CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 58
presentata dai Consiglieri regionali
CRISPONI - COSSA - DEDONIil 18 giugno 2014
Classificazione delle aziende agrituristiche
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
L'agriturismo è un comparto dalle grandi potenzialità e contribuisce a un generale rilancio del turismo nelle aree rurali e agricole della Sardegna. Il settore come noto è normato dalla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 e successive modificazioni.
Al fine di garantire e salvaguardare le scelte dei consumatori la Regione visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2013 del MiPAF, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 marzo 2013 e in attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 96 del 2006 istituisce il sistema di classificazione delle strutture agrituristiche con l'applicazione di criteri omogenei di attribuzione dei livelli di comfort delle aziende. Tale sistema classificatorio permetterà al potenziale utente di potersi orientare in modo sicuro sia sul tipo di struttura ricettiva individuata che sui relativi servizi erogati dalla medesima.
In tal modo viene concretamente rafforzata l'immagine dell'intero comparto e della sua funzione strategica in seno al modello agrituristico regionale, spesso messo in discussione proprio per l'assenza di parametri e riferimenti chiari e trasparenti, sostituiti fra l'altro dalla deriva imposta dalla rete e dai portali web con i tanti "pareri/recensioni" rilasciati dagli utenti.
Prendendo spunto dalle tradizionali stelle applicate al settore alberghiero, nel caso degli agriturismo sono state sostituite dal simbolo del "sole" come previsto su tutto il territorio nazionale, applicando però la classificazione su 3 livelli differenti. Il numero più elevato di "soli" corrisponderà quindi a un'offerta ricettiva qualitativamente elevata sia in termini strutturali che di servizi per discendere agli standard minimi di servizi e requisiti richiesti per l'avvio dell'attività.
Nella attribuzione del punteggio a ogni singolo agriturismo saranno appunto considerate una serie di opzioni variabili in termini di servizi e di comfort. In modo innovativo vengono presi in considerazione soprattutto aspetti legati al paesaggio, al territorio, alla tipicità dell'offerta, alla presenza e varietà di prodotti biologici, alla professionalità del titolare e alla sua disponibilità a far partecipare l'ospite in qualche modo ai lavori dell'azienda, ecc....
La classificazione finale quindi prevede un unico sistema di requisiti, tradotti nelle tre categorie di punteggi e soglie di accesso, valutando lo spirito e la qualità dell'agriturismo nelle sue varie forme, garantendo la percezione, da parte dell'ospite, della complessità del servizio offerto da ciascuna azienda agrituristica; si intende inoltre valorizzare la caratterizzazione agricola del contesto di accoglienza, che rappresenta uno dei valori più significativi di chi sceglie di soggiornare in agriturismo per le proprie vacanze;
In definitiva il sistema di classificazione previsto, dovrà:
a) garantire che all'ospite siano erogate informazioni palesi e trasparenti;
b) assicurare che le autodichiarazioni rese sul singolo agriturismo siano esatte e garantite;
c) agevolare l'utilizzo di sistemi e strumenti di gestione e controllo della qualità;
d) prevedere che gli eventuali reclami da parte dell'utente siano gestiti prontamente e in modo sistematico.La Regione, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione europea e in considerazione di quanto definito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto ministeriale 13 febbraio 2013, in relazione ai programmi nazionali e regionali concernenti l'agricoltura, il territorio e l'ambiente e valutate le peculiarità regionali, ha inteso stabilire un sistema di classificazione dell'offerta agrituristica regionale adeguato alle moderne esigenze del mercato, tenendo conto del livello complessivo delle aziende, della varietà dei servizi e del comfort offerti, della particolare collocazione aziendale in aree di particolare valenza paesaggistica o ambientale nonché di una forte caratterizzazione enogastronomica e culturale dell'offerta, rispondente alle aspettative del consumatore.
Inoltre, la costituzione di un modello di classificazione risponde e interpreta concretamente le istanze della domanda agrituristica e del mercato turistico in generale riguardo alla miglior trasparenza dei requisiti agricoli dell'azienda ospitante, unitamente a una serie di ulteriori importanti obiettivi quali la concreta valorizzazione delle risorse territoriali, una più efficace gestione ambientale e l'adozione di una serie di norme comportamentali virtuose per tutto ciò che concerne l'ospitalità nelle aree agricole e rurali.
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TESTO DEL PROPONENTE
Articolo 1
Finalità1. La Regione, nel ravvisare la necessità di assicurare maggior competitività all'offerta del comparto agrituristico, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione europea, in considerazione di quanto definito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in relazione ai programmi nazionali e regionali concernenti l'agricoltura, il territorio e l'ambiente e valutate le peculiarità regionali:
a) procede all'individuazione di standard minimi dei servizi e delle dotazioni omogenee a livello regionale e in armonia con quelli adottati in campo nazionale;
b) stabilisce che il sistema di classificazione dell'offerta agrituristica tenga conto del livello di comfort dell'ospitalità, della varietà dei servizi offerti, della collocazione aziendale in zone di particolare pregio paesaggistico o ambientale e della specifica caratterizzazione identitaria enogastronomica, architettonica e culturale dell'offerta;
c) classifica gli agriturismi della Sardegna, a far data dalla pubblicazione della presente legge, da 1 a 3 "simboli". Il simbolo dei "soli" indicherà il livello della struttura in base a comfort e servizi forniti alla propria clientela. La classificazione, avverrà attraverso auto-valutazioni standard distinte nei tre seguenti livelli:
- categoria 1 "sole" - azienda che offre soltanto le attrezzature e i servizi minimi previsti dalla legge in condizioni di necessaria igiene e funzionalità.
- categoria 2 "soli" - azienda media che offre, attrezzature e servizi oltre il minimo previsto dalla legge in un contesto organizzativo e paesaggistico-ambientale di buona qualità.
- categoria 3 "soli" - azienda che offre, con alcune rifiniture organizzative o qualità strutturali, un complesso di attrezzature e servizi di livello elevato in un contesto paesaggistico-ambientale eccellente.
Articolo 2
Procedura di classificazione1. L'attribuzione di un livello di classificazione delle aziende agrituristiche è obbligatoria ed è prevista nella modalità seguente:
a) per autodichiarazione: l'azienda individua la categoria di classificazione attraverso l'auto-valutazione compilando apposito modulo recante un insieme di requisiti obiettivamente rilevabili dal titolare dell'azienda;
b) con l'applicazione della procedura di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).2. I requisiti scelti per il sistema di classificazione delle aziende agrituristiche sono riconducibili, per quanto possibile, al livello del comfort (comodità dell'accoglienza), alla varietà di servizi proposti, alla qualità del contesto ambientale (paesaggio, natura, tranquillità...), che ciascuna azienda è in grado di offrire ai potenziali utenti, attraverso il raggiungimento di uno dei tre livelli in successione.
Articolo 3
Adempimenti amministrativi1. I soggetti esercenti l'attività agrituristica inviano al comune competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'autodichiarazione di classifica ai sensi della legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 e ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come sostituito dal comma 4 bis dell'articolo 49 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il sindaco, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, valutata la rispondenza e la coerenza della prescritta documentazione prodotta dell'esercente, adotta il provvedimento di classificazione della struttura e ne dà comunicazione allo stesso esercente l'attività, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma pastorale, che provvede ad aggiornare le informazioni nell'elenco delle aziende agrituristiche e all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.
Articolo 4
Obblighi degli operatori agrituristici1. Chiunque esercita l'attività agri-turistica è tenuto a:
a) esporre al pubblico, sia all'esterno che all'interno della struttura, targa con il simbolo identificativo della classifica del comparto agrituristico della Sardegna;
b) adempiere all'obbligo delle comunicazioni di pubblica sicurezza (legge 22 dicembre 2011, n. 214);
c) comunicare alla provincia, o all'ente che ne raccoglierà le funzioni, tramite il sistema web SIRED (Sistema informativo di raccolta ed elaborazione dati) della Regione, gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche ai sensi delle deliberazione della Giunta regionale n. 52/105 del 23 dicembre 2011 e n. 42/35 del 16 ottobre 2013).
Articolo 5
Disposizioni transitorie e abrogative1. L'articolo 16 della legge regionale 23 giugno 1998 n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale) - Classificazione delle aziende agrituristiche è così sostituito:
"1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale:
a) applica la procedura dei criteri unitari di classificazione delle aziende agrituristiche, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 13 febbraio 2014 del MIPAS e successive modificazioni e integrazioni;
b) approva il marchio regionale "agriturismo della Sardegna" che include la grafica indicativa della classificazione e definisce le modalità applicative per l'utilizzo del marchio;
c) mette in atto, nell'ambito del proprio programma promozionale triennale, interventi di stimolo finalizzati a favorire un'armonica e uniforme applicazione della metodologia approvata e una campagna promozionale finalizzata a divulgare nel settore agrituristico la conoscenza del marchio adottato.".
Articolo 6
Vigilanza, controllo e sanzioni1. I comuni nonché gli altri soggetti titolati dalle norme vigenti, provvedono ai controlli e ai relativi accertamenti sull'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge.
2. Sono inflitte sanzioni amministrative nei casi e nelle misure seguenti:
a) euro 1500 in caso di mancata esposizione, in modo ben visibile al pubblico, della targa con il simbolo identificativo della classifica agrituristica di appartenenza;
b) da un minimo di euro 1500 a un massimo di euro 4000 nel caso in cui si inducano in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli;
c) da un minimo di euro 1500 a un massimo di euro 4000 in caso di mancato invio nei termini previsti dall'articolo 4, lettera c), i dati sugli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche.
Articolo 7
Norme abrogative1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le parole "dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale" dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 18 del 1998.
Articolo 8
Modifiche al comma 3 dell'articolo 12 bis della legge regionale n. 18 del 19981. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 3 dell'articolo 12 bis della legge regionale n. 18 del 1998 è sostituito dal seguente:
"3. I controlli sono eseguiti dai Comuni nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti che provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 per le violazioni accertate nell'attuazione del piano.".
Articolo 9
Norma finanziaria1. La presente legge non comporta alcuna implicazione di natura finanziaria a carico del bilancio regionale.