CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 295/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, MASALA
il 19 gennaio 2002
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 2002)
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge finanziaria per l'anno 2002 si propone di creare le premesse per l'attuazione del programma di governo della Regione così come delineato nelle dichiarazioni programmatiche e nel Documento di programmazione economica e finanziaria.
La distanza ravvicinata tra i due momenti ha, comunque, comportato l'inserimento nel disegno di legge medesimo di norme programmatiche che dovranno trovare attuazione con successivi interventi. In questo contesto, la Giunta regionale assume l'impegno di presentare in Consiglio una proposta di aggiornamento del Piano generale di sviluppo, che si configura come quadro di riferimento per gli interventi di sviluppo socioeconomico e di assetto del territorio, e di individuare misure per la razionalizzazione della spesa sanitaria, anche attraverso la predisposizione del Piano sanitario regionale.
La Giunta, si impegna a predisporre, entro il 30 giugno, il disegno di legge di assestamento del bilancio procedendo a tal fine al reperimento di nuove entrate di emanazione statale e regionale anche introducendo delle tasse ai non residenti sul modello di altre regioni europee.
Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di crescita e di occupazione indicati dal DPEF il presente disegno di legge prevede:
- la verifica straordinaria della consistenza dei residui attivi e passivi;
- la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa nonché il decentramento degli uffici della Ragioneria regionale;
- l'emanazione di direttive per il monitoraggio della spesa, il recupero delle pratiche arretrate e la verifica del conseguimento degli obiettivi dati alla struttura regionale;
- l'applicazione del principio della premialità attraverso la riassegnazione dei finanziamenti non impegnati nei tempi e nei termini previsti dalla legge e dai programmi operativi degli Assessorati;
- l'attuazione della riforma della struttura burocratica della Regione con l'introduzione di tecnologie informatiche e telematiche, individuando quale obiettivo prioritario la digitalizzazione delle procedure amministrative.
L'impianto normativo, in particolare, dà concretezza agli indirizzi del DPEF 2002-2004 attraverso:
- le disposizioni che contengono gli elementi per l'introduzione della flessibilità nel funzionamento della struttura burocratica dell'Amministrazione regionale;
- l'istituzione dei fondi per il sostegno alle autonomie locali in applicazione dei principi di sussidiarità e decentramento;
- l'incentivazione alle imprese appaltatrici per la riduzione dei tempi di esecuzione delle opere pubbliche in corso;
- il sostegno alle spese relative all'assistenza tecnica al "project financing".
L'aspetto innovativo del disegno di legge finanziaria è rappresentato dall'introduzione del principio di premialità nelle disposizioni per il contenimento della spesa, lo snellimento dell'azione amministrativa regionale e l'accelerazione nella spendita dei fondi.
Il disegno di legge, dal punto di vista espositivo, viene riproposto secondo la tradizionale formulazione, costituito da sei capi, suddivisi in 22 articoli, e dalle tradizionali tabelle.
CAPO I
Il Capo I reca disposizioni di carattere finanziario e programmatico.
L'articolo 1 costituisce la norma programmatica di cui si è detto in premessa.
L'articolo 2 contiene le disposizioni di carattere finanziario in ottemperanza alle linee tracciate nel DPEF. Prevede, pertanto, il ricorso ai mutui in parte autorizzati dalla precedente legge finanziaria (circa 300 milioni in euro nel 2002 e 205 milioni nel 2003) ed in parte autorizzati dalla presente legge (circa 630 milioni di euro nel 2002, 345 milioni nel 2003, 411 milioni nel 2004). Prevede, altresì, il risanamento del disavanzo finanziario, a tutto l'anno 2001, previsto in poco meno di 4 miliardi di euro, attraverso la contrazioni di mutui o prestiti, anche obbligazionari. Sul punto è da precisare che l'intero disavanzo è conseguente alla mancata contrazione dei mutui autorizzati dalle precedenti leggi finanziarie le cui risorse erano obbligatoriamente destinate ad "investimenti in opere di carattere permanente". Il perché della mancata contrazione è connesso alla sufficiente liquidità di cassa.
Durante l'esercizio 2001 si è ripetutamente verificata l'assenza di liquidità che ha rallentato l'attività dei pagamenti. L'esercizio è stato chiuso col ricorso allo scoperto di tesoreria per 800 miliardi di lire. Questo fatto fa presumere che gli impegni di spesa, messi in conto dei predetti mutui, stanno traducendosi in effettivi pagamenti e che il loro ammontare supererà la dotazione di cassa che lo Stato trasferisce annualmente alla Regione secondo quote annuali, di fatto non modificabili per effetto del patto di stabilità.
L'autorizzazione espressa in norma prevede che detta liquidità possa essere realizzata per quote, che saranno commisurate alle esigenze di cassa, tenuto conto dei limiti di detenibilità di risorse derivanti dal sistema della "tesoreria unica".
Il comma 8 dello stesso articolo prevede che allorché si verificherà una integrazione delle entrate, a seguito della modifica del relativo regime di devoluzione da parte dello Stato, dovrà obbligatoriamente ridursi l'indebitamento. I commi dal 9 all'11 stabiliscono il ricorso a nuove procedure per la dismissione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle aziende regionali. In particolare, l'alienazione totale o parziale dei beni può essere affidata a soggetti privati specializzati nel settore.
Al fine dello snellimento dell'azione amministrativa e dell'accelerazione della spesa, il comma 12, nelle more dell'adozione di specifiche norme regionali, stabilisce che, se più favorevole, si applichi la normativa statale in materia.
Il comma 13 recupera una quota delle risorse accantonate nel fondo di riserva e le destina ad interventi operativi. Gli ultimi tre commi propongono le modifiche di semplificazione alle procedure di vendita dei beni immobiliari della Regione ed estende l'intervento agli enti ed alle aziende regionali.
L'articolo 3 riporta gli oneri relativi alle tabelle dei due fondi per i nuovi oneri legislativi e si raccorda con le tre tabelle riportanti: le riduzioni ed i differimenti di stanziamento, la determinazione degli importi non previsti dalle leggi a carattere pluriennale, la determinazione degli stanziamenti il cui importo deve essere fissato dalla legge finanziaria.
Nella tabella A del fondo dei nuovi oneri legislativi dei disegni di legge di parte corrente la voce 1) è relativa all'onere conseguente al rifinanziamento degli interventi destinati allo sviluppo ed alla occupazione, la voce 2) alla prosecuzione nel tempo delle agevolazioni tributarie sull'IRAP, la voce 3) alla problematica dell'Ente minerario sardo, la voce 4) ad interventi vari.
Nella tabella B, relativa agli investimenti, risultano accantonate alla voce 1) le risorse per i programmi di iniziativa comunitaria ed alla voce 2) la copertura finanziaria per gli anni 2003 e 2004 per gli incentivi alla imprenditoria giovanile.
L'articolo 4 autorizza il recupero di risorse non spese giacenti nei fondi di rotazione, secondo una prassi ormai consolidata, costituiti con risorse provenienti sia dalla contabilità ordinaria che dal piano di rinascita.
L'articolo 5 persegue l'obiettivo di rendere gli uffici dell'Amministrazione regionale rispondenti al modello di organizzazione per programmi e progetti e introduce, nella disciplina della contabilità regionale, norme volte a garantire il rispetto della coerenza delle Unità Previsionali di Base all'assetto organizzativo e disposizioni per l'integrale attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. Il comma 1 consente di operare le variazioni di bilancio in conseguenza di cambiamenti organizzativi introdotti con la procedura prevista dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 31/1998. In attuazione dell'articolo 9, della citata legge regionale 31/1998, l'adozione degli atti di gestione, inerenti alle singole Unità Previsionali di Base relative a spese programmabili, viene subordinata alla definizione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità da parte dell'organo politico e alla predisposizione dei programmi operativi da parte dei competenti Direttori generali.
L'articolo 6 introduce norme per il "Sostegno delle autonomie locali in applicazione dei principi di sussidiarietà e decentramento". Queste sono destinate alla valorizzazione delle risorse del territorio e a garantire l'efficace raccordo della programmazione regionale alle esigenze locali attraverso il finanziamento degli studi di fattibilità. Viene, inoltre, incentivata l'unione di comuni autorizzando un contributo straordinario per la fase di avvio delle stesse.
L'articolo 7 introduce alcune modifiche e integrazioni alla legge finanziaria regionale (legge regionale n. 6/2001), fra cui rivestono particolare rilievo (comma 1) quelle relative alle procedure e alle modalità di attuazione del Programma Operativo regionale 2000-2006 per il settore agricolo, motivate dalla complessità della materia e dalla necessità di adeguare i Complementi di programmazione alla normativa europea.
Vengono inoltre precisate modalità e ambito di applicazione della legge regionale n. 37/98 (interventi finalizzati all'occupazione), disponendo che i finanziamenti a favore delle Università di competenza dell'Assessorato dell'igiene e sanità non ricadano nel fondo unico istituito presso lo stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione.
I commi 2 e 3 prevedono il ricorso alle procedure di evidenza pubblica per lo svolgimento di attività previste in alcune misure del POR.
L'articolo 8 "Canoni e diritti minerari" detta norme per la determinazione dei canoni e delle tariffe relativi alle concessioni minerarie nell'ottica del nuovo regime relativo alle entrate varie.
CAPO II
Il Capo II concerne le disposizioni in materia di contenimento della spesa e snellimento dell'attività amministrativa.
L'articolo 9 dispone la sospensione delle assunzioni di personale finalizzate alla copertura di nuovi posti in organico ed autorizza per far fronte alle esigenze inderogabili, connesse alla vacanza di posti, il ricorso a trasferimenti provvisori o comandi di personale in deroga alle procedure e ai limiti posti dalla legge regionale n. 31 del 1998.
Lo stesso articolo:
- riduce del 10% l'indennità di carica del Presidente della Giunta e degli Assessori, le indennità dei componenti dei Consigli di Amministrazione, Comitati, Commissioni e Collegi dei revisori degli enti, delle Aziende, dei Consorzi e delle Società regionali;
- limita il ricorso a consulenze esterne da parte degli enti e delle Aziende regionali ai casi di necessità ed urgenza.
L'articolo 10 (Disposizioni per lo snellimento dell'azione amministrativa) definisce alcuni obiettivi specifici finalizzati al recupero dell'efficienza.
Il comma 1 provvede a dare attuazione, entro il corrente anno, al decentramento dei servizi della Ragioneria Generale presso la Presidenza e gli Assessorati e, contestualmente, stabilisce che debbano essere attivate le procedure per rendere operativo il "mandato elettronico". Il successivo comma 2 fissa l'obiettivo di ridurre almeno del 20% la quantità di documenti cartacei in circolazione attraverso la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.
Il comma 3 prevede una revisione straordinaria della consistenza dei residui attivi e passivi del bilancio da affidare a una società di revisione di livello internazionale, abilitata alla certificazione dei bilanci.
Nel contesto dell'attività di controllo di gestione si prevede (comma 4) di attivare un sistema di monitoraggio della spesa, anche questo attraverso l'ausilio di soggetti esterni qualificati.
Inoltre, la Giunta regionale si impegna a definire, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, le istanze inevase (comma 5). A tal fine il Presidente della Giunta, d'intesa con l'Assessore competente in materia di personale, dispone con proprio decreto la mobilità del personale, anche mediante comandi, in deroga alle disposizioni degli articoli 38 e 39 della legge regionale n. 31 del 1998. Per far fronte ai maggiori impegni la norma autorizza l'assunzione di personale a tempo determinato e la stipula di convenzioni con società di servizi o per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
Per evitare la giacenza di nuove istanze (comma 6), la Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, e comunque prima dell'attuazione di nuovi interventi che comportino la presentazione di istanze, presenta le proposte per il contenimento delle stesse nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Ai commi 7, 8 e 9 si prevede anche per gli enti locali, gli enti e le aziende regionali l'effettuazione del monitoraggio delle risorse e della verifica dei residui attivi e passivi. In tale ambito viene introdotto un criterio di premialità per gli enti che dimostreranno una maggiore capacità di spesa.
Tale criterio è ribadito nei confronti degli stessi organismi (ai commi 10, 11 e 12) con riferimento alla celerità nella spesa dei finanziamenti regionali a destinazione vincolata.
Il comma 13 prevede l'applicazione della normativa statale in via prioritaria, nei confronti di quella regionale, qualora favorisca una maggiore celerità di spesa e snellezza di procedure.
Il comma 14 prevede la possibilità di affidare a soggetti privati specializzati il recupero dei crediti dell'Amministrazione regionale.
Infine, l'art.10 introduce delle semplificazioni nelle procedure per l'attuazione di piani e programmi di sviluppo rurale ed interventi di ammodernamento delle strutture agricole prevedendo la possibilità di affidare le competenze e le relative risorse agli enti pubblici regionali che operano nel settore dell'agricoltura. Lo stesso articolo stabilisce che si possa procedere all'impianto di essenze forestali autoctone con il solo parere di fattibilità espresso dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale competente per territorio.
Il disegno di legge finanziaria regionale si pone l'obiettivo di dare concretezza alle innovazioni in materia di opere pubbliche contenute nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.
L'articolo 11 detta disposizioni in materia di "Accelerazione delle opere pubbliche in corso" autorizzando la Giunta regionale ad individuare, con proprio atto deliberativo, i criteri e le modalità per l'individuazione delle opere pubbliche per le quali si ritiene opportuno accelerare i tempi di realizzazione facendo ricorso ad incentivi a valere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione.
CAPO III
A partire dal Capo III le norme assumono il carattere di settorialità e sono necessarie a supportare i finanziamenti contenuti in bilancio aventi carattere innovativo o confermativo.
Quanto al Capo III si evidenziano:
· per il settore agricoltura (art. 12)
- la disposizione che prevede un contributo di 4.123.000 euro ai Consorzi di bonifica per l'abbattimento dei costi energetici e per il sollevamento dell'acqua;
- la previsione di tre limiti d'impegno per la concessione del concorso negli interessi su mutui di miglioramento fondiario ai sensi della legge regionale 21/2000, ciascuno di 3.615.000 euro.
· per il settore ambiente (art. 13)
- il trasferimento dall'Assessorato degli enti locali all'Assessorato della difesa dell'ambiente della "gestione" dei fondi della legge regionale n. 21/1999 - che ha trasferito alle Province l'attività ex CRAAI - e l'erogazione degli stessi secondo i criteri e le modalità della legge regionale n. 25 del 1993;
- la previsione di contributi a favore degli enti locali in attuazione della Legge n. 257/1992, per interventi di bonifica degli edifici pubblici in cui sia presente l'amianto;
- la normativa per l'individuazione delle zone a "rischio ambientale" e per la definizione del relativo piano di risanamento;
- la definizione per il quadriennio 2002-2005 dell'entità tariffaria per i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue;
- l'attribuzione al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale, nelle more del trasferimento agli enti locali delle determinazioni sul vincolo idrogeologico per il settore opere pubbliche (artt. 14 e 15);
- la previsione di una dotazione triennale di annui 258.228 euro per favorire la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse regionale e di rilevante interesse locale con finanziamento prevalentemente con capitale privato (project financing), attraverso l'assistenza tecnica di soggetti privati;
- il finanziamento o rifinanziamento di una molteplicità di opere, da quelle acquedottistiche e fognarie a quelle per la viabilità, ai porti, agli invasi;
- il finanziamento integrativo per l'attuazione della legge regionale 32/1985 sull'edilizia abitativa.
· per il settore trasporti (art. 16)
- i contributi d'esercizio previsti dalla legge regionale n. 16 del 1982 a favore delle Aziende di trasporto su strada;
- la "riserva" sull'apposito fondo di cui all'UPB S01.043 (Cap. 01110) della somma di 2.582.000 euro per il finanziamento di iniziative di marketing finalizzate alla conoscenza dell'offerta di servizi di trasporto, sia di quelli di competenza regionale che di quelli forniti da vettori aerei che operino nelle tratte internazionali.
CAPO IV
Il Capo IV contiene tre norme che dispongono:
· in materia di occupazione (art. 17):
- si evidenzia la norma che ribadisce la necessità di una verifica degli effetti dell'attuazione triennale dell'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998 - Piano del lavoro - al fine della ripresa di una più mirata ed efficace azione d'impulso dello sviluppo e dell'occupazione attraverso la predisposizione di un disegno di legge per il cui finanziamento risultano allocate le necessarie risorse nel fondo per nuovi oneri legislativi;
- si segnalano inoltre le disposizioni a favore dei progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione dei servizi (UPB S01.018), quelle in materia di lavori socialmente utili e quella che disciplina le borse di studio per tirocini pratico-formativi per giovani inoccupati o disoccupati residenti in Sardegna.
· in materia di agevolazioni creditizie ed a favore di attività produttive (art. 18):
- l'intervento dei Consorzi fidi per favorire l'accesso al credito da parte di imprese che sviluppino piani di penetrazione commerciale.
· in materia di formazione professionale:
- varie disposizioni per definire l'apporto finanziario dell'anno 2002 al programma di formazione professionale ed il riutilizzo finalizzato alla formazione di risorse di anni pregressi.
CAPO V
Nel Capo V sono previste prevalentemente norme che costituiscono il supporto autorizzativo di spese che sono finanziate anno per anno nelle seguenti materie:
· istruzione e attività culturali (art. 20):
- tra esse si menzionano quelle a favore degli organismi che operano nel campo universitario, quelle per il finanziamento di varie azioni organiche ex Progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale n. 11 del 1988 nel campo dei musei, delle biblioteche, degli archivi, dei monumenti e delle aree archeologiche e quelle semplificative dei documenti da produrre in sede di rendiconto delle spese sostenute col contributo regionale;
· sanità (art. 21):
- tra esse si indica quella che istituisce l'Osservatorio dei prezzi in sanità per il monitoraggio degli acquisti e degli appalti di forniture in sede regionale finalizzato alla trasparenza ed alla ricerca di elementi di economicità nella spesa sanitaria.
CAPO VI
Il Capo VI contiene norme relative a materie diversificate; tra esse meritano di essere richiamate: la norma che autorizza l'entità dei fondi per gli accordi sindacali del personale regionale e degli enti strumentali e dell'Ente foreste, quella che riconduce al fondo per gli oneri di funzionamento degli enti locali le dotazioni già previste per le "sofferenze finanziarie" degli stessi al fine di ricomprenderle nell'ambito dell'autogestione dei finanziamenti complessivi spettanti agli enti locali medesimi, quelle che dispongono su aspetti di natura finanziaria relativi ad istituti normati dalla legge regionale n. 31 del 1998, tra cui quella che dispone l'attribuzione all'autorità politica della gestione delle spese di cui all'articolo 50 della legge regionale n. 8 del 1997.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai Consiglieri
BALLETTO, Presidente e relatore di maggioranza - SCANO, Vice Presidente- BIGGIO, Segretario - SECCI, Segretario e relatore di minoranza- BALIA - CAPPAI - COGODI, relatore di minoranza - CORONA - CUGINI - FLORIS - LOMBARDO - ONIDA - SANNA Giacomo, relatore di minoranza - SPISSU - USAI - VARGIU
Relazione di maggioranza
On. Balletto
pervenuta il 25 febbraio 2002
La Commissione bilancio nella seduta del 12 febbraio 2002 ha approvato i disegni di legge n. 295/A, n. 296/A e il Programma 31, relativi alla manovra finanziaria 2002/2004, con il voto favorevole dei gruppi della maggioranza e con il voto contrario dei gruppi dell'opposizione.
I due disegni di legge s'ispirano al D.P.E.F. recentemente approvato dal Consiglio regionale, il quale, come è noto, s'impernia su due fondamentali linee guida: la prima rappresentata dalla fondamentale esigenza di ripristinare una politica finanziaria improntata al rigore per il risanamento della finanza regionale; la seconda imperniata sull'analisi, delle tematiche rivolte allo sviluppo del sistema economico e sociale della nostra Isola, nonché sulle conseguenti scelte e priorità degli interventi.
Sotto il primo aspetto, è di tutta evidenza che le risorse ordinarie attualmente disponibili per finanziare la spesa pubblica regionale soffrono di progressive riduzioni a seguito dei minori trasferimenti statali (il riferimento all'osservanza del Patto di Stabilità è d'obbligo) ed, in prospettiva, delle minori assegnazioni provenienti dalla Comunità Europea. E questo fenomeno si manifesta con accresciuta preoccupazione proprio nel momento in cui, all'interno del nostro sistema socioeconomico, appaiono sempre più evidenti e pressanti le richieste d'intervento a sostegno del processo di sviluppo (e non solo di quello).
La prima e più immediata constatazione, che si collega al rappresentato fenomeno, è quella secondo la quale le disponibilità complessive si dimostrano via via, sempre più inadeguate ed insufficienti a dare risposta e concretezza risolutiva a quelle esigenze che si dovrebbero soddisfare.
Si pone, così, obbligatoriamente e in termini decisi ed indifferibili il problema di conciliare la necessità di dare attuazione agli interventi programmatori indicati dal DPEF a contenuto economico e sociale, con le difficoltà oggettivamente presenti che discendono dal grave problema rappresentato dalla scarsità di risorse.
I disegni di legge presentati dalla giunta regionale e oggi all'esame del Consiglio, soffrono in maniera evidente questa preoccupazione; sicché, tale stato di cose ha comportato l'assunzione di scelte condizionate da una parte dalla esigenza di dare avvio ad una non facile politica di contenimento della spesa e, dall'altra parte dalla necessità di assicurare, in ogni caso, un sufficiente sostegno e, per quanto possibile, un valido impulso al sistema economico della Sardegna.
Il passaggio in Commissione, tuttavia, ha, alterato questa forte caratterizzazione che contraddistingueva la manovra finanziaria nel suo complesso, poiché ad essa sono state apportate numerose correzioni che ne hanno modificato parzialmente, ma allo stesso tempo in maniera evidente, la sua impostazione originaria. Basti ricordare in proposito che la legge finanziaria nel testo originario prevedeva un disavanzo d'amministrazione di competenza dell'esercizio 2002, pari a Euro 933.754.000, mentre il testo approvato dalla Commissione evidenzia il più consistente disavanzo di Euro 1.157.200.000.
Questa circostanza, rimarcata peraltro da più parti, ripristina una pericolosa propensione all'indebitamento da parte delle forze politiche di maggioranza, ma, per certi versi, anche per fatto di quelle d'opposizione, giacché anch'esse hanno sostenuto con determinazione l'adozione di misure d'incremento di spesa, aprendo così a nuovi più preoccupanti timori sullo stato di salute della finanza regionale.
E' opportuno, in proposito ricordare che l'indebitamento, almeno quello nominale, si attesta, per effetto dei disavanzi di amministrazione dei precedenti esercizi finanziari non sanati dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati, a complessivi Euro 3.796.505.000, cui andrà ad aggiungersi l'ulteriore indebitamento previsto dagli articoli 2 e 17 della legge finanziaria, pari ad Euro 1.157.200.000, e così in totale Euro 5.744.998.000.
Sul tema del disavanzo e dell'indebitamento, la Commissione ha avuto modo di approfondirne le relative problematiche.
In particolare con riferimento ai residui passivi, il cui ammontare oggi sfiora il considerevole importo di Euro 5.461.691.000, è stata affermata la necessità di procedere ad una radicale azione di pulizia del bilancio consuntivo attraverso l'eliminazione di quella parte di essi che, per i motivi più svariati, non rappresentano debito effettivo per l'Amministrazione Regionale.
L'obbligo della loro rappresentazione nel bilancio, così per almeno buona parte di essi, dà origine, infatti, ad un'esposizione debitoria fittizia costituita da partite che non daranno mai seguito ad obbligazioni di pagamento; e ciò si manifesta a tutto discapito della chiara rappresentazione nel bilancio del debito complessivo effettivamente esistente a carico della Amministrazione regionale.
Sotto questo profilo, non appaia superfluo rammentare che nell'ultimo decennio si è verificata un'abnorme proliferazione dei cosiddetti "residui di stanziamento" allo scopo di mantenere in bilancio somme che l'Amministrazione non era riuscita ad impegnare negli esercizi di competenza e che, altrimenti, in osservanza alla legge della contabilità regionale, sarebbero dovute essere recuperate in economia.
Questa prassi, con l'andar del tempo, si è rivelata oltremodo dannosa e deleteria, poiché, attraverso il suo "disinvolto" uso si è mascherata l'insufficienza dell'azione politica collegata all'attività dell'Esecutivo, dissimulando, allo stesso tempo, l'incapacità dell'apparato amministrativo e burocratico a sveltire la propria azione perché spesso impossibilitata - anche per cause indipendenti dalla propria volontà - a far coincidere, il momento "dell'impegno" con quello dell'effettuazione dei relativi pagamenti ai destinatari della spesa pubblica.
La mancata "pulizia" del bilancio fa apparire, quindi, l'Amministrazione regionale ancora più indebitata di quanto realmente essa non sia, con le conseguenti limitazioni che ne conseguono a tutto danno di un'efficace attività programmatoria e per la successiva individuazione degli stanziamenti negli stati di previsione della spesa in cui si articola il bilancio annuale.
E' possibile, così, affermare, in ciò supportati da stime - ancora provvisorie - effettuate dagli uffici della programmazione regionale, che, attraverso l'accertamento della consistenza dei residui passivi ed il recupero di quelli dichiarati insussistenti, si riesca a ridurre il disavanzo amministrativo complessivo di un ammontare prossimo ai due miliardi di Euro, con l'effetto di liberare le risorse solo contabilmente intrappolate da questo meccanismo anomalo ormai consolidatosi nel tempo.
Un ulteriore aspetto di rilievo sul quale è stato incentrato il dibattito durante i lavori della Commissione è quello inerente alla necessità di dare attuazione alle sempre più indefettibili esigenze di recuperare l'efficienza della spesa anche con riferimento alla tempestività della realizzazione dei programmi ed alla conseguente messa in circolo nel sistema economico delle risorse pubbliche. Risorse queste che, ora più che mai, devono rivestire - preso atto della loro contrazione nel rispetto del già richiamato "patto di stabilità"- funzioni di volano ai processi produttivi ed assumere sempre più la caratteristica di complementarietà ai capitali di natura privata che, nel processo, devono, in ogni caso, trovare sempre più diffuso impiego.
Sono queste tematiche sempre enunciate ma, di fatto, scarsamente perseguite dal governo regionale di oggi, come da quelli del recente e lontano passato.
A questi interrogativi la finanziaria di quest'anno, con carattere innovativo, tenta, in piena coerenza con le linee tracciate dal DPEF 2002-2004 di dare risposte. Infatti, essa prevede nuove forme d'intervento con il coinvolgimento del capitale privato, attraverso nuovi strumenti finanziari, quali ad esempio il projet financing.
Non vi è, a questo punto, chi non veda e non possa concordare sulla assoluta necessità, pur tra le mille difficoltà, correlate alle disfunzioni dell'apparato amministrativo della Regione, che si rivela ognora inadeguato a stare al passo della grande evoluzione della società civile del nostro tempo, la cui velocità di mutamento è nettamente superiore alla capacità di adeguamento delle Istituzioni, di imprimere un'accelerazione ai processi di riforma dell'intero sistema.
Appare, tuttavia, evidente che le politiche d'intervento che s'imperniano sulla spesa pubblica, le cui dinamiche di crescita sembrano difficilmente contestabili per effetto della contestuale crescita dei bisogni, debbano essere sostenute da ulteriori risorse, oggi, peraltro, non disponibili anche perché le entrate ordinarie della Regione si sono arrestate da parecchi anni.
Nel DPEF è stato evidenziato che le entrate ordinarie si compendiano in poco più di 2.840.500.000 Euro a fronte di un fabbisogno commisurato all'entità della spesa complessiva riferita all'esercizio finanziario 2001, di poco meno di 3.873.400.000 Euro.
Sulla base di queste valutazioni tanto più si rende necessario attuare quella politica di rigore rivolta al contenimento della spesa di modesta, se non di nulla efficacia, nonché procedere al ridimensionamento degli stanziamenti della spesa che, per loro caratteristica, mal si prestano ad essere interamente erogate nel corso dell'esercizio di competenza cui si riferiscono.
Ancora una volta è d'obbligo il riferimento ai residui passivi di stanziamento.
In uno agli indicati rimedi la cui realizzazione è legata alla volontà politica, certamente potestà questa nella piena disponibilità della massima Istituzione della Sardegna, occorrerà, per dare risposta ai sempre crescenti bisogni e conseguenti attività d'intervento, da parte delle forze di maggioranza e di opposizione, un deciso impegno per rinegoziare con lo Stato il titolo terzo dello Statuto, nonché adoperarsi per la predisposizione del nuovo Piano di Rinascita, in modo da consentire l'adeguamento delle entrate in funzione delle già segnalate esigenze.
Infine, per concludere l'esame dell'aspetto in argomento, un cenno merita la tematica, discussa in Commissione, riguardante l'esigenza del monitoraggio della spesa, del grado di realizzazione dei programmi e degli interventi finanziati con il bilancio pluriennale, ai fini della verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi proposti.
E' vero, infatti, che l'insufficiente verifica dei risultati conseguiti per effetto delle manovre precedenti, costituisce, ancora, un limite inaccettabile per la Regione, poiché essa permane, irresponsabilmente, nelle condizioni di non poter individuare appieno i canali di spesa più produttivi e funzionali al perseguimento degli obiettivi che si era prefissa.
Fatta questa doverosa analisi, va pure detto che non tutto è ombra. Si intravedono nella "manovra" spiragli che aprono luce a nuove iniziative e a interventi concreti nella direzione dell'ampliamento della base produttiva, della valorizzazione delle risorse locali e delle politiche di emergenza per combattere la disoccupazione.
Questo va affermato anche se, ad esempio, per ciò che riguarda le politiche di emergenza per affrontare le problematiche connesse al grave fenomeno della disoccupazione, mentre appare del tutto apprezzabile la scelta rivolta al potenziamento degli incentivi automatici quali sono quelli rappresentati dagli alleggerimenti del costo del lavoro attraverso la concessione degli sgravi contributivi previsti dalla legge 36/98, per altre misure si rendono necessari ulteriori approfondimenti da rilasciare al libero apprezzamento dell'Aula.
Il riferimento riguarda il rifinanziamento dell'art. 19 della Legge n. 37 del 1998 (piano straordinario del lavoro), a sostegno del quale la giunta ha presentato il correlativo emendamento per 171.980.147 Euro, ma che richiede, doverosamente, alla luce dei risultati finora ottenuti, l'individuazione di più adeguati ed efficienti percorsi finalizzati a dare concreta attuazione agli obiettivi inizialmente proposti e che, allo stato, appaiono ancora solamente sperati piuttosto che concretamente raggiungibili.
Per quanto detto finora, l'elemento che caratterizza la manovra di quest'anno è rappresentato dalla più ridotta consistenza delle risorse disponibili.
Si è passati, infatti, da un bilancio del 2001 che prevedeva una dotazione complessiva di Euro 6.409.009.000, alle disponibilità attuali che ammontano a Euro 6.122.198.000.
La causa di questo ridimensionamento deve ascriversi al fatto che, nello scorso esercizio finanziario, erano presenti risorse europee dei fondi POR pari ad 872.812.000 Euro, mentre nell'attuale bilancio detti fondi si dimezzano essendo prevista la sola annualità di competenza 2002.
Nello scorso esercizio, inoltre, erano stati recuperati alle entrate 361 milioni di Euro per effetto della cancellazione di residui passivi ritenuti insussistenti.
Tuttavia, nonostante ciò, l'Esecutivo si è prodigato per mantenere inalterati, talvolta pure incrementandoli, gli stanziamenti rivolti al sostegno del tessuto imprenditoriale regionale, nella consapevolezza che la crescita socioeconomica della Regione può realizzarsi soltanto con l'apporto decisivo del mondo della produzione.
In quest'ottica s'inquadrano le già ricordate disposizioni indirizzate al coinvolgimento del capitale privato (projet financing) indicate all'articolo 14, e le misure volte ad accelerare l'esecuzione delle opere pubbliche in corso d'attuazione (articolo 11).
Per quest'ultima finalità è stato previsto lo stanziamento di 25,823 milioni di Euro.
E' vero, infatti, che le principali leggi di sostegno a favore dei vari settori produttivi sono state rifinanziate destinando ad esse considerevoli risorse.
Tra queste si segnalano gli interventi nel settore dell'artigianato che dai 67.431.000 Euro è passato ai 70.071.000 Euro della proposta iniziale e, quindi, allo stanziamento finale di 82.466.000 Euro deciso dalla Commissione.
La Commissione, inoltre, ha mostrato particolare sensibilità ai problemi rappresentati dalle Associazioni degli enti locali. Gli interventi in questa direzione non solo hanno confermato gli stanziamenti globali dello scorso esercizio finanziario, ma ne hanno incrementato le dotazioni finali fino all'importo complessivo di Euro 564.451.000 nel quale sono compresi anche i fondi a fronte delle sofferenze.
Nel settore dell'industria ai minori consistenti trasferimenti statali la stessa Commissione ha posto parziale rimedio con il reintegro delle dotazioni con fondi regionali.
La Commissione ha, inoltre, confermato lo stanziamento di 77.468.535 Euro per il 2002 e di 103.291.000 Euro per il 2003 a favore degli enti locali per l'attuazione del programma straordinario per l'edilizia scolastica.
Particolare interesse è stato rivolto al mondo della cultura, dello sport e delle attività a contenuto sociale e solidaristico nei confronti delle categorie più bisognose.
Come sottolineato in altra parte della presente relazione, anche il settore in materia di istruzione ed attività culturali è stato, considerato che nel 2001 le relative dotazioni erano state straordinariamente influenzate dalle maggiori disponibilità provenienti dalla ricordata doppia annualità del POR, oggetto di particolare attenzione.
Gli stanziamenti sono stati sostanzialmente mantenuti, ed, in talune circostanze, addirittura incrementati.
Le molteplici attività facenti capo a tale contesto, quali ad esempio, la dispersione scolastica, le tradizioni popolari e di folclore, i consorzi di pubblica lettura, le attività teatrali e sportive conducono ad una serie di considerazioni in esito alle quali è agevole rilevare:
- la mancanza di un piano organico di intervento laddove effettivamente sia presente una cultura di livello che soddisfi appieno le aspettative degli utenti;
- la abituale concessione di erogazioni che non si colleghino a programmi ed obiettivi ben definiti;
- la continua proliferazione di richieste senza che vi siano rigide regole di accesso ai contributi, da cui deriva, nonostante il largo impiego di risorse, spesso, una insufficiente risposta per le esigenze più meritevoli.
Gli interventi appaiono così eccessivamente frammentati e non rispondenti appieno a logiche di razionalizzazione e di potenziamento di questo settore, giustamente ritenuto di fondamentale importanza, delle quali si avvertono in modo sempre più pressante la mancanza.
Altro settore, sul quale la finanziaria ha rivolto attenzione è quello che riguarda l'istruzione universitaria.
Non si può negare l'importanza, in uno Stato ad alta civiltà, della diffusione degli studi di livello superiore che consentono di raggiungere due importantissimi obiettivi: l'uno rappresentato dalla possibilità di esprimere maggiori potenzialità d'impiego, nel campo del diritto, in quello tecnico, scientifico ed umanistico, l'altro di ulteriormente arricchire la nostra Isola di intelligenze.
Al raggiungimento di tali finalità concorre a pieno titolo la cosiddetta "Università diffusa" fenomeno che, in questi ultimi tempi, si sta vertiginosamente sviluppando in diversi territori della Sardegna.
Tuttavia, così come è stato osservato in corso di audizione in Commissione, dai Magnifici Rettori delle Università di Cagliari e di Sassari, detto fenomeno necessita di una razionalizzazione in termini di una più ponderata localizzazione e di una più efficiente amministrazione delle risorse che la Regione pone a disposizione di questo importante servizio, anche con l'attuazione, se del caso rivista ed aggiornata, della L.R. 26/96.
In conclusione, pur con le preoccupazioni espresse in precedenza, si ritiene che la manovra finanziaria 2002, per le risorse di cui complessivamente dispone, sia in grado d'incidere favorevolmente sui problemi connessi con lo sviluppo socioeconomico della Sardegna, e d'imprimere le dovute accelerazioni all'intero sistema.
E' per questi motivi che la Commissione auspica un sereno e produttivo confronto tra le forze politiche rivolto ad una rapida approvazione da parte del Consiglio della manovra Finanziaria.
Relazione di minoranza
On.le Eliseo Secci
pervenuta il 22 febbraio 2002
La manovra di bilancio 2002-2003 presentata dalla Giunta regionale ed esitata dalla Commissione competente si presenta all'esame del Consiglio regionale con un ritardo di oltre quattro mesi, secondo una metodica ed una tempistica che da alcuni anni e per effetto di precise scelte del Governo regionale di centro destra, ne riducono, di fatto, la portata, l'efficacia e la valenza strategica rispetto alle dinamiche economiche e sociali in atto.
La manovra finanziaria si caratterizza principalmente per un profondo e grave profilo d'incoerenza e contraddittorietà rispetto agli indirizzi, anch'essi parziali e frammentari, contenuti nel DPEF 2002/2004 con particolare riguardo:
a) all'evidente carenza di una visione strategica in grado di dare respiro alle politiche regionali di sviluppo e di sostegno all'economia sarda;
b) alla mancanza d'iniziative ed obiettivi coerenti quanto indispensabili, per il risanamento della finanza regionale sia in termini di riduzione dell'indebitamento che di qualificazione della spesa e della sua dinamica.
Secondo una metodologia approssimativa e frammentaria, e per certi versi del tutto inedita, si è proceduto all'esame in Commissione del testo della Finanziaria, svolgendo contemporaneamente una sua contrattazione in sede negoziale con le forze sociali ed imprenditoriali, con evidente dispregio delle funzioni istituzionali dell'Assemblea legislativa regionale e protesi alla ricerca di un consenso pattizio sulle proposte finanziarie, che ne confermano la povertà strategica quanto quelle di merito nel loro complesso.
La concertazione invocata per molto tempo e da molte parti, quale interfaccia più avanzato fra bisogni della società organizzata e le istituzioni di programmazione, si è ridotta ed immiserita a semplice veicolo di mercificazione e a strumento di tacitazione delle potenziali e latenti tensioni sociali.
La cancellazione intervenuta della previsione, velleitaria e strumentale, di procedere ad una manovra in due tempi, così come l'assenza di adeguati strumenti legislativi collegati alla manovra finanziaria, evidenzia l'endemico e pericoloso confinamento di un dibattito per altro indispensabile, intorno alle politiche delle entrate e della qualità della spesa, che relega pertanto l'intero documento contabile alla sola funzione contingente di conseguire la maggiore unità possibile della compagine di maggioranza, caratterizzata oramai dal solo "do ut des".
Pur in un contesto di sostanziale abbondanza di risorse finanziarie disponibili, si registra un livello di indebitamento corrente che sfiora i 2000 miliardi e che sfonda abbondantemente i limiti ragionevoli e cautelativi dell'indebitamento possibile.
La previsione dell'indebitamento corrente e quello conseguentemente ipotizzabile per i prossimi anni, offre un quadro estremamente preoccupante delle prospettive finanziarie della Regione che già nell'esercizio 2003 vedrebbe, secondo questa dinamica, completamente esaurite le possibilità di ulteriore indebitamento con un conseguente, negativo riflesso sui livelli di imposizione fiscale a carico dei cittadini sardi.
Il contesto legislativo entro il quale trova collocazione la manovra finanziaria per il 2002 è chiaramente, e in coerenza con le recenti impostazioni finanziarie della maggioranza, privo di qualsiasi iniziativa sul terreno delle riforme, sia in materia di decentramento verso le autonomie locali, sull'applicazione dei principi di federalismo introdotti dalla riforma del titolo V della costituzione, nonché sui processi necessari per l'accelerazione della spesa che allo stato delle cose ha prodotto, anche per l'esercizio appena concluso, l'innalzamento vertiginoso ed esponenziale dei residui passivi di stanziamento.
Infatti, dai 4000 miliardi storicizzati, risultanti complessivamente alla fine dell'esercizio 1999, registriamo ad oggi il raddoppio del disavanzo consolidato, con una proiezione futura che lo attesta ai 12000 miliardi per la fine dell'esercizio 2003.
L'aspetto saliente, e caratterizzante le politiche settoriali contenute nella manovra, é ascrivibile ad una sostanziale quanto inspiegabile contrazione delle risorse messe a disposizione dei comparti dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura e dell'industria che si avvalgono per altro di un impianto normativo totalmente riconducibile all'esperienza e alle iniziative delle precedenti Giunte di centro sinistra.
In questo contesto sono del tutto assenti nuove proposte legislative così come mancano provvedimenti volti all'ammodernamento ed all'innovazione legislativa degli strumenti vigenti, in grado di operare politiche pubbliche più efficaci e compatibili con il continuo mutare e con la stessa complessità delle dinamiche economiche nazionali, europee e mondiali.
La manovra in esame, fra l'altro, fa ricorso ad una serie di violazioni di legge, a partire da quelle riferite al rispetto della L.R. n. 11 del 1983 fino all'inserimento di norme a carattere clientelare e onnicomprensive, a mero contenitore di una serie infinita di norme intruse e di materie delegificate e contrattuali estranee e incongruenti al contesto normativo in esame.
La relazione sugli stati di attuazione e del monitoraggio della spesa dimostra, a consuntivo delle precedenti gestioni finanziarie, un sostanziale vagare nel buio e la sensazione dello smarrimento di una qualsivoglia linea di indirizzo, mentre mancano del tutto le indicazioni su i risultati acquisiti e gli obiettivi raggiunti.
La performance negativa dell'economia regionale di questi ultimi anni, conseguenza ed esito di tali impostazioni, è confermata dall'aumento e dall'accentuazione del gap economico riferito al PIL regionale rispetto alle medie regionali dell'area del mezzogiorno, decretando nei fatti il giudizio di valore di politiche di basso profilo, senza costrutto e strategia ed interamente ripiegate sulla cultura dello stanziamento e del "particulare".
Il carattere involutivo richiamato, che si configura nella manovra finanziaria per il 2002, si mostra ancora più evidente nello scollamento funzionale e strategico della stessa manovra rispetto alle politiche di attuazione del POR Sardegna 2000/2006, ancorate a finalità proprie e affatto omogenee rispetto alla complementarietà e integrabilità che avrebbe meritato nel contesto dell'attuazione dell'ultima fase dell'Obiettivo 1.
Il positivo ripensamento sul finanziamento del Piano straordinario del lavoro, dei fondi necessari per i progetti comunali per l'occupazione e del piano dì edilizia scolastica, che sono stati oggetto delle puntuali rivendicazioni delle opposizioni così come delle forze sociali, non modificano il giudizio severamente negativo che l'opposizione di centro sinistra assegna alla proposta di legge finanziaria per il 2002.
Rispetto alle canoniche e rituali valutazioni di merito che attengono al ruolo e alla funzione delle opposizioni consiliari, rileviamo preoccupati ed allarmati il valore sistematico e le conseguenze strutturali che tali politiche episodiche e prive di un'idea strategica stanno inducendo irreversibilmente nel contesto economico e produttivo della Regione, la cui maggioranza, chiusa acriticamente nella difesa dogmatica della propria prerogativa dì governo, continua a dilatare, ignara delle conseguenze e delle gravi ricadute che gli scenari futuri di uscita dall'Obiettivo 1 e di apertura del mercato di libero scambio, consegneranno alla nostra isola.
Il centro sinistra s'impegnerà nell'esame dell'Aula a portare a ragionamento ed a dettaglio il complesso delle questioni sollevate unitamente alla doverosa riproposizione al Consiglio ed alla società sarda, delle proprie idee e di programmi di sviluppo per la Sardegna e il suo futuro.
L'auspicato ciclo di crescita economica e sociale, invocato da molte forze politiche, pensiamo possa trovare riscontro in un confronto serrato e profondo sulla condizione complessiva della Sardegna e sugli strumenti per uscire dalla paralisi attuale.
Il nostro impegno non sarà di meno sul terreno delle iniziative volte a rendere più difficile ed impraticabile l'affermazione della deriva di delegittimazione della politica e di depotenziamento autonomistico conseguenti alla leggerezza ed alla irresponsabilità delle scelte finanziarie e di programma fin qui portate avanti dalla maggioranza di centro destra.
Relazione di minoranza
On.le Giacomo Sanna
pervenuta il 22 febbraio 2002
La legge finanziaria 2002 rappresenta la derivazione politica degli indirizzi contenuti nell'ultimo documento di programmazione economica e finanziaria, approvato dall'Aula con grave ritardo e mutilato di parti importanti, proprio con riferimento agli indirizzi di spesa.
Il clima politico interno alla maggioranza di Governo non sembra mutato, rispetto a quello registrato durante la discussione del DPEF della Giunta Floris ed a quello successivo della Giunta Pili.
È fondato il timore che anche la legge finanziaria, o parti importanti di essa, possano essere travolte o stravolte, dalle ormai croniche fibrillazioni interne alla maggioranza di Governo.
Addirittura la legge giunge all'esame dell'Aula avendo già subito sostanziali modifiche, proposte in sede d'esame in commissione dalla stessa Giunta. Persino l'articolo uno è differente rispetto a quello della prima stesura. Ad altre parti importanti è spettata medesima sorte.
Si è avuta la sensazione di avere a che fare con due differenti leggi finanziarie. Diverse nella filosofia, nell'impostazione e nei numeri.
Quella che giunge all'esame dell'Aula ricalca per molte parti quella della giunta precedente. Sono stati ripristinati gli interventi per i cantieri comunali e l'edilizia scolastica. Anche se si è evitata la strumentale riproposizione di 18 disegni di legge collegati.
È probabile che i risultati conseguiti (soltanto uno è stato approvato) abbiano suggerito alla Giunta la ricerca di soluzioni differenti, per tentare di conquistare più ampi consensi fra le rispettive associazioni di categoria.
A considerare le manifestazioni di protesta annunciate e programmate è stato un tentativo vano.
Nonostante sia previsto un ulteriore indebitamento quantificabile in circa 350 miliardi di lire, sono state confermate alcune discutibili riduzioni degli stanziamenti.
Quelli previsti per il settore del commercio sono stati dimezzati rispetto a quelli della manovra 2001, quelli per la cooperazione ridotti di oltre 30 mila euro, mentre i trasferimenti agli enti locali per gli investimenti di oltre 200 mila euro.
Sono al collasso e denunciano scarsa attenzione comparti vitali come quello agricolo e quello dell'artigianato.
Non poteva essere altrimenti.
La Giunta governa senza una maggioranza politica e senza un progetto condiviso. Si conferma sempre più maggioranza numerica, quando non anche soltanto potenziale maggioranza numerica.
Il Partito Sardo d'Azione ribadisce l'inderogabilità di un serio progetto di sviluppo che sia insieme economico e sociale. La necessità di una proposta credibile e politicamente realizzabile per una più efficace azione di Governo.
Non sono risolti i nodi strutturali derivanti dal permanere di condizioni penalizzanti nei settore dei trasporti, del credito e dell'energia.
Rispetto ad una media percentuale del 100% dell'Unione Europea, il Pil per abitante della nostra Regione è pari al 79%. Circa 60 punti percentuali in meno rispetto a quello delle regioni italiane più sviluppate. Inferiore anche rispetto alle medie percentuali di Marche, Abruzzo, Umbria e Molise.
Tutto ciò mentre sembra ufficializzata l'uscita della nostra Regione dall'Obiettivo uno dell'Unione Europea, ma soprattutto mentre si constata l'incapacità ad un efficace ed efficiente utilizzo degli ingenti fondi comunitari a disposizione, per colmare il divario che ci divide dal resto dell'Europa.
È concreto il rischio di perdere gran parte delle risorse comunitarie, fallendo l'obiettivo di offrire al sistema economico sardo adeguati livelli di competitività.
I ritardi nella spesa continuano a restare l'elemento caratterizzante il bilancio della nostra Regione.
Restano da rivisitare la normativa di numerosi comparti, ammodernando l'impianto normativo regionale e semplificando le relative procedure di spesa.
Nuove leggi di settore garantiranno più elevati livelli di spendita anche delle risorse comunitarie.
Agricoltura, pesca, turismo, commercio e artigianato attendono provvedimenti che consentirebbero un rilancio delle attività e delle produzioni.
Considerata la produttività del lavoro e la presenza stessa della maggioranza nelle commissioni permanenti del Consiglio, non è azzardato ipotizzare attese ancor più lunghe e dannose.
Nella finanziaria non trovano risposte concrete neppure iniziative di straordinaria importanza e di rilevanza strategica per parti importanti del territorio sardo. È il caso della nuove province sarde, istituite dopo un iter lungo e difficoltoso. L'assenza dei fondi in bilancio per il loro funzionamento, dimostra quale sia la reale volontà della maggioranza per procedere verso la realizzazione delle Province Gallura, Ogliastra, Sulcis e Medio Campidano.
Fatti questi che ci impongono comportamenti politici conseguenti e soprattutto ci spingono ad un maggiore impegno per costruire un'alternativa politica e programmatica a questa Giunta senza programma ed a questa maggioranza senza politica.
Relazione di minoranza
On.le Luigi COGODI
pervenuta il 26 febbraio 2002
1. La "strategia del disordine". Atto terzo.
Al terzo anno di esercizio finanziario del governo di destra si dispiega pienamente quella singolare forma di nuova programmazione regionale già da tempo da noi denunciata come "strategia del disordine".
Lo stato di disordine politico della destra genera disordine istituzionale, disordine contabile, disordine gestionale, e perciò stesso un crescente disordine sociale e morale.
Il disordine non è casuale, ma voluto, perseguito, coltivato con cura dal ceto politico costituito dalla destra. Perché solo attraverso il disordine istituzionale è possibile favorire le pratiche clientelari, l'occupazione selvaggia del potere, la discriminazione sociale, l'assalto arrogante delle forze del privilegio sulle risorse pubbliche regionali. Tale strategia, ancora una volta si esplica:
- nella totale sfasatura dei tempi fra periodo d'esercizio della spesa pubblica e periodo di approntamento della previsione di spesa, con conseguente mancanza di trasparenza delle decisioni;
- nella pratica ormai consolidata di sostanziale abbandono dello strumento del DPEF, sempre ritardatario, pressoché postumo, sempre più bucato e mutilato, e comunque confusionario, generico e contraddittorio. Vale a dire, ridotto alla programmazione del nulla;
- nello scollamento assoluto delle procedure di regolazione della spesa pubblica: i PIT non conoscono la programmazione negoziata (perché non c'è "negozio", ma solo bottega), i programmi assessoriali di spesa non conoscono i DPEF, i. POR non conoscono il "ciclo unico della programmazione", la finanziaria non conosce le leggi in vigore della Regione; e così i cittadini, sempre più marcatamente e visibilmente, non riconoscono la loro Regione;
- nella pratica normativa di tipo "incursorio", per cui nessuna legge ha più carattere di organicità e di innovazione, ma tutto si disperde nei viottoli bui delle "leggine ad hoc". Tutto si aggiunge, anziché sostituire; tutto si affianca anziché riformare. La sottocultura dell'emendamento prevale sulla cultura della legislazione. Sparisce dalla manovra finanziaria persino l'idea delle leggi sostanziali "collegate" alle previsioni di spesa pubblica;
- così, non solo per incapacità di buon governo, ma anche per scelta consapevole di "mala-gestio" delle cose pubbliche (risorse finanziarie, risorse territoriali, risorse istituzionali) si costruisce il mulino familiare (le famiglie dei prepotenti e degli ingordi) che dovrà macinare, ad esclusivo uso proprio, il patrimonio comune dei Sardi;
- nell'abbandono totale della politica delle entrate;
- nella subalternità delle politiche del Governo nazionale, tanto nocive per la Sardegna.
2. Cambiare rotta.
La Sardegna è trascinata, attraverso la prevalente pratica clientelare, lobbistica e corporativa nel baratro del permanente sottosviluppo complessivo e, comunque, della crescita insufficiente, rachitica, diseguale, malsana.
Il c. d. "treno dell'Europa", semmai è arrivato, comunque fischia e se ne va.
Cresce il divario nello sviluppo fra Sardegna e regioni più sviluppate d'Italia e d'Europa.
Il differenziale negativo nel trend di sviluppo travolge comunque l'asserito obiettivo della competitività sia sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo qualitativo dei beni prodotti e vendibili.
La comunità sarda non registra alcun beneficio di insieme che possa derivare dall'attuale "politica" della Regione.
La legislatura ha imboccato il tratto conclusivo del suo percorso. Ora è necessario cambiare rotta, assumendo alcune decisioni utili per lo sviluppo equo, sano e duraturo della Sardegna.
La programmazione triennale della spesa regionale deve perciò recuperare con urgenza alcuni obiettivi strategici per garantire ai sardi il proprio diritto al futuro, quali:
- il pieno dispiegamento delle politiche attive del lavoro, perché sia assicurato il più grande degli investimenti possibili: l'investimento in cultura, in socialità, in capacità produttiva;
- la concreta attuazione (contro il continuo e fastidioso blaterare) delle riforme della politica, delle Istituzioni autonomistiche, degli strumenti, tutti, di esercizio del potere pubblico;
- un progetto generale di sviluppo, di medio termine, incentrato sulla qualità ambientale propria dell'Isola (da difendere e da recuperare) e sulle capacità proprie "di pensare e di fare" dei sardi (piccola e media impresa, a partire dall'artigianato, dall'agricoltura e dalla zootecnia, dall'agro-alimentare, dalle strutture di servizio sociale, culturale e formativo);
- uno specifico progetto-acqua, per contrastare il processo di desertificazione, per difendere ed accrescere la superficie boscata, per rispondere ai bisogni civili e produttivi delle popolazioni;
- un programma organico, efficiente e colto, estremamente deciso e capillare in materia di sicurezza sociale, che recuperi e costruisca solidarietà nelle (e fra le) comunità locali; fra generazioni; fra lavoratori (produttori) ed esclusi dal sistema produttivo (disoccupati); fra comunità locali, formazioni sociali, cittadini e Istituzioni democratiche.
In buona sostanza, quello che è necessario fare è l'esatto contrario di quello che fa (e non fa) oggi la Regione Autonoma, così male governata, dalla destra, così come questa manovra finanziaria dimostra.
TESTO DEL PROPONENTE |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
CAPO I Art. 1 1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si impegna a presentare all'esame del Consiglio regionale una proposta di aggiornamento del Piano generale di sviluppo, di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, e all'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23, che si configura come il quadro di riferimento generale per gli interventi di sviluppo socio-economico e di assetto del territorio regionale. A tal fine, il Piano, partendo da un'analisi e da una valutazione dell'assetto economico, sociale, territoriale ed ambientale esistente, dovrà indicare gli obiettivi e le direttrici di sviluppo economico e sociale di medio e di lungo periodo ed individuare le strategie e le priorità di intervento per territorio e per settore, anche attraverso la definizione di uno specifico schema di assetto del territorio strettamente connesso agli obiettivi di sviluppo socio-economico. 2. Con la manovra economico-finanziaria 2002-2004 la Giunta regionale, al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di crescita e dell'occupazione, intende: a) procedere alla verifica straordinaria della consistenza dei residui attivi e passivi; b) procedere alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure di spesa nonché al decentramento degli uffici della Ragioneria regionale; c) emanare direttive per il monitoraggio della spesa, il recupero delle pratiche arretrate e la verifica del conseguimento degli obiettivi dati alla struttura regionale anche, se necessario, attraverso l'ausilio di soggetti esterni in grado di svolgere le necessarie attività di assistenza tecnica; d) applicare il principio della premialità attraverso la riassegnazione dei finanziamenti non impegnati nei tempi e nei termini previsti dalla legge e dai programmi operativi degli Assessorati; e) attuare la riforma della struttura burocratica della Regione con l'introduzione di tecnologie informatiche e telematiche, individuando quale obiettivo prioritario la digitalizzazione delle procedure amministrative; f) procedere alla razionalizzazione della spesa sanitaria anche attraverso la predisposizione del Piano sanitario regionale. 3. La Giunta regionale predispone, entro il 30 giugno, il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'anno 2002 procedendo a tal fine al: a) reperimento di nuove entrate di emanazione nazionale; b) reperimento di nuove entrate di emanazione regionale, anche tramite l'imposizione ai non residenti: 1) di una specifica tassa sui servizi di trasporto per la Sardegna 2) di una specifica tassa di soggiorno. |
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CAPO I Art. 1 (soppresso) |
Art. 2 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione", a contrarre uno o più mutui, o, in alternativa, ad emettere prestiti obbligazionari da essa esclusivamente garantiti, per un importo complessivo pari ad euro 1.896.847.000, in ragione di (UPB E 03.032 - Cap. 51005): a) euro 933.754.000 per l'anno 2002, di cui euro 302.127.000 quale quota già autorizzata dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6; b) euro 551.773.000 per l'anno 2003, di cui euro 206.583.000 quale quota già autorizzata dalla normativa di cui al precedente punto; c) euro 411.320.000 per l'anno 2004. 2. Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione di cui al precedente comma sono indicate, a' termini dell'ultimo comma del succitato articolo 37, nella tabella F) allegata alla presente legge. 3. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a contrarre uno o più mutui per un importo complessivo pari a euro 3.796.505.000 (UPB E03.032 - Cap. 05006) per la copertura del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2000 - pari a euro 2.307.560.000 - e per la copertura del saldo finanziario negativo presunto alla data del 31 dicembre 2001, pari a euro 1.488.945.000, derivanti dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dalle precedenti leggi finanziarie e destinati ad investimenti in opere di carattere permanente. 4. L'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999), è abrogato. 5. Per la contrazione di cui ai commi 1 e 3 valgono le condizioni e le modalità previste dall'articolo 1, commi 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997). 6. L'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi decorre dal primo gennaio 2003 per quelli autorizzati nel 2002, dal primo gennaio 2004 per quelli autorizzati nel 2003 e dal primo gennaio 2005 per quello autorizzato nel 2004. 7. Gli oneri derivanti all'applicazione del presente articolo sono valutati in: 2003 euro 487.000.000 2004 euro 487.057.000 2005-2017 euro 487.099.330 2018 euro 99.330.000 2019 euro 42.330.000 8. Le nuove o maggiori entrate derivanti dalla revisione del Titolo III dello Statuto regionale sono prioritariamente destinate alla riduzione o all'annullamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti di cui ai commi precedenti. 9. All'assolvimento degli obblighi persistenti in capo all'Amministrazione regionale in conseguenza dell'applicazione del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 17, si provvede mediante attingimento dei fondi di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983, e successive modifiche ed integrazioni e con la procedura ivi prevista. 10. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 17 del 2001 si applicano alle contabilità speciali di cui alle Leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 24 giugno 1974, n. 268; le risorse derivanti dall'applicazione del presente comma sono attribuite al fondo di riserva di cui al titolo di spesa 11.4.02/I della Legge n. 268 del 1974 con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. 11. Ai prelevamenti dai fondi di riserva delle contabilità speciali di cui alle Leggi n. 268 del 1974 e 23 giugno 1994, n. 402 si applicano le procedure previste per le corrispondenti fattispecie di prelevamenti dalla legge regionale n. 11 del 1983, e successive modifiche e integrazioni. 12. In conto delle risorse disponibili sul fondo di riserva di cui al titolo di spesa 11.4.02/I del programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990 della Legge n. 268 del 1974 sono disposti i seguenti trasferimenti di risorse: a) euro 10.331.000 a favore del titolo di spesa 11.3.08/I del programma di cui sopra per la realizzazione ed il completamento dell'intervento di cui all'articolo 21 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32, a seguito dell'accertata economia dei precedenti finanziamenti; il suddetto intervento può essere realizzato anche mediante acquisto delle partecipazioni azionarie delle società detentrici; non si applica inoltre, la disposizione di cui all'articolo 44 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17; sono abrogati l'articolo 36 della legge regionale n. 11 del 1998 e l'articolo 51 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 32 del 1997 e così sostituito: "l'attuazione dell'intervento è delegato alla società di gestione dell'aeroporto"; b) euro 7.748.000 a favore delle finalità di cui al titolo di spesa 11.3.10/I del programma di cui alla lettera a); c) euro 7.386.000 a favore delle finalità di cui al titolo di spesa 12.3.01 del programma d'intervento per gli anni 1994-1995 della Legge n. 402 del 1994 per il ripristino dell'intervento di cui al punto 3 del medesimo programma d'intervento; d) euro 20.661.000 a favore delle finalità di cui al titolo di spesa 12.3.01 del programma di cui al punto precedente per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 15 del 1994; e) euro 15.496.000 a favore delle finalità di cui al titolo di spesa 12.7.00 del programma di cui alla lettera d); alle conseguenti variazioni di bilancio provvede con proprio decreto l'Assessore della programmazione, bilancio credito ed assetto del territorio. 13. Al fine di accelerare le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare regionale, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente, l'Assessorato competente per materia individua, previa procedura di evidenza pubblica, un soggetto gestore di servizi cui affidare l'alienazione totale o parziale del patrimonio medesimo, la cui stima è assicurata da apposito ufficio dell'Assessorato medesimo. 14. E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 e i riferimenti alla commissione tecnica regionale sono da intendersi sostituiti con l'ufficio di cui al comma 13. 15. Gli enti e le aziende regionali devono presentare, entro il 30 giugno 2002, piani per la dismissione dei beni patrimoniali inutilizzati per i fini istituzionali; detti piani sono approvati dall'Amministrazione regionale con la procedura prevista dall'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali" per il controllo degli atti di cui alla lettera d) dell'articolo 3 della medesima legge e con il parere favorevole dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. All'alienazione dei beni degli stessi enti si applicano le procedure e le modalità previste per l'Amministrazione regionale. |
Art. 2 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), a contrarre uno o più mutui o, in alternativa, ad emettere prestiti obbligazionari da essa esclusivamente garantiti, per un importo complessivo pari ad euro 1.948.493.000, in ragione di (UPB E03.032 - Cap. 51005): a) euro 985.400.000 per l'anno 2002, di cui euro 302.127.000 quale quota già autorizzata dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6; b) euro 551.773.000 per l'anno 2003, di cui euro 206.583.000 quale quota già autorizzata dalla normativa di cui alla precedente lettera a); c) euro 411.320.000 per l'anno 2004. 2. Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione di cui al comma 1 sono indicate, a' termini dell'ultimo comma del succitato articolo 37, nella tabella F) allegata alla presente legge. 3. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a contrarre uno o più mutui per un importo complessivo pari a euro 3.796.505.000 (UPB E03.032 - Cap. 05006) per la copertura del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2000 - pari a euro 2.307.560.000 - e per la copertura del saldo finanziario negativo presunto alla data del 31 dicembre 2001, pari a euro 1.488.945.000, derivanti dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dalle precedenti leggi finanziarie e destinati ad investimenti in opere di carattere permanente. 4. L'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999), è abrogato. 5. Per la contrazione di cui ai commi 1 e 3 valgono le condizioni e le modalità previste dall'articolo 1, commi 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997). 6. L'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi decorre dal 1° gennaio 2003 per quelli autorizzati nel 2002, dal 1° gennaio 2004 per quelli autorizzati nel 2003 e dal 1° gennaio 2005 per quello autorizzato nel 2004. 7. Gli oneri derivanti all'applicazione del presente articolo sono valutati in: 2003 euro 492.316.000 2004 euro 492.375.000 2005-2017 euro 492.417.000 2018 euro 104.648.000 2019 euro 42.330.000 8. Le nuove o maggiori entrate derivanti dalla revisione del Titolo III dello Statuto regionale sono prioritariamente destinate alla riduzione o all'annullamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti di cui ai commi precedenti. 9. Lo stanziamento di cui all'articolo 6, comma 15, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 è da intendersi quale rata relativa alla contrazione di uno o più mutui da parte dell'Amministrazione regionale. 10. All'assolvimento degli obblighi persistenti in capo all'Amministrazione regionale in conseguenza dell'applicazione del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 17, si provvede mediante attingimento dei fondi di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983, e successive modifiche ed integrazioni e con la procedura ivi prevista. 11. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 17 del 2001 si applicano alle contabilità speciali di cui alle Leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 24 giugno 1974, n. 268; le risorse derivanti dall'applicazione del presente comma sono attribuite al fondo di riserva di cui al titolo di spesa 11.4.02/I della Legge n. 268 del 1974 con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. 12. Ai prelevamenti dai fondi di riserva delle contabilità speciali di cui alle Leggi n. 268 del 1974 e 23 giugno 1994, n. 402 si applicano le procedure previste per le corrispondenti fattispecie di prelevamenti dalla legge regionale n. 11 del 1983, e successive modifiche e integrazioni. 13. In conto delle risorse disponibili sul fondo di riserva di cui al titolo di spesa 11.4.02/I del programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990 della Legge n. 268 del 1974 sono disposti i seguenti trasferimenti di risorse: a) euro 10.331.000 a favore del titolo di spesa 11.3.08/I del programma di cui sopra per la realizzazione ed il completamento dell'intervento di cui all'articolo 21 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32, a seguito dell'accertata economia dei precedenti finanziamenti; il suddetto intervento può essere realizzato anche mediante acquisto delle partecipazioni azionarie delle società detentrici; non si applica inoltre, la disposizione di cui all'articolo 44 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17; sono abrogati l'articolo 36 della legge regionale n. 11 del 1998 e l'articolo 51 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente: "3. L'attuazione dell'intervento è delegato alla società di gestione dell'aeroporto."; b) euro 7.748.000 a favore delle finalità di cui al titolo di spesa 11.3.10/I del programma di cui alla lettera a); c) euro 7.386.000 a favore delle finalità di cui al titolo di spesa 12.3.01 del programma d'intervento per gli anni 1994-1995 della Legge n. 402 del 1994 per il ripristino dell'intervento di cui al punto 3 del medesimo programma d'intervento; d) euro 20.661.000 a favore delle finalità di cui al titolo di spesa 12.3.01 del programma di cui alla lettera c) per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 15 del 1994; e) euro 15.496.000 a favore delle finalità di cui al titolo di spesa 12.7.00 del programma di cui alla lettera c); alle conseguenti variazioni di bilancio provvede con proprio decreto l'Assessore della programmazione, bilancio credito ed assetto del territorio. 14. Al fine di accelerare le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare regionale, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente, l'Assessorato competente per materia individua, previa procedura di evidenza pubblica, un soggetto gestore di servizi cui affidare l'alienazione totale o parziale del patrimonio medesimo, la cui stima è assicurata da apposito ufficio dell'Assessorato medesimo. 15. E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 e i riferimenti alla commissione tecnica regionale sono da intendersi sostituiti con l'ufficio di cui al comma 14 del presente articolo. 16. Gli enti e le aziende regionali devono presentare, entro il 30 giugno 2002, piani per la dismissione dei beni patrimoniali inutilizzati per i fini istituzionali; detti piani sono approvati dall'Amministrazione regionale con la procedura prevista dall'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali) per il controllo degli atti di cui alla lettera d) dell'articolo 3 della medesima legge e con il parere favorevole dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. All'alienazione dei beni degli stessi enti si applicano le procedure e le modalità previste per l'Amministrazione regionale. 17. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) è aggiunto il seguente: "3 bis. I Comuni rimborsano le spese sostenute dall'Amministrazione regionale per la demolizione di opere abusive entro due anni dall'esecuzione dei lavori (UPB E04.023 - Cap. 36214)". | |
Art. 3 1. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2002, 2003 e 2004. 2. Gli stanziamenti relativi a detti fondi sono determinati come segue: a) fondo speciale per spese correnti (UPB S03.006 - Cap. 03019): 2002 euro 147.965.000 2003 euro 44.415.000 2004 euro 44.415.000 b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007 - Cap. 03022): 2002 euro 7.747.000 2003 euro 108.456.000 2004 euro 108.456.000 3. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 11 del 1983, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23, le autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C, allegata alla presente legge, sono ridotte o differite per gli importi determinati nella medesima tabella. 4. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 11 del 1983 gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 2002 e per il triennio 2002/2004, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella D, allegata alla presente legge. 5. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 2002 e per il triennio 2002/2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E, allegata alla presente legge. |
Art. 3 1. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2002, 2003 e 2004. 2. Gli stanziamenti relativi a detti fondi sono determinati come segue: a) fondo speciale per spese correnti (UPB S03.006 - Cap. 03019): 2002 euro 115.307.000 2003 euro 31.060.000 2004 euro 31.060.000 b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007 - Cap. 03022): 2002 euro 7.747.000 2003 euro 5.166.000 2004 euro 5.166.000 3. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 11 del 1983, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23, le autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C, allegata alla presente legge, sono ridotte o differite per gli importi determinati nella medesima tabella. 4. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 11 del 1983 gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 2002 e per il triennio 2002/2004, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella D, allegata alla presente legge. 5. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 2002 e per il triennio 2002/2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E, allegata alla presente legge. | |
Art.
4 1. E' disposto, nell'anno 2002, il versamento in conto entrate del bilancio regionale della somma di euro 54.486.000 proveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.031 - Cap. 36103): a) euro 775.000 dal fondo destinato agli interventi in agricoltura, di cui agli articoli 4 e 12 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.; b) euro 20.658.000 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla legge regionale 7 aprile 1964, n. 8, nella misura di euro 6.714.000, dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A., euro 1.033.000 da quello presso la Banca Nazionale del Lavoro ed euro 12.911.000 da quello presso la Banca CIS S.p.A.; c) euro 13.428.000 dal fondo per la concessione di provvidenze a favore dell'artigianato sardo, di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, nella misura di euro 3.615.000 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A. e di euro 9.813.000 da quello presso la Banca CIS S.p.A.; d) euro 11.879.000 dal fondo per la tutela dei livelli produttivi nel settore industriale, di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, costituito presso la SFIRS S.p.A.; e) euro 7.747.000 dal fondo per la concessione del credito di esercizio alle industrie di cui alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, costituito presso la Banca CIS S.p.A. 2. Al recupero dei fondi provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. 3. È disposto, nell'anno 2002, il versamento in conto entrate della contabilità speciale di cui al paragrafo 6 del programma straordinario per la riforma e il riassetto agro-pastorale, approvato ai sensi della Legge n. 268 del 1974, della somma di euro 3.615.000 proveniente dal fondo per la concessione di prestiti per l'acquisto di scorte e mutui, nella misura di: a) euro 3.099.000 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.; b) euro 516.000 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari S.p.A. 4. È disposto, nell'anno 2002, il versamento in conto entrate della contabilità speciale di cui alla Legge n. 588 del 1962 della somma di euro 1.034.000, nella misura di: a) euro 775.000 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.; b) euro 31.000 dal fondo di cui alla lettera a) del presente comma costituito presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; c) euro 41.000 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati all'artigianato, di cui all'articolo 35 della medesima Legge n. 588 del 1962, costituito presso la Banca CIS S.p.A.; d) euro 84.000 dal fondo per la concessione di prestiti a medio termine alle industrie, di cui all'articolo 31 della medesima Legge n. 588 del 1962, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.; e) euro 103.000 dal fondo di cui alla lettera d) costituito presso la Banca CIS S.p.A. 5. Le somme recuperate sono attribuite al titolo di spesa 11.3.10/I della contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge n. 268 del 1974. 6. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio provvede al recupero delle suddette somme e alle conseguenti variazioni nelle relative contabilità speciali con proprio decreto. 7. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1993)", non si applica ai trasferimenti su fondi unici, inerenti a raggruppamenti di leggi aventi contenuto omogeneo, gestiti da un unico istituto bancario, selezionato mediante le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni ed integrazioni. |
Art. 4 1. E' disposto, nell'anno 2002, il versamento in conto entrate del bilancio regionale della somma di euro 54.486.000 proveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.031 - Cap. 36103): a) euro 775.000 dal fondo destinato agli interventi in agricoltura, di cui agli articoli 4 e 12 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.; b) euro 20.658.000 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla legge regionale 7 aprile 1964, n. 8, nella misura di euro 6.714.000, dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A., euro 1.033.000 da quello presso la Banca Nazionale del Lavoro ed euro 12.911.000 da quello presso la Banca CIS S.p.A.; c) euro 13.428.000 dal fondo per la concessione di provvidenze a favore dell'artigianato sardo, di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, nella misura di euro 3.615.000 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A. e di euro 9.813.000 da quello presso la Banca CIS S.p.A.; d) euro 11.879.000 dal fondo per la tutela dei livelli produttivi nel settore industriale, di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, costituito presso la SFIRS S.p.A.; e) euro 7.747.000 dal fondo per la concessione del credito di esercizio alle industrie di cui alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, costituito presso la Banca CIS S.p.A. 2. Al recupero dei fondi provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. 3. È disposto, nell'anno 2002, il versamento in conto entrate della contabilità speciale di cui al paragrafo 6 del programma straordinario per la riforma e il riassetto agropastorale, approvato ai sensi della Legge n. 268 del 1974, della somma di euro 3.615.000 proveniente dal fondo per la concessione di prestiti per l'acquisto di scorte e mutui, nella misura di: a) euro 3.099.000 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.; b) euro 516.000 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari S.p.A. 4. È disposto, nell'anno 2002, il versamento in conto entrate della contabilità speciale di cui alla Legge n. 588 del 1962 della somma di euro 1.034.000, nella misura di: a) euro 775.000 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.; b) euro 31.000 dal fondo di cui alla lettera a) del presente comma costituito presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; c) euro 41.000 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati all'artigianato, di cui all'articolo 35 della medesima Legge n. 588 del 1962, costituito presso la Banca CIS S.p.A.; d) euro 84.000 dal fondo per la concessione di prestiti a medio termine alle industrie, di cui all'articolo 31 della medesima Legge n. 588 del 1962, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.; e) euro 103.000 dal fondo di cui alla lettera d) costituito presso la Banca CIS S.p.A.. 5. Le somme recuperate a' termini dei commi 3 e 4, sono attribuite al titolo di spesa 11.3.10/I della contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge n. 268 del 1974. 6. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio provvede al recupero delle suddette somme e alle conseguenti variazioni nelle relative contabilità speciali con proprio decreto. 7. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1993)), non si applica ai trasferimenti su fondi unici, inerenti a raggruppamenti di leggi aventi contenuto omogeneo, gestiti da un unico istituto bancario, selezionato mediante le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni ed integrazioni. | |
Art. 5 1. Nella legge regionale n. 11 del 1983 e successive modifiche ed integrazioni sono introdotte le seguenti modifiche: a) nell'articolo 22 come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23, è aggiunto alla fine il seguente comma : "5. Con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su proposta dell'Assessore competente per materia si provvede alle variazioni di bilancio conseguenti alle modifiche organizzative introdotte con decreto del Presidente Regione, a' termini dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 in coerenza con gli obiettivi e le finalità stabilite nei documenti di programmazione economico-finanziaria della Regione"; b) nell'articolo 12 bis, introdotto dall'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1999, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2 bis. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l'adozione degli atti di gestione inerenti alle singole Unità Previsionali di Base, fatte salve le spese obbligatorie e vincolate, è subordinata alla definizione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità da parte dell'organo politico e alla predisposizione dei programmi operativi da parte dei competenti Direttori generali"; c) nell'ultimo comma dell'articolo 38, introdotto dalla lettera b) del comma 20 dell'articolo 1 della legge regionale n. 6 del 2001, alla fine del primo periodo dopo le parole "da istituire" è inserita la seguente espressione: "; qualora nella legge regionale siano indicate le variazioni dei capitoli, si prescinde dal decreto". |
Art. 5 1. Nella legge regionale n. 11 del 1983 e successive modifiche ed integrazioni sono introdotte le seguenti modifiche: a) nell'articolo 1, comma 2, è abrogata la lettera a); b) nell'articolo 22, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23, è aggiunto alla fine il seguente comma : "5. A seguito delle modifiche organizzative introdotte con Decreto del Presidente Regione, ai termini dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio provvede con proprio decreto alla ripartizione delle risorse, nel rispetto dello stanziamento autorizzato dalla legge di bilancio per ciascuna unità previsionale di base, tra i centri di responsabilità competenti alla gestione delle stesse"; c) nell'articolo 12 bis, introdotto dall'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1999, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2 d) nell'ultimo comma dell'articolo 38, introdotto dalla lettera b) del comma 20 dell'articolo 1 della legge regionale n. 6 del 2001, alla fine del primo periodo dopo le parole "da istituire" è inserita la seguente espressione: "; qualora nella legge regionale siano indicate le variazioni dei capitoli, si prescinde dal decreto.". | |
Art. 6 1. Al fine di sostenere le autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nel soddisfacimento dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarietà e di decentramento, nonché per garantire l'efficace raccordo tra la programmazione regionale e le esigenze locali, l'Amministrazione regionale finanzia le spese di progettazione finalizzate al sostegno della programmazione negoziata e della pianificazione del territorio dei centri urbani minori. 2. I contributi erogati sono volti al finanziamento degli studi di fattibilità inerenti progetti di interesse locale nell'ambito della programmazione negoziata e alla realizzazione dei piani urbanistici particolareggiati. 3. Possono beneficiare dei contributi in via prioritaria le associazioni o i consorzi composti da comuni limitrofi ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 2000 abitanti; a tal fine è destinata una quota non superiore al dieci per cento dello stanziamento di cui al fondo per la programmazione negoziata (UPB S03.008 - Cap. 03026). 4. I criteri e le modalità di attribuzione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio di concerto con l'Assessore competente per materia. 5. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, "Disciplina urbanistica relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente", è aggiunto il seguente: "3 bis. E autorizzato un contributo straordinario per la fase di avvio delle unioni di Comuni determinato in euro 10.000 per ciascun Comune con un massimo di euro 100.000 per unione.". 6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma gravano sullo stanziamento dell'UPB S04.016 - Cap. 04021. |
Art. 6 1. Al fine di sostenere le autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nel soddisfacimento dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarietà e di decentramento, nonché per garantire l'efficace raccordo tra la programmazione regionale e le esigenze locali, l'Amministrazione regionale finanzia le spese di progettazione finalizzate al sostegno della programmazione negoziata. 2. I contributi erogati sono volti al finanziamento degli studi di fattibilità inerenti progetti di interesse locale nell'ambito della programmazione negoziata. 3. Possono beneficiare dei contributi in via prioritaria le associazioni o i consorzi composti da comuni limitrofi la cui popolazione media non superi i 2000 abitanti per Comune; a tal fine è destinata una quota non superiore al dieci per cento dello stanziamento di cui al fondo per la programmazione negoziata (UPB S03.008 - Cap. 03026). 4. I criteri e le modalità di attribuzione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio di concerto con l'Assessore competente per materia. 5. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 bis della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33), introdotto dalla legge regionale n. 37 del 1998, è aggiunto il seguente: "3 bis. E autorizzato un contributo straordinario per la fase di avvio delle unioni di Comuni determinato in euro 10.000 per ciascun Comune con un massimo di euro 100.000 per unione.". 6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 gravano sullo stanziamento dell'UPB S04.016 - Cap. 04021. | |
Art. 6 bis 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad espletare, anche mediante appositi accordi o intese con il Ministero delle Finanze e con il Ministero dell'Interno, sentite le amministrazioni provinciali della Sardegna, tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in materia di imposta erariale sulle assicurazioni RCA e di imposta erariale sulla trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA, nonché in materia di mantenimento degli equilibri finanziari, di cui agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 61 del decreto legislativo n. 446 del 1997 hanno effetto a decorrere dall'anno 2003 e si applicano con riferimento all'anno di imposta 2002. | ||
Art. 7 1. Nella legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001), sono introdotte le seguenti modifiche e integrazioni: a) nell'articolo 1, i commi 41, 42 e 43 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "41. Le misure di contributo previste ai commi 1, e 2 e 4 dell'articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 30 "Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura", sono sostituite da quelle previste all'articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21. 42. Le misure di contributo previste al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 "Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo", sono sostituite da quelle previste all'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2000; il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 18 del 1998, è abrogato. 43. Per l'attuazione degli interventi previsti nelle misure 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20 e 4.21, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le iniziative incluse nel POR/FEOGA 2000/2006 e meglio specificate nel collegato complemento di programmazione secondo le modalità ivi previste". b) dopo il comma 43 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente: "43 bis. All'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, rideterminata dall'articolo 10, comma 7, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, si provvede mediante le risorse previste dalla misura 4.19 del Programma Operativo Regionale 2000-2006.". c) nell'articolo 4, comma 19: 1) alla lettera b) del primo capoverso è aggiunto il seguente capoverso: "Le istanze presentate dagli enti pubblici in base alla precedente normativa, possono essere ridefinite e riliquidate entro i limiti disposti dalla presente lettera"; 2) alla lettera b) dell'articolo 16 della legge regionale n. 37 del 1998 , introdotto dal medesimo comma 19 nel caso di compagine sociale composta da due persone di cui almeno una sia lavoratore socialmente utile, il sessanta per cento va riferito alla quota di capitale sociale che obbligatoriamente deve essere in possesso del medesimo lavoratore; 3) nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 16 della legge regionale n. 37 del 1998 il termine "enti locali" è sostituito da "enti utilizzatori" seguito dalla precisazione "ad eccezione dell'Amministrazione regionale e al comma 6 le parole "entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono soppresse. d) nell'articolo 5, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: "13 bis. Gli interventi di cui alle leggi regionali 30 aprile 1990, n. 11, "Interventi a sostegno della ricerca scientifica sulla B-Thalassemia", 27 giugno 1949, n. 1,"Costituzione di un fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali" e 31 marzo 1992, n. 5, "Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia", e successive modifiche ed integrazioni, permangono nella competenza dell'Assessorato della sanità e dell'assistenza sociale"; e) per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 36, lettere a), n), o) i soggetti beneficiari possono essere individuati anche mediante procedura di evidenza pubblica. f) nell'articolo 1, comma 36, lettera h) misura 4.1/H, dopo le parole "sulla base della migliore offerta" sono aggiunte le parole "oppure scelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articolo 7, comma 2, lettera b)"; g) il termine del 31 dicembre 2001 nell'articolo 4, comma 27, è prorogato al 31 dicembre 2002. |
Art. 7 1. Nella legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001), sono introdotte le seguenti modifiche e integrazioni: a) nell'articolo 1, i commi 41, 42 e 43 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "41. Le misure di contributo previste ai commi 1, e 2 e 4 dell'articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 30 "Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura", sono sostituite da quelle previste all'articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21. 42. Le misure di contributo previste al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 "Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo", sono sostituite da quelle previste all'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2000; il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 18 del 1998, è abrogato. 43. Per l'attuazione degli interventi previsti nelle misure 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20 e 4.21, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le iniziative incluse nel POR/FEOGA 2000/2006 e meglio specificate nel collegato complemento di programmazione secondo le modalità ivi previste."; b) dopo il comma 43 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente: "43 bis. All'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, rideterminata dall'articolo 10, comma 7, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, si provvede mediante le risorse previste dalla misura 4.19 del Programma Operativo Regionale 2000-2006."; c) nell'articolo 4, comma 19: 1) alla lettera b) del primo capoverso è aggiunto il seguente capoverso: "Le istanze presentate dagli enti pubblici in base alla precedente normativa, possono essere ridefinite e riliquidate entro i limiti disposti dalla presente lettera;"; 2) nei commi 5 e 6 dell'articolo 16 della legge regionale n. 37 del 1998, introdotti dal medesimo comma 19 il termine "enti locali" è sostituito da "enti utilizzatori" seguito dalla precisazione "ad eccezione dell'Amministrazione regionale" e al comma 6 le parole "entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono soppresse; d) nell'articolo 5, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: "13 bis. Gli interventi di cui alle leggi regionali 30 aprile 1990, n. 11 (Interventi a sostegno della ricerca scientifica sulla B-Thalassemia), 27 giugno 1949, n. 1(Costituzione di un fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali) e 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia), e successive modifiche ed integrazioni, permangono nella competenza dell'Assessorato della sanità e dell'assistenza sociale."; e) per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 36, lettere a), n) e o), qualora esse non siano affidate ad agenzie governative o svolte direttamente, i soggetti beneficiari devono essere individuati mediante procedura ad evidenza pubblica; f) nell'articolo 1, comma 36, lettera h) misura 4.1/H, dopo le parole "sulla base della migliore offerta" sono aggiunte le parole "oppure scelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articolo 7, comma 2, lettera b);"; g) nell'articolo 4, comma 27, il termine del 31 dicembre 2001 è prorogato al 31 dicembre 2002. | |
Art.
8 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a determinare le misure dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni minerarie, attenendosi ai seguenti criteri: a) aree interessate; b) tipologie; c) quantità e valore dei minerali estratti. Con lo stesso provvedimento si provvede, altresì, a determinare le tariffe in relazione alle spese occorrenti per l'istruttoria delle domande e per le verifiche a richiesta degli interessati. 2. In via provvisoria e fino alla adozione da parte della Giunta regionale dei provvedimenti di cui al comma 1) le misure dei canoni annuali e tariffe da corrispondersi con decorrenza 1° gennaio 2002 sono così determinati: a) per i canoni per le concessioni minerarie e i permessi di ricerca: incremento dell'80 per cento delle misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; b) per l'istruttoria di concessioni minerarie e autorizzazioni per attività di cava: euro 260; c) per l'istruttoria di permessi di ricerca: euro 155; d) per il rilascio del nulla osta esplosivi: euro 55; e) per i verbali di delimitazione delle aree: euro 105 (UPB E09.020 - Cap. 09020). |
Art. 8 (identico) | |
CAPO II Art.
9 1. Ai fini del contenimento della spesa regionale: a) sono sospese per l'anno 2002 le assunzioni di personale a tempo indeterminato presso l'Amministrazione regionale e gli enti regionali per effetto dei concorsi banditi ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione", ad eccezione di quelle relative a concorsi portati a compimento entro il 31 dicembre 2001, in relazione ai quali è confermata la validità delle relative graduatorie ai fini del turn over, di quelle previste in via prioritaria dalla legge regionale 1° agosto 2000, n. 16, e di quelle conseguenti ai pubblici concorsi indetti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6; b) in deroga al comma 3, dell'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998, per esigenze inderogabili connesse alle vacanze dei posti in dotazioni delle direzioni generali, si provvede con il ricorso alla gestione provvisoria delle dotazioni medesime mediante trasferimenti provvisori o comandi di personale, in deroga alle procedure e ai limiti di cui agli articoli 38 e 40 della medesima legge regionale n. 31 del 1998; c) le indennità di carica del Presidente della Regione e degli Assessori sono decurtate del dieci per cento; d) le indennità dei componenti dei consigli di amministrazione, dei comitati, delle commissioni e dei collegi dei revisori degli enti, delle aziende, dei consorzi e delle società regionali sono ridotte del dieci per cento; e) i rappresentanti dell'Amministrazione regionale in organi di società ed aziende a partecipazione regionale sono tenuti a proporre ai rispettivi organi deliberanti l'adozione della medesima riduzione di cui al punto precedente dandone comunicazione agli assessori competenti per materia, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, "Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione"; f) gli enti e le aziende regionali non possono disporre il ricorso a consulenze esterne, fatti salvi i casi documentati di necessità e di urgenza, autorizzati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia. |
CAPO II Art. 9 (soppresso) | |
Art. 9 bis L'articolo 31 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 è abrogato. | ||
Art. 10 1. Al fine dell'accelerazione e dell'efficacia della spesa, nelle more dell'adozione di provvedimenti legislativi che semplifichino le procedure, le modalità di finanziamento e di erogazione della stessa, la Giunta regionale provvede a dare attuazione al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale n. 11 del 1983, operando, ove ritenuto necessario, entro il corrente anno finanziario, il decentramento dei servizi della Ragioneria generale presso la Presidenza e gli Assessorati secondo un programma e con i criteri deliberati dalla Giunta regionale. Contestualmente al decentramento dei servizi della Ragioneria, devono essere attivate le procedure necessarie all'informatizzazione dei pagamenti. 2. Gli Assessorati, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano i procedimenti amministrativi che si prestano ad una digitalizzazione integrale con l'obiettivo di ridurre di almeno il 20 per cento la quantità di documenti cartacei in circolazione. I dati vengono comunicati all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione che entro l'anno predispone gli interventi idonei. Il raggiungimento dell'obiettivo costituisce oggetto di programmi da parte dei componenti della Giunta regionale e quindi elemento preferenziale al fine dell'attribuzione del trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi regionali. 3. L'Amministrazione regionale provvede ad effettuare una revisione straordinaria della consistenza dei residui attivi e passivi del bilancio al fine di perseguire la veridicità delle risultanze del bilancio medesimo. Detta revisione è affidata, tramite procedure selettive di evidenza pubblica, a una società di revisione di livello internazionale abilitata alla "certificazione" dei bilanci delle società e aziende private (UPB 03.016 - Cap. 03034). 4. Nel contesto dell'attività di controllo interno di gestione, previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 31 del 1998, viene attivato un sistema di monitoraggio della spesa, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, anche attraverso l'ausilio di soggetti esterni qualificati in grado di fornire la necessaria assistenza tecnica (UPB 03.016 - Cap. 03034). 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale si impegna a definire le istanze inevase. A tal fine il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore competente in materia di personale, dispone con proprio decreto la mobilità del personale, anche mediante comandi, in deroga alle disposizioni previste in materia dagli articoli 38 e 40 della legge regionale n. 31 del 1998; qualora risulti insufficiente tale ridistribuzione del personale, possono essere disposte assunzioni a tempo determinato, convenzioni con società di servizi o per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo; nelle more dell'adozione di una specifica disciplina regionale, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998, si applica la normativa statale in materia; a tal fine è autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 1.291.000 (UPB S02.044 - Cap. 02067). 6. Al fine di evitare il crearsi di aspettative da parte degli interessati e di nuove giacenze di istanze, il regime di aiuti erogati dall'Amministrazione regionale deve essere contenuto nei limiti degli stanziamenti di bilancio. A tal fine si dà preferenza al sistema dei "bandi" rispetto a quello "a sportello". La Presidenza e gli Assessorati presentano alla Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e, comunque, prima dell'attuazione di nuovi interventi che comportino la presentazione di istanze, le proposte per il contenimento dell'accoglimento delle istanze medesime nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 7. Ai fini dell'individuazione di risorse regionali disponibili, gli enti locali, gli enti e le aziende regionali provvedono, entro il corrente anno, al monitoraggio delle suddette risorse e alla verifica dei residui attivi e passivi. Dette risorse possono essere utilizzate dai medesimi enti per la realizzazione degli obiettivi originari o destinate a nuovi interventi in settori innovativi, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale. 8. Qualora gli enti di cui al comma 7 non provvedano nei termini stabiliti, l'Amministrazione regionale può nominare dei "Commissari ad acta" e avvalersi di soggetti di diritto privato di riconosciuta competenza, mediante procedura selettiva di evidenza pubblica. A tale fine è autorizzato, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, lo stanziamento di euro 67.000 (UPB S030.09 - Cap. 03028). 9. Le risorse disponibili reperite per effetto del comma 8, sono riversate alle entrate del bilancio della Regione ed iscritte, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, in un apposito fondo dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio destinato al finanziamento degli obiettivi originari o di nuovi progetti in settori innovativi. I criteri e le modalità di ripartizione del fondo a favore degli enti di cui al comma 7, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio; i criteri devono privilegiare gli enti che hanno dimostrato maggiore capacità di spesa. 10. I finanziamenti regionali a destinazione vincolata assegnati agli enti locali devono essere impegnati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di versamento. In caso di mancato impegno, l'ente è obbligato a restituire, entro due mesi, mediante versamento le somme non impegnate e le economie realizzate, comprensive degli interessi maturati e non utilizzati; ai versamenti effettuati oltre il suddetto termine si applicano gli interessi legali; dette somme sono attribuite al fondo di cui al comma 9 con la medesima procedura. 11. I recuperi derivati dall'applicazione del comma 10, sono attribuiti a favore degli enti che hanno rispettato i termini d'impegnabilità di cui al medesimo comma 10 in attuazione di un piano di ripartizione, adottato dalla Giunta regionale, sulla base di criteri di premialità dalla medesima individuati, su proposta degli Assessorati competenti per materia. 12. All'applicazione dei precedenti commi 10 e 11 provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio con proprio decreto, su proposta degli Assessori competenti per materia. 13. Al fine dello snellimento dell'azione amministrativa e dell'accelerazione della spesa, nelle more dell'adozione di specifiche norme regionali, si applica, se favorevole, la normativa statale in materia. 14. Il recupero dei crediti dell'Amministrazione regionale può essere affidato, tramite procedure selettive di evidenza pubblica, a soggetti privati specializzati nel settore. Le modalità e i criteri dell'affidamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto che i compensi devono essere prioritariamente commisurati all'entità del credito riscosso. 15. In deroga all'articolo 17 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17, "Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie", i progetti di valutazione di impatto ambientale che interessano la realizzazione di iniziale forestazione da attuarsi mediante piantagioni di essenze forestali autoctone, indipendentemente dalla superficie dell'impianto, sono esclusi dalle procedure di verifica di impatto ambientale e dalla presentazione della relazione di valutazione di incidenza, purché siano dotati del parere di fattibilità espresso dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale competente per territorio. 16. Le competenze e le relative risorse finanziarie in ordine all'attuazione di piani e programmi di sviluppo territoriale e rurale ed interventi di ammodernamento delle strutture agricole, anche cofinanziati dall'Unione Europea, possono essere affidate agli enti pubblici non aventi natura economica che operano nel settore dell'agricoltura, previa individuazione dei medesimi da effettuarsi, volta per volta, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Il rapporto tra la Regione e tali enti è regolato da apposita convenzione che deve prevedere tra le condizioni di affidamento: a) gli adempimenti connessi alla gestione; b) l'obbligatorietà dell'attività di monitoraggio e controllo interno; c) le modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse finanziarie. |
Art. 10 1. Al fine dell'accelerazione e dell'efficacia della spesa, nelle more dell'adozione di provvedimenti legislativi che semplifichino le procedure, le modalità di finanziamento e di erogazione della stessa, la Giunta regionale provvede a dare attuazione al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale n. 11 del 1983, operando, ove ritenuto necessario, entro il corrente anno finanziario, il decentramento dei servizi della Ragioneria generale presso la Presidenza e gli Assessorati secondo un programma e con i criteri deliberati dalla Giunta regionale. Contestualmente al decentramento dei servizi della Ragioneria, devono essere attivate le procedure necessarie all'informatizzazione dei pagamenti. 2. Gli Assessorati, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano i procedimenti amministrativi che si prestano ad una digitalizzazione integrale con l'obiettivo di ridurre di almeno il 20 per cento la quantità di documenti cartacei in circolazione. I dati vengono comunicati all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione che entro l'anno predispone gli interventi idonei. Il raggiungimento dell'obiettivo costituisce oggetto di programmi da parte dei componenti della Giunta regionale e quindi elemento preferenziale al fine dell'attribuzione del trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi regionali. 3. L'Amministrazione regionale provvede ad effettuare una revisione straordinaria della consistenza dei residui attivi e passivi del bilancio al fine di perseguire la veridicità delle risultanze del bilancio medesimo. Detta revisione è affidata, tramite procedure selettive di evidenza pubblica, a una società di revisione di livello internazionale abilitata alla "certificazione" dei bilanci delle società e aziende private (UPB S03.016 - Cap. 03034). 4. Nel contesto dell'attività di controllo interno di gestione, previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 31 del 1998, viene attivato un sistema di monitoraggio della spesa, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, anche attraverso l'ausilio di soggetti esterni qualificati in grado di fornire la necessaria assistenza tecnica (UPB S03.016 - Cap. 03034). 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale si impegna a definire le istanze inevase. A tal fine previa deliberazione della Giunta regionale, l'Assessore competente in materia di personale, dispone con proprio decreto la mobilità del personale, anche mediante comandi, in deroga alle disposizioni previste in materia dagli articoli 38 e 40 della legge regionale n. 31 del 1998; qualora risulti insufficiente tale ridistribuzione del personale, previa conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore competente d'intesa con l'Assessore competente in materia di personale, possono essere disposte assunzioni a tempo determinato, convenzioni con società di servizi o per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. Nelle more dell'adozione di una specifica disciplina regionale, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998, si applica la normativa statale in materia; a tal fine è autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 1.291.000 (UPB S02.044 - Cap. 02067). 6. Al fine di evitare il crearsi di aspettative da parte degli interessati e di nuove giacenze di istanze, il regime di aiuti erogati dall'Amministrazione regionale deve essere contenuto nei limiti degli stanziamenti di bilancio. A tal fine si dà preferenza al sistema dei "bandi" rispetto a quello "a sportello". La Presidenza e gli Assessorati presentano alla Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e, comunque, prima dell'attuazione di nuovi interventi che comportino la presentazione di istanze, le proposte per il contenimento dell'accoglimento delle istanze medesime nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 7. Ai fini dell'individuazione di risorse regionali disponibili, gli enti locali, gli enti e le aziende regionali provvedono, entro il corrente anno, al monitoraggio delle suddette risorse e alla verifica dei residui attivi e passivi. Dette risorse possono essere utilizzate dai medesimi enti per la realizzazione degli obiettivi originari o destinate a nuovi interventi in settori innovativi, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale. 8. Qualora gli enti di cui al comma 7 non provvedano nei termini stabiliti, l'Amministrazione regionale può nominare dei "Commissari ad acta" e avvalersi di soggetti di diritto privato di riconosciuta competenza, mediante procedura selettiva di evidenza pubblica. A tale fine è autorizzato, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, lo stanziamento di euro 67.000 (UPB S030.09 - Cap. 03028). 9. Le risorse disponibili reperite per effetto del comma 8, sono riversate alle entrate del bilancio della Regione ed iscritte, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, in un apposito fondo dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio destinato al finanziamento degli obiettivi originari o di nuovi progetti in settori innovativi. I criteri e le modalità di ripartizione del fondo a favore degli enti di cui al comma 7, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio; i criteri devono privilegiare gli enti che hanno dimostrato maggiore capacità di spesa. 10. I finanziamenti regionali a destinazione vincolata assegnati agli enti locali devono essere impegnati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di versamento. In caso di mancato impegno, l'ente è obbligato a restituire, entro due mesi, mediante versamento, le somme non impegnate e le economie realizzate, comprensive degli interessi maturati e non utilizzati; ai versamenti effettuati oltre il suddetto termine si applicano gli interessi legali. Dette somme sono attribuite al fondo di cui al comma 9 con la medesima procedura. 11. I recuperi derivati dall'applicazione del comma 10, sono attribuiti a favore degli enti che hanno rispettato i termini d'impegnabilità di cui al medesimo comma 10 in attuazione di un piano di ripartizione, adottato dalla Giunta regionale, sulla base di criteri di premialità dalla medesima individuati, su proposta degli Assessori competenti per materia. 12. All'applicazione dei precedenti commi 10 e 11 provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio con proprio decreto, su proposta degli Assessori competenti per materia. 13. Al fine dello snellimento dell'azione amministrativa e dell'accelerazione della spesa, nelle more dell'adozione di specifiche norme regionali, si applica, se favorevole, la normativa statale in materia. 14. In deroga all'articolo 28, comma 4, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e nelle more del completamento della dotazione organica dei dirigenti ai sensi dell'articolo 77, comma 10, della stessa legge, le funzioni di direzione di servizio presso l'Amministrazione regionale e gli enti possono essere conferite a dipendenti della categoria D, idonei alla dirigenza ai sensi del concorso bandito in applicazione del predetto articolo 77; detto incarico è attribuito con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su proposta dell'Assessore competente nel ramo dell'Amministrazione, sentito il Direttore generale della struttura di destinazione. La proposta deve tener conto delle attitudini e della capacità professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare, avuto riguardo alle esperienze di servizio. Per il periodo di svolgimento delle funzioni, al dipendente incaricato spetta il trattamento retributivo previsto per l'incarico rivestito. 15. Il recupero dei crediti dell'Amministrazione regionale può essere affidato, tramite procedure selettive di evidenza pubblica, a soggetti privati specializzati nel settore. Le modalità e i criteri dell'affidamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto che i compensi devono essere prioritariamente commisurati all'entità del credito riscosso. 16. Le competenze e le relative risorse finanziarie in ordine all'attuazione di piani e programmi di sviluppo territoriale e rurale ed interventi di ammodernamento delle strutture agricole, anche cofinanziati dall'Unione Europea, possono essere affidate agli enti pubblici non aventi natura economica che operano nel settore dell'agricoltura, previa individuazione dei medesimi da effettuarsi, volta per volta, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale. Il rapporto tra la Regione e tali enti è regolato da apposita convenzione che deve prevedere tra le condizioni di affidamento: a) gli adempimenti connessi alla gestione; b) l'obbligatorietà dell'attività di monitoraggio e controllo interno; c) le modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse finanziarie. | |
Art. 11 1. Al fine di promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico finanziaria, la realizzazione di opere pubbliche in corso di interesse regionale, nello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è istituito un apposito fondo, pari a euro 25.823.000, per l'incentivazione dei tempi di esecuzione delle opere in corso. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, sono indicati i criteri e le modalità per l'individuazione delle opere pubbliche, le misure e le modalità di erogazione degli incentivi che devono prioritariamente tenere conto dei tempi e delle modalità di esecuzione (UPB S03.025 - Cap. 03047). 2. Con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, previa deliberazione della Giunta regionale assunta su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore competente per materia, è autorizzato il trasferimento delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 1 a favore dei capitoli in conto dei quali sono state finanziate dette opere pubbliche. |
Art. 11 (identico)
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CAPO III Art. 12 1. È autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 1.549.000 da ripartirsi a' termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, tra gli enti e gli organismi pubblici soci del Consorzio Servizio Agrometeorologico Regionale (UPB S06.066 - Cap. 06323). 2. È autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 4.132.000 per la concessione ai Consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di un contributo per l'abbattimento dei costi energetici e per il sollevamento dell'acqua; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche ed integrazioni (UPB S06.062 - Cap. 06307). 3. Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21, "Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura" è autorizzato il limite d'impegno di euro 3.615.000 dal 2002 al 2018, di euro 3.615.000 dal 2003 al 2019 e di euro 3.615.000 dal 2004 al 2020 (UPB S06.025 - Cap. 06152). |
CAPO III Art. 12 (identico) | |
Art. 13 1. L'Amministrazione regionale é autorizzata alla distruzione degli attrezzi da pesca confiscati ai sensi delle leggi regionali 13 maggio 1988, n. 10, "Disposizione in materia di pesca marittima" e 9 gennaio 1989, n. 2, "Divieto di pesca di molluschi bivalvi con l'uso di apparecchi turbosoffianti", che, per il loro stato, non possono costituire oggetto di vendita; a tal fine è autorizzata , nell'anno 2002, la spesa di euro 52.000 (UPB S05.046 - Cap. 05141). 2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21, "Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento", è sostituito dal seguente: "3. All'erogazione dei finanziamenti provvede l'Assessorato della difesa dell'ambiente, secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni". 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 sono valutati in euro 7.747.000, per l'anno 2002, e in euro 5.149.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004; agli stessi oneri si provvede con pari quote delle risorse sussistenti sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 25 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni (UPB S05.072, Cap. 05256). 4. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla stipula di convenzioni con società specializzate nel settore perché venga garantita l'assistenza tecnica nelle attività connesse alle procedure tecnico-amministrative e al monitoraggio tecnico-procedurale e fisico degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dei siti inquinanti di interesse nazionale, inseriti nel Parco Geominerario della Sardegna e oggetto della specifica convenzione stipulata tra i Ministeri competenti e la Regione Sardegna per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili; la stessa Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a garantire attraverso l'IGEA la direzione dei lavori di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dei suddetti siti inquinanti di interesse nazionale; per i fini sopra richiamati è autorizzata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la spesa di euro 310.000 (UPB S05.028 - Cap. 05060). 5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a comuni e province, in attuazione della Legge 27 marzo 1992, n. 257, "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", un contributo fino al 50% dell'intervento, per investimenti rivolti alla bonifica di edifici pubblici nei quali siano presenti manufatti contenenti amianto che determinino un grave rischio ambientale e sanitario. È autorizzata, a tal fine, nell'anno 2002, la spesa di euro 516.000 (UPB S05.029 - Cap. 05074). 6. È autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 31.000 per l'acquisizione di materiale informatico, documentazione cartografica e fotografica finalizzata all'aggiornamento e gestione della stazione grafica del Servizio tutela del suolo e politica forestale (UPB S05.053 - Cap. 05200). 7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, e sentiti gli enti locali, individua con decreto del Presidente le aree caratterizzate da gravi alterazioni ecologiche che comportino rischio per l'ambiente e la popolazione e le dichiara "aree ad elevato rischio di crisi ambientale"; detta dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. 8. La Giunta regionale, con successivo decreto del Presidente, definisce, per ciascuna delle aree di cui al comma 7, un piano di risanamento finalizzato all'adozione delle misure prioritarie atte a rimuovere le situazioni di rischio, ripristinare e tutelare l'equilibrio ambientale anche attraverso deleghe di funzioni. 9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese sostenute dai componenti della task force a disposizione del Ministero dell'ambiente a supporto dell'autorità ambientale regionale e della istituenda ARPA; i relativi oneri sono valutati per l'anno 2002 in euro 15.000 (UPB S05.075 - Cap. N.I.). 10. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a sostenere spese per l'acquisizione di metodologie per l'avvio di attività innovative finalizzate al conseguimento della sostenibilità ambientale; i relativi oneri sono valutati, per l'anno 2002, in euro 80.000 (UPB S05.075 - Cap. N.I.). 11. L'Amministrazione regionale favorisce la diffusione dei criteri di sostenibilità ambientale mediante il finanziamento di programmi e progetti presentati dagli enti locali; i relativi oneri sono valutati per l'anno 2002 in euro 500.000 (UPB S05.075 - Cap. N.I.). 12. Nelle more della completa attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, ai fini dell'articolo 11, comma 3 e per il parziale finanziamento del programma stralcio di cui all'articolo 141, comma 4 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in attuazione del punto 2.3 della delibera CIPE n. 52 del 4 aprile 2000, così come modificata dalla delibera CIPE n. 43 del 15 novembre 2001, l'aumento delle tariffe vigenti per i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue è stabilito nella misura del 5 per cento annuale nel quadriennio 2002-2005. L'aumento decorre dal 1 gennaio 2002 ed è riscosso dal gestore secondo le norme vigenti; a tal fine, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è istituito, previo accertamento delle relative entrate, un apposito fondo nello stato di previsione della spesa dell'Assessore competente per materia, le cui finalità di gestione sono determinate a' termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1. 13. Per la gestione delle attività di monitoraggio dei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE, e per le attività di valutazione di incidenza ambientale, in applicazione degli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è autorizzata la spesa di euro 207.000 per l'anno 2002, di euro 155.000 per l'anno 2003 e di euro 103.000 per l'anno 2004 (UPB S05.035 - Cap. 05084). 14. Nelle more del trasferimento agli enti locali delle funzioni attualmente esercitate dalle Camere di commercio e concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, le stesse sono attribuite alla direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Le Camere di commercio, competenti per territorio, sono delegate a portare a compimento i procedimenti in carico alla data di entrata in vigore della presente norma. Restano ferme le disposizioni previste dal regio decreto legislativo. 30 dicembre 1923, n. 3267 e dal regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 inerenti le procedure per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni. |
Art. 13 1. L'Amministrazione regionale é autorizzata alla distruzione degli attrezzi da pesca confiscati ai sensi delle leggi regionali 13 maggio 1988, n. 10 (Disposizione in materia di pesca marittima) e 9 gennaio 1989, n. 2 (Divieto di pesca di molluschi bivalvi con l'uso di apparecchi turbosoffianti), che, per il loro stato, non possono costituire oggetto di vendita; a tal fine è autorizzata , nell'anno 2002, la spesa di euro 52.000 (UPB S05.046 - Cap. 05141). 2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), è sostituito dal seguente: "3. All'erogazione dei finanziamenti provvede l'Assessorato della difesa dell'ambiente, secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni.". 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 sono valutati in euro 7.747.000, per l'anno 2002, e in euro 5.149.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004; agli stessi oneri si provvede con pari quote delle risorse sussistenti sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 25 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni (UPB S05.072 - Cap. 05256). 4. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla stipula di convenzioni con società specializzate nel settore perché venga garantita l'assistenza tecnica nelle attività connesse alle procedure tecnico-amministrative e al monitoraggio tecnico-procedurale e fisico degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dei siti inquinanti di interesse nazionale, inseriti nel Parco Geominerario della Sardegna e oggetto della specifica convenzione stipulata tra i Ministeri competenti e la Regione Sardegna per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili; la stessa Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a garantire attraverso l'IGEA la direzione dei lavori di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dei suddetti siti inquinanti di interesse nazionale. Per i fini sopra richiamati è autorizzata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la spesa di euro 310.000 (UPB S05.028 - Cap. 05060). 5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a comuni e province, in attuazione della Legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), un contributo fino al 50 per cento dell'intervento, per investimenti rivolti alla bonifica di edifici pubblici nei quali siano presenti manufatti contenenti amianto che determinino un grave rischio ambientale e sanitario. È autorizzata, a tal fine, nell'anno 2002, la spesa di euro 516.000 (UPB S05.029 - Cap. 05074). 6. È autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 31.000 per l'acquisizione di materiale informatico, documentazione cartografica e fotografica finalizzata all'aggiornamento e gestione della stazione grafica del Servizio tutela del suolo e politica forestale (UPB S05.053 - Cap. 05200). 7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, e sentiti gli enti locali, individua con decreto del Presidente le aree caratterizzate da gravi alterazioni ecologiche che comportino rischio per l'ambiente e la popolazione e le dichiara "aree ad elevato rischio di crisi ambientale"; detta dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. 8. La Giunta regionale, con successivo decreto del Presidente, definisce, per ciascuna delle aree di cui al comma 7, un piano di risanamento finalizzato all'adozione delle misure prioritarie atte a rimuovere le situazioni di rischio, ripristinare e tutelare l'equilibrio ambientale anche attraverso deleghe di funzioni. 9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese sostenute dai componenti della "task force" a disposizione del Ministero dell'ambiente a supporto dell'autorità ambientale regionale e della istituenda ARPA; i relativi oneri sono valutati per l'anno 2002 in euro 15.000 (UPB S05.075). 10. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a sostenere spese per l'acquisizione di metodologie per l'avvio di attività innovative finalizzate al conseguimento della sostenibilità ambientale; i relativi oneri sono valutati, per l'anno 2002, in euro 80.000 (UPB S05.075). 11. L'Amministrazione regionale favorisce la diffusione dei criteri di sostenibilità ambientale mediante il finanziamento di programmi e progetti presentati dagli enti locali; i relativi oneri sono valutati per l'anno 2002 in euro 500.000 (UPB S05.075). 12. Nelle more della completa attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, ai fini dell'articolo 11, comma 3, e per il parziale finanziamento del programma stralcio di cui all'articolo 141, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in attuazione del punto 2.3 della delibera CIPE n. 52 del 4 aprile 2000, così come modificata dalla delibera CIPE n. 43 del 15 novembre 2001, l'aumento delle tariffe vigenti per i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue è stabilito fino alla misura del 5 per cento annuale nel quadriennio 2002-2005. L'aumento decorre dal 1° gennaio 2002 ed è riscosso dal gestore secondo le norme vigenti; a tal fine, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è istituito, previo accertamento delle relative entrate, un apposito fondo nello stato di previsione della spesa dell'Assessore competente per materia, le cui finalità di gestione sono determinate a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1. 13. Per la gestione delle attività di monitoraggio dei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE, e per le attività di valutazione di incidenza ambientale, in applicazione degli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è autorizzata la spesa di euro 207.000 per l'anno 2002, di euro 155.000 per l'anno 2003 e di euro 103.000 per l'anno 2004 (UPB S05.035 - Cap. 05084). 14. Nell'articolo 37 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nelle more di una disciplina regionale organica sono recepite le disposizioni contenute nei commi dal 24 al 41 della Legge 23 dicembre 1995, n. 549, istitutiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti; il tributo è dovuto nella misura minima definita dall'articolo 3, comma 38, della predetta legge ed è versato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono effettuate operazioni di deposito. L'Assessore competente in materia di ambiente adotta gli atti di indirizzo a' termini dell'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo istituito dall'articolo 3, comma 24, della medesima Legge n. 549 del 1995, al netto della quota del 10 per cento spettante alle Province a' termini del comma 27 dello stesso articolo, è destinato alla costituzione di un fondo per interventi di tipo ambientale, specificatamente richiamati nel medesimo comma 27; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.". 15. Nelle more del trasferimento agli enti locali delle funzioni attualmente esercitate dalle Camere di commercio e concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, le stesse sono attribuite alla direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Le Camere di commercio, competenti per territorio, sono delegate a portare a compimento i procedimenti in carico alla data di entrata in vigore della presente norma. Restano ferme le disposizioni previste dal regio decreto legislativo n. 3267 del 1923, e dal regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, inerenti le procedure per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni. 16. E' autorizzata nell'anno 2002 la spesa di euro 1.000.000 per la redazione di un Sistema di Informazione Geografica (GIS) che consenta un monitoraggio delle aree della Sardegna a rischio di desertificazione, con la specifica indicazione delle componenti di tale rischio, compresa la parametrazione delle stesse; il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (UPB S05.065). | |
Art. 14 1. Al fine di promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico finanziaria, la realizzazione delle opere pubbliche di preminente interesse regionale e di rilevante interesse locale finanziate con la prevalente partecipazione di capitale privato, l'Amministrazione regionale sostiene le spese relative all'assistenza tecnica al project financing con conferimento di incarichi a soggetti privati di provata esperienza, mediante procedure di evidenza pubblica. A tal fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la spesa di euro 258.228 a valere sulle disponibilità del fondo di cui alla UPB S03.016 (Cap. 03034). 2. I termini e le modalità per il conferimento degli incarichi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio di concerto con gli Assessori competenti per materia. |
Art. 14 (identico) | |
Art. 15 1. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.582.000 nell'anno 2003 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 1 del 1999 (UPB S08.044 - Cap. 08135). 2. È autorizzata, nell'anno 2002, l'ulteriore spesa di euro 2.582.000 per la realizzazione ed il completamento di edifici di culto (UPB S08.044 - Cap. 08137). 3. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2002 di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2000 è integrata di euro 2.582.000 (UPB S08.044 - Cap. 08138). 4. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 10.329.000 per l'anno 2002 e di euro 7.747.000 per l'anno 2003 per la realizzazione di opere acquedottistiche e fognarie (UPB 08.058 - Cap. 08202). 5. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della regione (legge finanziaria 1984)", e successive modifiche ed integrazioni è rideterminato per l'anno 2002 in euro 3.305.000 e per l'anno 2003 in euro 2.995.000 ed è autorizzato per l'anno 2004 l'ulteriore limite d'impegno di euro 2.841.000 (UPB S08.066 - Cap. 08268). 6. E' autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003, al fine di consentire l'ultimazione delle progettazioni delle opere relative alle Strade Statali 131, 125, Olbia-Palau, 128 e 389 (UPB S08.034 - Cap. 08079). 7. Per le finalità dell'articolo 34 della legge regionale n. 1 del 1999, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.132.000 per l'anno 2002 e di euro 2.582.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 (UPB S08.044 - Cap. 08140). 8. Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 1997 è autorizzata la spesa di euro 516.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 (UPB S08.015 - Cap. 08028). 9. Per l'attuazione di un programma pluriennale di opere pubbliche d'interesse regionale è rideterminata per l'anno 2002 in euro 18.076 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 comma 2 della legge regionale n. 4 del 2000 e sono autorizzate per gli anni 2003 e 2004 rispettivamente la spesa di euro 5.165.000 e di euro 2.582.000 (UPB S08.035 - Cap. 08082). 10. Per l'attuazione di un programma di opere di viabilità di cui all'articolo 1, commi 15 e 18 della legge regionale n. 6 del 2001, è autorizzata la spesa di euro 10.329.000 nell'anno 2002, di euro 5.165.000 nell'anno 2003 e di euro 2.582.000 nell'anno 2004 (UPB S08.035 - Cap. 08089). 11. Per interventi nel comparto delle opere portuali di competenza della Regione è autorizzata negli anni 2002 e 2003 rispettivamente la spesa di euro 2.582.000 e di euro 5.165.000 (UPB S08.041 - Cap. 08120). 12. Per l'attuazione di un programma di costruzione e/o completamento di invasi e delle relative opere idriche sono autorizzate negli anni 2002 e 2003 rispettivamente la spesa di euro 7.747.000 e di euro 2.582.000 (UPB S08.058 - Cap. 08220). 13. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, "Fondo per l'edilizia abitativa" è autorizzata, nell'anno 2002, l'ulteriore spesa di euro 18.076.000 e negli anni 2003 e 2004 rispettivamente la spesa di euro 20.658.000 e di euro 10.329.000 (UPB S08.066 - Cap. 08271). 14. E' autorizzata nell'anno 2002 la spesa di euro 775.000 per l'effettuazione di interventi sulla diga di Monte Crispu (UPB S08.075 - Cap. 08294). |
Art. 15 1. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.582.000 nell'anno 2003 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 1 del 1999 (UPB S08.044 - Cap. 08135). 2. È autorizzata, nell'anno 2002, l'ulteriore spesa di euro 2.582.000 per la realizzazione ed il completamento di edifici di culto (UPB S08.044 - Cap. 08137). 3. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2002 di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2000 è integrata di euro 2.582.000 (UPB S08.044 - Cap. 08138). 4. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 10.329.000 per l'anno 2002 e di euro 7.747.000 per l'anno 2003 per la realizzazione di opere acquedottistiche e fognarie (UPB S08.058 - Cap. 08202). 5. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della regione (legge finanziaria 1984)), e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminato per l'anno 2002 in euro 3.305.000 e per l'anno 2003 in euro 2.995.000 ed è autorizzato per l'anno 2004 l'ulteriore limite d'impegno di euro 2.841.000 (UPB S08.066 - Cap. 08268). 6. E' autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003, al fine di consentire l'ultimazione delle progettazioni delle opere relative alle Strade Statali 131, 125, Olbia-Palau, 128 e 389 (UPB S08.034 - Cap. 08079). 7. Per le finalità dell'articolo 34 della legge regionale n. 1 del 1999, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.132.000 per l'anno 2002 e di euro 2.582.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 (UPB S08.044 - Cap. 08140). 8. Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 1997 è autorizzata la spesa di euro 516.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 (UPB S08.015 - Cap. 08028). 9. Per l'attuazione di un programma pluriennale di opere pubbliche d'interesse regionale è rideterminata per l'anno 2002 in euro 18.076 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2000 e sono autorizzate per gli anni 2003 e 2004 rispettivamente la spesa di euro 5.165.000 e di euro 2.582.000 (UPB S08.035 - Cap. 08082). 10. Per l'attuazione di un programma di opere di viabilità di cui all'articolo 1, commi 15 e 18 della legge regionale n. 6 del 2001, è autorizzata la spesa di euro 10.329.000 nell'anno 2002, di euro 5.165.000 nell'anno 2003 e di euro 2.582.000 nell'anno 2004 (UPB S08.035 - Cap. 08089). 11. Per interventi nel comparto delle opere portuali di competenza della Regione è autorizzata negli anni 2002 e 2003 rispettivamente la spesa di euro 2.582.000 e di euro 5.165.000 (UPB S08.041 - Cap. 08120). 12. Per l'attuazione di un programma di costruzione e/o completamento di invasi e delle relative opere idriche sono autorizzate negli anni 2002 e 2003 rispettivamente la spesa di euro 7.747.000 e di euro 2.582.000 (UPB S08.058 - Cap. 08220). 13. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa), è autorizzata, nell'anno 2002, l'ulteriore spesa di euro 18.076.000 e negli anni 2003 e 2004 rispettivamente la spesa di euro 20.658.000 e di euro 10.329.000 (UPB S08.066 - Cap. 08271). 14. E' autorizzata nell'anno 2002 la spesa di euro 775.000 per l'effettuazione di interventi sulla diga di Monte Crispu (UPB S08.075 - Cap. 08294). 15. A valere sullo stanziamento recato dalla UPB S04.033 è autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 516.000 per la costruzione o l'acquisizione di un immobile da destinare a sede di rappresentanza dell'Amministrazione regionale nel Comune di Arzachena. | |
Art. 16 1. E' autorizzato, nell'anno 2002, lo stanziamento di euro 82.633.000 per la concessione alle aziende di trasporto su strada dei contributi d'esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, "Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale", e successive modificazioni ed integrazioni (UPB S13.011 - Cap. 13020). 2. A valere sullo stanziamento del fondo per la concessione di contributi compensativi, è autorizzata, per l'anno 2002, l'ulteriore spesa di euro 69.000, quale saldo d'impegni per l'anno 1999 dei contributi compensativi a favore di enti, imprese ed aziende di trasporto (UPB S13.006 - Cap. 13010). 3. Nell'anno 2002, a valere sulle disponibilità del fondo di cui alla UPB S01.043 (capitolo 01110) la quota di euro 2.582.000 è destinata al finanziamento di iniziative di marketing finalizzate alla conoscenza dell'offerta di servizi di trasporti, di cui: a) euro 250.000, a favore dei servizi di trasporto pubblico di competenza regionale; b) euro 2.332.000, a favore dei vettori aerei che attivino collegamenti operativi nell'intero anno su tratte internazionali. 4. Nella legge regionale n. 16 del 1982 le espressioni "enti, imprese ed aziende pubbliche" nonché "enti, imprese ed aziende pubbliche e private" sono sostituite dalle parole "enti locali, imprese ed aziende di trasporto pubblico". Le quote contributive sugli interventi previsti dalla normativa sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente. 5. Sono abrogate le norme della legge regionale n. 16 del 1982 in contrasto con le disposizioni di cui al comma 4. 6. In relazione alla previsione di entrata di cui all'UPB E13.016 (Cap. 36224), è autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 1.808.000 per il completamento del programma d'intervento relativo alle opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli impianti, delle infrastrutture e delle attrezzature dell'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda (UPB S13.024 - Cap. 13057). |
Art. 16 (identico)
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CAPO IV
Art.17 1. Al fine del rifinanziamento dell'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, "Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio", la Giunta regionale verifica i risultati conseguiti nel triennio 1999, 2000 e 2001; a seguito delle risultanze di tale verifica, la medesima Giunta predispone un apposito provvedimento legislativo per il rifinanziamento delle iniziative previste dal citato articolo 19 o, se ritenuto opportuno, per il finanziamento di alternative comunque mirate allo sviluppo ed all'occupazione. 2. Agli oneri derivanti dal rifinanziamento di cui al comma 1, pari ad euro 171.980.000, si provvede mediante utilizzo della riserva iscritta nella voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria (UPB S03.006 - Cap. 03016). 3. Le somme disponibili e quelle disimpegnate nel conto dei residui dei capitoli ricompresi nell'UPB S01.018 - Cap. 01037 possono essere utilizzate, nel corso dell'anno 2002, senza il vincolo della destinazione di provenienza, in attuazione delle norme autorizzative delle relative spese di competenza dell'Ufficio speciale per l'occupazione di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27. 4. In conto del fondo per l'attuazione di progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione dei servizi è autorizzata: a) per l'anno 2002, l'ulteriore spesa di euro 5.165.000 per l'attuazione dei programmi dei progetti speciali di cui all'articolo 18, commi 4 e successivi della legge regionale n. 37 del 1998, e successive modificazioni e integrazioni, relativi al 1° e 2° avviso pubblico, rispettivamente pubblicati nel BURAS in data 19 agosto 1999 e in data 7 novembre 2000, avuto riguardo agli interventi risultati idonei nella fase istruttoria (UPB S01.018 - Cap. 01116); b) per l'anno 2002, la spesa di euro 789.000 per l'attuazione dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 17 del 2000 (UPB S01.018 - Cap. 01116); c) per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la spesa di euro 517.000 per lo svolgimento delle funzioni e per l'attuazione del programma definito ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1998 (UPB S01.018 - Cap. 01116). 5. È prorogato al 31 dicembre 2002, e comunque per l'intera durata delle convenzioni sottoscritte tra la Regione autonoma della Sardegna - Assessorato del lavoro ed il Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 45 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, l'utilizzo degli impegni contabili assunti nei precedenti esercizi e decorrenti dall'anno finanziario 1998, in materia di lavori socialmente utili, di cui alla legge regionale n. 37 del 1998. 6. I commi 3 e 4 dell'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36, "Politiche attive sul costo del lavoro", sono sostituiti dai seguenti: "3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere borse di studio dell'importo massimo di euro 24.800 per biennio, finalizzate a favorire tirocini pratico-formativi, anche presso imprese gestite da emigrati sardi, in favore di giovani diplomati, laureandi o laureati, inoccupati o disoccupati, residenti in Sardegna. 4. Il contributo di cui al comma 3 può essere concesso anche in regime di cofinanziamento con le Università sarde, previe apposite convenzioni; ai relativi oneri si fa fronte con le risorse già destinate all'attuazione degli interventi previsti dei commi sostituiti.". |
CAPO IV Art. 17 1. E' rifinanziato nell'anno 2002 per un importo pari ad euro 171.800.000 l'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (UPB S04.017). Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale verifica i risultati conseguiti dai precedenti programmi nel triennio 1999, 2000, 2001. Il programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1; a tal fine è autorizzata la contrazione di uno o più mutui di pari importo (UPB E03.032). 2. E' autorizzato, nell'anno 2002, l'ulteriore stanziamento di euro 36.151.000 per il finanziamento degli interventi comunali finalizzati all'occupazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (UPB S04.017 - Cap. 04050). 3. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001 in conto del capitolo 10204 (ex cap. 10157) - UPB S10.053, permangono nel conto dei residui sino al loro esaurimento. 4. In conto del fondo per l'attuazione di progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione dei servizi è autorizzata: a) per l'anno 2002, l'ulteriore spesa di euro 5.165.000 per l'attuazione dei programmi dei progetti speciali di cui all'articolo 18, commi 4 e successivi della legge regionale n. 37 del 1998, e successive modificazioni e integrazioni, relativi al 1° e 2° avviso pubblico, rispettivamente pubblicati nel BURAS in data 19 agosto 1999 e in data 7 novembre 2000, avuto riguardo agli interventi risultati idonei nella fase istruttoria (UPB S01.018 - Cap. 01116); b) per l'anno 2002, la spesa di euro 789.000 per l'attuazione dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 17 del 2000 (UPB S01.018 - Cap. 01116); c) per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la spesa di euro 517.000 per lo svolgimento delle funzioni e per l'attuazione del programma definito ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1998 (UPB S01.018 - Cap. 01116). 5. È prorogato al 31 dicembre 2002, e comunque per l'intera durata delle convenzioni sottoscritte tra la Regione autonoma della Sardegna - Assessorato del lavoro ed il Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 45 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, l'utilizzo degli impegni contabili assunti nei precedenti esercizi e decorrenti dall'anno finanziario 1998, in materia di lavori socialmente utili, di cui alla legge regionale n. 37 del 1998. 6. I commi 3 e 4 dell'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36 (Politiche attive sul costo del lavoro), sono sostituiti dai seguenti: "3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere borse di studio dell'importo massimo di euro 24.800 per biennio, finalizzate a favorire tirocini pratico-formativi, anche presso imprese gestite da emigrati sardi, in favore di giovani diplomati, laureandi o laureati, inoccupati o disoccupati, residenti in Sardegna. 4. Il contributo di cui al comma 3 può essere concesso anche in regime di cofinanziamento con le Università sarde, previe apposite convenzioni."; ai relativi oneri si fa fronte con le risorse già destinate all'attuazione degli interventi previsti dai commi sostituiti. | |
Art. 18 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 gennaio 2001, n. 2, "Anticipazione delle risorse per l'attuazione degli interventi del POR Sardegna 2000 - 2006 a sostegno dell'associazionismo creditizio di mutua garanzia tra piccole e medie imprese" è aggiunto il seguente: "1 bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese aventi sede legale e stabilimenti in Sardegna che sviluppino piani di penetrazione commerciale oppure di espansione all'estero, i Consorzi Fidi di cui all'articolo 2 destinano almeno il 20% delle risorse di cui al comma 1 alla concessione di garanzie a copertura dei finanziamenti agevolati concessi sulla base della normativa nazionale e regionale di sostegno all'export.". 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n.2 del 2001, sono aggiunti i seguenti commi: "2 bis. Gli Assessorati competenti, sulla base delle domande pervenute entro i termini di cui al comma 1, provvedono all'istruttoria e procedono alla determinazione del contributo nella misura prevista dall'articolo 3 della presente legge, calcolato sull'incremento dell'ammontare delle garanzie concesse. 2 ter. Qualora le disponibilità di bilancio risultino insufficienti, le risorse sono ripartite in modo proporzionale fra tutti i beneficiari. 2 quater. Gli Assessorati competenti emettono i provvedimenti di impegno e pagamento a favore dei soggetti interessati entro 90 giorni dalla determinazione di riparto delle somme disponibili.". 3. È autorizzato, per l'anno 2002, il contributo di euro 775.000 per il funzionamento e l'attività del Centro europeo d'impresa e innovazione - BIC Sardegna (UPB S09.010 - Cap. 09015). 4. È autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di euro 516.000 per l'attuazione di specifici interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo industriale della Sardegna (UPB S09.011 - Cap. 09022). |
Art. 18 1. È autorizzato, per l'anno 2002, il contributo di euro 775.000 per il funzionamento e l'attività del Centro europeo d'impresa e innovazione - BIC Sardegna (UPB S09.010 - Cap. 09015). 2. È autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di euro 516.000 per l'attuazione di specifici interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo industriale della Sardegna (UPB S09.011 - Cap. 09022). | |
Art.
19 1. La quota da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l'anno 2002, in euro 49.063.000 (UPB S10.010 - Cap. 10010), di cui euro 10.017.000 destinati al cofinanziamento delle misure incluse nel Programma Operativo Regionale 2000-2006 di cui alle UPB 10.012, 10.013, 10.014, 10.015 e 10.016. 2. Le economie di spesa e le somme disimpegnate nel conto dei residui dei capitoli dell'UPB S10.010 sono conservate nella medesima UPB per essere utilizzate per il perseguimento delle finalità legate agli interventi regionali in materia di formazione professionale. 3. Le somme di cui al comma 2 possono essere utilizzate per integrare il contributo previsto dal terzo punto dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001 recante: "Ristrutturazione degli enti di Formazione", nella misura massima del 60%. |
Art. 19 (identico)
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CAPO V Art. 20 1. È autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 516.000 per l'organizzazione di manifestazioni di interesse regionale nel campo delle tradizioni popolari e del folklore (UPB S11.007 - Cap. 11012). 2. E' autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 87.000 per la concessione di finanziamenti alle Province a favore delle attività da svolgere in collaborazione con l'Amministrazione regionale nel campo della dispersione scolastica, relativamente all'attuazione della Misura 3.6, Asse III, Risorse Umane del POR Sardegna 2000/2006 (UPB S11.010 - Cap. 11030). 3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 6 del 2001, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di euro 258.000 (UPB S11.013 - Cap. 11037). 4. E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 362.000 per l'anno 2002 e di euro 671.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a favore dell' Associazione per l'Istituzione della Libera Università Nuorese (A.I.L.U.N.) per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (UPB S11.016 - Cap. 11061). 5. E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 258.000 per l'anno 2002 e di euro 775.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a favore del Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale, per le attività istituzionali, nonché per il funzionamento dei corsi universitari istituiti presso la sede di Nuoro (UPB S11.016 - Cap. 11062). 6. E' autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 1.343.000 a favore del "Consorzio Uno" di Oristano per le spese di gestione, nonché per il funzionamento dei corsi universitari istituiti presso la sede di Oristano (UPB S11. 016 - Cap. 11063). 7. E' autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 413.000 a favore dell'Associazione per l'Università del Sulcis-Iglesiente (AUSI), per il finanziamento dei corsi dell'Università di Cagliari presso la Sede di Monteponi e per la realizzazione, nell'ambito di un'intesa con la FORGEA International, di corsi per la formazione di tecnici nel settore dei materiali e dell'ambiente, per le spese di funzionamento e per le attività generali, ad integrazione dei finanziamenti assegnati dalle organizzazioni internazionali del sistema ONU ed in particolare dell'UNESCO (UPB S11.016 - Cap. 11064). 8. Per le finalità previste dall'articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32, "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997) e disposizioni varie", è autorizzata, nell'anno 2002 la spesa di euro 129.000 (UPB S11.016 - Cap. 11066). 9. E' autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 103.000 a favore della Facoltà teologica della Sardegna, quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S11.016 - Cap. 11081). 10. L'articolo 32 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000)", è sostituito dal seguente: "Art. 32 (Contributi per corsi di formazione e post-universitari) 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per favorire la frequenza, in Italia e all'estero, di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole e corsi post-universitari da parte di giovani disoccupati che non abbiano compiuto i trentacinque anni. La Giunta regionale approva annualmente le direttive di applicazione del presente articolo, nonché i criteri di erogazione dei contributi che potranno essere forfettizzati sulla base di parametri individuabili con le suddette direttive, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, a' termini dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40. Il relativo programma di interventi è approvato dalla medesima Giunta regionale, a' termini dell'art. 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.". Gli oneri relativi all'attuazione del presente comma sono valutati in euro 3.099.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e in euro 2.582.000 per l'anno 2004 (UPB S11.016 - Cap. 11085). 11. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 44, "Istituzione della giornata del popolo sardo "Sa Die de sa Sardigna"" è aggiunto il seguente: "4 bis. Le finalità della presente legge sono estese alle popolazioni sarde residenti fuori dal territorio regionale ed all'estero". 12. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 51 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)", è autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 1.033.000 (UPB S11.031 - Cap. 11145). 13. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1991)" è autorizzata nell'anno 2002, la spesa di euro 516.000 (UPB S11.031 - Cap. 11146). 14. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 14, 15 e 16, lettera a), della legge regionale n. 6 del 2001, relativi alle Azioni 7/A1 e 7/A4 del Programma approvato dal Consiglio regionale in data 27/4/1989 (Progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni e di cui all'articolo 18 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37), lo stanziamento per l'anno 2002 è rideterminato in euro 2.324.000, così ripartito: - euro 1.136.000 UPB S11.031 - Cap. 11148 - (Musei, monumenti e aree archeologiche) - euro 1.188.000 UPB S11.037 - Cap. 11184 - (Biblioteche e Archivi) 15. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 16, lettera b), della medesima legge regionale n. 6 del 2001, relativi all'articolo 38 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa complessiva di euro 12.137.000, così ripartita: - euro 7.747.000 UPB S11.031 - Cap. 11148 - (Musei, monumenti e aree archeologiche) - euro 4.390.000 UPB S11.037.- Cap. 11184 - (Biblioteche e Archivi) 16. E' autorizzata nell'anno 2002 la concessione di un contributo di euro 207.000 al Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta" di Nuoro per le spese di funzionamento (UPB S11.037 - Cap. 11183). 17. Al fine di concorrere alla realizzazione del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), l'Amministrazione regionale promuove attività di catalogazione di beni librari e documentari, da affidare in convenzione a cooperative o società. Per i suddetti fini è autorizzata prioritariamente la prosecuzione delle attività in essere ai sensi degli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1988)" - Azioni 7/A2, 7/A3 e 7/B1. Le spese per l'applicazione del presente comma sono quantificate per l'anno 2002 in euro 1.549.000 (UPB S11.037 - Cap. 11185). 18. È autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 671.000 per la concessione di contributi fino alla misura del 70 per cento delle spese sostenute per la produzione di opere cinematografiche prevalentemente ambientate in Sardegna. I contributi sono concessi ai titolari della proprietà intellettuale delle opere finanziate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (UPB S11.050 - Cap. 11280) 19. Le Amministrazioni locali, singole e associate, nonché le istituzioni scolastiche assegnatarie dei finanziamenti regionali concessi in materia di diritto allo studio ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984 n. 31, "Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate" e successive modificazioni, nonché le Università della Sardegna, sono autorizzate a rendicontare all'Amministrazione regionale i finanziamenti pregressi e successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, con attestazione di avvenuta e corretta spendita delle risorse assegnate, mediante idoneo prospetto riepilogativo, certificato dal responsabile del competente ufficio dell'ente. Tale disposizione, limitatamente alle Amministrazioni locali singole e associate, si applica esclusivamente nei casi di finanziamenti concessi a domanda degli enti medesimi per l'attuazione di progetti obiettivo previsti dagli articoli 6, lettere g) e h), 7, lettere e), f), e g) della legge regionale n. 31 del 1984. Per quanto riguarda invece gli interventi straordinari concessi ad integrazione delle risorse destinate alle spese correnti per il diritto allo studio trasferite ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25, sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3 della predetta legge regionale. La presente disposizione si applica anche per i contributi concessi in base alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, nonché agli interventi di formazione tecnica superiore (I.F.T.S.). 20. I Comuni di Cagliari e Sassari provvedono all'utilizzazione delle risorse finanziarie loro assegnate dall'Amministrazione regionale nel corrente e nei precedenti esercizi finanziari e destinate al finanziamento di posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori, rispettivamente presso i Convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari, in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le eventuali somme residue possono essere utilizzate dalle Amministrazioni comunali di Cagliari e Sassari, su richiesta dei rettori dei rispettivi Convitti "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari, per l'assegnazione annuale di posti gratuiti per convittori e semiconvittori in favore di alunni particolarmente bisognosi e meritevoli. Al termine di ciascun anno scolastico, e comunque non oltre il 30 novembre successivo, i Comuni di Cagliari e Sassari provvedono a trasmettere all'Assessorato regionale della pubblica istruzione una relazione contenente i dati essenziali relativi alle spese effettuate nell'anno scolastico precedente. 21. Le disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge regionale n. 31 del 1984, come modificato dal comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale n. 17 del 1993, devono intendersi estese a tutte le istituzioni scolastiche assegnatarie di interventi finanziari della Regione per il diritto allo studio. 22. Il comma 4 dell'articolo 13, della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, "Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna", come sostituito dall'articolo 37 della legge regionale n. 4 del 2000, relativamente al cumulo fra i contributi regionali e quelli concessi da altri soggetti per la medesima iniziativa, è applicabile alle attività previste dalla citata legge regionale n. 26 del 1997 per gli interventi finanziati negli anni 1998 e 1999. |
CAPO V Art. 20 1. È autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 516.000 per l'organizzazione di manifestazioni di interesse regionale nel campo delle tradizioni popolari e del folklore (UPB S11.007 - Cap. 11012). 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 44 (Istituzione della giornata del popolo sardo "Sa Die de sa Sardinia"), è aggiunto il seguente: "4 bis. Le finalità della presente legge sono estese alle popolazioni sarde residenti fuori dal territorio regionale ed all'estero.". 3. E' autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 87.000 per la concessione di finanziamenti alle Province a favore delle attività da svolgere in collaborazione con l'Amministrazione regionale nel campo della dispersione scolastica, relativamente all'attuazione della Misura 3.6, Asse III, Risorse Umane del POR Sardegna 2000/2006 (UPB S11.010 - Cap. 11030). 4. E' autorizzata nell'anno 2002 la spesa di euro 1.549.000 per gli interventi di cui all'articolo 23, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (UPB S11.010 - cap. 11017). 5. E' autorizzata, nell'anno 2002 la spesa di euro 1.187.000 per l'acquisizione al patrimonio regionale delle opere di "Ciusa" (UPB S11.031). 6. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 6 del 2001, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di euro 258.000 (UPB S11.013 - Cap. 11037). 7. E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 362.000 per l'anno 2002 e di euro 671.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a favore dell'Associazione per l'Istituzione della Libera Università Nuorese (AILUN) per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (UPB S11.016 - Cap. 11061). 8. E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 1.800.000 per l'anno 2002 e di euro 775.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a favore del Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale, per le attività istituzionali, nonché per il funzionamento dei corsi universitari istituiti presso la sede di Nuoro è, altresì, autorizzata la concessione allo stesso Consorzio di un contributo di euro 775.000 per l'attività svolta nell'anno 2001 (UPB S11.016 - Cap. 11062). 9. E' autorizzata nell'anno 2002 la concessione di un contributo straordinario di euro 100.000 all'Associazione Universitaria Barbagia, Mandrolisai, Ogliastra (AUBMO) per l'espletamento dei corsi di informatica nelle sedi di Ilbono e Sorgono (UPB S11.016). 10. E' autorizzata per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 la spesa di euro 774.000 a favore del Comune di Tempio Pausania per le spese di gestione, nonché per il funzionamento dei corsi universitari (UPB S11.016). 11. E' autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 1.952.000 a favore del "Consorzio Uno" di Oristano per le spese di gestione, nonché di finanziamento, relative agli anni 2001 e 2002, dei corsi universitari istituiti presso la sede di Oristano (UPB S11.016 - Cap. 11063). 12. E' autorizzata nell'anno 2002, la concessione di un contributo di euro 609.000 a favore dell'Università di Sassari per l'istituzione e il finanziamento, negli anni 2001 e 2002, di nuovi corsi universitari in Alghero (UPB S11.016). 13. E' autorizzata, per l'anno 2002 la spesa di euro 413.000, così ripartita: a) euro 207.000 a favore dell'Associazione per l'Università del Sulcis-Iglesiente per il finanziamento dei corsi dell'Università di Cagliari presso la Sede di Monteponi, con particolare destinazione alle spese per il funzionamento e per le attività generali; b) euro 206.000 a favore del Consorzio FORGEA International per la realizzazione nella sede di Monteponi, o comunque nell'ambito regionale, di corsi per tecnici dei Paesi in via di sviluppo, nei settori dell'ambiente, dei materiali e della lotta alla desertificazione, con particolare destinazione alle spese per il funzionamento e per le attività generali, ad integrazione dei finanziamenti assegnati dalle organizzazioni del sistema ONU e segnatamente dall'UNESCO e dall'UNIDO (UPB S11.016 - Cap. 11016). 14. E' autorizzata nell'anno 2002 la concessione di un contributo di euro 207.000 al Consorzio del Parco Grazia Deledda, costituito tra ai comuni di Nuoro, Galtellì, Orosei, Orune, Bitti, Ittiri, Mara, Monteleone Rocca Doria, Villanova Monteleone e Romana, già aderenti all'accordo di programma per la gestione del "Parco Letterario Grazia Deledda", per le spese d'impianto e per le prime attività di informazione e promozione del predetto Consorzio (UPB S11.050). 15. E' autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 103.000 a favore della Facoltà teologica della Sardegna, quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S11.016 - Cap. 11081). 16. E' autorizzato un contributo nell'anno 2002 di euro 154.000 a favore della Cooperativa culturale "Carta Meloni" di Santu Lussurgiu, per le spese di istituzione e funzionamento dei corsi istituiti in Santu Lussurgiu dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (UPB S11.016). 17. E' autorizzata, nell'anno 2002, la concessione di un ulteriore contributo di euro 191.000 a favore dell'Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo (ISPROM), di cui euro 36.000 per il finanziamento dell'attività dell'anno 2001 ed euro 155.000 per quella del 2002 (UPB S11.050 - Cap. 11270). 18. Per le finalità previste dall'articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997) e disposizioni varie), è autorizzata, nell'anno 2002 la spesa di euro 129.000 (UPB S11.016 - Cap. 11066). 19. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 26, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, il relativo stanziamento, per l'anno 2002, è assegnato al comune di Siligo; per le stesse finalità è autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 52.000 (UPB S11.050). 20. L'articolo 32 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000)), è sostituito dal seguente: "Art. 32 (Contributi per corsi di formazione e post-universitari) 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per favorire la frequenza, in Italia e all'estero, di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole e corsi post-universitari da parte di giovani disoccupati che non abbiano compiuto i trentacinque anni. La Giunta regionale approva annualmente le direttive di applicazione del presente articolo, nonché i criteri di erogazione dei contributi che potranno essere forfettizzati sulla base di parametri individuabili con le suddette direttive, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, a' termini dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40. Il relativo programma di interventi è approvato dalla medesima Giunta regionale, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.". Gli oneri relativi all'attuazione del presente comma sono valutati in euro 3.099.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e in euro 2.582.000 per l'anno 2004 (UPB S11.016 - Cap. 11085). 21. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, è rideterminata in euro 25.823.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 (UPB S11.017 - Cap. 11090). 22. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 51 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)), è autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 1.033.000 (UPB S11.031 - Cap. 11145). 23. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1991)), è autorizzata nell'anno 2002, la spesa di euro 516.000 (UPB S11.031 - Cap. 11146). 24. E' autorizzata nell'anno 2002 la spesa di euro 2.737.000 per il finanziamento dei progetti inclusi nel programma di cui all'articolo 38 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 relativo all'anno 2001 (UPB S11.031 - Cap. 11148). 25. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 14, 15 e 16, lettera a), della legge regionale n. 6 del 2001, relativi alle Azioni 7/A1 e 7/A4 del Programma approvato dal Consiglio regionale in data 27/4/1989 (Progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, e di cui all'articolo 18 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37), lo stanziamento per l'anno 2002 è rideterminato in euro 3.873.000, così ripartito: - euro 1.906.000 (UPB S11.031 - Cap. 11148) Musei, monumenti e aree archeologiche; - euro 1.967.000 (UPB S11.037 - Cap. 11184) Biblioteche e Archivi. 26. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 16, lettera b), della medesima legge regionale n. 6 del 2001, relativi all'articolo 38 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa complessiva di euro 12.137.000, così ripartita: - euro 7.747.000 (UPB S11.031 - Cap. 11148) Musei, monumenti e aree archeologiche; - euro 4.390.000 (UPB S11.037.- Cap. 11184) Biblioteche e Archivi. 27. E' autorizzata nell'anno 2002 la concessione di un contributo di euro 207.000 al Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta" di Nuoro per le spese di funzionamento; è altresì autorizzata nello stesso anno la concessione di un contributo straordinario di euro 206.000 per le spese di funzionamento sostenute nell'anno 2001 (UPB S11.037 - Cap. 11183). 28. Al fine di concorrere alla realizzazione del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), l'Amministrazione regionale promuove attività di catalogazione di beni librari e documentari, da affidare in convenzione a cooperative o società. Per i suddetti fini è autorizzata prioritariamente la prosecuzione delle attività in essere ai sensi degli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1988)) - Azioni 7/A2, 7/A3 e 7/B1. Le spese per l'applicazione del presente comma sono quantificate per l'anno 2002 in euro 1.549.000 (UPB S11.037 - Cap. 11185). 29. È autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 671.000 per la concessione di contributi fino alla misura del 70 per cento delle spese sostenute per la produzione di opere cinematografiche prevalentemente ambientate in Sardegna. I contributi sono concessi ai titolari della proprietà intellettuale delle opere finanziate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (UPB S11.050 - Cap. 11280). 30. E' autorizzata, nell'anno 2002, la concessione di un contributo straordinario di euro 103.000 a favore della società produttrice per la realizzazione del film "Arcipelaghi" prodotto in Sardegna (UPB S11.050). 31. Le Amministrazioni locali, singole e associate, nonché le istituzioni scolastiche assegnatarie dei finanziamenti regionali concessi in materia di diritto allo studio ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, "Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate" e successive modificazioni, nonché le Università della Sardegna, sono autorizzate a rendicontare all'Amministrazione regionale i finanziamenti pregressi e successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, con attestazione di avvenuta e corretta spendita delle risorse assegnate, mediante idoneo prospetto riepilogativo, certificato dal responsabile del competente ufficio dell'ente. Tale disposizione, limitatamente alle Amministrazioni locali singole e associate, si applica esclusivamente nei casi di finanziamenti concessi a domanda degli enti medesimi per l'attuazione di progetti obiettivo previsti dagli articoli 6, lettere g) e h), 7, lettere e), f), e g), della legge regionale n. 31 del 1984. Per quanto riguarda invece gli interventi straordinari concessi ad integrazione delle risorse destinate alle spese correnti per il diritto allo studio trasferite ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della predetta legge regionale. La presente disposizione si applica anche per i contributi concessi in base alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, nonché agli Interventi di Formazione Tecnica Superiore (IFTS). 32. I Comuni di Cagliari e Sassari provvedono all'utilizzazione delle risorse finanziarie loro assegnate dall'Amministrazione regionale nel corrente e nei precedenti esercizi finanziari e destinate al finanziamento di posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori, rispettivamente presso i Convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari, in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le eventuali somme residue possono essere utilizzate dalle Amministrazioni comunali di Cagliari e Sassari, su richiesta dei rettori dei rispettivi Convitti "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari, per l'assegnazione annuale di posti gratuiti per convittori e semiconvittori in favore di alunni particolarmente bisognosi e meritevoli. Al termine di ciascun anno scolastico, e comunque non oltre il 30 novembre successivo, i Comuni di Cagliari e Sassari provvedono a trasmettere all'Assessorato regionale della pubblica istruzione una relazione contenente i dati essenziali relativi alle spese effettuate nell'anno scolastico precedente. 33. Le disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge regionale n. 31 del 1984, come modificato dal comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale n. 17 del 1993, devono intendersi estese a tutte le istituzioni scolastiche assegnatarie di interventi finanziari della Regione per il diritto allo studio. 34. Il comma 4 dell'articolo 13, della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), come sostituito dall'articolo 37 della legge regionale n. 4 del 2000, relativamente al cumulo fra i contributi regionali e quelli concessi da altri soggetti per la medesima iniziativa, è applicabile alle attività previste dalla citata legge regionale n. 26 del 1997 per gli interventi finanziati negli anni 1998 e 1999. | |
Art. 20 bis 1. E' autorizzata per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 la concessione di un contributo di euro 52.000 a favore del Comune di Tresnuraghes per il sostegno del Centro di documentazione e di iniziativa per la difesa dei diritti umani, con particolare riferimento alla condizione dei sardi nel mondo, da attivare nel Centro Sociale "Mastinu-Marras" (UPB S11.050). | ||
Art. 21 1. E' autorizzato, nell'anno 2002, lo stanziamento complessivo di euro 592.169.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il Fondo Sanitario Nazionale (UPB S12.023 - Cap. 12045) (UPB S12.027 - Cap. 12079) (UPB S12.026 - Cap. 12063). 2. E' autorizzato, nell'anno 2002, a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna un contributo straordinario, di euro 775.000 per lo svolgimento di compiti conseguenti all'entrata in vigore del Mercato Unico europeo, per gli esami di laboratorio, per il piano di brucellosi ovicaprina, per gli esami della qualità del latte e per le attività connesse a emergenze sanitarie (UPB S12.060 - Cap. 12217). 3. All'articolo 5, della legge regionale n. 6 del 2001, così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2001 n. 14, dopo il comma 38, è aggiunto il seguente: "38 bis. Le somme non utilizzate per i fini di cui al comma 38 possono essere destinate, previa deliberazione della Giunta regionale, ad integrare le risorse statali destinate al finanziamento di progetti di competenza regionale per interventi di lotta alla droga (art. 127 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).". 4. È istituito presso l'Assessorato dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale l'Osservatorio dei prezzi in sanità con il compito di monitorare l'andamento degli acquisti e degli appalti di forniture in sede regionale e di rendere trasparenti i risultati delle gare svolte e fornire indicazioni per gli acquisti futuri da parte del sistema sanità. Per l'esercizio delle sue funzioni detto osservatorio può avvalersi di consulenti specializzati nel settore ed operare in stretto collegamento con le Aziende Sanitarie locali della Sardegna (ASL). Per l'avvio dell'attività e l'implementazione del sistema di rilevamento è autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 516.000 e, negli anni 2003 e 2004, rispettivamente, la spesa di euro 258.000 e 207.000 (UPB S12.010 - Cap. 12023). 5. È autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di euro 5.165.000, anche sotto forma di anticipazioni di assegnazioni dello Stato, per fronteggiare l'epidemia denominata "blue tongue" (UPB 12.062 - Cap. 12230). 6. È autorizzato, nell'anno 2002, il contributo di euro 5.165.000 per la realizzazione del Sistema informativo sanitario (UPB S12.009 - Cap. 12022). 7. Per le finalità dell'articolo 45 della legge regionale n. 4 del 2000, è autorizzata nell'anno 2002, la spesa di euro 258.000 (UPB S12.024 - Cap. 12053). 8. Per le finalità dell'articolo 46 della legge regionale, n. 4 del 2000, è autorizzata nell'anno 2002, la spesa di euro 207.000 (UPB S12.024 - Cap. 12050). 9. Per gli interventi di sostegno a favore di persone in condizione di handicap grave di cui all'articolo 5, comma 37, della legge regionale n. 6 del 2001, è autorizzato, nell'anno 2002, il contributo di euro 1.033.000 (UPB S12.046 - Cap. 12162). 10. È autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 258.000 quale integrazione regionale dello stanziamento statale per il finanziamento dell'attività di trapianto e prelievo di organi e tessuti (UPB S12.037 - Cap. 12126). |
Art. 21 1. E' autorizzato, nell'anno 2002, lo stanziamento complessivo di euro 592.169.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il Fondo Sanitario Nazionale (UPB S12.023 - Cap. 12045) (UPB S12.027 - Cap. 12079) (UPB S12.026 - Cap. 12063). 2. E' autorizzato, nell'anno 2002, a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna un contributo straordinario di euro 775.000 per lo svolgimento di compiti conseguenti all'entrata in vigore del Mercato unico europeo, per gli esami di laboratorio, per il piano di brucellosi ovicaprina, per gli esami della qualità del latte e per le attività connesse a emergenze sanitarie (UPB S12.060 - Cap. 12217). 3. All'articolo 5, della legge regionale n. 6 del 2001, così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2001 n. 14, dopo il comma 38, è aggiunto il seguente: "38 bis. Le somme non utilizzate per i fini di cui al comma 38 possono essere destinate, previa deliberazione della Giunta regionale, ad integrare le risorse statali destinate al finanziamento di progetti di competenza regionale per interventi di lotta alla droga (art. 127 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).". 4. Il comma 3 dell'articolo 55 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, è sostituito dal seguente: "3. L'Assessore può, per una sola volta, richiedere all'Azienda chiarimenti o ulteriori elementi di conoscenza; in tal caso il termine di trenta giorni di cui al precedente comma 2 è sospeso. L'atto sospeso è da considerarsi annullato qualora l'Azienda non fornisca, con atto formale ed entro 20 giorni dal ricevimento del decreto di sospensione, gli elementi richiesti. L'Assessore adotta il provvedimento di approvazione o di annullamento dell'atto sospeso nei venti giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti richiesti. Inoltre, il termine per la riproposizione degli atti annullati o revocati viene fissato in trenta giorni dalla data del provvedimento che ne determina l'inefficacia." 5. È istituito presso l'Assessorato dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale l'Osservatorio dei prezzi in sanità con il compito di monitorare l'andamento degli acquisti e degli appalti di forniture in sede regionale e di rendere trasparenti i risultati delle gare svolte e fornire indicazioni per gli acquisti futuri da parte del sistema sanità. Per l'esercizio delle sue funzioni detto osservatorio può avvalersi di consulenti specializzati nel settore ed operare in stretto collegamento con le Aziende Sanitarie Locali della Sardegna (ASL). Per l'avvio dell'attività e l'implementazione del sistema di rilevamento è autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 516.000 e, negli anni 2003 e 2004, rispettivamente, la spesa di euro 258.000 e 207.000 (UPB S12.010 - Cap. 12023). 6. È autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di euro 5.165.000, anche sotto forma di anticipazioni di assegnazioni dello Stato, per fronteggiare l'epidemia denominata "blue tongue" (UPB S12.062 - Cap. 12230). 7. È autorizzato, nell'anno 2002, il contributo di euro 5.165.000 per la realizzazione del Sistema informativo sanitario (UPB S12.009 - Cap. 12022). 8. Per le finalità dell'articolo 45 della legge regionale n. 4 del 2000, è autorizzata nell'anno 2002, la spesa di euro 258.000 (UPB S12.024 - Cap. 12053). 9. Per le finalità dell'articolo 46 della legge regionale n. 4 del 2000, è autorizzata nell'anno 2002, la spesa di euro 207.000 (UPB S12.024 - Cap. 12050). 10. È autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 258.000 quale integrazione regionale dello stanziamento statale per il finanziamento dell'attività di trapianto e prelievo di organi e tessuti (UPB S12.037 - Cap. 12126). 11. Il gettone di presenza previsto dall'articolo 68 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è rideterminato in euro 61; alla relativa spesa, valutata in euro 774.000 annui, si fa fronte con le disponibilità recate dal capitolo 12077 della UPB S12.027. | |
Art. 21 bis 1. E' autorizzata nell'anno 2002 la spesa di euro 360.000 per la copertura finanziaria dei progetti approvati per l'anno 2001 ai sensi dell'articolo 5, comma 37, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (UPB S12.046 - Cap. 12162). 2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ai Comuni un finanziamento annuale, quale quota regionale, per gli interventi di sostegno, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale a favore di soggetti in condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge e dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della Legge 21 maggio 1998, n. 162; il relativo onere è valutato in euro 1.653.000 annui (UPB S12.046 - Cap. 12162). | ||
Art. 22 1. In deroga all'articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 31 del 1998, la competenza dell'adozione di atti di gestione e di atti o di provvedimenti amministrativi nella materia di cui all'articolo 50 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, è attribuita anche alla direzione politica competente per materia. 2. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, relativo agli oneri contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali è determinato, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, rispettivamente in euro 19.574.000, in euro 23.395.000 ed in euro 26.494.000 (UPB S03.005 - Cap. 03015). 3. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, "Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione", relativo alle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva per il personale dell'Ente foreste della Sardegna è determinato in euro 7.747.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 (UPB S03.005 - Cap. 03016). 4. Per il completamento del processo di riorganizzazione degli uffici avviato in attuazione dell'articolo 71, commi 4 e 5, della legge regionale n. 31 del 1998, l'apposito fondo previsto dal contratto collettivo è incrementato, per la parte relativa alle retribuzioni di posizione organizzativa, di euro 4.487.000 (UPB S02.045 - Cap. 02072). 5. In via transitoria, fino alla specifica disciplina contrattuale, al personale non dirigente assegnato agli uffici di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2000, è corrisposta mensilmente, dalla data di assegnazione all'ufficio, un'indennità omnicomprensiva corrispondente al compenso per 60 ore di lavoro straordinario; i relativi oneri sono valutati in euro 803.000 per l'anno 2002 ed in euro 642.000 per gli anni successivi (UPB S02.043 - Cap. 02066). 6. In via transitoria, fino alla specifica disposizione contrattuale, l'entità del trattamento economico accessorio di posizione e di risultato da corrispondere ai dirigenti di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2000, dalla data di conferimento dell'incarico, è stabilita con deliberazione della Giunta regionale sulla base della graduazione delle funzioni dirigenziali definita secondo il procedimento previsto dal comma 4 dell'articolo 31 della Legge regionale n. 31 del 1998; i relativi oneri sono valutati in euro 271.000 nell'anno 2002 ed in euro 222.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 (UPB S02.045 - Cap. 02070). 7. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8 della legge regionale, n. 37 del 1998, è autorizzata nell'anno 2002 la spesa di euro 516.000 (UPB S09.011 - Cap. 09022). 8. E' soppresso il limite d'impegno di euro 5.195 dall'anno 2002 all'anno 2016 di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge regionale n. 6 del 2001 ed è incrementato di pari importo il fondo a favore degli enti locali di cui alla legge regionale n. 25 del 1993 per il loro funzionamento (UPB 04016 - Cap. 04019). 9. L'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 1975, n. 58, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1983, n. 39 "Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1975, n. 58, recante: "Adesione della Regione autonoma della Sardegna all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa (AICCE), Sezione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa", come modificato dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, è sostituito dal seguente: "Art. 2 - 1. L'Amministrazione regionale eroga all'Associazione di cui all'articolo 1 la quota annuale stabilita dal Consiglio nazionale della medesima Associazione.". 10. È autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 155.000 e, per ciascuno degli anni 2003 e 2004, di euro 52.000 a favore di iniziative, studi e ricerche connesse all'esercizio della Presidenza dell'accordo IMEDOC e della partecipazione al Comitato delle Regioni dell'Unione Europea (UPB S01031 - Cap. 01073). 11. L'articolo 28 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25, "Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari" è sostituito dal seguente: "Art. 28 - 1. Allo scopo di favorire costituzione e il mantenimento delle Compagnie barracellari in Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alle Compagnie barracellari un contributo forfetario annuo per le spese generali, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l'equipaggiamento e le attrezzature (UPB S04.021 - Cap. 04068). 2. Il contributo viene determinato sulla base di una quota fissa di 5.000 euro per Compagnia e di una quota di 300 euro per ciascun barracello. 3. L'importo massimo del contributo non potrà comunque eccedere la somma di 35.000 euro per compagnia. 4. Il contributo di cui sopra è erogato dall'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale con i criteri e le modalità che verranno fissati ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.". 12. È autorizzato, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, il contributo di euro 17.000 a favore dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa (UPB 04.019 - Cap. 04059). 13. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 38, della legge regionale n. 6 del 2001, è autorizzato, per l'anno 2002, il contributo di euro 904.000 per l'attuazione di opere di valorizzazione delle località di interesse turistico (UPB S07.016 - Cap. 07051). 14. L'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, "Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera", è sostituito dal seguente: "Art. 8 - 1. Le domande per ottenere la concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge devono essere presentate, corredate della documentazione occorrente, agli enti creditizi o alle società di locazione finanziaria convenzionati, prima dell'inizio dei lavori. Copia della domanda, corredata del progetto e del modulo di classifica provvisoria, deve essere presentata, a cura degli interessati, all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.". 15. Nel comma 6 ter dell'articolo 34 della legge regionale n. 4 del 2000, introdotto dall'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2000 è aggiunta infine la seguente espressione: "; le ulteriori eccedenze sono destinate a favore delle categorie protette, alle quali può essere concesso un contributo fino al 100 per cento della spesa ammessa.". |
Art. 22 1. In deroga all'articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 31 del 1998, la competenza dell'adozione di atti di gestione e di atti o di provvedimenti amministrativi nella materia di cui all'articolo 50 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, è attribuita anche alla direzione politica competente per materia. 2. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, relativo agli oneri contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali è determinato, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, rispettivamente in euro 19.574.000, in euro 23.395.000 ed in euro 26.494.000 (UPB S03.005 - Cap. 03015). 3. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), relativo alle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva per il personale dell'Ente foreste della Sardegna è determinato in euro 7.747.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 (UPB S03.005 - Cap. 03016). 4. Per l'attuazione degli interventi a favore delle imprese previsti dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 è autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 6.714.000 (UPB S03.052 - Cap. 03126). 5. Per il completamento del processo di riorganizzazione degli uffici avviato in attuazione dell'articolo 71, commi 4 e 5, della legge regionale n. 31 del 1998, l'apposito fondo previsto dal contratto collettivo è incrementato, per la parte relativa alle retribuzioni di posizione organizzativa, di euro 4.487.000 (UPB S02.045 - Cap. 02072). 6. In via transitoria, fino alla specifica disciplina contrattuale, al personale non dirigente assegnato agli uffici di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2000, è corrisposta mensilmente, dalla data di assegnazione all'ufficio, un'indennità onnicomprensiva corrispondente al compenso per 60 ore di lavoro straordinario; i relativi oneri sono valutati in euro 803.000 per l'anno 2002 ed in euro 642.000 per gli anni successivi (UPB S02.043 - Cap. 02066). 7. In via transitoria, fino alla specifica disposizione contrattuale, l'entità del trattamento economico accessorio di posizione e di risultato da corrispondere ai dirigenti di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2000, dalla data di conferimento dell'incarico, è stabilita con deliberazione della Giunta regionale sulla base della graduazione delle funzioni dirigenziali definita secondo il procedimento previsto dal comma 4 dell'articolo 31 della Legge regionale n. 31 del 1998; i relativi oneri sono valutati in euro 271.000 nell'anno 2002 ed in euro 222.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 (UPB S02.045 - Cap. 02070). 8. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, deve essere interpretata nel senso che l'eventuale opzione del dipendente per il pagamento diretto al proprio difensore costituisce mera delega all'incasso del mandato a favore dello stesso e non del delegato; vengono pertanto emessi determinazione di pagamento e mandato, indicando il nominativo del difensore quale mero delegato all'incasso materiale della somma dovuta. 9. La lettera d) del comma 4, dell'articolo 80 della legge regionale n. 31 del 1998, è sostituita dalla seguente: "d) legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, articoli 21, comma 1 e 25 comma 1;". 10. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 37 del 1998, è autorizzata nell'anno 2002 la spesa di euro 516.000 (UPB S09.011 - Cap. 09022). 11. L'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 1975, n. 58, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1983, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1975, n. 58, recante: "Adesione della Regione autonoma della Sardegna all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa (AICCE), Sezione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa), come modificato dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, è sostituito dal seguente: "Art. 2 - 1. L'Amministrazione regionale eroga all'Associazione di cui all'articolo 1 la quota annuale stabilita dal Consiglio nazionale della medesima Associazione.". 12. È autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 155.000 e, per ciascuno degli anni 2003 e 2004, di euro 52.000 a favore di iniziative, studi e ricerche connesse all'esercizio della Presidenza dell'accordo IMEDOC e della partecipazione al Comitato delle Regioni dell'Unione Europea (UPB S01031 - Cap. 01073). 13. L'articolo 28 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), è sostituito dal seguente: "Art. 28 - 1. Allo scopo di favorire la costituzione e il mantenimento delle compagnie barracellari in Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alle compagnie barracellari un contributo forfettario annuo per le spese generali, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l'equipaggiamento e le attrezzature (UPB S04.021 - Cap. 04068). 2. Il contributo viene determinato sulla base di una quota fissa di 5.000 euro per compagnia e di una quota di 300 euro per ciascun barracello. 3. L'importo massimo del contributo non potrà comunque eccedere la somma di 35.000 euro per compagnia. 4. Il contributo di cui sopra è erogato dall'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale con i criteri e le modalità che verranno fissati ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.". 14. È autorizzato, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, il contributo di euro 17.000 a favore dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa (UPB S04.019 - Cap. 04059). 15. E' autorizzata, nell'anno 2002, la concessione di un contributo di euro 2.065.000 a favore del Consorzio Acquedotto Govossai di Nuoro per l'abbattimento dei costi energetici (UPB S04.016). 16. E' autorizzata per l'anno 2002 l'ulteriore spesa di euro 775.000 per l'attivazione di servizi finalizzati all'orientamento professionale di giovani e donne (UPB S10.052). 17. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 38, della legge regionale n. 6 del 2001, è autorizzato, per l'anno 2002, il contributo di euro 904.000 per l'attuazione di opere di valorizzazione delle località di interesse turistico (UPB S07.016 - Cap. 07051). 18. L'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera), è sostituito dal seguente: "Art. 8 - 1. Le domande per ottenere la concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge devono essere presentate, corredate della documentazione occorrente, agli enti creditizi o alle società di locazione finanziaria convenzionati, prima dell'inizio dei lavori. Copia della domanda, corredata del progetto e del modulo di classifica provvisoria, deve essere presentata, a cura degli interessati, all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.". 19. Nel comma 6 ter dell'articolo 34 della legge regionale n. 4 del 2000, introdotto dall'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2000 è aggiunta infine la seguente espressione: "; le ulteriori eccedenze sono destinate a favore delle categorie protette, alle quali può essere concesso un contributo fino al 100 per cento della spesa ammessa.". 20. Nel comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, le parole "il trattamento economico iniziale previsto per i funzionari della qualifica dirigenziale" sono sostituite dalle parole "il trattamento economico fondamentale e di posizione previsto per i direttori generali dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti regionali.". | |
Art. 22 bis 1. I vincitori dei concorsi, banditi dal preesistente ordinamento per qualifiche professionali, sono assunti nelle graduatorie corrispondenti del vigente ordinamento; nel caso in cui alla categoria corrispondano due qualifiche, l'inquadramento avviene con riferimento alla qualifica funzionale inferiore con l'attribuzione del livello di retribuzione iniziale della categoria e, per quella superiore, con l'attribuzione del secondo livello retributivo. 2. E' autorizzato, per esigenze inderogabili connesse alle vacanze dei posti in dotazioni delle direzioni generali - in deroga alle procedure e ai limiti di cui agli articoli 38, 39 e 40 della legge regionale n. 31 del 1998 - il ricorso alla gestione provvisoria delle dotazioni organiche, mediante trasferimenti provvisori o comandi di personale, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 7 del medesimo articolo 38. 3. Gli enti e le aziende regionali sono autorizzati a disporre il ricorso a consulenze esterne, solo in caso documentato di necessità e di urgenza, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia. 4. Il comma 3, dell'articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998, è abrogato. 5. Al comma 4, dell'articolo 33 della medesima legge regionale n. 31 del 1998, dopo le parole "comma 7" sono aggiunte le parole "e il comma 9". | ||
CAPO VI Art. 23 1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2002-2003-2004 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi. |
CAPO VI Art. 23 (identico)
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Art. 24 1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
Art. 24 (identico) |