CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 290
presentata dai Consiglieri regionali
MARROCU - FRAU - SANNA Alberto - RASSU - ORTU - CAPPAI - DEMURU - GIAGU - GRANELLA - LOCCI - MANCA - MILIA - PIANA - TUNIS Marco
il 16 gennaio 2002
Norme per l'esercizio dell'attività di pesca ed interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il Consiglio regionale nel periodo conclusivo dell'undicesima legislatura approvò una legge concernente "Norme per l'esercizio dell'attività di pesca ed interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico". La legge oltre a prevedere importanti innovazioni nella materia disciplinata dalla stessa, costituiva un vero e proprio testo unico in quanto destinato a sostituire numerose leggi regionali emanate dalla istituzione della Regine ad oggi.
Il governo nazionale, sulla base dell'allora vigente normativa costituzionale, rinviò la legge osservando che in alcun punti questa esorbitava dalle proprie competenze legislative in materia di pesca. In particolare il Governo rilevò che la legge:
- prevedendo l'utilizzo degli uffici marittimi aventi sede nella Regione, appare in contrasto con l'articolo 3 della Legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 e con l'articolo 1 del D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che prevede la competenza della Regione in materia di pesca limitatamente agli aspetti di natura economica;
- prevedendo che la licenza regionale di pesca marittima sia sostitutiva della licenza prevista dalla Legge n. 41 del 1982, risulta in contrasto con la normativa e gli obiettivi comunitari e con l'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 1997 che prevede la competenza del Ministero nella gestione delle risorse ittiche di interesse nazionale;
- prevedendo che l'Assessorato della difesa dell'ambiente rilasci nuove licenze di pesca per imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata e mediterranea, contrasta con la normativa statale in materia che rimette allo Stato la competenza in merito alle navi da pesca ravvicinata e mediterranea, le quali possono esercitare la pesca anche oltre le 12 miglia dalla costa;
- istituendo il ruolo del naviglio, ove vengono iscritte le unità in dotazione al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, contrastano con il precetto di cui all'articolo 3 dello Statuto della Regione Sardegna. Infatti, la disciplina del regime amministrativo della nave, che trova già una compiuta previsione nel codice di navigazione, non rientra tra le attribuzioni legislative della Regione.
La legge rinviata, non riapprovata a causa della fine dell'undicesima legislatura, fu assegnata alla Quinta Commissione all'inizio della dodicesima legislatura. La Commissione iniziò l'esame della legge rinviata apportando alcune modifiche al testo al fine di adeguarlo ai rilievi governativi.
Tuttavia la Commissione non riuscì a concludere i propri lavori entro il termine dei sei mesi, previsti dal regolamento interno, per la riproposizione delle leggi rinviate nella precedente legislatura all'esame dell'Assemblea, conseguentemente la legge regionale decadde.
Per evitare che vada disperso il notevole lavoro fatto nella predisposizione e nell'approvazione della legge rinviata, i proponenti hanno concordato sulla opportunità di ripresentare il testo della legge rinviata.
La proposta di legge contiene un insieme organico di norme destinate a disciplinare ed incentivare l'esercizio dell'attività di pesca, sia nelle acque marittime che in quelle interne perseguendo nel contempo la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico.
Data la sua complessità la proposta di legge si articola in titoli.
Il titolo I contiene le disposizioni generali e le finalità, prevede che venga approvato un regolamento di esecuzione e tratta della pianificazione regionale della materia, prevedendo in particolare l'adozione da parte della Regione del "Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura". Viene inoltre istituita la Commissione regionale della pesca e dell'acquacoltura con compiti consultivi e propositivi. Nello stesso titolo è disciplinato il trasferimento alle Province delle funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nonché l'esercizio della pesca sportiva.
Il titolo II concerne la regolamentazione della pesca marittima. In particolare è prevista la suddivisione del litorale della Sardegna in distretti di pesca e la possibilità che l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente adotti misure specifiche per la regolamentazione della pesca. Nello stesso titolo è disciplinato il rilascio della licenza per l'esercizio della pesca professionale nelle acque marittime, nonché l'esercizio dell'acquacoltura. Sempre nel titolo II sono contenute misure di salvaguardia, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, tra le quali particolare importanza riveste l'adozione di un programma regionale di ripopolamento ittico. Nell'ambito del programma è disciplinato il fermo dell'attività di pesca e la corresponsione di aiuti a favore dei pescatori che sospendono l'attività di pesca in conseguenza del fermo. E' inoltre dettagliatamente disciplinato l'esercizio della pesca con reti da traino.
Il titolo III contiene la regolamentazione della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne; nel titolo è contenuta la possibilità che le Province istituiscano zone di ripopolamento e protezione. Viene inoltre disciplinato il rilascio della licenza per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne.
Il titolo IV contiene la disciplina della concessione del demanio, delle acque pubbliche e del mare territoriale per l'attività di pesca e di acquacoltura.
Il titolo V disciplina le provvidenze concesse dall'Amministrazione regionale a favore degli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura. In particolare sono dettagliatamente individuate le categorie di interventi che possono usufruire delle agevolazioni finanziarie e i beneficiari delle stesse. Nello stesso titolo è previsto un piano di riconversione delle imbarcazioni che praticano la pesca a strascico e la pesca a sciabica. E' inoltre prevista la concessione di contributi a favore degli operatori della pesca danneggiati da calamità naturali e dalla fauna protetta.
Nel titolo VI è prevista la registrazione di un marchio di qualità destinato a contraddistinguere il prodotto ittico della Sardegna. Sono inoltre contenute alcune norme per favorire la commercializzazione e l'associazionismo dei produttori ittici.
Nel titolo VII è disciplinata l'attività di vigilanza mentre il titolo VIII disciplina le tasse di concessione regionale in materia di pesca.
Nel titolo IX sono contenute norme transitorie nonché le sanzioni amministrative da irrogare per la violazione delle disposizioni contenute nel provvedimento.
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