CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 76

presentata dai Consiglieri regionali
DIANA - ARTIZZU - LIORI - MORO - SANNA Matteo

il 21 dicembre 2004

Regolamento dell'attività cinematografica in Sardegna.
Istituzione dell'Agenzia del cinema


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La proposta di legge tiene conto, valorizzando le specifiche competenze della Regione, degli indirizzi generali previsti nella proposta di legge 3 luglio 2002, n. 2956 "Nuova disciplina della cinematografia" in Italia cui si è pervenuti col consenso quasi unanime dei componenti della Commissione parlamentare e delle organizzazioni nazionali degli operatori del cinema; nasce dalla diretta conoscenza dei problemi del cinema in Sardegna e, infine, dallo studio delle altre leggi regionali in materia.

E' opportuno, infatti, che una legge sul cinema in Sardegna, pur proiettandosi in un quadro di riassetto federalista della Repubblica e tenendo conto delle particolari prospettive della cinematografia sarda, faccia tesoro della esperienza maturata in altre regioni e sia in armonia con i nuovi indirizzi della normativa nazionale.

Un punto qualificante della proposta è l'assenza di forme di mantenimento assistenziale degli organismi produttori, mentre sono presenti interventi a sostegno dei singoli progetti filmici tenendo conto del loro interesse culturale e della validità dei piani finanziari relativi ai progetti che dovrebbero attuarsi.

A differenza di altre attività di produzione culturale, il cinema, infatti, non si realizza in base ad una attività corrente e neppure in base a piani pluriennali, ma in relazione a singoli e definiti progetti.

Fanno eccezione, evidentemente, le iniziative che hanno carattere di periodicità, come i festival e i premi, per i quali sono stati contemplati sostegni continuativi.

Altro punto qualificante della proposta è che, pur avendo un carattere di settore, ovvero pur riguardando tutti gli aspetti che concorrono allo sviluppo della cinematografia, dalla formazione professionale alla conservazione dei film, pone al centro dei provvedimenti previsti  soprattutto il cinema, ovvero la realizzazione dei film.

Se si rovesciasse l'ordine della filiera produttiva, investendo su quanto ruota attorno al cinema, piuttosto che sulla produzione dei film, si rischierebbe di creare un'inutile e costosa macchina priva della materia prima da trattare.

In generale, le soluzioni proposte sono orientate a stimolare e favorire le potenzialità della cinematografia sarda e al tempo stesso compensarne e superarne le diseconomie attraverso interventi non assistenziali e di ampio respiro capaci, in prospettiva, di colmare le debolezze del settore.

Alcuni interventi, da concepire in sinergia con l'impresa privata e nell'ambito di una programmazione pluriennale, hanno carattere strutturale (un centro di produzione, una scuola di cinema e una cineteca pubblica regionale); altri, immediatamente attivabili, sono volti a determinare nell'isola condizioni operative più favorevoli per la realizzazione di film, attraverso l'attivazione di una "film commission" (così da attrarre anche iniziative produttive esterne), e soprattutto, attraverso il sostegno finanziario, ad attenuare i rischi imprenditoriali di una cinematografia che adotti l'Isola come sfondo, ma sia anche espressione della cultura, delle vicende e della vita che riguardano la Sardegna.

Realizzare dei film che raccontino la Sardegna (opere in questo senso ascrivibili alla cinematografia sarda), allo stato attuale, comporta la possibilità di avvalersi di un ricchissimo e suggestivo patrimonio ambientale e culturale, ma comporta anche la necessità di farsi carico delle difficoltà, che una cinematografia nascente e con caratteri necessariamente originali, incontra sul mercato. Sarebbe ingiusto che i costi e i rischi connessi a questa circostanza fossero esclusivamente affidati all'intraprendenza dei privati. Per questo l'intervento prevede anche sostegni alla distribuzione dei film (nella fase di lancio), sia nei circuiti d'essai che in quelli commerciali frequentati dal grande pubblico a cui la cinematografia sarda non dovrà sottrarsi.

Escludendo inutili e inefficaci soluzioni di tipo assistenziale, la proposta è volta a favorire il cinema inteso come attività che unisca alle competenze artistico-creative quelle organizzative-manageriali. Obiettivo è favorire lo sviluppo della cinematografia sarda, ma anche stimolare la diffusione delle opere nel mercato nazionale e internazionale, attrarre investimenti nell'isola, suscitare i più ampi benefici per l'economia, promuovere la cultura e la conoscenza della Sardegna nel mondo.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nel rispetto delle competenze dello Stato come indicate nel titolo V della Costituzione e delle norme comunitarie, riconosce l'attività cinematografica come irrinunciabile mezzo di espressione della cultura, come importante strumento di diffusione dell'immagine dell'Isola nel mondo, come  attività  economica in grado di concorrere allo sviluppo della regione e ne favorisce lo sviluppo, anche nelle sue componenti artistiche ed economiche, attraverso la promozione e il sostegno finanziario alla produzione, alla diffusione, alla conservazione, alla formazione professionale.

   

Art. 2
Obiettivi

1. la Regione autonoma della Sardegna, anche in concorso con gli enti locali, con lo Stato e con l'Unione europea, favorisce:

a) la produzione di opere cinematografiche e televisive a carattere narrativo e documentario, ambientate in Sardegna o che riguardano temi attinenti alla Sardegna e la prestazione di servizi o altre utilità alle produzioni che si realizzano nell'Isola;

b) la diffusione in Italia della cinematografia sarda anche attraverso la realizzazione nell'Isola di festival e premi internazionali di cinema;

c) la conservazione, ai fini dell'utilizzazione e della consultazione, del patrimonio cinematografico, documentario ed audiovisivo relativo alla Sardegna, concorrendo alla costituzione di una Cineteca regionale;

d) la formazione tecnica e artistica delle professioni del cinema, anche  con la realizzazione di corsi e seminari e favorendo in prospettiva la creazione nell'Isola di una scuola di cinema.
   

Art. 3
Costituzione dell'Agenzia per il cinema

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi di cui all'articolo 2, la Regione è autorizzata a costituire, con la forma della società per azioni, tramite la Società finanziaria regionale (SFIRS), la Agenzia per il cinema (qui di seguito denominata "Agenzia"), con il capitale iniziale di euro 3.000.000.

2. Le province, i comuni e le fondazioni private, possono, sia all'atto della costituzione che successivamente, anche attraverso organismi di coordinamento, acquisire partecipazioni nell'Agenzia in misura non maggiore, complessivamente, al 49 per cento del capitale e in misura non maggiore, per ciascuno di essi, al 10 per cento del capitale.

3. L'Agenzia gestisce le risorse che la Regione autonoma della Sardegna assegna al cinema e le altre che province, comuni e fondazioni ritengano di assegnare.

   

Art. 4
Struttura interna e compiti dell'Agenzia 

1. L'Agenzia è articolata in quattro divisioni denominate, rispettivamente: produzione, film commission, cineteca, formazione:

a) la divisione produzione gestisce gli aiuti alla pre-produzione, alla produzione e alla diffusione; promuove la realizzazione nell'Isola di festival e premi internazionali di cinema, promuove e concorre alla creazione nell'Isola di un Centro di produzione cinematografica;

b) la film commission cura la prestazione dei servizi alle produzioni che si realizzano nell'isola;

c) la divisione cineteca promuove la costituzione e provvede alla gestione di un archivio della memoria filmica della Sardegna attraverso l'acquisizione di  tutto il patrimonio filmografico, documentario ed audiovisivo relativo alla Sardegna presente presso la Cineteca Umanitaria, la RAI, l'Istituto Luce, l'Archivio del movimento operaio, e presso altri enti eventuali.

d) la divisione formazione favorisce la formazione tecnica e artistica delle professioni del cinema e promuove la creazione di una scuola di cinema.

   

Art. 5
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha durata triennale. E' composto da sette membri, con comprovate e specifiche esperienze in materia di cinematografia: due designati dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, nell'ambito di terne indicate dalle associazioni maggiormente rappresentative; due designati dal Consiglio regionale; un membro con qualificata esperienza amministrativa e manageriale designato dal Presidente della Regione; due membri eletti dall'assemblea dell'Agenzia del cinema. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti un presidente e un vice presidente.

   

Art. 6
Sostegno alla produzione

1. La Regione autonoma della Sardegna favorisce la produzione cinematografica intervenendo tramite l'Agenzia, in relazione a due tipologie di opere:

a) opere cinematografiche a carattere narrativo, documentario e di animazione, realizzate su supporti di qualsiasi natura e senza pregiudizio della libertà di espressione, ascrivibili alla cinematografia sarda in quanto ambientate in Sardegna o riguardanti temi attinenti alla Sardegna;

b) opere cinematografiche e televisive, a carattere narrativo, documentario, pubblicitario o musicale, ambientate in tutto o in parte in Sardegna.

2.  Le opere ascrivibili alla cinematografia sarda, di cui alla lettera a) del comma 1, si distinguono in lungometraggi (oltre i 75 minuti), mediometraggi (da 25 a 75 minuti) e cortometraggi (fino a 25 minuti) e devono presentare adeguati requisiti di idoneità sia sul piano economico e finanziario che su quello tecnico, artistico e culturale. Nei limiti della disponibilità finanziaria di cui alla presente legge viene riservata ai film lungometraggi una quota non inferiore al 75% del fondo complessivo destinato al sostegno alla produzione. Tra i film di lungometraggio deve essere riservato un sostegno specifico alle opere prime dell'autore.

3. L'intervento di sostegno di cui al comma 2 può riguardare la pre-produzione, la produzione e la post-produzione e consiste in un sostegno finanziario; ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge sono ammesse le opere destinate prioritariamente alla circuitazione nelle sale cinematografiche e successivamente alla diffusione televisiva, in chiaro o criptata, via internet, editoriale o distribuite nei formati VHS e DVD e nei circuiti home video. 

4. Sono esclusi dai benefici di cui ai precedenti commi i programmi televisivi di intrattenimento, gli sceneggiati televisivi, i reportage giornalistici, le news, i redazionali, i talk show e le produzioni audiovisive di carattere promozionale e pubblicitario.

5. I richiedenti ovvero le società di produzione legalmente costituite dovranno avere come oggetto sociale la produzione cinematografica o audiovisiva; devono allegare ad ogni singolo progetto: soggetto, documentazione comprovante la titolarità dei diritti d'autore, relazione artistica che evidenzi le caratteristiche dell'opera, piano finanziario con preventivo di spesa relativo ad ogni fase della produzione, curriculum di autori e registi, curriculum della società di produzione.

6. Le riprese dei film devono essere realizzate principalmente nel territorio regionale o comunque avere un legame culturale con la Sardegna e comportare significative ricadute in termini economici e/o di immagine sulla regione.

   

Art. 7
Attività di pre-produzione

1. Nella fase di pre-produzione, obiettivo dell'intervento di cui all'articolo 6 è rendere possibile il lungo e complesso lavoro di elaborazione del progetto artistico del film, punto di partenza su cui si fonda il lavoro del produttore per reperire le risorse finanziarie: finanziamenti ministeriali ed europei, contratti di cessione di diritti televisivi, home video e satellite.

2. L' intervento concorre al finanziamento di tutte le attività che hanno rilievo ai fini della definizione dei progetti, ad esclusivo beneficio delle opere ascrivibili alla cinematografia sarda di cui alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 1; in particolarel'intervento riguarda:

a) sviluppo della sceneggiatura;

b) acquisizione di eventuali diritti letterari;

c) casting e sopralluoghi preliminari;

d) studio preliminare dei costumi e delle scenografie.

   

Art. 8
Attività di produzione

1. Nella fase di produzione l'intervento concorre al finanziamento di tutte le attività attinenti alla complessa fase della produzione esecutiva (casting, allestimento dei set, riprese etc) e alla fase di post produzione (montaggio, edizione, etc) e finalizzazione.

   

Art. 9
Modalità di erogazione

1. L'intervento di sostegno a favore delle opere di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 può esplicarsi nelle seguenti fasi:

a) definizione dell'entità del finanziamento e impegno alla concessione da parte dell'Agenzia del cinema subordinatamente alla realizzazione del progetto da parte del richiedente;

b) erogazione di una parte del finanziamento relativo all' eventuale acquisto di diritti letterari, allo sviluppo della sceneggiatura ed alle fasi di pre-produzione;

c) erogazione di una parte del finanziamento a inizio delle riprese;

d) erogazione della parte restante del finanziamento a fasi progressive di realizzazione o a compimento dell'opera.

2. Nel caso in cui l'opera non venga portata a compimento i beneficiari sono tenuti alla restituzione del finanziamento.

3. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie, l'accesso ai benefici può essere concesso in base ai seguenti criteri di priorità:

a) validità del progetto e della relazione artistica;

b) validità del piano finanziario;

c) curriculum degli autori e registi;

d) curriculum della casa di produzione;

e) validità del piano di diffusione.

4. L' intervento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, volto a favorire le produzioni locali e ad attrarre produzioni esterne, riguarda solo le lavorazioni effettivamente svolte nell'Isola e consiste nella prestazione di servizi o altre agevolazioni e utilità di carattere logistico.

   

Art. 10
Distribuzione, promozione, diffusione

1. La Regione autonoma della Sardegna favorisce, tramite l'Agenzia, la distribuzione in Italia e la diffusione e la promozione in Italia e all'estero della cinematografia sarda; favorisce altresì la realizzazione in Sardegna di festival e premi nazionali e internazionali di cinema.

2. L'intervento per la distribuzione si esplica con il sostegno alla distribuzione dei nuovi prodotti della cinematografia sarda tramite incentivi alla programmazione nelle sale del territorio nazionale.

3. L'intervento è limitato nel tempo  ed è relativo alla fase di lancio delle opere sul mercato.

4. Beneficiari dell'intervento possono essere i titolari dei circuiti di distribuzione o gli esercenti delle sale.

5. L'intervento per la promozione e diffusione riguarda:

a) il sostegno finanziario a favore della promozione e del lancio pubblicitario dei nuovi prodotti della cinematografia sarda in Italia e all'estero. Al fine di stimolare il massimo coinvolgimento del pubblico sardo non residente nell'Isola, i beneficiari dell'intervento possono essere i circoli dei sardi, i produttori o i distributori in collaborazione con i circoli dei sardi;

b) il sostegno finanziario a favore della promozione e della realizzazione di rassegne anche retrospettive relative alla cinematografia sarda, in Italia e all'estero; beneficiari possono essere i circoli dei sardi in Italia e all'estero, i circoli del cinema e le associazioni culturali in Sardegna.

6. Il sostegno finanziario a favore di festival e premi cinematografici riguarda manifestazioni a carattere locale, nazionale e internazionale che si svolgano nell'isola o che comunque riguardino la cinematografia sarda; beneficiari sono i soggetti organizzatori delle iniziative; al fine di favorire la programmazione, l'intervento può avere carattere triennale.

   

Art. 11
Creazione di un centro di produzione cinematografica

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove, tramite l'Agenzia, e concorre anche in collaborazione con privati, alla creazione nel territorio regionale di un Centro di produzione cinematografica.

   

Art. 12
Servizi alla produzione

1. Gli interventi, gestiti dalla Film commission, riguardano tutte le lavorazioni cinematografiche realizzate in Sardegna, sia quelle ascrivibili alla cinematografia sarda sia quelle che adottano anche parzialmente l'Isola come scenario o come set tecnico.

2. Gli interventi, volti a favorire le produzioni locali e ad attrarre produzioni esterne, vengono resi possibili tramite l'Agenzia e attengono :

a) alla promozione e informazione sulle opportunità, gli scenari e le location  disponibili sul territorio regionale e sui servizi offerti alla produzione cinematografica da imprese e amministrazioni locali;

b) ai servizi e facilitazioni logistiche e organizzative (permessi, pratiche, sconti sulle forniture, gli alberghi, ecc.) alla produzione cinematografica, come nelle film commission di altre regioni italiane ed europee.

   

Art. 13
Conservazione

1. La Regione autonoma della Sardegna, promuove l'acquisizione, la conservazione, la fruizione di tutto il patrimonio filmografico, fotografico, documentario ed audiovisivo relativo alla Sardegna presente presso la Cineteca Umanitaria, la RAI, l'Istituto Luce, l'Archivio del movimento operaio e presso altri eventuali enti, concorrendo tramite l'Agenzia, alla creazione e alla gestione di un Archivio della memoria filmica della Sardegna.

2. L'Archivio della memoria filmica della Sardegna:

a) raccoglie, cataloga, restaura e trasferisce in tecnica digitale, il materiale filmografico, documentario ed audiovisivo relativo alla Sardegna;

b) promuove e gestisce la utilizzazione, anche tramite consultazione del materiale raccolto;

c) divulga il patrimonio documentario tramite iniziative di carattere editoriale (pubblicazioni e raccolte videografiche), anche con l'organizzazione di seminari e di rassegne.

   

Art. 14
Formazione

1. La Regione autonoma della Sardegna, in armonia con la legislazione regionale, nazionale ed europea, tramite l'Agenzia, favorisce la formazione tecnica e artistica delle professioni del cinema.

2. La Regione sostiene finanziariamente, tramite il dipartimento Formazione, la realizzazione di corsi e seminari di formazione tecnica e artistica delle professioni del cinema.

3. La Regione istituisce un fondo per borse di studio di specializzazione, presso altre scuole o strutture produttive in Italia e all'estero e per borse di studio-lavoro, presso produzioni cinematografiche in corso in Italia o all'estero.

4. La Regione altresì favorisce in prospettiva, attraverso opportuni incentivi finanziari, la nascita nell'Isola di una Scuola di cinema.

   

Art. 15
Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 5.000.000 per il 2005 e in euro 2.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2004-2006 sono apportate le seguenti variazioni:

UPB S11.036

Cap. 11341-00 (NI)

Spese per la istituzione e il funzionamento dell'Agenzia per il cinema e per la creazione del centro di produzione e per l'archivio cinematografico

2004                          euro                     ------

2005                          euro               3.500.000

2006                          euro                  500.000

Cap 11341-01

(NI) - Contributi per la produzione di opere cinematografiche e per la loro distribuzione, promozione e diffusione

2004                          euro                      ------

2005                          euro               1.200.000

2006                          euro               1.300.000

Cap. 11341-02

(NI) - Spese per la realizzazione di corsi e seminari di formazione tecnica ed artistica delle professioni del cinema

2004                          euro                      ------

2005                          euro                  200.000

2006                          euro                  200.000