CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 552

presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS, di concerto con l'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, CONTU

il 9 giugno 2004

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura


ARTICOLI DAL N. 81 AL N. 101


 

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Sezione III
Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli

Art. 81
Finalità dell'intervento e intensità dell'aiuto 

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammesse per fini di miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei loro sottoprodotti, o per realizzare investimenti che consentano di superare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
   

Art. 82
Beneficiari degli aiuti

1. Possono beneficiare degli aiuti, se dimostrano redditività, le aziende agricole associate in forma cooperativa nonché i consorzi di cooperative e i consorzi di imprenditori agricoli a titolo principale.

   

Art. 83
Investimenti ammessi a finanziamento 

1. Per le finalità di cui all'articolo 81 sono ammesse a finanziamento le spese relative a:

a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto di macchine e attrezzature, ivi comprese quelle per il trasporto dei prodotti;

c) acquisto di apparecchiature e programmi informatici;

d) spese generali, onorari e oneri di progettazione, studi di fattibilità, consulenze, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12 per cento.

   

Sezione IV
Aiuti a favore della valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Art. 84
Interventi a favore della valorizzazione e della promozione dei prodotti agricoli 

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti, pari al 50 per cento della spesa ammessa, per attività volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità, elaborati con metodi tipici, tradizionali o biologici, comprese la realizzazione e registrazione di marchi collettivi a livello nazionale e comunitario nonché per attività volte alla promozione e pubblicità delle produzioni, compreso lo studio e la realizzazione di nuovi prodotti e confezioni e per la partecipazione a fiere ed esposizioni e per ricerche di mercato
   

Art. 85
Aiuti per le spese di controllo e certificazione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare aiuti per l'introduzione di sistemi di controllo, certificazione e assicurazione della qualità dei prodotti e dei processi di filiere produttive. L'aiuto è pari al 100 per cento delle spese sostenute dagli operatori agricoli nel primo anno di istituzione di tali sistemi di controllo, negli anni successivi l'aiuto viene erogato con una progressiva diminuzione del 20 per cento.

   

Art. 86
Beneficiari degli aiuti

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui agli articoli 84 e 85 le imprese agricole di trasformazione costituite in consorzi di cooperative, i consorzi di privati, i consorzi misti di cooperative e privati, nonché i consorzi di tutela a rilevanza nazionale e, esclusivamente per le produzioni biologiche, anche i singoli operatori iscritti nell'elenco regionale degli operatori biologici.

   

Art. 87
Ricerca e sviluppo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare agli organismi di cui all'articolo 86, attività di studio e ricerca finalizzata allo sviluppo dei relativi settori produttivi.

2. L'ammontare delle spese relative all'attività di cui al comma 1 è interamente rimborsata dall'Amministrazione regionale.

   

Art. 88
Promozione istituzionale

1. L'Amministrazione regionale provvede direttamente allo svolgimento dell'attività di promozione a carattere istituzionale in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 del Trattato di Amsterdam.

   

Sezione V
Aiuti all'avviamento delle associazioni di produttori e dei Consorzi di tutela

Art. 89
Riconoscimento delle associazioni di produttori e loro unioni 

1. L'Amministrazione regionale riconosce le associazioni di produttori e le loro unioni, costituite allo scopo di consentire ai soci di adattare la produzione alle esigenze di mercato e di concentrare l'offerta.

   

Art. 90
Aiuti alle associazioni di produttori e loro unioni per l'avviamento

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli organismi di cui all'articolo 89 aiuti all'avviamento, per i cinque anni successivi al loro riconoscimento. Sono ammesse a contributo le spese relative a:

a) affitto locali;

b) acquisto attrezzature da ufficio, compreso materiale e programmi informatici;

c) costi del personale;

d) costi di esercizio e spese giuridiche e amministrative.

2. L'aiuto è concesso sino al 100 per cento della copertura dei costi sostenuti nel primo anno, con una progressiva riduzione del 20 per cento per ciascun anno di esercizio.

3. Sono altresì concessi nuovi aiuti all'avviamento, limitatamente alle spese derivanti dai compiti aggiuntivi svolti dall'associazione o dall'unione, nel caso l'attività dell'associazione o dell'unione di produttori aumenti in maniera significativa.

   

Art. 91
Aiuti all'avviamento ai Consorzi di tutela

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di tutela aiuti all'avviamento nella misura e nelle forme previste dall'articolo 90.

   

Capo II
Interventi a favore dei consorzi fidi

Art. 92
Finalità

l. La Regione Sardegna, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, concorre allo sviluppo di organismi collettivi di garanzia, in seguito denominati consorzi fidi.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale concede ai consorzi fidi:

a) contributi per la formazione e l'integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle imprese socie, di garanzie per l'accesso al credito;

b) contributi per l'attività di assistenza e consulenza tecnico finanziaria alle imprese agricole; l'attività di consulenza è prestata anche alle imprese non associate.
   

Art. 93
Requisiti dei consorzi fidi

1. I consorzi fidi per beneficiare dei contributi del presente capo devono:

a) essere costituiti sotto forma di cooperativa o di consorzi tra imprese, anche di secondo grado;

b) essere costituiti da imprese agricole;

c) avere operatività regionale o almeno provinciale;

d) avere sede operativa nel territorio della Regione;

e) avere fine di mutualità tra gli aderenti;

f) concedere garanzie ed agevolazioni con valutazioni di merito indipendenti ed egualitarie.

2. Ai consorzi fidi possono aderire, in qualità di sostenitori, anche enti pubblici e privati.

   

Art. 94
Ammontare dei contributi e rispetto della normativa comunitaria

1. I contributi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 92 sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria:

a) proporzionalmente al valore del fondo rischi e del patrimonio di garanzia già costituiti;

b) in misura adeguata all'ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati o in fase di erogazione e per i quali i consorzi fidi abbiano deliberato la concessione di garanzia.

2. L'ammontare dei contributi di cui comma 1 non può essere superiore all'ammontare dei finanziamenti per i quali consorzi fidi hanno rilasciato garanzia.

3. La garanzia prestata con l'utilizzo del contributo regionale:

a) deve rispettare le condizioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;

b) è cumulata con altri eventuali aiuti per garantire il rispetto dei massimali di aiuto previsti per il settore agricolo dalla normativa comunitaria;

c) è concessa esclusivamente per operazioni conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria.

4. I contributi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 92 sono concessi nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.
   

Art. 95
Competenze della Giunta regionale

l. La Giunta regionale con propria deliberazione determina:

a) la misura dei contributi;

b) i criteri di ammissione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi;

c) le priorità nella erogazione dei contributi;

d) i criteri cui devono attenersi, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 7 agosto 1990, n. 241, i consorzi fidi nella erogazione delle garanzie e nell'attività di consulenza;

e) gli obblighi dei consorzi fidi nei confronti dell'Amministrazione regionale;

f) le modalità di controllo da parte dell'Amministrazione regionale sull'utilizzo dei contributi regionali.

   

Art. 96
Scioglimento o liquidazione

l. In caso di scioglimento o liquidazione del consorzio fidi il rappresentante legale comunica, immediatamente e comunque entro quindici giorni, all'Amministrazione regionale i motivi e le cause dei provvedimenti ed entro centoventi giorni restituisce i contributi regionali non utilizzati.

   

Art. 97
Sanzioni

l. La violazione degli obblighi stabiliti dal presente capo e dalle disposizioni di attuazione comporta:

a) la revoca e il recupero dei contributi concessi e non utilizzati;

b) la revoca e il recupero dei contributi utilizzati in contrasto con tali obblighi;

c) l'esclusione dall'accesso ai contributi per un periodo da uno a cinque anni.

   

Art. 98
Relazioni informative

1. I consorzi fidi comunicano all'Amministrazione regionale, con periodicità annuale, eventuali variazioni statutarie, organizzative, amministrative e logistiche.

2. I consorzi fidi comunicano all'Amministrazione regionale, con periodicità annuale, le modalità di utilizzo dei contributi regionali.

   

Art. 99
Attuazione degli aiuti

l. Gli aiuti istituiti dal presente capo sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea o solo dopo decorso il termine previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.

   

Capo III
Aiuti per i danni alle produzioni agricole
derivanti da calamità naturali, epizoozie e malattie vegetali

Art. 100
Aiuti per i danni alla produzione agricola

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti alle aziende agricole nel caso di danni alla produzione o ai mezzi di produzione derivanti da calamità, avversità atmosferiche, epizoozie e malattie vegetali. Gli aiuti possono riguardare anche i premi di assicurazione dovuti dall'agricoltore.

2. Gli interventi sono effettuati nel rispetto dei criteri e degli orientamenti in materia dell'Unione Europea.

3. Sono fatti comunque salvi gli altri eventuali interventi e regimi di aiuto ammessi dalla Unione Europea.

   

Art. 101
Direttive di attuazione e istruttoria delle pratiche

1. Le direttive di attuazione degli interventi sono fissate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentito il parere consultivo della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura. Il parere si intende acquisito qualora la Commissione non si pronunci entro quindici giorni dalla data di ricevimento.

2. Ferme restando le competenze di programmazione, di coordinamento e di controllo dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, le competenze sulla istruttoria delle pratiche, vengono determinate, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, dalla Giunta regionale, che può utilizzare gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, enti regionali o altre istituzioni pubbliche; ove necessario possono essere stipulate apposite convenzioni.