CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 290
presentata dai Consiglieri regionali
MARROCU - FRAU - SANNA Alberto - RASSU - ORTU - CAPPAI - DEMURU - GIAGU - GRANELLA - LOCCI - MANCA - MILIA - PIANA - TUNIS Marco
il 16 gennaio 2002
Norme per l'esercizio dell'attività di pesca ed interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico
Articoli dal n. 35 al n. 51
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 35
Zone di ripopolamento e protezione
1. Sulla base degli indirizzi generali definiti dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, in attuazione dell'articolo 14 e nell'ambito del piano, le Province promuovono l'accrescimento delle risorse ambientali nelle acque interne mediante la predisposizione e l'attuazione di programmi di ripopolamento e mediante la delimitazione di zone da proteggere in funzione della riproduzione, dell'ambientamento e dell'accrescimento naturale delle specie acquatiche.
2. Tali zone si distinguono in :
a) zone di ripopolamento e frega;
b) zone di protezione.
3. Il provvedimento che istituisce le zone stabilisce i divieti e i limiti alle attività di pesca e di acquacoltura praticabili nelle stesse zone.
4. Le zone devono essere delimitate a cura della Provincia con apposite tabelle, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3.
5. Le zone di ripopolamento e frega istituite in un corso d'acqua hanno di norma una lunghezza non inferiore a due chilometri, misurati sull'asse del corpo idrico.
6. I programmi di ripopolamento realizzati da privati devono essere autorizzati dalla Provincia competente.
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Art. 36
Titolarità della licenza regionale di pesca nelle acque interne1. La licenza regionale di pesca nelle acque interne è titolo per esercitare l'attività di pesca di cui all'articolo 4, lettera d) e può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse.
2. Il pescatore professionale non può essere contemporaneamente titolare della licenza regionale per la pesca nelle acque interne e esercitare professionalmente la pesca marittima: all'uopo il richiedente è tenuto a dichiarare preventivamente di non essere iscritto nel registro dei pescatori professionali marittimi di cui all'articolo 9 della Legge n. 963 del 1965. I soci di cooperative della pesca operanti in Sardegna sono tenuti ad esercitare, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, l'eventuale opzione tra l'attività di pesca marittima e l'attività di pesca nelle acque interne. Le cooperative sono comunque tenute a comunicare all'Assessorato della difesa dell'ambiente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei soci e i relativi titoli professionali.
3. Ai consorzi e alle cooperative titolari di concessione per la pesca nelle acque interne possono essere rilasciate licenze per l'esercizio della pesca marittima, quando ciò appaia opportuno per un razionale svolgimento delle attività di pesca o per integrazione del reddito dei pescatori. In tal caso i pescatori esercitanti la pesca marittima possono essere adibiti anche alla pesca nelle acque interne. Tali pescatori non possono, nello stesso anno, godere contemporaneamente di benefici per la pesca marittima e per quella interna.
4. La titolarità della licenza di tipo A, di cui all'articolo 37, viene meno con l'avvio di altre attività economiche di cui il titolare deve dare tempestiva comunicazione al Comune che ha rilasciato la licenza ed alla commissione provinciale di cui all'articolo 3 della Legge 13 marzo 1958, n. 250.
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Art. 37
Licenze di pesca nelle acque interne1. L'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne, così come definite dalla lettera d) dell'articolo 4, è subordinato al possesso delle licenze di pesca previste dal presente capo.
2. La licenza di pesca nelle acque interne può essere:
a) di tipo A, che autorizza all'esercizio professionale della pesca e dell'acquacoltura anche con l'utilizzo di imbarcazioni non appartenenti alle categorie di cui all'articolo 8 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, nonché con l'utilizzo di tutti gli attrezzi consentiti, anche quando l'attività sia esercitata in acque soggette al regime di concessione;
b) di tipo B, che autorizza all'esercizio della pesca sportiva secondo le modalità e con gli attrezzi indicati nel regolamento.
3. Le licenze di tipo A sono rilasciate dalle Province, abilitano all'esercizio della pesca nel territorio provinciale, hanno validità cinque anni e possono essere rinnovate al termine di scadenza.
4. Le licenze di tipo B sono rilasciate dai Comuni, abilitano all'esercizio della pesca sportiva e possono avere una validità mensile, annuale o quadriennale.
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Art. 38
Programmazione1. La Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto del piano, promuovono la sperimentazione e lo svolgimento di attività di acquacoltura.
2. Il regolamento di cui all'articolo 3 stabilisce criteri e metodi per la localizzazione, per le tipologie e per il funzionamento degli impianti di acquacoltura con particolare riguardo alla tutela del paesaggio e di zone e aree protette.
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Art. 39
Acquacoltura nelle acque interne1. L'attività di acquacoltura che si svolge nelle acque interne, così come definite dalla lettera d) dell'articolo 4, deve essere autorizzata dalla Provincia competente.
2. Gli addetti all'attività di acquacoltura devono essere in possesso delle licenze previste dall'articolo 37 della presente legge.
3. Alle attività di acquacoltura si applicano, in quanto compatibili, i divieti di cui all'articolo 15 della Legge n. 963 del 1965 e all'articolo 34 della presente legge. Non si applicano i limiti sulle dimensioni minime dei prodotti e sui periodi di cattura stabiliti nella presente legge per la pesca marittima e nelle acque interne, purché ne sia indicata la provenienza da impianti di acquacoltura intensiva o semintensiva.
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TITOLO IV
CONCESSIONI AI FINI DI PESCA E ACQUACOLTURA
Art. 40
Aree e zone disponibili1. L'Assessore, con apposito decreto, sulla base delle risultanze del piano, individua annualmente l'elenco delle aree marittime individuate e disponibili per la concessione a fini di pesca e di acquacoltura. L'elenco è pubblicato nel BURAS.
2. Le Province predispongono annualmente un elenco delle acque interne, così come definite dalla lettera d) dell'articolo 4, individuate e disponibili per la concessione ai fini della pesca e dell'acquacoltura dandone comunicazione all'Assessorato che ne verifica la compatibilità con il piano. L'elenco è pubblicato nel BURAS.
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Art. 41
Disciplina delle concessioni e loro tipologia1. Le concessioni per la pesca e l'acquacoltura di cui al presente capo sono disciplinate dalle norme in vigore in materia di concessioni demaniali marittime, di concessione di acque pubbliche interne ai fini di pescicoltura e da quelle della presente legge.
2. Le concessioni si distinguono in:
a) concessioni per la pesca professionale;
b) concessioni per la acquacoltura;
c) concessioni per scopi scientifici;
d) concessioni per la pesca sportiva.
3. Le concessioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono rilasciate a: cooperative, consorzi di cooperative, associazioni di produttori, imprenditori singoli o associati.
4. Le concessioni di cui al comma 2, lettera c), sono rilasciate a: soggetti pubblici, università, organizzazioni e istituti di ricerca e singoli ricercatori.
5. Le concessioni di cui al comma 2, lettera d), sono rilasciate a soggetti pubblici, alle associazioni di pescatori sportivi e alle associazioni di promozione turistica.
6. La concessione per la pesca è esclusiva. Tuttavia il decreto di concessione di regola contiene norme per la pesca sportiva, e può contenere norme per la pesca professionale, di soggetti non concessionari e deve in tali casi stabilire i corrispettivi dovuti da tali soggetti al concessionario.
7. La durata delle concessioni previste alle lettere a), b) e c) non può essere superiore a 10 anni, la durata delle concessioni previste alla lettera d) non può essere superiore a 5 anni.
8. In caso di richiesta di concessione di acque interne per scopi sportivi hanno la priorità i Comuni anche quando intendano avvalersi per la gestione di associazioni locali di pescatori sportivi.
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Art. 42
Domanda di concessione1. La domanda di concessione di acque interne o di zone di mare territoriale di cui al presente capo deve essere indirizzata all'Amministrazione competente nelle forme di legge.
2. La domanda di concessione deve essere corredata dei dati e dei documenti seguenti:
a) la esatta indicazione delle zone oggetto della richiesta;
b) il tipo di concessione tra quelli previsti dall'articolo 42, comma 2;
c) la durata richiesta;
d) il programma con gli elementi tecnico-finanziari per la realizzazione delle opere, ove previste, e per lo svolgimento dell'attività;
e) la descrizione dell'organizzazione tecnico-aziendale, le referenze e le esperienze maturate dal soggetto richiedente.
3. Il regolamento di cui all'articolo 3 può stabilire termini ed ulteriori modalità per la presentazione delle domande e per lo svolgimento delle relative istruttorie anche per i casi di concorrenza di cui all'articolo 43.
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Art. 43
Concorrenza di domande1. In caso di concorrenza di domande per la stessa concessione ne è data pubblicità nelle forme di legge e, accertate le capacità tecnico- finanziarie dei richiedenti, è accordata la preferenza ai consorzi di cooperative di pescatori o alle cooperative che assicurino il più alto livello occupativo in relazione allo sforzo di pesca sostenibile.
2. Tra le domande concorrenti è redatta una graduatoria che ha efficacia per tre anni. In caso di revoca, rinuncia o decadenza del primo concessionario, la concessione è assentita, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 3, al soggetto che lo segue in graduatoria.
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Art. 44
Prescrizione della concessione1. L'atto di concessione per la pesca e per l'acquacoltura di cui al presente capo prescrive:
a) le modalità di uso degli impianti al fine di consentire l'uscita in mare dei riproduttori;
b) la regolamentazione dell'utilizzo degli attrezzi e dei lavorieri, o altri impianti di cattura, fissi e mobili;
c) le condizioni di accesso alla pesca dei pescatori sportivi nella zona oggetto della concessione;
d) gli obblighi di vigilanza del concessionario;
e) l'obbligo del concessionario di rilevazione statistica del prodotto pescato;
f) gli obblighi del concessionario ai fini del monitoraggio dell'ambiente.
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Art. 45
Revoca della concessione1. La concessione è revocata ove l'Amministrazione concedente verifichi il venir meno di uno dei requisiti stabiliti nel provvedimento di concessione.
2. Comporta l'immediata decadenza della concessione:
a) il mancato utilizzo per un anno o per cattivo uso in relazione ai fini della concessione;
b) il mancato pagamento del canone anche per una sola annualità;
c) l'inosservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di concessione;
d) l'inosservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore.
3. La revoca è disposta con decreto dell'amministrazione competente.
4. La revoca non dà diritto a indennizzo.
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Art. 46
Limiti al subingresso - divieto di affitto di azienda1. I concessionari non possono alienare né cedere in locazione i beni formanti oggetto dell'esercizio dell'attività di pesca.
2. E' vietato il subingresso nella concessione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 46 del codice della navigazione.
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Art. 47
Determinazione del canone1. L'Amministrazione regionale determina, sulla base delle potenzialità produttive delle acque, l'ammontare del canone da corrispondere per la concessione delle acque del demanio regionale.
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TITOLO V
INTERVENTI DI SUPPORTO TECNICO - ECONOMICO E FINANZIARIO
Art. 48
Finalità: programma d'interventi a favore dell'economia ittica1. La Regione, nel rispetto della politica comunitaria e in attuazione dei regolamenti comunitari in materia di pesca e acquacoltura, adotta annualmente un programma d'interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di favorire lo sviluppo sociale ed economico delle categorie interessate e, in particolare, il sostegno dei livelli occupazionali e il consolidamento della produzione ittica.
2. Gli interventi previsti dal programma riguardano le seguenti azioni:
a) il rinnovo e la ristrutturazione della flotta peschereccia attraverso la costruzione di nuove imbarcazioni da pesca e l'ammodernamento di quelle in esercizio;
b) l'acquacoltura comprendente:
1) la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico degli impianti di allevamento di organismi acquatici nelle acque marine, salmastre e dolci;
2) gli interventi per il miglioramento della circolazione idraulica degli ambienti lagunari stagnali o estuariali;
3) i centri servizi per la produzione;
c) la sistemazione di zone marine protette;
d) le attrezzature dei porti da pesca;
e) la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca comprendenti:
1) la realizzazione di nuovi impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e di impianti per la depurazione dei molluschi;
2) l'ammodernamento degli impianti di trasformazione e lavorazione dei prodotti della pesca;
f) la promozione e la ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca.
3. L'Assessore della difesa dell'ambiente, sentita la commissione di cui all'articolo 11, elabora il programma e lo propone alla approvazione della Giunta regionale. La Giunta regionale approva il programma sentito il parere della competente Commissione consiliare.
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Art. 49
Soggetti destinatari delle agevolazioni1. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 49, i pescatori singoli o associati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.
2. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), punti 1) e 2), gli esercenti, persone fisiche e giuridiche, di impianti di allevamento di organismi acquatici in acque marine, salmastre e dolci, iscritti nei registri di cui agli articoli 9 e 11 della Legge n. 963 del 1965, o iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'esercizio delle attività di allevamento dei suddetti organismi.
3. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), punto 3), i produttori costituiti in cooperative, associazioni o consorzi.
4. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 48, comma 2, lettera c), le amministrazioni locali.
5. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 48, comma 2, lettera d), gli organismi pubblici e i produttori costituiti in associazioni e consorzi.
6. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 48, comma 2, lettera e), punto 1), gli imprenditori singoli e associati.
7. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 48, comma 2, lettera e), punto 2), le imprese singole, associate e cooperativistiche.
8. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 48, comma 2, lettera f), le cooperative di pescatori e loro consorzi, le associazioni di categoria e loro strutture, le associazioni di produttori e loro consorzi.
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Art. 50
Interventi dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e deleghe agli enti locali1. L'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato a predisporre e a dare esecuzione agli interventi d'interesse pubblico previsti all'articolo 49, lettera b), punti 2) e 3), lettere c), d) ed e), punto 1), limitatamente ai mercati ittici all'ingrosso.
2. L'attuazione degli stessi interventi, comprensiva anche delle spese generali di progettazione, è delegata agli enti locali nel cui territorio o nel mare territoriale ad esso prospiciente ricade l'intervento, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modifiche e integrazioni.
3. Per la realizzazione degli interventi previsti nel comma 2, l'Amministrazione regionale può concedere agli enti locali, ad integrazione dei finanziamenti comunitari, un contributo fino all'ammontare totale dell'investimento.
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Art. 51
Finanziamento del programma1. Per l'esecuzione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 48, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi a fondo perduto ai soggetti di cui all'articolo 49 nella misura prevista dal comma 2 del presente articolo.
2. L'ammontare massimo di contribuzione per ciascun tipo d'intervento promosso dai soggetti di cui all'articolo 49 è quello previsto dalla normativa comunitaria. Per la realizzazione dei centri servizi per la produzione, l'ammontare massimo della contribuzione regionale è stabilito nel 60 per cento della spesa ammissibile.
3. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le altre provvidenze creditizie e contributive previste dalla normativa comunitaria e nazionale purché l'ammontare delle agevolazioni non sia superiore al massimale di aiuto richiamato nel comma 2, calcolato in equivalente sovvenzione netto.
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