DISEGNO DI LEGGE N. 387/B
presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale,
DEIANA il 29 dicembre 1997Misure urgenti per l'occupazione
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L'impostazione di un adeguato piano di politiche attive del lavoro richiede una premessa metodologica ispirata ai seguenti criteri:
- una corretta definizione delle cosiddette "politiche attive del lavoro";
- una precisa indicazione delle finalità perseguite e del metodo adottato;
- una giustificazione di ciascuna misura in rapporto alle aspettative sull'efficacia delle stesse e al rapporto costo benefici.LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Le politiche attive del lavoro, in quanto finalizzate alla creazione di nuove occasioni di lavoro, presentano importanti affinità sia rispetto alle politiche di sviluppo o di creazione d'impresa, sia rispetto alle politiche assistenziali.
Esse differiscono dalle politiche di sviluppo. In queste ultime l'incremento occupazionale costituisce la ricaduta della creazione o dello sviluppo dell'attività produttiva. Teoricamente potrebbe affermarsi che le politiche attive del lavoro per eccellenza, invece, sono rappresentate da misure idonee a favorire la creazione di nuove opportunità lavorative indipendentemente dalla creazione d'impresa o da una sua crescita.
L'occupazione che si determina con le politiche attive del lavoro non solo, di norma, non è costituita dalla ricaduta dell'investimento produttivo, ma, al contrario, lo sviluppo dell'azienda potrebbe essere indotto proprio da tali politiche indipendentemente da altre misure incentivanti.
Le politiche attive del lavoro debbono essere distinte anche dalle politiche assistenziali, queste ultime sono caratterizzate, essenzialmente, dal fatto che l'incremento occupazionale corrisponde esattamente all'entità dell'intervento pubblico ed è destinato a cessare automaticamente non appena viene meno l'investimento. Le politiche del lavoro, invece, sono basate sull'ipotesi che l'intervento pubblico inneschi modalità di funzionamento del mercato del lavoro idonee a produrre effetti tendenzialmente stabili e, comunque, destinati a durare anche dopo la cessazione degli incentivi, laddove sia utilizzata tale modalità di intervento.
Non è quindi il nome attribuito a tali politiche a rivelarne la natura, bensì la funzione che oggettivamente esse sono idonee a realizzare. Uno stesso provvedimento, in altri termini, può essere considerato di politica del lavoro o assistenziale a seconda del contesto nel quale è inserito. Un esempio può essere efficace: la Legge n. 285 del 1977, con l'istituzione del contratto di formazione, ha introdotto nel nostro ordinamento una misura di politica attiva del lavoro, la misura era basata sull'ipotesi che gli imprenditori, a seguito di un più facile accesso al contratto di lavoro a termine (tale era, ed è, il Cfl) e ad un incentivo economico, avrebbero utilizzato tale forma contrattuale, creando nuove, anche se in parte temporanee, occasioni di lavoro.
Ma lo stesso contratto di formazione, quando è stato utilizzato dalle Amministrazioni pubbliche, ha perso tale sua funzione, trasformandosi da misura di politica del lavoro (obiettivo sostanzialmente fallito nel settore privato) in misura meramente assistenziale. Il risultato, infatti, è stato determinato non dal verificarsi dell'ipotesi che stava alla base dell'incentivazione, bensì esattamente dal numero di posti che Stato e Regioni hanno creato finanziandoli integralmente.
Le politiche del lavoro genuine sono caratterizzate da un rapporto di causa ed effetto, laddove la causa è costituita dalla misura adottata e l'effetto da un verificarsi dell'incremento occupazionale voluto o, comunque, da un incremento occupazionale, laddove è evidente (ma non è una politica del lavoro) che le Amministrazioni pubbliche producono esattamente i posti di lavoro che decidono di mettere a concorso.
Ciò comporta che le politiche attive del lavoro possono essere definite, essenzialmente, solo sotto il profilo teleologico: sono tali quelle che perseguono la finalità di incremento dell'occupazione che non sia costituita da una ricaduta occupazionale della creazione d'impresa o che non derivi da misure meramente assistenziali.
Tali politiche consistono, pertanto, in qualsiasi misura idonea al perseguimento della finalità desiderata.
Le politiche attive del lavoro, spesso, non sono esclusive, ma sono realizzate congiuntamente con altri interventi:
- il fine desiderato può essere raggiunto anche mediante l'utilizzazione di altri strumenti, come la stessa job creation o attraverso misure assistenziali;
- gli interventi volti alla creazione di nuova occupazione possono consistere in una combinazione di interventi di diversa natura. Se la coincidenza con le politiche di sviluppo può essere facilmente in-tesa, non deve stupire neppure la possibile, parziale, coincidenza con le politiche assistenziali. Gli interventi di per sé assistenziali, come quelli dei lavori socialmente utili, se per le modalità di svolgimento possono costituire l'occasione per un successivo inserimento lavorativo dei disoccupati, realizzano una vera e propria politica del lavoro. L'assistenza realizzata in maniera intelligente può trasformarsi in autentica politica del lavoro. Tra le due forme può verificarsi un'osmosi per cui si passa dalle une alle altre (ma anche viceversa) senza soluzione di continuità.
Sulla base di tali premesse è possibile elaborare uno schema generale nel quale si distinguono le politiche attive del lavoro propriamente dette, da quelle che, per le considerazioni appena esposte, possiamo definire "improprie".
INCENTIVAZIONE ECONOMICA
INCENTIVAZIONE
NORMATIVAMISURE
DI ANIMAZIONEIn esenzione
- fiscalizzazione degli oneri sociali
- sgravi fiscali
In aggiunta
- contributi per l'assunzione:
- di particolari categorie
- con particolari forme
- Modifiche di norme di legge o regolamentari la cui "rigidità" si suppone ostacoli la disponibilità ad assumere (es. abolizione richiesta numerica, istituzione del lavoro temporaneo, deroghe al divieto di assunzione a tempo determinato..)
- Stage
- Attività di formazione professionale
- Attività di orientamento
- Attività di osservazione
- Agenzia per l'incontro tra domanda e offerta
- Redistribuzione del lavoro
- Riduzione dell'orario di lavoro
Attivazione
- solo dallo Stato
Attivazione
- Stato, Regioni, Comuni, ecc.
Attivazione
- Stato
Attivazione
- Stato, Regioni, Comuni, secondo le rispettive competenze
POLITICHE ASSISTENZIALI
POLITICHE DI SVILUPPO
Di tipo passivo:
- Cassa integrazione guadagni
- Indennità di disoccupazione
- Indennità di mobilità
Di tipo attivo:
- Lavori socialmente utili
- Cantieri scuola
- Lavori di pubblica utilità
- job creation e strumenti collegati (es. servizi collegati alle imprese)
Attivazione:
- Stato, Regioni, Comuni
Attivazione
- Stato, Regioni
Si può così osservare una, seppur indicativa, tipologia delle possibili misure di politica del lavoro, ovviamente incompleta, che pone in evidenza l'ampia, e non esaustiva, gamma degli interventi che possono essere realizzati.
Si segnala pertanto:
che politiche di incentivazione finanziaria non sono che una parte, certamente non la più importante, degli interventi possibili;
che, pur escludendo alcune tipologie di intervento, di esclusiva competenza statale, sono ampie le possibilità di intervento non solo a livello regionale, ma anche a dimensione sub - regionale;
che le modalità di progettazione delle politiche del lavoro non sono "standard" o predefinite, ma se ne possono proporre sempre di nuove e diverse, modificandole in qualsiasi momento, a tutti i livelli, secondo le esigenze e le capacità di ideazione;
che, di conseguenza, si richiede una specifica competenza e professionalità diffusa, non presente, a livello attuale, nel territorio regionale.
FINALITA' E METODO
Se si tiene conto della ispirazione fondamentale delle politiche del lavoro, che si perfezionano per stadi successivi a seconda dell'idoneità a perseguire il risultato, possono indicarsi alcuni principi (da intendere non in senso dogmatico, ma come linee di tendenza) dei quali si è tenuto conto nella progettazione degli interventi.
Cultura. Le politiche del lavoro costituiscono, prima di tutto, una cultura. Per ottenere un buon risultato occorre che tutti i soggetti coinvolti possiedano una solida preparazione. Tale preparazione deve fondarsi, prima di tutto, su precise basi concettuali. Solo in tal modo gli operatori non saranno ripetitori o esecutori, ma potranno essere "ideatori intelligenti" delle politiche del lavoro. L'acquisizione di competenze tecniche è successiva, essa riguarda la conoscenza delle modalità di accesso, a tutti i livelli, delle opportunità offerte dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale. Ma il successo sta nella capacità di progettazione e realizzazione non ripetitiva, originale, realizzata a partire dalle esigenze del territorio di ciascuno, che può aversi solo se si possiede, oltreché la competenza tecnica, un profondo retroterra culturale.
Se un primo profilo della rilevanza culturale attiene ai responsabili, in senso ampio, della progettazione e realizzazione delle politiche del lavoro, un secondo profilo ha una funzione che potrebbe definirsi di indirizzo (per alcuni versi addirittura educativa) nei confronti della collettività, che va oltre l'efficacia in senso stretto della misura. Se si fa emergere un rapporto di lavoro nero, e per la prima volta un lavoratore entra nel mercato del lavoro ufficiale e incomincia ad avere i contributi versati per la sua pensione, se lo si rende edotto dell'importanza di questo fatto e dei meccanismi pensionistici probabilmente egli tenderà a far di tutto per rimanere nel mercato del lavoro ufficiale. Le politiche del lavoro, anche solo per il fatto che se ne discuta, che sono pubblicizzate, e che gli operatori le studiano con attenzione per verificare i possibili vantaggi che sperano di ottenere, possono indicare alcune linee di tendenza per successivi, virtuosi, comportamenti.
Economicità. L'incentivo, essenzialmente, consiste nel prospettare ad uno o più soggetti un vantaggio o un beneficio (economico o non economico) per indurlo a realizzare un comportamento che, nelle politiche del lavoro, consiste nella creazione di nuove opportunità di lavoro (ma anche il suo mantenimento o la modifica delle condizioni praticate). L'incentivo, quindi, è efficace se produce, almeno in parte, il risultato voluto. Non sono incentivi, pertanto, i benefici offerti agli imprenditori perché compiano un'azione (ad esempio un'assunzione con Cfl) che comunque avrebbero compiuto anche senza l'incentivo. Ciò non significa che non debbano concedersi contributi, anche generalizzati, ai datori di lavoro, al fine di ridurre il costo del lavoro: semplicemente tali provvedimenti esulano, di norma, dall'ambito delle politiche del lavoro, costituendo piuttosto misure di politica economica tout-court, che vanno realizzati al di fuori della strumentazione e degli organismi preposti alla realizzazione delle politiche del lavoro.
Se si opera nel campo e con le modalità delle politiche del lavoro, gli incentivi devono essere indi-rizzati esclusivamente verso i soggetti che, si ipotizza, realizzeranno il comportamento voluto grazie all'incentivo stesso. Non meno importante è l'entità. Gli incentivi, soprattutto se a carattere economico, devono essere incrementati sino alla misura idonea a determinare il comportamento voluto (purché tale misura sia ragionevole). Offrire un incentivo "x" per indurre un determinato comportamento, quando sarebbe sufficiente la metà, significa uno spreco di risorse che potrebbero essere meglio utilizzate a favore di altri soggetti o per altre misure, così da aumentare l'efficacia complessiva dell'intervento.
Verifica. Tutte le politiche del lavoro devono essere soggette ad un minuzioso controllo. La costante verifica potrebbe essere definita una caratteristica intrinseca delle politiche del lavoro. Ciò è necessario per verificare la loro corretta applicazione (sono certe alcune ipotesi di abuso che porta-no addirittura alla ripetizione degli incentivi per lo stesso lavoratore, o all'evasione degli obblighi derivanti dalla normativa in virtù della quale sono concessi gli incentivi), ma non tanto per finalità repressive (peraltro ancora, e in prospettiva, di competenza ministeriale) quanto per conseguire i migliori risultati in termini di selezione. Non occorre dimenticare che tutti i provvedimenti previsti sono destinati a cessare automaticamente con l'esaurirsi dello stanziamento.
Non meno importante è l'altra finalità del controllo: quella di consentire degli adattamenti (di cui già si è detto) che devono caratterizzare lo svilupparsi delle politiche del lavoro. Il controllo è tanto più importante per le politiche che consentono, come il più delle volte si dovrebbe, un margine di discrezionalità da parte del responsabile. In tal caso, l'esigenza della verifica dovrà essere rafforzata dall'obbligo di relazione, per incominciare ad avviare un sistema di controllo dei risultati impostato sempre più sul merito.
Collegamento con la politica economica regionale. Le politiche attive del lavoro non sono né asettiche, né indipendenti dalle altre politiche economiche della Regione. Tutte le volte che si opera in questo campo, e ciò si verificherà sempre più spesso, dovranno realizzarsi sinergie con gli indirizzi della politica economica regionale. Si osserverà che talune norme, laddove occorre operare una selezione dei settori o aree geografiche, o del tipo di impresa e quant'altro si voglia, non sono compiutamente definite nella norma. Ciò dipende dalla necessità di pervenire ad una ragionevole scelta in armonia con gli indirizzi della politica economica regionale. Se è intendimento della Regione tentare di arrestare lo spopolamento delle aree interne, ad esempio, è probabilmente utile privilegia-re l'imprenditorialità giovanile a condizione che si insedi in tali aree piuttosto che favorire, indirettamente, la migrazione dei residenti in tali aree nei centri principali. Se si vuole agevolare il piccolo commercio, dovrà porsi un limite alla dimensione dell'impresa beneficiaria per non dirottare la maggior parte dei contributi verso le imprese di più grandi dimensioni che, in gran parte, originano tale crisi. Se non si vogliono "sprecare risorse" sarebbe bene escludere i settori economici a domanda rigida, nei quali anche una forte incentivazione economica non potrebbe determinare una crescita del numero degli occupati. Alcuni interventi potrebbero essere concentrati nelle aree con più forte crisi occupazionale, e così via.
ANALISI DEI PROVVEDIMENTI
1. Progetto di animazione territoriale per la diffusione della cultura delle politiche del lavoro
Il progetto muove dall'ipotesi, ampiamente suffragata, che la difficoltà nella realizzazione di idonee politiche del lavoro a livello territoriale dipenda, in parte, dall'impreparazione dei soggetti preposti alla loro realizzazione, quando non addirittura alla mancanza di soggetti cui sia affidato tale incarico.
Tale "impreparazione" può dipendere da diversi fattori, quali:
- mancanza di riconoscimento della funzione da parte degli enti locali territoriale e conseguente assenza di figure specificamente preparate;
- carenza di informazione sulle possibilità offerte dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
- impreparazione specifica alla elaborazione di progetti di intervento nel territorio;
- assenza di una idonea cultura delle politiche del lavoro. Tale elemento deve essere considerato prioritario in quanto la sua assenza determina le disfunzioni sopra indicate.
Tale "impreparazione" può determinare, a sua volta:
- assenza di adeguate informazioni per gli utenti delle politiche del lavoro;
- mancato o limitato accesso alle risorse disponibili per il finanziamento di politiche del lavoro nel territorio (regionali, nazionali, comunitarie);
- carenza di elaborazione innovativa e mera ripetitività degli accessi alle diverse tipologie di concessione dei contributi senza alcun carattere di originalità.
Il progetto dovrebbe essere finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) formazione di base concettuale sulle politiche del lavoro per formare soggetti capaci di ideazione propositiva, cioè di adeguare alle caratteristiche del territorio le opportunità proposte dalla legislazione nazionale, regionale e comunitaria. Tale formazione è volta anche alla più proficui utilizzazione delle risorse, ivi comprese quelle proprie degli enti di appartenenza, con le quali (se si ha capacità di elaborare, finanziare e realizzare politiche suscettibili di offrire positive ricadute occupazionali) si realizzano vere e proprie politiche del lavoro;
b) informazione dettagliata sulla legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia di politiche del lavoro e di sviluppo e sulla predisposizione dei progetti;
c) informazioni sulle tecniche di orientamento destinate ai soggetti presenti nel territorio;
d) informazioni sulle tecniche di rilevamento delle caratteristiche sociali del territorio, con particolare riferimento alla situazione di occupazione/disoccupazione.
Le possibili ricadute sono evidenti.2. Provvedimenti per la creazione d'impresa
La fattispecie si inquadra tra le forme di incentivazione dell'imprenditorialità giovanile realizzate in Sardegna che, a partire dalla legge regionale n. 28 del 1984, hanno costituito uno dei non molti esempi positivi di politiche per l'occupazione. Il modello prescelto è quello recentemente introdotto dal legislatore nazionale, consistente nella concessione di contributi a fondo perduto e di mutui a tasso agevolato per i giovani che presentino i migliori progetti per iniziative imprenditoriali.
Sono stati apportati, tuttavia, alcuni correttivi:
- per garantire il genuino spirito imprenditoriale che deve caratterizzare le iniziative finanziabili;
- per favorire positive ricadute nel territorio;
- per raccordarli alle linee di politica economica della Regione.
E' apparso opportuno stabilire almeno criteri di priorità (che potranno essere meglio precisati secondo le linee della politica economica regionale).
Pur senza escludere nessun settore, si propone di favorire i progetti che presentino le seguenti caratteristiche:
- l'utilizzo di beni prodotti in Sardegna;
- lo svolgimento dell'attività nell'area socio - economica di residenza del proponente, intendendosi per essa prioritariamente il comune, la comunità montana, la provincia;
- lo svolgimento di attività che utilizzino tecnologie eco - compatibili o biologiche.
Appare ragionevole escludere quanti nei cinque anni precedenti abbiano svolto attività d'impresa in qualità di titolari o di soci. Non essendo il finanziamento illimitato, potranno avere un'occasione quanti si affacciano al mercato della creazione d'impresa per la prima volta.
3. Politiche di incentivazione economica
L'efficacia delle misure di incentivazione economica per la promozione dell'occupazione è sempre stata dubbia. Per quanto riguarda l'esperienza sarda, si può affermare che la ricaduta occupazionale di tali misure è stata particolarmente scarsa. Uno studio sui contratti di formazione e lavoro, relativo ai primi anni di applicazione della legge regionale n. 33 del 1988, in materia di contratti di formazione e lavoro, ha rilevato che gli incentivi aggiuntivi concessi dalla Regione sarda sono stati praticamente irrilevanti per la creazione di nuove occasioni di lavoro. In altri termini quasi tutte le nuove assunzioni con contratto di formazione e lavoro si sarebbero prodotte anche in assenza del contributo regionale aggiuntivo (Demontis, Loy, Il contratto di formazione e lavoro in Sardegna tra aspettative e risultati mancati, Quaderni trimestrali di studi sardi, 1993).
La migliore dottrina ha osservato che la tradizione di incentivi "sia automatici che a pioggia, tanto per la creazione di imprese quanto per la promozione dell'occupazione... ha trovato origine nella mancanza di intelligenti politiche di promozione dell'occupazione" (Treu, La promozione dell'occupazione, profili legislativi e contrattuali, lezione svolta nell'Università di Reggio Calabria il 22 marzo 1997).
Oltretutto un'incentivazione economica "generalizzata" non può neppure rientrare a pieno titolo tra le misure di politica attiva del lavoro: la si dovrebbe inquadrare, più correttamente, tra le misure di politica economica tout-court.
Solo un'incentivazione economica fortemente selettiva, per settori, categorie, aree di crisi, tassi di disoccupazione e quant'altro si voglia, può ritenersi ammissibile, criteri cui si ispirano particolarmente gli articoli 3 e 4. Solo una forte selezione, peraltro, consente un'adeguata "osservazione" dei risultati, elemento da ritenere assolutamente indispensabile per il futuro sviluppo di questo tipo di politiche.
In questo campo, tra l'altro, si registra un forte ritardo della Regione sarda rispetto alle politiche del lavoro nazionali e di altre regioni autonome.
Per quanto riguarda il contratto di formazione e lavoro le novità introdotte dal "pacchetto Treu" rendono ripetitivi alcune analoghe misure in vigore nella Regione sarda.
Anche per ciò si ritiene urgente e indilazionabile:
- la cessazione, con poche eccezioni, delle misure di incentivazione economica stabilite dall'articolo 7 della legge regionale n. 33 del 1988, che mentre determinano un onere economico elevato, non sembrano produrre effettive occasioni di lavoro. Ciò dovrà essere realizzato, ovviamente, facendo salve le aspettative già maturate da parte degli imprenditori in base alla disciplina vigente;
- l'utilizzo dello strumento dell'incentivazione economica con modalità fortemente selettive, soggette a controllo e, per alcuni versi, anche con carattere sperimentale.
A questi principi sono ispirate le tecniche di intervento basate sulla concessione di incentivi economici.
Gli interventi sono articolati come segue:
Incentivazione delle assunzioni in aziende ricomprese in atti di programmazione negoziata
La Regione, attraverso atti di programmazione negoziata ha inteso operare per il riequilibro delle aree più svantaggiate, interessate al fenomeno dello spopolamento attraverso la valorizzazione delle vocazioni economico produttive del territorio.
Al fine di contribuire a migliorare le condizioni per l'attuazione dei programmi e in particolar modo favorire gli insediamenti produttivi e massimizzare gli effetti sull'occupazione, la Regione provvederà ad erogare incentivi a favore di quelle aziende ricomprese negli atti di programmazione negoziata che effettueranno nuove assunzioni dalla data di approvazione della presente legge.
Tale misura è da ritenersi integrativa di quelle più generali poste in essere nei suddetti atti di programmazione.
Sostegno all'occupazione degli ultraquarantenni
Al fine di tutelare un segmento particolarmente debole del mercato del lavoro, costituito dai lavoratori ultraquarantenni disoccupati, che non godono di nessuna forma di sostegno al reddito, l'Amministrazione regionale interverrà con un contributo fisso, in conto riduzione costo lavoro, per la durata massima di due anni, in favore di imprese individuali o societarie che procedono alla loro assunzione.
Non si è ritenuto opportuno prevedere particolari criteri selettivi basati su zone geografiche, aree di crisi e tassi di disoccupazione, data la generalizzata e omogenea situazione regionale a tale riguardo e la forte connotazione sociale del provvedimento teso a sostenere il reinserimento dei lavoratori ultraquarantenni a rischio di espulsione dal mercato del lavoro e in previsione della contrattazione degli interventi nazionali di promozione dei lavori socialmente utili.
Apprendistato
La Regione incentiverà le assunzioni di apprendisti che potranno essere effettuate nei settori di attività previsti in attuazione del patto nazionale per il lavoro. Tale misura scaturisce dalla considerazione dell'intrinseca valenza di questa materia in termini di formazione e accrescimento delle abilità professionali. Il presente istituto verrà incentivato attraverso l'erogazione, in conto salario, di un contributo fisso mensile per un periodo di due anni in favore di quelle imprese che assumeranno un nuovo apprendista.
Alle imprese che alla fine del contratto di apprendistato lo trasformeranno in assunzione a tempo indeterminato, riconoscendo la qualifica e il salario contrattuale, è concesso un contributo ulteriore per la durata di dodici mesi.
Contratti di formazione lavoro
A completamento degli interventi statali in materia di contratti di formazione e lavoro, la Regione, quale misura aggiuntiva di difesa e consolidamento dell'occupazione e di riduzione del costo del lavoro, accorderà alle aziende che svolgono la propria attività nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, che abbiano registrato un decremento demografico negli ultimi tre anni, un contributo pari al costo previdenziale per ulteriori dodici mesi per ogni singolo contratto di formazione lavoro che verrà trasformato a tempo indeterminato.
Agenzia del lavoro
In attesa di una riforma dell'istituto che si ritiene sempre più urgente e indilazionabile e che potrà avvenire contestualmente alla delega alla Regione di funzioni amministrative dello Stato in materia di lavoro e servizi all'impiego, si è dovuto procedere con cautela. Si è ritenuto tuttavia di proporre l'immediata sospensione delle misure dettate dall'articolo 7 della Legge n. 331 del 1988.
In mancanza di ulteriori punti di riferimento l'Agenzia conserva, in generale, le incombenze sinora previste dalla legge istitutiva.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE E FINANZIARIE
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento dal fondo per i nuovi oneri legislativi, di lire 64.900.000.000 previsto al capitolo 03017 - Tab. B della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (Legge finanziaria).
Al fine di semplificare e accelerare le procedure di spesa si è stabilito di rinviare la ripartizione dei singoli stanziamenti ad un successivo decreto dell'Assessore del lavoro sulla base di apposita delibera della Giunta regionale. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica, sono state chiaramente espresse le incompatibilità con analoghe misure regionali e nazionali onde evitare l'accesso cumulativo a diversi benefici per lo stesso intervento. I criteri, le modalità e i tempi di erogazione dei benefici nonché le misure di verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati sono rinviati al previsto decreto dell'Assessore del lavoro sulla base dell'apposita delibera della Giunta regionale.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
composta dai Consiglieri
TUNIS Gianfranco, Presidente - BALLETTO, Vice Presidente - FALCONI, Segretario - TUNIS Marco Fabrizio, Segretario - AMADU - BERTOLOTTI - BIGGIO - CHERCHI - LA ROSA, Relatore - MURGIA - PIRAS - USAI Edoardo - USAI Pietro
pervenuta l'11 dicembre 1998
La Sesta Commissione Lavoro, nella seduta del 11 dicembre 1998, ha approvato il provvedimento in esame facendo proprie le motivazioni in esso contenute e che, stante la particolare rilevanza per il settore del lavoro, richiedono una rapida quanto tempestiva approvazione da parte del Consiglio regionale.
Nota: Il testo della Commissione è unificato con quello della PL 417 e della PL 428.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
T.U. D.L.387 - PP.LL.417-428Art. 1
Finalità della legge1. La Regione Autonoma della Sardegna nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, lettera b), dello Statuto speciale, in attesa di una revisione generale delle disposizioni relative alle politiche del lavoro finalizzate al pieno esercizio del diritto al lavoro e alla formazione ed elevazione professionale di tutti i cittadini, promuove misure urgenti di politica attiva del lavoro per favorire la creazione di nuove opportunità lavorative.
2. I provvedimenti di cui alla presente legge sono in armonia con gli indirizzi della politica regionale di sviluppo economico e sono compatibili con le istanze di riforma di cui al comma 1, rispetto alle quali costituiscono una parziale anticipazione. Essi consistono in misure di incentivazione economica, in misure di animazione economica, in servizi reali e nelle conseguenti misure di verifica e di controllo finalizzate al perseguimento degli obiettivi.
3. I provvedimenti di cui alla presente legge sono realizzati in sintonia con le politiche del lavoro nazionali e comunitarie.
4. Sono privilegiati gli interventi che, direttamente o indirettamente, favoriscono la diffusione di una cultura di politica del lavoro e l'incentivazione di nuovi posti di lavoro destinati a durare nel tempo.
Art. 1
Contributo per le assunzioni1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, d'intesa con l'INPS, secondo le modalità di cui ai successivi articoli ad erogare contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di cinque anni, per favorire:
a) l'assunzione a tempo indeterminato di apprendisti qualificati di cui alla Legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;
b) l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti inoccupati e disoccupati che non godono dei benefici della Legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;
d) l'assunzione a tempo indeterminato fatta a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento;
e) la trasformazione a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time;
f) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno ventiquattro mesi;
g) l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati da almeno ventiquattro mesi;
h) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223;
i) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori part-time e trasformazione in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato part-time;
l) l'assunzione a tempo determinato da parte di aziende operanti nel settore turistico.
2. L'intervento di cui al presente articolo ha carattere aggiuntivo in termini di successione temporale rispetto a quelli di analoga natura, ove spettanti, a carico dello Stato e si applica nelle misure previste dall'articolo 4 con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 19.000.000.000 per l'anno 1998; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria per gli stessi anni.
Art. 2
Progetto di animazione territoriale
per la diffusione della cultura
delle politiche del lavoro1. L'Assessorato regionale del lavoro, attraverso gli strumenti esistenti e in collaborazione con qualificate strutture anche universitarie, predispone un piano di aggiornamento professionale e informazione destinato ad amministratori e funzionari degli enti locali della Sardegna, finalizzato ad un approfondimento specialistico per la progettazione, realizzazione e valutazione delle politiche del lavoro. Il suddetto piano di aggiornamento deve prevedere un momento propedeutico di coinvolgimento e concertazione con gli enti locali e loro associazioni.
2. Il progetto è volto a diffondere la cultura delle politiche attive del lavoro, intesa quale capacità di ideazione, progettazione e realizzazione di misure finalizzate all'incremento dell'occupazione, nel territorio di appartenenza, con risorse proprie o derivate.
3. Il progetto, articolato nel territorio, deve prevedere interventi specialistici, seminari, esercitazioni pratiche e simulazione di interventi, predisposizione di sussidi didattici di aggiornamento anche al fine di mantenere una struttura di collegamento destinata a conservare la funzione nel tempo.
4. Tutte le Amministrazioni locali, con particolare riferimento a quelle più decentrate e di minori dimensioni, devono partecipare all'iniziativa con almeno un funzionario.
5. Il progetto è articolato in diversi moduli di cui il primo, di carattere sperimentale, è rivolto ai Comuni sotto i cinquemila abitanti che hanno registrato un decremento demografico negli ultimi tre anni.
Art. 2
Individuazione dei datori di lavoro1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:
a) imprese individuali, societarie e cooperative, i consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione sarda e operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
b) i lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli ordini e collegi professionali;
c) le organizzazioni, non aventi scopo di lucro, di utilità sociale.
2. Le imprese cooperative, comprese le piccole società cooperative, possono beneficiare dello sgravio contributivo anche per i rapporti di lavoro che instaurano con i soci lavoratori.
3. I benefici, di cui alla presente legge, sono concessi per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione Sardegna.
Art. 3
Misure straordinarie per la promozione
del lavoro autonomo per soggetti
disoccupati e inoccupati1. Al fine di favorire la nascita di iniziative imprenditoriale individuali da realizzarsi nel territorio regionale da parte di sardi disoccupati e inoccupati residenti in Sardegna, è indetta una selezione per l'individuazione di duecento progetti meritevoli di finanziamento per i quali sono concessi contributi a fondo perduto e mutui con tasso agevolato secondo i criteri di cui ai successivi commi.
2. Sono ammessi alla richiesta di finanziamento i progetti che prevedono la creazione di nuove imprese ubicate in Sardegna con un investimento complessivo non superiore a lire 150.000.000 esclusi gli oneri per l'acquisto di aree, costruzione e ristrutturazione di immobili, e che non siano già beneficiari delle provvidenze di cui alla Legge 28 novembre 1996, n. 608, articolo 9 septies.
3. Per la formulazione della selezione finale sono considerati elementi preferenziali:
a) l'utilizzo di beni prodotti in Sardegna;
b) lo svolgimento nell'area socio - economica di residenza del proponente, intendendosi per essa prioritariamente il comune, la Comunità montana, la provincia;
c) lo svolgimento di attività che utilizzano tecnologie eco - compatibili o biologiche.4. Gli ammessi al contributo devono svolgere l'attività indicata per almeno cinque anni, pena la restituzione dei contributi.
5. La Regione finanzia i progetti prescelti con un contributo massimo di lire sessanta milioni di cui fino a trenta a fondo perduto, fino a venti milioni con un mutuo a tasso agevolato, fino a dieci milioni a fondo perduto per le spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività.
6. Ai titolari dei progetti selezionati può essere richiesta la partecipazione ad iniziative di qualificazione e riqualificazione professionale, da svolgersi prima dell'inizio dell'attività, e alla cui frequenza è subordinata la concessione dei benefici.
Art. 3
Requisiti del datore di lavoro1. I datori di lavoro di cui all'articolo 2 possono beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 1 per le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carico nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.
2. Nello stabilire la media dei dipendenti in carico ai datori di lavoro di cui all'articolo 2, non devono essere conteggiati gli apprendisti, gli assunti in forza di contratto di formazione e lavoro e gli assunti con contratto a tempo determinato.
3. I datori di lavoro, per fruire delle provvidenze di cui al comma 1, non devono aver proceduto, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione, a riduzione di personale che non sia stata causata da processi di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE o dal Ministero del lavoro e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto.
4. I datori di lavoro, per fruire dei contributi relativi alle assunzioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali e devono essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche e integrazioni. Le aliquote dei riservatari possono essere completate anche mediante le assunzioni per le quali si richiedono i contributi medesimi.
Art. 4
Incentivazione delle assunzioni in aziende ricomprese in atti di programmazione negoziata1. Per favorire le assunzioni nelle aziende ricomprese in atti di programmazione negoziata (contratti di programma, contratti d'area e patti territoriali) regionali e nazionali che vengono stipulati tra enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici o privati, finalizzati alla promozione dello sviluppo locale, sono concessi contributi in conto occupazione per le assunzioni a tempo indeterminato nella misura di lire 6.000.000 per il primo anno di contratto.
Art. 4
Misura dei contributi1. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 2 che assumono a tempo indeterminato i soggetti richiamati nell'articolo 1, viene concesso, da parte dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, un contributo finalizzato allo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali a partire dalla data di cessazione degli sgravi previsti a carico dello Stato, ovvero, in assenza di questi ultimi, a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, nella misura e per il periodo di seguito indicati:
a) per le assunzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed i) dell'articolo 1, comma 1, i contributi sono concessi per un periodo di cinque anni nella misura del cento per cento per i primi tre anni, dell'ottanta per cento per il quarto anno e del sessanta per cento per il quinto anno. Qualora, in relazione alle lettere b), c), d) ed i), si tratti di soggetti che hanno superato i 35 anni di età, la misura dei contributi è pari al cento per cento per l'intero periodo;
b) per le assunzioni di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'articolo 1, comma 1, i contributi sono concessi per un periodo di quattro anni nella misura del cento per cento per il primo anno, dell'ottanta per cento per il secondo anno, del sessanta per cento per il terzo anno e del quaranta per cento per il quarto anno. Qualora le assunzioni a seguito della trasformazione di contratti di formazione lavoro siano avvenute nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, i contributi sono concessi per un periodo di due anni nella misura del cento per cento e dell'ottanta per cento rispettivamente per il primo e secondo anno con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
2. E' altresì concesso a favore dei datori di lavoro di cui all'articolo 2, operanti nel settore del turismo un contributo finalizzato allo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali al fine di favorire il prolungamento dell'attività ricettiva e di servizio turistico. Tali contributi sono concessi nella misura e per il periodo di seguito indicati: per le assunzioni di cui alla lettera l), comma 1, dell'articolo 1, i contributi sono concessi a decorrere dal quarto mese di assunzione e per la durata del contratto a tempo determinato per ciascun anno e per un periodo di cinque anni nella misura dell'ottanta per cento tranne che per l'assunzione di figure munite di qualifiche, specializzazioni e titoli professionali riconosciuti, per le quali la misura dei contributi è pari al cento per cento.
Art. 5
Misure per favorire l'occupazione
dei lavoratori ultraquarantenni1. Al fine di favorire occasioni di lavoro possono essere concessi alle aziende contributi per l'assunzione di disoccupati o inoccupati di età superiore ai quarant'anni o, anche in mancanza del requisito dell'età, che siano iscritti alle liste di mobilità previste dalla Legge n. 223 del 1991 e non percepiscono l'indennità di mobilità.
2. Per l'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di cui al comma 1, i datori di lavoro possono ricevere un contributo fisso di lire 700.000 mensili per la durata di ventiquattro mesi.
3. Per l'assunzione a tempo determinato per almeno sei mesi i datori di lavoro possono ricevere un contributo fisso di lire 500.000 mensili per la durata massima di dodici mesi. Ove, al termine dei dodici mesi, il rapporto sia trasformato in rapporto a tempo indeterminato, gli stessi datori di lavoro possono godere dello stesso contributo per ulteriori dodici mesi.
4. Le contribuzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere concesse alle aziende che hanno proceduto a licenziamenti negli ultimi dodici mesi, se non per giusta causa, per raggiungimento dell'età pensionabile o per fine lavori.
Art. 5
Integrazione del contributo dello Stato1. Gli incentivi di cui all'articolo 4 per i periodi dallo stesso non previsti ed antecedenti all'intervento regionale sono erogati sino alla concorrenza dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali ai soggetti per i quali non è prevista in parte la copertura statale.
Art. 6
Provvedimenti in materia di apprendistato1. Al fine di favorire l'incremento occupazionale mediante contratti di apprendistato nelle aziende artigiane e in tutti gli altri settori di attività secondo quanto previsto dall'articolo 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, è concesso un contributo fisso annuo di lire 6.000.000, per ogni apprendista assunto e per una durata massima di due anni.
2. Alle aziende di cui al comma 1, che alla fine del contratto di apprendistato lo trasformano in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riconoscendo la qualifica e il salario contrattuale, è concesso per il primo anno di trasformazione del contratto un ulteriore contributo di lire 5.000.000.
Art. 6
Divieto di cumulo1. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili, nello stesso periodo, con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di incentivi all'occupazione.
Art. 7
Provvedimenti in materia di contratti
di formazione e lavoro1. Ad integrazione degli interventi statali in materia di contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 15 della Legge n. 196 del 1997, la Regione, quale misura aggiuntiva di difesa e consolidamento dell'occupazione e di riduzione del costo del lavoro, al termine dell'intervento statale, concede alle aziende che hanno trasformato i contratti di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato un contributo pari al costo previdenziale per ulteriori dodici mesi.
2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi, in via sperimentale, alle sole aziende che svolgono la propria attività nei comuni al di sotto dei cinquemila abitanti e che hanno registrato un decremento demografico negli ultimi tre anni.
Art. 7
Modalità di erogazione del contributo1. L'Assessore regionale del lavoro, stipula apposita convenzione con l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e provvede ad accreditare allo stesso le somme corrispondenti al beneficio concesso.
2. I benefici di cui alla presente legge non sono computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
3. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica all'Assessore regionale del lavoro l'elenco dei datori di lavoro nei confronti dei quali lo stesso istituto procede al conguaglio.
Art. 8
Erogazione dei contributi1. I benefici di cui ai precedenti articoli possono essere concessi ai datori di lavoro che non hanno proceduto a riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la data di richiesta dei contributi (salvo licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo), per le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I benefici di cui alla presente legge possono essere revocati nei casi di inadempienze comunque accertate da parte dei datori di lavoro riguardanti gli obblighi fiscali e previdenziali, nonché il rispetto delle norme contrattuali e di quelle in materia di sicurezza sul lavoro.
3. Non possono essere concessi contributi per l'assunzione di lavoratori che abbiano già prestato attività lavorativa presso il datore di lavoro richiedente, a qualunque titolo e anche per diversa qualifica professionale per la quale si sia beneficiato di contributi derivanti da leggi nazionali o regionali. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono comunque incompatibili con provvidenze regionali o nazionali percepite allo stesso titolo.
4. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi nei limiti dello stanziamento previsto e sono erogati dall'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
5. Con decreto dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta del Comitato del lavoro, ex legge regionale n. 33 del 1988, sono fissati modalità, tempi e criteri di concessione e individuati gli strumenti di istruttoria, verifica e controllo finalizzati al perseguimento degli obiettivi.
6. La ripartizione delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi previsti è effettuato con decreto dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa deliberazione della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
Esclusioni1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge le seguenti fattispecie:
a) assunzioni con contratto di apprendistato presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore;
b) assunzioni con contratto di formazione e lavoro presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per il conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore.
Art. 9
Misure urgenti per l'Agenzia regionale lavoro1. In attesa della revisione organica della legislazione in materia di politiche del lavoro di cui all'articolo 1 della presente legge, sono soppresse le lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27.
2. Sono inoltre ammissibili le richieste per la concessione dei contributi di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 33 del 1988, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 27 del 1993, per i giovani che sono stati assunti con contratto di formazione e lavoro prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
Controlli e revoca contributi1. Oltre i controlli predisposti dall'INPS, l'Assessore regionale del lavoro predispone un programma annuale di controlli tesi alla verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per usufruire degli incentivi; in particolare l'accertamento deve essere indirizzato alla verifica dei requisiti per l'accesso ai contributi sugli oneri previdenziali ed assistenziali.
2. Non hanno diritto agli sgravi i datori di lavoro per i quali dovesse riscontrarsi, in sede di controllo, alternativamente o cumulativamente, l'inesistenza o la non permanenza dei requisiti previsti dai precedenti articoli.
3. In tale ipotesi, qualora il datore di lavoro abbia già usufruito in tutto o in parte degli incentivi, deve restituirli, secondo le modalità stabilite da apposito decreto dell'Assessore regionale del lavoro, di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, versandoli in apposito capitolo d'entrata del bilancio della Regione Sardegna.
4. In caso di indebita applicazione di sgravi da parte dei datori di lavoro, si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono a beneficio della Regione.
Art. 10
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 64.900.000.000 nell'anno 1997.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 2, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 e art. 34, comma 2, legge regionale 8 marzo 1997, n. 9)
1997 lire 64.900.000.000mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce della tabella B allegata alla legge finanziaria.
In aumento:
10 - LAVORO
Cap. 10135 - (N.I.) - 2.1.2.4.3.3.10.02 (08.02)
Fondo per la promozione di misure urgenti di politica attiva del lavoro destinata a favorire la creazione di nuove opportunità lavorative
1997 lire 64.900.000.000Art. 10
Abrogazione di norme1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni.
2. I contributi in conto occupazione di cui alle disposizioni soppresse continuano ad essere erogati fino alla concorrenza delle disponibilità sussistenti ed a ciò destinate nel fondo di cui alla legge regionale n. 33 del 1988.
Art. 11
Incentivi per periodi formativi1. L'Amministrazione regionale concede ai lavoratori che abbiano ottenuto dal proprio datore di lavoro, pubblico o privato, un congedo o aspettativa senza retribuzione ai fini formativi, un contributo formativo pari all'ottanta per cento dello stipendio, le eventuali tasse di iscrizione ai corsi frequentati ed una eventuale indennità di trasferta, fino ad un massimo di due milioni di lire mensili, per la frequenza di corsi di formazione o stages presso imprese o pubbliche amministrazioni nel territorio dell'Unione Europea.
2. Il contributo è concesso dall'Assessorato del lavoro, formazione professionale e sicurezza sociale sulla base di una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'inserimento del progetto formativo in un piano aziendale che preveda la temporanea sostituzione del dipendente in congedo con altro personale di pari livello.
3. Al fine di favorire la cooperazione con attività produttive e commerciali gestite da emigrati sardi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di laureati o diplomati, inoccupati o disoccupati, residenti in Sardegna, un prestito a interesse zero non superiore a lire 48.000.000 da erogarsi in rate mensili non superiori a lire 2.000.000 volto a finanziare periodi formativi presso le predette attività per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Tale prestito è concesso dall'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale sulla base di un'istanza, corredata del progetto formativo e imprenditoriale, a cura del richiedente e sottoscritta dal titolare dell'attività produttiva o commerciale indicata per lo svolgimento dell'attività formativa. Le attività che sono realizzate nella Regione Sardegna a conclusione del periodo formativo sono ammesse a fruire delle provvidenze di settore previste sulla base della vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria.
4. La restituzione del prestito di cui al comma 3 decorre dal dodicesimo mese successivo alla data dell'ultima mensilità corrisposta e deve essere estinto in un periodo non superiore ai dieci anni; l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'erogazione del prestito e per la sua estinzione.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la costituzione presso uno o più enti creditizi di apposito fondo di rotazione; la convenzione per la gestione del fondo è stipulata a' termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e integrazioni.
6. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3 sono valutati per l'anno 1998 in lire 900.000.000; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.
Art. 12
Convenzione I.N.P.S.
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale)1. L'Amministrazione regionale, con riferimento all'attuazione delle misure regionali in materia di politiche del lavoro e sostegno all'impresa, è autorizzata a stipulare con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale apposite convenzioni.
Art. 13
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 20.000.000.000 per l'anno 1998; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.
2. Agli stessi oneri si fa fronte mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 9 - istituita dall'articolo 39 della legge approvata dal Consiglio regionale il 10 dicembre 1998 - della tabella A allegata alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 1998-2000 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento:
Cap. 36208 - (Nuova istituzione) 3.6.2
Recuperi di contributi erogati a datori di lavoro, per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato, che perdano e/o non abbiano i requisiti previsti per usufruire degli incentivi medesimi (art. 10 della presente legge)
1998 P.M.
1999 P.M.
2000 P.M.Cap. 36208/01 - (Nuova istituzione) 3.6.2
Somme derivanti dalla restituzione dei prestiti per periodi formativi (art. 11, comma 3, della presente legge)
1998 P.M.
1999 P.M.
2000 P.M.SPESA
10 - LAVORO
Cap. 10014 - (Nuova istituzione)
1.1.1.6.1.2.06.05 (05.02) Contributi a lavoratori, in congedo o aspettativa senza retribuzione, per corsi formativi (art. 11, comma 1, della presente legge)
1998 lire 600.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.Cap. 10015 - (Nuova istituzione)
1.1.1.6.1.2.06.05 (05.02) Fondo di rotazione per la concessione di prestiti volti alla formazione di laureati o diplomati (art. 11, comma 3, della presente legge)
1998 lire 300.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.Cap. 10136/06 - (Nuova istituzione)
2.1.1.6.2.2.08.02 (08.02) Spese per la stipula della convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (art. 12 della presente legge)
1998 lire 100.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.Cap. 10140 - (Nuova istituzione)
2.1.1.6.3.2.10.02 (02.09) Contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali per favorire l'assunzione di lavoratori (art. 1 della presente legge)
1998 lire 19.000.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1998 e a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi