PROPOSTA DI LEGGE N. 428/B
presentata dai Consiglieri regionali
MARTEDDU - GIAGU - LORENZONI - LADU - PIRAS - SECCI - TUNIS Gianfranco il 16 giugno 1998Politiche attive sul costo del lavoro in Sardegna
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La proposta di legge si fonda sulla convinzione che il dramma della disoccupazione in Sardegna può essere superato in modo non provvisorio, ma definitivo con lo sviluppo, sviluppo che può essere determinato soprattutto con la promozione di nuovi insediamenti produttivi.
E la promozione di nuove industrie può determinarsi solo con vantaggi per gli investitori. Ormai, con il mercato globale, ogni nazione si fa promotrice di azioni tendenti ad attirare insediamenti industriali. La sfida si è intensificata anche tra le regioni italiane. Ne è esempio la Sicilia con la recente legge sullo sgravio totale contributivo degli oneri previdenziali, legge approvata dall'U.E..
E' necessario offrire vantaggi competitivi agli investitori. Vantaggi determinati anzitutto da un ambiente in cui l'impresa possa avviarsi in tempi rapidi - limitando al massimo i tempi burocratici - dalla presenza di una serie di servizi reali (che non sono solo strade, ma soprattutto presenza di altre piccole imprese di servizi, di cultura del lavoro, di adeguata formazione, di supporto alla ricerca, ecc.), dalla competitività dei costi industriali, primo fra tutti il costo del lavoro, da eventuali sgravi fiscali e contributi sugli investimenti.
In Sardegna le sole opportunità presenti per gli investitori sono rappresentate dagli aiuti sugli investimenti su leggi nazionali (Legge 488/1992 che peraltro riguarda tutte le zone depresse) e leggi regionali (nn. 21/93 e 15/94) e da alcuni strumenti finanziari (prestiti partecipativi, legge sulle scorte ecc.), che in verità hanno procedure decisamente lente rispetto ai tempi dell'impresa.
Di contro vi sono estremamente onerosi: maggior costo dell'energia (combustibile ed energia elettrica), dell'acqua, dei trasporti, del denaro, produttività inferiore (microassentesimo), assenza di servizi reali.
La presente proposta di legge basata sul costo del lavoro tenta di correggere la situazione attuale di mancanza assoluta di competitività della Sardegna per cercare di darle pari opportunità rispetto alle altre Regioni di Italia di attirare insediamenti produttivi: non è pertanto un sistema di aiuti che viola gli accordi sulla concorrenza dell'U.E. ma, al contrario, un sistema che cerca di rimediare al persistente stato di debolezza del sistema Sardegna.
Ma non può essere neanche considerata esaustiva delle esigenze relative alle pari opportunità. Saranno necessari, sempre con l'obiettivo dell'occupazione e dello sviluppo, altre normative relative all'energia, ai trasporti, allo stimolo all'esportazione. Solo con una serie di leggi organiche la Sardegna potrà presentarsi ad armi pari nella competizione internazionale.
Lo spirito della presente proposta di legge ha lo scopo di coniugare, in base alle risorse disponibili, l'esigenza di sostenere la nuova occupazione ma anche la riduzione dell'orario di lavoro, esigenza che ormai non solo in Italia ma anche nei Paesi dell'U.E. appare ineluttabile.
Si riassumono qui di seguito i concetti generali che hanno dato origine al progetto di legge presentato.
1. NORME A SOSTEGNO DELLA NUOVA OCCUPAZIONE
Viene prioritariamente respinto il criterio di un più basso salario d'ingresso che, a nostro avviso, in un sistema povero come quello della Sardegna, dove di norma trova occupazione solo una persona per nucleo familiare, creerebbe da subito giuste rivendicazioni.
Il sistema proposto si basa sulla riduzione del 25% dell'imponibile contributivo FAP e su un intervento di sgravio contributivo a carico della Regione Sardegna del 50% per cinque anni.
La proposta presenta, rispetto ad un totale sgravio contributivo (vedi Regione Sicilia), i seguenti vantaggi:
- pur limitando i contributi non incide sulle Casse dello Stato in quanto si basa su un abbattimento del FAP del 25%, abbattimento a cui, considerato l'attuale sistema pensionistico contributivo e non più retributivo, conseguirà un minore accantonamento sul monte pensionistico a favore del dipendente che, accanto a tale disagio di minor accantonamento pensionistico (peraltro recuperabile nel corso della vita lavorativa) avrà la possibilità di essere immesso prima nel mondo del lavoro;
- limita notevolmente l'importo degli interventi regionali in quanto prevede che, alla sua entrata in vigore, cessino i benefici della legge regionale n.33 del 1988: pertanto come si vedrà meglio nel conteggio allegato, la Regione avrà un onere inferiore rispetto a quello attuale.;
- non dovrebbe avere difficoltà ad essere accolta dalla Commissione della concorrenza dell'U.E..
2. NORME A SOSTEGNO DELLA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
La riduzione dell'orario di lavoro, senza che intervengano altri fattori, comporta indubbiamente un aumento secco del costo del lavoro, senza peraltro che d'altra parte vi sia certezza di nuova occupazione. Ove si consideri che tale aumento fa seguito, per il Mezzogiorno, a quello conseguente alla cessazione degli sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali che hanno prodotto un aumento del costo del lavoro superiore al 30%.
Pertanto la presente proposta prevede premi incentivanti e graduali per la riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello previsto dai rispettivi contratti nazionali di lavoro e per un periodo massimo di 48 mesi.
3. NORME A SOSTEGNO DELLA PRIVATIZZAZIONE DI SOCIETÀ A MAGGIORANZA PUBBLICA.
E' stata anche inserita una norma a sostegno della privatizzazione delle società detenute in maggioranza dalle finanziarie regionali. E' una norma incentivante che può aiutare tale processo.
Allegato tabelle esplicative della proposta (Importi /1000)
su un compenso da CCNL di L. 1.800.000 mensili1. PREMESSA
1.1 Costo attuale del lavoro:
L. 1.800.000 al mese x 13 mensilità
23.400
TFR
1.733
1° totale costo lavoro
25.133
Contributi INPS 34,9% su 23.400
8.167
Contributi INAIL 4,1% su 23.400
959
totale contributi
9.126
Totale costo aziendale
34.259
1.2 Sviluppo costo attuale del lavoro in otto anni:
Retrib. FAP
Contr. INPS
Contr.INAIL
TFR
Costo aziend.
1° anno CFL
23.400
262
1.733
25.395
2° anno CFL
23.400
262
1.733
25.395
3° anno trasf CFL a tempo ind.
23.400
262
1.733
25.395
4°
23.400
8.167
959
1.733
34.259
5°
23.400
8.167
959
1.733
34.259
6°
23.400
8.167
959
1.733
34.259
7°
23.400
8.167
959
1.733
34.259
8°
23.400
8.167
959
1.733
34.259
Totali 187.200
41.621
4.795
13.864
247.480
2. PROPOSTA RIDUZIONE COSTO LAVORO PER NUOVE ASSUNZIONI :
fase a): esenzione da FAP per il 25%
Retrib. soggetta a FAP
Retrib. non soggetta a FAP - 25%
Contributi
INPS
Contributi
INAIL
TFR
Costo aziendale
1° anno
17.550
262
1.733
19.545
2°
17.550
5.850
262
1.733
25.395
3°
17.550
5.850
262
1.733
25.395
4°
17.550
5.850
6.125
720
1.733
31.978
5°
17.550
5.850
6.125
720
1.733
31.978
6°
17.550
5.850
6.125
720
1.733
31.978
7°
17.550
5.850
6.125
720
1.733
31.978
8°
17.550
5.850
6.125
720
1.733
31.978
Totali 140.400
40.950
31.411
3.600
13.864
230.225
fase b): Contributi RAS 50% su contributi INPS per 5 anni
Ass. FAP
Es. FAP
INPS
INAIL
Sgravio Reg.
TFR
Costo azienda
1° anno
17.550
5.850
262
1.733
25.395
2° 17.550
5.850
262
1.733
25.395
3°
17.550
5.850
262
1.733
25.395
4°
17.550
5.850
6.125
720
- 3.062
1.733
28.916
5°
17.550
5.850
6.125
720
- 3.062
1.733
28.916
6°
17.550
5.850
6.125
720
- 3.062
1.733
28.916
7°
17.550
5.850
6.125
720
- 3.062
1.733
28.916
8°
17.550
5.850
6.125
720
- 3.062
1.733
28.916
Totali 140.400
46.800
31.411
3.600
- 15.310
13.864
220.765
RIEPILOGO DI CONFRONTO
Costo lavoro in 8 anni
Costo lavoro
Regione Sicilia
Regione Sardegna
Proposta
Lordo
247.480
247.480
236.075
Interv. sgravio
ex L. 33/98 24.501
ex L. 33/98 23.400
- 15.310
costo attuale
247.480
247.480
220.765
Come si evince dalla illustrazione sovrariportata la proposta evidenzia:
1) Il dipendente gode di un minore accantonamento a fronte della futura pensione. Tale onere risulterà quasi insignificante o nullo alla fine dell'età lavorativa con il vantaggio di una maggiore e più immediata occupazione.
2) La Regione a fronte di Lire 23.400.000 che oggi eroga in 3 anni (legge regionale 33/88), erogherà Lire 15.310.000 in 5 anni ottenendo così una maggiore garanzia sull'occupazione oltre ad un risparmio nel tempo pari a circa il 35% rispetto alla normativa oggi esistente. Ciò consentirebbe di liberare qualche risorsa per l'esistente e finalizzata alla riduzione dell'orario.Calcolo convenienza:
Calcolo contributi
Imponibile
Totale contributi
Legge regionale 33/88
10% x 2 anni
23.400
4.680
40% x 2 anni
23.400
18.720
totale
23.400
Presente proposta
50% x 5 anni
6.025
15.310
Differenza
8.090
3. CONTRIBUTI SU RIDUZIONE ORARIO LAVORO
Anche tale sistema dovrebbe essere previsto dall'accordo INPS - Regione, in quanto solo così la Regione ha la prova vera delle retribuzioni erogate.
Calcolo convenienza
Ipotizzando che si creino 10.000 nuovi posti di lavoro in un anno si ha un risparmio, in base alla suddetta tabella, di Lire 80.900 milioni, disponibili per i contributi sulla riduzione orario di lavoro.
CALCOLO INCIDENZA RIDUZIONE DI ORARIO
Si fa riferimento ai CCNL di competenza:
1) Lavoratore impegnato mediamente 5 gg. la settimana 40 ore settimanali
2) Lavoratore impegnato mediamente 6 gg. la settimana 36 ore settimanaliCOSTO LAVORO (base 100)
Orario CCNL
Con riduzione orario lavoro
Orario lav.sett.
40
39
38
37
36
35
34
Retribuzione
100
100
100
100
100
100
100
Contributi
39
39
39
39
39
39
39
TFR
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
Interv. regionale
- 3,76
- 7,33
- 10,99
- 14,65
- 18,31
- 21,97
Totale
146,41
142,74
139,08
135,42
131,76
128,1
124,44
Costo ora
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
Orario lav.sett.
36
35
34
33,6*
Retribuzione
100
100
100
100
contributi
39
39
39
39
TFR
7,41
7,41
7,41
7,41
Interv. regionale
- 4,07
- 8,13
- 9,76
Totale
146,41
142,34
138,28
136,65
Costo ora
4,06
4,06
4,06
4,06
* Il costo di un'azienda che lavora 7 gg. su 7 7 gg x 24 ore di attività =
168
pari a 33,6 ore medie settimanali per ogni unità lavorativa ---------
5 squadre
Calcolo costo totale annuo e per ora su una retribuzione di Lire 23.400.000 annue
Orario CCNL
Riduzione orario
40 sett.
39
38
37
36
35
1) ore annue
2.080
2.028
1.976
1.924
1.872
1.820
Retribuzione
23.400
23.400
23.400
23.400
23.400
100
Contributi
9.126
9.126
9.126
9.126
9.126
9.126
TFR
1.733
1.733
1.733
1.733
1.733
1.733
Interv. regionale
- 858
- 1.715
- 2.571
- 3.427
- 4.284
Totale
34.259
33.401
32.544
31.688
30.832
29.975
Costo L/h
16.470
16.470
16.470
16.470
16.470
16.470
Orario CCNL
Riduzione orario
36 sett.
35
34
33,6
21) ore annue
1.872
1.820
1.768
1.727
Retribuzione
23.400
23.400
23.400
23.400
Contributi
9.126
9.126
9.126
9.1216
TFR
1.733
1.733
1.733
1.733
Interv. regionale
- 953
- 1.905
- 2.289
Totale
34.259
33.306
32.354
31.970
Costo L/h
18.300
18.300
18.300
18300
- Rimangono fuori le varie riduzioni contrattuali (ferie, festività, etc.) che, se conteggiate, darebbero luogo ad un intervento regionale più elevato per contenere il costo del lavoro.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA,
composta dai Consiglieri
TUNIS Gianfranco, Presidente - BALLETTO, Vice Presidente - FALCONI, Segretario - TUNIS Marco Fabrizio, Segretario - AMADU - BERTOLOTTI - BIGGIO - CHERCHI - LA ROSA, Relatore - MURGIA - PIRAS - USAI Edoardo - USAI Pietro, pervenuta il 13 ottobre 1998
La Sesta Commissione Lavoro, nella seduta del 11 dicembre 1998, ha approvato il provvedimento in esame facendo proprie le motivazioni in esso contenute e che, stante la particolare rilevanza per il settore del lavoro, richiedono una rapida quanto tempestiva approvazione da parte del Consiglio regionale.
La Commissione finanze, nella seduta del 1° ottobre 1998, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole Secci.
Nota: Il testo della Commissione è unificato con quello del DL 387 e della PL 417 .
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
T.U. D.L.387 - PP.LL.417-428TITOLO I
Misure di politiche attive del lavoro e dell'occupazioneArt. 1
Soggetti destinatari degli interventi1. Destinatari degli interventi di cui al presente titolo sono:
a) apprendisti qualificati di cui alla Legge 28 febbraio 1987, n. 56;
b) soggetti disoccupati, che non godono dei benefici della Legge 23 luglio 1991, n. 223, per i quali il datore di lavoro preveda apposito periodo di qualificazione e l'assunzione a tempo indeterminato, disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni, persone svantaggiate come definite dalla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, soggetti assunti a tempo indeterminato a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento;
c) soggetti assunti con contratto di formazione e lavoro,
d) soggetti disoccupati da almeno 24 mesi;
e) lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 12 mesi;
f) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla Legge n. 223 del 1991;
g) lavoratori la cui posizione retributiva e contributiva viene regolarizzata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell'art. 5 della Legge 28 novembre 1996, n.608, e successive modifiche ed integrazioni.Art. 1
Contributo per le assunzioni1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, d'intesa con l'INPS, secondo le modalità di cui ai successivi articoli ad erogare contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di cinque anni, per favorire:
a) l'assunzione a tempo indeterminato di apprendisti qualificati di cui alla Legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;
b) l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti inoccupati e disoccupati che non godono dei benefici della Legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;
d) l'assunzione a tempo indeterminato fatta a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento;
e) la trasformazione a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time;
f) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno ventiquattro mesi;
g) l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati da almeno ventiquattro mesi;
h) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223;
i) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori part-time e trasformazione in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato part-time;
l) l'assunzione a tempo determinato da parte di aziende operanti nel settore turistico.
2. L'intervento di cui al presente articolo ha carattere aggiuntivo in termini di successione temporale rispetto a quelli di analoga natura, ove spettanti, a carico dello Stato e si applica nelle misure previste dall'articolo 4 con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 19.000.000.000 per l'anno 1998; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria per gli stessi anni.
Art. 2
Contributo per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 l'intervento regionale ha carattere aggiuntivo a quelli di analoga natura, ove spettanti, disposti dallo Stato e consiste nello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro nelle misure di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 per:
a) le assunzioni a tempo indeterminato di apprendisti qualificati di cui alla Legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
b) le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disoccupati che non godono dei benefici della Legge n. 223 del 1991; le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche o integrazioni le assunzioni a tempo indeterminato fatte a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento;
b) le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time;
c) le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati da almeno 24 mesi;
d) le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 12 mesi;
e) le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla Legge n. 223 del 1991.2. L'intervento di cui al comma 1 si applica anche per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori part-time e per le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato, di contratti part-time a tempo determinato, nella misura prevista dal successivo articolo 7.
Art. 2
Individuazione dei datori di lavoro1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:
a) imprese individuali, societarie e cooperative, i consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione sarda e operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
b) i lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli ordini e collegi professionali;
c) le organizzazioni, non aventi scopo di lucro, di utilità sociale.2. Le imprese cooperative, comprese le piccole società cooperative, possono beneficiare dello sgravio contributivo per i rapporti di lavoro che instaurano con i soci lavoratori.
3. I benefici, di cui alla presente legge, sono concessi per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione Sardegna.
Art. 3
Individuazione dei datori di lavoro1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:
a) imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione Sardegna ed operanti in qualsiasi settore produttivo o di servizi;
b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).2. Le imprese cooperative possono beneficiare dei contributi anche per le assunzioni dei soci.
3. I benefici di cui alla presente legge sono concessi per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione Sardegna.
Art. 3
Requisiti del datore di lavoro1. I datori di lavoro di cui all'articolo 2 possono beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 1 per le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carico nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.
2. Nello stabilire la media dei dipendenti in carico ai datori di lavoro di cui all'articolo 2, non devono essere conteggiati gli apprendisti, gli assunti in forza di contratto di formazione e lavoro e gli assunti con contratto a tempo determinato.
3. I datori di lavoro, per fruire delle provvidenze di cui al comma 1, non devono aver proceduto, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione, a riduzione di personale che non sia stata causata da processi di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE o dal Ministero del lavoro e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto.
4. I datori di lavoro, per fruire dei contributi relativi alle assunzioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali e devono essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche e integrazioni. Le aliquote dei riservatari possono essere completate anche mediante le assunzioni per le quali si richiedono i contributi medesimi.
Art. 4
Requisiti del datore di lavorol. Le imprese di cui all'articolo 3 possono beneficiare delle provvidenze di cui al presente titolo per le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carica nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.
2. Per le finalità del presente titolo nello stabilire la media dei dipendenti in carico ai datori di lavoro di cui all'art. 3 non devono essere conteggiati gli apprendisti, gli assunti in forza di contratto di formazione e lavoro e gli assunti con contratto a tempo determinato nonché i lavoratori la cui posizione retributiva e contributiva viene regolamentata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell'articolo 5 della Legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni. Inoltre l'incremento della base occupazionale deve essere considerata al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
3. I datori di lavoro, per fruire dei contributi di cui al presente titolo, non devono avere proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazioni che non sia stata causata da processi di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE o dal Ministero del Lavoro e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto.
4. I datori di lavoro, per fruire dei contributi di cui al presente titolo per le assunzioni o trasformazioni effettuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali.
Art. 4
Misura dei contributi1. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 2 che assumono a tempo indeterminato i soggetti richiamati nell'articolo 1, viene concesso, da parte dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, un contributo finalizzato allo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali a partire dalla data di cessazione degli sgravi previsti a carico dello Stato, ovvero, in assenza di questi ultimi, a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, nella misura e per il periodo di seguito indicati:
a) per le assunzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed i) dell'articolo 1, comma 1, i contributi sono concessi per un periodo di cinque anni nella misura del cento per cento per i primi tre anni, dell'ottanta per cento per il quarto anno e del sessanta per cento per il quinto anno. Qualora, in relazione alle lettere b), c), d) ed i), si tratti di soggetti che hanno superato i 35 anni di età, la misura dei contributi è pari al cento per cento per l'intero periodo;
b) per le assunzioni di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'articolo 1, comma 1, i contributi sono concessi per un periodo di quattro anni nella misura del cento per cento per il primo anno, dell'ottanta per cento per il secondo anno, del sessanta per cento per il terzo anno e del quaranta per cento per il quarto anno. Qualora le assunzioni a seguito della trasformazione di contratti di formazione lavoro siano avvenute nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, i contributi sono concessi per un periodo di due anni nella misura del cento per cento e dell'ottanta per cento rispettivamente per il primo e secondo anno con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
2. E' altresì concesso a favore dei datori di lavoro di cui all'articolo 2, operanti nel settore del turismo un contributo finalizzato allo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali al fine di favorire il prolungamento dell'attività ricettiva e di servizio turistico. Tali contributi sono concessi nella misura e per il periodo di seguito indicati: per le assunzioni di cui alla lettera l), comma 1, dell'articolo 1, i contributi sono concessi a decorrere dal quarto mese di assunzione e per la durata del contratto a tempo determinato per ciascun anno e per un periodo di cinque anni nella misura dell'ottanta per cento tranne che per l'assunzione di figure munite di qualifiche, specializzazioni e titoli professionali riconosciuti, per le quali la misura dei contributi è pari al cento per cento.
Art. 5
Autorizzazione allo sgravio contributivo1. Al fine di rendere compatibili le risorse regionali con la esigenza di dare una accelerazione all'aumento dell'occupazione, con riferimento all'accordo (da mettere in atto) fra la Regione Autonoma della Sardegna le parti sociali (OO.SS. e le varie categorie imprenditoriali) si stabilisce che, considerata la nuova normativa sul Fondo Adeguamento Pensioni, che è imperniata sul sistema contributivo anziché retributivo come in passato, il calcolo dei contributi a favore dell'Istituto Previdenziale (INPS) dovuto dall'Azienda e dal lavoratore si calcola sul 75% dei FAP per un periodo di 5 anni ulteriori a quanto previsto dallo Stato e/o in assenza dell'intervento dello Stato per lo stesso periodo (5 anni) dalla data di assunzione a tempo indeterminato. L'intervento della Regione ha effetto dal primo mese successivo dall'intervento o meno dello Stato per la durata di 60 mesi.
2. Il datore di lavoro per beneficiare degli incentivi di cui al presente titolo dovrà produrre apposita istanza in bollo all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per essere preventivamente autorizzato al conguaglio contributivo di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
3. L'autorizzazione si intende concessa se non interviene provvedimento di diniego entro 45 giorni dalla notificazione dell'istanza di cui al comma 1 all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
Art. 5
Integrazione del contributo dello Stato1. Gli incentivi di cui all'articolo 4 per i periodi dallo stesso non previsti ed antecedenti all'intervento regionale sono erogati sino alla concorrenza dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali ai soggetti per i quali non è prevista in parte la copertura statale.
Art. 6
Incentivi per l'assunzione di apprendisti1. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è autorizzato a concedere ai datori di lavoro, di cui all'articolo 3, che assumono a tempo indeterminato soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 1 (apprendisti qualificati di cui all'articolo 21 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche) un incentivo pari al 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro per il periodo di 60 mesi dal mese successivo in cui termina l'intervento degli sgravi previsti a carico dello Stato se esistono o per uno stesso periodo dall'assunzione a tempo indeterminato.
Art. 6
Divieto di cumulo1. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili, nello stesso periodo, con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di incentivi all'occupazione.
Art. 7
Incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da qualificare1. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è autorizzato a concedere ai datori di lavoro, di cui all'articolo 3, che assumono i soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 1 un incentivo pari al 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro per il periodo di 60 mesi dal mese successivo in cui termina l'intervento degli sgravi previsti a carico dello Stato se esistono o per uno stesso periodo dall'assunzione a tempo indeterminato.
Art. 7
Modalità di erogazione del contributo1. L'Assessore regionale del lavoro, stipula apposita convenzione con l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e provvede ad accreditare allo stesso le somme corrispondenti al beneficio concesso.
2. I benefici di cui alla presente legge non sono computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
3. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica all'Assessore regionale del lavoro l'elenco dei datori di lavoro nei confronti dei quali lo stesso istituto procede al conguaglio.
Art. 8
Incentivi per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro1. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che trasformano a tempo indeterminato contratti con soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 1 (soggetti assunti con contratto di formazione e lavoro) un incentivo pari al 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro per il periodo di 60 mesi dal mese successivo in cui termina l'intervento degli sgravi previsti a carico dello Stato, se esistono, o per uno stesso periodo dall'assunzione a tempo indeterminato.
Art. 8
Esclusioni1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge le seguenti fattispecie:
a) assunzioni con contratto di apprendistato presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore;
b) assunzioni con contratto di formazione e lavoro presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per il conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore.
Art. 9
Incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da almeno 24 mesi1. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono soggetti di cui alla lettera e) dell'articolo 1 (soggetti disoccupati da almeno 24 mesi) un incentivo pari al 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro per il periodo di 60 mesi dal mese successivo in cui termina l'intervento degli sgravi previsti a carico dello Stato, se esistono, o per uno stesso periodo dall'assunzione a tempo indeterminato.
Art. 9
Controlli e revoca contributi1. Oltre i controlli predisposti dall'INPS, l'Assessore regionale del lavoro predispone un programma annuale di controlli tesi alla verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per usufruire degli incentivi; in particolare l'accertamento deve essere indirizzato alla verifica dei requisiti per l'accesso ai contributi sugli oneri previdenziali ed assistenziali.
2. Non hanno diritto agli sgravi i datori di lavoro per i quali dovesse riscontrarsi, in sede di controllo, alternativamente o cumulativamente, l'inesistenza o la non permanenza dei requisiti previsti dai precedenti articoli.
3. In tale ipotesi, qualora il datore di lavoro abbia già usufruito in tutto o in parte degli incentivi, deve restituirli, secondo le modalità stabilite da apposito decreto dell'Assessore regionale del lavoro, di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, versandoli in apposito capitolo d'entrata del bilancio della Regione Sardegna.
4. In caso di indebita applicazione di sgravi da parte dei datori di lavoro, si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono a beneficio della Regione.
Art. 10
Incentivi per l'assunzione di soggetti in CIGS da almeno 12 mesi1. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono soggetti di cui alla lettera f) dell'articolo 1 (lavoratori in CIGS da almeno 12 mesi) un incentivo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro per il periodo per il periodo di 60 mesi dalla data di assunzione.
Art. 10
Abrogazione di norme1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni.
2. I contributi in conto occupazione di cui alle disposizioni soppresse continuano ad essere erogati fino alla concorrenza delle disponibilità sussistenti ed a ciò destinate nel fondo di cui alla legge regionale n. 33 del 1988.
Art. 11
Incentivi per l'assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità1. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono soggetti di cui alla lettera g) dell'articolo 1 (lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alle Legge 23 luglio 1991, n. 223) un incentivo pari al 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro per il periodo di 60 mesi dal mese successivo in cui termina l'intervento degli sgravi previsti a carico dello Stato, se esistono, o per uno stesso periodo dall'assunzione a tempo indeterminato. Per tale categoria l'intervento regionale è cumulabile con altri interventi previsti da norme nazionali purché non riferito ai contributi previdenziali.
Art. 11
Incentivi per periodi formativi1. L'Amministrazione regionale concede ai lavoratori che abbiano ottenuto dal proprio datore di lavoro, pubblico o privato, un congedo o aspettativa senza retribuzione ai fini formativi, un contributo formativo pari all'ottanta per cento dello stipendio, le eventuali tasse di iscrizione ai corsi frequentati ed una eventuale indennità di trasferta, fino ad un massimo di due milioni di lire mensili, per la frequenza di corsi di formazione o stages presso imprese o pubbliche amministrazioni nel territorio dell'Unione Europea.
2. Il contributo è concesso dall'Assessorato del lavoro, formazione professionale e sicurezza sociale sulla base di una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'inserimento del progetto formativo in un piano aziendale che preveda la temporanea sostituzione del dipendente in congedo con altro personale di pari livello.
3. Al fine di favorire la cooperazione con attività produttive e commerciali gestite da emigrati sardi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di laureati o diplomati, inoccupati o disoccupati, residenti in Sardegna, un prestito a interesse zero non superiore a lire 48.000.000 da erogarsi in rate mensili non superiori a lire 2.000.000 volto a finanziare periodi formativi presso le predette attività per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Tale prestito è concesso dall'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale sulla base di un'istanza, corredata del progetto formativo e imprenditoriale, a cura del richiedente e sottoscritta dal titolare dell'attività produttiva o commerciale indicata per lo svolgimento dell'attività formativa. Le attività che sono realizzate nella Regione Sardegna a conclusione del periodo formativo sono ammesse a fruire delle provvidenze di settore previste sulla base della vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria.
4. La restituzione del prestito di cui al comma 3 decorre dal dodicesimo mese successivo alla data dell'ultima mensilità corrisposta e deve essere estinto in un periodo non superiore ai dieci anni; l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'erogazione del prestito e per la sua estinzione.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la costituzione presso uno o più enti creditizi di apposito fondo di rotazione; la convenzione per la gestione del fondo è stipulata a' termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e integrazioni.
6. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3 sono valutati per l'anno 1998 in lire 900.000.000; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.
Art. 12
Incentivi per la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 5 della Legge 28 novembre 1996, n. 6081. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che procedono alla stipula di contratti di riallineamento retributivo secondo le previsioni dell'articolo 5 della Legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni un incentivo pari al 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro per il periodo di 60 mesi dal mese successivo in cui termina l'intervento degli sgravi previsti a carico dello Stato, se esistono, o per uno stesso periodo dall'assunzione a tempo indeterminato.
Art. 12
Convenzione I.N.P.S.
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale)1. L'Amministrazione regionale, con riferimento all'attuazione delle misure regionali in materia di politiche del lavoro e sostegno all'impresa, è autorizzata a stipulare con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale apposite convenzioni.
Art. 13
Cumulo con altre agevolazioni1. I benefici di cui al presente titolo sono cumulabili, nello stesso periodo, con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in tema di incentivi all'occupazione sino alla concorrenza dell'incentivo previsto dalla presente legge.
Art. 13
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 20.000.000.000 per l'anno 1998; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.
2. Agli stessi oneri si fa fronte mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 9 - istituita dall'articolo 39 della legge approvata dal Consiglio regionale il 10 dicembre 1998 - della tabella A allegata alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 1998-2000 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento:
Cap. 36208 - (Nuova istituzione) 3.6.2
Recuperi di contributi erogati a datori di lavoro, per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato, che perdano e/o non abbiano i requisiti previsti per usufruire degli incentivi medesimi (art. 10 della presente legge)
1998 P.M.
1999 P.M.
2000 P.M.Cap. 36208/01 - (Nuova istituzione) 3.6.2
Somme derivanti dalla restituzione dei prestiti per periodi formativi (art. 11, comma 3, della presente legge)
1998 P.M.
1999 P.M.
2000 P.M.SPESA
10 - LAVORO
Cap. 10014 - (Nuova istituzione)
1.1.1.6.1.2.06.05 (05.02) Contributi a lavoratori, in congedo o aspettativa senza retribuzione, per corsi formativi (art. 11, comma 1, della presente legge)
1998 lire 600.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.Cap. 10015 - (Nuova istituzione)
1.1.1.6.1.2.06.05 (05.02) Fondo di rotazione per la concessione di prestiti volti alla formazione di laureati o diplomati (art. 11, comma 3, della presente legge)
1998 lire 300.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.Cap. 10136/06 - (Nuova istituzione)
2.1.1.6.2.2.08.02 (08.02) Spese per la stipula della convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (art. 12 della presente legge)
1998 lire 100.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.Cap. 10140 - (Nuova istituzione)
2.1.1.6.3.2.10.02 (02.09) Contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali per favorire l'assunzione di lavoratori (art. 1 della presente legge)
1998 lire 19.000.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1998 e a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 14
Modalità di erogazione del contributo - Procedura automatica D.L. 31.03.98 n. 2131. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa intesa con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, autorizza il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro al predetto istituto e provvede ad accreditare le somme corrispondenti al beneficio concesso.
2. I benefici di cui al presente titolo non sono computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
3. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale comunica l'elenco dei datori di lavoro nei confronti dei quali l'INPS procede al conguaglio. L'Assessore può provvedere altresì alla concessione del beneficio attraverso l'erogazione diretta mensile al datore di lavoro previa presentazione della denuncia mensile delle retribuzioni all'INPS e delle attestazioni di avvenuto versamento dei relativi oneri.
Art. 15
Controlli e accertamenti1. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale predispone un programma annuale di controlli tesi alla verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti previsti dal presente titolo per usufruire degli incentivi. In particolare l'accertamento deve essere indirizzato alla verifica dei requisiti per l'accesso ai contributi sugli oneri previdenziali e assistenziali.
2. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale autorizza i datori di lavoro al conguaglio dei contributi di cui all'articolo 14, nelle more del completamento delle verifiche di cui al comma 1, qualora le istanze siano accompagnate da una dichiarazione di conformità resa ai sensi di legge da un soggetto abilitato all'esercizio della professione di cui all'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 nonché dalle associazioni imprenditoriali, dagli enti bilaterali costituiti tra le parti in forza di accordi interconfederali e di contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del datore di lavoro, attestante il possesso dei requisiti da parte del richiedente.
Art. 16
Campo di applicazione1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge le seguenti fattispecie:
a) assunzioni con contratto di apprendistato presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per il conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore;
b) assunzioni con contratto di formazione e lavoro presso la stessa azienda, ancorché per il conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore.Art. 17
Sanzioni1. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale non ammette al programma degli incentivi i datori di lavoro qualora si riscontri in sede di controlli, alternativamente o cumulativamente, la inesistenza o la non permanenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5.
2. Nell'ipotesi del comma 1, qualora il datore di lavoro abbia già usufruito in tutto o in parte degli incentivi del presente titolo, deve restituirli secondo modalità stabilite con apposito decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, versandoli in un apposito capitolo in entrata nel bilancio della Regione Sardegna.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimane estraneo all'attività di controllo e sanzionatoria derivante dall'applicazione della presente legge.
TITOLO II
Norme a sostegno della riduzione dell' orario di lavoro.Art. 18
Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro contrattuale1. Alle aziende che pratichino entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai propri dipendenti, un orario medio settimanale ridotto rispetto a quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, è riconosciuto uno sgravio contributivo per singolo lavoratore nella seguente misura:
a) su CCNL 40
ore
settimanali
Riduzione a: 38
"
"
7%
37
"
"
10%
36
"
"
13%
35
"
"
16%
b) su CCNL 36
ore
settimanali
Riduzione a: 35
"
"
7%
34
"
"
10%
33,6
"
"
13%
2. Lo sgravio si calcola sull'imponibile FAP al netto delle somme erogate per lo straordinario e non può eccedere per ogni singolo dipendente L. 300.000 mensili.
3. Lo sgravio è personalizzato per ogni singolo lavoratore e compete per un periodo massimo di 48 mesi.
4. Lo sgravio non compete al personale posto in Cassa Integrazione Ordinaria o Straordinaria.
5. L'intervento della Regione si attua con la medesima procedura di cui al Titolo I.
6. La medesima azienda potrà usufruire degli incentivi di cui al Titolo I o al Titolo II purché applicate a dipendenti diversi.
7. L'intervento regionale si cumula con eventuali interventi riconosciuti dello Stato per lo stesso titolo sino alla concorrenza delle percentuali precedentemente indicate.
TITOLO III
Norme a sostegno dei dipendenti delle iniziative industriali privatizzate.Art. 19
Incentivi per il personale occupato non rientrante nelle agevolazioni di cui ai Titoli I e II1. Alle aziende, la cui maggioranza di capitale sociale sia stata acquisita da soggetti privati, a decorrere dall'esercizio 1997, rilevandola da partecipazioni di società finanziarie regionali, nell'ambito della politica di privatizzazione promossa dall'Assessorato regionale dell'Industria di concerto con la Commissione per le privatizzazioni, è riconosciuto un incentivo pari al 20% dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per singolo lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato per il periodo di 36 mesi dall'acquisto della maggioranza di capitale sociale o dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L'intervento della Regione si attua con la medesima procedura prevista al Titolo I.
TITOLO IV
Disposizioni varieArt. 20
Norme transitorie1. Le disposizioni previste dalla legge regionale n. 33 del 1988 e successive modificazioni ed integrazioni, cessano la loro efficacia con l'entrata in vigore della presente legge.
2. Limitatamente alle assunzioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale n. 33 del 1988 fino alla completa erogazione degli incentivi ivi previsti. E' peraltro consentito alle aziende che hanno presentato la domanda di contributo a valere sulla legge regionale a tale contributo per chiedere le agevolazioni di cui alla presente legge.
3. Il periodo dei 60 mesi si potrà applicare solo al personale che, pur avendo diritto, non ha avuto al momento della richiesta di opzione alla nuova legge, alcun contributo.
Art. 21
Norma finanziaria1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 20.200.000.000 per l'anno 1998, in lire 17.900.000.000 per gli anni 1999 e 2000 e in lire 30.000.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1998 e per gli anni 1998 - 2000 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art.30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 e art.34, comma 2, lett. b), della legge regionale 15 aprile 1998, n. 12)
1998 lire 20.242.000.000
1999 lire 17.900.000.000
2000 lire 17.900.000.000In aumento
10 LAVORO
Cap. 10147.00
Contributi derivanti dalla concessione degli incentivi previsti dagli articoli. 5,6,7,8,9,10,11,18,19 della presente legge
1998 lire 20.250.000.000
1999 lire 17.900.000.000
2000 lire 17.900.000.0003. All'ulteriore spesa di lire 13.000.000.000 prevista per gli anni successivi al 2000 si fa fronte col risparmio conseguente alla cessazione degli interventi della legge regionale n. 33 del 1988.
4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al sopraindicati capitoli di bilancio per gli anni 1998-2000 e ai corrispondenti capitoli di bilanci per gli anni successivi.