CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURATESTO UNIFICATO N. 58-79-107-115-121-122/A
Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale
e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998
Approvato dalla Quinta Commissione nella seduta del 10 dicembre 2014
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RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA
composta dai consiglieri
LOTTO, Presidente e relatore di maggioranza - CRISPONI, vice Presidente - LEDDA, Segretario - TEDDE, Segretario - CARTA - COMANDINI - FLORIS - MANCA Pier Mario - MORICONI - CHERCHI Oscar - RUBIU, relatore di minoranza - TENDAS - UNALI
Relazione di maggioranza
pervenuta il 12 dicembre 2014
Il testo unificato recante norme in materia di multifunzionalità in agricoltura, è stato approvato a maggioranza, con l'astensione dei consiglieri di minoranza, dalla commissione quinta in data 10 dicembre 2014 ed è derivato dall'unificazione delle proposte 58-79-107-115-121-122. Dopo una iniziale ipotesi di lavoro che puntava ad alcune modifiche della legge n. 18 del 1998, recante norme in materia di agriturismo, la commissione ha ritenuto utile prendere in esame tutte le proposte di legge presentate in materia di agriturismo, ittiturismo, pesca turismo, fattorie didattiche e fattorie sociali. L'obiettivo, comune alla maggioranza e minoranza, era quello di definire una nuova legge quadro sui principali aspetti della multifunzionalità in agricoltura con il fine di superare alcune criticità della legge n. 18 sull'agriturismo e di normare aspetti finora ignorati dalla legislazione regionale quali, appunto, ittiturismo, pesca turismo, fattorie didattiche e fattorie sociali.
La sintesi, ampia e completa, è stata possibile per il clima positivo che si è instaurato in commissione tra tutte le forze politiche che, non a caso, hanno partecipato con impegno e indistintamente alla costruzione del testo unificato. La commissione, peraltro, si è avvalsa oltre che dell'indiscutibile impegno della segreteria, che ha saputo cogliere il meglio dell'ampio e proficuo confronto di questi mesi, sia della collaborazione degli assessorati all'agricoltura e alla sanità , il cui contributo è risultato indispensabile per giungere ad un testo completo e aderente alle esigenze reali delle imprese interessate. Per meglio rispondere a quest'ultima esigenza, inoltre, la commissione ha avviato un'ampia consultazione delle organizzazioni di categoria delle imprese agricole e ittiche, dei gruppi organizzati degli operatori agrituristici e dei rappresentanti delle imprese alberghiere e della ristorazione.
Obbiettivo di fondo della legge resta quello di promuovere la multifunzionalità come strumento per favorire l'integrazione del reddito alle imprese agricole e ittiche, nonché la promozione dello sviluppo turistico regionale anche attraverso la valorizzazione del nostro patrimonio storico culturale, delle nostre tradizioni, della tipicità e della qualità dei nostri prodotti agricoli e agroalimentari. Tali obbiettivi sono meglio specificati nell'articolo 1 della legge che riassume le finalità della norma.
Il capo II tratta il tema dell'agriturismo indicando le pratiche che rientrano nell'attività agrituristica intesa come attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzo delle proprie strutture fondiarie. Accanto alla fornitura di alloggio e alla somministrazione di alimenti e bevande, è prevista la possibilità di organizzare degustazioni di prodotti aziendali e territoriali, la trasformazione e vendita dei prodotti aziendali, nonché l'organizzazione di attività didattiche e culturali, pratiche sportive, escursionistiche e altre attività ricreative.
All'articolo 4 vengono definiti i prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, con particolare riferimento ai prodotti aziendali, da utilizzare nella misura non inferiore al 35 per cento, ai prodotti acquistati da imprese agricole sarde e ai prodotti sardi identificati con marchio di qualità che assieme ai primi non possono rappresentare meno dell'80 per cento del totale. Tali limiti minimi sono stati introdotti allo scopo di legare l'attività di ristorazione alle produzioni dell'azienda, del territorio e dell'isola, lasciando però all'impresa agricola o ittica, la possibilità di approvvigionarsi, per non più del 20 per cento, di prodotti di provenienza diversa in quanto indisponibili nel territorio regionale o per rispondere a specifiche esigenze sanitarie e di diete speciali.
Altro tema di grande interesse, trattato con maggiore puntualità e rispondenza alle esigenze degli operatori, sono i limiti all'esercizio dell'attività agrituristica relativamente al numero dei pasti, con l'introduzione del numero massimo di 100 pasti giornalieri, e alla ospitalità con un adeguamento del numero massimo di posti letto che dagli originari 20 passa a 26 e con l'esclusione dal conteggio dei minori di 12 anni. Anche nel riferimento alla dimensione aziendale è stata introdotta una seppur modesta modifica, prevedendo aumenti di un posto letto e un campeggiatore per ogni 2 ettari di superficie oltre i 10 ettari.
Altro tema di grande interesse, trattato agli articoli 8, 9 e 10, è rappresentato dalla macellazione, dalle caratteristiche dei locali polifunzionali per la lavorazione delle carni e del latte e dalle norme igienico sanitarie relative ai locali ad uso agrituristico. In ogni caso, con il determinante contributo dell'assessorato alla sanità, si fa stretto riferimento alle norme nazionali ed europee a salvaguardia della salute degli operatori e degli utenti. Di particolare interesse appare però la norma relativa alla macellazione di cui all'articolo 8 dove, per le aziende agrituristiche con allevamenti annessi, viene consentita la macellazione di alcune categorie di suini e di piccoli ruminanti in impianti posti all'interno dell'azienda e per i quali si prevede il soddisfacimento di requisiti minimi e commisurati ad una produzione limitata. Sarà cosi possibile macellare in azienda suinetti, agnelli e capretti, venendo incontro ad una esigenza di molte aziende agrituristiche fin'ora pesantemente condizionate dall'impossibilità di tale pratica e pertanto sottoposte ad eccessivi costi di produzione per il ricorso a servizi extra aziendali.
All'articolo 11 viene normata la questione relativa alla classificazione delle aziende agrituristiche, uniformando la legislazione sarda a quella nazionale sia nel simbolo, sia nelle classi, prevedendo da uno a cinque soli. Di particolare interesse, per l'attribuzione dei livelli più elevati di classificazione, il riferimento al legame dei servizi offerti alle peculiarità e alle tipicità regionali nonché all'utilizzo più marcato delle proprie produzioni nella somministrazione di pasti.
Il capo III della proposta tratta le questioni specifiche relative all'attività di ittiturismo e pescaturismo con particolare riferimento alle definizioni, ai prodotti utilizzabili nella somministrazione dei pasti e ai locali utilizzabili per dette attività.
Il capo IV tratta delle attività di fattoria didattica e fattoria sociale con la definizione della offerta formativa e delle attività finalizzate alla promozione umana e all'integrazione sociale. L'articolo 19 riguarda gli spazi e le risorse aziendali utilizzabili per l'attività di fattoria didattica e sociale.
Il capo V tratta le materie comuni alle diverse attività di multifunzionalità previste in legge. Viene così definito, all'articolo 20, il delicato tema della connessione e complementarietà nonché le modalità di dimostrazione della prevalenza dell'attività principale rispetto alle attività complementari ed i compiti di relativo accertamento da parte della Agenzia agricola competente. Agli articoli 21 e 22 viene trattato il tema della comunicazione d'inizio attività per l'esercizio della multifunzionalità in campo agricolo e ittico.
Di particolare interesse innovativo, per i suoi possibili risvolti sulla qualità dei servizi, è l'introduzione della figura dell'operatore qualificato, l'istituzione dei corsi di formazione e abilitazione e l'attività di studio e ricerca, di cui agli articoli 23, 24 e 25.
Con l'articolo 26 viene istituito l'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche con la previsione delle specifiche sezioni dedicate a ciascuna delle singole attività previste in legge. La tenuta dell'Albo è demandato all'Assessorato regionale all'agricoltura e riforma agro pastorale mentre copia dello stesso e dei relativi aggiornamenti, dovranno essere trasmessi all'Assessorato al turismo artigianato e commercio. I dati dell'Albo, inoltre, dovranno confluire nell'Osservatorio regionale della multifunzionalità istituito, ai sensi dell'articolo 27, presso l'Agenzia regionale competente.
Negli articoli 28, 29, 30 e 31 sono trattati i temi relativi agli obblighi, alla vigilanza e controllo, alla sospensione e revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività e alle sanzioni amministrative.
Al capo VI vengono previste le disposizioni finali tra cui, all'articolo 32, la predisposizione, da parte della Giunta regionale, di apposite direttive di attuazione disciplinanti, tra l'altro, le modalità di accertamento della indisponibilità dei prodotti, le modalità di svolgimento dell'attività di macellazione, i requisiti dei locali polifunzionali, le procedure e i criteri di classificazione, le modalità di accertamento del rapporto di connessione e complementarietà, la definizione dei corsi di formazione, le modalità di funzionamento delle dell'Albo regionale della multifunzionalità. All'articolo 33 viene prevista la abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998.
Con la presente legge, pertanto, viene approvata una norma che allarga la disciplina regionale al più ampio campo della multifunzionalità per le aziende agricole e ittiche, con l'obbiettivo dichiarato di creare per le stesse ulteriori opportunità di crescita e sviluppo.
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Relazione di minoranza
pervenuta il 19 dicembre 2014
Preso atto della superata e ormai anacronistica normativa regionale, la proposta di testo unificato presentata dalla maggioranza, recante il titolo "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998", rappresenta una inderogabile necessità per il sistema economico-agricolo della Regione Sardegna alla luce di molteplici aspetti.
In primis, temi come la tutela dell'ambiente e la biodiversità cominciano ad assumere un ruolo sempre più strategico e un peso sempre maggiore nella politica agricola comune, tanto da condizionare sempre più gli aiuti e i finanziamenti dell'Unione europea verso il settore.
Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è l'attuale contingenza economica che attanaglia il settore primario generando la necessità di interventi complementari che possano alleviare le cicliche flessioni di mercato delle diverse filiere produttive.
A fronte di tale condivisa finalità, la proposta di testo unificato in esame presenta più di un aspetto di criticità tanto da dover esprimere una valutazione non positiva sulla stessa. Inoltre, per quanto concerne l'attività agrituristica, la proposta in esame non apporta, di fatto, alcuna novità di particolare rilievo rispetto alla normativa regionale attualmente in vigore, precludendo qualsiasi margine di miglioramento per le aziende agrituristiche sarde. La principale criticità riscontrata concerne le parti da definire del provvedimento in esame, le quali non risultano essere coerenti e conformi sia con la disciplina civilistica sia con la normativa statale speciale di riferimento.
A questo riguardo si fa presente come le definizioni di attività agrituristica, ittuturismo, pescaturismo, agricoltura sociale rientrino nella materia "ordinamento civile" e, come tali, appartengano alla competenza esclusiva della legislazione statale.
In particolare, l'articolo 2 del predetto testo unico in esame si pone in contrasto con le norme quadro nazionali derivanti dalla legge n. 96 del 2006, che risolve le questioni sulla titolarità della materia, nonché la modifica dell'articolo 2135 del codice civile, nonché l'introduzione del principio di "multifunzionalità" dell'impresa agricola.
L'agriturismo deve essere visto alla luce del principio della complementarietà e della connessione con l'attività dell'azienda agricola, quindi il legame tra la produzione agricola e il contesto territoriale deve giocare un ruolo di primaria importanza. Proprio per tale ragione, è da ritenersi indispensabile che allorquando l'attività agrituristica preveda la somministrazione dei pasti, la provenienza prevalente della materia prima deve essere di produzione aziendale.
La bozza di legge prevede che la percentuale di prodotti di origine aziendale sia almeno del 35 per cento, quota sicuramente inadeguata e insufficiente al raggiungimento dell'obiettivo di complementarietà prefissato; alla luce di tale aspetto, sentiti gli esercenti del settore, riteniamo inammissibile una percentuale inferiore al 50 per cento.
Un ulteriore elemento di innovazione colpevolmente trascurato nella stesura della bozza del testo unificato concerne l'indicazione del principio di anzianità, secondo cui una azienda agricola può divenire agriturismo nella produzione di beni primari.
Di conseguenza, per non tradire il significato e lo spirito dell'agriturismo che invece ha bisogno di essere tutelato rispetto a quelle forme di ristorazione collegate forzosamente all'agricoltura, va rimarcata l'importanza dei principi di prevalenza dei prodotti somministrati e di anzianità, in termini di esperienza nella produzione.
I limiti all'attività agrituristica, statuiti all'articolo 7 del testo unificato in esame, pongono dei quesiti importanti all'applicabilità della stessa alle attività già avviate, le quali subirebbero inevitabilmente un danno economico non trascurabile, proponiamo a tal fine una applicabilità non retroattiva e quindi relativa solamente alle nuove attività.
Per quanto concerne l'ultimo punto di analisi è necessario partire dal presupposto che le caratteristiche peculiari dell'attività in oggetto nella Regione sono fortemente condizionate dalla stagionalità dei flussi turistici, per cui l'attività ha dei picchi stagionali ai quali corrispondono lunghi periodi di stasi nei quali la clientela è per la grande maggioranza costituita da residenti. Proprio per tali motivi i limiti statuiti dall'articolo 7 della proposta di legge appaiono ingiustificati e gravemente dannosi.
Per questo ci troviamo fortemente obbligati a porci in contrapposizione nei confronti di una proposta di legge incapace di rispondere ai problemi degli operatori del settore agrituristico, destabilizzandone ulteriormente il mercato.
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TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998.
Capo I
Principi generaliArt. 1
Finalità1. La Regione promuove, favorisce e disciplina le attività multifunzionali delle imprese agricole e ittiche al fine di:
a) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali e negli ambienti acquatici, con particolare attenzione alle zone a rischio di spopolamento, agevolando l'insediamento dei giovani e delle donne nei settori agricolo e ittico;
b) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse del territorio e del mare;
c) differenziare, integrare e incrementare il reddito dell'imprenditore agricolo e ittico;
d) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
e) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità locali e a filiera corta e le tradizioni enogastronomiche locali;
f) diffondere la cultura rurale e della pesca della Sardegna, i suoi usi le sue tradizioni;
g) informare i consumatori sull'origine e sulle specificità dei prodotti agricoli, ittici e agro-alimentari regionali;
h) sviluppare servizi innovativi rivolti all'inclusione sociale e al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, all'assistenza e alla riabilitazione delle persone in condizione di disagio, al supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche.
Art. 2
Ambito di applicazione1. Ai fini della presente legge, rientrano nel concetto di multifunzionalità le seguenti attività:
a) agriturismo;
b) ittiturismo;
c) pescaturismo;
d) fattoria didattica;
e) fattoria sociale.
Capo II
AgriturismoArt. 3
Attività agrituristica1. Per attività agrituristica si intende l'attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda a integrazione del reddito.
2. Rientrano nell'attività agrituristica:
a) la fornitura di alloggio in appositi locali aziendali;
b) l'ospitalità in spazi aziendali aperti destinati alla sosta di campeggiatori, roulottes e caravans;
c) la somministrazione di alimenti e bevande;
d) l' organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e territoriali;
e) la trasformazione, il confezionamento e la vendita dei prodotti agricoli aziendali, anche con lavorazioni esterne;
f) l'organizzazione, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, delle seguenti attività connesse:
1) attività didattiche e culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio enogastronomico, etno-antropologico e artigianale regionale;
2) attività di pratica sportiva, pesca sportiva, escursionismo, ippoterapia e attività affini;
3) altre attività ricreative in genere.
Art. 4
Prodotti utilizzabili nella somministrazione
di pasti, alimenti e bevande1. I pasti, gli alimenti e le bevande offerti al pubblico, preferibilmente provenienti dalla filiera corta, sono espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare identitaria e territoriale.
2. Nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:
a) prodotti propri dell'azienda agricola e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda, anche attraverso lavorazioni di terzi, nella misura di almeno il 35 per cento dei prodotti complessivamente impiegati;
b) prodotti acquistati direttamente da altre imprese agricole regolarmente operanti con sede in Sardegna;
c) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
d) prodotti certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;
e) prodotti agroalimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).3. La somma dei prodotti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) è pari, in valore, ad almeno l'80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.
4. La provenienza e le caratteristiche dei prodotti impiegati sono documentate nelle fatture di acquisto.
5. La produzione aziendale, quando non diversamente determinabile, è stimata sulla base delle colture dichiarate nel fascicolo aziendale, eventualmente integrata dalla documentazione disponibile in azienda relativa all'acquisto e all'impiego dei mezzi tecnici.
6. Qualora, per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie non sia possibile rispettare i limiti percentuali di cui ai commi 2 e 3 deve essere data comunicazione al comune competente per territorio, il quale verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività in deroga a detti limiti percentuali.
7. È sempre consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute; tali prodotti non rientrano nel calcolo percentuale di cui al comma 3.
Art. 5
Locali per attività agrituristiche1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche possono essere utilizzati, anche parzialmente, gli edifici esistenti all'interno dell'azienda agricola, compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo.
2. I fondi e gli edifici utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo mantengono la destinazione a uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.
3. Quando l'attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici idonei, è autorizzato l'esercizio delle attività di agriturismo nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, a condizione che sia garantita la presenza di connotati di spiccata tipicità dell'edificio e del luogo.
Art. 6
Ospitalità in spazi aperti1. L'ospitalità in spazi aziendali aperti è svolta in aree, denominate agricampeggio, appositamente allestite e attrezzate per la sosta e il soggiorno.
2. Gli agricampeggio possono disporre di tende, roulotte, caravan, autocaravan o camper per la sosta e il soggiorno.
3. L'ospitalità in spazi aperti è realizzata esclusivamente in ambienti rurali.
Art. 7
Limiti all'esercizio dell'attività agrituristica1. L'attività agrituristica è consentita secondo i volumi di seguito indicati:
a) per le aziende aventi superficie minore o uguale a 10 ettari il limite massimo per l'ospitalità è di 6 camere e 10 posti letto per l'alloggio nei locali e di 5 piazzole e 15 campeggiatori per l'ospitalità in spazi aperti;
b) per le aziende di dimensioni superiori è stabilito un incremento di un posto letto e di un campeggiatore per ogni 2 ettari oltre i 10, con i limiti massimi di 14 camere e 26 posti letto e di 10 piazzole e 30 campeggiatori, fatti salvi i limiti massimi già autorizzati alle aziende agrituristiche in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge;
c) in aggiunta agli ospiti di cui alle lettere a) e b) possono essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti entro il numero di 100 coperti giornalieri e 1.800 mensili; al numero massimo di 100 coperti giornalieri sono ammesse 15 deroghe annuali, dietro presentazione di comunicazione al comune competente per territorio, con un massimo di 2 deroghe al mese.2. Nel conteggio dei posti letto e dei campeggiatori di cui al comma 1 non sono computati i minori di 12 anni.
Art. 8
Lavorazione di carni, latte e prodotti derivati1. Le attività di preparazione, trasformazione, confezionamento e conservazione, per la somministrazione o vendita diretta di carni, latte e prodotti derivati, effettuate nella cucina dell'agriturismo o in un locale polivalente artigianale posto all'interno dell'azienda agricola, sono soggette alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di igiene dei prodotti alimentari e, in particolare, al regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare) e al regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari).
2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e dei locali adibiti alla lavorazione, nonché del piano aziendale di autocontrollo, si tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti propri.
3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, le attività di cui al comma 1 sono soggette a registrazione presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, previa presentazione da parte dell'impresa di una dichiarazione autocertificativa dell'avvio dell'attività al comune competente.
Art. 9
Macellazione1. La macellazione di ungulati domestici (bovini, equini, suini, ovini e caprini) e di avi-cunicoli per volumi di macellazione eccedenti le 50 UBE/anno (una Unità Bovina Equivalente = 200 polli = 125 conigli, o combinazioni), è consentita esclusivamente negli impianti che abbiano ottenuto il riconoscimento comunitario di cui al Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
2. Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 e può essere effettuata in strutture non esclusivamente dedicate, anche mediante l'utilizzo del locale polivalente di cui all'articolo 8 comma 1, purché idonee allo scopo e appositamente registrate, la macellazione di avi-cunicoli provenienti dall'allevamento dell'azienda, quali volatili da cortile e di piccola selvaggina da penna (polli, tacchini, faraone, oche, anatre, piccioni, quaglie) e lagomorfi (conigli e lepri allevate) destinati alla ristorazione agrituristica o alla vendita diretta al consumatore finale per un quantitativo consentito di capi macellabili, tenendo conto del dimensionamento dell'impianto, sino a un massimo di 50 UBE/anno.
3. Al fine di salvaguardare la sostenibilità dei sistemi produttivi tradizionali della Regione, nelle aziende agrituristiche con allevamenti annessi è consentita la macellazione di alcune categorie di suini e di piccoli ruminanti sino a un massimo di 24 UBE/anno (una Unità Bovina Equivalente = 10 ovini o caprini adulti = 7 suini o cinghiali di peso tra 15 e 100 kg = 20 agnelli o capretti o suinetti di peso inferiore a 15 kg, o combinazioni), destinati esclusivamente alla ristorazione agrituristica o alla vendita diretta al consumatore finale, in impianti posti all'interno dell'azienda agricola e di limitate dimensioni per i quali, fermo restando l'obbligatorietà del riconoscimento comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 e del rispetto di quanto previsto in materia di benessere animale dal Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 1099/2009 (Regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento), sia previsto il soddisfacimento di requisiti minimi commisurati a una produzione limitata nel rispetto del concetto di "marginalità", purché sia assicurata la presenza delle attrezzature essenziali per il contenimento degli animali e di mezzi, anche manuali, di sollevamento tali da permettere lo svolgimento delle operazioni sull'animale sospeso e in condizioni igieniche appropriate.
4. Nel rispetto del concetto di "marginalità" e al fine di promuovere a "sistema" la rete agrituristica regionale, un'azienda agrituristica che non disponga di un proprio impianto di macellazione può usufruire dell'impianto di un'altra azienda agrituristica riconosciuto ai sensi del comma 3, nei limiti di macellazione dello stesso e, nel caso del trasporto di propri animali per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda, nel rispetto del regolamento (CE) 22 dicembre 2004, n. 1/2005 (Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97).
5. I sottoprodotti della macellazione sono smaltiti ai sensi del regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 regolamento sui sottoprodotti di origine animale). Qualora il ritiro di tali sottoprodotti, anche in considerazione delle limitate quantità prodotte, non avvenga nella stessa giornata di macellazione, il loro conferimento può essere differito oltre le ventiquattro ore a condizione che la conservazione degli stessi avvenga in appositi imballi a perdere, completi della data di produzione e riposti in apposito congelatore utilizzato esclusivamente per tale scopo.
Art. 10
Norme igienico sanitarie1. I locali adibiti a uso agrituristico hanno i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti per gli edifici già esistenti, compresi quelli da ristrutturare o adeguare, sono ammesse deroghe ai limiti di altezza e agli indici di illuminazione e di aerazione previsti dalle normative vigenti. Le deroghe sono motivate e concesse dai comuni nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.
2. Gli alloggi agrituristici sono dotati di idonei servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone o frazioni di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.
3. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti, in assenza di servizi igienici adeguati nelle piazzole di sosta, l'autorizzazione per il campeggio è concessa a condizione che il campeggiatore possa usufruire dei servizi dell'abitazione. In tal caso è, comunque, garantito che il rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari sia quello indicato nel comma 2. All'interno della struttura edilizia aziendale, inoltre, è previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.
4. Negli spazi aperti, la superficie da destinare a tenda o altro mezzo autonomo di soggiorno non è inferiore a 40 mq. La sistemazione di tale superficie è a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno.
5. I locali destinati all'agriturismo sono dotati di acqua corrente potabile.
Art. 11
Classificazione delle aziende agrituristiche1. La Giunta regionale definisce la procedura e i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizi di pernottamento, in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. Le aziende sono classificate a tempo indeterminato in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero massimo di cinque simboli (soli).
3. Il sistema di classificazione tiene conto del livello di comfort dell'ospitalità, della varietà dei servizi offerti, della collocazione aziendale in zone di particolare pregio paesaggistico o ambientale e della specifica caratterizzazione identitaria enogastronomica, architettonica e culturale dell'offerta.
4. L'attribuzione dei livelli più elevati di classificazione, corrispondenti a quattro e cinque simboli, è legata, in particolare, alla specifica aderenza dei servizi offerti alle peculiarità e alle tipicità regionali e all'utilizzo, nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande, di una percentuale di prodotti propri superiore al 50 per cento per i quattro simboli e 60 per cento per i cinque simboli.
5. La classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizi di pernottamento è obbligatoria ed è effettuata a mezzo di autodichiarazione da parte del titolare dell'azienda, il quale individua la categoria di classificazione attraverso l'auto-valutazione di un insieme di requisiti obiettivamente rilevabili.
6. I soggetti che intendono esercitare attività agrituristiche con servizio di pernottamento presentano l'autodichiarazione di classifica al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda, contestualmente alla dichiarazione unica di avvio di attività produttiva di cui all'articolo 21.
7. I soggetti già esercenti l'attività agrituristica con servizio di pernottamento al momento dell'entrata in vigore della presente legge, presentano l'autodichiarazione di classifica al comune competente per territorio e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale entro novanta giorni dall'emanazione delle direttive di attuazione di cui all'articolo 32.
Capo III
Ittiturismo e pescaturismoArt. 12
Definizioni1. Per ittiturismo si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori ittici, delle attività di somministrazione di pasti e bevande, di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizio finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse della pesca e dell'acquacoltura e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, effettuate attraverso l'utilizzazione delle risorse e delle produzioni aziendali.
2. Per pescaturismo si intende l'attività esercitata dagli imprenditori ittici in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca nella disponibilità dell'impresa a scopo turistico-ricreativo.
Art. 13
Prodotti utilizzabili nella somministrazione
di pasti, alimenti e bevande1. Nella somministrazione di pasti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:
a) prodotti propri dell'azienda e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi, nella misura di almeno il 35 per cento dei prodotti complessivamente impiegati;
b) prodotti acquistati direttamente da imprenditori ittici, acquacoltori e imprenditori agricoli regolarmente operanti nel territorio regionale;
c) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
d) prodotti certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;
e) prodotti agroalimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).2. La somma dei prodotti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) è pari, in valore, ad almeno l'80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.
3. L'origine e le caratteristiche dei prodotti impiegati sono documentate nelle fatture di acquisto che riportano l'indicazione dell'origine, della natura, della qualità e della quantità dei prodotti acquistati.
4. La produzione aziendale, quando non diversamente determinabile, è stimata sulla base di quanto dichiarato nel fascicolo aziendale, eventualmente integrata dalla documentazione disponibile in azienda relativa all'acquisto e all'impiego dei mezzi tecnici.
5. Le percentuali di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e regionali.
6. Qualora per cause di forza maggiore, non sia possibile rispettare i limiti percentuali di cui ai commi 1 e 2 deve essere data comunicazione al comune competente per territorio il quale verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività in deroga a detti limiti percentuali.
7. È sempre consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute; tali prodotti non rientrano nel calcolo percentuale di cui al comma 2.
Art. 14
Locali per attività di ittiturismo1. Le attività di ittiturismo sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse normalmente impiegate per l'attività principale; possono essere adibiti all'esercizio dell'attività di ittiturismo gli stabili nella disponibilità degli imprenditori, comprese le abitazioni.
2. I fabbricati utilizzati per l'esercizio di attività di ittiturismo sono considerati beni strumentali all'esercizio dell'attività ittica, sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.
Art. 15
Disciplina dell'attività di ittiturismo1. Per quanto non previsto dal presente capo e dal successivo capo V, si applicano all'attività di ittiturismo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II.
Capo IV
Fattoria didattica e fattoria socialeArt. 16
Definizione dell'attività di fattoria didattica1. Per attività di fattoria didattica si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori agricoli e degli imprenditori ittici, di attività educative, culturali e promozionali finalizzate a trasmettere conoscenze e saperi del mondo rurale e ittico riconducibili a:
a) la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti e, in generale, del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;
b) la conoscenza del mare, dei pesci e delle marinerie, dell'ambiente lacustre e fluviale e dei relativi prodotti;
c) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
d) la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti locali in relazione alle attività produttive praticate;
e) la conoscenza, tutela e valorizzazione della biodiversità della Sardegna.2. L'attività didattica può essere realizzata anche all'esterno dell'azienda o riguardare temi non immediatamente riconducibili all'ambito produttivo primario, ma sviluppati ricorrendo alle dotazioni aziendali.
Art. 17
Offerta formativa1. L'offerta formativa della fattoria didattica è coerente con l'orientamento produttivo aziendale e risponde ai criteri individuati dalla Giunta regionale.
Art. 18
Definizione dell'attività di fattoria sociale1. Per attività di fattoria sociale si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori agricoli, degli imprenditori ittici e degli acquacoltori di attività finalizzate alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi realizzati in ambito agricolo e ittico.
2. La fattoria sociale, con lo scopo di fornire beni e servizi di utilità sociale, opera nei seguenti settori:
a) assistenza sociale;
b) assistenza sanitaria;
c) assistenza socio-sanitaria;
d) turismo sociale;
e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo.3. La fattoria, in collaborazione con le strutture preposte e con gli specifici operatori del settore, svolge e coadiuva interventi di:
a) terapie assistite con gli animali e ortocolturali rivolte a soggetti disabili e affetti da patologie psichiatriche;
b) attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolta ad anziani, dipendenti da alcool e da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti e affetti da disagi comportamentali;
c) formazione mirante all'inclusione lavorativa nelle pratiche agricole e ittiche di disabili fisici e detenuti;
d) riequilibrio nelle forme di disagio comportamentale, di apprendimento e di inserimento;
e) attività ludico-ricreative mediante la costituzione di asili e nidi per l'infanzia che mirano alla scoperta del mondo rurale e ittico e dei cicli produttivi.4. L'attività sociale può essere realizzata anche all'esterno dell'azienda o riguardare temi non immediatamente riconducibili all'ambito produttivo primario, ma sviluppati ricorrendo alle dotazioni aziendali.
Art. 19
Spazi per attività di fattoria didattica e sociale1. Le attività di fattoria didattica e sociale sono svolte mediante l'utilizzo di fondi, fabbricati, attrezzature e risorse normalmente impiegate per l'attività principale, compresa l'abitazione principale dell'imprenditore, ancorché esterna all'azienda.
2. Possono essere utilizzati per le attività di fattoria didattica e sociale i locali già autorizzati per lo svolgimento dell'attività agrituristica o ittituristica.
3. La fattoria didattica dispone di aree delimitate o spazi attrezzati idonei per svolgere l'attività anche in condizioni climatiche sfavorevoli.
Capo V
Disposizioni comuniArt. 20
Connessione e complementarietà1. L'avvio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) è consentito alle imprese agricole e ittiche in esercizio da almeno un biennio.
2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) sono esercitate attraverso l'utilizzazione dell'azienda in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività principale.
3. Il rapporto di connessione si realizza quando nell'esercizio dell'attività sono utilizzati i prodotti aziendali, le risorse umane e le altre dotazioni strutturali dell'azienda.
4. La prevalenza dell'attività principale rispetto alle attività complementari è dimostrata, a scelta dell'imprenditore, quando il tempo di lavoro necessario per l'esercizio della stessa, nel corso dell'anno solare, è superiore al tempo necessario per l'esercizio dell'attività complementare, oppure quando il reddito attribuibile all'attività principale, nel corso dell'anno solare, è superiore al reddito derivato dall'attività complementare.
5. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 e 4 è attestata dall'interessato mediante una specifica relazione sulle attività principali e complementari previste per il triennio successivo all'avvio dell'attività e con la presentazione annuale di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'esistenza delle condizioni stesse.
6. L'Amministrazione regionale, attraverso l'Agenzia competente per materia, accerta la connessione e la complementarietà tra l'attività principale e le attività connesse.
Art. 21
Dichiarazione unica di avvio di attività produttiva
per l'esercizio della multifunzionalità
in campo agricolo e ittico1. L'imprenditore che intende avviare le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) presenta al comune territorialmente competente una dichiarazione unica di avvio di attività produttiva (DUAAP) ai sensi dell'articolo 1, comma 20 bis, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) e dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La dichiarazione unica di avvio di attività produttiva specifica le attività e i relativi limiti di esercizio, nonché i periodi di apertura richiesti dal titolare.
3. Il comune accerta il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività avvalendosi dell'Agenzia regionale competente per materia.
4. La dichiarazione unica di avvio di attività produttiva consente lo svolgimento dell'attività a tempo indeterminato, salvo i casi di adozione da parte del comune di competenza dei provvedimenti previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, o di provvedimenti di revoca di cui all'articolo 30.
5. I soggetti di cui al comma 1, contestualmente alla presentazione della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva al comune, richiedono all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale l'iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche.
6. Ogni variazione delle attività svolte e dei periodi di apertura richiesti è, preventivamente, comunicata al comune competente per territorio e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale.
Art. 22
Comunicazione di avvio di attività di pescaturismo1. L'imprenditore ittico a cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio del pescaturismo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) ne dà comunicazione, entro trenta giorni dal rilascio, al comune competente per territorio.
Art. 23
Disponibilità di un operatore qualificato1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) l'imprenditore, o un suo familiare impiegato nell'impresa, deve avere conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività e frequentare i successivi corsi di aggiornamento.
Art. 24
Formazione e abilitazione1. L'Amministrazione regionale organizza i corsi di formazione per le seguenti figure professionali:
a) operatore agrituristico;
b) operatore ittituristico;
c) operatore di fattoria didattica;
d) operatore di fattoria sociale.2. A conclusione del corso, la cui frequenza è obbligatoria, è rilasciato il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività.
3. Agli operatori regolarmente in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge il certificato di abilitazione è rilasciato senza necessità di alcuna attività formativa.
4. Gli operatori abilitati frequentano i successivi corsi di aggiornamento con cadenza triennale.
5. Gli organismi di formazione accreditati presso la Regione autonoma della Sardegna possono chiedere il riconoscimento delle attività indirizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori di cui al comma 1.
Art. 25
Attività di studio, di ricerca e formazione professionale1. La Regione, avvalendosi dell'opera delle agenzie agricole regionali e in collaborazione con le università regionali, i centri di ricerca e le associazioni di categoria, promuove azioni di studio e di formazione professionale rivolte agli operatori e ai loro nuclei familiari, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art.26
Albo regionale della multifunzionalità
delle aziende agricole e ittiche1. È istituito l'albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche, ripartito nelle seguenti sezioni:
a) sezione agriturismo;
b) sezione ittiturismo;
c) settore pescaturismo;
d) sezione fattorie didattiche;
e) sezione fattorie sociali.2. L'iscrizione all'albo nella sezione di competenza è richiesta dal soggetto interessato contestualmente alla presentazione al comune competente per territorio della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva e, nel caso del pescaturismo, entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 4 del 2012.
3. La tenuta dell'Albo è demandata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che, direttamente o attraverso le Agenzie regionali, cura l'istruttoria delle domande pervenute, provvede all'iscrizione nell'Albo nella sezione di competenza e al rilascio del relativo attestato di iscrizione.
4. L'Albo regionale della multifunzionalità delle imprese agricole e ittiche è pubblico; copia dell'Albo e dei relativi aggiornamenti sono trasmessi all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.
Art. 27
Osservatorio regionale sulla multifunzionalità1. Al fine di fornire informazioni utili alle attività di indirizzo e di coordinamento, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale, è istituito, presso l'Agenzia regionale competente, l'Osservatorio regionale sulla multifunzionalità.
2. Nell'osservatorio confluiscono i dati dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche, i provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività adottati dai comuni e i report numerici annuali delle presenze, nonché tutti gli altri dati disponibili presso l'Amministrazione regionale.
3. L'osservatorio cura, inoltre, la raccolta e l'elaborazione delle informazioni provenienti dalle associazioni rappresentative del comparto e fornisce elementi utili alla rilevazione dei fabbisogni formativi e proposte per lo sviluppo del settore.
4. Al fine di favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni disponibili presso Osservatorio regionale sulla multifunzionalità è istituito un apposito portale informatico.
Art. 28
Obblighi1. L'imprenditore autorizzato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 ha l'obbligo di:
a) osservare le disposizioni, le prescrizioni e i provvedimenti emanati dalla Regione, dal comune e dalle altre autorità competenti;
b) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla presentazione della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva;
c) richiedere all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale l'iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche;
d) esporre all'esterno della struttura il marchio identificativo distinto per tipologia di attività;
e) esporre al pubblico copia della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva corredata dalla relativa attestazione di avvenuta presentazione all'autorità competente, l'attestato di iscrizione all'Albo regionale della multifunzionalità, le tariffe praticate, l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati, con l'indicazione della provenienza;
f) esercitare le attività consentite, nei limiti e nei modi indicati nella dichiarazione unica di avvio di attività produttiva;
g) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;
h) comunicare entro il 15 gennaio di ogni anno all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale quali tariffe saranno applicate nell'anno in corso per il servizio di pernottamento;
i) rispettare le tariffe comunicate alla Regione;
l) comunicare a fini statistici all'ente competente gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati, tramite il sistema web informativo di raccolta ed elaborazione dati in uso alla Regione.
Art. 29
Vigilanza e controlli1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dall'Amministrazione regionale, dai Comuni territorialmente interessati, dai servizi di igiene delle aziende sanitarie locali competenti nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.
Art. 30
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività1. Il comune, con provvedimento motivato, può sospendere l'esercizio dell'attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 2 per un periodo compreso tra due e trenta giorni, qualora vengano accertate violazioni a uno degli obblighi di cui agli articoli 4, 7, 13 e 28.
2. Il comune dispone, con provvedimento motivato, la revoca degli effetti autorizzatori della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva di cui all'articolo 21 qualora l'operatore:
a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla presentazione della DUAAP ovvero l'abbia sospesa, senza giustificato motivo, da almeno un anno;
b) abbia perduto i requisiti di legge;
c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, tre provvedimenti di sospensione.3. Il comune competente comunica tempestivamente a tutti gli enti e amministrazioni competenti per materia i provvedimenti di sospensione e di revoca emessi.
Art. 31
Sanzioni amministrative pecuniarie1. Chiunque esercita abusivamente le attività di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000.
2. L'operatore è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di violazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 13;
b) pagamento di una somma da euro 300 a euro 3.000 in caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 7;
c) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 11;
d) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 22;
e) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 lettere a), c), d), e), f), g), h), i) e l) dell'articolo 28;
f) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di attrezzature qualitativamente o quantitativamente superiori a quelle esistenti.3. Nel caso in cui sia commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono raddoppiate.
4. Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie sono svolte dal comune competente per territorio.
5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dal comune a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.
Capo VI
Disposizioni finaliArt. 32
Direttive di attuazione1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per quanto riguarda le lettere b) e c) emana, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione della presente legge, disciplinanti, in particolare:
a) le modalità di accertamento dell'indisponibilità dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 2 e dell'articolo 13, comma 1;
b) i requisiti di idoneità delle cucine agrituristiche e dei locali polivalenti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8;
c) i requisiti di idoneità dei locali e le modalità di svolgimento dell'attività di macellazione di avi-cunicoli di cui al comma 2 dell'articolo 9 nonché i requisiti minimi per i rilascio del riconoscimento comunitario per i locali di macellazione destinati agli ungulati, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9;
d) la procedura e i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche, ai sensi dell'articolo 11;
e) i criteri dell'offerta formativa delle fattorie didattiche di cui all'articolo 17;
f) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle diverse tipologie di attività, i criteri di conteggio e i criteri e le modalità dell'accertamento del rapporto di connessione e di complementarietà di cui all'articolo 20;
g) i documenti da allegare alla dichiarazione unica di avvio di attività produttiva di cui all'articolo 21;
h) la definizione, per ciascuna figura professionale della durata, delle materie, delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione, del relativo esame finale e dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 24;
i) le modalità di funzionamento dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche di cui all'articolo 26;
l) le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla multifunzionalità di cui all'articolo 27;
m) l'istituzione di un marchio identificativo distinto per tipologia di attività e contenente, per gli agriturismo che offrono il servizio di pernottamento, il livello di classificazione attribuito ai sensi dell'articolo 11;
n) le ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della presente legge.2. Le direttive di attuazione di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
3. La Giunta regionale può delegare agli Assessori regionali competenti per materia l'adozione di ulteriori disposizioni di dettaglio.
Art. 33
Abrogazione della legge regionale n. 18 del 19981. È abrogata la legge regionale 23 luglio 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo – Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60).
Art. 34
Norma transitoria1. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 2, già iscritti negli appositi albi o elenchi della Regione Autonoma della Sardegna sono iscritti d'ufficio nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche.
2. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 2, per le quali non era previsto l'obbligo di iscrizione in un apposito albo o elenco regionale, richiedono l'iscrizione nella sezione di competenza dell'albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 35
Norma finanziaria1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 36
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
2. La disposizione di cui all'articolo 23 entra in vigore il giorno successivo all'indizione dei corsi di cui all'articolo 24.