CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 290
presentata dai Consiglieri regionali
MARROCU - FRAU - SANNA Alberto - RASSU - ORTU - CAPPAI - DEMURU - GIAGU - GRANELLA - LOCCI - MANCA - MILIA - PIANA - TUNIS Marco
il 16 gennaio 2002
Norme per l'esercizio dell'attività di pesca ed interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico
Articoli dal n. 18 al n. 34
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO II
REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA MARITTIMA
Capo I
Misure e criteri generaliArt. 18
Distretti di pesca1. L'Assessore, con appositi decreti da emanare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede in base al piano, sentita la Commissione di cui all'articolo 11, previa intesa con le competenti autorità dello Stato, a suddividere il litorale e le acque territoriali antistanti il territorio della Sardegna in distretti di pesca. La suddivisione è volta:
a) all'ottimale utilizzazione delle risorse di pesca attraverso la razionalizzazione dello sforzo di pesca;
b) alla razionale utilizzazione degli spazi disponibili a terra per le attività di pesca e acquacoltura;
c) all'eliminazione preventiva di usi conflittuali del mare e del litorale della Sardegna.
2. I decreti sono corredati ed integrati da apposita cartografia.
3. I distretti di pesca possono essere modificati con le stesse modalità indicate nei commi precedenti, in concomitanza con la formazione del piano.
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Art. 19
Censimento delle acque marittime e costiere1. Il censimento delle acque marittime e costiere di cui all'articolo 7 considera analiticamente tutte le loro utilizzazioni. A tal fine l'Assessorato, fermo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, si avvale dei registri e degli uffici competenti delle Capitanerie di porto della Sardegna e della collaborazione dei concessionari di porzioni di demanio marittimo e di zone del mare territoriale.
2. Il catasto delle acque marittime e costiere registra tutte le acque secondo la classificazione di cui all'articolo 7, comma 2, e riguarda ciascuno dei distretti di pesca della Sardegna. In particolare il catasto registra:
a) lo stato di purezza o di inquinamento delle acque con l'indicazione delle principali attività responsabili dell'eventuale inquinamento;
b) le vocazioni ittiogeniche, attuali e potenziali, delle singole zone in base alle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche delle acque;
c) le zone assoggettate a specifica protezione, ai sensi della normativa comunitaria, statale e regionale.
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Art. 20
Misure di conservazione e gestione1. L'Assessorato della difesa dell'ambiente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo 11, emana uno o più decreti, riferiti anche a singoli distretti di pesca, contenenti misure di conservazione e di gestione delle risorse ambientali in relazione alle finalità della presente legge.
2. I decreti vengono aggiornati sulla base delle previsioni del piano o di esigenze contigibili e urgenti.
3. I decreti, in particolare, determinano:
a) le zone nelle quali la pesca è vietata o limitata con riguardo a periodi specificati, a tipi di imbarcazioni o attrezzi di pesca e ad utilizzazioni di prodotti catturati;
b) le aree di tutela biologica assoluta;
c) le aree in cui è consentito l'allevamento;
d) le dimensioni massime delle imbarcazioni in termini di stazza e potenza del motore per ciascun sistema di pesca;
e) le caratteristiche e le utilizzazioni ammesse degli attrezzi di pesca.
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Art. 21
Contingentamento e programmazione del rilascio di licenze e autorizzazioni1. La Regione, in attuazione del piano, regola l'attività di pesca attraverso il contingentamento e la programmazione del rilascio delle licenze di pesca, delle autorizzazioni per la costruzione, ristrutturazione o riconversione dei mezzi nautici destinati alla pesca, nonché della realizzazione di iniziative di acquacoltura, comunque finanziate.
2. L'Assessorato della difesa dell'ambiente può rilasciare un numero di licenze regionali di pesca pari all'ammontare complessivo del tonnellaggio delle imbarcazioni di cui all'articolo 22, come determinato nel piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre per gli anni 1984-1986 ed incrementato degli aumenti di tonnellaggio previsti per la Sardegna dai piani nazionali 1991-1993, 1994-1996 e 1997-1999 e, successivamente, da eventuali disposizioni statali sulla regolazione dello sforzo di pesca.
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Art. 22
Licenza regionale di pesca marittima1. La licenza regionale di pesca marittima abilita le navi da pesca all'esercizio della pesca costiera entro il mare territoriale antistante il territorio della Sardegna, è riferita alle navi da pesca già iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna ed è rilasciata alle imprese di pesca iscritte nel registro di cui all'articolo 11 della Legge 14 luglio 1965, n. 963.
2. La licenza regionale di pesca marittima è sostitutiva della licenza prevista dalla Legge n. 41 del 1982 ed è requisito indispensabile per esercitare la pesca nelle acque del mare territoriale antistanti il territorio della Sardegna.
3. Nella licenza regionale di pesca marittima devono essere indicate le zone, gli attrezzi e le specie per i quali la nave da pesca è abilitata.
4. Le modalità per il rilascio della licenza regionale di pesca marittima sono definite nel regolamento di cui all'articolo 3.
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Art. 23
Autorizzazioni ad imprese di pesca per imbarcazioni non iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna1. L'Assessorato della difesa dell'ambiente, nel rispetto degli articoli 20 e 22 della presente legge, può rilasciare autorizzazioni temporanee per l'esercizio della pesca nel mare territoriale antistante il territorio della Sardegna ad imbarcazioni iscritte in altri compartimenti marittimi, prescrivendo le modalità di esercizio.
2. Le modalità per il rilascio della autorizzazione sono definite nel regolamento di cui all'articolo 3.
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Art. 24
Licenza regionale per pescatori professionali1. L'Assessorato della difesa dell'ambiente rilascia la licenza regionale di pesca a singoli soggetti che svolgono professionalmente l'attività senza l'uso di imbarcazioni o negli impianti di acquacoltura nelle acque marine e che non siano titolari della licenza di pesca nelle acque interne, di cui all'articolo 37 della presente legge.
2. Per il rilascio della licenza gli interessati, già iscritti nel registro dei pescatori previsto dall'articolo 9 della Legge n. 963 del 1965, rivolgono istanza corredata di certificazione della predetta iscrizione indicando:
a) i propri dati anagrafici e fiscali;
b) il tipo di attività;
c) i luoghi di esercizio dell'attività di pesca.
3. Il rilascio della licenza regionale per l'esercizio della pesca subacquea è subordinato alla osservanza delle norme di sicurezza. L'esercizio della pesca subacquea è esercitato nel rispetto dell'articolo 128 del D.P.R. n. 1639 del 1968.
4. La licenza regionale professionale di pesca ha la durata di quattro anni e può essere rinnovata.
5. Le modalità per il rilascio della licenza sono definite nel regolamento di cui all'articolo 3.
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Art. 25
Rilascio di autorizzazioni per le pesche speciali1. L'Assessorato della difesa dell'ambiente autorizza specificatamente le attività di pesca speciale nell'ambito della regolazione dello sforzo di pesca e con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 3.
2. L'autorizzazione per le pesche speciali comporta il pagamento di una somma corrispettiva secondo quanto stabilito nell'articolo 60.
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Art. 26
Prelievo delle fanerogame marine1. Il prelievo delle fanerogame marine non spiaggiate deve essere previamente autorizzato dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.
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Art. 27
Attività di acquacoltura1. L'attività di acquacoltura che si svolge nel mare deve essere autorizzata dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.
2. Alle attività di acquacoltura si applicano, in quanto compatibili, i divieti di cui all'articolo 15 della Legge n. 963 del 1965 e all'articolo 47 della presente legge. Non si applicano i limiti sulle dimensioni minime dei prodotti e sui periodi di cattura stabiliti nella presente legge per la pesca marittima e nelle acque interne, purché ne sia indicata la provenienza da impianti di acquacoltura intensiva o semintensiva.
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CAPO II
Misure di salvaguardia, tutela e valorizzazione delle risorse ambientaliArt. 28
Tutela delle risorse ambientali e dell'ambiente1. L'Assessorato della difesa dell'ambiente, al fine di tutelare le risorse ambientali, nell'ambito del piano:
a) sottopone periodicamente alla Giunta regionale l'elenco di opere e lavori il cui progetto deve essere corredato o integrato da apposito studio di impatto ambientale, rivolto in particolare a considerare gli effetti di opere e lavori sulle risorse ambientali e sull'ambiente. La Giunta regionale approva l'elenco con propria deliberazione che è resa esecutiva con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente;
b) provvede con le necessarie intese alla definizione di un sistema di monitoraggio delle aree ad elevato rischio ambientale in ragione delle tipologie di insediamento e dei traffici marittimi;
c) predispone con le necessarie intese un programma di rapido intervento volto ad eliminare o limitare gli effetti dannosi di eventuali incidenti o calamità naturali;
d) predispone mezzi e strumenti per la sorveglianza, il soccorso ed il recupero della fauna marina protetta avvalendosi eventualmente di strutture regionali, degli enti locali, di organismi specializzati e delle associazioni ambientaliste.
2. L'Assessore della difesa dell'ambiente provvede a ridefinire con proprio decreto, in forma organica ed in applicazione della Legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di accettabilità degli scarichi nelle acque di cui all'articolo 1, in vista della protezione della incolumità e della salute delle persone, dell'ambiente e delle risorse ambientali, tenendo conto delle normali utilizzazioni di tali acque ed in vista della salvaguardia complessiva del corpo ricettore. Il decreto è approvato previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere della competente Commissione consiliare. La Commissione consiliare deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, la Giunta adotta la propria deliberazione prescindendo dal parere della Commissione. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Art. 29
Individuazione e delimitazione di aree di protezione delle risorse ambientali1. L'Assessore della difesa dell'ambiente, sulla base del piano, provvede con appositi decreti a individuare e delimitare aree di protezione delle risorse ambientali del mare e del litorale della Sardegna coordinandole con le riserve marine previste da norme statali. La delimitazione è volta in particolare a:
a) salvaguardare luoghi di elevato valore biologico ed ecologico;
b) ricostituire l'equilibrio ecologico in aree intensamente sfruttate;
c) proteggere le biodiversità;
d) favorire la riproduzione e l'accrescimento di specie marine di importanza economica, anche attraverso la definizione di programmi di ripopolamento ittico per singole aree.
2. Le aree di cui al presente articolo costituiscono riferimento, limite e vincolo per ogni azione regionale di regolazione dello sforzo di pesca ed in particolare nel rilascio di licenze ed autorizzazioni disciplinate nella presente legge.
3. La prima delimitazione delle aree è effettuata nell'ambito del censimento di cui all'articolo 7.
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Art. 30
Programma regionale di ripopolamento ittico1. L'Assessore della difesa dell'ambiente, sulla base del piano, provvede annualmente alla definizione di un programma regionale rivolto a correggere l'accertato depauperamento delle risorse ambientali nelle acque di cui all'articolo 1.
2. Il programma si articola in:
a) interruzioni tecniche dei periodi di pesca, con limitazioni del numero e con individuazione delle caratteristiche delle navi da pesca esercitanti tale attività nelle acque territoriali della Sardegna;
b) azioni di ripopolamento ittico;
c) misure di sorveglianza e controllo;
d) azioni di protezione di determinate zone mediante l'installazione, entro l'isobata di 50 metri, di elementi fissi o mobili destinati a delimitare le zone protette e a consentire lo sviluppo delle risorse marine;
e) misure finanziarie a favore delle imprese finalizzate a realizzare, ampliare, ammodernare vivai di molluschi e crostacei, impianti di acquacoltura, bacini per l'allevamento e la riproduzione.
3. La sospensione dell'attività di pesca indicata alla lettera a) del comma 2, che può essere obbligatoria, riguarda le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna e che abbiano base operativa nell'isola; essa può riguardare l'intero compartimento marittimo o parte di esso o aree contigue appartenenti a compartimenti diversi.
4. Le modalità tecniche della misura di cui al comma 1 sono adottate con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente sentita la Commissione di cui all'articolo 11.
5. In dipendenza delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 per periodi non inferiori a quarantacinque giorni consecutivi, disposte dall'Assessore della difesa dell'ambiente, è istituita una misura di accompagnamento sociale. Detta misura consiste nella corresponsione di lire 70.000, al giorno, per il personale imbarcato, nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale ed in una indennità all'armatore per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro nei limiti di quanto stabilito dalla Legge 21 maggio 1998, n. 164, e conseguenti decreti ministeriali di attuazione.
6. Ai lavoratori ed agli armatori regolarmente imbarcati delle imprese di pesca interessate alle limitazioni dell'attività di pesca di cui al presente articolo e che, nel corso dell'anno abbiano effettuato almeno centottantuno giorni di attività lavorativa su imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna, è corrisposto un aiuto nella misura forfettaria di lire 26.000, al giorno, per un periodo massimo di centoquindici giorni.
7. Gli armatori sono tenuti a corrispondere al personale, entro trenta giorni dal ricevimento, le provvidenze previste ai commi 5 e 6. In caso di accertata inadempienza, l'armatore è tenuto alla restituzione delle quote dallo stesso percepite e di quelle per il personale previste dai commi 5 e 6, maggiorate del tasso legale vigente e di una sanzione amministrativa pari alla metà delle somme percepite.
8. Le interruzioni tecniche previste dai precedenti commi possono essere disposte dall'Assessore della difesa dell'ambiente anche prima dell'approvazione del piano e anche a prescindere dall'approvazione del programma di cui al comma 1.
9. L'accertamento del diritto ed il pagamento dei benefici previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo sono delegati ai comuni di residenza degli armatori.
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Art. 31
Zone di rispetto1. Per la tutela della montata delle specie aurialine e della razionale raccolta del novellame l'Assessorato della difesa dell'ambiente delimita zone di rispetto alle foci dei fiumi ed ai punti di comunicazione o collegamento tra acque interne e acque del mare. Il decreto istitutivo delle zone di rispetto individua i limiti alla pesca praticabile in tali zone.
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Art. 32
Divieto della pesca con reti da traino1. La pesca con reti da traino esercitata da navi da pesca a propulsione meccanica, sia a coppia che isolatamente, è vietata:
a) nelle zone di mare entro un miglio e mezzo dalla costa;
b) nelle zone di mare oltre un miglio e mezzo dalla costa se la batimetrica è inferiore ai cinquanta metri;
c) su tutti gli erbari di poseidonia, dovunque ubicati.
d) nelle zone a distanza inferiore a trecento metri dai segnali di posizione di altri attrezzi da pesca.
2. In deroga ai divieti previsti dalla lettera a) nel tratto di mare compreso tra Punta Niedda di Osalla e Punta su Mastisci è permessa la pesca con reti da traino a condizione che la batimetrica sia superiore ai cento metri.
3. Nel mare territoriale della Sardegna è vietato esercitare la pesca a sciabica o coppia d'ombra.
4. Le reti da traino utilizzate nel mare territoriale circostante la Sardegna non possono essere composte, neppure in parte, da maglie di dimensioni inferiori a 40 millimetri.
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TITOLO III
REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA E DELL' ACQUACOLTURA NELLE ACQUE INTERNE
Art. 33
Classificazione e catasto delle acque interne1. Le Province, in attuazione dell'articolo 7, provvedono al censimento e alla redazione del catasto provinciale delle acque interne destinate alla pesca e all'acquacoltura. Il censimento considera tutte le loro utilizzazioni, con particolare riguardo alle derivazioni. A tal fine entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari di derivazione d'acqua devono, a pena di decadenza, comunicare alle Province competenti la ubicazione, la destinazione, la quantità di acqua derivata, il metodo di prelievo e quello di reimmissione delle acque usate.
2. Le acque interne sono classificate secondo quanto disposto per le acque marine dall'articolo 18.
3. Il catasto delle acque interne registra tutte le acque secondo la classificazione di cui al comma 2 e riguarda ciascuno dei bacini idrografici della Sardegna.
4. Il catasto registra analiticamente:
a) le acque pubbliche nella loro dimensione, portata e destinazione;
b) lo stato di purezza o di inquinamento delle acque con l'indicazione delle principali attività responsabili dell'eventuale inquinamento;
c) le vocazioni ittiogeniche, attuali e potenziali, delle singole acque in base alle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche delle acque;
d) le zone umide, classificate in ragione del rilievo ambientale e produttivo;
e) le zone assoggettate a specifica protezione, ai sensi della normativa comunitaria, statale e regionale.
5. Le Province trasmettono all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente il censimento e il catasto provinciale e i loro aggiornamenti.
6. L'Assessorato della difesa dell'ambiente sulla base dei censimenti e dei catasti provinciali redige il catasto regionale delle acque interne.
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Art. 34
Divieti1. Salvo espresse autorizzazioni rilasciate dalle Province, ai sensi della presente legge e con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 3, nelle acque interne è fatto divieto di:
a) immettere nelle acque interne specie estranee alla fauna ed alla flora locale;
b) collocare nei fiumi o in altri corpi idrici apparecchi fissi per la pesca, quando occupino o possano occupare più della metà della sezione normale del corpo d'acqua;
c) prosciugare, deviare o sbarrare, in qualunque modo e con qualunque mezzo, corsi d'acqua o altri corpi idrici ovvero sommuoverne il fondo, a fini di pesca o cattura. Quando il prosciugamento e la secca dei corsi d'acqua e l'occupazione del loro letto siano consentiti in applicazione di espresse norme di legge, devono essere in ogni caso salvaguardate le risorse ambientali;
d) estrarre materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone di ripopolamento e frega delimitate a norma dell'articolo 36;
e) scaricare nei corpi idrici le acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione senza preventiva decantazione dei fanghi in sospensione;
f) svolgere attività di pesca subacquea.
3. Gli uffici preposti al rilascio di concessioni di derivazione d'acqua sono tenuti ad adeguare, nel più breve tempo possibile, disciplinari e provvedimenti in modo che siano preventivamente tutelate le risorse ambientali.
4. Con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previo accordo con la Provincia competente, sono stabiliti specifici divieti per le zone in cui si svolgono attività di ricerca scientifica o sperimentazione ittica, ovvero sono autorizzate attività di prelievo di determinate specie ittiche nelle zone di protezione di cui all'articolo 36 in vista del ripopolamento di altre acque.
5. Il regolamento di cui all'articolo 3 stabilisce modalità e criteri per l'applicazione dei predetti divieti nei diversi luoghi e tempi ed in relazione all'utilizzazione di diversi attrezzi di pesca, nonché le norme di comportamento che devono essere osservate dai pescatori e dai proprietari di fondi limitrofi a corpi idrici per garantire l'ordinato e pacifico svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge. In ogni caso è fatto divieto di sottoporre a turbative od emulazioni chi legittimamente si appresti alla cattura o al recupero della fauna ittica, fino a quando abbia completato o abbandonato tale operazione.
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