CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 552

presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS, di concerto con l'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, CONTU

il 9 giugno 2004

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura


ARTICOLI DAL N. 102 AL N. 133


 

TESTO DEL PROPONENTE

.

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO III
SVILUPPO RURALE E ASSISTENZA TECNICA

Capo I
Potenziamento delle risorse locali

Sezione I
Agriturismo 

Art. 102
Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione della legge 5 dicembre 1985, n. 730, disciplina e promuove l'agriturismo, integrandolo con l'offerta turistica regionale, al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio socio-economico, culturale e ambientale del proprio territorio e di promuovere lo sviluppo rurale.

   

Art. 103
Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 104 attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

2. Rientrano tra tali attività:

a) ospitare in locali situati nell'ambito dei fondi facenti parte dell'azienda agricola, e nei locali di abitazione dell'imprenditore anche se ubicati in un centro abitato, nonché l'ospitalità in azienda, in spazi aperti attrezzati per l'agricampeggio;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico. Il requisito di cui sopra si intende soddisfatto anche attraverso l'integrazione parziale di prodotti provenienti da altre aziende agricole sarde collegate per l'esercizio delle attività agrituristiche. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne;

c) vendere direttamente i prodotti di cui alla precedente lettera b);

d) organizzare attività ricreative e culturali nell'ambito dell'azienda.

3. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente sezione, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati

   

Art. 104
Soggetti legittimati all'esercizio dell'agriturismo

1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del codice civile e ai familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, regolarmente iscritti nei relativi ruoli previdenziali ai sensi della Legge 2 agosto 1990, n. 233.

   

Art. 105
 
Denominazione delle attività agrituristiche

1. I termini "agriturismo" e "agrituristico" sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente sezione.

   

Art. 106
Connessione e complementarità tra l'attività agricola e quella agrituristica

1. Il rapporto di connessione e complementarità tra l'attività agricola e quella agrituristica si realizza allorché l'azienda agricola, in relazione alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi abitativi disponibili e al numero degli addetti impiegati nelle diverse attività agricole, sia idonea a svolgere l'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni della presente sezione.

2. Il requisito di principalità delle attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura rispetto all'attività agrituristica si intende garantito quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola sia superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.

3. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 va dimostrata dall'interessato mediante una specifica relazione sull'attività agrituristica prevista per il triennio successivo in rapporto all'attività agricola principale e con la presentazione annuale di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza delle condizioni stesse.

   

Art. 107
Limiti per l'esercizio dell'agriturismo

1. Per le aziende aventi superficie minore o uguale a 10 ettari il limite massimo per l'ospitalità presso l'abitazione dell'imprenditore agricolo e in altri fabbricati situati nell'azienda agricola è di 6 camere e 10 posti letto. Per lo stesso tipo di azienda il limite massimo per l'ospitalità è di 5 piazzole e 15 campeggiatori.

2. Per le aziende di dimensioni superiori è stabilito un incremento di un posto letto e di un campeggiatore per ogni ettaro oltre i 10, con il limite massimo di 12 camere e 20 posti letto e di 10 piazzole e 30 campeggiatori. 

3. In aggiunta agli ospiti di cui ai commi 1 e 2, possono essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti, e comunque in numero non superiore a 80 coperti per pasto.

   

Art. 108
Norme igienico-sanitarie

1. I locali adibiti ad uso agrituristico devono avere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal Regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti per gli edifici già esistenti, compresi quelli da ristrutturare o adeguare, sono ammesse deroghe ai limiti di altezza e agli indici di illuminazione e di aerazione previsti dalle normative vigenti. Le deroghe devono essere motivate e concesse dai Comuni nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

2. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di idonei servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone o frazioni di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.

3. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti, in assenza di servizi igienici adeguati nelle piazzole di sosta, l'autorizzazione per il campeggio è concessa a condizione che il campeggiatore possa usufruire dei servizi dell'abitazione. In tal caso deve essere comunque garantito che il rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari sia quello indicato nel comma 2. All'interno della struttura edilizia aziendale, inoltre, deve essere previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.

4. Negli spazi aperti la superficie da destinare a tenda o altro mezzo autonomo di soggiorno deve essere non inferiore a 40 mq. La sistemazione di tale superficie deve essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno.

5. I locali per l'agriturismo devono essere dotati di acqua corrente potabile.

6. Per le norme igieniche riguardanti la preparazione e la somministrazione di spuntini, pasti e bevande, la normativa di riferimento è quella contenuta nella legge 30 aprile 1962, n. 283 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980. In ogni caso è stabilito il principio che le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 103, non sono parificabili alla ristorazione o alla manipolazione, preparazione e somministrazione di alimenti a scopo commerciale.

7. La macellazione ad uso familiare e per la somministrazione dei pasti agrituristici è consentita, in deroga alle vigenti norme, previa autorizzazione e controllo delle autorità competenti, in locali aziendali polifunzionali, entro i limiti mensili indicati in una direttiva emanata dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e comunque nel rispetto dei seguenti limiti massimi mensili:

a) volatili: 150 capi;

b) conigli: 75 capi;

c) UGB - capi bovini equivalenti: 3 capi.

8. La produzione e la vendita delle sostanze alimentari e delle bevande sono soggette alle disposizioni di cui alla legge n. 283 del 1962, e successive modifiche e integrazioni.

   

Art. 109
Autorizzazione per l'esercizio dell'agriturismo

1. I soggetti di cui all'articolo 104, che intendono esercitare attività agrituristiche, devono presentare, al Sindaco del comune nel cui territorio è ubicata l'azienda, domanda di autorizzazione corredata:

a) da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 104;

b) dalla relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 106, nella quale devono essere altresì indicate le tariffe che saranno praticate;

c) dalla copia del libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dalla azienda ASL al personale addetto alla preparazione ed alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande;

d) dal parere della azienda ASL relativo ai locali da adibire all'attività agrituristica;

e) dalla copia della concessione o autorizzazione edilizia, ove richiesta.

2. Il Sindaco, in applicazione dell'articolo 688 del codice di procedura penale e dell'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, accerta il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e agli articoli 11 e 92 del T.U. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. Il Sindaco accerta il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 104, 106 e 107 avvalendosi degli uffici periferici dell'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in agricoltura (ERSAT).

4. Il Sindaco decide sulla domanda di autorizzazione entro sessanta giorni dalla data della sua presentazione; scaduto tale termine l'autorizzazione si intende concessa.

5. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda è comunicato all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

6. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla data d'accoglimento della domanda, rilascia - in duplice copia autentica - il certificato di "operatore agrituristico", nel quale devono essere indicati l'oggetto delle attività praticabili e le modalità e i limiti del loro esercizio.

7. L'operatore agrituristico interessato, una volta in possesso dei due certificati rilasciati dal Sindaco, ne invierà uno all'Assessorato regionale della agricoltura e riforma agro-pastorale unitamente alla domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna, di cui all'articolo 110.

8. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

   

Art. 110
Elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna

1. E' istituito l'elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna, al quale devono obbligatoriamente essere iscritti, prima dell'inizio delle attività, i soggetti già in possesso dell'autorizzazione comunale.

2. L'iscrizione all'elenco è richiesta dall'interessato secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 109.

3. La tenuta dell'elenco è demandata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che cura l'istruttoria delle domande pervenute e provvede all'iscrizione nell'elenco ed al rilascio del relativo attestato di iscrizione.

4. L'elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna è pubblico ed è lo strumento attraverso il quale l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale esercita le funzioni di gestione e controllo dell'agriturismo regionale. Copia dell'elenco è trasmessa all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

   

Art. 111
Obblighi dell'operatore agrituristico

1. Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività agrituristica ha l'obbligo di:

a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data stabilita nell'autorizzazione comunale;

b) sporre al pubblico il certificato di cui al comma 6 dell'articolo 109, rilasciato dal Sindaco, l'attestato di iscrizione all'elenco regionale, di cui al comma 3 dell'articolo 110 e le tariffe praticate;

c) esercitare le attività consentite, nei limiti e nei modi indicati nell'autorizzazione comunale;

d)tenere un registro con le generalità delle persone alloggiate e comunicare l'arrivo e la partenza degli ospiti alla locale autorità di Pubblica Sicurezza;

e) comunicare - entro il 15 gennaio di ogni anno - al Comune e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale quali tariffe saranno applicate nell'anno in corso;

f) rispettare le tariffe comunicate al Comune e alla Regione;

g) esporre al pubblico l'elenco dei prodotti utilizzati con l'indicazione della provenienza.

   

Art. 112
Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Il Sindaco, qualora accerti che l'operatore agrituristico sia venuto meno ad no o più obblighi di cui all'articolo 111, può sospendere, con provvedimento motivato, l'autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche per un periodo variabile tra due e trenta giorni.

2. L'autorizzazione è revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, quando sia stato accertato dal Comune stesso che l'operatore:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di notifica dell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno, sempre che l'interessato non abbia comunicato al Comune, entro i primi quindici giorni, il ritardo o la sospensione, indicando motivi obiettivamente verificabili;

b) abbia perso i requisiti soggettivi di cui all'articolo 104 o non rispetti il criterio di principalità delle attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura rispetto all'attività agrituristica di cui all'articolo 106;

c) abbia subìto nel corso dell'anno tre provvedimenti di sospensione.

3. La contestazione dei motivi di revoca deve essere comunicata per iscritto all'interessato, il quale ha trenta giorni di tempo per rispondere e controdedurre. Il Comune delibera in via definitiva sulla revoca entro i successivi trenta giorni.

4. Del provvedimento di revoca va data dal sindaco immediata comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale il quale dispone la cancellazione dell'interessato dall'elenco regionale degli operatori agrituristici.

   

Art. 113
Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative pecuniarie

1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente sezione sono esercitati dagli organi di polizia municipale e dai Servizi di igiene delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti.

2. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all'articolo 105, utilizzando impropriamente i termini "agriturismo" o "agrituristico" a fini di lucro, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 774,69 a euro 2.065,83.

3. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale le attività agrituristiche essendo sprovvisto dell'autorizzazione di cui all'articolo 109 e senza essere iscritto all'elenco regionale di cui all'articolo 110, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 1.291,14 a euro 5.164,57. Il Sindaco, con propria ordinanza, dispone la chiusura dell'esercizio illegalmente aperto, e l'autorizzazione non può essere rilasciata per il periodo di un anno dal provvedimento di chiusura.

4. Il titolare di impresa agrituristica, che utilizza i locali e gli spazi destinati all'alloggio o alla ristorazione degli ospiti per un numero superiore a quello utorizzato, è soggetto - oltre che ai provvedimenti di sospensione previsti dal comma 1 dell'articolo 112 - anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 154,94 a euro 1.549,37.

5. Il titolare di impresa agrituristica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 103,29 a euro 1.032,91, nei seguenti casi:

a) attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di attrezzature qualitativamente o quantitativamente superiori a quelle esistenti;

b) mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione comunale, dell'attestato di iscrizione all'elenco regionale e delle tariffe praticate.

   

Art. 114
Incentivi per l'attività agrituristica

1. A favore degli imprenditori agricoli - singoli o associati - che intendono praticare l'attività agrituristica e sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, può essere concesso un contributo per i seguenti scopi:

a) restauro, adeguamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione dei locali da destinare all'attività agrituristica;

b) realizzazione delle opere relative:

1) alle strade poderali di accesso, all'approvvigionamento idrico e all'eventuale impianto di potabilizzazione delle acque;

2) all'adduzione e distribuzione dell'energia elettrica per usi domestici;

3) al trattamento e allo smaltimento delle acque luride;

4) ai locali polifunzionali per la macellazione e lavorazione delle carni;

5) ai collegamenti telefonici;

c)    allestimento di piazzole attrezzate per l'agricampeggio e relativi servizi;

d) realizzazione di strutture per le attività ricreative, ivi compresi i recinti e le scuderie per le attività di turismo equestre;

e) arredamento delle stanze da letto, delle cucine e dei posti di ristoro;

f) restauro e ristrutturazione di strutture tipiche del paesaggio agricolo tradizionale sardo, tra le quali: muretti a secco di recinzione, chiudende con siepi di essenze autoctone, piantagioni domestiche, filari alberati;

g) sistemazione di cartelli e indicazioni stradali;

h) locali e attrezzature per la lavorazione, manipolazione e conservazione dei prodotti aziendali;

i) realizzazione e allestimento di locali adibiti a esposizioni etnografiche permanenti;

l) laboratori e attrezzature destinate a lavorazioni tradizionali riguardanti la cultura della famiglia rurale.

2. Il contributo indicato nel comma 1 è concesso nella misura di cui all'articolo 80.

3. Il contributo può essere concesso:

a) sotto forma di contributo in conto capitale;

b) sotto forma di mutui a tasso agevolato;

c) sotto forma di una combinazione delle tipologie previste dalle lettere a) e b).

4. I mutui sono concessi per una durata massima di dodici anni, al tasso applicato ai mutui di miglioramento fondiario, disciplinati dalla legislazione igente in materia di credito agrario.

5. Gli incentivi previsti dalle disposizioni della presente sezione sono concessi ai sensi della normativa in materia di opere di miglioramento fondiario e non sono cumulabili con altri contributi regionali, statali e comunitari afferenti le stesse opere.

   

Art. 115
Vincolo di destinazione e restituzione dei contributi

1. I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con il concorso finanziario regionale ai sensi dell'articolo 114 non possono essere distolti dall'utilizzazione agrituristica prima di dodici anni dalla erogazione dell'ultima rata di contributo.

2. La violazione della norma di cui al comma 1 comporta la revoca del provvedimento di concessione dei contributi regionali e la conseguente restituzione delle somme percepite.

3. L'eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica comporta ugualmente l'obbligo della restituzione delle provvidenze percepite ai sensi della presente sezione, qualora sia disposto prima che siano trascorsi dodici anni dalla loro erogazione.

   

Art. 116
Attività di studio, di ricerca e formazione professionale

1. La Regione:

a) promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo;

b) cura la formazione professionale degli operatori agrituristici, dei tecnici e del personale delle organizzazioni e delle associazioni interessate alla promozione e allo sviluppo dell'agriturismo;

c) incentiva e coordina, anche mediante la promozione di idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione e lo sviluppo dell'offerta agrituristica regionale;

d) sostiene la realizzazione di "progetti pilota" per iniziative, aziendali e nteraziendali, a carattere sperimentale, con particolare attenzione per le zone interne e per le aree prive d'insediamenti industriali.

   

Art. 117
Classificazione delle aziende agrituristiche

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvede a classificare le aziende agrituristiche sulla base di direttive approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura e delle associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative.

   

 Art. 118
Mutui agrituristici

1. E' costituito, ai sensi dell'articolo 105 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, il «fondo di rotazione per mutui agrituristici» con la dotazione di euro 258.228,45.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale regolerà con apposita convenzione da stipularsi con gli istituti di credito, i rapporti derivanti dalla gestione del fondo.

   

Art. 119
Norma transitoria

1. Gli operatori agrituristici autorizzati ai sensi della abrogata legge regionale n. 32 del 1986 possono continuare a esercitare, in via provvisoria, l'attività agrituristica per un periodo di 24 mesi dalla del 18 luglio 1998. Entro tale termine i Comuni, anche avvalendosi degli uffici periferici dell'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT), accertano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 104, 106 e 107. Se viene accertato il possesso di tali requisiti il Sindaco rilascia una nuova autorizzazione ai sensi dell'articolo 109 e ne dà comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

2. Gli operatori agrituristici già iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 32 del 1986, transitano nell'elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna istituito con l'articolo 110, mantenendo il numero progressivo d'iscrizione a ciascuno a suo tempo attribuito. Trascorso il termine di cui al comma 1 gli operatori agrituristici iscritti provvisoriamente nell'elenco e ai quali non è stata rilasciata l'autorizzazione prevista dal comma 1 del presente articolo sono cancellati dall'elenco stesso.

3. Gli imprenditori agrituristici autorizzati ai sensi della abrogata legge regionale 32 del 1986 possono continuare a utilizzare, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data del 18 luglio 1998, gli edifici e gli spazi destinati ad agricampeggio indicati nelle autorizzazioni, anche in assenza dei requisiti igienici-sanitari indicati dall'articolo 109, commi 2 e 3.

4. Le domande di finanziamento presentate dagli imprenditori agrituristici a valere sulla abrogata legge regionale 32 del 1986 mantengono la loro validità nel caso in cui siano rispettati i requisiti previsti dagli articoli 104, 106 e 107, e sono liquidate con le risorse previste per l'attuazione della presente sezione.

   

Sezione II
Apicoltura

Art. 120
Promozione dell'apicoltura

1. Ai fini dell'incremento e della razionale utilizzazione delle risorse floristiche della Regione e per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive agricole, nel rispetto delle risorse ambientali, la Regione Sarda assume le iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell'apicoltura come fattore di miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, con particolare riguardo alla frutticoltura.
   

Art. 121
Commissione regionale apistica

1. E' istituita la Commissione regionale apistica.

2. Essa è composta da:

a) un rappresentante dell'Assessore regionale dell'agricoltura che la presiede;

b) quattro rappresentanti designati dalle associazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;

c) un rappresentante per provincia designato dalle associazioni degli apicoltori riconosciute ai sensi dell'articolo 132;

d) quattro esperti apistici qualificati nominati dall'Assessore regionale dell'agricoltura possibilmente uno per provincia, sentito il parere dell'associazione riconosciuta;

e) un rappresentante dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;

f) un rappresentante dell'Assessore regionale all'igiene e sanità;

g) un docente della Facoltà di agraria dell'Università di Sassari;

h) un tecnico dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sardegna. 

3. I membri della Commissione sono nominati dall'Assessore regionale dell'agricoltura e durano in carica tre anni. Ad essi competono le indennità stabilite dalla legislazione regionale vigente.

4. La Commissione ha sede presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura.

5. Funge da segretario della Commissione un dipendente della Regione.

6. E' compito della Commissione esprimere pareri e proposte agli organi della regione circa iniziative, indagini e studi relativi alle finalità di cui all'articolo 120.
   

Art. 122
Contributi per infrastrutture e materiali 

1. La Regione concede agli apicoltori, singoli o associati, contributi nella misura di cui all'articolo 80 per l'acquisto di arnie, di famiglie di api, di attrezzature apistiche, di materiale sanitario, per la costruzione o il riattamento di locali idonei ad esercitare l'attività, e mutui a tasso agevolato per la parte non coperta da contributo.

2. I contributi per l'impianto, la ristrutturazione e l'ampliamento di aziende apicole sono elevati nella misura di cui all'articolo 80 della spesa riconosciuta ammissibile per le cooperative e le società di persone regolarmente costituite con un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a otto che hanno come oggetto sociale prevalente l'esercizio dell'attività apicola.

3. Per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi precedenti l'azienda apicola deve comprendere almeno 20 alveari e dev'essere condotta da almeno n apicoltore che abbia seguito un corso di formazione professionale specifica. Si prescinde da quest'ultima condizione per le aziende che intendono rasformare gli allevamenti rustici in razionali.

4. Possono altresì beneficiare di un contributo per il servizio di impollinazione, nella misura di cui all'articolo 80, i consorzi ed associazioni ortofrutticoli costituiti con atto pubblico ed i consorzi di miglioramento fondiario per le zone di rispettiva produzione o competenza.

5. Per l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle provvidenze si applicano le norme procedurali vigenti in materia di mutui e contributi per le opere di miglioramento fondiario.
   

Art. 123
Contributi per la ricerca

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la creazione di servizi di ricerca, di analisi, di controllo e di assistenza a favore degli apicoltori, singoli o associati, anche attraverso convenzioni con enti, istituti ed associazioni che si prefiggono lo sviluppo ed il potenziamento dell'apicoltura.

   

Art. 124
Compiti delle ASL

1. Le Aziende sanitarie locali, attraverso i propri servizi veterinari, esercitano le funzioni di loro competenza in materia di tutela sanitaria dell'apicoltura. A tale scopo le Aziende sanitarie locali possono avvalersi anche della collaborazione di esperti apistici segnalati dalla Commissione di cui all'articolo 121.

   

Art. 125
Denuncia del possesso di alveari

1. I possessori o detentori di alveari di qualunque tipo devono farne denuncia, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Azienda sanitaria locale competente sulle località ove sono siti, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali. La mancata denuncia esclude l'apicoltore, per un periodo di due anni, dall'accedere alle provvidenze della presente sezione.

   

Art. 126
Denuncia di malattie delle api

1. E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque tipo di denunciare all'Azienda sanitaria locale competente le seguenti malattie accertate o sospette: acariosi, varroasi, nosemiasi, peste americana e peste europea.

2. L'omessa denuncia è punita con la sanzione amministrativa di euro 5,16, per ogni alveare riconosciuto infetto.

3. Al ricevimento della denuncia l'Azienda sanitaria locale provvede agli accertamenti diagnostici e prescrive le misure di bonifica e profilassi necessarie.

4. Qualora l'intervento di risanamento comporti la distruzione dell'alveare e elle attrezzature ad esso strettamente inerenti, all'apicoltore è riconosciuto dalla regione un indennizzo nella misura del 70 per cento del valore perduto, alvi casi di dolo o colpa.

5. Per il ripristino dell'alveare l'apicoltore è tenuto a conformarsi alle norme tecnico-sanitarie prescritte dalla competente Azienda sanitaria locale. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 15,49 a euro 154,94.

   

Art. 127
Divieti relativi alla salvaguardia delle api

1. E' proibito esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi e il materiale infetto o sospetto di malattie di cui all'articolo precedente; è fatto altresì divieto di alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia. Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 258,23.

   

Art. 128
Divieti di esperimenti

1. E' vietato fare esperimenti su api vive con materiale patologico o infestante riferibile alle malattie o agli agenti nocivi soggetti a denuncia, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di impianti o laboratori scientifici e con tutti gli accorgimenti idonei ad evitare la diffusione delle malattie all'esterno, previa specifica autorizzazione dell'Azienda sanitaria locale. Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 154,94.

   

Art. 129
Regime della alienazione

1. La vendita di api vive può avvenire solo quando le api siano accompagnate da un certificato di sanità attestante la provenienza da allevamento sito in zona non infetta, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale territorialmente competente sull'area di provenienza; le api provenienti da aree esterne alla Sardegna devono essere accompagnate dal certificato di sanità rilasciato dal competente organo pubblico.

2. Agli acquirenti di famiglie di api o di api regine dall'esterno del territorio della Sardegna è fatto obbligo di denunciare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'avvenuto acquisto, specificando il comune di provenienza, nonché il comune e la località di destinazione degli acquisti effettuati.

3. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 15,49 a euro 154,94, salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge.

   

Art. 130
Divieti relativi al trattamento delle piante

1. Allo scopo di assicurare all'agricoltura l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle piante legnose ed erbacee che possa essere dannoso alle api, particolarmente dall'inizio della fioritura fino alla completa caduta dei petali. Con determinazione del dirigente competente dell'Assessorato regionale della sanità sono emanate le norme disciplinari per i trattamenti.

2. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente compete ai Sindaci che possono avvalersi dei servizi e presìdi delle competenti Aziende sanitarie locali.

3. Ai trasgressori del divieto di cui al primo comma si applica la sanzione amministrativa da euro 25,82 a euro 154,94.

   

Art. 131
Compiti dei sindaci

1. I Sindaci accertano le trasgressioni alle disposizioni di cui alla presente sezione, avvalendosi dei servizi e presìdi delle Aziende sanitarie locali, e applicano le sanzioni corrispondenti. Si osservano, per quanto non previsto dalla presente legge, le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

   

Art. 132
Riconoscimento regionale delle associazioni di apicoltori

1. La Regione riconosce le associazioni degli apicoltori che abbiano i requisiti stabiliti dal Regolamento (CEE) n. 1196 del Consiglio del 28 aprile 81 e che si costituiscano su base territoriale non inferiore alla provincia.

   

Art. 133
Formazione professionale

1. L'apicoltura è materia di formazione professionale in agricoltura, nell'ambito dei programmi regionali attuati a norma della legislazione vigente.