CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 552

presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS, di concerto con l'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, CONTU

il 9 giugno 2004

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura


ARTICOLI DAL N. 48 AL N. 80


 

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
Infrastrutture rurali

Art. 48
Strade interpoderali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costruzione di strade interpoderali al servizio di una pluralità di aziende, minimo tre, con la concessione di contributi nelle misure che seguono:

a)    novanta per cento delle spese ammesse per la costruzione delle strade interpoderali, da aprire a pubblico transito, di collegamento tra due strade pubbliche o di interesse pubblico;

b)    sessanta per cento delle spese ammesse per la costruzione delle strade interpoderali di collegamento tra le aziende e una strada pubblica o di interesse pubblico.

   

Art. 49
Opere di infrastrutturazione rurale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, nella misura del novanta per cento della spesa ammessa, ai Comuni, loro Consorzi e alle Comunità montane che realizzino interventi di costruzione, riattamento e manutenzione di strade rurali di interesse comunale, di strade vicinali o classificabili come vicinali, di laghetti collinari, invasi, pozzi e acquedotti rurali che per le loro caratteristiche rispondano ad accertati fini di pubblica utilità.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, ai Comuni, loro Consorzi e alle Comunità montane, programmi di elettrificazione rurale nella misura del novanta per cento della relativa spesa di realizzazione.

   

Art. 50
Rinvio

1. Le modalità di erogazione e di attuazione degli interventi di cui agli articoli 48 e 49 sono disciplinate dalla sezione I, capo I del titolo II del presente testo unico.

   

Capo IV
Usi civici

Art. 51
Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente capo sono intese a:

a) disciplinare l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione sarda ai sensi degli articoli 3, lett. n), e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna;

b) garantire l'esistenza dell'uso civico, conservandone e recuperandone i caratteri specifici e salvaguardando la destinazione a vantaggio delle collettività delle terre soggette agli usi civici;

c) assicurare la partecipazione diretta dei Comuni alla programmazione ed al controllo dell'uso del territorio, tutelando le esigenze e gli interessi comuni delle popolazioni;

d) tutelare la potenzialità produttiva dei suoli, prevedendo anche nuove forme di godimento del territorio purché vantaggiose per la collettività sotto il profilo economico e sociale;

e) precisare le attribuzioni degli organi dell'Amministrazione regionale in materia di usi civici.

   

Art. 52
Titolarità degli usi civici

1. Gli usi civici, intesi come i diritti delle collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, appartengono ai cittadini residenti nel Comune nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all'uso.

   

Art. 53
Indennità per la perdita del diritto d'uso

1. Gli atti di disposizione che comportano l'ablazione o che comunque incidono sulla titolarità dei diritti di uso civico o sull'esercizio di questi sono autorizzati e adottati, dai competenti organi amministrativi, previa la determinazione dell'indennità da corrispondere alla collettività titolare dei diritti stessi.

2. I capitali costituiti dalle indennità di cui al comma 1 sono destinati ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

   

Art. 54
Competenze

1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici, ivi compreso l'accertamento dei terreni gravati da uso civico, sono esercitate dall'Amministrazione regionale tramite l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

   

Art. 55
Accertamento delle terre gravate da uso civico

1. Il dirigente competente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentiti i Comuni interessati, con propria determinazione provvede ad accertare la sussistenza e la tipologia degli usi civici nei territori dei Comuni per i quali non esistano i provvedimenti formali di accertamento.

2. I decreti di accertamento sono trasmessi ai Comuni interessati per la pubblicazione nell'Albo pretorio per trenta giorni.

3. Contro i decreti di accertamento è ammesso il ricorso in opposizione.

4. Il dirigente competente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale si pronuncia sui ricorsi entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso e la decisione è definitiva.

5. L'elenco dei terreni gravati da uso civico viene decretato e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna per ogni Comune interessato.

Per la procedura di accertamento dei terreni gravati da uso civico il dirigente può avvalersi di esperti in materia di usi civici, di scienze agrarie e forestali e di urbanistica.
   

Art. 56
Inventario generale delle terre civiche

1. Il dirigente competente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvede a formare l'inventario generale delle terre civiche libere da occupazioni esistenti nella Regione, articolato per comuni e con l'indicazione delle terre appartenenti alle frazioni, ove esistenti. Sono altresì formati appositi elenchi delle terre abusivamente occupate o possedute con titolo illegittimo.

2. Nell'inventario, che viene periodicamente aggiornato, devono essere indicati tutti i dati idonei per la identificazione delle terre.

3. Gli inventari sono di natura ricognitiva e le eventuali omissioni non incidono sui diritti delle popolazioni.

4. Per la formazione dell'inventario il dirigente può avvalersi di esperti in materia di usi civici, di scienze agrarie e forestali e di urbanistica.

   

Art. 57
Tenuta dell'inventario

1. L'inventario costituisce il documento ufficiale per la programmazione degli interventi di utilizzazione, recupero e valorizzazione dei terreni ad uso civico.

2. Il dirigente competente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvede ad apportare, all'inventario ed agli elenchi di cui sopra, le variazioni conseguenti alle modifiche verificatesi negli elementi che li costituiscono.
   

Art. 58
Piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche

1. Sulla base dell'inventario generale dei terreni soggetti ad uso civico i Comuni singoli o consorziati, avvalendosi eventualmente della collaborazione tecnico-finanziaria delle Amministrazioni provinciali o regionali, predispongono i piani di valorizzazione e di recupero delle terre ad uso civico ricadenti nelle rispettive circoscrizioni, finalizzati allo sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate. I piani devono rispondere ai fini di pubblico interesse, non devono compromettere l'esistenza degli usi civici e non devono pregiudicare i diritti delle collettività utenti.

2. I piani possono prevedere per i terreni una destinazione diversa da quella cui questi sono soggetti qualora tale destinazione comporti, per la collettività interessata, un reale notevole vantaggio. A tal fine i terreni possono essere concessi ad amministrazioni, enti, società, cittadini singoli o associati.

   

Art. 59
Adozione e approvazione dei piani

1. I piani di cui all'articolo 58 sono adottati con deliberazione dei consigli comunali.

2. I piani sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta medesima adottata su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

   

Art. 60
Pubblicità dei decreti di approvazione dei piani

1. Il decreto di approvazione dei piani di intervento sui terreni ad uso civico è pubblicato per la durata di trenta giorni, per consentire ricorsi in opposizione, mediante affissione nell'albo del Comune o dei Comuni interessati. Della pubblicazione deve essere data notizia alle comunità interessate con idonei mezzi di diffusione.

2. Decorso il termine anzidetto senza che siano proposte opposizioni, il decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

3. In caso di opposizione, da esperirsi in base alle leggi dello Stato e della Regione, il decreto viene pubblicato dopo che il provvedimento di rigetto dell'opposizione è divenuto definitivo.

   

Art. 61
Gestione degli usi civici

1. La gestione degli immobili soggetti ad uso civico spetta al Comune o alla frazione nella cui circoscrizione gli immobili stessi sono ubicati.

   

Art. 62
Regolamento comunale di gestione dei terreni civici

1. I Comuni nella cui circoscrizione esistono terreni ad uso civico (…) devono emanare, se ne sono sprovvisti, il regolamento per la gestione di detti terreni, ovvero, se necessario, adattare quello esistente alle disposizioni del presente capo.

2. Sul regolamento deve essere acquisito il parere dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

   

Art. 63
Contenuto del regolamento

1. Il regolamento per l'uso dei terreni gravati da uso civico deve disciplinare:

a) l'esercizio delle forme tradizionali di uso civico relativamente al suo contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali, alle modalità di concessione, alle eventuali condizioni ed ai modi di individuazione e di pagamento dell'eventuale corrispettivo;

b) le forme di utilizzazione non tradizionale relativamente ai contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione, alle modalità di individuazione e di pagamento dei corrispettivi, alle modalità di una eventuale partecipazione del Comune alle iniziative;

c) gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con l'indicazione delle fonti di entrata e la previsione delle misure previste dall'articolo 46 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e di altre norme analoghe;

d) le modalità di contestazione delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 64, i modi di risarcimento dei danni e

2. Nel regolamento possono altresì essere disciplinate le modalità della raccolta consuetudinaria di erbe, di animali e di frutti spontanei, qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità e non siano già disciplinate da altre leggi.
   

Art. 64
Sanzione amministrativa

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento comunale e nei disciplinari di concessione dell'esercizio di uso civico si applica una sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 309,87.

   

Art. 65
Atti di disposizione dei terreni civici

1. Gli immobili soggetti ad uso civico possono essere destinati ad utilizzazione diversa da quella cui sono assoggettati, quando ciò comporti un reale beneficio per la generalità dei cittadini titolari del diritto di uso civico.

2. Gli atti di disposizione degli immobili ad uso civico (mutamenti di destinazione, concessioni in affitto, alienazioni, permute) devono essere preventivamente autorizzati, a pena di nullità, con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

3. Il decreto di autorizzazione alla alienazione o alla permuta di terreni ad uso civico è adottato dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale previa deliberazione della Giunta regionale.
   

Art. 66
Riserva di esercizio

1. Il Comune, con deliberazione assunta dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può stabilire che l'esercizio del diritto d'uso civico sia riservato a talune categorie di soggetti titolari del diritto stesso, con apposite concessioni che devono essere autorizzate dall'Assessore regionale competente in materia di usi civici.

2. L'anzidetta riserva d'uso non può avere durata superiore ai dieci anni, deve prevedere delle compensazioni per il mancato esercizio del diritto d'uso e decade con il venir meno dei presupposti che l'hanno determinata. Può essere rinnovata con la stessa procedura della concessione.

   

Art. 67
Mutamento di destinazione

1. Il mutamento di destinazione, anche se comporta la sospensione dell'esercizio degli usi civici sui terreni interessati, è consentito qualunque sia il contenuto dell'uso civico da cui i terreni sono gravati e la diversa utilizzazione che si intenda introdurre. Essa non può comunque pregiudicare l'appartenenza dei terreni alla collettività, o la reviviscenza della precedente destinazione quando cessa lo scopo per il quale viene autorizzato.

2. Le domande per ottenere l'autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni soggetti ad uso civico ed alla correlativa sospensione dell'esercizio dell'uso sono presentate all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale dal Comune interessato, in base a deliberazione adottata dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La deliberazione di mutamento di destinazione è adottata dal Consiglio comunale anche in assenza del piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche previsto dall'articolo 58 quando le terre civiche sono destinate a finalità pubbliche di recupero ambientale e di forestazione.

3. Il mutamento è autorizzato con decreto dell'Assessore, previo accertamento della rispondenza a pubblico interesse dell'iniziativa per la quale il mutamento viene richiesto.
   

Art. 68
Permuta e alienazione di terreni civici

1. La permuta o l'alienazione di terreni soggetti ad uso civico sono chieste dai Comuni con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 67.

2. L'autorizzazione alla permuta viene consentita previo accertamento della corrispondenza del valore dei terreni oggetto della permuta stessa. Gli usi civici gravanti sui terreni dati in permuta sono trasferiti su quelli di nuova acquisizione.

3. L'autorizzazione all'alienazione di terre di uso civico è concessa nei casi in cui è impossibile realizzare i fini per i quali essa è richiesta con il mutamento di destinazione.

4. Il prezzo dell'alienazione deve corrispondere al valore venale del bene, nella sua reale entità, tenendo conto delle eventuali favorevoli prospettive di incremento per urbanizzazione o valorizzazione turistica e deve essere stabilito previa valutazione dell'Ufficio tecnico erariale.

5. Le finalità in vista delle quali è stata richiesta l'autorizzazione all'alienazione devono essere realizzate entro un termine stabilito. In difetto, le terre sono retrocesse di diritto all'alienante al quale è riservato il diritto di prelazione in caso di alienazione del bene nel biennio successivo. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione.

6. I beni acquisiti dal Comune per effetto della retrocessione o dell'esercizio della prelazione tornano al regime giuridico di uso civico.
   

Art. 69
Sclassificazione di terreni civici

1. Possono essere oggetto di sclassificazione dal regime demaniale civico i terreni soggetti a uso civico a condizione che:

a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi;

b) siano stati alienati, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, da parte dei comuni mediante atti posti in essere senza il rispetto della normativa di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 o siano stati utilizzati dai comuni per la costruzione di opere permanenti di interesse pubblico;

c) non siano stati utilizzati in difformità alla programmazione urbanistica comunale.

2. La sclassificazione, su richiesta motivata del comune territorialmente interessato, è dichiarata con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento della esistenza delle condizioni indicate nel comma 1.

3. La richiesta di sclassificazione è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Qualora trattisi di terreni di pertinenza frazionale, la deliberazione deve contenere il parere obbligatorio dell'Amministrazione separata frazionale, ove esistente.

4. Entro 15 giorni la delibera è depositata a disposizione del pubblico per 30 giorni presso la segreteria del Comune; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune e mediante l'affissione di manifesti e avviso in almeno uno dei quotidiani dell'isola.

5. Chiunque può formulare, entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni alla delibera.

6. Il Consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti l'adozione definitiva della richiesta di sclassificazione.

7. Il decreto assessoriale di cui al comma 2 è pubblicato con le formalità previste dall'articolo 71

8. Il Comune territorialmente interessato deve presentare la richiesta di sclassificazione di cui al comma 2 entro il 30 aprile 2005, ovvero entro due anni dall'accertamento formale della sussistenza e della tipologia degli usi civici nelle terre comunali o dall'inventario generale delle terre pubbliche.
   

Art. 70
Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali

1. I Comuni, quando ciò comporti un reale beneficio per i propri amministrati, possono richiedere il trasferimento dei diritti di uso civico dai terreni interessati in altri terreni di proprietà comunale, ove esistenti, idonei all'esercizio dei diritti di uso civico nelle forme tradizionali e non tradizionali.

2. La richiesta di trasferimento è deliberata dal Consiglio comunale con le modalità di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 69.

3. Il trasferimento dei diritti di uso civico è disposto con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Il decreto assessoriale è pubblicato con le formalità previste dall'articolo 71.
   

Art. 71
Pubblicità dei decreti autorizzativi

1. I decreti dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché, per almeno 15 giorni, nell'albo del Comune interessato.

2. Rimangono salvi i rimedi eventualmente esperibili in base alle leggi dello Stato e della Regione.

   

Art. 72
Controlli dei Comuni

1. I Comuni vigilano sull'osservanza, da parte dei cittadini e dei concessionari dell'esercizio di uso civico, delle prescrizioni dei regolamenti comunali e delle clausole contenute nei provvedimenti di concessione. L'inosservanza di tali prescrizioni può comportare l'interdizione dell'uso e la revoca delle concessioni.

2. Qualora la gestione dei terreni civici sia affidata ad una azienda, ad un consorzio o ad altro soggetto, il Comune esercita su questi soggetti la vigilanza ed il controllo secondo le forme e con i criteri al riguardo previsti dalla vigente legislazione, in quanto compatibili.

   

Art. 73
Controlli dell'Assessorato regionale

1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, mediante opportuni controlli sia d'ufficio che su segnalazione dei titolari del diritto di uso civico, vigila sull'osservanza da parte dei Comuni, dei concessionari e dei cittadini, delle prescrizioni contenute nel presente capo, nei piani di valorizzazione e nei provvedimenti di autorizzazione degli atti di disposizione dei terreni di uso civico.

2. Qualora dai controlli risultino violazioni delle anzidette prescrizioni l'Assessore adotta gli opportuni rimedi amministrativi. In caso di lesione di diritti propone alla Giunta regionale l'esperimento delle conseguenti azioni giurisdizionali.

   

TITOLO II
INCENTIVI ALL'AGRICOLTURA

Capo I
Aiuti alle aziende agricole

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 74
Modalità di erogazione degli aiuti

1. Gli aiuti previsti dal presente capo possono essere erogati sotto forma di:

a) sovvenzioni in conto capitale;

b) concorso su interessi a fronte di mutui o prestiti concessi dalle banche;

c) combinazione delle forme sopraindicate, purché l'ammontare complessivo non superi i limiti massimi previsti per i singoli interventi.

2. L'Amministrazione regionale, su domanda degli interessati, è autorizzata ad erogare acconti sugli aiuti, fino alla misura massima dell'80 per cento.
   

Art. 75
Limiti degli aiuti

1. Non sono concessi aiuti per opere iniziate prima della presentazione delle domande di aiuto e del rilascio delle necessarie autorizzazioni.

2. Non sono concessi aiuti per investimenti che comportino aumenti di produzione per prodotti che non trovano normali sbocchi sui mercati.

3. Non sono concessi aiuti che contrastino con i divieti e le restrizioni stabilite nelle organizzazioni comuni di mercato.
   

Art. 76
Attuazione ed esecuzione degli interventi

1. La definizione dei piani, dei programmi e delle direttive generali relative all'attuazione degli interventi di cui al presente capo, compete alla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura.

2. Gli aiuti alle imprese istituiti dal presente capo sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea o solo dopo il decorso del termine previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.

   

Sezione II
Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

Art. 77
Finalità degli aiuti

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per investimenti nelle aziende agricole finalizzati a:

a) ridurre i costi di produzione;

b) migliorare e riconvertire la produzione e incrementare la qualità;

c) tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e benessere degli animali;

d) promuovere la diversificazione delle attività nelle aziende agricole.
   

Art. 78
Beneficiari degli aiuti

1. Possono beneficiare degli aiuti le aziende, singole o associate, a condizione che possano comprovare, mediante valutazione delle prospettive:

a) redditività;

b) il rispetto dei requisiti minimi in materia di zooprofilassi delle malattie infettive, ambiente, igiene e benessere degli animali; (…);

c) il possesso da parte del conduttore di conoscenze e competenze professionali adeguate.

2. Possono beneficiare degli aiuti anche le aziende che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), intendano realizzare gli investimenti necessari per conformarsi a nuovi requisiti minimi;

3. Per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 1 è riconosciuta priorità alle richieste inoltrate da giovani agricoltori.

   

Art. 79
Investimenti ammessi a finanziamento

1. Sono ammesse a finanziamento le spese relative a:

a) opere di miglioramento fondiario;

b) impianto di colture arboree specializzate;

c) costruzione o miglioramento di beni immobili;

d) acquisto di macchine e attrezzature agricole;

e) acquisto di apparecchiature e programmi informatici;

f) acquisto di riproduttori maschi di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza;

g) acquisto di fattrici di qualità pregiata, registrate nei libri genealogici o nei registri di razza;

h) acquisto di terreni e beni immobili, comprese spese legali e notarili, tasse e costi di registrazione;

i) spese generali, onorari e oneri di progettazione, studi di fattibilità, consulenze, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12 per cento;

l) ricomposizione fondiaria attraverso permuta di particelle agricole migliorative della redditività delle aziende.
   

Art. 80
Intensità dell'aiuto

1. L'intensità massima dell'aiuto rispetto alle spese ammesse, in generale, è così determinata:

a) 50 per cento nelle zone svantaggiate (55 per cento per i giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni);

b) 40 per cento nelle altre zone (45 per cento per i giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni).

2. Nei casi particolari sottoelencati, purchè non si determini un aumento della capacità di produzione dell'azienda, l'intensità dell'aiuto può essere così modificata:

a) per investimenti finalizzati (…) a superare i requisiti comunitari minimi in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente o delle condizioni di igiene e benessere degli animali:

1) 75 per cento nelle zone svantaggiate;

2) 60 per cento nelle altre zone;

b) per investimenti finalizzati alla conservazione di elementi di interesse storico o archeologico situati in aziende agricole:

1) sino al 100 per cento delle spese sostenute se si tratta di fattori non produttivi;

2) sino al 75 per cento per le zone svantaggiate e al 60 per cento per le altre zone, se si tratta di fattori produttivi dell'azienda.

3. Per la ricomposizione fondiaria attraverso permuta di particelle agricole può essere concesso fino al 100 per cento della spesa sostenuta per costi legali e amministrativi, per tasse e costi di registrazione.