CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 45
presentata dai Consiglieri regionali
CHERCHI Oscar - PITTALIS - CAPPELLACCI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TUNIS - ZEDDA Alessandra - TOCCOil 28 maggio 2014
Legge regionale per l'incentivazione dell'allevamento apistico e per la tutela e la salvaguardia dell'Apis mellifera ligustica
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La legge regionale 17 dicembre 1985, n. 30, del concernente "Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura" deve essere rivista per renderla coerente con l'evoluzione delle norme comunitarie e nazionali.
Gli interventi previsti dalla legge regionale n. 30 del 1985 a favore degli apicoltori non sono compatibili con gli attuali orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e devono essere adeguati.
La proposta di nuovo impianto normativo, oltre che di quanto previsto nel Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007/2013, e degli orientamenti del nuovo PSR, tiene conto di quanto già stabilito con legge 24 dicembre 2004, n. 313, riguardante il settore dell'apicoltura, che riconosce questa come attività d'interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale, in quanto finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica) e delle popolazioni di api autoctone tipiche.
È importante sottolineare la crescente importanza dell'apporto che l'apicoltura fornisce con l'impollinazione delle colture agricole e della flora spontanea, in seguito alla progressiva riduzione dell'entomofauna pronuba.
Art. 1 (Finalità)
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge il Consiglio regionale conferma l'importanza dell'apicoltura per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e per lo sviluppo quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, in quanto concorre a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità ambientale. Viene evidenziata la necessità di salvaguardia delle specie apistiche, con particolare riferimento all'ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e alle popolazioni di api autoctone tipiche.
Art. 2 (Definizioni)
Con l'articolo 2 sono riprese le definizioni della legge n. 313 del 2004, con l'estensione per quanto concerne i prodotti agricoli indicati al comma 2, a tutti i prodotti della lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2010. Viene attribuito maggiore spessore all'attività del nomadismo riconoscendo i benefici per la produzione agricola e per l'ambiente.
Art. 3 (Apicoltore e imprenditore apistico)
Con l'articolo 3 viene adeguata la definizione di apicoltore professionista stabilita con legge n. 313 del 2004 a quella di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modifiche ed integrazioni e viene prevista un'apposita sezione (apicoltori professionisti) nell'elenco regionale degli IAP.
In concreto esistono 3 figure:
- apicoltore: detiene alveari, ma non è imprenditore agricolo; si tratta ad esempio di un professionista di altro settore che ha anche degli alveari;
- imprenditore apistico: detiene alveari ed è imprenditore agricolo; ad esempio un agricoltore che esercita l'apicoltura come attività collaterale, ma la sua attività agricola principale è un'altra, come la coltivazione o l'allevamento ovino, ecc.;
- imprenditore apistico professionale: l'imprenditore agricolo professionale che esercita l'apicoltura come attività prevalente o principale.Art. 4 (Aiuto all'allevamento apistico)
Con l'articolo 4 viene istituito un aiuto a favore degli imprenditori agricoli per l'apporto che l'apicoltura fornisce con l'impollinazione delle colture agricole e della flora spontanea alla conservazione e tutela della biodiversità e allo sviluppo agricolo sostenibile. É scelta la forma dell'aiuto per interventi agro-ambientali. L'aiuto è erogato nella forma di aiuti per la tutela ambientale e per il benessere degli animali, secondo gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, n. 319, del 27 dicembre 2006. Il regime di aiuto dovrà essere notificato alla Commissione europea.
Art. 5 (Aiuti per investimenti aziendali)
Con l'articolo 5 viene istituito un aiuto a favore degli imprenditori apistici singoli o associati per l'acquisto di attrezzature e la realizzazione e ammodernamento di strutture idonee ad esercitare la propria attività. L'aiuto è erogato nella forma di contributi in conto capitale, secondo quanto previsto al punto IV.A "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole" degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, n. 319, del 27 dicembre 2006. Il regime di aiuto dovrà essere notificato alla Commissione europea.
Art. 6 (Demarcazione tra interventi)
L'articolo stabilisce che la demarcazione tra gli strumenti di sostegno possibili per l'apicoltura, OCM unica, cioè regolamento CE n. 1234/2007 e fondi comunitari FEAGA che finanziano il Programma apistico; Sviluppo rurale cioè fondi comunitari FEARS che finanziano gli interventi del Programma di sviluppo rurale e il finanziamento regionale previsto dalla presente legge, sia demandato agli atti di programmazione regionale della spesa regionale e di attuazione dei programmi comunitari. La ragione è di evitare di stabilire a priori dei criteri di non sovrapposizione degli interventi che possono essere superati dalle modifiche normative e dei programmi in corso di approvazione per il periodo 2014/2020.
Art. 7 (Anagrafe apistica regionale)
É un articolo che ribadisce l'importanza dell'anagrafe apistica, non solo ai fini della profilassi e del controllo sanitario, ma anche per la programmazione degli interventi in agricoltura a favore dell'apicoltura. L'anagrafe apistica è di competenza della sanità, ma tale articolo stabilisce che la Commissione apistica regionale definisce le procedure operative regionali per l'anagrafe apistica, in modo da disciplinarle in maniera omogenea e aderente alle peculiarità del territorio regionale.
Art. 8 (Disposizioni sanitarie)
Questo articolo ribadisce le norme di profilassi delle malattie, già comprese nelle norme sanitarie.
Art. 9 (Tutela delle popolazioni di Apis mellifera ligustica)
Per la tutela del tipo genetico Apis mellifera ligustica, una delle finalità della legge, questo articolo stabilisce che gli acquisti di api che provengono da zone esterne alla Sardegna debbano essere accompagnati dal certificato di appartenenza alla razza Apis mellifera ligustica. Attualmente tale certificato è previsto soltanto per gli acquisti di api che beneficiano del contributo comunitario.
Art. 10 (Divieto dei trattamenti in fioritura)
Per tutelare le api e tutti gli insetti pronubi, questo articolo vieta i trattamenti con prodotti fitosanitari che possano essere dannosi alle api dall'inizio alla fine della fioritura delle piante. Sono stabilite le sanzioni amministrative per i trasgressori e si stabilisce che l'autorità di controllo regionale è la stessa autorità che è individuata dalla Regione per i controlli di competenza regionale sull'uso sostenibile dei pesticidi, raccordando e coordinando il controllo sul divieto previsto da questo articolo con tutti i controlli che saranno programmati, ai sensi delle norme di recepimento della direttiva comunitaria sull'uso sostenibile dei pesticidi.
Art. 11 (Organismi associativi tra apicoltori)
Con questo articolo la Regione riconosce un ruolo alle associazioni rappresentative degli apicoltori iscritti all'anagrafe apistica. Le associazioni degli apicoltori riconosciute dalla Regione si aggiungono alle organizzazioni dei produttori riconosciute in base al decreto legislativo n. 102 del 2004. I criteri e le modalità di riconoscimento delle associazioni degli apicoltori sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura tenuto conto dei criteri di rappresentatività indicati all'articolo 6 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2006.
Art. 12 (Formazione, aggiornamento professionale e assistenza tecnica)
Con questo articolo la Regione riconosce l'importanza della formazione e dell'aggiornamento tecnico e professionale degli apicoltori e demanda all'Agenzia LAORE Sardegna, agli enti di formazione, alle associazioni ed alle organizzazioni di produttori (OP) riconosciute, la formazione degli apicoltori per la corretta e diligente conduzione degli allevamenti. La legge dà precise indicazioni all'Agenzia LAORE Sardegna, che nell'ambito della formazione degli agricoltori sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari, prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, deve garantire un'adeguata divulgazione per la tutela e la salvaguardia degli insetti pronubi. Inoltre l'Agenzia LAORE Sardegna, nell'emanare i bollettini per la calendarizzazione dei trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici secondo i principi di difesa integrata, suggerisce agli utilizzatori gli opportuni accorgimenti da adottare per la salvaguardia degli insetti pronubi.
Art. 13 (Commissione apistica regionale )
É istituita la Commissione apistica regionale, composta da 13 membri:
1. l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale od un suo delegato, in qualità di presidente;
2. un rappresentante apicoltore per ognuna delle quattro associazioni professionali agricole più rappresentative;
3. un rappresentante designato dalle organizzazioni di produttori o associazioni di produttori apistici riconosciute;
4. un rappresentante dell' Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
5. un rappresentante dell'Agenzia LAORE Sardegna;
6. un rappresentante dell'Agenzia AGRIS Sardegna;
7. un rappresentante del Dipartimento della protezione delle piante della Facoltà di agraria di Sassari;
8. un rappresentante dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
9. un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
10. un rappresentante dell'Istituto zooprofilatico della Sardegna.I membri della commissione sono nominati dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, durano in carica tre anni ed esercitano tale attività a titolo gratuito. La commissione ha competenza consultiva e propositiva per la programmazione degli interventi e degli aiuti a favore del settore apistico; esprime il proprio parere sul prezzario regionale per l'apicoltura e sui relativi aggiornamenti periodici; esprime pareri e proposte sulle iniziative, indagini e studi relativi alle finalità della presente legge e allo sviluppo dell'apicoltura; propone temi di ricerca per il superamento delle problematiche sanitarie, tecnologiche e produttive, per lo sviluppo di nuovi prodotti e per il miglioramento dell'apicoltura.
Art. 14, 15 e 16 (Disposizioni abrogative, finali e finanziarie)
La legge regionale n. 30 del 1985, in quanto non adeguata alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, è abrogata. La presente legge è finanziata per il triennio 2014/2016 per un importo di due milioni di euro annui con i trasferimenti delle risorse statali per l'agricoltura e per 1 milione annuo da risorse regionali.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce l'apicoltura come attività agricola di interesse regionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e per lo sviluppo quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, in quanto concorre a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità ambientale.
2. La Regione autonoma della Sardegna promuove la salvaguardia delle specie apistiche, con particolare riferimento all'ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e alle popolazioni di api autoctone tipiche.
Art. 2
Definizioni1. La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.
2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele d'api (da nettare e da melata), la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele, l'abbamele o sapa di miele, l'aceto di miele e tutti i prodotti della lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2010 (Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi). Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: il contenitore, fornito dall'apicoltore, ove le api organizzano il proprio nido;
b) alveare: l'arnia contenente una famiglia d'api;
c) apiario: un insieme unitario di alveari;
d) postazione: il sito di un apiario;
e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico ai fini d'incremento qualitativo e quantitativo non solo della produzione del miele, ma anche delle produzioni agricole, con particolare riferimento alla frutticoltura ed alla produzione foraggiera, nonché per la fecondazione delle essenze selvatiche per la salvaguardia della biodiversità e che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.3. L'uso della denominazione "apicoltura" è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 1.
Art. 3
Apicoltore e imprenditore apistico1. É apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. É imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.
3. É apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 a titolo principale (in modo prevalente) ed è parificato per diritti e doveri all'Imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38)) e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli apicoltori professionisti sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco regionale degli IAP.
Art. 4
Aiuti all'allevamento apistico1. Per contribuire a conservare e tutelare la biodiversità, svolgere un'azione di biomonitoraggio ambientale, favorire uno sviluppo agricolo sostenibile, la Regione autonoma della Sardegna incentiva la pratica dell'impollinazione a mezzo di api, l'allevamento apistico per la salvaguardia dell'ape italiana e la pratica del nomadismo, in quanto attività di produzione di beni pubblici ambientali.
2. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti a favore degli imprenditori apistici singoli o associati, per ogni alveare produttivo, posseduto e denunciato presso la struttura sanitaria competente e registrato nel fascicolo aziendale del Sistema informativo agricolo dell'agricoltura (SIAR).
4. L'aiuto è erogato nella forma di aiuti per la tutela ambientale e per il benessere degli animali, secondo i vigenti orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale.
5. I criteri e le modalità di erogazione degli aiuti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.
6. Il regime di aiuto è attuato dopo l'adozione della decisione della Commissione europea.
Art. 5
Aiuti per investimenti aziendali1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti a favore degli imprenditori apistici singoli o associati per l'acquisto di attrezzature e la realizzazione e ammodernamento di strutture idonee ad esercitare la propria attività.
2. L'aiuto è erogato nella forma di contributi in conto capitale, secondo quanto previsto per gli investimenti nelle aziende agricole dai vigenti orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale.
3. I criteri e le modalità di erogazione degli aiuti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.
4. Il regime di aiuto è attuato dopo l'adozione della decisione della Commissione europea.
Art. 6
Demarcazione tra interventi1. I criteri di demarcazione, tra il programma apistico regionale, attualmente finanziato dal regolamento del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), gli aiuti dello sviluppo rurale, attualmente finanziati dal Programma di sviluppo rurale (PSR 2007-2013) e gli aiuti della presente legge, sono definiti negli atti di programmazione ed indirizzo della Giunta regionale e dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
Art. 7
Anagrafe apistica regionale1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario, nonché per la programmazione degli interventi a favore dell'apicoltura, è fatto obbligo a chiunque detenga alveari di farne denuncia all'azienda sanitaria locale (ASL) competente di appartenenza, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno, nel caso si verifichino variazioni nella consistenza degli alveari.
2. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 3 è tenuto a darne comunicazione, ai sensi del comma 1, in conformità alle disposizioni e delle procedure operative di cui al presente articolo.
3. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari della ASL competente.
4. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non beneficiano degli incentivi previsti per il settore per tutto l'anno civile di riferimento.
5. Entro centottanta giorni dal suo insediamento, la Commissione regionale apistica prevista dall'articolo 14 provvede alla definizione delle procedure operative di attuazione del decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale), con un apposito manuale operativo, comprensivo della necessaria modulistica. Le procedure operative possono modificare i termini temporali previsti al comma 1 e sono approvate dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale di concerto con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
Art. 8
Disposizioni sanitarie1. La vendita di api vive avviene solo quando le api sono accompagnate da un certificato di sanità attestante la provenienza da allevamento sito in zona non infetta, rilasciato dalla ASL territorialmente competente per la zona di provenienza.
2. Le api provenienti da aree esterne alla Sardegna sono accompagnate dal certificato di sanità rilasciato dal competente organo pubblico e introdotte previa informazione alla ASL di arrivo competente per territorio.
3. Gli acquirenti di famiglie di api o di api regine, provenienti dall'esterno del territorio della Sardegna, denunciano alla ASL competente per territorio l'avvenuto acquisto, specificando il comune di provenienza ed il comune di destinazione.
Art. 9
Tutela delle popolazioni di
Apis mellifera ligustica1. Gli acquisti di api provenienti da altre regioni sono accompagnati dalla certificazione rilasciata dall'ente di riferimento italiano per la ricerca in apicoltura e bachicoltura (Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA-API), o dichiarazione rilasciata da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso istituto, attestante l'appartenenza al tipo genetico delle api della razza Apis mellifera ligustica.
Art. 10
Divieto dei trattamenti in fioritura1. Per tutelare l'indispensabile attività pronuba delle api è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle piante con fitofarmaci che possano essere dannosi per le api dall'inizio della fioritura fino alla completa caduta dei petali.
2. Ai trasgressori è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 200 ad un massimo di euro 2.500, fatte salve altre leggi sanzionatorie in materia.
3. Le violazioni amministrative di cui al presente articolo sono accertate e contestate, dall'autorità di controllo individuata ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).
Art. 11
Organismi associativi tra apicoltori1. Fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazione dei produttori, la Regione riconosce le associazioni degli apicoltori rappresentative degli apicoltori iscritti all'anagrafe apistica promossa e regolamentata con decreto del Ministro del lavoro 4 dicembre 2009.
2. I criteri e le modalità di riconoscimento delle associazioni degli apicoltori sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura tenuto conto dei criteri di rappresentatività indicati all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2006 (Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura).
Art. 12
Formazione, aggiornamento professionale e assistenza tecnica1. É demandata all'Agenzia LAORE Sardegna, agli enti di formazione, alle associazioni ed alle organizzazioni di produttori riconosciute, l'attività di formazione e aggiornamento professionale degli apicoltori per la corretta e diligente conduzione degli allevamenti.
2. L'Agenzia LAORE Sardegna, nell'ambito della formazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2012, assicura un'adeguata divulgazione per la tutela e la salvaguardia degli insetti pronubi e, nell'emanare i bollettini per la calendarizzazione dei trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici secondo i principi di difesa integrata, suggerisce agli utilizzatori gli opportuni accorgimenti per la salvaguardia degli insetti pronubi.
Art. 13
Commissione apistica regionale1. É istituita la Commissione apistica regionale, così composta:
a) l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o un suo delegato, in qualità di presidente;
b) un rappresentante apicoltore per ognuna delle quattro associazioni professionali agricole più rappresentative;
c) un rappresentante designato dalle organizzazioni di produttori o associazioni di produttori apistici riconosciute;
d) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
e) un rappresentante dell'Agenzia LAORE Sardegna;
f) un rappresentante dell'Agenzia AGRIS Sardegna;
g) un rappresentante del Dipartimento delle protezione delle piante della Facoltà di agraria di Sassari;
h) un rappresentante dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
i) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
j) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna.2. I membri della commissione sono nominati dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e durano in carica tre anni. La partecipazione dei membri della commissione è gratuita. Dopo tre assenze consecutive ingiustificate il componente decade e l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvede alla sua sostituzione.
3. La commissione ha competenza consultiva e propositiva per la programmazione degli interventi e degli aiuti a favore del settore apistico; esprime il proprio parere sul prezziario regionale per l'apicoltura e sui relativi aggiornamenti periodici; esprime pareri e proposte sulle iniziative, indagini e studi relativi alle finalità della presente legge e allo sviluppo dell'apicoltura; propone temi di ricerca per il superamento delle problematiche sanitarie, tecnologiche e produttive, per lo sviluppo di nuovi prodotti e per il miglioramento dell'apicoltura.
4. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
5. La commissione, in caso di mancata unanimità, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 14
Abrogazioni1. La legge regionale 17 dicembre 1985, n. 30 (Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura), è abrogata.
Art. 15
Disposizioni finanziarie1. Alle spese per l'attuazione degli articoli 4 e 5, valutate in euro 3.000.000 annui, si fa fronte per euro 2.000.000 per gli anni 2014, 2015 e 2016, con le risorse assegnate dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) e per euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 con risorse regionali.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:
a) per le finalità di cui all'articolo 4 euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2015;
b) per le finalità di cui all'articolo 5 euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2015.
Art. 16
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).