CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 86

presentata dai Consiglieri regionali
ONIDA - LADU - MURGIONI

il 14 gennaio 2005

Disciplina regionale delle attività cinematografiche


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Immagini e suoni della Sardegna, della sua storia politica e delle sue tradizioni sono stati registrati dal cinema lungo parecchi decenni, sotto forma di film, documentari, filmati, inchieste e cinegiornali. Sottolineare come questi documenti visivi e sonori abbiano il valore di una preziosa testimonianza rispetto ad una cultura come quella sarda, che poche volte ha affidato la sua tradizione alla parola scritta, sembrerebbe quasi inutile. Ma, per troppo tempo, parlare di cultura audiovisiva in relazione alla cultura sarda è stato quasi un tabù. Il cinema e gli audiovisivi, invece, in tutte le loro espressioni, devono essere considerati strumenti potenti ed efficaci di documentazione e di trasmissione di cultura e i film fatti in Sardegna, nel corso di cento anni di storia del cinema, un reale patrimonio culturale della nostra identità. Questo sia sul piano conservativo che su quello produttivo, dove si riscontra l'esigenza, espressa a vari livelli, di una conoscenza tecnica e professionale che consenta un salto di qualità nella produzione locale, nella scrittura come nella realizzazione, e nel più generale approccio al mezzo audiovisivo.

Partendo dalle considerazioni sopra esposte e nell'intento di valorizzare le realtà esistenti, la Regione autonoma della Sardegna vuole farsi parte attiva e impegnarsi in un progetto che va dalla promozione e sviluppo di una cinematografia isolana al recupero e salvaguardia della memoria audiovisiva della Sardegna, come occasione di crescita sociale, culturale ed economica.

E', infatti, di tutta evidenza che la cultura cinematografica ed audiovisiva è diventata un importante elemento strutturale dello sviluppo, la cui produzione e distribuzione ha, però, gran necessità di nuovi processi, soprattutto in termini di ottimizzazione delle risorse, finalizzata ad ottenere una migliore organizzazione del sistema. La presente proposta di legge in conformità a queste finalità e in coerenza con il processo di riordino dell'intervento regionale in materia di attività culturali avviato dalla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, persegue i seguenti fondamentali obiettivi:

1) dare al settore delle attività cinematografiche in Sardegna un riconoscimento istituzionale, che permetta una programmazione più integrata rispetto alle strategie che s'intendono adottare per il suo sviluppo;

2) inserire nell'ordinamento giuridico regionale una legge organica, capace di infondere fiducia e stimolare le iniziative degli addetti ai lavori;

3) dare un significato più preciso al sostegno regionale alla cinematografia, al fine di farlo uscire dal clima di pionierismo che oggi lo accompagna;

4) tutelare e valorizzare il patrimonio cinematografico e audiovisivo concernente la Sardegna;

5) sostenere le iniziative di quanti assicurano la presenza delle opere cinematografiche sul territorio;

6) stimolare la ricerca, lo studio e la formazione in materia.

La proposta di legge si pone, infine, l'obiettivo della delegificazione e della semplificazione amministrativa, definendo gli obiettivi dell'azione regionale e rinviando a forme più snelle d'approvazione tutta la complessa materia della definizione regolamentare di dettaglio.

La nuova disposizione si situa in un periodo di profonde trasformazioni del cinema italiano, in cui il forte contributo dell'innovazione tecnologica e la riscoperta del cinema quale potente mezzo di comunicazione di massa, oltre a rinnovare l'interesse degli addetti ai lavori, vede convogliare verso la "settima arte" l'attenzione di nuovi soggetti tradizionalmente estranei al settore, mentre il riassetto del sistema produttivo, la diversificazione e il potenziamento del canale distributivo stanno aprendo nuovi spazi anche alla Sardegna, in termini di potenzialità di sviluppo culturale ed economico. La norma apre la possibilità di creare nella nostra Isola una realtà cinematografica funzionale ai fattori caratterizzanti le nuove tendenze produttive, in grado di incidere positivamente sulla realtà economica della Sardegna.

Oggi, il "sistema cinema" vive un momento di grande rinascita, economica e qualitativa in tutta Europa. I primi considerevoli segnali di questa ripresa si avvertono grazie al concorso di vari fattori, sostanzialmente riconducibili a un fenomeno di fondo: l'accettazione della natura imprenditoriale del cinema, come arte che cammina con le gambe dell'economia.

La tecnologia digitale sposta il focus della produzione di un film dal momento della ripresa dal vivo a quello della post produzione, consentendo un incremento della creatività ed un abbattimento dei costi. L'uso del digitale permetterà la creazione di situazioni impensabili fino a pochi anni fa, superando limitazioni tecniche a vantaggio del linguaggio cinematografico tradizionale che potrà ampliare le proprie possibilità espressive.

In Sardegna la situazione attuale è difficile, ma si intravedono le premesse per cambiarla. Si stanno iniziando a percepire le potenzialità di sviluppo che, intorno al cinema e grazie ad esso, possono venire alla nostra terra. Portare grosse produzioni in una determinata area significa dare lavoro alle variegate realtà locali.

La posizione strategica al centro del Mediterraneo nell'ambito del mercato comunitario, le favorevoli condizioni climatiche, il ben noto spirito di accoglienza della nostra gente è un fattore non trascurabile unitamente ad un'infinita varietà di paesaggi in uno spazio relativamente circoscritto e circondato da centri dotati dei servizi tecnici e logistici di base, fanno della Sardegna un set naturale, ideale per accogliere produzioni di varia natura.

Dalle coste ai paesaggi del Supramonte, dagli insediamenti nuragici alle aree minerarie dismesse, dai paesi votivi ai moderni insediamenti industriali, potenzialmente la Sardegna è un enorme set a cielo aperto dove è possibile ricostruire paesaggi caraibici, africani, australiani, metropolitani rurali, tutto ad un'ora di volo da Roma. Grazie alla forte attrazione esercitata dalle risorse ambientali, da qualche anno si assiste ad un nuovo interesse delle produzioni pubblicitarie e cinematografiche che scelgono l'isola come set per ambientare i loro contenuti.

A questi fattori positivi, si contrappongono le difficoltà che le produzioni incontrano sul fronte logistico e burocratico, determinate dalla totale mancanza di assistenza nei rapporti con le istituzioni per il disbrigo delle pratiche inerenti al rilascio dei permessi, il collocamento, la previdenza nonché dalla carenza di figure professionali qualificate specializzate nel settore. La mancanza di una Film commission e la carenza di figure professionali incidono ancor più negativamente poiché questa condizione spesso induce le produzioni cinematografiche ad escludere a priori la Sardegna dalle loro valutazioni.

In tale contesto l'articolo 5 prevede, tra gli obiettivi generali individuati dall'articolo 2, l'istituzione di una Film commission (che dovrà prevedere l'offerta di servizi gratuiti attraverso interventi di natura tecnico-organizzativa, concessione di autorizzazioni a favore di aziende cinematografiche, audiovisive, per la realizzazione di film, documentari, spot pubblicitari, fornire assistenza rispetto alla possibile localizzazione degli scenari richiesti anche con visite guidate nonché la realizzazione di un'apposita banca dati dei professionisti del settore) a fianco dell'erogazione di benefici economici.

Parallelamente agli stimoli alla produzione, la Regione intende impegnarsi sulla salvaguardia del patrimonio esistente. Tale impegno si traduce nell'istituzione della Fondazione Cineteca Sarda, che dovrà essere il punto di riferimento per chiunque voglia accedere al patrimonio cinematografico sulla Sardegna. La Fondazione acquisirà il patrimonio già in possesso della Cineteca Sarda della Società Umanitaria, con la partecipazione diretta della Regione, che assumerà un ruolo guida, e di altri enti pubblici, che vorranno concorrere. Per assolvere questo compito ci si avvarrà delle esperienze storiche del cinema in Sardegna, che assumano l'impegno di mettere insieme risorse materiali ed umane, nel rispetto delle specificità e caratteristiche maturate, per preservare, supportare, sviluppare, stimolare e diffondere la cultura cinematografica e audiovisiva in Sardegna, anche facendo ricorso alle più moderne tecnologie multimediali.

La Fondazione non dovrà essere solo un museo statico né solo un archivio, ma consentire una presenza attiva e completa del cinema che interessa la Sardegna con la capacità di guardare all'Europa e al mondo ed in particolare alle realtà regionali e nazionali del Mediterraneo.

Con questa legge la Regione intende scommettere anche sulle opportunità di crescita e le prospettive di ricaduta derivanti dallo sviluppo delle attività cinematografiche in Sardegna, prevedendo sostegni per l'attuazione di progetti (articoli 5, 6 e 7) finalizzati a migliorare la distribuzione di film d'autore e di qualità su tutto il territorio, con particolare attenzione al miglioramento e alla realizzazione di strutture nelle aree che ne sono oggi carenti o prive. E', inoltre, previsto il finanziamento di progetti culturali (quali rassegne e festival) e delle iniziative più qualificate degli operatori storici, rappresentati sia dalle associazioni e dai circoli del cinema, sia dagli esercenti cinematografici. Una particolare sottolineatura è attribuita alle attività di ricerca e studio, alla formazione professionale (anche d'eccellenza) e all'avvio di nuova occupazione.

L'articolo 2, insieme agli obiettivi fin qui tratteggiati, definisce l'oggetto degli interventi regionali, precisando che, per opera cinematografica, si intende lo spettacolo di qualsiasi durata realizzato su supporti di qualsiasi natura, a carattere narrativo, documentaristico o di reportage, destinato a promuovere e diffondere la conoscenza della Sardegna nei suoi molteplici aspetti culturali, antropologici, linguistici, storico e sociali, senza pregiudizio alcuno della libertà di espressione, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla norma sopraccitata sarà data particolare attenzione alle opere che possano garantire una circuitazione effettiva sia di natura televisiva, in chiaro o criptata, nonché cinematografica, via internet, editoriale o di edicola nei formati VHS o DVD.

Per quanto concerne l'attuazione della legge, si dispone che la Giunta regionale debba approvare piani triennali, sentita la competente Commissione consiliare, che dovranno tradursi in dettagliati programmi annuali e che tutta la programmazione avvenga nel quadro di partecipazione e trasparenza della formazione dei provvedimenti amministrativi, statuito dalla legge regionale n. 40 del 1990. Per conseguire gli obiettivi postulati dalla presente norma, l'Assessorato dovrà avvalersi della Commissione tecnica, illustrata dagli articoli 10 e 11.

Infine, si sottolinea che la norma prevede la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di stato e che, di conseguenza, la sua entrata in vigore è subordinata al parere favorevole della competente Direzione generale della Commissione europea.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità e definizioni

1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione del proprio Statuto speciale, riconosce al cinema una funzione fondamentale nel processo di crescita culturale e sociale degli abitanti dell'Isola, quale irrinunciabile forma di espressione e comunicazione. Promuove, pertanto, lo sviluppo delle attività cinematografiche, audiovisive e dei nuovi media quale strumento fondamentale per il processo di crescita del pubblico, della società, della cultura e dell'economia della Regione, anche per la diffusione dell'immagine della Sardegna nel mondo, ferme restando le competenze riservate allo Stato dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto delle norme dell'Unione europea.

2. Nel seguito dell'articolazione della presente legge i termini cinema e attività cinematografica sono da intendersi nella loro più completa accezione e cioè comprensivi di tutte le attività audiovisive e dei nuovi media in genere, comprese quelle che conseguono dallo sviluppo delle tecnologie connesse.

   

Art. 2
Obiettivi

1. La Regione, anche in concorso con gli enti locali sardi, lo Stato e l'Unione europea:

a) favorisce la realizzazione di opere cinematografiche e le attività ad essa legate quale incentivo alla produzione locale indipendente e alla produzione nazionale e internazionale realizzata in Sardegna; a tale scopo promuove la costituzione della Film commission Sardegna;

b) sostiene la distribuzione e la circuitazione delle opere cinematografiche e favorisce la diffusione delle attività culturali e la presenza di spazi inerenti il cinema sul territorio, perseguendo obiettivi di valorizzazione della qualità e della progettualità, attraverso il sostegno a rassegne, seminari, festival, premi, circuiti, convegni, pubblicazioni e incentivi alle attività di associazioni e di circoli del cinema;

c) favorisce l'attività di formazione delle professioni del cinema e di educazione all'immagine in ogni contesto sociale, in armonia con le leggi nazionali vigenti, nelle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione anche con le strutture formative e culturali del territorio nonché con le università;

d) favorisce l'acquisizione, la conservazione, lo studio e la ricerca, la fruizione e diffusione, per fini culturali e educativi, del patrimonio cinematografico ed audiovisivo con particolare riferimento a quello relativo alla Sardegna; a tale scopo promuove la costituzione della "Cineteca regionale sarda";

e) sostiene lo studio, la ricerca e la sperimentazione nell'ambito del cinema, degli audiovisivi e dei nuovi media.

   

Art. 3
Valorizzazione della qualità e programmazione triennale

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, allo scopo di assicurare ai soggetti destinatari certezza di contribuzione e di consentire una programmazione anche di lungo periodo in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, approva triennalmente un piano organico di attuazione degli interventi di cui alla presente legge indicando per ciascun soggetto beneficiario, ove previsto, la somma da erogare annualmente.

2. I sostegni regionali sono attribuiti perseguendo obiettivi di valorizzazione della qualità e della progettualità, tenendo conto dei risultati ottenuti da coloro che dimostrino nel tempo una crescita costante dell'attività produttiva dal punto di vista culturale, economico e imprenditoriale.

   

Art. 4
Produzione di opere cinematografiche

1. La Regione sarda, per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera a) dell'articolo 2 e in attuazione di quanto approvato in sede di piano triennale, sostiene la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate su supporti e formati di qualsiasi natura, a carattere narrativo, documentaristico, di animazione e sperimentale, anche con l'uso di immagini d'archivio, che promuovono e diffondono la conoscenza della Sardegna nei suoi molteplici aspetti culturali, antropologici, linguistici, storici e sociali, senza pregiudizio alcuno della libertà di espressione.

2. Ai benefici della presente legge sono ammesse le opere destinate prioritariamente alla circuitazione nelle sale cinematografiche, anche nel caso in cui siano successivamente destinate alla diffusione televisiva, in chiaro o criptata, via internet, editoriale o distribuite nei formati VHS e DVD e nei circuiti home video.

3. Sono esclusi dai benefici tutti i programmi specificamente televisivi, quali i notiziari, i redazionali, i programmi d'intrattenimento informativo (talk show) e le produzioni audiovisive di carattere promozionale e pubblicitario.

   

Art. 5
Interventi a sostegno della produzione

1. La Regione sarda sostiene la produzione cinematografica mediante la concessione di contributi per la produzione di opere cinematografiche.

2. I benefici di cui alla presente legge possono essere concessi a favore di progetti rivolti alla produzione di lungometraggi (oltre i 75 minuti), mediometraggi (da 25 a 75 minuti) e cortometraggi (fino a 25 minuti), che presentino adeguati requisiti di idoneità sia sul piano economico e finanziario che su quello tecnico, artistico e culturale.

3. Tra i film di lungometraggio deve essere riservato un sostegno specifico per le opere prime dell'autore.

4. L'ammontare dei contributi stanziati per ogni progetto non può superare i 100.000 euro e non deve superare il 70 per cento delle spese documentate, che devono concernere lo sviluppo della sceneggiatura e di tutte le altre attività inerenti al processo produttivo: pre-produzione, produzione esecutiva, post-produzione e finalizzazione.

5. Qualora i richiedenti siano società di produzione legalmente costituite, le stesse devono avere come oggetto sociale la produzione cinematografica o audiovisiva e devono allegare ad ogni singolo progetto: soggetto, documentazione comprovante la titolarità dei diritti d'autore, relazione artistica che evidenzi le caratteristiche dell'opera, piano finanziario con preventivo di spesa relativo ad ogni fase della produzione, curriculum di autori e registi, curriculum della società di produzione.

6. Le riprese dei film devono essere realizzate principalmente nel territorio regionale o comunque avere un legame culturale con la Sardegna e comportare significative ricadute in termini economici e/o di immagine sulla regione; in particolare, sono prioritariamente ammessi ai benefici del presente articolo i progetti presentati da soggetti aventi sede legale nel territorio regionale o che prevedono autori e registi nativi o ivi residenti.

7. i soggetti beneficiari di cui al presente articolo devono depositare, ai fini dell'incremento dell'archivio cinematografico isolano, una copia delle opere realizzate presso la Cineteca regionale sarda, di cui all'articolo 10.

   

Art. 6
Istituzione della Film commission Sardegna

1. La Regione autonoma della Sardegna, per promuovere l'attività di produzione cinematografica nel territorio regionale, istituisce e provvede al finanziamento della Film commission Sardegna.

2.  L'attività della Film commission Sardegna è tesa al conseguimento dei seguenti scopi:

a) promozione dell'economia regionale attraverso lo sviluppo dell'industria cinematografica con incentivi all'utilizzo di risorse umane e servizi locali;

b) sostegno alla produzione cinematografica mediante l'erogazione di servizi reali e facilitazioni logistiche e organizzative;

c) promozione e informazione istituzionale sulle opportunità e i servizi offerti alle produzioni;

d) collaborazione con gli enti locali, società di produzione e di servizi, organismi nazionali e internazionali.

2. la Film commission Sardegna può stipulare convenzioni e accordi con strutture nazionali e internazionali similari e compartecipare a società e altri istituti aventi scopi analoghi o complementari.

   

Art. 7
Promozione, diffusione e distribuzione

1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione di quanto approvato in sede di piano triennale, sostiene la promozione, diffusione e distribuzione di opere cinematografiche, mediante la seguente articolazione di interventi:

a) contributi e agevolazioni finanziarie a progetti e programmi di promozione, diffusione, distribuzione e circuitazione di opere cinematografiche inerenti alla Sardegna, presentati da produttori, distributori ed esercenti; tali progetti possono anche mirare alla promozione del cinema sardo mediante la partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di settore, in Italia e all'estero;

b) sostegno per la realizzazione di progetti e prodotti editoriali, relativi alla diffusione delle produzioni cinematografiche realizzate in Sardegna;

c) contributi agli esercenti per favorire la programmazione nelle sale cinematografiche delle opere cinematografiche prodotte secondo lo spirito della presente legge.

2. I soggetti interessati devono presentare un adeguato progetto, relativo al piano di distribuzione dell'opera. Sono privilegiati i progetti aventi ad oggetto più opere cinematografiche.

   

Art. 8
Educazione al cinema e formazione professionale

1. La Regione sarda, per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 2 e in attuazione di quanto approvato in sede di piano triennale, concede alle Università e alle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna contributi per programmi di educazione al cinema e agli audiovisivi; detti programmi, gestiti direttamente o tramite affidamento a soggetti qualificati, possono prevedere lezioni teoriche, laboratori e proiezioni di film sia nei cinema sia all'interno delle strutture formative. Nell'ambito di programmi pluriennali possono essere inserite anche attività rivolte alla formazione del personale docente.

2. Al fine di sviluppare nell'Isola le professionalità necessarie alla crescita del cinema, la Regione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative, inserisce nel piano annuale di formazione professionale corsi finalizzati alla formazione delle figure tecniche e professionali da impiegare nell'ambito dell'industria cinematografica e delle attività culturali; detti corsi sono gestiti dagli enti di formazione, in accordo con strutture professionali operanti nel settore oggetto della formazione. Il piano annuale della formazione professionale deve anche prevedere borse di studio volte a consentire l'accesso ad opportunità di alta formazione.

3. Nell'ambito degli interventi regionali finalizzati all'avviamento al lavoro è riservato un fondo per l'apprendistato e l'inserimento lavorativo presso aziende sarde al fine di abbattere nella misura del 50 per cento il costo lordo del lavoro per due anni.

   

Art. 9
Promozione delle attività culturali sul territorio

1. La Regione sarda, per l'attuazione delle finalità di cui alla lettera b) dell'articolo 2 e in attuazione di quanto approvato in sede di piano triennale, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica, sostiene gli organismi che svolgono la propria attività sia in forma associativa e di volontariato, che sotto forma di impresa, perseguendo obiettivi di maggiore conoscenza e capacità critica del pubblico.

2. Il sostegno della Regione si concretizza mediante la seguente diversificazione di interventi:

a)   contributi per rassegne, circuiti, festival, premi, seminari, convegni, pubblicazioni e conferenze, riservati prioritariamente a soggetti residenti o con sede in Sardegna;

b)   incentivi diretti e convenzioni con enti pubblici o privati finalizzati all'apertura, al recupero e alla ristrutturazione di locali destinati alla diffusione delle attività cinematografiche; detti sostegni dovranno essere prioritariamente indirizzati alle realtà sprovviste di spazi destinati al cinema, al fine di ridurre gli squilibri presenti nel territorio dell'Isola.

3. Le provvidenze di cui al presente articolo sono assegnate secondo criteri che privilegino l'esperienza e la qualità sia sotto il profilo culturale che sotto il profilo economico.

   

Art. 10
Salvaguardia e diffusione del patrimonio cinematografico della Sardegna

1. La Regione autonoma della Sardegna, per la realizzazione delle attività di cui alla lettera d) dell'articolo 2, istituisce e provvede al finanziamento della "Cineteca regionale sarda".

2. Alla costituzione della Cineteca regionale sarda di cui al comma 1, partecipano, oltre alla Regione Sardegna, la Cineteca Sarda della Società Umanitaria costituita come istituzione regionale con sede in Sardegna insieme ad altri organismi interessati, le cui le modalità e procedure di adesione sono definite in sede di statuto.

3. La Cineteca regionale sarda sviluppa la propria attività nei seguenti settori:

a) cineteca mediateca;

b) formazione, ricerca, sperimentazione;

c) biblioteca e attività editoriali;

d) restauro, salvaguardia e conservazione;

e) archiviazione, catalogazione, digitalizzazione;

f) promozione e diffusione culturale;

g) partecipazione ai programmi della FIAF;

h) collaborazione con enti locali, soggetti culturali, agenzie educative, organismi regionali, nazionali e internazionali.

4. La Cineteca regionale sarda può stipulare convenzioni e accordi con strutture nazionali e internazionali similari e compartecipare a società e altri istituti aventi scopi analoghi o complementari.

5. La Regione inoltre, per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera a) dell'articolo 2 e in attuazione di quanto approvato in sede di piano triennale, concede ad organismi pubblici e privati contributi per la ricerca, il restauro e la conservazione delle opere cinematografiche e audiovisive di interesse regionale.

6. La Regione concede altresì contributi per la ristampa e diffusione di materiale audiovisivo di interesse storico-culturale riguardante la Sardegna.

7. I progetti sovvenzionati ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo devono essere realizzati in stretto raccordo con la Cineteca regionale sarda. Sono esclusi da detti interventi i materiali a carattere pubblicitario e quelli destinati al mercato dell'home video

   

Art. 11
 Studio e ricerca

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera e) dell'articolo 2 e in attuazione di quanto approvato in sede di piano triennale, concede a soggetti qualificati contributi per la copertura delle spese relative a studi e ricerche sulla produzione cinematografica, audiovisiva e dei nuovi media connessa alla Sardegna.

2. La Regione concede altresì contributi per progetti articolati di ricerca e sperimentazione sui nuovi linguaggi e sulle tecnologie audiovisive.

   

Art. 12
Commissione tecnica

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di attività cinematografiche, è costituita la Commissione tecnica per le attività cinematografiche.

2. La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore ed è composta da:

a) un dirigente dell'Assessorato regionale con funzioni di presidente;

b) un autore cinematografico, un critico cinematografico, un esperto di produzione e un esperto di economia designati dal Consiglio regionale;

c) un docente universitario in discipline cinematografiche, designato dai Rettori delle Università di Cagliari e Sassari;

d) un rappresentante della Fondazione cineteca regionale sarda;

e) un rappresentante della Film commission;

f) un rappresentante delle associazioni e circoli del cinema, designato dalla sede regionale della Federazione italiana dei circoli del cinema.

3. Funge da segretario un dipendente dell'Assessorato regionale competente.

4. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale. Le modalità di scadenza, proroga e decadenza sono definite dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione), e successive modificazioni.

5. Ai componenti la Commissione competono le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modificazioni.

   

Art. 13
Compiti della commissione tecnica

1. La commissione tecnica ha il compito di:

a) proporre iniziative finalizzate alla promozione e sviluppo delle attività cinematografiche;

b) formulare proposte ed esprimere pareri per l'elaborazione del piano triennale;

c) formulare proposte ed esprimere pareri sul programma annuale;

d) formulare suggerimenti e proposte operative per la più razionale e spedita attuazione degli interventi previsti nel programma annuale;

e) esprimere pareri su qualsiasi altro argomento attinente gli interventi autorizzati dalla presente legge.

2. La commissione si riunisce su convocazione del suo presidente e delibera a maggioranza dei presenti.

3. La commissione deve essere convocata almeno una volta all'anno, in fase di predisposizione del piano pluriennale e/o dei programmi operativi annuali e ogniqualvolta lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.

4. La mancata designazione, nel termine di tre mesi dalla data dell'apposita richiesta formulata dall'Assessorato regionale allo sport di alcuno dei componenti il comitato non ne impedisce il corretto e regolare funzionamento.

   

Art. 14
Procedimenti amministrativi

1. I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dalla presente legge devono presentare, a pena di decadenza, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento, all'Assessorato regionale competente un'apposita domanda, relativa al beneficio di cui intendono avvalersi, corredata di relazione illustrativa degli obiettivi da conseguire, del progetto specifico e di una sintesi dell'attività programmata nel triennio, del bilancio di previsione dettagliato, nonché della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dai criteri di attuazione della presente legge.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale ne approva i criteri e le modalità di attuazione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa); tali criteri costituiscono, tra l'altro, il presupposto per la valutazione, la selezione e la graduazione dei progetti e dei soggetti richiedenti i benefici previsti dagli articoli della presente legge. A tale proposito la Regione autonoma della Sardegna si avvale anche della commissione tecnica di cui all'articolo 12.

   

Art. 15
Norma finanziaria

1. I fondi necessari per l'attuazione della presente legge sono ripartiti fra le diverse tipologie di intervento autorizzate dai precedenti articoli, secondo quanto stabilito dal piano triennale.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 2.000.000 annui, per il triennio 2005/2007, si provvede mediante compensazioni all'interno della UPB S11.069.

3. L'allegato tecnico al bilancio della Regione, previsto dal comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della regione) deve, pertanto, prevedere nell'ambito della UPB S11.069 specifici capitoli per l'attuazione della presente legge.

   

Art. 16
Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, dopo la positiva conclusione dell'esame di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 87 del Trattato istitutivo dell'Unione europea.