CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XII LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE N. 290
presentata dai Consiglieri regionali
MARROCU - FRAU - SANNA Alberto - RASSU - ORTU - CAPPAI - DEMURU - GIAGU - GRANELLA - LOCCI - MANCA - MILIA - PIANA - TUNIS Marco
il 16 gennaio 2002
Norme per l'esercizio dell'attività di pesca ed interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico
Articoli dal n. 1 al n. 17
TESTO DEL PROPONENTE |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3, lettera i), e 6 dello Statuto speciale della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e delle norme di attuazione dello statuto approvate con D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, D.P.R. 22 agosto 1972, n. 669 e D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, provvede: a) alla disciplina organica delle attività di pesca e di acquacoltura; b) alla tutela e alla gestione delle risorse ambientali del mare, del litorale e delle acque interne; c) alla disciplina delle azioni di programmazione, supporto e valorizzazione delle predette attività e risorse. |
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Art. 2 1. La Regione, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 9 marzo 1989 n. 86, attua i regolamenti e recepisce le direttive dell'Unione Europea nelle materie oggetto della presente legge e si conforma, ferme restando le proprie competenze statutarie in materia di pesca, alle esigenze dell'unità e dell'efficacia dell'ordinamento nelle materie ed ai fini della presente legge. |
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Art. 3 1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone il relativo regolamento di esecuzione, in seguito denominato regolamento, e lo presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione. Il regolamento provvede anche alla definizione di procedure e criteri per la formazione di normative tecniche e di disciplinari regionali atti ad assicurare il tempestivo adeguamento alle nuove conoscenze tecnico scientifiche delle attività produttive disciplinate dalla presente legge e la relativa compatibilità economica. |
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Art. 4 1. Nella presente legge e nel relativo regolamento si intende per: a) attività di pesca: ogni azione diretta a catturare e prelevare organismi viventi nelle acque di cui all'articolo 1, mediante l'impiego di attrezzi a ciò destinati; b) pesca marittima: ogni azione diretta a catturare specie viventi nelle acque del mare territoriale, all'esterno della congiungente i punti più foranei delle foci dei fiumi e degli sbocchi in mare degli altri corsi d'acqua, naturali ed artificiali, ivi compresi le lagune e i bacini di acqua salsa o salmastra; c) pesca costiera: l'attività di pesca esercitata nell'ambito delle 12 miglia del mare territoriale antistante il territorio regionale; d) pesca in acque interne: la pesca esercitata nei corpi idrici e nei bacini d'acqua dolce o salmastra e comunque all'interno della congiungente i punti più foranei delle foci dei fiumi e degli sbocchi in mare di altri corsi d'acqua, naturali ed artificiali, ivi compresi le lagune e gli altri bacini di acqua salsa o salmastra. Con riferimento alle caratteristiche fisiche e chimiche dei predetti corpi idrici la pesca nelle acque interne si distingue in: 1) pesca lagunare; 2) pesca nelle acque dolci; e) pesca professionale: l'attività di cattura e prelievo a fini economici esercitata da soggetti abilitati ed iscritti negli elenchi di cui alla Legge 13 marzo 1958, n. 250; f) pesca sportiva: l'attività di cattura e prelievo esercitata nel tempo libero, senza fine di lucro, sia in acque di mare che in acque interne; g) acquacoltura: qualsiasi attività di allevamento esercitata nelle acque del mare, nelle acque interne, in bacini o strutture artificiali. L'attività di acquacoltura si distingue: 1) in ragione del prodotto, in: a) piscicoltura; b) molluschicoltura; c) crostaceicoltura; d) alghicoltura; 2) in ragione delle metodologie di produzione, in: a) acquacoltura estensiva, quando l'allevamento è basato sull'alimentazione naturale; b) acquacoltura intensiva, quando l'allevamento è basato sull'alimentazione artificiale; c) acquacoltura semi intensiva, quando l'allevamento è basato sull'alimentazione mista; h) pesca scientifica: l'attività di cattura e prelievo esercitata da soggetti abilitati a fini di studio e di ricerca scientifica applicata; i) pesca speciale: l'attività esercitata dai soggetti specificatamente abilitati e con oneri corrispettivi, per la cattura ed il prelievo del corallo, del novellame, dei crostacei, dei molluschi, del pesce spada e della vegetazione marina; l) prodotti della pesca e dell'acquacoltura: il frutto dell'attività di cattura e prelievo svolta nelle acque di cui all'articolo 1. |
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Art. 5 1. La Regione, in attuazione dei principi e delle finalità della presente legge, adotta il piano regionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, in seguito denominato piano. 2. Il piano si divide in due parti: il piano per la pesca e l'acquacoltura nel mare e il piano per la pesca e l'acquacoltura nelle acque interne. 3. Il piano regolamenta in particolare lo sforzo di pesca, attraverso il contingentamento e la programmazione del rilascio delle licenze di pesca e delle autorizzazioni per la costruzione, la ristrutturazione o la riconversione dei mezzi nautici destinati alla pesca, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione di iniziative di acquacoltura, comunque finanziate. 4. Il piano coordina le attività della pesca con le altre attività economiche ed in particolare col commercio ed il turismo. 5. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adotta il primo piano e, con le stesse modalità, i piani successivi nei sei mesi precedenti ciascuna scadenza. In avvio del procedimento di formazione del piano l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, in seguito denominato Assessore, indice una conferenza regionale volta a registrare le risultanze del piano precedente ed il livello di integrazione delle finalità della presente legge nella altre azioni regionali di pianificazione e programmazione. Il piano per la pesca e l'acquacoltura nelle acque interne è elaborato dall'Assessore sulla base delle proposte avanzate dalle Province. 6. Il piano è approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente e sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di pesca. 7. Il piano è adottato con decreto dell'Assessore ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della avvenuta pubblicazione del piano è dato avviso nei principali giornali quotidiani della Sardegna. |
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Art. 6 1. Il piano, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della Legge 17 febbraio 1982, n. 41, è articolato nelle seguenti sezioni: a) sezione prima che individua le potenzialità produttive delle acque marittime costiere e delle acque interne attraverso la rilevazione statistica dei dati sulla produzione e sulla commercializzazione dei prodotti ittici nonché sulla valutazione delle risorse ambientali, sui mezzi nautici e sul personale addetto all'attività di pesca e acquacoltura e alle attività ad esse connesse; b) sezione seconda, che regola l'esercizio delle singole attività di pesca nelle acque marittime e nelle acque interne, ai fini del mantenimento dell'equilibrio ecologico più conveniente tra livello di utilizzo delle risorse e loro disponibilità, nonché l'esercizio dell'acquacoltura; c) sezione terza, che riguarda le strutture e le infrastrutture collegate all'esercizio della pesca, le reti distributive, gli impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca; d) sezione quarta, che definisce il programma di studi e ricerche scientifiche applicate alla pesca e all'acquacoltura. Le attività di studio e ricerca sono finalizzate: 1) alla individuazione e alla valutazione delle risorse biologiche del mare e delle acque interne, nonché alla loro protezione; 2) all'approfondimento di tematiche di biologia, ecologia, economia e diritto ricadenti nelle finalità della presente legge; 3) alla promozione di innovazioni tecnico-scientifiche atte a migliorare e potenziare la cattura ed il prelievo, l'allevamento e la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ittici; e) sezione quinta, che definisce un preventivo triennale per la distribuzione delle previste disponibilità finanziarie fra programmi ed azioni di attuazione del piano. 2. Il piano per la pesca e l'acquacoltura nelle acque interne riguarda in particolare gli orientamenti principali della gestione della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne, l'indicazione delle azioni di risanamento delle acque in vista del loro recupero a fini di pesca, con l'indicazione degli uffici competenti, le principali azioni di ripopolamento ittico e le relative prescrizioni, i tempi per l'attuazione delle singole azioni, le risorse all'uopo disponibili ed il loro riparto per provincia |
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Art. 7 1. Ai fini della formazione di un catasto delle acque marittime e di un catasto delle acque interne destinate alle attività di pesca e di acquacoltura, ovvero non destinabili ad esse, con la redazione del primo piano è disposto: a) il censimento e la classificazione delle acque marittime e costiere; b) il censimento e la classificazione delle acque interne. 2. I censimenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo le modalità indicate rispettivamente agli articoli 19 e 34 ed al fine di certificare le caratteristiche ecologiche e produttive delle acque di cui all'articolo 1, nonché le diverse utilizzazioni in atto. |
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Art. 8 1. La Regione promuove intese con lo Stato per la realizzazione ed il completamento delle rilevazioni del demanio marittimo della Sardegna in attuazione della Legge 11 febbraio 1991, n. 44. |
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Art. 9 1. In conformità con gli obiettivi del piano e con le finalità della presente legge, il controllo e la gestione dello sforzo di pesca sono attuati, secondo le rispettive competenze, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni attraverso la programmazione del rilascio delle licenze e delle autorizzazioni che, in applicazione della presente legge, abilitano il titolare all'esercizio di specifica attività di pesca o di acquacoltura. 2. Salvo quanto diversamente disposto nella presente legge, la licenza è rilasciata dalla Regione, dalle Province e dai Comuni ed abilita alla cattura di una o più specie, in una o più aree, con uno o più attrezzi o con imbarcazioni da pesca ovvero all'attività di acquacoltura. La proprietà o il possesso di una imbarcazione non costituisce titolo sufficiente per ottenere il rilascio della licenza di pesca. 3. Presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente sono istituiti: a) il registro delle licenze di pesca marittima; b) il registro delle licenze di acquacoltura nelle acque marittime; c) il registro delle licenze di pesca e acquacoltura nelle acque interne. 4. I registri delle licenze di pesca e acquacoltura nelle acque interne sono istituiti e aggiornati sulla base dei dati forniti dalle Province e dai Comuni. 5. Nei registri sono tra l'altro annotate le eventuali violazioni delle norme in materia di pesca definitivamente accertate a carico del titolare di licenza, nonché le sanzioni a suo carico. 6. Il regolamento stabilisce le caratteristiche ed i contenuti dei registri, le modalità di comunicazione dei dati da iscrivere, le modalità e i tempi di annotazione. |
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Art. 10 1. In conformità con gli obiettivi del piano le iniziative relative alla costruzione, all'ammodernamento ed alla riconversione della flotta peschereccia nonché alla realizzazione di strutture di acquacoltura, dovunque realizzate, ancorché finanziate con aiuti nazionali e comunitari, devono essere preventivamente autorizzate dall'Assessorato competente, fermo il rilascio della concessione demaniale ove necessaria. |
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Art. 11 1. E' istituita presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la Commissione regionale della pesca e dell'acquacoltura, in seguito denominata commissione. 2. La commissione è composta da: a) l'Assessore o un suo delegato che la presiede; b) quattro docenti universitari designati dalle Università di Cagliari e Sassari, di cui due esperti in discipline scientifiche, uno in materie giuridiche ed uno in materie economiche; c) quattro rappresentanti delle cooperative della pesca, due per la pesca marittima e due per la pesca nelle acque interne, scelti dall'Assessore fra i designati dalle associazioni operanti a livello regionale; d) un rappresentante dei lavoratori della pesca scelto dall'Assessore fra i designati dalle associazioni sindacali a base regionale; e) un rappresentante dei datori di lavoro scelto dall'Assessore fra i designati dalle associazioni di categoria degli armatori della pesca; f) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e nelle acque interne scelto dall'Assessore fra i designati dalle associazioni operanti a livello regionale; g) due rappresentanti della pesca sportiva scelti dall'Assessore fra i designati dalle associazioni della pesca sportiva; h) un rappresentante per ciascuna delle Province, designati dalle Province stesse. 3. I componenti sono nominati con decreto dell'Assessore; per la nomina dei componenti indicati alle lettere c), d), e), f), e g) l'Assessore invita formalmente le associazioni e le organizzazioni di categoria ad operare le rispettive designazioni entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale temine senza che le associazioni e le organizzazioni abbiano fatto pervenire le loro designazioni, l'Assessore nomina i componenti prescindendo dalle designazioni. 4. I componenti della commissione che non partecipano a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decadono dall'ufficio e sono sostituiti, con le stesse modalità previste per la loro nomina, per il restante periodo di durata della commissione. 5. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, esperti o rappresentanti di uffici regionali, di istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno. 6. Un funzionario del servizio competente in materia di pesca dell'Assessorato svolge le funzioni di segretario della commissione. |
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Art 12 1. La commissione: a) esprime il proprio parere sulla predisposizione del piano e negli altri casi previsti dalla presente legge; b) formula proposte per il razionale svolgimento e per il potenziamento delle attività di pesca nelle acque di cui all'articolo 1 e sui criteri di utilizzo dei finanziamenti nel rispetto del piano. |
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Art. 13 1. La commissione è convocata dal Presidente. Per la validità delle deliberazioni della commissione in prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti. 2. Ai componenti della commissione compete il trattamento economico di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. |
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Art. 14 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi della Regione in materia di pesca nelle acque interne, così come definite dalla lettera d) dell'articolo 4, con esclusione degli atti generali di pianificazione e indirizzo, sono trasferiti alle Province. 2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti trasferiti ai sensi del comma 1 nel rispetto della legislazione regionale e delle competenze regionali di pianificazione e indirizzo generale. 3. Alle Province sono delegati i rapporti con amministrazioni statali relativi ai beni del demanio marittimo compresi nella lettera d) dell'articolo 4. 4. La Regione esercita la vigilanza sulla corretta gestione delle risorse biologiche nelle acque interne. 5. La Regione trasferisce alle Province risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge. L'ammontare delle risorse assegnate dalla Regione alle Province è ripartito tra le stesse sulla base: a) della superficie dei laghi, delle lagune, dei laghi salsi e degli impianti di acquacoltura; b) dello sviluppo lineare complessivo dei corsi d'acqua permanenti; c) del numero degli addetti alla pesca professionale nelle acque interne; d) della estensione del territorio provinciale. 6. Ciascuna Provincia può istituire un comitato consultivo provinciale della pesca nelle acque interne a supporto dei compiti ad essa conferiti con la presente legge. La composizione, i compiti e le funzioni del comitato sono stabilite dalle Province. |
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Art. 15 1. La pesca scientifica deve essere autorizzata dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. 2. Possono richiedere l'autorizzazione Università, organizzazioni di ricerca o singoli ricercatori iscritti all'anagrafe nazionale dei ricercatori o comunque in possesso di adeguata qualificazione. La relativa istanza deve essere corredata del piano di ricerca con l'indicazione dell'oggetto, delle finalità, dei luoghi e delle modalità di svolgimento della ricerca con particolare riguardo al periodo, agli attrezzi ed alle specie oggetto dell'autorizzazione. 3. Salvo espressa disposizione, le limitazioni dell'attività di pesca previste nella presente legge non si estendono alle attività di ricerca scientifica applicata. 4. Gli istituti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della Legge 14 luglio 1965, n. 963, che intendano svolgere attività di ricerca nel mare territoriale antistante il territorio della Sardegna sono tenuti a comunicare preventivamente all'Assessorato i relativi programmi. |
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Art. 16 1. Il pescatore sportivo è colui che pratica, entro i limiti consentiti dalle norme in vigore, l'attività di cattura e prelievo esercitata nel tempo libero, senza fine di lucro, nelle acque marine e nelle acque interne. 2. Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina, per le parti non previste dalla presente legge, la pesca sportiva con particolare riferimento agli obblighi, ai divieti, agli attrezzi ammessi e a quelli non consentiti, nelle acque del mare territoriale antistante il territorio della Sardegna e nelle acque interne. 3. Il regolamento disciplina la istituzione, la composizione ed il funzionamento di una Commissione consultiva in materia di pesca sportiva. |
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Art. 17 1. Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina l'attività di pesca turismo. 2. Per pesca turismo si intende l'attività di ospitalità, somministrazione di cibi e bevande, esercizio di attività ricreative e turistiche esercitate degli operatori professionali della pesca e della acquacoltura in un rapporto di connessione e complementarità con l'attività di pesca e acquacoltura che deve essere principale. 3. E' fatta salva la competenza dello Stato in materia di sicurezza della navigazione. 4. Agli operatori che esercitano l'attività di pesca turismo sono concessi contributi in conto capitale per l'acquisto o la realizzazione di opere e attrezzature da destinare all'attività di pesca turismo. I contributi sono concessi fino alla misura massima ammessa dalla normativa comunitaria. 5. Gli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo sono valutati in lire 300.000.000 annui e gravano sulle disponibilità esistenti sul capitolo 05097. |
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