PROPOSTA DI LEGGE N. 417/B

presentata dai Consiglieri regionali
MASALA - BIGGIO - BOERO - CADONI - CARLONI - FRAU - LIORI - LOCCI - SANNA Maria Noemi- USAI Edoardo il 30 aprile 1998

Misure di politiche attive del lavoro


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta di legge si è inteso fornire un incentivo rapido e concreto ai datori di lavoro che procedano ad assunzioni a tempo indeterminato per i quali, com'è noto, il costo del lavoro proibitivo rappresenta molto spesso un ostacolo insormontabile.

Lo strumento individuato dalla proposta è quello dello sgravio totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per periodi di tempo che arrivano, a seconda della tipologia della assunzione, o della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino al sesto anno di occupazione. In taluni casi è prevista l'integrazione del contributo dello Stato.

La proposta individua diverse categorie di soggetti destinatari degli interventi, dai disoccupati o lavoratori in cassa integrazione guadagni da almeno ventiquattro mesi, agli apprendisti qualificati di cui alla Legge n.56 del 1987, ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai disoccupati che non godono dei benefici della Legge n. 223 del 1991.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA,

composta dai Consiglieri

TUNIS Gianfranco, Presidente - BALLETTO, Vice Presidente - FALCONI, Segretario - TUNIS Marco Fabrizio, Segretario - AMADU - BERTOLOTTI - BIGGIO - CHERCHI - LA ROSA, Relatore - MURGIA - PIRAS - USAI Edoardo - USAI Pietro, pervenuta il 13 ottobre 1998

La Sesta Commissione Lavoro, nella seduta del 11 dicembre 1998, ha approvato il provvedimento in esame facendo proprie le motivazioni in esso contenute e che, stante la particolare rilevanza per il settore del lavoro, richiedono una rapida quanto tempestiva approvazione da parte del Consiglio regionale.


La Commissione finanze, nella seduta del 1° ottobre 1998, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole Secci.

Nota: Il testo della Commissione è unificato con quello del DL 387 e della PL 428.

 TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE
T.U.  D.L.387 - PP.LL.417-428

Art. 1
Soggetti destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

a) gli apprendisti qualificati di cui alla Legge 28 febbraio 1987, n. 56;
b) i soggetti disoccupati che non godono dei benefici della Legge 23 luglio 1991, n. 223, per i quali il datore di lavoro preveda apposito periodo di qualificazione e l'assunzione a tempo indeterminato e disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni;
c) i soggetti disoccupati da almeno 24 mesi;
d) i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi;
e) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223;
f) i soggetti assunti con contratto di formazione e lavoro.

 

Art. 1
Contributo per le assunzioni

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, d'intesa con l'INPS, secondo le modalità di cui ai successivi articoli ad erogare contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di cinque anni, per favorire:

a) l'assunzione a tempo indeterminato di apprendisti qualificati di cui alla Legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

b) l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti inoccupati e disoccupati che non godono dei benefici della Legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;

d) l'assunzione a tempo indeterminato fatta a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento;

e) la trasformazione a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time;

f) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno ventiquattro mesi;

g) l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati da almeno ventiquattro mesi;

h) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223;

i) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori part-time e trasformazione in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato part-time;

l) l'assunzione a tempo determinato da parte di aziende operanti nel settore turistico.

2. L'intervento di cui al presente articolo ha carattere aggiuntivo in termini di successione temporale rispetto a quelli di analoga natura, ove spettanti, a carico dello Stato e si applica nelle misure previste dall'articolo 4 con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 19.000.000.000 per l'anno 1998; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria per gli stessi anni.

Art. 2
Contributo per le assunzioni
e la trasformazione a tempo indeterminato

1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 l'intervento ha carattere aggiuntivo a quelli di analoga natura, ove spettanti, a carico dello Stato, e consiste nello sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro nelle misure di cui ai successivi articoli per:

a) le assunzioni a tempo indeterminato di apprendisti qualificati di cui alla Legge n. 56 del 1987 e successive modifiche e integrazioni;
b) le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disoccupati che non godono dei benefici della Legge n. 223 del 1991, le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge n. 482 del 1968, e successive modifiche e integrazioni, le assunzioni a tempo indeterminato fatte a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento;
c) le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time;
d) le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi;
e) le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati da almeno 24 mesi;
f) le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla Legge n. 223 del 1991.

2. L'intervento di cui al comma 1 si applica anche per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori part-time e per le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato nella misura prevista dall'articolo 6.

 

Art. 2
Individuazione dei datori di lavoro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:

a) imprese individuali, societarie e cooperative, i consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione sarda e operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
b) i lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli ordini e collegi professionali;
c) le organizzazioni, non aventi scopo di lucro, di utilità sociale.

2. Le imprese cooperative, comprese le piccole società cooperative, possono beneficiare dello sgravio contributivo per i rapporti di lavoro che instaurano con i soci lavoratori.

3. I benefici, di cui alla presente legge, sono concessi per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione Sardegna.

Art. 3
Individuazione dei datori di lavoro

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:

a) le imprese individuali, societarie e cooperative, i consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione sarda e operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
b) i lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli ordini e collegi professionali;
c) le organizzazioni, non aventi scopo di lucro, di utilità sociale.

2. Le imprese cooperative possono beneficiare dei contributi anche per assunzioni dei soci.

3. I benefici di cui alla presente legge sono concessi per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione Sardegna.

 

Art. 3
Requisiti del datore di lavoro

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 2 possono beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 1 per le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carico nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.

2. Nello stabilire la media dei dipendenti in carico ai datori di lavoro di cui all'articolo 2, non devono essere conteggiati gli apprendisti, gli assunti in forza di contratto di formazione e lavoro e gli assunti con contratto a tempo determinato.

3. I datori di lavoro, per fruire delle provvidenze di cui al comma 1, non devono aver proceduto, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione, a riduzione di personale che non sia stata causata da processi di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE o dal Ministero del lavoro e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto.

4. I datori di lavoro, per fruire dei contributi relativi alle assunzioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali e devono essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche e integrazioni. Le aliquote dei riservatari possono essere completate anche mediante le assunzioni per le quali si richiedono i contributi medesimi.

Art. 4
Requisiti del datore di lavoro

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 3 possono beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge per le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carico nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.

2. Per le finalità di cui alla presente legge nello stabilire la media dei dipendenti in carico ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 non devono essere conteggiati gli apprendisti, gli assunti in forza di contratto di formazione e lavoro e gli assunti con contratto a tempo determinato.

3. I datori di lavoro, per fruire dei contributi di cui alla presente legge, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione, non devono aver proceduto a riduzione di personale che non sia stata causata da processi di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE o da Ministero del lavoro e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto.

4. I datori di lavoro, per fruire dei contributi di cui alla presente legge per le assunzioni o trasformazioni effettuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali.

 

Art. 4
Misura dei contributi

1.  Ai datori di lavoro di cui all'articolo 2 che assumono a tempo indeterminato i soggetti richiamati nell'articolo 1, viene concesso, da parte dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, un contributo finalizzato allo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali a partire dalla data di cessazione degli sgravi previsti a carico dello Stato, ovvero, in assenza di questi ultimi, a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, nella misura e per il periodo di seguito indicati:

a) per le assunzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed i) dell'articolo 1, comma 1, i contributi sono concessi per un periodo di cinque anni nella misura del cento per cento per i primi tre anni, dell'ottanta per cento per il quarto anno e del sessanta per cento per il quinto anno. Qualora, in relazione alle lettere b), c), d) ed i), si tratti di soggetti che hanno superato i 35 anni di età, la misura dei contributi è pari al cento per cento per l'intero periodo;

b) per le assunzioni di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'articolo 1, comma 1, i contributi sono concessi per un periodo di quattro anni nella misura del cento per cento per il primo anno, dell'ottanta per cento per il secondo anno, del sessanta per cento per il terzo anno e del quaranta per cento per il quarto anno. Qualora le assunzioni a seguito della trasformazione di contratti di formazione lavoro siano avvenute nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, i contributi sono concessi per un periodo di due anni nella misura del cento per cento e dell'ottanta per cento rispettivamente per il primo e secondo anno con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

2. E' altresì concesso a favore dei datori di lavoro di cui all'articolo 2, operanti nel settore del turismo un contributo finalizzato allo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali al fine di favorire il prolungamento dell'attività ricettiva e di servizio turistico. Tali contributi sono concessi nella misura e per il periodo di seguito indicati: per le assunzioni di cui alla lettera l), comma 1, dell'articolo 1, i contributi sono concessi a decorrere dal quarto mese di assunzione e per la durata del contratto a tempo determinato per ciascun anno e per un periodo di cinque anni nella misura dell'ottanta per cento tranne che per l'assunzione di figure munite di qualifiche, specializzazioni e titoli professionali riconosciuti, per le quali la misura dei contributi è pari al cento per cento.

Art. 5
Autorizzazione allo sgravio contributivo

1. Il datore di lavoro, per beneficiare degli incentivi di cui alla presente legge, deve produrre apposita istanza in bollo all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per essere preventivamente autorizzato al conguaglio contributivo di cui al successivo articolo 6.

2. L'autorizzazione si intende concessa se non interviene provvedimento di diniego entro quarantacinque giorni dalla notificazione dell'istanza di cui al comma 1 all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

 

Art. 5
Integrazione del contributo dello Stato

1. Gli incentivi di cui all'articolo 4 per i periodi dallo stesso non previsti ed antecedenti all'intervento regionale sono erogati sino alla concorrenza dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali ai soggetti per i quali non è prevista in parte la copertura statale.

Art. 6
Misure degli incentivi

1. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, che assumono a tempo indeterminato soggetti di cui all'articolo 1, un contributo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo:

a) per l'assunzione di apprendisti, dal tredicesimo al settantaduesimo mese dalla data di assunzione;
b) per l'assunzione di disoccupati da qualificare, dal primo mese al settantaduesimo mese dalla data di assunzione;
c) per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti dipendenti con contratto di formazione e lavoro, dal trentasettesimo al settantaduesimo mese dalla data di assunzione;
d) per l'assunzione di soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria da oltre ventiquattro mesi, dal venticinquesimo al settantaduesimo mese dalla data di assunzione;
d) per l'assunzione di soggetti iscritti alle liste di mobilità, dal diciannovesimo al settantaduesimo mese dalla data di assunzione.

 

Art. 6
Divieto di cumulo

1. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili, nello stesso periodo, con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di incentivi all'occupazione.

Art. 7
Integrazione del contributo dello Stato

1. Gli incentivi di cui all'articolo 6 per i periodi dallo stesso non previsti e antecedenti all'intervento regionale sono erogati sino alla concorrenza pari al totale dello sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali ai soggetti per i quali non è prevista in parte la copertura statale.

 

Art. 7
Modalità di erogazione del contributo

1. L'Assessore regionale del lavoro, stipula apposita convenzione con l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e provvede ad accreditare allo stesso le somme corrispondenti al beneficio concesso.

2. I benefici di cui alla presente legge non sono computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

3. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica all'Assessore regionale del lavoro l'elenco dei datori di lavoro nei confronti dei quali lo stesso istituto procede al conguaglio.

Art. 8
Divieto di cumulo

1. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili, nello stesso periodo, con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di incentivi all'occupazione.

 

Art. 8
Esclusioni

1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge le seguenti fattispecie:

a) assunzioni con contratto di apprendistato presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore;

b) assunzioni con contratto di formazione e lavoro presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per il conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore.

 Art. 9
Modalità di erogazione del contributo

1. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa intesa con l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), autorizza il conguaglio dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro al predetto istituto e provvede ad accreditare le somme corrispondenti al beneficio concesso.

2. I benefici di cui alla presente legge non sono computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l'INPS.

3. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale comunica l'elenco dei datori di lavoro all'INPS che procede al conguaglio nei confronti degli stessi. L'Assessore può provvedere altresì alla concessione del beneficio attraverso l'erogazione diretta mensile al datore di lavoro previa presentazione della denuncia mensile delle retribuzioni all'INPS e delle attestazioni di avvenuto versamento dei relativi oneri.

 

Art. 9
Controlli e revoca contributi

1. Oltre i controlli predisposti dall'INPS, l'Assessore regionale del lavoro predispone un programma annuale di controlli tesi alla verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per usufruire degli incentivi; in particolare l'accertamento deve essere indirizzato alla verifica dei requisiti per l'accesso ai contributi sugli oneri previdenziali ed assistenziali.

2.  Non hanno diritto agli sgravi i datori di lavoro per i quali dovesse riscontrarsi, in sede di controllo, alternativamente o cumulativamente, l'inesistenza o la non permanenza dei requisiti previsti dai precedenti articoli.

3. In tale ipotesi, qualora il datore di lavoro abbia già usufruito in tutto o in parte degli incentivi, deve restituirli, secondo le modalità stabilite da apposito decreto dell'Assessore regionale del lavoro, di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, versandoli in apposito capitolo d'entrata del bilancio della Regione Sardegna.

4. In caso di indebita applicazione di sgravi da parte dei datori di lavoro, si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono a beneficio della Regione.

 Art. 10
Controlli e accertamenti

1. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale predispone un programma annuale di controlli tesi alla verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per usufruire degli incentivi. In particolare l'accertamento deve essere indirizzato alla verifica dei requisiti per l'accesso ai contributi sugli oneri previdenziali e assistenziali.

2. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale autorizza i datori di lavoro al conguaglio dei contributi di cui all'articolo 6, nelle more del completamento delle verifiche di cui al comma 1, qualora le istanze siano accompagnate da una dichiarazione di conformità resa ai sensi di legge da un soggetto abilitato all'esercizio della professione di cui all'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché dalle associazioni imprenditoriali, dagli enti bilaterali costituite tra le parti in forza di accordi interconfederali e di contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del datore di lavoro attestante il possesso dei requisiti da parte del richiedente.

 

Art. 10
Abrogazione di norme

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni.

2. I contributi in conto occupazione di cui alle disposizioni soppresse continuano ad essere erogati fino alla concorrenza delle disponibilità sussistenti ed a ciò destinate nel fondo di cui alla legge regionale n. 33 del 1988.

 Art. 11
Esclusioni

1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge le seguenti fattispecie:

a) assunzioni con contratto di apprendistato presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore;
b) assunzioni con contratto di formazione e lavoro presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per il conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore.

 

Art. 11
Incentivi per periodi formativi

1. L'Amministrazione regionale concede ai lavoratori che abbiano ottenuto dal proprio datore di lavoro, pubblico o privato, un congedo o aspettativa senza retribuzione ai fini formativi, un contributo formativo pari all'ottanta per cento dello stipendio, le eventuali tasse di iscrizione ai corsi frequentati ed una eventuale indennità di trasferta, fino ad un massimo di due milioni di lire mensili, per la frequenza di corsi di formazione o stages presso imprese o pubbliche amministrazioni nel territorio dell'Unione Europea.

2. Il contributo è concesso dall'Assessorato del lavoro, formazione professionale e sicurezza sociale sulla base di una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'inserimento del progetto formativo in un piano aziendale che preveda la temporanea sostituzione del dipendente in congedo con altro personale di pari livello.

3. Al fine di favorire la cooperazione con attività produttive e commerciali gestite da emigrati sardi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di laureati o diplomati, inoccupati o disoccupati, residenti in Sardegna, un prestito a interesse zero non superiore a lire 48.000.000 da erogarsi in rate mensili non superiori a lire 2.000.000 volto a finanziare periodi formativi presso le predette attività per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Tale prestito è concesso dall'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale sulla base di un'istanza, corredata del progetto formativo e imprenditoriale, a cura del richiedente e sottoscritta dal titolare dell'attività produttiva o commerciale indicata per lo svolgimento dell'attività formativa. Le attività che sono realizzate nella Regione Sardegna a conclusione del periodo formativo sono ammesse a fruire delle provvidenze di settore previste sulla base della vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria.

4. La restituzione del prestito di cui al comma 3 decorre dal dodicesimo mese successivo alla data dell'ultima mensilità corrisposta e deve essere estinto in un periodo non superiore ai dieci anni; l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'erogazione del prestito e per la sua estinzione.

5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la costituzione presso uno o più enti creditizi di apposito fondo di rotazione; la convenzione per la gestione del fondo è stipulata a' termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e integrazioni.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3 sono valutati per l'anno 1998 in lire 900.000.000; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

 Art. 12
Controlli e sanzioni

1. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale non ammette al programma degli incentivi i datori di lavoro qualora dovessero riscontrarsi in sede di controlli, alternativamente o cumulativamente, l'inesistenza o la non permanenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5.

2. In tale ipotesi, qualora il datore di lavoro abbia già usufruito in tutto o in parte degli incentivi della presente legge, deve restituirli secondo modalità stabilite da apposito decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, versandoli in apposito capitolo in entrata al bilancio della Regione Sardegna.

3. L'INPS rimane estraneo all'attività di controllo e sanzionatoria derivante dall'applicazione della presente legge.

 

Art. 12
Convenzione I.N.P.S.
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale)

1. L'Amministrazione regionale, con riferimento all'attuazione delle misure regionali in materia di politiche del lavoro e sostegno all'impresa, è autorizzata a stipulare con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale apposite convenzioni.

 Art. 13
Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 156.000.000.000 per l'esercizio 1998 e in lire 312.000.000.000 per l'esercizio 1999 e seguenti.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998 - 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

In diminuzione:

Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 34, comma 2, L.R. 15 aprile 1998, n. 12)
1998 lire 24.000.000.000
1999 lire 260.000.000.000
2000 lire 260.000.000.000

mediante pari riduzione delle seguenti voci della tabella A allegata alla legge finanziaria 1998:

1998
voce 1 lire 8.800.000.000
voce 6 lire 10.000.000.000
voce 8 lire 5.200.000.000

1999
voce 1 lire 5.000.000.000
voce 2 lire 250.000.000.000
voce 8 lire 5.000.000.000

2000
voce 2 lire 250.000.000.000
voce 8 lire 10.000.000.000

Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 34, comma 2, L.R. 15 aprile 1998, n. 12)
1998 lire 132.000.000.000
1999 lire  52.000.000.000
2000 lire  52.000.000.000

mediante riduzioni delle seguenti voci della tabella B allegata alla legge finanziaria 1998:
1998
voce 1 lire 120.000.000.000
voce 6 lire  12.000.000.000
1999
voce 1 lire  52.000.000.000
2000
voce 1 lire  52.000.000.000

In aumento:

10 - LAVORO

Cap. 10147 - (N.I.) -
Contributo della Regione per lo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro
1998 lire 156.000.000.000
1999 lire 312.000.000.000
2000 lire 312.000.000.000

 

Art. 13
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 20.000.000.000 per l'anno 1998; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

2. Agli stessi oneri si fa fronte mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 9 - istituita dall'articolo 39 della legge approvata dal Consiglio regionale il 10 dicembre 1998 - della tabella A allegata alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 1998-2000 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento:

Cap. 36208 - (Nuova istituzione) 3.6.2
Recuperi di contributi erogati a datori di lavoro, per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato, che perdano e/o non abbiano i requisiti previsti per usufruire degli incentivi medesimi (art. 10 della presente legge)
1998 P.M.
1999 P.M.
2000 P.M.

Cap. 36208/01 - (Nuova istituzione) 3.6.2
Somme derivanti dalla restituzione dei prestiti per periodi formativi (art. 11, comma 3, della presente legge)
1998 P.M.
1999 P.M.
2000 P.M.

SPESA

10 - LAVORO

Cap. 10014 - (Nuova istituzione)
1.1.1.6.1.2.06.05 (05.02) Contributi a lavoratori, in congedo o aspettativa senza retribuzione, per corsi formativi (art. 11, comma 1, della presente legge)
1998 lire 600.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.

Cap. 10015 - (Nuova istituzione)
1.1.1.6.1.2.06.05 (05.02) Fondo di rotazione per la concessione di prestiti volti alla formazione di laureati o diplomati (art. 11, comma 3, della presente legge)
1998 lire 300.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.

Cap. 10136/06 - (Nuova istituzione)
2.1.1.6.2.2.08.02 (08.02) Spese per la stipula della convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (art. 12 della presente legge)
1998 lire 100.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.

Cap. 10140 - (Nuova istituzione)
2.1.1.6.3.2.10.02 (02.09) Contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali per favorire l'assunzione di lavoratori (art. 1 della presente legge)
1998 lire 19.000.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1998 e a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.