CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO N. 45-61/A


Disposizioni in materia di concessioni demaniali
ai fini di pesca e acquacoltura
e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19

Approvato dalla Quinta Commissione nella seduta del 1° luglio 2015

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RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

LOTTO, Presidente - CRISPONI, Vice presidente - LEDDA, Segretario - TEDDE, Segretario - CAPPELLACCI - CARTA - COMANDINI, relatore - FLORIS - MANCA Pier Mario - MORICONI - RUBIU - TENDAS - UNALI

pervenuta il 10 luglio 2015

La Quinta Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge n. 45 (Legge regionale per l'incentivazione dell'allevamento apistico e per la tutela e la salvaguardia dell'Apis mellifera ligustica) e della proposta di legge n. 61 (Disposizioni in materia di apicoltura) nella seduta del 22 gennaio 2015; in tale sede, riscontrato il contenuto sostanzialmente omogeneo delle due proposte di legge e acquisito il parere favorevole dei presentatori, la Commissione ha ritenuto di procedere al loro esame congiunto e ha nominato una apposita sottocommissione con l'incarico di redigere di un testo unificato delle due proposte.

La sottocommissione, in esecuzione del mandato ricevuto e nell'ambito di un proficuo rapporto di collaborazione tra maggioranza e minoranza, ha provveduto all'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge n. 45 e n. 61 e lo ha illustrato alla Commissione nella seduta del 29 aprile 2015.

La Quinta Commissione, ritenuto necessario acquisire sul testo unificato il parere di tutti gli operatori pubblici e privati coinvolti, ha avviato un vasto programma di audizioni nel corso del quale hanno avuto la possibilità di esprimere la propria opinione e di formulare proposte modificative e integrative del testo all'esame della Commissione i seguenti soggetti: l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, l'Università di Sassari, le associazioni di categoria, il mondo cooperativo, le organizzazioni di produttori operanti nel settore apistico e le associazioni degli apicoltori.

La Commissione ha quindi concluso la valutazione delle osservazioni presentate dai soggetti auditi e l'esame degli articoli del testo unificato nella seduta del 24 giugno 2015 e, rilevata la necessità di richiedere alla Terza Commissione l'espressione del parere di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 45 del Regolamento interno, ha sospeso l'approvazione finale del testo unificato.

La Terza Commissione ha provveduto, con nota prot. n. 6825 del 30 giugno 2015, ad esprimere parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari e sulla conformità alla normativa comunitaria del provvedimento.

La Quinta Commissione, presso atto del parere espresso dalla Terza Commissione e recepite le osservazioni in esso contenute, ha approvato definitivamente e all'unanimità il testo unificato n. 45-61 (Disposizioni in materia di apicoltura) nella seduta del 1° luglio 2015.

Il testo unificato licenziato dalla Commissione intende tutelare e valorizzare l'apicoltura sarda, considerata come attività agricola di interesse regionale che conduce ad uno sviluppo armonico dell'ecosistema atto a garantire la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità e la produzione di reddito, diretto e indiretto.

L'intendimento della Commissione è quello di valorizzare l'apicoltura come settore strategico per l'economia agricola recependo a livello regionale la legge nazionale 24 dicembre 2004, n. 313, concernente la "disciplina dell'apicoltura" integrandola con le norme necessarie per tutelare le specificità della nostra Isola e dei produttori che operano all'interno del territorio della Sardegna e garantire in tal modo la ripresa di questo importante settore, fortemente danneggiato dai danni provocati dalle epidemie scatenatesi, anche a livello mondiale, a partire, in particolare, dagli anni '80.

A tale proposito si evidenzia che:
- l'apicoltura incide sul reddito del territorio in modi differenti:
a) produce reddito diretto, che possiamo considerare come scopo principale degli apicoltori;
b) produce reddito indiretto, che si concretizza attraverso l'impollinazione delle colture agrarie e forestali; questo ruolo di "equilibratore ambientale" è diventato molto importante soprattutto oggi che la distruzione degli habitat, lo sfruttamento agricolo intensivo e il massiccio uso di fitofarmaci e diserbanti hanno portato ad una drastica diminuzione dei pronubi spontanei; l'ape è quindi assurta a principale impollinatore; dalla tutela di questa attività deriva una tutela e una garanzia maggiore per lo sviluppo dell'economia agricola sarda;
- il miele è da sempre considerato un prodotto genuino per eccellenza, utilizzato tradizionalmente in diverse produzioni derivate, alimentari e farmaceutiche, di fondamentale importanza per la cultura della Sardegna; ne deriva la necessità di professionalizzare la condotta degli apicoltori, sia con l'introduzione di norme igienico-sanitarie da adottare nelle strutture aziendali, sia con norme atte a garantire la salvaguardia della produzione dal rischio di inquinamento da prodotti dannosi per la salute ambientale e umana, quali fitofarmaci e diserbanti nelle colture ornamentali o spontanee che si trovano in prossimità delle aziende, durante il periodo di fioritura.

La proposta di legge consta di 16 articoli.

Nell'articolo 1 si recepisce lo storico riconoscimento dell'apicoltura come attività agricola avvenuto a livello nazionale con la legge n. 313 del 2004 e lo si conferma a livello regionale evidenziando l'importanza dell'impollinazione naturale e il suo riconoscimento come attività agricola di connessione, come stabilito dal Codice civile, nonché la tutela dell'ecosistema regionale. Si mette inoltre in evidenza l'intendimento di assicurare la protezione e la tutela dell'ape di razza italiana, Apis mellifera ligustica Spinola e delle popolazioni di api autoctone tipiche.

Nell'articolo 2 si ripropongono le definizioni introdotte dal legislatore nazionale arricchendole della specificità di considerare l'ape come animale da allevamento di interesse zootecnico. Da questo riconoscimento, nel comma 1, consegue il riconoscimento del suo allevamento come attività produttiva e quindi, in quanto tale, rispondente ad una serie di norme organizzative e sanitarie che rendano la stessa attività omogenea nell'intero territorio regionale, e nello stesso tempo l'apicoltore assurge a soggetto portatore degli stessi diritti degli altri allevatori tipici.

L'articolo 3 tratta delle figure, in forma singola o associata, che operano in questo settore produttivo. In particolare, nell'ultimo comma, si è voluto dare coerenza e continuità all'azione che la Regione ha da tempo intrapreso per favorire forme di associazionismo tra produttori e per l'aggregazione dei prodotti, in linea con tutte le azioni del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sardegna.

Nell'articolo 4 si evidenzia la volontà di sostenere il settore favorendo la dislocazione degli alveari nei terreni posseduti dagli enti pubblici senza alcun onere per gli operatori e, soprattutto, prevedendo l'introduzione di uno specifico regime di aiuti a loro favore.

L'articolo 5 regolamenta la denuncia degli apiari e degli alveari e le comunicazioni da effettuarsi all'Anagrafe apistica nazionale.

L'articolo 6 disciplina il settore dal punto di vista sanitario al fine di monitorare la presenza degli apiari, la provenienza e lo spostamento degli stessi con la richiesta di certificazioni di sanità rilasciati dalle ASL territorialmente competenti.

L'articolo 7 contempla la tutela sanitaria della produttività, con il divieto dei trattamenti in fioritura. In particolare si è introdotta una specifica al fine di impedire che i trattamenti eseguiti per salvaguardare le colture possano avvenire in presenza di fioriture di essenze spontanee sotto chioma.

L'articolo 8 disciplina il riconoscimento degli organismi associativi tra gli apicoltori.

L'articolo 9 disciplina la formazione e l'aggiornamento professionale del settore.

L'articolo 10 disciplina le attività di sperimentazione, studio e ricerca nell'ambito apistico di interesse regionale.

L'articolo 11 disciplina la Commissione apistica regionale.

L'articolo 12 prevede che venga individuata una percentuale minima di piante nettarifere da utilizzarsi nell'attività di rimboschimento.

L'articolo 13 disciplina le sanzioni amministrative.

L'articolo 14 abroga l'ormai superata legge regionale n. 30 del 1985 (Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura).

L'articolo 15, relativo alle disposizioni finanziarie, dà atto che per l'anno 2015 la legge non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale e che per gli anni successivi al 2015 si provvederà alla copertura degli oneri derivanti dalla legge nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati.

L'articolo 16 regolamenta l'entrata in vigore della legge.

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La Terza Commissione, nella seduta del 30 giugno 2015, ha espresso a maggioranza l'allegato parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari e sulla conformità alla normativa europea del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, commi 2 e 6, del Regolamento interno, il Presidente.

Allegato n. 1

Testo unificato delle proposte di legge n. 45-61 (Disposizioni in materia di apicoltura)

1) Sugli aspetti finanziari (articolo 45, comma 1, regolamento interno).

L'articolo 15 (Disposizioni finanziarie), comma 1, afferma l'assenza di oneri della legge per l'anno 2015; per gli anni successivi al 2015, il successivo comma 2 rinvia la decisione di spesa e la relativa copertura alla legge di bilancio ("si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati").
La disposizione finanziaria risulta conforme all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni e integrazioni, e all'orientamento giurisprudenziale che ritiene legittimo il rinvio della copertura alla legge di bilancio per le spese continuative e ricorrenti che rivestono carattere discrezionale quando non si crea con legge un vincolo sul bilancio a stanziare risorse. In fattispecie come la seguente, infatti, non esiste un vincolo inderogabile sul bilancio ad iscrivere nel corso del tempo un ammontare di risorse, ma si è in presenza di spese facoltative cui dar corso nei limiti in cui il legislatore decida discrezionalmente, esercizio per esercizio, di destinare risorse finanziarie.

2) Sulla conformità alla normativa europea (articolo 45, comma 3, regolamento interno)

Il provvedimento in esame appare conforme alla normativa in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 4, comma 3, richiama correttamente gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea subordinando la concessione degli aiuti al rispetto della normativa che disciplina gli aiuti di Stato.

Appare condivisibile, inoltre, la scelta di non inserire nell'articolato la clausola di sospensione dell'efficacia del provvedimento nelle more della notifica alla Commissione europea. Si rileva, infatti, che la proposta di legge in esame non dispone l'erogazione diretta dell'aiuto che è invece differita all'emanazione di una successiva delibera di Giunta la quale andrà notificata congiuntamente alla presente legge.

Si rileva, invece, l'illegittimità del comma 3 dell'articolo 4 nella parte in cui condiziona la concessione degli aiuti a favore degli imprenditori apistici singoli e associati operanti in Sardegna anche al requisito soggettivo dell'essere residenti nel territorio regionale. Detto requisito, infatti, come peraltro sottolineato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 190/2014, si pone in contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione nonché con il principio della libertà di stabilimento previsto dall'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Si suggerisce, di conseguenza, di modificare il citato comma 3 eliminando il riferimento alla residenza.

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Disposizioni in materia di apicoltura

Art. 1
Finalità

1. La Regione riconosce l'apicoltura come attività agricola di interesse regionale ai fini della conservazione dell'ambiente naturale e dello sviluppo sostenibile delle produzioni agricole in quanto concorrente a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità ambientale.

2. La Regione disciplina, tutela e valorizza l'apicoltura e promuove la salvaguardia delle specie apistiche, con particolare riferimento alla razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e alle popolazioni di api autoctone tipiche.

 

Art. 2
Definizioni

1. L'ape è considerata un animale da allevamento di interesse zootecnico e in quanto tale si protegge il suo stato sanitario, si garantiscono le sue produzioni e, contestualmente, si tutelano i consumatori dei suoi prodotti.

2. La conduzione zootecnica delle api, denominata apicoltura, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, anche se non correlata alla gestione del terreno.

3. Sono considerati prodotti agricoli: il miele d'api (da nettare e da melata), la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele, l'abbamele o sapa di miele, l'aceto di miele e tutti i prodotti della lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele.

4. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: il contenitore ove le api organizzano il proprio nido;
b) alveare: l'arnia contenente una famiglia d'api;
c) apiario: un insieme unitario di alveari;
d) postazione: il sito di un apiario;
e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico con uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno ai fini d'incremento qualitativo e quantitativo non solo della produzione del miele, ma anche delle produzioni agricole, con particolare riferimento alla frutticoltura ed alla produzione foraggiera, nonché per la fecondazione delle essenze selvatiche e per la salvaguardia della biodiversità.

5. L'uso della denominazione "apicoltura" è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 2.

 

Art. 3
Apicoltore e imprenditore apistico

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.

2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, in qualità di imprenditore agricolo professionale.

4. La Regione favorisce la politica di aggregazione dei prodotti e dei produttori e promuove ed incentiva l'associazionismo tra i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, riconoscendo le seguenti forme associative:
a) organizzazione di produttori del settore apicoltura;
b) società cooperative a responsabilità limitata, società cooperative per azioni e loro consorzi, consorzi apistici di cui all'articolo 2602 e seguenti del Codice civile;
c) associazioni di produttori apistici;
d) contratti di rete di cui all'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

 

Art. 4
Aiuti all'allevamento apistico

1. Per contribuire a conservare e tutelare la biodiversità, svolgere un'azione di biomonitoraggio ambientale e favorire uno sviluppo agricolo sostenibile, la Regione incentiva la pratica dell'impollinazione a mezzo di api, l'allevamento apistico per la salvaguardia dell'ape italiana e delle api autoctone tipiche e la pratica del nomadismo, in quanto attività di produzione di beni pubblici ambientali.

2. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti tramite concessioni rilasciate a titolo non oneroso.

3. L'Amministrazione regionale, previo apposito bando e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è autorizzata a concedere aiuti a favore degli imprenditori apistici singoli o associati, operanti in Sardegna, che utilizzino api appartenenti al tipo genetico Apis mellifera ligustica Spinola o agli ecotipi locali, per le seguenti iniziative:
a) acquisto di macchinari, arnie, mezzi di trasporto e attrezzature, ivi compresi mezzi di trasporto e attrezzature idonei alla movimentazione delle arnie;
b) realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento di strutture idonee ad esercitare la propria attività;
c) acquisto di alveari, pacchi d'api e api regine.

4. Gli aiuti di cui al comma 3, lettere a) e b), sono erogati nella forma di contributi in conto capitale, secondo quanto previsto per gli investimenti nelle aziende agricole dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

5. Gli aiuti di cui al comma 3, lettera c), sono concessi secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

6. I criteri e le modalità di erogazione degli aiuti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.

 

Art. 5
Denuncia degli apiari e degli alveari
e relative comunicazioni

1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario, nonché per la programmazione degli interventi a favore dell'apicoltura, è fatto obbligo a chiunque detenga alveari di farne denuncia presso l'Anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica regionale), e successive modifiche ed integrazioni, specificando collocazione e numero degli alveari, tipologia di attività, modalità di allevamento, classificazione degli apiari detenuti e specie e sottospecie allevata.

2. Tutti gli apicoltori, anche per il tramite delle loro forme associate, sono obbligati a effettuare alla Banca dati dell'Anagrafe apistica nazionale (BDA) le seguenti comunicazioni concernenti:
a) l'aggiornamento annuale della consistenza degli apiari e della dislocazione degli apiari posseduti;
b) le informazioni inerenti le movimentazioni, con particolare riferimento a qualsiasi compravendita di materiale vivo e agli spostamenti, anche temporanei, che determinano l'attivazione di un nuovo apiario o la cessazione delle attività di un determinato apiario;
c) la temporanea interruzione dell'attività;
d) la cessazione dell'attività di apicoltura;
e) le eventuali ulteriori comunicazioni previste dal decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 e dal decreto del Ministero della salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009 recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"), e successive modifiche ed integrazioni.

3. La denuncia e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate con le modalità e le tempistiche di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 e del decreto del Ministero della salute 11 agosto 2014, e successive modifiche ed integrazioni.

4. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 non beneficiano degli incentivi previsti per il settore sino all'avvenuto adempimento.

 

Art. 6
Disposizioni sanitarie

1. La vendita e l'acquisto di api vive sono consentiti solo per gli esemplari accompagnati da un certificato di sanità attestante la provenienza da allevamento sito in zona non infetta, rilasciato dalla ASL territorialmente competente per la zona di provenienza.

2. Le api provenienti da aree esterne alla Sardegna sono accompagnate dal certificato di sanità rilasciato dal competente organo pubblico e introdotte previa preventiva denuncia alla ASL competente per territorio, con l'indicazione del comune di provenienza e del comune di destinazione.

3. Gli apiari in evidente stato di abbandono sono soggetti a ispezione da parte del personale dei servizi veterinari delle aziende ASL, che ne accertano la pericolosità quali possibili fonti di propagazione di patologie e ne dispongono l'eventuale distruzione.

4. Le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura sono soggette alla disciplina di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

5. Sono esclusi dall'applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 i seguenti soggetti:
a) apicoltori che svolgono attività di produzione dei prodotti dell'apicoltura a titolo di autoconsumo e che possiedono non più di 10 alveari;
b) produttori primari di piccoli quantitativi di prodotti dell'apicoltura che possiedono non più di 30 alveari e forniscono direttamente il consumatore finale o dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale.

 

Art. 7
Divieto dei trattamenti in fioritura

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle colture arboree, erbacee e ornamentali con fitofarmaci che possano essere dannosi per le api in modo diretto o indiretto, compreso l'utilizzo dei diserbanti lungo le strade pubbliche e private, dall'inizio della fioritura fino alla completa caduta dei petali o secrezioni extra floreali; in caso di presenza di essenze spontanee nei frutteti e nelle coltivazioni oggetto dei trattamenti, questi sono eseguiti previo sfalcio delle essenze spontanee in fioritura.

2. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e al Corpo forestale e di vigilanza ambientale che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare la causa e i responsabili dell'avvelenamento.

 

Art. 8
Organismi associativi tra apicoltori

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazione di produttori, i criteri e le modalità di riconoscimento delle forme associate di cui all'articolo 3, comma 4, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, tenendo conto di parametri di assoluta rappresentatività nel territorio sardo, quali: numero minimo dei soci che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, numero degli alveari denunciati dai soci, miele prodotto, essere costituiti con atto pubblico, avere uno statuto aperto, avere la sede legale e operativa in Sardegna.

2. Le forme associate riconosciute sono accreditate presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale anche ai fini di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 gennaio 2006 (Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura).

 

Art. 9
Formazione, aggiornamento professionale
e assistenza tecnica

1. É demandato alla Regione, attraverso le proprie agenzie operanti in campo agricolo, lo svolgimento dell'attività di formazione e aggiornamento professionale degli apicoltori per la corretta e diligente conduzione degli allevamenti, anche su richiesta delle organizzazioni di produttori del settore apistico e delle associazioni di apicoltori riconosciute, tramite la Commissione apistica regionale.

2. La Regione promuove lo svolgimento di attività promozionali delle produzioni degli alveari e le attività di comunicazione e marketing del miele e dei prodotti dell'alveare.

3. La Regione, nell'ambito della formazione prevista dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), assicura un'adeguata divulgazione delle tecniche di tutela e di salvaguardia degli insetti pronubi e, nell'emanare i bollettini per la calendarizzazione dei trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici secondo i principi di difesa integrata, suggerisce agli utilizzatori gli opportuni accorgimenti per la salvaguardia degli insetti pronubi.

 

Art. 10
Sperimentazione e ricerca

1. La Regione, attraverso le proprie agenzie operanti in campo agricolo e l'Istituto zooprofilattico sperimentale, svolge direttamente e promuove lo svolgimento di attività di studio e ricerca relative all'ambito apistico di interesse regionale.

2. La Regione individua nell'Università di Sassari, Dipartimento di agraria, il riferimento scientifico regionale per lo studio e la sperimentazione sulle api allevate e sulle piante di interesse apistico, anche attraverso l'istituzione di un apposito laboratorio apistico regionale.

3. La Regione sostiene lo svolgimento dell'attività di cui al comma 2 attraverso la concessione di un finanziamento annuale nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati.

 

Art. 11
Commissione apistica regionale

1. É istituita la Commissione apistica regionale, composta da:
a) l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o un suo delegato, in qualità di presidente;
b) un rappresentante apicoltore per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;
c) un rappresentante apicoltore designato dalla centrale cooperativa maggiormente rappresentativa a livello regionale;
d) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni di produttori riconosciute;
e) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
f) un rappresentante dell'Agenzia LAORE Sardegna;
g) un rappresentante dell'Agenzia AGRIS Sardegna;
h) un rappresentante del Dipartimento delle protezione delle piante della Facoltà di agraria di Sassari;
i) un rappresentante dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
j) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
k) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna.

2. I componenti della commissione sono nominati dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, durano in carica tre anni e la loro partecipazione alla commissione è a titolo gratuito; dopo tre assenze consecutive ingiustificate il componente decade e l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvede alla sua sostituzione.

3. La Commissione ha competenza consultiva e propositiva per la programmazione degli interventi e degli aiuti a favore del settore apistico; esprime il proprio parere sul prezziario regionale per l'apicoltura e sui relativi aggiornamenti periodici; esprime pareri e proposte sulle iniziative, indagini e studi relativi alle finalità della presente legge e allo sviluppo dell'apicoltura; propone temi di ricerca per il superamento delle problematiche sanitarie, tecnologiche e produttive, per lo sviluppo di nuovi prodotti e per il miglioramento dell'apicoltura.

4. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

5. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

Art. 12
Riforestazione

1. Al fine di favorire l'integrazione energetico-ambientale e di valorizzare le caratteristiche paesaggistico-naturalistiche tipiche dell'Isola, l'Assessorato regionale competente per materia individua la percentuale minima di piante con potenziale nettarifero da inserire nei piani regionali di riforestazione per il recupero del territorio e l'elenco delle piante da utilizzarsi a tal fine.

 

Art. 13
Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, comporta l'applicazione nei confronti del trasgressore della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 500.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 comporta l'applicazione nei confronti del trasgressore della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 500.

3. Qualora, in seguito all'accertamento effettuato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, i servizi veterinari delle aziende ASL ravvisino la pericolosità dell'alveare abbandonato, il titolare dello stesso è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento da euro 50 a euro 300.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, comporta l'applicazione nei confronti del trasgressore della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000 per ettaro con tetto massimo di 100 ettari.

5. All'apicoltore che viola le disposizioni dell'articolo 896 bis del Codice civile (Distanze minime per gli apiari) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300 per apiario.

6. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'azienda ASL competente per territorio, che introita i relativi proventi.

 

Art. 14
Abrogazioni

1. La legge regionale 17 dicembre 1985, n. 30 (Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura), è abrogata.

 

Art. 15
Disposizioni finanziarie

1. Per l'anno 2015 la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per gli anni successivi al 2015 agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati.

 

Art. 16
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).