezioni1. Le elezioni sono indette dal Presidente della Regione, ovvero dal Vicepresidente in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente, ovvero dalla commissione di cui all'articolo 50, comma quarto, dello Statuto nei casi previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo.
2. Il decreto di indizione delle elezioni è emanato nelle forme e nei tempi previsti dall'articolo 18 dello Statuto.
3. Nei casi di svolgimento anticipato delle elezioni, il decreto deve essere pubblicato non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che dà luogo alle elezioni anticipate e ad almeno quarantacinque giorni dalla data delle elezioni, fermo restando che queste devono svolgersi entro tre mesi dal verificarsi della causa dell'anticipo.
4. In caso di decesso di un candidato a Presidente della Regione, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con decreto del Presidente della Regione. Il rinvio, che non può superare il termine di sessanta giorni, deve consentire in ogni caso l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a Presidente della Regione e a consigliere regionale.
CAPO II
Condizioni di parità tra i sessiArt. 5
Garanzie di rappresentanza femminile1. In attuazione dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.
2. Con la legge di bilancio regionale sono individuate annualmente modalità di sostegno finanziario per i soggetti che perseguono le finalità di cui al comma 1.
3. Per la medesima finalità è altresì assicurata la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta regionale.
4. Nella partecipazione ai programmi di propaganda elettorale offerti dai mezzi di comunicazione nel corso della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale, i soggetti politici devono garantire la presenza delle donne candidate alla carica di consigliere regionale, in misura proporzionale alla presenza femminile nelle rispettive liste di candidati presentate per le predette elezioni.
5. Sull'osservanza della predetta norma vigila il Corerat (Corecom) che ha il potere di richiamare gli inosservanti e, in caso di reiterata inadempienza, di sollecitare i mezzi di comunicazione a ridurre di un terzo i tempi a disposizione degli inadempienti.
Art. 5
Sottoscrizione delle liste1. Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte:
a) da non meno di 1.750 e non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi oltre i 500.000 abitanti.
b) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi tra 250.001 e 500.000 abitanti;
c) da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi tra 100.000 e 250.000 abitanti;
d) da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi con meno di 100.000 abitanti.
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto nella legislatura in corso alla data dell'indizione dei comizi un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o che abbiano propri rappresentanti in Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale alla data di indizione dei comizi elettorali. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste nel collegio regionale.
Art. 6
Messaggi autogestiti1. I messaggi autogestiti previsti dalla normativa devono mettere in evidenza la presenza di donne candidate alla carica di consigliere regionale nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.
2. In caso di inosservanza della predetta norma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5.
Art. 6
Numero dei candidati1. Ciascuna lista presentata nei collegi provinciali deve comprendere un numero di candidati non minore di tre quinti del numero dei consiglieri da eleggere nel collegio, con arrotondamento all'unità superiore, e non maggiore del numero dei consiglieri da eleggere nel collegio.
2. Ciascuna lista presentata nel collegio regionale deve comprendere non meno di quattordici e non più di sedici candidati, compreso il capolista candidato alla carica di Presidente della Regione.
Art. 7
Contributo ai gruppi per ciascuna consigliera1. Al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale da parte delle donne elette a tale carica, è corrisposto ai gruppi consiliari un contributo aggiuntivo per ciascuna consigliera iscritta al gruppo.
2. Il contributo aggiuntivo di cui al comma 1 è pari al 60 per cento del contributo al funzionamento dei gruppi consiliari per un singolo consigliere.
Art. 7
Candidature multiple1. Nessuno può essere candidato contemporaneamente in più di una lista provinciale o in più di una lista regionale o in una lista regionale e in una lista provinciale con essa non collegata.
CAPO III
Modalità di presentazione delle liste, svolgimento del voto e proclamazione degli elettiArt. 8
Modifica dell'articolo 20 bis della legge regionale n. 7 del 19791. Il comma 9 dell'articolo 20 bis della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e successive modifiche (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) è sostituito dal seguente:
"9. Ciascuna lista deve contenere cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato alla Presidenza della Regione e un numero di candidati pari a quindici con relativi cognome, nome, luogo e data di nascita.".
Art. 8
Termini per la presentazione delle liste1. Le liste dei candidati per i collegi provinciali devono essere presentate alla cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l'Ufficio elettorale provinciale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione.
2. Nei medesimi termini devono essere presentate alla cancelleria della Corte d'appello di Cagliari le liste dei candidati per il collegio regionale.
Art. 9
Modifica dell'articolo 20 quater m della legge regionale n. 7 del 19791. Il comma 2 dell'articolo 20 quater della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e successive modifiche (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) è sostituito dal seguente:
"2. Verifica se le liste siano state presentate in termine ed esclusivamente da partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste di candidati in tutte le circoscrizioni elettorali provinciali utilizzando nelle stesse identico contrassegno, se siano accompagnate dal documento programmatico di cui all'articolo 2, comma 5, se comprendano un numero di candidati pari a quindici, se sia nell'apposito riquadro indicato il candidato a Presidente della Regione; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza.".
Art. 9
Pubblicità e controllo delle spese elettorali1. Con legge regionale ordinaria sono stabilite le norme in materia di pubblicità e controllo delle spese elettorali di ciascun candidato e di ciascun partito, movimento o raggruppamento di candidati, partiti o movimenti che si presenta con una propria lista nelle elezioni per il Consiglio regionale, ivi compresa la determinazione dei limiti massimi di tali spese.
2. Nelle more dell'approvazione di detta legge si applica la legge regionale 27 gennaio 1994, n. 1 (Norme per la disciplina, la trasparenza e il contenimento delle spese per la campagna elettorale nelle elezioni per il Consiglio regionale e abrogazione della legge regionale 16 maggio 1984, n. 32), sostituendo gli importi indicati nell'articolo 1 con quelli di € 30.000 e di € 0,05 e l'importo indicato nell'articolo 2 con quello di € 0,10.
Art. 10
Modifica dell'articolo 25 della legge regionale n. 7 del 19791. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e successive modifiche (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) è sostituito dal seguente:
"2. Sotto ogni singolo contrassegno sono riportati il cognome e il nome del candidato a Presidente della Regione e, in un riquadro sottostante, il cognome e il nome dei quindici restanti candidati al Consiglio regionale, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti e, in caso di omonimia, il luogo e la data di nascita. Sono vietati segni e indicazioni diversi dal voto espresso sul nome del candidato alla carica di Presidente.".
2. Il comma 3 è abrogato.
Sezione III
VotazioneArt. 10
Durata delle operazioni di voto e di scrutinio1. Le operazioni di voto si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 7 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.
2. Le operazioni di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.
Art. 11
Modifica dell'articolo 55 della legge regionale n. 7 del 19791. L'articolo 55 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e successive modifiche (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) è sostituito dal seguente:
"Art. 55 -
1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
2. Sulla scheda relativa al voto per le circoscrizioni elettorali provinciali, l'elettore può manifestare due sole preferenze, esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
3. Sono nulle le preferenze nelle quali in candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
4. Sulla scheda relativa al voto per la circoscrizione elettorale regionale, l'elettore esprime il suo voto tracciando un segno nel riquadro contenente il nome del candidato alla Presidenza della Regione e ha la facoltà di esprimere una preferenza per uno dei restanti quindici candidati al Consiglio regionale.".
Art. 11
Schede per la votazione1. Le schede per la votazione recano, nell'ordine determinato dalla sorte, per ciascuna lista regionale in un apposito riquadro il contrassegno che la distingue, con a fianco il nome e cognome del capolista candidato alla carica di Presidente della Regione e, al di sotto, il cognome e il nome di ciascuno degli altri candidati della lista regionale, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, e, in caso di omonimia, il luogo e la data di nascita; alla sinistra del cognome di ciascun candidato è posta una casella che l'elettore ha facoltà di sbarrare qualora intenda esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista regionale votata.
2. Sotto il riquadro contenente la lista regionale sono collocati, nell'ordine determinato dalla sorte, distinti riquadri contenenti ciascuno il contrassegno di una delle liste provinciali collegate alla lista regionale e, al di sotto, il cognome e il nome di ciascuno dei candidati della lista provinciale, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, e, in caso di omonimia, il luogo e la data di nascita; alla sinistra del cognome di ciascun candidato è posta una casella che l'elettore ha facoltà di sbarrare qualora intenda esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista provinciale votata.
3. Ciascun riquadro contenente una lista regionale è racchiuso, insieme a quelli contenenti le liste provinciali collegate, in un riquadro più ampio, delimitato da bordi di maggior spessore e avente un distinto colore di fondo.
4. Le schede per l'eventuale secondo turno di votazione recano, nell'ordine della scheda per il primo turno di votazione, due riquadri contenenti i contrassegni che distinguono le liste ammesse al secondo turno, con a fianco il nome e cognome del capolista candidato alla carica di Presidente della Regione.
Art. 12
Modifica dell'articolo 56 della legge regionale n. 7 del 19791. L'articolo 56 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e successive modifiche (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) è sostituito dal seguente:
"Art. 56 -
1. Il voto di preferenza si esprime tracciando sulla scheda, con matita copiativa, un segno sulla casella posta alla sinistra del cognome dei candidati prescelti.
2. E' inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.
3. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il prescelto.
4. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, la scheda è nulla.
5. Se nella scheda relativa al voto per le circoscrizioni elettorali provinciali l'elettore ha espresso più di due preferenze, queste sono nulle e rimane valido il voto di lista.
6. Se nella scheda relativa al voto per la circoscrizione elettorale regionale l'elettore ha espresso più di una preferenza, questa è nulla e rimane valido il voto di lista.".
Art. 12
Verifica del raggiungimento della maggioranza assoluta1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevuti da tutti gli Uffici elettorali provinciali gli estratti dei verbali concernenti i voti ottenuti da ciascuna lista, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti compie nell'ordine le operazioni di seguito elencate.
2. Somma i voti di lista validi ottenuti nei collegi provinciali da ciascun gruppo di liste presentate con il medesimo contrassegno, ottenendo per ciascun gruppo la cifra elettorale regionale di gruppo.
3. Per ogni lista regionale somma le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste ad essa collegati ed i voti espressi per la sola lista regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 9, ottenendo la cifra elettorale di ciascuna lista regionale.
4. Se la cifra elettorale di una lista regionale supera la metà del totale delle cifre elettorali, procede con le operazioni di cui alla seguente sezione.
5. Altrimenti individua le due liste che hanno riportato le maggiori cifre elettorali e ne dà immediata comunicazione agli uffici competenti per la predisposizione delle schede e dei manifesti occorrenti per il secondo turno di votazione.
6. Nel caso in cui si sia proceduto al secondo turno di votazione, l'Ufficio elettorale regionale, ricevuti da tutti gli Uffici elettorali provinciali gli estratti dei verbali, concernenti i voti, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti, calcola la somma dei voti ottenuti in ciascun collegio provinciale dai candidati ammessi al ballottaggio e procede alle operazioni di cui alla seguente sezione.
Art. 13
Modifica dell'articolo 77 bis della legge regionale n. 7 del 19791. L'articolo 77 bis della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e successive modifiche (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) è sostituito dal seguente:
"Art. 77 bis -
1. L'ufficio centrale regionale, costituito ai termini dell'articolo 7, ricevuti da tutti gli uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali concernenti la circoscrizione elettorale regionale, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista presentata nella circoscrizione elettorale regionale, che è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) accerta quale cifra elettorale sia la più alta;
c) determina la graduatoria delle altre liste in riferimento alle rispettive cifre elettorali;
d) determina la graduatoria dei candidati nelle singole liste come risulta dal numero di preferenze ottenute;
2. Indi il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale:
a) proclama designato dagli elettori a ricoprire la carica di Presidente della Regione il capolista della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti;
b) proclama eletti i primi nove candidati della lista di cui alla precedente lettera a) come risulta dalla graduatoria delle preferenze ottenute.
c) proclama eletti alla carica di consiglieri regionali il capolista e i primi cinque candidati della lista che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore alla lista di cui alla lettera a).".
Sezione IV
Calcolo dei risultatiArt. 13
Proclamazione del Presidente della Regione1. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletto Presidente della Regione il capolista della lista regionale che ha ottenuto la più alta cifra elettorale, ovvero il candidato più votato nel secondo turno di votazione qualora si sia proceduto al ballottaggio; a parità di voti è proclamato eletto il candidato proposto dalla lista che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nel primo turno.
2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale regionale invia attestato al Presidente della Regione proclamato eletto e dà immediata notizia al Servizio elettorale dell'Amministrazione regionale, che la porta a conoscenza del pubblico.
TITOLO III
DISCIPLINA DELLA FORMA DI GOVERNOArt. 14
Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale1. Sono attribuite al Consiglio regionale le funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti del Presidente della Regione e della Giunta regionale, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento dell'assemblea.
Art. 14
Attribuzione dei seggi del collegio regionale1. Proclamato eletto il Presidente della Regione, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto consigliere regionale il capolista della lista regionale che ha ottenuto la seconda cifra elettorale in ordine di grandezza, ovvero il candidato a Presidente meno votato nel secondo turno di votazione qualora si sia proceduto al ballottaggio.
2. Indi somma le cifre elettorali delle due liste più votate e divide il risultato per quindici, ottenendo il quoziente del collegio regionale.
3. Divide poi le cifre elettorali delle due liste più votate per il quoziente del collegio regionale ed arrotonda i risultati all'intero più vicino. Se il risultato ottenuto dalla lista del Presidente della Regione è superiore a nove, attribuisce alle due liste un numero di seggi pari ai risultati dalla precedente operazione, altrimenti attribuisce nove seggi alla lista del Presidente della Regione e sette seggi all'altra, comprendendo in tali cifre i seggi già assegnati ai capilista.
4. Determina la cifra individuale di ogni candidato nelle due liste regionali più votate, che è data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti nelle singole sezioni del collegio regionale, e forma la graduatoria dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
5. Infine proclama eletti consiglieri regionali, per ciascuna delle due liste regionali più votate, fino alla concorrenza dei seggi ad esse spettanti, i candidati che hanno ottenuto le maggiori cifre individuali.
Art. 15
Elezione del Presidente del Consiglio1. Nella sua prima riunione, il nuovo Consiglio regionale elegge fra i suoi componenti il Presidente del Consiglio.
2. Alla elezione partecipano con diritto di voto i presidenti delle province sarde e i sindaci dei comuni capoluogo.
3. Nella seconda tornata della riunione, il Consiglio regionale elegge fra i suoi membri i vicepresidenti del Consiglio e l'Ufficio di presidenza.
Art. 15
Ripartizione dei seggi dei collegi provinciali fra le liste1. Attribuiti i seggi del collegio regionale, l'Ufficio elettorale regionale individua i gruppi di liste non appartenenti a coalizioni i cui voti siano superiori al 10 per cento della somma delle cifre elettorali regionali di gruppo e la cui cifra elettorale sia inferiore al 3 per cento di detta somma e li esclude dalle successive operazioni.
2. Indi somma le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste non esclusi per effetto del comma 1 e divide la somma per il totale dei seggi da attribuire, che è pari a sessantaquattro, ottenendo il quoziente dei collegi provinciali. Divide poi le cifre elettorali regionali di gruppo per tale quoziente ed arrotonda i risultati all'intero più vicino. I risultati arrotondati rappresentano il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo di liste.
3. Verifica che la somma dei risultati arrotondati sia pari al totale di seggi da attribuire. In caso contrario:
a) se la somma è inferiore, divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste per il numero di seggi ad esso attribuito aumentato di 0,5 ed assegna un ulteriore seggio alla lista che ottiene il quoziente più alto, ripetendo tale operazione fino a che il totale dei seggi attribuiti sia pari al numero di seggi da attribuire;
b) se la somma è superiore, divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste per il numero di seggi ad esso attribuito diminuito di 0,5 e sottrae un seggio alla lista che ottiene il quoziente più basso, ripetendo tale operazione fino a che il totale dei seggi attribuiti sia pari al numero di seggi da attribuire.
4. Se la somma dei seggi così attribuiti ai gruppi di liste collegati alla lista regionale che ha espresso il Presidente della Regione è superiore a trentacinque, passa alle operazioni di cui all'articolo 16.
5. Altrimenti ripete le operazioni di cui ai commi 2 e 3 separatamente per i gruppi di liste collegati alla lista del Presidente della Regione, fra i quali ripartisce un totale di trentacinque seggi, e per quelli non collegati, fra i quali ripartisce un totale di ventinove seggi.
Art. 16
Elezione del Presidente della Regione e della Giunta regionale1. Il capolista della lista regionale, in qualità di Presidente indicato nell'ambito della coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, predispone il programma di governo.
2. Il programma di governo, depositato presso il Consiglio regionale entro la data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, contiene gli indirizzi di governo per la legislatura, nonché i nominativi proposti degli assessori componenti la Giunta regionale nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 17.
3. Il Consiglio regionale è convocato, entro i dieci giorni successivi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, per procedere all'elezione del Presidente della Regione designato dagli elettori, alla contestuale approvazione del programma di governo, nonché della lista degli assessori, con votazione a scrutinio palese per appello nominale e a maggioranza assoluta dei consiglieri eletti.
4. In caso di mancata elezione del candidato designato dagli elettori, il Consiglio regionale è dichiarato decaduto dal suo Presidente.
5. In caso di dimissioni del Presidente della Regione, ovvero nelle altre ipotesi di cessazione dello stesso dalla carica indipendenti dalla sua volontà, il Consiglio regionale elegge nelle forme di cui all'articolo 17 il Presidente e la Giunta regionale entro sessanta giorni dalla cessazione dalla loro carica. In caso di mancato rispetto del termine, il Presidente del Consiglio procede allo scioglimento del Consiglio regionale e le funzioni di ordinaria amministrazione restano affidate al Presidente del Consiglio regionale stesso e al suo Ufficio di Presidenza.
Art. 16
Proclamazione dei candidati eletti nei collegi provinciali1. Una volta determinata la ripartizione definitiva dei sessantaquattro seggi dei collegi provinciali fra i diversi gruppi di liste, l'Ufficio elettorale regionale divide ciascuna cifra elettorale provinciale di ciascun gruppo di liste successivamente per una serie di numeri composta di tanti elementi quanti sono i seggi assegnati al gruppo di liste che ha ottenuto il risultato più alto ed in cui il primo elemento è uguale a uno ed i successivi sono pari ai loro antecedenti aumentati di uno.
2. Collocati i quozienti in un'unica graduatoria decrescente, individua il quoziente più alto ed assegna un seggio al corrispondente gruppo di liste ed al corrispondente collegio.
3. Passa poi al successivo quoziente ed assegna un seggio al corrispondente gruppo di liste ed al corrispondente collegio, a condizione che non siano stati già tutti assegnati né i seggi spettanti al gruppo di liste sulla base delle operazioni di cui all'articolo 15, né i seggi spettanti al collegio sulla base del riparto di cui all'articolo 2. Quando sia rimasto da assegnare un solo seggio, a parità di quoziente precede la lista che ha ottenuto la cifra elettorale più alta; in caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio.
4. Ripete le operazioni del comma 3 fino a quando non siano stati attribuiti sessantaquattro seggi.
5. Infine proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali ciascun gruppo di liste ha diritto in ciascun collegio, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate, seguendo le graduatorie predisposte dagli Uffici elettorali provinciali.
6. Quando ad una lista spettino più seggi di quanti siano i suoi candidati in un collegio, il seggio è attribuito alla lista dello stesso gruppo che abbia il quoziente più alto non utilizzato.
7. Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e dà immediata notizia alla Segreteria del Consiglio regionale nonché al Servizio elettorale dell'Amministrazione regionale, che la porta a conoscenza del pubblico.
Art. 17
Elezione e sostituzione degli organi di governo1. Salvo il caso previsto dall'articolo 16, l'elezione del Presidente della Regione ha luogo tra i membri del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri eletti. A tal fine, il Presidente del Consiglio regionale consulta i portavoce delle coalizioni o in loro assenza i presidenti dei gruppi consiliari e affida l'incarico di formare la nuova giunta al candidato che sia presentato dal maggior numero di sottoscrittori.
2. Il Consiglio regionale è convocato entro dieci giorni dalla data in cui si sia verificata una causa di cessazione del Presidente in carica, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1.
3. L'elezione del Presidente della Regione ha luogo per appello nominale e a votazione palese.
4. Salvo il caso previsto dall'articolo 16, gli assessori regionali sono eletti dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta fra elettori esterni al Consiglio, su proposta del Presidente della Regione.
5. L'elezione degli assessori regionali ha luogo per appello nominale con unica votazione palese. Se la proposta non è approvata, il Presidente della Regione deve formulare una nuova proposta entro i successivi dieci giorni.
6. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede all'attribuzione degli incarichi ai singoli assessori e alla designazione del Vicepresidente della Regione; il provvedimento è comunicato al Consiglio regionale, unitamente alla presentazione al Consiglio del documento contenente le linee politico-programmatiche dell'azione di governo.
Sezione V
Incompatibilità e ineleggibilitàArt. 17
Condizioni di eleggibilità dei consiglieri regionali1. Sono eleggibili a consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, dello Statuto, gli iscritti nelle liste elettorali di un comune della Sardegna.
2. Non possono essere eletti consiglieri regionali:
a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
b) il rappresentante del Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni in Sardegna;
c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando in Sardegna;
d) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime in Sardegna e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
e) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
f) il difensore civico regionale;
g) i magistrati, anche onorari, addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale e i giudici di pace che esercitano le loro funzioni in Sardegna;
h) gli assessori regionali;
i) i capi di gabinetto, i segretari particolari e i consulenti facenti parte degli uffici di gabinetto del Presidente della Regione e degli assessori regionali;
l) i dipendenti della Regione, ivi compresi i dipendenti del Consiglio e degli enti regionali e i dirigenti con contratto a tempo determinato;
m) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;
n) gli amministratori di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti funzionalmente e finanziariamente dalla Regione, ivi comprese le aziende sanitarie locali;
o) i consiglieri regionali in carica in altra regione;
p) i direttori responsabili e gli editori di carta stampata e di emittenti televisive che occupino nei rispettivi settori almeno il 30 per cento del mercato di vendita o di ascolto.
3. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 2 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla carica per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per la presentazione delle candidature.
4. Per gli editori di cui alla lettera p) del comma 2 la causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato adotta misure idonee a determinare l'effettiva cessazione dalla posizione non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per la presentazione delle candidature.
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
7. Non possono essere candidati coloro che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall'articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 18
Composizione della Giunta regionale1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e da un numero di assessori regionali, non superiore a dodici, stabilito con legge regionale; uno degli assessori, su designazione del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente della Regione e ha il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Salvo per quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, gli Assessori, nel limite della metà dei componenti la Giunta, arrotondato all'unità superiore, possono essere scelti dal Presidente della Giunta, fra cittadini, in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità alla carica di consigliere regionale, non appartenenti al Consiglio regionale; a essi si applicano le cause di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.
Art. 18
Incompatibilità dei consiglieri regionali1. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con le cariche:
a) di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale;
b) di membro del Parlamento europeo;
c) di ministro e sottosegretario di Stato;
d) di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale;
e) di presidente e di assessore provinciale;
f) di presidente e di assessore di comunità montana;
g) di sindaco e di assessore di un comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
2. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale:
a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che dalla stessa riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, consulente, socio, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dalla Regione;
c) colui che ha lite pendente con la Regione, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;
d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione, ovvero di enti, istituti o aziende da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso la Regione, l'ente, l'istituto o l'azienda e non ha ancora estinto il debito;
e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, ovvero verso ente, istituto o azienda da essa dipendente, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, può essere soggetto ad espropriazione forzata, essendo decorsi i termini fissati dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
f) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione.
3. Le ipotesi di cui alle lettere c) e f) del comma 2 non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
4. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della Regione, in virtù di una norma di legge, in connessione con il mandato elettivo.
5. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 17.
Art. 19
Mozione di sfiducia costruttiva e questione di fiducia1. Il Presidente della Regione può essere revocato dalla carica con l'approvazione, da parte del Consiglio regionale, di una mozione motivata di sfiducia costruttiva, approvata a scrutinio palese per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri eletti.
2. La mozione deve essere accompagnata dalla designazione dei nuovi candidati alla carica di Presidente e di assessore nello stesso numero dei componenti la Giunta regionale che viene revocata. La mozione deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri regionali e deve essere accompagnata da un documento contenente le linee essenziali del programma.
3. La mozione di sfiducia costruttiva è posta in discussione non prima di tre e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione e la sua approvazione comporta l'elezione dei candidati in essa designati.
4. Il voto del Consiglio regionale contrario a una proposta della Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni, salvo che il Presidente della Regione ponga la questione di fiducia sull'approvazione dei progetti di legge, di singoli articoli ovvero emendamenti. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce le procedure per la proposizione e la votazione della questione di fiducia.
Sezione VI
Norme finaliArt. 19
Convalida degli eletti1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi 20 giorni dalla proclamazione
2. Il Consiglio regionale decide definitivamente, nelle forme previste dal suo regolamento, sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici elettorali di sezione o provinciali o all'Ufficio elettorale regionale durante la loro attività o posteriormente, nonché sulle proteste e i reclami trasmessi alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti fatta dall'Ufficio elettorale regionale.
Art. 20
Cause di cessazione dalla carica di Presidente della Regione1. Il Presidente della Regione cessa dalla sua carica:
a) nel caso di cui all'articolo 19, comma 1 e 4 ;
b) alla data delle elezioni del nuovo Consiglio regionale;
c) per morte, impedimento permanente o decadenza nei casi previsti dalla legge, dichiarati dal Consiglio regionale;
d) per dimissioni, dopo che il Consiglio regionale ne ha preso atto;
e) in seguito a voto negativo sulla questione di fiducia sollecitato dal Presidente stesso.
2. La cessazione dalla carica del Presidente della Regione comporta la cessazione dell'intera Giunta regionale.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e), il Presidente della Regione e la Giunta regionale restano in carica per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la Giunta regionale resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente della Regione e della nuova Giunta e le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente della Regione.
Art. 20
Decadenza dalla carica di consigliere regionale1. La perdita delle condizioni di eleggibilità o il verificarsi delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge, sia esistenti al momento della elezione sia ad essa sopravvenute, importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale.
2. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 17.
3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità.
4. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il Consiglio regionale la contesta all'interessato.
5. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità.
6. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni decorre dalla data di notificazione del ricorso.
7. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.
8. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il Consiglio lo dichiara decaduto. La deliberazione è notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
9. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
10. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
Art. 21
Cause di cessazione di singoli assessori1. Gli assessori regionali cessano dalla loro carica, oltre che nel caso di decadenza dell'intera Giunta regionale ai sensi dell'articolo 20, comma 2:
a) per morte, impedimento permanente, decadenza nei casi previsti dalla legge, dichiarati dal Consiglio regionale;
b) per dimissioni, dopo che il Presidente della Regione ne ha preso atto;
c) per approvazione di una mozione motivata di sfiducia presentata dal Presidente della Regione al Consiglio regionale, unitamente alla designazione del nuovo candidato alla carica di assessore; la mozione è posta in discussione non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione e si intende approvata qualora consegua, tramite scrutinio palese per appello nominale, il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri.
Art. 21
Surrogazione degli eletti1. Il seggio che rimanga vacante è attribuito al candidato che, nello stesso collegio e nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto. Si applica l'articolo 16, comma 6.
TITOLO IV
DISCIPLINA DEL VOTO DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTEROArt. 22
Collegio elettorale estero1. Al fine di riconoscere ai cittadini sardi emigrati il diritto di voto per le elezioni regionali e di consentire altresì loro di eleggere propri rappresentanti nel Consiglio regionale della Sardegna, è istituita un'apposita Circoscrizione elettorale, divisa in sei ripartizioni.
2. Le ripartizioni di cui sopra sono:
a) Unione Europea e stati candidati;
b) Europa extra-comunitaria, fatta eccezione gli stati di cui alla lettera c);
c) Stati balcanici, Turchia, Federazione russa, Paesi baltici;
d) America latina;
e) Stati uniti, Canada;
f) Africa, Asia, Oceania
Art. 22
Norma di rinvio1. Sono disciplinate con apposita legge regionale ordinaria, per quanto non disposto dal presente capo, le norme concernenti:
a) la costituzione e la composizione degli Uffici elettorali provinciali e dell'Ufficio elettorale regionale ed i compensi spettanti ai loro componenti;
b) i contrassegni di lista, le modalità per il loro deposito e le regole per la loro accettazione;
c) la designazione e le funzioni dei rappresentanti di lista;
d) le modalità di accettazione delle candidature, di sottoscrizione e di presentazione delle liste;
e) la verifica, da parte degli Uffici elettorali, del rispetto dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste e la disciplina del relativo contenzioso;
f) la formazione degli Uffici elettorali di sezione;
g) le operazioni di votazione;
h) le operazioni degli Uffici elettorali di sezione concernenti lo scrutinio e la verbalizzazione dei risultati;
i) le operazioni degli Uffici elettorali provinciali concernenti lo spoglio delle schede non scrutinate dalle sezioni e il riesame di quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
2. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 1 si applicano in via suppletiva, ed in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 23
Requisiti e modalità di voto1. Il diritto di voto è riservato ai cittadini sardi nati nell'Isola, e residenti in una delle sei ripartizioni, che siano stati residenti in Sardegna per almeno cinque anni pur se non consecutivi. Lo stesso diritto è riconosciuto ai loro congiunti che abbiano quest'ultimo requisito di residenza.
2. Il diritto al voto è esercitato previa iscrizione nelle liste elettorali delle ripartizioni di cui all'articolo 21, comma 2 in cui abbiano la residenza.
3. Saranno eletti sette consiglieri regionali così ripartiti: due nella ripartizione di cui alla lettera a del comma 2 dell'articolo 22, uno in ciascuna delle altre cinque ripartizioni.
4. Gli elettori di cui al comma 1 del presente articolo votano per corrispondenza secondo le modalità stabilite da apposita legge regionale.
CAPO II
ORGANI DELLA REGIONESezione I
Il Presidente della RegioneArt. 23
Funzioni del Presidente della Regione1. Il Presidente della Regione esercita le funzioni a lui attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
Art. 24
Opzione1. L'esercizio del diritto di voto in una delle circoscrizioni della Sardegna è subordinato all'opzione espressa dai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, che debbono presentare comunicazione in tal senso all'ufficio del Consiglio regionale preposto.
2. Le modalità dell'esercizio dell'opzione, le attività d'informazione, i tempi e le procedure applicative saranno dettate dalla legge elettorale di cui all'articolo 23, comma 4.
3. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Sardegna i cittadini di cui all'articolo 23, comma 1, che abbiano fatto l'opzione di cui al presente articolo.
4. Detta opzione potrà essere altresì fatta dagli iscritti nelle AIRE dei comuni della Sardegna da almeno un anno.
Art. 24
Incompatibilità1. Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto, l'ufficio di Presidente della Regione è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.
2. Si applicano inoltre al Presidente della Regione le ulteriori cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri regionali.
3. La sussistenza di una causa di incompatibilità o ineleggibilità è contestata al Presidente della Regione dal Consiglio regionale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta.
4. Il Presidente della Regione ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità.
5. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove a maggioranza assoluta ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita il Presidente della Regione a rimuoverla entro i successivi dieci giorni o, se del caso, ad esprimere entro lo stesso termine l'opzione per la carica che intende conservare.
6. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'esercizio del potere di rimozione previsto dall'articolo 50, comma 6, dello Statuto.
Art. 25
Ineleggibilità e incompatibiiltà1. Le cause d'ineleggibilità che saranno previste dalla legge elettorale regionale di cui all'art. 15 dello Statuto speciale sono estese alle fattispecie analoghe negli stati compresi nelle ripartizioni di cui all'articolo 22, comma 1.
2. Le cause d'incompatibilità sono estese agli uffici di membro di assemblee legislative, organi esecutivi, statali e regionali - o equivalente livello territoriale - negli stati facenti parte delle ripartizioni di cui all'art. 22, comma 1.
Art. 25
Mozione di sfiducia1. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei componenti il Consiglio; è discussa non prima di tre giorni ed entro dieci giorni dalla presentazione, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta.
2. Non è consentita la votazione per parti né la presentazione di ordini del giorno.
Art. 26
Presentazione delle liste e dei contrassegni1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione di cui all'articolo 22, si osservano le norme della presente legge elettorale regionale e le seguenti ulteriori disposizioni:
a) le liste dei candidati sono presentate in una o in più ripartizioni di cui all'articolo 22, comma 2 e non sono inserite nella scheda relativa al voto nelle circoscrizioni sarde;
b) ogni lista di candidati dichiara il proprio apparentamento con un candidato alla presidenza della Regione sarda;
c) i candidati devono essere residenti nella relativa ripartizione ed iscritti nelle sue liste elettorali;
d) le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 500 e da non più di 1000 iscritti nelle liste elettorali di almeno due stati compresi nella ripartizione di residenza;
e) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello di Cagliari.
2. Possono essere presentate liste comuni di candidati appartenenti a diversi partiti o gruppi politici. In tal caso il relativo contrassegno può essere composito e cioè costituito da un simbolo contenente i contrassegni dei partiti e gruppi politici.
3. Le liste sono formate da un numero di candidati non inferiore a cinque e non superiore a dieci. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.
Art. 26
Dimissioni1. Le dimissioni dalla carica sono presentate dal Presidente della Regione per iscritto al Presidente del Consiglio, che ne dà comunicazione all'Assemblea entro tre giorni.
2. E' in facoltà del Presidente dimissionario rendere dichiarazioni all'Assemblea, che può comunque discutere sulle dimissioni nelle forme previste dal suo regolamento.
3. Le dimissioni del Presidente della Regione diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro comunicazione all'Assemblea.
Art. 27
Norma di rinvio1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si rinvia alla normativa elettorale regionale o statale purché non in contrasto con la prima.
Sezione II
La Giunta regionaleArt. 27
Composizione della Giunta regionale1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e da dodici assessori espressione di entrambi i sessi.
2. Gli assessori sono nominati e revocati dal Presidente della Regione. Gli atti di nomina e di revoca sono comunicati al Presidente del Consiglio, che ne dà tempestivamente notizia all'Assemblea. Su tali atti il Presidente della Regione può, e, se richiesto da un quarto dei consiglieri regionali, deve rendere dichiarazioni all'Assemblea, che può comunque discutere sull'argomento nelle forme previste dal suo regolamento.
3. Gli assessori che non siano consiglieri regionali prestano giuramento all'atto della nomina nelle forme previste per i consiglieri.
4. Qualora un assessore sia assente o impedito, il Presidente ne assume o ne affida ad altro Assessore, in via provvisoria, le funzioni. Di tale provvedimento e delle eventuali modifiche dà comunicazione al Consiglio.
5. Nel caso che un assessore cessi per qualsiasi motivo dalla carica, il Presidente, in via provvisoria, ne assume o ne affida ad altro assessore le funzioni fino alla nomina del nuovo assessore, che deve avvenire entro un mese dalla cessazione.
TITOLO V
IMPIEGO DI STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICIArt. 28
Informatizzazione delle operazioni elettorali1. L'esecuzione del procedimento elettorale può essere automatizzata con l'impiego integrato di strumenti informatici e telematici.
Art. 28
Prima costituzione della Giunta regionale1. All'inizio della legislatura, il Presidente della Regione procede alla costituzione della Giunta entro quindici giorni dalla sua proclamazione.
2. Nella seduta immediatamente successiva all'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza, il Presidente della Regione presenta all'Assemblea la Giunta regionale ed illustra il suo programma di governo. Sull'argomento l'Assemblea discute nelle forme previste dal suo regolamento.
Art. 29
Il vicepresidente della Regione1. Un assessore designato dal Presidente della Regione assume le funzioni di vicepresidente della Regione, ai sensi dell'articolo 35, comma secondo, dello Statuto. Ove manchi la designazione, le funzioni di vicepresidente sono svolte dall'assessore più anziano di età.
2. Il vicepresidente della Regione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento, nonché, fino alla proclamazione del nuovo Presidente, in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente in carica.
Art. 30
Incompatibilità degli assessori1. Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto, l'ufficio di assessore è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.
2. Si applicano inoltre agli assessori le cause di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.
3. La sussistenza di una causa di incompatibilità è contestata dal Consiglio regionale al Presidente della Regione, che ne informa l'assessore interessato.
4. L'assessore ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità.
5. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita l'assessore a rimuoverla entro i successivi dieci giorni o, se del caso, ad esprimere entro lo stesso termine l'opzione per la carica che intende conservare.
6. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio delibera la decadenza dell'assessore. Si applica l'articolo 27, comma 5.
Art. 31
Incompatibilità tra gli uffici di assessore e di consigliere1. L'ufficio di assessore è incompatibile con quello di consigliere regionale.
2. Il consigliere regionale nominato assessore, che non rinunci formalmente alla nomina entro tre giorni dalla sua comunicazione, è sostituito per il periodo del suo mandato dal candidato primo dei non eletti secondo quanto previsto dall'articolo 21.
Art. 32
Funzionamento della Giunta1. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.
2. Le altre norme sul funzionamento della Giunta sono adottate con legge regionale ordinaria.
Art. 33
Mozione di sfiducia individuale1. La mozione di sfiducia nei confronti di un assessore deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei componenti il Consiglio; è discussa non prima di tre giorni ed entro dieci giorni dalla presentazione, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta.
2. Non è consentita la votazione per parti né la presentazione di ordini del giorno.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia determina l'immediata cessazione dalla carica dell'assessore e l'obbligo per il Presidente della Regione di sostituirlo nei termini stabiliti dall'articolo 27, comma 5.
Sezione III
Il Consiglio regionaleArt. 34
Il Presidente del Consiglio1. Il Presidente del Consiglio è eletto con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.
2. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
3. Il Presidente del Consiglio è eletto per l'intera durata della legislatura.
4. Il Consiglio regionale può, con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, rimuovere il Presidente del Consiglio che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o allo Statuto o reiterate e gravi violazioni della legge o del regolamento interno del Consiglio.
Art. 35
Competenze del Consiglio regionale1. Oltre alle funzioni legislative e regolamentari attribuite dallo Statuto, sono di competenza del Consiglio regionale:
a) l'approvazione degli atti di programmazione finanziaria, economica, sociale e territoriale, riguardanti anche singoli settori, che abbiano ambito regionale e carattere di generalità e pluriennalità;
b) l'approvazione, nelle forme previste dal regolamento interno, di mozioni, ordini del giorno ed altri atti di indirizzo comunque denominati, che il Presidente della Regione è tenuto a rispettare ed applicare; il regolamento interno del Consiglio stabilisce le forme nelle quali si procede alla verifica dello stato di attuazione degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale.
Art. 36
Inchieste consiliari1. Il Consiglio può disporre inchieste in materie di competenza della Regione.
2. Le inchieste sono svolte da apposite commissioni, composte da consiglieri regionali designati dal Presidente del Consiglio tenendo conto della consistenza dei gruppi consiliari, che devono presentare una relazione scritta sui risultati dell'inchiesta entro un termine che non può essere superiore all'anno.
3. Le commissioni d'inchiesta sono presiedute da un consigliere scelto dal Presidente del Consiglio fra gli appartenenti ai gruppi di opposizione.
4. E' fatto obbligo ai dirigenti dell'Amministrazione e degli enti regionali di presentarsi, se convocati, di fronte alla commissione e di fornire ad essa tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio.
5. Il regolamento del Consiglio individua le forme nelle quali è assicurata la più ampia pubblicità dei lavori delle commissioni d'inchiesta.
6. Le commissioni d'inchiesta sono istituite con deliberazioni approvate a maggioranza semplice dal Consiglio regionale.
7. E' inoltre istituita una commissione d'inchiesta allorché un quarto dei consiglieri regionali ne presenti richiesta motivata al Presidente del Consiglio, purché non siano ancora in corso i lavori di altra commissione d'inchiesta precedentemente istituita ai sensi del presente comma.
8. La richiesta si intende motivata quando riguarda atti della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti.
Art. 37
Nomine di competenza della Regione1. E' costituito un comitato nomine, composto da un massimo di nove consiglieri regionali, designati dal Presidente del Consiglio tenendo conto della consistenza dei gruppi consiliari, e presieduto da un consigliere scelto dal Presidente del Consiglio fra gli appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il comitato sovrintende al rispetto e alla verifica degli indirizzi e criteri deliberati dal Consiglio regionale sulle nomine o designazioni rientranti nella competenza della Regione.
3. E' fatto obbligo al Presidente della Regione di comunicare al comitato tutte le nomine effettuate dal medesimo, dalla Giunta o da singoli assessori in consigli di amministrazione, comitati ed altri organi amministrativi comunque denominati, indicando le motivazioni della scelta, attestando i titoli posseduti dal nominato e dimostrando il rispetto dei principi e delle norme in materia di pari opportunità tra donne ed uomini.
4. Il Presidente della Regione o l'assessore che ha effettuato la nomina sono tenuti, qualora richiesti, a riferirne al comitato in seduta pubblica.
5. I nominati sono tenuti, qualora richiesti e salvo che rinuncino alla nomina, a presentarsi al comitato in seduta pubblica per rispondere alle domande che verranno loro poste.
6. Se il comitato motivatamente lo richiede, l'organo che ha effettuato una nomina deve riconsiderarla, se del caso con specifica motivazione delle ragioni per cui viene confermata la nomina precedente.
7. L'efficacia delle nomine disciplinate dal presente articolo resta sospesa fino a quando il comitato non esprima parere positivo e comunque per un massimo di 10 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3.
Art. 38
Programmazione dei lavori del Consiglio1. Il regolamento interno del Consiglio deve prevedere che, nella programmazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni, sia garantito alle opposizioni almeno un terzo degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile.
Art. 39
Applicazione della presente legge1. Le norme recate dalla presente legge, ivi comprese quelle sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità e le norme del Capo II sugli organi della Regione, trovano applicazione a decorrere dalle prossime elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.