CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO N.  98- 76- 86- 111/A


Interventi regionali per il cinema

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE - EDILIZIA SCOLASTICA - CULTURA - MUSEI - BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI - SPORT E SPETTACOLO - RICERCA SCIENTIFICA - FORMAZIONE PROFESSIONALE

composta dai Consiglieri

GESSA, Presidente; RANDAZZO, Vice Presidente; SANNA Franco, Segretario; DEDONI, Segretario; BARRACCIU; CERINA, relatore; CHERCHI; CUCCA; DAVOLI; LOMBARDO; MARRACINI; SANNA Simonetta; SANJUST
 

pervenuta il 17 ottobre 2005

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L'Ottava Commissione permanente, nella seduta antimeridiana di mercoledì 12 ottobre 2005, dopo aver preso atto del parere favorevole sugli aspetti finanziari espresso dalla Commissione bilancio, ha approvato all'unanimità il provvedimento in intestazione, frutto dalla unificazione di quattro proposte di legge, in particolare: la proposta di legge n. 98 (Interventi regionali per il cinema); la proposta di legge n. 86 (Disciplina regionale delle attività cinematografiche); la proposta di legge n. 76 (Regolamento dell'attività cinematografica in Sardegna. Istituzione dell'Agenzia del cinema); la proposta di legge n. 111 (Fondo regionale d'investimento per l'audiovisivo in Sardegna: "Sardegna Fund s.p.a.").

Pervenire all'unificazione dei provvedimenti sopraccitati, ispirati da logiche culturali politiche ed economiche diverse, e al successivo iter del testo in Commissione, ha richiesto, da parte di tutti i proponenti e in particolar modo del relatore interno, un notevole sforzo di sintesi; con l'obiettivo comune, condiviso da tutti i componenti della commissione, di elaborare uno strumento normativo in grado di favorire lo sviluppo di una cultura e di una sensibilità cinematografiche, e contemporaneamente la formazione di nuove professionalità e maestranze nel settore.

Il dibattito che si è svolto in Commissione, molto attento e approfondito, pur partendo da posizioni differenziate, che rispecchiano le logiche culturali e i punti di vista diversi delle quattro proposte di legge, ha consentito di pervenire, alla fine, a una sintesi unitariamente condivisa da tutte le parti politiche presenti in Commissione e a un voto unanime.

Il testo unificato che viene proposto all'attenzione dell'Aula si avvale, come quadro di riferimento, della normativa nazionale sul cinema e in particolare del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137).

In relazione al contesto sardo, sono stati attentamente valutati i risultati dei dibattiti sul tema in parola svoltisi negli ultimi anni e le recenti esperienze anche in ambito multimediale.

Nell'elaborazione del testo si è tenuto conto dei pareri e delle indicazioni forniti alla Commissione da registi, sceneggiatori, esperti e professionisti del settore; si è cercato infatti di far propria l'esperienza, largamente diffusa, di approvare una legge idonea a promuovere e favorire in generale la crescita in Sardegna della cultura cinematografica, e in particolare la produzione e la diffusione di nuove opere filmiche.

La Commissione ha individuato quale funzione primaria della legge in oggetto la promozione e la diffusione dell'immagine della Sardegna nei suoi aspetti culturali e paesaggistici. Ne auspica pertanto una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Interventi regionali per il cinema.

Titolo I
Finalità

Art. 1
Finalità e obiettivi

1. La Regione riconosce al cinema una funzione fondamentale per la crescita sociale, culturale ed economica della Sardegna e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.

2. Ai fini della presente legge per cinema e attività cinematografiche si intende quanto storicamente è riconducibile a questa forma di comunicazione e di espressione artistica, nonché l'audiovisivo in genere. Per le altre definizioni si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.

3. Nell'ambito delle competenze ad essa riconosciute dallo Statuto e dalla Costituzione, la Regione, con gli interventi previsti dalla presente legge, persegue i seguenti obiettivi:

a) incentivare la produzione di opere cinematografiche in Sardegna al fine di rafforzare e qualificare il tessuto delle imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza dell'Isola;
b) sostenere la distribuzione delle opere cinematografiche riguardanti la Sardegna mediante l'accesso ai circuiti di programmazione e la partecipazione a rassegne, festival e altre iniziative rivolte alla promozione e alla diffusione;
c) promuovere le attività culturali inerenti al cinema secondo criteri di valorizzazione della qualità;
d) incentivare l'attività di associazioni e circoli del cinema e l'incremento di spazi idonei alla fruizione, in tutto il territorio regionale;
e) favorire la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine;
f) assicurare l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione, per fini culturali ed educativi, del patrimonio cinematografico e audiovisivo, con particolare riferimento a quello relativo alla Sardegna;
g) dare impulso allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione nell'ambito del cinema e degli audiovisivi.

Titolo II
Interventi a favore della produzione cinematografica in Sardegna

Art. 2
Servizi alla produzione - Film commission

1. La Regione, attraverso lo sportello Film commission istituito presso l'Assessorato competente in materia di cinema, favorisce la costituzione di organismi associativi fra imprese e altri soggetti privati operanti nel settore cinematografico e televisivo ed enti pubblici, con lo scopo di promuovere la realizzazione di produzioni audiovisive, cinematografiche e televisive in Sardegna mediante:

a) l'erogazione di servizi reali, facilitazioni logistiche e organizzative, per le produzioni che utilizzino prestazioni d'opera, imprese, maestranze locali;
b) l'informazione e la divulgazione circa le opportunità e i servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale;
c) la collaborazione con enti locali e società di produzione e di servizi operanti in Sardegna e con altri organismi nazionali e internazionali.

2. La Regione può concorrere alla costituzione o partecipare come socio nei limiti di una quota minoritaria agli organismi associativi di cui al comma 1 purché il relativo statuto garantisca che:

a) la partecipazione dei privati sia rappresentativa degli operatori del settore;
b) l'attività abbia a riferimento l'intero territorio regionale;
c) il responsabile dell'organismo sia scelto mediante pubblica selezione fra figure rappresentative e di sicura esperienza nel campo delle attività di competenza della Film commission.

3. La Regione promuove la partecipazione degli enti locali agli organismi associativi di cui al comma 1.

4. La Regione eroga contributi annuali alle spese di funzionamento degli organismi associativi di cui al comma 1.

Art. 3
Centri di produzione

1. La Regione sostiene la realizzazione e l'allestimento da parte di soggetti privati di strutture, spazi e centri dedicati alla produzione cinematografica e audiovisiva.

2. Per la realizzazione dei complessi di cui al comma 1, la Regione favorisce l'accesso alle risorse previste nei programmi regionali per i settori produttivi e a quelle previste dallo Stato e dall'Unione europea.

Titolo III
Interventi per le opere di interesse regionale

Art. 4
Opere di interesse regionale

1. Gli interventi previsti dal presente titolo sono riservati alla sceneggiatura, alla produzione e alla distribuzione di opere cinematografiche realizzate o girate prevalentemente in Sardegna e aventi un evidente legame con la cultura e l'identità regionale, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11.

2. Le opere devono essere destinate prioritariamente alla diffusione nei circuiti delle sale cinematografiche, anche qualora se ne preveda la successiva diffusione televisiva, sia in rete, sia mediante i circuiti home video, ovvero via internet o editoriale.

3. Ai fini degli interventi si distinguono opere di lungometraggio, di durata superiore ai 75 minuti, e di corto e mediometraggio, di durata inferiore ai 75 minuti.

4. Sono esclusi tutti i prodotti tipicamente televisivi come sceneggiati, notiziari, reportage giornalistici, redazionali, talk show e le produzioni audiovisive di carattere promozionale, pubblicitario e propagandistico.

5. Gli interventi sono concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio e in base al giudizio tecnico artistico e di validità economico finanziario espresso dalla Commissione di cui all'articolo 10.

Art. 5
Sviluppo della sceneggiatura

1. La Regione concede contributi ai progetti di sviluppo della sceneggiatura finalizzati alla produzione di lungometraggi di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4.

2. Il contributo è concesso esclusivamente a favore di imprese individuali e società di produzione, per un massimo di cinque opere per anno selezionate ai sensi dell'articolo 11; almeno uno degli interventi deve essere destinato a un giovane esordiente.

3. Il contributo è concesso nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili, fino ad un ammontare massimo di euro 50.000 per sceneggiatura, aumentabili euro a 80.000 per le sceneggiature tratte da opere letterarie.

4. I contributi devono tener conto delle spese sostenute per lo sviluppo della sceneggiatura, per l'acquisizione di eventuali diritti letterari, per i sopralluoghi, e per tutte le attività di preproduzione.

5. In caso di mancata realizzazione del film entro tre anni dalla completa erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire non meno dell'80 per cento del contributo erogato, tenendo conto delle spese sostenute e documentate. Nel caso di sceneggiature tratte da opere letterarie l'importo dovrà essere restituito integralmente una volta detratti eventuali costi sostenuti per il diritto di opzione.

Art. 6
Produzione di cortometraggi e mediometraggi

1. La Regione eroga contributi per la produzione di cortometraggi e mediometraggi di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4.

2. Il contributo è concesso esclusivamente a favore di società di produzione nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili, fino ad un ammontare massimo di euro 40.000 per opera.

Art. 7
Fondo di rotazione per lungometraggi

1. È istituito un fondo di rotazione per la concessione di prestiti a tasso agevolato per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4.

2. La dotazione del fondo è determinata in euro 1.000.000 per l'anno 2005, e in euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Ulteriori stanziamenti possono essere determinati con la legge finanziaria.

3. La gestione del fondo è affidata a intermediari finanziari operanti nel territorio regionale, da individuarsi mediante procedimento a evidenza pubblica.

4. I prestiti, di durata quinquennale, sono concessi per le opere prime e seconde e per le opere da realizzare con l'impiego di nuove tecnologie, in misura massima di euro 400.000, elevata fino a euro 500.000 in caso di coproduzione internazionale, fatto salvo il rispetto dei massimali d'aiuto stabiliti in sede comunitaria.

5. Per l'effettiva erogazione, il beneficiario deve dimostrare, entro un anno dalla concessione del prestito, la disponibilità delle risorse necessarie all'intera copertura dei costi di produzione.

6. La mancata restituzione del prestito comporta l'acquisizione da parte della Regione di una quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera corrispondente alla parte del prestito non restituita, fino al recupero degli importi dovuti.

7. Sono esclusi da ulteriori prestiti i soggetti che restituiscano per due film consecutivi una somma inferiore al 70 per cento dei prestiti ricevuti.

8. Chi abbia in corso un finanziamento previsto dal presente articolo, con la domanda per una nuova produzione può chiedere di reinvestire le somme ancora dovute nella produzione del nuovo film, che deve essere realizzato entro i successivi due anni.

Art. 8
Diffusione e distribuzione

1. La Regione eroga contributi per il lancio pubblicitario e per campagne promozionali e di marketing tese ad agevolare la programmazione, la diffusione, la distribuzione, la circuitazione e la partecipazione di opere cinematografiche di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4 nei circuiti, nei festival, nelle rassegne e nei premi di cinema, sia in Italia che all'estero.

2. Il contributo è concesso esclusivamente a favore di società di produzione o distribuzione a carattere nazionale o internazionale, nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili. L'ammontare non può essere superiore al 10 per cento del costo di produzione del film.

Art. 9
Cumulo degli interventi

1. I benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 sono cumulabili, salvo diverse disposizioni, con analoghi interventi dello Stato e dell'Unione europea.

2. Nei piani di intervento per le agevolazioni tariffarie nei collegamenti aerei e marittimi con il continente d'Italia sono compresi i viaggi e i trasporti attinenti a produzioni cinematografiche e audiovisive da effettuarsi in Sardegna.

Art. 10
Commissione tecnico-artistica

1. Per la valutazione e la selezione delle richieste di cui al titolo III, l'Assessorato competente in materia di cinema si avvale di una commissione tecnico-artistica composta da:

a) un regista;
b) un produttore o direttore di produzione;
c) uno sceneggiatore;
d) un esperto in materia di cinema scelto tra docenti universitari di ruolo in discipline cinematografiche o critici cinematografici iscritti alle organizzazioni di categoria;
e) un esperto di cultura, arte e letteratura della Sardegna scelto tra docenti universitari di ruolo o personalità di chiara fama.

2. I componenti della commissione, scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza, sono nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di cinema, sentito il parere della competente Commissione del Consiglio regionale, da rendersi entro trenta giorni, decorsi i quali la proposta dell'Assessore si intende approvata; almeno un componente della Commissione deve essere nato in Sardegna.

3. I componenti della Commissione durano in carica due anni, decadono allo scadere del secondo anno dalla nomina e non possono essere immediatamente riconfermati.

4. La Commissione alla sua prima riunione elegge il presidente; funge da segretario un dipendente dell'Assessorato competente.

5. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.

6. I componenti della Commissione, per la durata del loro mandato, non possono fruire di alcun beneficio previsto dal Titolo III.

7. Le prestazioni e i compensi dei componenti la commissione sono disciplinati da apposita convenzione.

Art. 11
Selezione delle opere

1. Annualmente l'Assessorato competente in materia di cinema dà avviso in forma pubblica dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande per accedere ai benefici previsti dal Titolo III.

2. La Commissione tecnico-artistica verifica per le richieste pervenute la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4, la Commissione può ammettere alla selezione quelle richieste che riguardino opere la cui realizzazione, in base ai criteri di cui al comma 3 del presente articolo, sia comunque di rilevante interesse per la Sardegna.

3. La Commissione provvede quindi alla valutazione delle opere ammesse e redige una graduatoria per ciascuno degli interventi previsti dagli articoli 6, 7 e 8, sulla base dei seguenti criteri:

a) valore artistico e tecnico dell'opera;
b) valorizzazione dell'identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, linguistico-letterario e antropologico della Sardegna;
c) curriculum degli autori;
d) validità economico-finanziaria del progetto e del piano di diffusione commerciale, privilegiando quei progetti che possono già avvalersi di un contratto o di un'opzione di distribuzione con una delle società tra quelle riconosciute e titolate operanti sul mercato;
e) ricadute economiche per la Sardegna in termini di occupazione e di sviluppo;
f) curriculum del produttore e del distributore;
g) risultati di precedenti progetti, anche di corto o medio-metraggio, cui hanno partecipato il produttore o gli autori, valutato sulla base del successo commerciale e dei premi conseguiti.

4. Alla Commissione è riservata la facoltà di proporre la partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla produzione per le opere di rilevante interesse per la Sardegna. La partecipazione della Regione rispetto al costo complessivo del film non può essere superiore al 30 per cento, elevato al 50 per cento per le opere prime e comunque non può in ogni caso superare l'importo di euro 200.000. Sulla proposta delibera la Giunta regionale, sentito l'Assessore competente in materia di cinema.

5. Allo stesso modo si procede per gli interventi di cui all'articolo 5 tenendo conto dei criteri indicati alle lettere a), b), c), f) g).

6. All'attribuzione dei benefici si provvede con le procedure previste dall'articolo 17.

Art. 12
Anticipazioni finanziarie da parte della Regione

1. La Regione, su richiesta, eroga, all'atto di ammissione ai contributi previsti dagli articoli 5, 6 e 8, un'anticipazione fino al 70 per cento degli importi assegnati. La rimanente parte è erogata a conclusione dei lavori, dietro presentazione del rendiconto spese e della consegna dei materiali da destinarsi all'archivio della Cineteca regionale sarda come previsto dal comma 7 dell'articolo 14.

2. Le opere di cui agli articoli 5 e 6 devono essere completate entro un anno; quelle di cui all'articolo 7 entro tre anni. In mancanza il beneficio è revocato e le anticipazioni erogate devono essere restituite aumentate degli interessi correnti.

3. In caso di mancata restituzione, il beneficiario non è più ammesso ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 13
Garanzia sussidiaria

1. La Regione è autorizzata ad istituire mediante convenzione con uno o più enti creditizi, un fondo per la concessione di garanzie sussidiarie per la contrazione di mutui relativi alla produzione e distribuzione di opere cinematografiche.

2. Le garanzie sono concesse a domanda per le opere di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4, limitatamente alle attività di:

a) produzione ai sensi degli articoli 6 e 7;
b) promozione, distribuzione, circuitazione ai sensi dell'articolo 8.

3. Le garanzie sono prestate esclusivamente per le parti dei progetti presentati, non coperte da contributi pubblici.

4. La garanzia è concessa, entro il limite massimo del 75 per cento della perdita riferita al solo capitale, con decreto dell'Assessore competente in materia di cinema, ed interviene dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Titolo IV
Interventi per la conservazione, diffusione nel territorio, formazione e ricerca

Art. 14
Cineteca regionale sarda

1. La Regione, anche attraverso il coinvolgimento dell'Istituto superiore regionale etnografico e della Cineteca sarda della Società Umanitaria, promuove la costituzione della Fondazione "Cineteca Regionale sarda", persona giuridica di diritto privato. Tale Fondazione ha il compito di favorire l'acquisizione, la catalogazione, lo studio e la ricerca, la fruizione e diffusione, per fini culturali ed educativi, del patrimonio cinematografico ed audiovisivo, nonché il restauro, la salvaguardia, la conservazione, la digitalizzazione, la ristampa e la diffusione delle opere cinematografiche di interesse regionale.

2. La Regione è autorizzata a partecipare alla Fondazione, purché il relativo Statuto garantisca che:

a) lo scopo sia corrispondente alle finalità indicate dal comma 1;
b) la Regione mantenga sempre all'interno della Fondazione una quota maggioritaria;
c) la partecipazione sia aperta agli enti locali della Sardegna ed altri eventuali soggetti, pubblici e privati, idonei a concorrere allo scopo sociale;
d) il Consiglio di amministrazione sia composto prevalentemente da esperti in materia di cinema;
e) il responsabile dell'organismo sia scelto mediante pubblica selezione fra figure rappresentative e di sicura esperienza nel campo delle attività di competenza della Fondazione.

3. La Regione riconosce il valore e l'importanza dell'attività svolta dalla Cineteca Sarda della Società Umanitaria, sede di Cagliari, e pertanto si attiva affinché il suo patrimonio di risorse umane e materiali sia integrato all'interno della Fondazione.

4. La Regione concorre al fondo di dotazione iniziale, eroga finanziamenti annuali per la gestione e le attività ordinarie della Fondazione Cineteca Regionale Sarda, in modo da garantire, unitamente ai contributi degli altri soci, il funzionamento della Fondazione.

5. Il finanziamento è erogato sulla base del programma di attività della Fondazione per i fini di cui al comma 1.

6. Le attività di restauro, salvaguardia, conservazione e digitalizzazione, ristampa e diffusione delle opere cinematografiche di interesse regionale possono essere svolte, sulla base di accordi, da altri organismi pubblici o privati con la vigilanza della Cineteca regionale. In tal caso il contributo regionale non può eccedere il 50 per cento delle spese previste e ritenute ammissibili.

7. Copia delle opere realizzate con i benefici della presente legge deve essere depositata sia su supporto originale che in copia digitale presso la Cineteca regionale sarda, con diritto d'uso per scopi non commerciali.

Art. 15
Promozione delle attività culturali nel territorio

1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica, sostiene gli organismi pubblici e privati che svolgano iniziative per accrescere e qualificare conoscenza e capacità critica da parte del pubblico.

2. A tal fine la Regione eroga contributi per la realizzazione nel territorio regionale di rassegne, circuiti, festival, premi, seminari, convegni, pubblicazioni e conferenze.

3. I contributi sono concessi, privilegiando la qualità, l'esperienza e le ricadute in termini occupazionali e di sviluppo per la Sardegna, sino al 70 per cento delle spese previste dal progetto e dichiarate ammissibili.

4. Nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione di opere pubbliche a carattere locale, a valere sulle spese per essi previste dal bilancio regionale, sono favoriti gli interventi per l'acquisizione, la ristrutturazione, il recupero o la realizzazione di locali per la diffusione di attività cinematografiche nelle realtà che ne sono sprovviste, al fine di limitare gli squilibri presenti nel territorio. I progetti devono prevedere l'affidamento in gestione ad associazioni o imprese di cui al comma 1, privilegiando quelli proposti da più comuni in forma associata fra loro e in relazione al potenziale bacino di utenza.

Art. 16
Educazione al cinema,
formazione professionale, ricerca

1. Nei programmi regionali di interventi per la didattica e la sperimentazione scolastica, compresi quelli previsti dalla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, a valere sui fondi per la stessa stanziati dal bilancio regionale, sono sostenuti progetti per l'educazione al cinema e agli audiovisivi.

2. La Regione concede contributi a università, scuole e istituti pubblici e privati che abbiano significative e documentate esperienze di settore, per l'incremento e l'innovazione della didattica del cinema nonché per l'attivazione di master o corsi di specializzazione nell'ambito delle professioni del cinema.

3. Nei programmi regionali per la formazione professionale, a valere sui fondi per essi stanziati dal bilancio regionale, sono previsti interventi per sviluppare le professionalità necessarie nel settore cinematografico. A tal fine la Consulta di cui all'articolo 17 formula proposte all'Assessore competente in materia di cinema.

4. Nelle politiche attive per il lavoro promosse dalla Regione, a valere sulle spese per esse stanziate dal bilancio regionale, è favorito l'inserimento di lavoratori presso aziende sarde che operano nel settore della cinematografia. A tal fine la Consulta di cui all'articolo 17 formula proposte all'Assessore competente in materia di cinema.

5. La Regione nell'ambito dei programmi per la concessione di borse di studio per l'alta formazione prevede borse per i giovani che siano stati ammessi alla frequenza di corsi in scuole di cinema di riconosciuta importanza. A tal fine la Consulta di cui all'articolo 17 formula proposte all'Assessore competente in materia di cinema.

6. La Regione concede, a soggetti qualificati operanti in Sardegna, contributi per studi e ricerche nelle materie disciplinate dalla presente legge e per articolati progetti di ricerca e sperimentazione sui nuovi linguaggi e sulle tecnologie audiovisive.

Titolo V
Disposizioni procedurali e finanziarie

Art. 17
Consulta regionale per il cinema

1 E' costituita presso l'Assessorato competente in materia di cinema, la Consulta regionale per il cinema.

2. La Consulta è organo di consulenza tecnica della Regione per tutte le questioni attinenti al cinema.

3. La Consulta regionale per il cinema è presieduta dall'Assessore competente in materia di cinema.

4. Fanno parte della Consulta:

a) un esperto in materia di cinema scelto tra docenti universitari di ruolo in discipline cinematografiche o tra critici cinematografici iscritti alle organizzazioni di categoria;
b) un componente scelto fra gli autori cinematografici;
c) un componente scelto fra produttori, distributori ed esercenti;
d) un componente scelto tra esponenti delle associazioni di cultura cinematografica operanti nel territorio, che svolgono le attività di cui al comma 1 dell'articolo 15;
e) un rappresentante della "Fondazione cineteca regionale" di cui all'articolo 14.

5. I componenti della Consulta, scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza, sono eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato, sentite le rappresentanze di categoria costituite fra gli operatori del settore.

6. La Consulta, nella prima seduta, nomina fra i suoi componenti un coordinatore. Funge da segretario della Consulta un dipendente dell'Assessorato competente in materia di cinema.

7. La Consulta, in sede di prima applicazione, è nominata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e decade in concomitanza col Consiglio regionale in carica al momento della nomina. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale.

8. La Consulta si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del suo Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.

9. Ai componenti della Consulta sono attribuiti i gettoni di presenza e le indennità ai sensi della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

10. Alle riunioni della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, altri rappresentanti di enti o di associazioni costituiti fra gli operatori del settore cinematografico.

Art. 18
Procedure

1. I programmi di spesa per gli interventi di cui alla presente legge sono adottati con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cinema, sentito il parere della Consulta di cui all'articolo 17. I benefici sono concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 14, 15 e 16 sono adottati con programmi triennali, sulla base dei progetti presentati, sentito il parere della Consulta di cui all'articolo 17.

3. L'Assessore regionale competente in materia di cinema, avvalendosi della Consulta regionale per il cinema e degli altri organismi previsti dalla presente legge, verifica periodicamente gli effetti degli interventi adottati, censisce le attività presenti nel territorio e le loro tipologie, segnalando le misure da adottare; gli elementi e i dati così raccolti sono trasmessi annualmente al Consiglio regionale con apposita relazione.

Art. 19
Notifica alla Commissione Europea

1. I benefici previsti dalla presente legge sono applicati dopo essere stati approvati dalla Commissione europea, o una volta decorso il termine per il controllo da parte della Commissione stessa.

Art. 20
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 1.200.000 per l'anno 2005 ed in euro 3.000.000 per l'anno 2006 e successivi.

2. Le risorse disposte a favore della presente legge sono destinate prioritariamente, per una quota fino al 70 per cento, agli interventi di cui ai titoli II e III.

3. Nel bilancio della Regione per l'anno 2005 e per gli anni 2005/2007 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2005 euro 1.200.000
2006 euro 3.000.000
2007 euro 3.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tab. A, allegata alla legge finanziaria

In aumento:

UPB S11.043
(N.I.) Dir. 01 Serv. 04
Interventi a favore del cinema

2005 euro 1.200.000
2006 euro 3.000.000
2007 euro 3.000.000

4. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 e in quella corrispondente per gli anni successivi.