CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 107

presentata dai Consiglieri regionali
USULA - ZEDDA Paolo Flavio - CHERCHI Augusto - MANCA Pier Mario - ANEDDA - SALE - UNALI - COCCO Daniele Secondo - PIZZUTO - LAI - AGUS - ARBAU - PERRA - LEDDA - AZARA

il 15 settembre 2014

Modifica alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio degli agriturismo) e nuove norme sulle fattorie didattiche e sociali

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Le norme inserite nella presente proposta mirano a risolvere alcune problematiche del comparto agrituristico, emerse con l'applicazione delle norme attualmente in vigore. La proposta inoltre, vuole innovare e aggiornare l'attuale quadro normativo al fine di dare impulso allo sviluppo dell'agriturismo e di altre importanti attività connesse a quella agricola, come quella della fattoria didattica e sociale.

Le norme inserite nella presente proposta si pongono, inoltre, l'obiettivo di stimolare e incrementare l'impiego di pasti, alimenti e bevande sardi ed in particolare di quelli prodotti dalla stessa azienda agrituristica.

La proposta vuole anche favorire la trasformazione dei prodotti aziendali per l'impiego in agriturismo, nonché consentire la macellazione in azienda in locali adeguati dal punto di vista igienico-sanitario di quantitativi e specie di animali adeguati ai fabbisogni degli agriturismi.

Infine un obiettivo importante di questa proposta è sviluppare l'attività agrituristica e quelle di fattoria didattica e sociale per contribuire ad incrementare i flussi turistici organizzati, in particolare nei periodi di bassa stagione.

La proposta si articola in 5 capi:
- Capo I - Principi generali, dall'articolo 1 all'articolo 4;
- Capo II - Agriturismo, dall'articolo 5 all'articolo 23;
- Capo III - Fattoria didattica, dall'articolo 24 all'articolo 39;
- Capo IV - Fattoria sociale, dall'articolo 40 all'articolo 51;
- Capo V - Elenco dei produttori agro-alimentari dall'articolo 52 all'articolo 54.

Tra i principali problemi esistenti in questo comparto vi sono le difficoltà incontrate dagli operatori nell'applicazione della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1, che modifica la legge regionale 23 giugno 1998, n. 18. In particolare, l'istituzione dell'albo dei fornitori, introdotto con la legge regionale n. 1 del 2010, pur avendo l'importante obiettivo di favorire il consumo dei prodotti sardi, è risultata di difficile applicazione creando diverse criticità riguardo l'approvvigionamento per gli agriturismi di prodotti agricoli ed in generale ostacoli allo sviluppo degli agriturismi e dei rapporti tra agriturismi e produttori agricoli. La proposta risponde a questo problema con l'articolo 16 (prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande) in cui si richiede l'impiego di prodotti di origine regionale ponendo un limite minimo del 30 per cento riguardo la provenienza e tipologia (aziendali e/o filiera corta e/o tradizionali e/o prodotti certificati con il marchio collettivo di qualità della Regione e/o prodotti di qualità certificata regionali (DOP, IGP, Biologici, DOC, DOCG, STG)). Inoltre con l'articolo 51, al fine di aumentare la conoscibilità delle produzioni locali e favorirne l'acquisto attraverso i circuiti di filiera corta e/o in un'ottica di km zero, si istituisce un elenco di produttori agro-alimentari della Sardegna.

Il problema della macellazione degli animali allevati in azienda viene affrontato con l'articolo 12, inserendo la possibilità di svolgerla in piccoli locali idonei sul piano igienico-sanitario e in deroga ai regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 per le specie ovine, caprine e suine oltre che per il pollame, lagomorfì e piccola selvaggina.

Con gli articoli 12 e 13 si affronta il problema della trasformazione dei prodotti aziendali, definendo i quantitativi massimi lavorabili e i requisiti dei locali polifunzionali o cucina dove eseguirla.

Con l'articolo 4 si introduce la classificazione degli agriturismi, con l'impiego del simbolo dei "bronzetti nuragici" e la definizione dei requisiti per l'attribuzione degli stessi.

Con gli articoli dei capi II e III si stabiliscono norme riguardanti le fattorie didattiche e le fattorie sociali, al fine da dare impulso al loro sviluppo nel contesto di un quadro normativo certo e nell'ottica di una valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'azienda agricola e delle attività ad essa connesse.

Con l'articolo 10, che prevede rispetto alle attuali norme un incremento del numero delle camera e dei posti letto realizzabili nell'agriturismo, ci si pone l'obiettivo di consentire lo sviluppo della ricezione agrituristica, favorendo flussi turistici nelle aree rurali di gruppi organizzati nei periodi di bassa stagione. Al raggiungimento di questo importante obiettivo, ed in particolare allo sviluppo del turismo scolastico e sociale, mirano anche le norme riguardanti le fattorie didattiche e sociali.

Infine con gli articoli 23, 39 e 51 si istituisce l'osservatorio degli agriturismi, delle fattorie didattiche e sociali, al fine di fornire informazioni utili alle attività di indirizzo e di coordinamento, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale in materia. L'osservatorio si pone anche l'importante obiettivo, con un portale informatico accessibile via internet, di favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni relative alle aziende agricole multifunzionali nonché lo scambio e l'accesso alle informazioni di tutti i soggetti interessati per agevolare e semplificare l'esecuzione da parte di tutti i soggetti interessati (operatori di agriturismo, di fattoria didattica e sociale, Regione, comuni) di tutti quegli adempimenti amministrativi che le norme prevedono.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Principi generali

Art. 1
Finalità

1. La Regione, ai sensi della presente legge, promuove, favorisce e disciplina le attività multifunzionali connesse all'attività agricola (attività agrituristiche, sociali, didattiche, vendita diretta e altre attività multifunzionali) svolte da imprenditori agricoli al fine di:
a) mantenere le attività umane nelle aree rurali, agevolando in particolare l'inserimento lavorativo di giovani e donne nel settore agricolo;
b) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse territoriali e marine;
c) incrementare i servizi offerti dalle aziende agricole alle popolazioni rurali ed urbane anche tramite accordi con le pubbliche amministrazioni;
d) differenziare, integrare e incrementare e il reddito dell'imprenditore agricolo;
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
f) incrementare il consumo dei prodotti agro-alimentari di qualità, locali e a filiera corta in un'ottica di riduzione degli impatti ambientali anche tramite convenzioni con enti e istituzioni e fornitori di mense pubbliche;
g) promuovere le produzioni tipiche e di qualità e le tradizioni enogastronomiche regionali;
h) educare al rispetto dell'ambiente, all'adozione di corretti comportamenti alimentari, allo sviluppo sostenibile e alla riscoperta della cultura rurale;
i) informare i consumatori sull'origine e sulle specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari regionali;
j) sviluppare servizi innovativi rivolti all'inclusione sociale ed al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, all'assistenza e alla riabilitazione delle persone in condizione di disagio, al supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche;
k) rinsaldare il patto sociale tra le diverse generazioni e tra ambienti rurali e città.

 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge s'intende per:
a) imprenditore agricolo: come definito dall'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone;
b) imprenditore ittico: come definito dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57);
c) azienda: complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività;
d) operatore agrituristico: addetto allo svolgimento dell'attività agrituristica; tale ruolo può essere ricoperto oltre che dall'imprenditore agricolo, dai familiari dello stesso di cui all'articolo 230 bis del Codice civile, regolarmente iscritti nei relativi ruoli previdenziali, nonché dai lavoratori dipendenti della azienda agricola che prestano la propria attività a tempo indeterminato, determinato e parziale (l'operatore è considerato lavoratore agricolo ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale);
e) filiera corta: filiera priva di intermediari tra agricoltore e consumatore finale (l'impresa agrituristica viene considerata consumatore finale);
f) mercato locale: luogo in cui vengono realizzati gli scambi economico-commerciali di materie prime, beni, servizi, circoscritto dai confini geografici della Sardegna, compresi gli arcipelaghi e le isole minori ad essa riconducibili;
g) agriturismo/agrituristica: l'attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori agricoli, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di coltivazione, selvicoltura e allevamento del bestiame;
h) fattoria didattica: l'attività didattica e divulgativa svolta dall'azienda agricola o ittica a favore delle scuole e dei cittadini allo scopo di riscoprire il valore culturale dell'agricoltura, della pesca, della civiltà rurale e marinara;
i) fattoria didattica della Sardegna: fattoria didattica che opera all'interno del sistema della qualità disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 33/10 del 5 settembre 2007;
j) fattoria sociale: l'attività di erogazione di servizi socio-assistenziali, mediante l'utilizzo di processi produttivi e di attrezzature propri delle attività agricole e ad esse connesse;
k) elenco produttori agro-alimentari: elenco di produttori operanti nel territorio regionale che realizzano e promuovono prodotti agricoli e trasformazioni agro-alimentari regionali;
l) connessione: il legame che intercorre tra l'attività principale dell'impresa agricola o ittica e le altre attività correlate;
m) prevalenza: è il rapporto fra le risorse normalmente impiegate nell'attività connessa e quelle utilizzate per lo svolgimento dell'attività di impresa (attività agricola in senso stretto (principale) e attività connesse);
n) prodotto aziendale: prodotto per il quale almeno una fase del ciclo produttivo si sia realizzato in azienda;
o) prodotto regionale: prodotto per il quale l'intero ciclo produttivo si sia realizzato in Sardegna;
p) prodotto locale: prodotto agro-alimentare acquistato in mercato locale;
q) prodotto a km zero: alimento prodotto, trasformato, venduto e consumato nell'ambito di un mercato locale.

 

Art. 3
Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale emana un regolamento di attuazione della presente legge che può essere articolato in più documenti tra loro coordinati.

 

Art. 4
Classificazione delle aziende agrituristiche

1. La Giunta regionale stabilisce la procedura di classificazione delle strutture agrituristiche sulla base dei criteri di classificazione approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto il 13 febbraio 2013 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 5 marzo 2013.

2. Le strutture sono classificate in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero massimo di cinque simboli (bronzetti nuragici). La categoria di classificazione "uno" è attribuita comunque con il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica.

3. L'assegnazione dei simboli da "due" a "cinque" viene effettuata sulla base della conformità delle aziende agrituristiche a diversi requisiti, non previsti dalla legge o superiori ai minimi di legge.

4. I requisiti sono ordinati in sette sezioni tematiche:
a) contesto ambientale;
b) requisiti generali e di gestione;
c) servizi e dotazioni degli alloggi,
d) servizi e dotazioni degli agricampeggi;
e) servizi di ristorazione e somministrazione;
f) servizi ed attività ricreative;
g) attività agricole e produzione tipica.
L'aggiunta di un nuovo requisito con l'attribuzione del relativo punteggio, l'eliminazione di un requisito esistente, la modifica della descrizione di un requisito esistente, sono effettuati dalla Regione ove ricorrano motivate ragioni connesse alla espressione di peculiarità territoriali significative ai fini della classificazione.

5. L'azienda, al momento dell'avvio dell'attività, nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) indica al comune il livello di classificazione della struttura individuato sulla base dei criteri di cui al comma 1 stabiliti dalla Giunta regionale.

6. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'avvio delle attività.

7. Qualora si verifichino variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, l'imprenditore agricolo dichiara tale variazione in occasione della comunicazione di variazione.

 

Capo II
Agriturismo

Art. 5
Requisiti per l'esercizio dell'attività agrituristica

1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli che:
a) strutturano ed utilizzano l'azienda agrituristica in rapporto di connessione con l'azienda agricola;
b) assicurano la prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche;
c) dispongono di un "operatore agrituristico" che abbia conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica.

 

Art. 6
Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica

1. Gli operatori agrituristici non iscritti all'albo regionale degli agriturismi al momento dell'approvazione della presente legge frequentano e devono superare il corso di formazione per l'avvio dell'esercizio di attività agrituristica, a seguito del quale è rilasciata apposita certificazione abilitante.

2. Per gli operatori agrituristici in attività al momento dell'approvazione della presente legge è rilasciato il certificato di abilitazione senza necessità di alcuna attività formativa.

3. Gli operatori agrituristici abilitati frequentano i successivi corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

4. L'Amministrazione regionale, direttamente o attraverso l'Agenzia LAORE Sardegna, organizza i corsi di formazione e di aggiornamento per l'esercizio dell'attività agrituristica. Gli altri organismi di formazione accreditati presso la Regione autonoma della Sardegna possono chiedere il riconoscimento delle attività indirizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori agrituristici.

5. Il corso di formazione per gli operatori agrituristici ha una durata di almeno 50 ore di stage, valorizza prioritariamente il trasferimento delle conoscenze e dell'esperienza degli operatori in attività e verte prevalentemente su:
a) legislazione in materia di agriturismo, ecologia e produzioni aziendali;
b) igiene degli alimenti e tecnologie alimentari;
c) promozione e tecniche di vendita;
d) valorizzazione dell'enogastronomia regionale;
e) storia, arte e tradizioni territoriali e regionali;
f) lingua sarda e lingue straniere;
g) accoglienza in azienda.

6. I corsi di aggiornamento con cadenza triennale, hanno durata di almeno 30 ore delle quali 15 ore teoriche e 15 ore di stage, e vertono su argomenti utili ad elevare il livello professionale degli operatori del settore.

7. Le modalità di organizzazione delle attività formative e di aggiornamento degli operatori formati, nonché l'eventuale riconoscimento di crediti formativi sono specificati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 3.

 

Art. 7
Elenco degli operatori agrituristici
della Sardegna

1. L'Amministrazione regionale, direttamente o attraverso l'Agenzia LAORE Sardegna, gestisce l'elenco degli operatori agrituristici della Sardegna. Nell'elenco sono iscritte le ditte ed i relativi operatori abilitati che, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alla presente legge, abbiano presentato, senza ricevere parere contrario, la SCIA al comune.

 

Art. 8
Definizione di attività di agriturismo

1. L'attività agrituristica consiste nel:
a) dare ospitalità in alloggi posti in appositi locali aziendali a ciò adibiti, e nei locali di abitazione dell'imprenditore ubicati nel centro abitato dello stesso comune in cui è ubicata l'azienda o in comune confinante;
b) dare ospitalità in spazi aziendali aperti destinati alla sosta di campeggiatori, roulottes e caravans;
c) somministrare pasti e bevande, ivi compresi quelli a carattere alcolico e super alcolico, costituiti prevalentemente da prodotti regionali, ottenuti anche attraverso lavorazioni esterne ed interne all'azienda;
d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali e regionali, ivi inclusa la mescita di vini e altre bevande;
e) trasformare, confezionare e vendere i prodotti agricoli in azienda o con lavorazioni esterne;
f) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa le seguenti attività connesse:
1) attività didattiche e culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio enogastronomico, etno-antropologico ed artigianale regionale;
2) attività di pratica sportiva, pesca sportiva, attività agro-faunistiche-venatorie, escursionismo, ippoterapia e attività affini;
3) altre attività ricreative in genere.

 

Art. 9
Criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica con
l'attività agricola

1. Il riferimento alle attività agricole e agrituristiche, ai fini della valutazione dei requisiti di connessione e complementarietà, è delimitato dai confini amministrativi della Regione autonoma della Sardegna. Le attività agrituristiche sono esercitate attraverso l'utilizzazione dell'azienda in rapporto di connessione e complementarietà con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali.

2. Il rapporto di connessione si realizza quando nell'esercizio delle attività agrituristiche sono utilizzati i prodotti aziendali, le risorse umane o le altre dotazioni strutturali dell'azienda agricola.

3. La prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica è dimostrata, a scelta dell'imprenditore, quando il tempo di lavoro necessario per l'esercizio della stessa, nel corso dell'anno solare, è superiore al tempo necessario per l'esercizio dell'attività agrituristica oppure quando il reddito attribuibile all'attività agricola, nel corso dell'anno solare, è superiore al reddito derivato dall'attività agrituristica.

4. Per valore del prodotto si intende il prezzo di vendita medio sul mercato al dettaglio o il prezzo indicato nella documentazione contabile. La stima del volume annuo delle produzioni aziendali, quando non diversamente quantificabile, è calcolata sulla base delle produzioni medie, nell'area di riferimento, per le colture dichiarate nel fascicolo aziendale, eventualmente corroborata dal volume di acquisto e impiego dei mezzi tecnici.

5. L'Amministrazione regionale, direttamente o attraverso l'Agenzia LAORE Sardegna, accerta la connessione e la complementarietà tra l'attività agricola e le attività agrituristiche in base all'estensione delle superfici agricole utilizzate dall'azienda agricola, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, al numero degli addetti, alla quantità e alla qualità delle produzioni, alle caratteristiche dei locali e delle strutture a disposizione, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 3.

6. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 sono definite le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole, agrituristiche ed alle attività connesse diverse dall'agriturismo.

 

Art. 10
Limiti all'esercizio dell'attività agrituristica

1. L'attività agrituristica è consentita secondo i volumi di seguito indicati:
a) per le aziende aventi superficie minore o uguale a 10 ettari il limite massimo per l'ospitalità presso l'abitazione dell'imprenditore agricolo e in altri fabbricati situati nell'azienda agricola è di 10 camere e 20 posti letto; per lo stesso tipo di azienda il limite massimo di ospitalità è di 5 piazzole e 15 campeggiatori;
b) per le aziende di dimensioni superiori è stabilito un incremento di un posto letto e di un campeggiatore per ogni ettaro oltre i 10 con il limite massimo di 18 camere e 36 posti letto e di 13 piazzole e 50 campeggiatori;
c) in aggiunta agli ospiti, di cui alle lettere a) e b), possono essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti, e comunque in numero non superiore a 1.800 coperti mensili esclusi i pasti forniti attraverso le fattorie didattiche iscritte all'albo regionale delle fattorie didattiche della Sardegna.

2. I ragazzi di età inferire ai dodici anni non sono computati nel calcolo dei posti letto di cui al comma 1.

 

Art. 11
Locali per attività agrituristiche

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

2. Quando l'attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici, i comuni possono autorizzare l'esercizio delle attività di agriturismo nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, purché la frazione o il nucleo abitato ove la stessa si trova ubicata siano compresi nello stesso comune del fondo o in comuni limitrofi e sia garantita la conservazione di connotati di spiccata ruralità dell'edificio e del luogo.

3. I fondi e gli edifici utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo mantengono la destinazione ad uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.

4. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

5. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche, che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo e sono utilizzate esclusivamente dai fruitori della struttura, sono considerate ad uso privato fino ad una superficie di 120 metri quadri e profondità media dell'acqua non superiore a 1,40 metri.

6. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

 

Art. 12
Macellazione di animali allevati in azienda

1. Nelle aziende agrituristiche con allevamenti annessi è consentita la macellazione di bovini, di suini, di ovini, di caprini, di volatili da cortile, di conigli e di selvaggina allevata, in appositi locali. Questi locali sono di due tipi:
a) "riconosciuto CE" pur con le deroghe consentite;
b) "registrato presso la ASL" competente per territorio.

2. I locali di macellazione "riconosciuto CE" annessi alle aziende agrituristiche rispettano i requisiti previsti dal regolamento n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e dal regolamento n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Nel caso specifico, gli stessi possono usufruire delle deroghe contenute nell'intesa Stato-regioni del 31 maggio 2007 (deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione) ed è a loro possibile l'applicazione delle indicazioni presenti nella circolare del Ministero della salute prot. n.0020757-P del 10 luglio 2008 in base alle quali sono state elaborate delle linee guida (Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, prot. n. 22020 del 12 novembre 2009) contenenti indicazioni relative ai requisiti igienico-strutturali minimi per il rilascio del riconoscimento ai sensi del regolamento n. 853/2004 ai locali di macellazione per ungulati annessi alle aziende agrituristiche.

3. È possibile la concessione del riconoscimento comunitario per la macellazione di un numero di animali sufficiente al soddisfacimento delle necessità dell'azienda agrituristica in termini di preparazioni di pasti e di prodotti a base di carne, nonché per soddisfare le esigenze di rifornimento di eventuali spacci aziendali annessi.

4. Occasionalmente, e sempre nel rispetto della capacità giornaliera massima, è consentita la macellazione per la fornitura verso terzi (cessione ad esercizi di vendita al dettaglio o di ristorazione siti nella provincia o nelle province limitrofe) o privati consumatori. Qualora tale tipologia di attività non sia svolta in maniera occasionale, l'Operatore del settore alimentare (OSA) adegua preventivamente le strutture all'entità di macellazione che intende svolgere.

5. Al momento della presentazione dell'istanza al servizio veterinario competente per territorio, l'OSA indica il numero massimo di animali che intende abbattere per seduta di macellazione. Tale indicazione rappresenta la vera discriminante tra questi locali e le strutture di macellazione tradizionalmente intese ed è oggetto di attento esame da parte del Servizio veterinario territorialmente competente ai fine di valutare la rispondenza di questi locali alle prescrizioni contenute nei regolamenti n. 852/2004 e n. 853/2004 e nelle su richiamate linee guida.

6. In ogni caso i locali di macellazione annessi all'azienda agrituristica, riconosciuti in base alle indicazioni di cui sopra, non superano i quantitativi di:
a) pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata massimo 24 UBE/anno (1 UBE = n. 200 polli o 125 conigli);
b) bovini, ovini, caprini e suini massimo 24 UGB/anno (1 UGB (Unità grande bovino)=
1 capo bovino adulto
2 vitelli
1 solipede
5 suini/cinghiali peso vivo> 100 kg
7 suini/ cinghiali peso vivo < 100 kg> 15 kg
20 suinetti di peso vivo < 15 kg
10 ovini o caprini adulti 20 agnelli o capretti peso vivo < 15 kg.

7. Nelle aziende agrituristiche con allevamenti annessi è consentita altresì la macellazione in appositi locali in deroga al regolamento (CE) n. 853/2004 nel rispetto del concetto di "marginalità" e al fine di salvaguardare sistemi produttivi consolidati da tradizioni locali. Sono considerati marginali i seguenti quantitativi:
a) pollame, lagomorfi e piccola selvaggina per un massimo di 8 UBE/anno (1 UBE = n. 200 polli o 125 conigli);
b) ovini, caprini e suini per un massimo 8 UGB/anno UGB =
5 suini/cinghiali peso vivo> 100 kg
7 suini/cinghiali peso vivo < 100 kg> 15 kg
20 suinetti di peso vivo < 15 kg
10 ovini o caprini adulti 20 agnelli o capretti peso vivo < 15 kg.

8. Le carni e i prodotti derivati sono destinati al consumo esclusivo degli ospiti dell'azienda agrituristica o alla vendita diretta in azienda dal produttore al consumatore finale.

9. Il locale di macellazione è dedicato esclusivamente a tale scopo e risponde ai requisiti strutturali del regolamento (CE) n. 852/2004 e alle linee guida sopra richiamate, in deroga alle quali è consentita, qualora si macelli un numero esiguo di animali (uno o pochi capi per seduta), la presenza di un unico locale di macellazione senza separazione fisica tra zona sporca e pulita. In questo caso l'OSA garantisce l'adozione di procedure che prevedano la separazione temporale delle diverse fasi:
a) 1° fase abbattimento - dissanguamento- scuotimento;
b) 2° fase pulizia dei locali;
c) 3° fase eviscerazione - toelettatura carcassa - divisione - allontanamento delle carni;
d) 4° fase lavorazione visceri;
e) 5° fase pulizia dei locali, ripresa ciclo di macellazione.

10. Il locale di macellazione di cui al comma 9 è registrato presso il Servizio igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) della ASL competente per territorio la quale provvede ad istituire un apposito registro, che è aggiornato di continuo e trasmesso all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale in caso di variazioni. Tale registrazione è composta da un codice alfanumerico con sigla della provincia, codice Istat del comune e un numero progressivo.

11. Le tipologie di struttura di macellazione di cui al comma 1, per poter svolgere l'attività rispettano comunque le seguenti prescrizioni:
a) gli animali destinati alla macellazione provengono dall'azienda agricola e l'allevamento è censito e registrato presso l'ASL competente; gli animali che non sono nati in azienda devono essere presenti da almeno sessanta giorni; è fatto quindi divieto di acquistare da terzi animali adulti per la macellazione immediata; l'introduzione di animali provenienti da altri allevamenti per la macellazione immediata può essere consentita qualora sia un evento occasionale, limitatamente ad animali lattanti (suinetti, agnelli, capretti) dovuto alla necessità di approvvigionarsi di categoria zootecniche al momento non presenti o presenti in numero insufficiente nella propria azienda;
b) la macellazione di specie diverse avviene in sedute separate, previa pulizia, lavaggio e disinfezione;
c) nel/i locale/i di macellazione è consentito esclusivamente il sezionamento in mezzene, quarti o sesti per il successivo trasferimento nell'apposita cella di stoccaggio delle carni macellate; è preclusa ogni altra attività di preparazione/trasformazione;
d) le attività di macellazione sono descritte all'interno del piano di autocontrollo; quest'ultimo riporta in dettaglio le procedure previste per la separazione delle lavorazioni, con la descrizione degli interventi di pulizia e disinfezione previsti;
e) le macellazioni sono annotate su un apposito registro, riportando almeno la data di macellazione, numero e specie di capi macellati;
f) la movimentazione degli animali avviati alla macellazione avviene con le stesse modalità che si applicano alla movimentazione verso un macello situato al di fuori dell'azienda e lo scarico dalla Banca dati nazionale (BDN) degli animali macellati è a carico della ASL competente per territorio;
g) le macellazioni sono svolte in presenza del veterinario della ASL, pertanto il giorno e l'ora della macellazione sono concordati con il SIAOA della ASL territorialmente competente;
h) il veterinario della ASL, una volta effettuata la visita ispettiva della carni, appone sulle stesse la bollatura sanitaria che nel caso di macello riconosciuto riporta le diciture previste dalla normativa vigente, mentre nel caso di macello registrato il bollo utilizzato è di forma rettangolare con diametro di 5 x 4 cm e riporta la dicitura: in alto "MACELLAZIONE USO AGRITURISMO"; in basso" ASL "; al centro"N° registrazione ASL";
i) la macellazione degli animali è effettuata esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenza attestato dal certificato di idoneità ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (Testo rilevante ai fini del SEE);
j) gli scarti di macellazione sono necessariamente smaltiti secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); in considerazione delle esigue quantità prodotte, gli OSA possono dotarsi di appositi strumenti di conservazione (freezer a pozzetto) in cui accumulare man mano gli scarti ottenuti fino al raggiungimento di un'adeguata massa critica il cui smaltimento è delegato a ditta allo scopo autorizzata;
k) la struttura di macellazione rispetta quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1099/2009 in materia di benessere animale; in particolare sono garantiti:
1) un adeguato sistema di contenzione che eviti sofferenze all'animale e consenta lo stordimento in condizioni di sicurezza per l'operatore (regolamento (CE) n. 1099/2009, allegato II);
2) un adeguato sistema di stordimento o abbattimento tra quelli previsti nel regolamento (CE) n. 1099/2009, allegato I.

 

Art. 13
Locali polifunzionali per la trasformazione
delle carni

1. I locali di macellazione e il locale polifunzionale, ove le carni occorrendo sono successivamente trasformate, sono fisicamente separati in modo netto.

2. Nel locale polifunzionale, in tempi diversi e previo intervento di pulizia, lavaggio e disinfezione, può essere consentito in sezionamento, lavorazione ed il successivo confezionamento/imballaggio/deposito delle carni macellate e/o dei suoi derivati.

3. I prodotti a base di carne (salumi e altri prodotti stagionati) ottenuti dalle lavorazioni nei locali polifunzionali possono essere destinati alla somministrazione nell'agriturismo o alla vendita diretta al consumatore finale.

 

Art. 14
Trasformazione dei prodotti aziendali

1. È attività connessa ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile la produzione di beni ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici provenienti dal ciclo produttivo dell'impresa. Per migliorare la qualità o aumentare la quantità o la varietà dell'offerta possono essere lavorati anche prodotti acquisiti da terzi, purché sia garantita la prevalenza di prodotti propri.

2. Possono essere eseguite le seguenti manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici:
a) produzione di prodotti e preparazioni a base di carne (es. salumi);
b) produzione di paste fresche e farcite;
c) produzione di prodotti a base di latte;
d) produzione di confetture, marmellate, conserve;
e) produzione di bevande comprese quelle alcoliche;
f) essicazione di erbe aromatiche, spezie e frutta;
g) smielatura e confezionamento di miele e altri prodotti dell'alveare, con esclusione della lavorazione di propoli;
h) realizzazione di prodotti da forno;
i) preparazione di bevande;
Altre attività richieste possono essere valutate di volta in volta dall'autorità competente.

3. Il quantitativo che può essere manipolato o trasformato nel locale polifunzionale (cucina) è pari a:
a) 1.200 kg di carne all'anno;
b) 50 litri di latte al giorno;
c) 50 kg a settimana per ogni altra specifica produzione di cui al comma 2.

4. Per la produzione di quantitativi superiori e di altri prodotti, ivi comprese le carni macellate, è fatto obbligo dell'attivazione di specifico laboratorio polifunzionale, per ogni genere o gruppo omogeneo di prodotti, avente i requisiti e le autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa.

5. Le su elencate lavorazioni, possono essere eseguite in uno stesso locale (cucina o apposito locale polivalente) a condizione che:
a) le attività siano effettuate in tempi diversi ed intervallate da operazioni di pulizia e disinfezione;
b) le tempistiche e le modalità di separazione siano accuratamente descritte nel piano di autocontrollo;
c) siano presenti attrezzature adeguate.

6. Il locale laboratorio polivalente che è utilizzato per le differenti lavorazioni, fatte salve le disposizioni specifiche per le varie attività, possiede i seguenti requisiti strutturali:
a) è sufficientemente dimensionato, aerato e strutturalmente idoneo;
b) adeguata distanza da concimaia/vasche deposito liquami e non comunicante direttamente con i locali di allevamento;
c) è separato dai locali di civile abitazione o, se adiacente, deve esserne presente almeno uno intermedio con funzioni di filtro;
d) pavimento costruito in modo tale da garantire il completo drenaggio delle acque di lavaggio verso i punti di raccolta e lo smaltimento dei reflui, munito di pozzetti, evitando situazioni di ristagno dei liquidi;
e) pareti rivestite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile e resistente ai detergenti e ai disinfettanti;
f) soffitto tale da permettere procedure di pulizia e manutenzione che garantiscano l'assenza di sporcizia ed evitino la formazione di condensa, di muffe e la caduta di particelle;
g) porte che garantiscano la completa chiusura dei vani di accesso; è tollerato l'utilizzo del legno la cui superficie deve essere tuttavia trattata in modo da presentare caratteristiche in linea con il regolamento (CE) n. 852/2004;
h) garantisce la presenza di:
1) dispositivi di protezione da insetti ed animali nocivi, applicati in particolare alle finestre apribili;
2) lavabo dotato di comando non manuale, approvvigionato con acqua potabile calda e fredda, fornito di asciugamani a perdere ed erogatore di detergente;
3) piani di appoggio e attrezzature varie in materiale lavabile e disinfettabile;
4) specifici dispositivi per la custodia igienica degli ingredienti e/o additivi utilizzati nella preparazione dei prodotti alimentari;
5) specifici dispositivi per la custodia igienica del materiale di confezionamento;
6) armadio o locale per la custodia igienica dei materiali di pulizia e disinfezione anche collocato all'interno dell'abitazione purché di facile accesso;
7) servizi igienici.

 

Art. 15
Ospitalità in spazi aperti

1. L'ospitalità in spazi aperti delle aziende agrituristiche è svolta in aree allestite e attrezzate, anche denominate agricampeggio, per la sosta e il soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

2. Gli agricampeggio possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

3. L'ospitalità in spazi aperti è realizzata esclusivamente in ambienti rurali.

 

Art. 16
Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande

1. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche, alla promozione dei prodotti agro-alimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta, nel rispetto delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare della Sardegna, gli alimenti, pasti e bevande impiegati rispettano i seguenti criteri:
a) essere di origine regionale, cioè avere svolto l'intero ciclo di produzione e trasformazione in Sardegna con l'impiego prevalentemente di materie prime coltivate nel territorio regionale o nel caso di prodotti di origine animale, nati e allevati in Sardegna;
b) almeno il 30 per cento è di produzione aziendale e/o compreso nell'elenco dei prodotti tradizionali e/o a filiera corta e/o prodotti certificati con il marchio collettivo di qualità della Regione e/o prodotti di qualità certificata regionali (DOP, IGP, biologici, DOC, DOCG, STG).

2. In caso di obiettiva ed accertata indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale e di loro effettiva necessità a completamento dell'offerta enogastronomica, è consentito l'impiego fino al 20 per cento di prodotti di altra provenienza. La modalità di accertamento dell'indisponibilità dei prodotti è definita con apposito regolamento di attuazione.

3. L'origine e le caratteristiche dei prodotti impiegati sono documentate nelle fatture di acquisto che riportano l'indicazione dell'origine, della natura, della qualità e della quantità dei prodotti acquistati.

4. La produzione aziendale, quando non diversamente determinabile, è stimata sulla base delle colture dichiarate nel fascicolo aziendale, eventualmente corroborata dalla documentazione disponibile in azienda relativa all'acquisto e all'impiego dei mezzi tecnici.

5. Le percentuali di cui al comma 2 si applicano anche per l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e regionali, nonché per la somministrazione di spuntini.

6. È consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute.

 

Art. 17
Norme igienico-sanitarie

1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all'attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.

2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza ed al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.

3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni della normativa comunitaria e statale vigente.

4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e limitata quantità delle produzioni al fine della autorizzazione ad utilizzare la cucina o locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.

5. Quando il numero dei posti tavola non è superiore a quindici oppure si organizzano degustazioni di prodotti aziendali, al fine di determinare l'idoneità dei locali utilizzati, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.

6. Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di quindici posti letto è possibile autorizzare l'uso di una cucina per gli ospiti qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina possiede i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.

 

Art. 18
Periodi di apertura e tariffe

1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo. L'operatore agrituristico comunica al comune entro il 31 ottobre di ogni anno, il calendario di apertura e le tariffe (minima e massima se pertinente) dei diversi servizi erogati, riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegna a praticare per l'anno successivo.

 

Art. 19
Dichiarazione di inizio delle attività
agrituristiche

1. L'imprenditore agricolo che intende avviare le attività agrituristiche aggiorna o costituisce il proprio fascicolo aziendale presso il Sistema informativo agricolo regionale e presenta al comune ove ha sede l'attività agrituristica la SCIA ai sensi della normativa vigente in materia.

2. L'imprenditore agricolo può avviare l'attività agrituristica dalla data di presentazione della SCIA.

3. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche comunica entro quindici giorni al comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati.

4. I comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della SCIA, trasmettono alle strutture competenti un documento sintetico che riporti i dati principali dell'istanza riferiti all'imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche, agli immobili e ai servizi offerti.

 

Art. 20
Vigilanza

1. L'Amministrazione regionale, direttamente o attraverso l'Agenzia LAORE Sardegna, o altri soggetti all'uopo delegati con ispezioni e controlli, attivati anche su richiesta del comune, accerta, anche tramite il ricorso alla collaborazione delle competenti amministrazioni nazionali, che l'attività agrituristica sia svolta in conformità a quanto prescritto dalla presente legge.

2. Le modalità di esecuzione dei controlli sono specificate nel regolamento di attuazione.

3. Le risultanze dei controlli sono comunicate al comune e agli altri enti ed amministrazioni competenti per materia.

4. Chiunque utilizzi illegittimamente i termini "agriturismo" o "agrituristico" o similari è segnalato alle autorità competenti in materia di frode in commercio.

5. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale le attività agrituristiche essendo sprovvisto dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla presente legge è segnalato alle autorità competenti.

 

Art. 21
Sospensione e divieto di prosecuzione
dell'attività

1. Il comune competente sospende l'esercizio dell'attività, previa diffida, con provvedimento motivato, per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni, qualora accerti la violazione degli obblighi di cui alla presente legge.

2. Il comune competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti che l'imprenditore agricolo:
a) non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla presentazione della SCIA ovvero l'abbia sospesa, senza giustificato motivo, da almeno un anno;
b) abbia perduto uno o più requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

3. Il comune competente comunica tempestivamente a tutti gli enti ed amministrazioni competenti per materia i provvedimenti emessi nei confronti delle aziende agrituristiche.

 

Art. 22
Attività connesse

1. Per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), i comuni ed altri enti pubblici possono istituire elenchi di imprese agricole cui affidare attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico nonché a promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 possono individuare quali soggetti con cui convenzionarsi anche le imprese agrituristiche per le attività tipicamente gestite dagli operatori agrituristici. Ogni impresa può richiedere di essere iscritta per le attività per cui possiede professionalità e attrezzature adeguate, a norma delle disposizioni vigenti.

 

Art. 23
Osservatorio regionale dell'agriturismo

1. Al fine di fornire informazioni utili alle attività di indirizzo e di coordinamento, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale in materia è istituito l'Osservatorio regionale sull'agriturismo. L'osservatorio è gestito direttamente dall'Amministrazione regionale o attraverso l'Agenzia LAORE Sardegna.

2. Nell'osservatorio confluiscono i dati annuali estratti dall'elenco degli operatori agrituristici, i provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività agrituristica adottate dai comuni e i report numerici annuali delle presenze in agriturismo conseguenti le segnalazioni giornaliere obbligatorie. L'osservatorio cura la raccolta e l'elaborazione delle informazioni provenienti dalle associazioni rappresentative del comparto e fornisce elementi utili alla rilevazione dei fabbisogni formativi e proposte per lo sviluppo del settore.

3. Al fine di favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni relative alle aziende agricole multifunzionali è istituito un portale informatico accessibile via internet, strumento attraverso il quale l'Osservatorio regionale dell'agriturismo realizza i fini per i quali è preposto.

 

Capo III
Fattoria didattica

Art. 24
Requisiti per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica

1. Possono svolgere attività di fattoria didattica gli imprenditori agricoli o ittici che:
a) strutturano l'attività di fattoria didattica in rapporto di connessione con le attività principali e caratteristiche dell'azienda;
b) assicurano la prevalenza delle attività principali e caratteristiche dell'azienda rispetto a quelle di fattoria didattica;
c) dispongono di un "operatore di fattoria didattica" che abbia conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività di fattoria didattica e che abbia frequentato i successivi corsi di aggiornamento.

 

Art. 25
Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività di fattoria didattica

1. L'operatore di fattoria didattica frequenta e supera il corso di formazione per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica, a seguito del quale è rilasciata apposita certificazione abilitante. L'operatore formato frequenta i successivi corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

2. L'Amministrazione regionale, direttamente o attraverso l'Agenzia LAORE Sardegna, organizza i corsi di formazione e di aggiornamento. Gli altri organismi di formazione accreditati presso la Regione autonoma della Sardegna possono chiedere il riconoscimento delle attività indirizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori di fattoria didattica.

3. Il corso di formazione per gli operatori di fattoria didattica ha una durata di almeno 50 ore delle quali 30 ore teoriche e 20 ore di stage, valorizza prioritariamente il trasferimento delle conoscenze e dell'esperienza degli operatori in attività e verte prevalentemente su:
a) legislazione e fiscalità delle fattorie didattiche;
b) elementi di didattica in contesti non formali;
c) elementi di educazione alimentare e alla sostenibilità ambientale;
d) storia, arte e tradizioni agro-alimentari regionali e locali;
e) reti locali e progettazione dei servizi didattici in fattoria;
f) promozione e tecniche di comunicazione aziendale.

4. I corsi di aggiornamento triennali hanno durata di almeno 30 ore delle quali 15 ore teoriche e 15 ore di stage e vertono su argomenti utile ad elevare il livello professionale degli operatori del settore.

5. Le modalità di organizzazione delle attività formative e di aggiornamento degli operatori formati, nonché l'eventuale riconoscimento di crediti formativi, sono specificati nel regolamento di attuazione.

 

Art. 26
Elenco delle fattorie didattiche della Sardegna

1. L'Amministrazione regionale, direttamente o attraverso l'Agenzia LAORE Sardegna, gestisce l'elenco delle fattorie didattiche della Sardegna. Nell'elenco sono iscritte le ditte ed i relativi operatori abilitati che, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alla presente legge, abbiano presentato, senza ricevere parere contrario, la SCIA al comune.

 

Art. 27
Attività di fattoria didattica

1. La fattoria didattica svolge attività educative, culturali e promozionali finalizzate a trasmettere conoscenze e saperi del mondo rurale e riconducibili a:
a) la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;
b) la conoscenza del mare, dei pesci e delle marinerie, dell'ambiente lacustre e fluviale e dei relativi prodotti;
c) l'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
d) la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti locali in relazione alle attività produttive praticate;
e) la conoscenza, tutela e valorizzazione delle biodiversità della Sardegna.

2. L'attività didattica può essere realizzata anche all'esterno dell'azienda o riguardare temi non immediatamente riconducibili all'ambito produttivo primario, ma sviluppati ricorrendo alle dotazioni aziendali.

 

Art. 28
Offerta formativa

1. L'offerta formativa della fattoria didattica è coerente con l'orientamento produttivo aziendale e risponde ai criteri fissati dalla Giunta regionale.

2. L'operatore che esercita l'attività didattica, prima della visita in azienda, concorda con i docenti o gli accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere, in coerenza con la programmazione didattica della scuola interessata, con le potenzialità dell'azienda e con le valenze territoriali ed ambientali. Concorda inoltre la durata del programma educativo e la relativa tariffa.

 

Art. 29
Rapporto di connessione dell'attività di fattoria didattica con l'attività principale dell'azienda

1. Il riferimento all'ambito di svolgimento delle attività, ai fini della valutazione dei requisiti di connessione e complementarietà, è delimitato dai confini amministrativi della Regione autonoma della Sardegna.

2. Le attività di fattoria didattica sono esercitate attraverso l'utilizzazione dell'azienda in rapporto di connessione e complementarietà con le attività principali e caratteristiche dell'azienda.

3. Il rapporto di connessione si realizza quando nell'esercizio delle attività sono utilizzati i prodotti, le risorse umane o le altre dotazioni strutturali dell'azienda.

4. La prevalenza dell'attività principale e caratteristica dell'azienda rispetto all'attività didattica è dimostrata, a scelta dell'imprenditore, quando il tempo di lavoro necessario per l'esercizio della stessa, nel corso dell'anno solare, è superiore al tempo necessario per l'esercizio dell'attività didattica oppure quando il reddito attribuibile all'attività principale e caratteristica dell'azienda, nel corso dell'anno solare, è superiore al reddito derivato dall'attività svolta dalla fattoria didattica.

5. Per valore del prodotto si intende il prezzo di vendita medio sul mercato al dettaglio o il prezzo indicato nella documentazione contabile. La stima del volume annuo delle produzioni aziendali, quando non diversamente quantificabile, è calcolata sulla base delle produzioni medie, nell'area di riferimento, per le produzioni aziendali, eventualmente corroborata dal volume di acquisto e impiego dei mezzi tecnici.

6. L'Amministrazione regionale, direttamente o attraverso l'Agenzia LAORE Sardegna, accerta la connessione e la complementarietà tra l'attività principale e caratteristica dell'azienda agricola e le attività di fattoria didattica, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione.

 

Art. 30
Locali per l'attività di fattoria didattica

1. Possono essere utilizzati per le attività di fattoria didattica i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo o ittico.

2. Possono essere utilizzati per le attività di fattoria didattica i locali già autorizzati per lo svolgimento dell'attività agrituristica o ittituristica.

3. La fattoria didattica dispone di aree delimitate e/o spazi attrezzati idonei per svolgere l'attività didattica o per consumare lo spuntino o il pranzo al sacco anche in condizioni climatiche sfavorevoli.

4. La fattoria didattica è dotata di servizi igienici adeguati all'attività di accoglienza autorizzata.

 

Art. 31
Somministrazione di pasti bevande

1. La fattoria didattica che intenda offrire servizi di ospitalità e ristorazione è qualificata come agriturismo o ittiturismo.

 

Art. 32
Logo identificativo

1. Le fattorie didattiche utilizzano un logo identificativo approvato dalla Regione.

2. Il logo identificativo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica, secondo limiti e modalità di utilizzo fissati dalla Giunta regionale.

 

Art. 33
Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche sottratti all'attività venatoria

1. Per esigenze di tutela e salvaguardia dell'incolumità degli ospiti delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche, i titolari dell'impresa agricola possono richiedere alla Regione l'istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di cui alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna).

2. La Regione si pronuncia sulla richiesta valutando le situazioni di potenziale rischio e l'interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.

 

Art. 34
Norme igienico-sanitarie

1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all'attività di fattoria didattica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.

2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza ed al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.

 

Art. 35
Periodi di apertura e tariffe

1. L'attività di fattoria didattica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo. L'operatore comunica al comune entro il 31 ottobre di ogni anno il calendario di apertura e le tariffe (minima e massima se pertinente) dei diversi servizi erogati che si impegna a praticare per l'anno successivo.

 

Art. 36
Dichiarazione di inizio delle attività di fattoria didattica

1. L'imprenditore agricolo o ittico che intende avviare le attività di fattoria didattica aggiorna o costituisce il proprio fascicolo aziendale presso il Sistema informativo agricolo regionale e presenta al comune ove ha sede l'attività di fattoria didattica la SCIA ai sensi della normativa vigente in materia.

2. L'imprenditore agricolo o ittico può avviare l'attività di fattoria didattica dalla data di presentazione della SCIA.

3. L'imprenditore che esercita le attività di fattoria didattica comunica entro quindici giorni al comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati.

4. I comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della SCIA trasmettono alle strutture competenti un documento sintetico che riporti i dati principali dell'istanza riferiti all'imprenditore agricolo che esercita attività didattiche, agli immobili e ai servizi offerti.

 

Art. 37
Vigilanza

1. L'Amministrazione regionale, direttamente o attraverso l'Agenzia LAORE Sardegna, effettua ispezioni e controlli, attivati anche su richiesta del comune, per accertare, anche tramite il ricorso alla collaborazione delle competenti amministrazioni nazionali, che l'attività di fattoria didattica sia svolta in conformità a quanto prescritto dalla presente legge. Le modalità di esecuzione dei controlli sono specificate nel regolamento di attuazione. Le risultanze dei controlli sono comunicate al comune e agli altri enti ed amministrazioni competenti per materia.

2. Chiunque utilizzi illegittimamente il termine "fattoria didattica" o similari è segnalato alle autorità competenti in materia di frode in commercio.

 

Art. 38
Sospensione e divieto di prosecuzione
dell'attività

1. Il comune competente sospende l'esercizio dell'attività, previa diffida, con provvedimento motivato, per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni, qualora accerti la violazione degli obblighi di cui alla presente legge.

2. Il comune competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti che l'imprenditore agricolo:
a) non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla SCIA ovvero l'abbia sospesa, senza giustificato motivo, da almeno un anno;
b) abbia perduto uno o più requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

3. Il comune competente comunica tempestivamente a tutti gli enti ed amministrazioni competenti per materia i provvedimenti emessi nei confronti delle fattorie didattiche.

 

Art. 39
Osservatorio regionale delle fattorie didattiche

1. Al fine di fornire informazioni utili alle attività di indirizzo e di coordinamento, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale in materia, è istituito l'Osservatorio regionale delle fattorie didattiche.

2. L'osservatorio è gestito direttamente dall'Amministrazione regionale o attraverso l'Agenzia LAORE Sardegna.

3. Nell'osservatorio confluiscono i dati annuali estratti dall'elenco degli operatori delle fattorie didattiche, i provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di fattoria didattica adottate dai comuni e i report numerici annuali delle presenze in fattoria didattica.

4. L'osservatorio cura la raccolta e l'elaborazione delle informazioni provenienti dalle aziende e fornisce elementi utili alla rilevazione dei fabbisogni formativi e proposte per lo sviluppo del settore.

5. Al fine di favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni relative alle aziende agricole multifunzionali è istituito un portale informatico accessibile via internet, strumento attraverso il quale l'osservatorio regionale delle fattorie didattiche realizza i fini per i quali è preposto.

 

Capo IV
Fattoria sociale

Art. 40
Requisiti per l'esercizio dell'attività di fattoria sociale

1. Possono svolgere attività di fattoria sociale gli imprenditori agricoli che:
a) strutturano l'attività di fattoria sociale in rapporto di connessione con le attività principali e caratteristiche dell'azienda;
b) assicurano la prevalenza delle attività principali e caratteristiche dell'azienda rispetto a quelle di fattoria sociale;
c) dispongono di un "operatore di fattoria sociale" che abbia conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività di fattoria sociale e che abbia frequentato i successivi corsi di aggiornamento.

 

Art. 41
Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività di fattoria sociale

1. L'operatore di fattoria sociale frequenta e supera il corso di formazione per l'esercizio dell'attività di fattoria sociale, a seguito del quale viene rilasciata apposita certificazione abilitante. L'operatore formato frequenta i successivi corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

2. L'Amministrazione regionale, direttamente o attraverso l'Agenzia LAORE Sardegna, organizza i corsi di formazione e di aggiornamento.

3. Gli altri organismi di formazione accreditati presso la Regione autonoma della Sardegna possono chiedere il riconoscimento delle attività indirizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori di fattoria sociale.

4. Il corso di formazione per gli operatori di fattoria sociale ha una durata di almeno 50 ore delle quali 30 ore teoriche e 20 ore di stage, valorizza prioritariamente il trasferimento delle conoscenze e dell'esperienza degli operatori in attività e verte prevalentemente su:
a) legislazione e fiscalità delle fattorie sociali;
b) esperienze e casi di agricoltura sociale;
c) trattamento dei vari tipi di disagio;
d) promozione e tecniche di comunicazione aziendale;
e) attività pratiche e laboratoriali.

5. I corsi di aggiornamento triennali hanno durata di almeno 30 ore delle quali 15 ore teoriche e 15 ore di stage e vertono su argomenti utili ad elevare il livello professionale degli operatori del settore.

6. Le modalità di organizzazione delle attività formative e di aggiornamento degli operatori formati, nonché l'eventuale riconoscimento di crediti formativi sono specificati nel regolamento di attuazione.

 

Art. 42
Elenco delle fattorie sociali della Sardegna

1. L'Amministrazione regionale, direttamente o attraverso l'Agenzia LAORE Sardegna, gestisce l'elenco delle fattorie sociali della Sardegna. Nell'elenco sono iscritte le ditte ed i relativi operatori abilitati che, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alla presente legge, abbiano presentato, senza ricevere parere contrario, la SCIA al comune.

 

Art. 43
Attività di fattoria sociale

1. La fattoria sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi realizzati in ambito agricolo o con l'utilizzo di prodotti, risorse umane o altre dotazioni strutturali dell'azienda.

2. La fattoria sociale, con lo scopo di fornire beni e servizi di utilità sociale, opera nei seguenti settori:
a) assistenza sociale;
b) assistenza sanitaria;
c) assistenza socio-sanitaria;
d) turismo sociale;
e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.

3. La fattoria, in collaborazione con le strutture preposte o con gli specifici operatori del settore, svolge e/o coadiuva interventi di:
a) terapie assistite con gli animali (pet-therapy, ippoterapia, onoterapia) e ortocolturali rivolte a soggetti disabili e affetti da patologie psichiatriche;
b) attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolta ad anziani, dipendenti da alcool e/o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti e affetti da disagi comportamentali (anche bullismo);
c) formazione che mira all'inclusione lavorativa nelle pratiche agricole di disabili fisici e detenuti;
d) riequilibrio nelle forme di disagio comportamentale, di apprendimento e di inserimento;
e) attività ludico-ricreative mediante la costituzione di agriasili e agrinidi che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli produttivi.

4. L'attività sociale può essere realizzata anche all'esterno dell'azienda o riguardare temi non immediatamente riconducibili all'ambito produttivo primario, ma sviluppati ricorrendo alle dotazioni aziendali.

 

Art. 44
Rapporto di connessione dell'attività di fattoria sociale con l'attività principale dell'azienda

1. Il riferimento all'ambito di svolgimento delle attività, ai fini della valutazione dei requisiti di connessione e complementarietà, è delimitato dai confini amministrativi della Regione autonoma della Sardegna.

2. Le attività di fattoria sociale sono esercitate attraverso l'utilizzazione dell'azienda in rapporto di connessione e complementarietà con le attività principali e caratteristiche dell'azienda.

3. Il rapporto di connessione si realizza quando nell'esercizio delle attività sono utilizzate i prodotti, le risorse umane o le altre dotazioni strutturali dell'azienda.

4. La prevalenza dell'attività principale e caratteristica dell'azienda rispetto all'attività di fattoria sociale è dimostrata, a scelta dell'imprenditore, quando il tempo di lavoro necessario per l'esercizio della stessa, nel corso dell'anno solare, è superiore al tempo necessario per l'esercizio dell'attività sociale oppure quando il reddito attribuibile all'attività principale e caratteristica dell'azienda, nel corso dell'anno solare, è superiore al reddito derivato dall'attività svolta dalla fattoria sociale. Per valore del prodotto si intende il prezzo di vendita medio sul mercato al dettaglio o il prezzo indicato nella documentazione contabile.

5. La stima del volume annuo delle produzioni aziendali, quando non diversamente quantificabile, è calcolata sulla base delle produzioni medie, nell'area di riferimento, per le produzioni aziendali, eventualmente corroborata dal volume di acquisto e impiego dei mezzi tecnici.

6. L'Amministrazione regionale, direttamente o attraverso l'Agenzia LAORE Sardegna, accerta la connessione e la complementarietà tra l'attività principale e caratteristica dell'azienda agricola e le attività di fattoria sociale, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione.

 

Art. 45
Locali per l'attività di fattoria sociale

1. Possono essere utilizzati per le attività di fattoria sociale i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo. Possono essere utilizzati per le attività di fattoria sociale i locali già autorizzati per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

2. I fondi e gli edifici utilizzati per l'esercizio di attività di fattoria sociale, mantengono la destinazione ad uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.

3. I locali utilizzati ad uso di fattoria sociale sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

4. La fattoria sociale è dotata di servizi igienici adeguati alla attività di accoglienza autorizzata.

 

Art. 46
Somministrazione di pasti bevande

1. La fattoria sociale che intenda offrire servizi di ospitalità e ristorazione è qualificata come agriturismo o ittiturismo.

 

Art. 47
Norme igienico-sanitarie

1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all'attività di fattoria sociale sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.

2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza ed al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.

 

Art. 48
Dichiarazione di inizio delle attività

1. L'imprenditore agricolo che intende avviare le attività di fattoria sociale aggiorna o costituisce il proprio fascicolo aziendale presso il Sistema informativo agricolo regionale e presenta al comune ove ha sede l'attività di fattoria sociale la SCIA ai sensi della normativa vigente in materia.

2. L'imprenditore agricolo o ittico può avviare l'attività di fattoria sociale dalla data di presentazione della SCIA.

3. L'imprenditore che esercita le attività di fattoria sociale comunica entro quindici giorni al comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati.

4. I comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della SCIA trasmettono alle strutture competenti un documento sintetico che riporti i dati principali dell'istanza riferiti all'imprenditore agricolo che esercita attività di fattoria sociale, agli immobili e ai servizi offerti.

 

Art. 49
Vigilanza

1. L'Amministrazione regionale, direttamente o attraverso l'Agenzia LAORE Sardegna, o altri soggetti all'uopo delegati con ispezioni e controlli, attivati anche su richiesta del comune, accerta, anche tramite il ricorso alla collaborazione delle competenti amministrazioni nazionali, che l'attività di fattoria sociale sia svolta in conformità a quanto prescritto dalla presente legge.

2. Le modalità di esecuzione dei controlli sono specificate nel regolamento di attuazione.

3. Le risultanze dei controlli sono comunicate al comune e agli altri enti ed amministrazioni competenti per materia.

 

Art. 50
Sospensione e divieto di prosecuzione
dell'attività

1. Il comune competente sospende l'esercizio dell'attività, previa diffida, con provvedimento motivato, per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni, qualora accerti la violazione degli obblighi di cui alla presente legge.

2. Il comune competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti che l'imprenditore agricolo:
a) non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla presentazione della SCIA ovvero l'abbia sospesa, senza giustificato motivo, da almeno un anno;
b) abbia perduto uno o più requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

3. Il comune competente comunica tempestivamente a tutti gli enti ed amministrazioni competenti per materia i provvedimenti emessi nei confronti delle fattorie didattiche.

 

Art. 51
Osservatorio regionale delle fattorie sociali

1. Al fine di fornire informazioni utili alle attività di indirizzo e di coordinamento, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale in materia è istituito l'Osservatorio regionale delle fattorie sociali.

2. L'osservatorio è gestito direttamente dall'Amministrazione regionale o attraverso l'Agenzia LAORE Sardegna.

3. Nell'osservatorio confluiscono i dati annuali estratti dall'elenco degli operatori delle fattorie sociali e i provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di fattorie sociali adottati dai comuni.

4. L'osservatorio cura la raccolta e l'elaborazione delle informazioni provenienti dalle aziende e fornisce elementi utili alla rilevazione dei fabbisogni formativi e proposte per lo sviluppo del settore.

5. Al fine di favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni relative alle aziende agricole multifunzionali è istituito un portale informatico accessibile via internet, strumento attraverso il quale l'Osservatorio regionale delle fattorie sociali realizza i fini per i quali è preposto.

 

Capo V
Elenco produttori agro-alimentari

Art. 52
Elenco produttori agro-alimentari

1. Al fine di aumentare la conoscibilità delle produzioni locali e favorirne l'acquisto attraverso i circuiti di filiera corta e/o in un'ottica di km zero, l'Amministrazione regionale istituisce e gestisce direttamente o attraverso l'Agenzia LAORE Sardegna l'elenco dei produttori agro-alimentari.

2. Nell'elenco sono iscritte a richiesta, le ditte ed i relativi prodotti agro-alimentari.

 

Art. 53
Requisiti per l'iscrizione

1. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 52 le imprese regolarmente iscritte presso la competente camera di commercio che:
a) hanno sede operativa e produttiva nel territorio regionale;
b) producono e/o utilizzano prodotti agricoli regionali;
c) dichiarano all'atto della domanda le seguenti caratteristiche dei prodotti per i quali chiedono l'iscrizione:
1) areale di produzione;
2) eventuale stagionalità delle produzioni;
d) per i prodotti trasformati e per le preparazioni agro-alimentari sono comunicati inoltre:
1) le informazioni prescritte dalla normativa vigente sull'etichettatura dei prodotti, ovvero trasmessa copia dell'etichetta;
2) l'areale di produzione dei prodotti base impiegati ed indicati in etichetta.
e) si dichiarano disponibili ad attestare, mediante indicazione in fattura o con altra documentazione di accompagnamento, le summenzionate caratteristiche dei prodotti forniti.

 

Art. 54
Iscrizione e permanenza

1. Con apposito regolamento sono descritti nel dettaglio i parametri individuati ai fini della classificazione, le procedure per la regolamentazione dell'accesso, la permanenza e la cancellazione dagli elenchi degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 52.

2. La Regione riconosce le imprese iscritte come interlocutori privilegiati e meritevoli di promozione e sostegno. Riconosce loro, inoltre, specifiche premialità nei punteggi per l'accesso agli incentivi e ad altre forme di sostengo e si rivolge loro, in via preliminare, per il coinvolgimento in attività promozionali, fieristiche e di comunicazione istituzionale.

 

Art. 55
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.