CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 98

presentata dai Consiglieri regionali
CERINA - GESSA - PINNA - MARROCU - LICHERI - CACHIA - FRAU - CORDA - BRUNO - PORCU - MANINCHEDDA - DAVOLI - SALIS - SERRA - PISU - BARRACCIU - CALIGARIS - SANNA Franco - FLORIS Vincenzo

il 26 gennaio 2005

Interventi regionali per il cinema


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Negli ultimi anni il cinema ha avuto una notevole diffusione e ha acquisito un ruolo di primo piano nel panorama culturale dell'isola, con esperienze che vanno dai restauri della Cineteca sarda, realizzati in consorzio con importanti archivi europei e americani (quali il George Eastman House di Rochester), al rilancio di locali cinematografici e allo sviluppo della ricerca di settore, anche in ambito universitario. In tale contesto si è pervenuti a produzioni cinematografiche, realizzate in Sardegna soprattutto da autori sardi, che hanno ricevuto riconoscimenti e premi internazionali. A tal proposito vanno ricordati, a partire dai più recenti, il film di Salvatore Mereu, "Ballo a tre passi" (2003), vincitore della Settimana della critica al Festival di Venezia, nonché del David di Donatello e del Ciak d'oro per la migliore opera prima ma soprattutto rappresentante dell'Italia al Sundance Film Festival di Robert Redford e alle giornate del cinema di Los Angeles; il film di Piero Sanna, "La destinazione" (2002), premio speciale della giuria al Festival del Cinema italiano di Annecy e premio del pubblico al Gallio Festival del Cinema italiano opere prime. Vanno inoltre ricordati i film di Giovanni Columbu, "Arcipelaghi" (2001), di Enrico Pau, "Pesi leggeri" (2001), di Antonello Grimaldi, "Un delitto impossibile" (2000), di Gianfranco Cabiddu, "Il figlio di Bakunin" (1997), presentati in festival e circuiti dove hanno ottenuto riscontri più che lusinghieri a dimostrazione di quanto i fermenti locali possano affermarsi a livello nazionale e internazionale.

Questa proposta di legge tiene conto, nella sua formulazione, di precedenti elaborazioni normative presentate nel corso della XII legislatura allo scopo di consolidare un così importante fenomeno culturale e favorire lo sviluppo di un inedito settore dell'industria isolana, con ricadute anche economiche sul territorio.

Per primo l'on.le Pasquale Onida (PPS), come Assessore della pubblica istruzione, elaborava un progetto di legge, presentato anche con la firma degli on.li Roberto Capelli (CCD), Bruno Murgia (AN) e Mariella Pilo (FI). Successivamente l'on.le Giampiero Pinna (DS) con la componente di centro-sinistra della scorsa legislatura presentava una nuova proposta di legge, seguita a distanza di pochi giorni da quella dell'on.le Gianmario Selis (Margherita), elaborata in seno al Coordinamento Cinema Sardegna. Intanto le leggi finanziarie degli anni 2002 e 2003 avviavano delle azioni per sostenere la produzione di film, tuttavia con risultati non del tutto positivi, dato che per problemi organizzativi i fondi del primo anno non sono stati stanziati; mentre nel secondo anno un'erogazione a pioggia non ne ha consentito un'utilizzazione razionale.

Va segnalata inoltre l'istituzione, nel 2002, dello sportello Film commission, rilanciato dalla Giunta Soru per iniziativa dell'assessore Elisabetta Pilia con un deliberazione del 12 ottobre 2004.

La proposta che ora si presenta si avvale come quadro di riferimento, della legge nazionale sul cinema, ma in relazione al contesto sardo acquisisce le recenti esperienze anche in ambito multimediale e tiene nel dovuto conto i documenti del dibattito su questi temi svoltosi negli ultimi anni, raccogliendo i pareri e le indicazioni di registi, sceneggiatori, esperti e professionisti del settore; e si fa soprattutto interprete dell'esigenza largamente diffusa di portare a compimento e consolidare principi normativi indirizzati a promuovere e favorire la crescita della cultura cinematografica e a sostenere la produzione di opere filmiche.

Il cinema è un fenomeno che presenta molteplici implicazioni, in quanto in esso si intrecciano aspetti comunicativi e artistici con le ragioni economiche di impresa e di organizzazione industriale. Questa proposta di legge si basa sulla convinzione che il cinema possa crescere e svilupparsi solo in un contesto positivo ricco di fermenti, in un clima di libertà espressiva e comunicativa.

Come ci insegna la storia, esso ha vissuto fasi importanti e produttive non quando ha subìto le limitazioni di condizionamenti esterni, o quando è stato sostenuto da esclusivi interventi pubblici, ma quando spinte imprenditoriali e istanze comunicative ed espressive, e quindi esigenze sociali e culturali, ne hanno stimolato la vitalità. Un esempio significativo è l'attuale realtà isolana dove una felice stagione cinematografica si è sviluppata in una congiuntura favorevole che la legge si propone di sostenere nei suoi fattori propulsivi.

Nel predisporre il testo di legge si sono assunte come modelli di riferimento le esperienze più felici del cinema europeo della seconda metà del novecento, come la Nouvelle vague in Francia: il riferimento a realtà europee è fondamentale, dato che non è ovviamente pensabile, per l'evidente divario di contesto culturale ed economico, prendere come modello esperienze americane. Nelle esperienze europee, un insieme di fattori e un tessuto favorevole, rappresentati da importanti cineteche pubbliche, cineclub attivi, una critica cinematografica libera e costruttiva, occasioni di studio e ricerca, nonché ovviamente da produttori disposti a investire, hanno fatto sì che giovani talenti si avvicinassero alla produzione, creando con la loro attività una tradizione di lunga prospettiva.

La legge tiene presenti anche le più valide realtà esistenti in Italia, come quelle del Piemonte e del Friuli, dove gli interventi a sostegno della produzione si connettono in maniera sostanziale alla diffusione nel territorio della cultura cinematografica: in queste regioni sono attivi i musei e le cineteche del cinema fra i più importanti al mondo, due dei poli universitari di cinema più prestigiosi in Italia e Europa, e vengono promossi festival particolarmente rinomati. A queste realtà si connettono anche le film commission fra le più accreditate e funzionanti in Italia.

In sintesi la legge si pone l'obiettivo di costruire e/o favorire contesti in cui si formano sia cultura e  sensibilità cinematografiche, sia maestranze e professionalità nel settore.

La legge propone inoltre strategie di intervento finanziario per ridurre le carenze di natura economica che condizionano l'industria cinematografica in tutta Italia, dove i produttori non sono disposti a mettere a rischio investimenti in realtà periferiche. Per questo si è ritenuto di dover intervenire da un lato con l'assegnazione di contributi e dall'altro con la concessione di crediti agevolati e garantiti attraverso l'istituzione di un fondo per il sostegno della produzione di opere da girare in Sardegna. Sarà così possibile sostenere l'emergere delle intelligenze audiovisive locali e nel contempo attrarre le produzioni esterne favorendo la creazione nell'Isola di un'industria cinematografica. Attraverso gli interventi previsti si ritiene che a regime vengano girati in Sardegna ogni anno dai sei ai dieci film di lungometraggio, ai quali andrebbero ad aggiungersi le pellicole girate solo parzialmente nell'Isola.

La proposta non si limita all'oggi, ma intende aprire spazi per strategie a lungo termine, da una parte favorendo l'educazione dei giovani al cinema, e dall'altra promuovendo professionalità specializzate, con la concessione di borse di studio per frequentare scuole prestigiose a livello nazionale e internazionale.

Il testo proposto ha già incontrato il parere favorevole di gran parte degli addetti ai lavori e di esperti operatori nel settore del cinema. Auspichiamo che nell'esame di esso da parte della Commissione cultura si avvii una discussione costruttiva, in modo che in breve tempo possa essere discussa e approvata dal Consiglio regionale.

Ci auguriamo che una legge così a lungo attesa riscuota un accordo unanime, sia cioè una legge di tutti: in modo che quel disamore dei sardi per il cinema, che lamentava Michelangelo Pira, possa trasformarsi, se non in amore, in un consenso largamente condiviso.

Sintesi degli articoli:

Art. 1 - Al cinema è riconosciuta una funzione fondamentale di crescita sociale, culturale ed economica per la Sardegna. Con la legge sul cinema la Regione intende: incentivare la produzione di opere cinematografiche in Sardegna, formando professionisti del cinema e migliorando i servizi per attrarre produzioni esterne; sostenere la distribuzione di film e documentari sulla Sardegna; promuovere attività culturali legate al cinema, oltre a studio, ricerca e sperimentazione; dare incentivi e spazi alle associazioni e circoli; salvaguardare e rendere fruibile il patrimonio cinematografico della Sardegna.

Art. 2 - Attraverso lo sportello Film commission la Regione intende  favorire la realizzazione di produzioni cinematografiche e televisive nell'Isola.  L'obiettivo è creare una rete di operatori che, coinvolgendo imprese, enti pubblici e soggetti privati, eroghi servizi e offra assistenza tecnica, logistica, organizzativa alle imprese impegnate nelle produzioni cinematografiche nell'isola. Una struttura per la comunicazione dovrebbe garantire promozione e informazione sull'offerta regionale.

Art. 3 - La Regione promuove la realizzazione di centri di produzione cinematografica con spazi, laboratori, strutture e personale.

Art. 4 - La Regione sostiene produzione e distribuzione di opere cinematografiche realizzate in Sardegna e destinate prioritariamente al circuito cinematografico. I progetti da finanziare saranno esaminati da una commissione tecnica che li valuterà in base a criteri artistici, culturali, tecnici e economici.

Art. 5 - La Regione finanzia progetti di sceneggiatura cinematografica e pre-produzione fino al 60% del costo totale e con una somma non superiore ai 50.000 euro (massimo 80.000 per sceneggiature tratte da opere letterarie). Se entro tre anni il film non sarà realizzato, alla Regione sarà restituito l'80% dell'importo concesso.

Art. 6 - Con un contributo non superiore al 60% la Regione partecipa alla produzione di corti e mediometraggi (contributo massimo concesso 40.000 euro). Sostiene la produzione di lungometraggi per il cinema con un contributo non superiore a 300.000 euro e al 40% dei costi di realizzazione.

Art. 7 - La Regione contribuisce alle spese per campagne promozionali e lancio pubblicitario delle opere cinematografiche per favorire la distribuzione sia nelle sale sia nei festival internazionali.

Art. 8 - La Regione stabilisce numero dei beneficiari e criteri per l'assegnazione dei contributi. I progetti saranno sottoposti a selezione.

Art. 9 - Una commissione di esperti dovrà valutare e selezionare i progetti presentati. Ne faranno parte un regista, un produttore, uno sceneggiatore, un esperto riconosciuto di cinema, un esperto di cultura, arte, letteratura in Sardegna. L'attività della commissione sarà disciplinata da un regolamento.

Art. 10 - All'approvazione del progetto, la Regione garantisce un'erogazione non superiore al 70% degli importi assegnati; la rimanente parte sarà data a conclusione dei lavori, dietro presentazione di rendiconti. Vengono stabiliti i tempi per portare a termine i progetti (un anno per le sceneggiature, tre anni per corti, mediometraggi e lungometraggi).

Art. 11 - È istituito un fondo finalizzato alla concessione alle case di produzione, di prestiti (di durata quinquennale) per la realizzazione di lungometraggi. Per il primo anno la dotazione è stabilita in euro 1.200.000. Eventuali incrementi ulteriori verranno stabiliti dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze reali.

Art. 12 - La Regione è autorizzata a istituire, mediante convenzione con uno o più enti  creditizi, un fondo per la concessione di garanzie sussidiarie per la contrazione di mutui relativi a produzione e distribuzione di opere cinematografiche.

Art. 13 - La Regione sostiene la diffusione della cultura cinematografica su tutto il territorio regionale con contributi ad associazioni culturali e imprese che realizzino rassegne, festival, seminari, conferenze e valorizzino locali destinati a iniziative legate al cinema.

Art. 14 - La Regione concede contributi per l'educazione, l'istruzione, la formazione professionale sul cinema e sostiene l'inserimento di lavoratori nelle aziende operanti nel settore cinematografico.

Art. 15 - La Regione promuove l'istituzione della Fondazione cineteca regionale, con l'obiettivo di favorire acquisizione, catalogazione, studio, ricerca e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, in particolare della Sardegna.

Art. 16 - Viene costituita la Consulta per le attività cinematografiche nell'assessorato competente in materia di cinema. La Consulta è organo di consulenza tecnica della Regione per tutte le questioni attinenti al cinema: esprime pareri tecnici e formula proposte a sostegno della promozione del cinema in Sardegna. La sua attività è disciplinata da un regolamento.

Art. 17 - Criteri e modalità per la gestione dei fondi che la Regione dovrà destinare agli interventi per il cinema sono adottati con deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore competente.

Art. 18 - Gli interventi previsti negli articoli 2, 13, 14, e 15 possono essere stabiliti per attività relativa a un triennio.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
Finalità

Art. 1
Finalità e obiettivi

1. La Regione riconosce al cinema una funzione fondamentale per la crescita sociale, culturale ed economica della Sardegna e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.

2. Nell'ambito delle competenze ad essa riconosciute dallo Statuto e dalla Costituzione, la Regione con gli interventi previsti dalla presente legge persegue l'obiettivo di:

a) incentivare la produzione di opere cinematografiche in Sardegna, per rafforzare e qualificare il tessuto delle imprese locali, attrarre le produzioni nazionali ed internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza dell'Isola;

b) sostenere la distribuzione delle opere cinematografiche riguardanti la Sardegna mediante l'accesso ai circuiti di programmazione e la partecipazione a rassegne, festival ed altre iniziative rivolte alla promozione ed alla diffusione;

c) promuovere, secondo criteri di valorizzazione della qualità, le attività culturali inerenti il cinema;

d) incentivare l'attività di associazioni e circoli del cinema e l'incremento di spazi idonei alla fruizione, in tutto il territorio regionale;

e) favorire la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine;

f) assicurare l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione, per fini culturali ed educativi, del patrimonio cinematografico ed audiovisivo con particolare riferimento a quello relativo alla Sardegna;

g) dare impulso allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione nell'ambito del cinema e degli audiovisivi.

3. Ai fini della presente legge, per cinema si intende quanto storicamente è riconducibile a questa forma di comunicazione e di espressione artistica nonché l'audiovisivo in genere. Per le altre definizioni si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa nazionale.

   

TITOLO II
Sostegno alle produzioni cinematografiche

Art. 2
Servizi alla produzione - Film commission

1. La Regione, attraverso lo sportello Film commission istituito presso l'Assessorato competente in materia di cinema, promuove la costituzione di organismi associativi fra imprese e altri soggetti privati operanti nel settore cinematografico e televisivo ed enti pubblici, aventi lo scopo di promuovere la realizzazione di produzioni cinematografiche e televisive in Sardegna mediante:

a) l'erogazione di servizi reali, facilitazioni logistiche e organizzative, per le produzioni che utilizzino prestazioni d'opera, imprese e maestranze locali;

b) la promozione e l'informazione sulle opportunità e i servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale;

c) la collaborazione con enti locali e società di produzione e di servizi operanti in Sardegna e con altri organismi nazionali e internazionali.

2. La Regione può concorrere alla costituzione o partecipare come socio ad un soggetto di diritto pubblico o privato avente le caratteristiche di cui al comma 1 purché il relativo statuto garantisca che:

a) la partecipazione dei privati sia rappresentativa degli operatori del settore;

b) tale soggetto abbia a riferimento per la propria attività l'intero territorio regionale;

c) la partecipazione finanziaria regionale non costituisca la quota di maggioranza dell'organismo;

d) il responsabile dell'organismo sia scelto mediante pubblica selezione fra figure rappresentative e di sicura esperienza nel campo delle attività di competenza della Film commission.

3. La Regione promuove la partecipazione degli enti locali come soci.

4. Nei piani di intervento per le agevolazioni tariffarie nei collegamenti aerei e marittimi con il continente d'Italia, sono compresi i viaggi e i trasporti attinenti a produzioni cinematografiche e audiovisive da effettuarsi in Sardegna.

5. La Regione concede contributi per le spese di funzionamento ai soggetti di cui al comma 1.

   

Art. 3
Centri di produzione cinematografica

1. Al fine di contribuire allo sviluppo delle produzioni cinematografiche in Sardegna, la Regione favorisce, con il concorso dei privati, la realizzazione e l'allestimento di centri di produzione cinematografica idonei ad accogliere uffici, laboratori e strutture per le imprese che forniscono personale e servizi alle produzioni cinematografiche.

2. Per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1, oltre alle risorse provenienti dai programmi regionali per la realizzazione di opere pubbliche e di sviluppo industriale si può far ricorso ad altri finanziamenti dello Stato e dell'Unione europea, nonché a finanziamenti privati.

   

Art. 4
Opere ammesse ai contributi per produzione e distribuzione

1. La Regione sostiene la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche realizzate o girate prevalentemente in Sardegna e aventi un evidente legame con la Sardegna, la sua cultura, l'identità regionale.

2. Le opere devono essere destinate prioritariamente alla diffusione nei circuiti delle sale cinematografiche, anche qualora se ne preveda la successiva diffusione televisiva, sia in rete sia mediante i circuiti home video, ovvero via internet o editoriale.

3. Sono esclusi tutti i programmi tipicamente televisivi come sceneggiati, notiziari, reportage giornalistici, redazionali, talk show e produzioni audiovisive di carattere promozionale, pubblicitario e propagandistico.

4. I contributi sono erogati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per i progetti che presentino adeguati requisiti sia sul piano artistico, culturale e tecnico sia sul piano economico-finanziario in base al giudizio espresso dalla commissione tecnica di cui all'articolo 9. A tal fine le opere sono distinte in base alla durata: opere di lungometraggio, di durata superiore ai settantacinque minuti, e opere di corto e mediometraggio, di durata inferiore ai settantacinque minuti.

   

Art. 5
Sostegno alla sceneggiatura

1. La Regione sostiene i progetti di sceneggiatura cinematografica finalizzati alla realizzazione di lungometraggi destinati principalmente ai circuiti delle sale cinematografiche. 

2. L'intervento della Regione può coprire fino al 60 per cento del costo totale e, in ogni caso, non può superare la somma di 50.000 euro per sceneggiatura, aumentabili a 80.000 euro per le sceneggiature tratte da opere letterarie.

3. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per lo sviluppo della sceneggiatura, per l'acquisizione di eventuali diritti letterari, per i sopralluoghi, il precasting e le altre attività di preproduzione.

4. Qualora la sceneggiatura non porti, nell'arco dei tre anni successivi alla sua conclusione, alla realizzazione del film, l'80 per cento dell'importo concesso deve essere restituito alla Regione. Nel caso di sceneggiature tratte da opere letterarie l'importo dovrà essere restituito integralmente una volta detratti eventuali costi sostenuti per il diritto di opzione.
   

Art. 6
Sostegno ai cortometraggi, mediometraggi

e lungometraggi

1. La Regione partecipa con un proprio contributo, non superiore al 60 per cento del costo, alla produzione di corti e mediometraggi. La quota di partecipazione della Regione non può, in nessun caso, superare la somma di 40.000 euro per opera.

2. La Regione sostiene la produzione dei lungometraggi destinati principalmente alla diffusione nei circuiti delle sale cinematografiche tramite la concessione di contributi nella misura massima di euro 300.000, assegnati alle sceneggiature selezionate dalla Commissione di cui all'articolo 9. Il contributo non può superare il 40 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione.

   

Art. 7
Diffusione e distribuzione

1. La Regione concorre alle spese per il lancio pubblicitario e per  campagne promozionali e di marketing tese ad agevolare la programmazione, la diffusione, la distribuzione e la circuitazione  dei film di cui all'articolo 6 nei circuiti, nei festival, nelle rassegne e nei premi di cinema, sia in Italia che all'estero; concorre altresì ai costi di partecipazione di detti film a festival o premi di cinema.

2. La partecipazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento delle spese sostenute e in nessun caso la quota del 10 per cento del costo di produzione del film.

   

Art. 8
Beneficiari

1. Il sostegno, previsto dal comma 1 dell'articolo 5, può essere assegnato ad un massimo di cinque opere per esercizio finanziario, a seguito di selezione tra i progetti proposti. Detta selezione deve essere indetta con avviso in forma pubblica. Almeno uno degli interventi deve essere destinato a un giovane esordiente, privilegiando chi proviene da una scuola di cinema che abbia significative e documentate esperienze.

2. Il contributo, previsto dal comma 2 dell'articolo 6, può essere assegnato ad un massimo di due opere per esercizio finanziario, selezionate tra le sceneggiature proposte. Detta selezione deve essere indetta con avviso in forma pubblica.

3. I contributi alla realizzazione di cortometraggi, mediometraggi, lungometraggi, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6, possono essere concessi a condizione che le opere cinematografiche siano girate prevalentemente in Sardegna.

4. Il sostegno alle sceneggiature di cui all'articolo 5 può essere concesso a condizione che le stesse siano finalizzate alla realizzazione di opere da girare prevalentemente in Sardegna e aventi un evidente legame con la sua cultura e l'identità regionale.

5. I benefici finanziari di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono cumulabili, salvo diverse disposizioni, con analoghi interventi dello Stato e dell'Unione europea. Il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 6 è incompatibile con gli interventi previsti dall'articolo 11.

6.  Gli importi di cui agli articoli 5, 6 e 7 non assegnati per mancanza di richieste o per l'inadeguatezza dei progetti presentati sono destinati a programmi straordinari finalizzati al recupero del patrimonio cinematografico della Fondazione cineteca regionale, di cui all'articolo 15.

   

Art. 9
Commissione e criteri di valutazione

1. La valutazione e la selezione dei progetti di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 viene effettuata dall'Assessorato competente in materia di cinema che si avvale di una commissione composta da:

a) un regista;

b) un produttore;

c) uno sceneggiatore;

d) un esperto di riconosciuta competenza in materia di cinema scelto tra docenti universitari di ruolo in discipline cinematografiche o critici cinematografici iscritti alle organizzazioni di categoria;

e) un esperto di riconosciuta competenza nell'ambito della cultura, arte e letteratura della Sardegna scelto tra docenti universitari di ruolo o personalità di chiara fama.

2. I componenti della commissione sono nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di cinema. Almeno due componenti devono essere nati o residenti in Sardegna da almeno dieci anni. I componenti della commissione non possono fruire di alcun beneficio previsto dal presente titolo II.

3. La commissione non può operare per un periodo superiore ai tre anni e i membri non possono essere immediatamente riconfermati.

4. La commissione alla sua prima riunione elegge il presidente. Funge da segretario un dipendente dell'Assessorato competente.

5. La commissione si riunisce su convocazione del presidente e delibera a maggioranza dei presenti.

6. La commissione nella selezione di cui al comma 1 deve tenere conto dei seguenti criteri generali nell'ordine sottoindicato:

a) valore artistico e tecnico dell'opera;

b) valorizzazione dell'identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, linguistico-letterario e antropologico della Sardegna; 

c) curriculum degli autori;

d) validità economico-finanziaria del progetto e del piano di diffusione commerciale, privilegiando quei progetti che possono già avvalersi di un contratto o un'opzione di distribuzione con una delle società tra quelle riconosciute e titolate operanti sul mercato;

e) curriculum del distributore e del produttore;

f) risultati di precedenti progetti, anche di corto o mediometraggio, cui hanno partecipato il produttore o gli autori, valutato sulla base del successo commerciale e dei premi conseguiti.

7. Per gli interventi di cui all'articolo 5 si deve tenere conto dei criteri indicati alle lettere a), b), c) ed f) del comma 6. 

8. I compensi e i rimborsi per i componenti della commissione sono stabiliti con decreto dell'assessore competente in materia di cinema, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa nazionale.
   

Art. 10
Anticipo spese da parte della Regione

1. La Regione, su richiesta del beneficiario, garantisce, all'approvazione del progetto, un'erogazione non superiore al 70 per cento degli importi assegnati. La rimanente parte è erogata a conclusione dei lavori, dietro presentazione del rendiconto spese e della consegna delle copie del film, della sceneggiatura e di tutto il materiale fotografico e cinematografico relativo a provini e sopralluoghi da destinarsi all'archivio della Cineteca regionale sarda come previsto dal comma 7 dell'articolo 15.

2. Nel caso in cui l'opera non sia portata a termine, la somma di cui al comma 1 deve essere restituita aumentata degli interessi correnti.

3. Qualora il beneficiario non ottemperi all'obbligo di cui al comma 2 non può avere per il futuro rapporti di partecipazione, di finanziamento e di sostegno da parte della Regione.

4. Il beneficiario, dalla data di approvazione del progetto da parte della Regione, ha un anno di tempo per completare le opere di cui all'articolo 5 e tre anni per completare le opere di cui all'articolo 6. Decorsi tali periodi, i benefici di cui alla presente legge decadono e gli importi eventualmente erogati devono essere restituiti aumentati degli interessi correnti.

   

Art. 11
Fondo per la produzione

1. Per la promozione della produzione cinematografica in Sardegna è istituito un fondo di rotazione finalizzato alla concessione a società di produzione di prestiti destinati alla realizzazione di film di lungometraggio, girati prevalentemente in Sardegna.

2. La dotazione di detto fondo è determinata per l'anno 2005 in euro 1.200.000; con la legge finanziaria sono determinati ulteriori incrementi sulla base delle reali necessità.

3. I prestiti, di durata quinquennale, sono concessi in misura non superiore al 25 per cento del costo del film. Per le opere prime la misura è elevata al 50 per cento. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'effettivo reperimento, entro un anno dal provvedimento di concessione del finanziamento stesso, delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di produzione. 

4. La mancata restituzione del finanziamento di cui ai commi precedenti, entro cinque anni dall'erogazione, comporta l'acquisizione, da parte della Regione o del soggetto da essa individuato per la gestione di detto fondo, della quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera corrispondente alla parte di finanziamento non ammortizzata, fino al recupero degli importi dovuti. Qualora una medesima impresa di produzione non restituisca, per due film consecutivi, una somma pari almeno al 70 per cento del finanziamento assistito dal Fondo, non può presentare istanze di finanziamento a valere sul medesimo Fondo per i successivi tre anni.

5. I benefici di cui al presente articolo sono incompatibili con i contributi di cui al comma 2 dell'articolo 6.

   

Art. 12
Garanzia sussidiaria

1. La Regione è autorizzata ad istituire, mediante convenzione con uno o più enti creditizi, un fondo per la concessione di garanzie sussidiarie per la contrazione di mutui relativi alla produzione e distribuzione di opere cinematografiche.

2. Le garanzie sono concesse a domanda per le opere che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 4, limitatamente alle sole attività di:

a) produzione di opere ai sensi dell'articolo 6;

b) promozione, distribuzione, circuitazione ai sensi dell'articolo 7.

3. Le garanzie sono prestate esclusivamente per le parti dei progetti presentati non coperte da contributi pubblici.

4. La concessione della garanzia è disposta, entro il limite massimo del 75 per cento della perdita riferita al solo capitale, con decreto dell'Assessore competente in materia di cinema, ed interviene dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

   

TITOLO III
Sostegno alla conservazione, diffusione nel territorio, formazione e ricerca

Art. 13
Promozione delle attività culturali nel territorio

1. La Regione allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica, sostiene gli organismi che, sia in forma associativa senza finalità di lucro, sia in forma di impresa, svolgano iniziative per accrescere e qualificare conoscenza e capacità critica da parte del pubblico.

2. A tal fine la Regione concede contributi per la realizzazione nel territorio regionale di rassegne, circuiti, festival, premi, seminari, convegni, pubblicazioni e conferenze.

3. I contributi sono concessi secondo criteri che privilegino la qualità e l'esperienza. Può essere finanziato sino al 70 per cento delle spese previste dal progetto e dichiarate ammissibili.

4. Nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione di opere pubbliche a carattere locale, a valere sulle spese per essi previste dal bilancio regionale, sono favoriti gli interventi per l'acquisizione, la ristrutturazione, il recupero o la realizzazione di locali per la diffusione di attività cinematografiche nelle realtà che ne sono sprovviste, al fine di limitare gli squilibri presenti nel territorio. I progetti devono prevedere l'affidamento in gestione ad associazioni o imprese di cui al comma 1, privilegiando quelli proposti da più comuni in forma associata fra loro e in relazione al potenziale bacino di utenza.
   

Art. 14
Educazione al cinema, formazione professionale, ricerca

1. Nei programmi regionali di interventi per la didattica e la sperimentazione scolastica, ivi compresa la legge regionale15 ottobre 1997, n. 26, a valere sulle spese per essi previste dal bilancio regionale, sono sostenuti progetti per l'educazione al cinema e agli audiovisivi.

2. La Regione concede a università, istituti, scuole che abbiano significative e documentate esperienze di settore, contributi per l'incremento e l'innovazione della didattica del cinema nonché per l'attivazione di master o corsi di specializzazione nell'ambito delle professioni del cinema.

3. Nei programmi regionali per la formazione professionale e per la concessione di borse di studio per l'alta formazione, a valere sulle spese per essi previste dal bilancio regionale, sono previsti interventi per sviluppare le professionalità necessarie nel settore della cinematografia. A tal fine viene sentita la Consulta di cui all'articolo 16.

4. Nelle politiche attive per il lavoro promosse dalla Regione, a valere sulle spese per esse previste dal bilancio regionale, è favorito l'inserimento di lavoratori presso aziende sarde che operano nel settore della cinematografia. A tal fine viene sentita la Consulta di cui all'articolo 16.

5. La Regione concede borse di studio a giovani che siano stati ammessi alla frequenza di corsi di durata non inferiore a un anno in scuole di cinema che abbiano significative e documentate esperienze a livello internazionale. L'importo della borsa è assegnato per l'intera durata del corso.

6. La Regione concede, a soggetti qualificati operanti in Sardegna, contributi per studi e ricerche sulle materie disciplinate dalla presente legge e per articolati progetti di ricerca e sperimentazione sui nuovi linguaggi e sulle tecnologie audiovisive.

   

Art. 15
Cineteca regionale sarda

1. La Regione, anche attraverso il coinvolgimento dell'Istituto superiore regionale etnografico, promuove la costituzione della Fondazione "Cineteca regionale sarda", persona giuridica di diritto privato, col compito di favorire l'acquisizione, la catalogazione, lo studio e la ricerca, la fruizione e diffusione, per fini culturali ed educativi, del patrimonio cinematografico ed audiovisivo, nonché il restauro, la salvaguardia, la conservazione, la digitalizzazione, la ristampa e la diffusione delle opere cinematografiche di interesse regionale.

2. La Regione è autorizzata a partecipare alla Fondazione, purché il relativo statuto garantisca che:

a) lo scopo sia corrispondente alle finalità indicate dal comma 1;

b) la partecipazione sia aperta anche agli enti locali della Sardegna e ad altri eventuali soggetti, pubblici e privati idonei a concorrere allo scopo sociale;

c) il consiglio di amministrazione sia composto prevalentemente da esperti in materia di cinema;

d) il responsabile dell'organismo sia scelto mediante pubblica selezione fra figure rappresentative e di sicura esperienza nel campo delle attività di competenza della Fondazione.

3. La Regione riconosce il valore e l'importanza dell'attività culturale svolta dalla Cineteca sarda della Società umanitaria, sede di Cagliari, e si attiva per acquisirne il patrimonio cinematografico e librario, integrandolo all'interno della Fondazione.

4. La Regione concorre al fondo di dotazione iniziale. Eroga inoltre finanziamenti annuali per la gestione e le attività ordinarie della Fondazione cineteca regionale sarda, in modo da garantire assieme ai contributi degli altri soci il funzionamento della Fondazione.

5. Il finanziamento è erogato sulla base del programma di attività della Fondazione per i fini di cui al comma 1.

6. Le attività di restauro, salvaguardia, conservazione e digitalizzazione, ristampa e diffusione delle opere cinematografiche di interesse regionale possono essere svolte, sulla base di accordi, da altri organismi pubblici o privati con la vigilanza della Cineteca regionale. In tal caso il contributo regionale non può eccedere il 70 per cento delle spese previste e ritenute ammissibili.

7. Copia delle opere realizzate con i benefici della presente legge deve essere obbligatoriamente depositata, sia su supporto originale che in copia digitale, presso la Cineteca regionale sarda.

   

TITOLO IV
Disposizioni comuni

Art. 16
Consulta per le attività cinematografiche

1. Presso l'Assessorato competente in materia di cinema, è costituita la Consulta per le attività cinematografiche.

2. La Consulta è organo di consulenza tecnica della Regione per tutte le questioni attinenti al cinema; esprime parere tecnico sugli atti da adottare ai sensi della presente legge e formula proposte in ordine all'adozione di norme, criteri applicativi, finanziamenti e iniziative per la promozione e lo sviluppo delle attività cinematografiche nel territorio regionale.

3. La Consulta è composta da:

a) un esperto di riconosciuta competenza in materia di cinema scelto tra docenti universitari di ruolo in discipline cinematografiche o tra critici cinematografici iscritti alle organizzazioni di categoria;

b) un esperto scelto fra gli autori cinematografici;

c) un esperto scelto fra produttori, distributori, esercenti cinematografici.

4. I membri della Consulta sono nominati dal Presidente della Regione, sulla base di una rosa di nomi proposta a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale.

5. La Consulta alla sua prima riunione nomina al suo interno un presidente. Funge da segretario un dipendente dell'assessorato competente.

6. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale. In sede di prima applicazione essa è nominata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e scade col Consiglio regionale in carica al momento della nomina.

7. La Consulta si riunisce su convocazione del suo presidente e delibera a maggioranza dei presenti; è convocata almeno una volta all'anno per le valutazioni e i pareri di cui al comma 2.

8. Ai componenti la Consulta sono attribuiti i gettoni di presenza e le indennità previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

   

Art. 17
Criteri e modalità per la gestione dei fondi

1. I criteri e le modalità per la gestione dei fondi che la Regione destina per gli interventi di cui alla presente legge, sono adottati con deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore competente per materia, sentito il parere della Consulta di cui all'articolo 16.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere aggiornate con le stesse procedure, tenendo conto dei risultati conseguiti, a seguito di adeguate verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi.

   

Art. 18
Procedure

1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 13, 14 e 15 possono essere stabiliti per l'attività relativa a un triennio, sulla base dei progetti presentati sentito il parere della Consulta di cui all'articolo 16.

   

Art. 19
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 2.700.000 complessivi per l'anno 2005, in euro 3.500.000 complessivi per l'anno 2006 ed in euro 4.200.000 complessivi per l'anno 2007; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

2. Dello stanziamento previsto per l'anno 2005, l'importo di euro 1.200.000 è destinato per la costituzione del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 e l'importo di euro 50.000 per ciascuno anno è destinato alla copertura finanziaria degli articoli 9 e 16.

3. Nel rispetto della disposizione contenuta nel comma 2, le risorse sono iscritte nel bilancio della Regione per gli anni 2005-2007, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione (UPB S02.057) per l'importo di euro 50.000 per ciascuno anno e per l'importo residuo nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport nella UPB S11.141 (NI) (dir. 01, serv. 04) Interventi a favore del cinema; nell'ambito della medesima UPB S11.141 le somme sono ripartite in capitoli a' termini del comma 7 dell'articolo 12 bis della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

4. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte con l'utilizzo di eguale quota delle entrate proprie della Regione (UPB E03.017) del bilancio della Regione per gli anni 2005-2007.

   

Art. 20
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS. Tale pubblicazione è subordinata all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione europea sugli aiuti alla produzione e alla distribuzione previsti dalla stessa.