CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 552
presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS, di concerto con l'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, CONTU
il 9 giugno 2004
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura
RELAZIONE DELLA GIUNTA
Il presente disegno di legge (di seguito ddl) ha lo scopo di riordinare ed accorpare organicamente tutte le disposizioni regionali vigenti in materia di agricoltura. Si tratta del risultato finale di una lunga ed accurata attività di ricognizione, selezione e ridefinizione legislativa promossa e realizzata dall'amministrazione regionale nel corso della legislatura precedente e di quella attuale.
Premesse logiche di qualsiasi processo di riordino e razionalizzazione normativi sono la conoscenza e il consolidamento di tutte le leggi esistenti ed effettivamente vigenti, pertanto il lavoro preliminare è stato quello di costruire un quadro legislativo completo ed organico della materia in esame. A tale fine sono state schedate tutte le leggi approvate in ciascuna legislatura da parte del Consiglio regionale, utilizzando le raccolte annuali delle leggi pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' importante osservare che tale spoglio non si è limitato all'esame delle intitolazioni ufficiali delle leggi ma ha tenuto conto anche di disposizioni e commi contenuti in leggi riguardanti materie diverse. Tutte le norme raccolte sono state quindi accorpate e coordinate in vista del raggiungimento del primo obiettivo ossia la redazione, nell'ambito del progetto TESEO, del Testo unico di coordinamento delle leggi della Regione autonoma della Sardegna in materia di agricoltura, pubblicato nel mese di dicembre 2002.
Partendo dalla base del testo unico di coordinamento è stato predisposto il ddl che si propone. L'intento non è più - o meglio non è unicamente - quello di raccogliere ed accorpare secondo un criterio logico-sistematico la vigente disciplina legislativa ma si è voluta utilizzare tale opportunità per effettuare degli interventi innovativi sulla base degli attuali criteri di semplificazione che informano l'ordinamento giuridico nel suo complesso e utilizzando le più recenti indicazioni europee in tema di tecnica redazionale al fine del miglioramento della qualità normativa.
Una tappa intermedia, fondamentale per giungere alla redazione del presente testo, è stata sicuramente la consultazione delle parti sociali interessate alla materia. Infatti, sulla bozza di ddl contenente il "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura" la Giunta regionale ha attivato un confronto con le parti sociali e con le rappresentanze degli enti locali per raccogliere osservazioni e proposte prima dell'approvazione definitiva dello schema di ddl da parte della Giunta medesima.
Alla luce di tali premesse si descrivono di seguito le principali tipologie di intervento utilizzate per il raggiungimento del testo finale, contenuto nel ddl che si propone, esaminando in particolare gli esempi più significativi:
1) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti e introduzione, nei limiti di detto coordinamento, delle interpolazioni testuali di carattere grammaticale necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; ad esempio nell'articolo 55 c. 1 si parlava originariamente di decreto dell'Assessore di accertamento circa la sussistenza e la tipologia degli usi civici; oggi, per i motivi esposti nel punto 4) della presente relazione, tale competenza è esercitata con provvedimento del dirigente; si è reso quindi necessario concordare l'aggettivo "proprio", in precedenza riferito al sostantivo "decreto" con il nuovo sostantivo di genere femminile al quale si riferisce ossia "determinazione";
2) apposizione della rubrica agli articoli sprovvisti e modifica di alcune rubriche esistenti; intitolazione delle altre partizioni (titoli e capi); si vedano per esempio, nel titolo III, le rubriche degli articoli 120-133;
3) aggiornamento dei rinvii ad altre disposizioni che non corrispondono più allo stato della legislazione; ad esempio nell'articolo 43 del ddl, (corrispondente all'originario art. 25 della L.R. 21/1984), è stato eliminato il riferimento al regio decreto n. 1548 del 1936 e sostituito con il decreto legislativo n. 88 del 1992, attuale fonte di disciplina in materia di revisori contabili, che ha infatti provveduto ad abrogare espressamente il suddetto regio decreto;
4) aggiornamento della indicazione di alcuni organi in relazione ad una nuova ripartizione di competenze introdotta da disposizioni successive; in seguito all'entrata in vigore della L.R. 31/1998 infatti si è reso necessario individuare i casi in cui le competenze in precedenza proprie della direzione politica della Regione sono ora da intendersi trasferite in capo alla direzione amministrativa; si vedano alcuni esempi agli articoli 40 c. 2; 55 cc. 1,4 e 6; 56 cc. 1, 4;
Al momento di definire l'oggetto della disciplina compresa nel testo ovvero individuare le leggi e disposizioni da inserire, sono state fatte alcune scelte. Rispetto al Testo unico di coordinamento che costituisce, come già detto, la base del lavoro, si è deciso quanto segue:
A) la parte riguardante l'organizzazione amministrativa della Regione nell'ambito dell'agricoltura, recante la disciplina delle competenze dell' Assessorato e degli enti strumentali, non è stata inserita. Difatti la sua riforma, da tempo auspicata, rientra nel quadro più generale della riforma dell'organizzazione e degli enti regionali, di cui si attendono gli esiti e con la quale il presente testo unico dovrà essere successivamente coordinato;
B) in materia di riforma dell'assetto agro-pastorale, gli interventi previsti dalla relativa legislazione a favore dello sviluppo delle zone interne a prevalente economia pastorale (LL.RR. 25/1971, 39/1973 e 44/1976) possono dirsi ormai conclusi. Pertanto sono rimaste nel testo unico solo le disposizioni della L.R. 44/1976 concernenti la costituzione e la disciplina del monte dei pascoli, la cui gestione residua è tuttora svolta dall'Assessorato dell'agricoltura tramite l'ERSAT.
Una trattazione più approfondita merita la problematica delle abrogazioni cui nel ddl è dedicato l'articolo 191; si è utilizzato lo strumento dell'abrogazione espressa per soddisfare tre diverse esigenze:
a) rendere in forma esplicita le abrogazioni implicite, già individuate nel corso di tutto il lavoro di ricognizione e riordino legislativo precedentemente effettuato, allo scopo di eliminare dall'ordinamento giuridico regionale norme ormai da tempo inutilizzate perché superate e quindi implicitamente abrogate dalla legislazione successiva, che ha disciplinato in modo nuovo e diverso il medesimo oggetto; tale operazione si è resa necessaria soprattutto a seguito dell'emanazione della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21, che ha provveduto ad adeguare le provvidenze regionali nel settore agricolo ai nuovi orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato senza tuttavia contemplare l'abrogazione espressa della precedente legislazione con essa contrastante; ciò ha comportato un'opera di interpretazione della normativa per individuare le abrogazioni implicite e aggiornare il testo alla nuova realtà legislativa;
b) "ripulire" il quadro normativo mediante l'abrogazione delle disposizioni formalmente ancora in vigore ma non più applicate perché obsolete (art. 191 punto 10) o perché hanno ormai esaurito la loro funzione (art. 191 punto 13)
c) abrogare espressamente le disposizioni che risultano in contrasto con la normativa comunitaria; in questo caso è da segnalare che la Giunta, con deliberazione del 30 luglio 1999, ha stabilito, a partire dal 31 dicembre 1999, la cessazione dei regimi di aiuto contemplati da norme mai notificate alla Commissione europea (art. 191 punti 61, 74, 75, 110), norme che, in buona parte, sono comunque da ritenersi abrogate implicitamente a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 21 del 2000;
d) abrogare espressamente tutte le leggi e disposizioni inserite nel ddl in quanto il testo unico, alla sua entrata in vigore, sarà l'unica fonte legislativa nella materia trattata: per fare un esempio l'art. 184, punti 75), 115) e 119), abroga espressamente alcune leggi fondamentali in materia di agricoltura in quanto le norme in esse contenute sono ora confluite nel testo unico (rispettivamente nei Titoli I, II e III);
Per consentire un'agevole e rapida consultazione del testo unico è stata predisposta la Tavola di corrispondenza dei riferimenti legislativi previgenti, che si allega al testo.
La tabella è costituita da due colonne:
- nella prima (Articolato del testo unico) sono elencati, uno in ciascuna riga, tutti gli articoli del testo unico; spesso si è reso necessario suddividere ulteriormente gli articoli nei singoli commi dovendo inserire segnalazioni specifiche riguardanti parti limitate della norma e non la sua interezza; alcuni articoli e commi sono stati inoltre contrassegnati con asterischi il cui significato è spiegato nella legenda riportata in fondo alla pagina: l'asterisco singolo indica l'articolo o il comma aggiunto, il doppio asterisco indica l'articolo o il comma modificato dal testo unico;
- nella seconda colonna (Riferimento previgente) sono riportati, riga per riga, i corrispondenti riferimenti legislativi di articoli e commi elencati nella prima colonna segnalando tutte le aggiunte, integrazioni, sostituzioni e modifiche che hanno interessato la disposizione originaria dal momento della sua entrata in vigore ad oggi.