CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 61

presentata dai Consiglieri regionali
COMANDINI - COCCO Pietro - COZZOLINO - DERIU - FORMA - LOTTO - MANCA Gavino - MORICONI - PINNA Rossella - PISCEDDA - SABATINI - TENDAS

il 20 giugno 2014

Disposizioni in materia di apicoltura

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge intende tutelare e valorizzare l'apicoltura sarda, considerata come attività agricola di interesse regionale, che conduce ad uno sviluppo armonico dell'ecosistema atto a garantire la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità e la produzione di reddito, diretto e indiretto. Possiamo quindi considerare l'apicoltura come settore strategico per la nostra economia agricola e in quanto tale si intende recepire a livello regionale la legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente la "disciplina dell'apicoltura", che la considera "attività agricola" ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, ed integrarla per tutelare le specificità della nostra Isola e dei produttori che operano all'interno del territorio della Sardegna. Garantire in tal modo una ripresa di questo importante settore, fortemente danneggiato dai danni provocati dalle epidemie scatenatesi, anche a livello mondiale, a partire in particolare dagli anni '80.

Questa proposta di legge ha quindi lo scopo di disciplinare il settore al fine di partecipare alla strategia nazionale ed europea e razionalizzare l'utilizzo degli strumenti formativi e finanziari disponibili, comunitari, nazionali e regionali. Per far questo è necessario aggiornare la normativa regionale che già lo disciplina con la legge regionale 17 dicembre 1985, n. 30, della quale si propone l'abrogazione. Tale disciplina è ormai obsoleta perché non contempla le prescrizioni europee in materia e soprattutto relativamente agli aiuti della CE, che permettono una possibile ripresa con effetto trainante del settore che fa parte dell'agricoltura primaria, non solo nella nostra Isola, ma in Italia, in Europa e nel mondo intero.

L'apicoltura incide sul reddito del territorio in modi differenti:
- produce reddito diretto, che possiamo considerare come scopo principale degli apicoltori nelle tre definizioni contemplate dall'articolo 3 (uso privato o vendita dei prodotti apistici dove, accanto alla principale produzione di miele si possono affiancare, seppure in misura minore, altri prodotti dell'alveare quali gelatina reale, polline, cera e propoli);
- produce reddito indiretto, che si concretizza attraverso l'impollinazione delle colture agrarie e forestali; questo ruolo di "equilibratore ambientale" è diventato molto importante soprattutto oggi che la distruzione degli habitat, lo sfruttamento agricolo intensivo e il massiccio uso di fitofarmaci e diserbanti hanno portato ad una drastica diminuzione dei pronubi spontanei, l'ape è quindi assurta a principale impollinatore; dalla tutela di questa attività deriva una tutela e una garanzia maggiore per lo sviluppo dell'economia agricola sarda.

Infine, il miele è da sempre considerato un prodotto genuino per eccellenza, utilizzato tradizionalmente in diverse produzioni derivate, alimentari e farmaceutiche, di fondamentale importanza per la cultura della Sardegna; ne deriva la necessità di professionalizzare la condotta degli apicoltori, sia con l'introduzione di norme igienico-sanitarie da adottare nelle strutture aziendali, sia con norme atte a garantire la salvaguardia della produzione dal rischio di inquinamento da prodotti dannosi per la salute ambientale e umana, quali fitofarmaci e diserbanti nelle colture ornamentali o spontanee che si trovano in prossimità delle aziende, durante il periodo di fioritura.

Il settore apistico soprattutto a partire dagli anni '80 è stato colpito, a livello mondiale, da pesanti epidemie dovute alla diffusione di diverse patologie che hanno creato ingenti perdite, da cui deriva la necessità di disciplinarlo, con la creazione dell'anagrafe apistica che permette un monitoraggio costante anche a livello sanitario, di sostenerlo finanziariamente per garantire una ripresa di questa produzione la cui positività ha un'enorme importanza a livello economico-ambientale diffuso.

La proposta di legge consta di 18 articoli.

Nell'articolo 1 si recepisce lo storico riconoscimento dell'apicoltura come attività agricola avvenuto a livello nazionale con la legge n. 313 del 2004 e lo si conferma a livello regionale evidenziando l'importanza dell'impollinazione naturale e il suo riconoscimento come attività agricola di connessione, come stabilito dal Codice civile, nonché la tutela dell'ecosistema regionale. Si mette inoltre in evidenza la protezione e tutela dell'ape di razza italiana, Apis mellifera ligustica Spinola, come richiesto dal legislatore nazionale in materia.

Nell'articolo 2 si ripropongono le definizioni introdotte dal legislatore nazionale arricchendole della specificità di considerare l'ape come animale zootecnico. Da questo riconoscimento, nel primo comma, consegue il riconoscimento del suo allevamento come attività produttiva, quindi, in quanto tale, rispondente ad una serie di norme organizzative e sanitarie che rendano la stessa attività omogenea nell'intero territorio regionale, e nello stesso tempo l'apicoltore assurge a soggetto portatore degli stessi diritti degli altri allevatori tipici.

L'articolo 3 tratta delle figure, in forma singola o associata, che operano in questo settore produttivo, e che in forza di questo riconoscimento sono titolari di diritti e doveri che derivano dalla stessa normativa. In particolare nell'ultimo comma si è voluto dare coerenza e continuità all'azione che la Regione ha da tempo intrapreso per favorire forme di associazionismo tra produttori e per l'aggregazione dei prodotti, in linea con tutte le azioni del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sardegna.

Nell'articolo 4 si evidenzia la volontà di sostenere il settore con la semplificazione amministrativa relativa alla dislocazione degli alveari nei terreni posseduti dagli enti pubblici, e soprattutto senza che l'apicoltore sia gravato da alcun onere, proprio in virtù dello status di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile che lo esonera dalla corresponsione di imposte di bollo, ma soprattutto viene implicitamente riconosciuto il beneficio che da questa attività deriva all'ambiente, beneficio in forza del quale l'apicoltore viene esonerato dal pagamento di un corrispettivo per il terreno occupato. L'altra innovazione importante dell'articolo è quella di convalidare la tradizione sarda in base alla quale un alveare equivale ad una pecora, con l'equiparazione degli apicoltori agli allevatori ovini.

Nell'articolo 5 si manifesta la volontà di sostenere l'imprenditorialità del settore dall'acquisto di beni produttivi, alla formazione e alla vendita della produzione. Si chiarisce, inoltre, la demarcazione tra i differenti interventi di sostegno.

L'articolo 6 introduce l'anagrafe apistica regionale con l'obbligo per i detentori di alveari di denunciarli alla ASL competente per territorio, agevolando in tal modo l'ottimizzazione degli interventi di tipo sanitario e finanziario nel settore. Allo stesso modo si disciplina la presenza degli apicoltori provenienti da altre regioni che installano uno o più apiari nel nostro territorio. Infine si danno le disposizioni per l'elaborazione di un manuale operativo in capo alla Commissione apistica regionale.

L'articolo 7 introduce e disciplina il censimento degli alveari, indispensabile per l'attuazione di una politica di profilassi sanitaria e sostegno finanziario in questo settore.

L'articolo 8 disciplina il settore dal punto di vista sanitario al fine di monitorare la presenza degli apiari, la provenienza e lo spostamento con la richiesta di certificazioni di sanità rilasciati dalle ASL territorialmente competenti.

L'articolo 9 è esplicitamente dedicato alla tutela dell'ape italiana, Apis mellifera ligustica.

L'articolo 10 contempla la tutela sanitaria della produttività, con il divieto dei trattamenti in fioritura. In particolare si è introdotta una specifica al fine di impedire che i trattamenti eseguiti per salvaguardare le colture possano avvenire in presenza di fioriture di essenze spontanee sotto chioma.

L'articolo 11 mette in evidenza il sostegno della Regione all'associazionismo anche in questo settore produttivo.

L'articolo 12 disciplina la formazione e l'aggiornamento professionale del settore.

Gli articoli 13-18 individuano i soggetti responsabili della vigilanza e le sanzioni, la norma finanziaria, l'abrogazione della legge esistente e l'entrata in vigore.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce l'apicoltura come attività agricola di interesse regionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e per lo sviluppo sostenibile delle produzioni agricole, in quanto concorre a garantire l'impollinazione naturale, considerata attività agricola per connessione, ai sensi dell'articolo 2135, secondo comma, del Codice civile, nonché la biodiversità ambientale.

2. La Regione autonoma della Sardegna, con la presente legge, disciplina, tutela e valorizza l'apicoltura, e promuove la salvaguardia delle specie apistiche, con particolare riferimento all'ape italiana (Apis mellifera ligustica, Spinola) e alle popolazioni di api autoctone tipiche.

 

Art. 2
Definizioni

1. L'ape è considerata un "animale zootecnico" e in quanto tale si protegge il suo stato sanitario, si garantiscono le sue produzioni e, contestualmente, si tutelano i consumatori dei suoi prodotti.

2. La conduzione zootecnica delle api, denominata apicoltura, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

3. Sono considerati prodotti agricoli: il miele d'api (da nettare e da melata), la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele, l'abbamele o sapa di miele, l'aceto di miele, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2010 (Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi).

4. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: il contenitore, fornito dall'apicoltore, ove le api organizzano il proprio nido;
b) alveare: l'arnia contenente una famiglia d'api;
c) apiario: un insieme unitario di alveari;
d) postazione: il sito di un apiario;
e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico ai fini d'incremento qualitativo e quantitativo non solo della produzione del miele ma anche delle produzioni agricole, con particolare riferimento alla frutticoltura ed alla produzione foraggiera, nonché per la fecondazione delle essenze selvatiche e per la salvaguardia della biodiversità, che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

5. L'uso della denominazione "apicoltura" è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 2.

 

Art. 3
Apicoltore e imprenditore apistico

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.

2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 2 dell'articolo 2, a titolo principale, in modo prevalente, ed è parificato per diritti e doveri all'imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura", a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), 1), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38), e successive modifiche ed integrazioni.

4. La Regione favorisce la politica di aggregazione dei prodotti e dei produttori e promuove ed incentiva l'associazionismo tra i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, riconoscendo, in ordine gerarchico di importanza, le seguenti forme associative, alle quali è attribuita primalità scalare nei criteri di selezione delle domande (formulate da appartenenti o dalle medesime aggreganti) per l'accesso ai bandi per l'assegnazione delle provvidenze contributive e creditizie:
a) organizzazione di produttori (OP) del settore apicoltura;
b) società cooperative a responsabilità limitata, società cooperative per azioni e consorzi apistici;
c) associazioni di produttori apistici.

 

Art. 4
Aiuti all'allevamento apistico

1. La Regione, per contribuire a conservare e tutelare la biodiversità, svolgere un'azione di biomonitoraggio ambientale e favorire lo sviluppo agricolo sostenibile, riconosce all'apicoltura il ruolo di produttore di beni pubblici in condizioni di svantaggio, a prescindere dall'ubicazione degli stabilimenti di estrazione e trasformazione, incentiva la pratica dell'impollinazione a mezzo di api, l'allevamento apistico per la salvaguardia dell'ape italiana e la pratica economico-produttiva del nomadismo.

2. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti, tramite concessioni rilasciate a titolo non oneroso per gli apicoltori.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti a favore degli imprenditori apistici singoli o associati residenti e operanti in Sardegna, per ogni alveare produttivo, posseduto e denunciato presso la struttura sanitaria competente e registrato nel fascicolo aziendale del Sistema informativo agricolo dell'agricoltura (SIAR).

4. L'aiuto è erogato nella medesima forma degli aiuti per la tutela ambientale e per il benessere degli animali, secondo i vigenti orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e, nello specifico, nella stessa misura in atto nei confronti del comparto zootecnico ovino, equiparando un alveare ad una pecora adulta.

5. I criteri e le modalità di erogazione degli aiuti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.

6. Il regime di aiuto è attuato dopo l'adozione della decisione della Commissione europea.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2014 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

Art. 5
Aiuti per investimenti aziendali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti a favore degli imprenditori apistici singoli o associati per:
a) acquisto di macchinari, mezzi di trasporto e attrezzature, nonché la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture idonee ad esercitare la propria attività;
b) l'attività di formazione e aggiornamento professionale degli apicoltori volta alla corretta e diligente conduzione degli allevamenti;
c) la promozione dei prodotti apistici e dell'alveare della Sardegna.

2. L'aiuto di cui al comma 1 è erogato nella forma di contributi in conto capitale, secondo quanto previsto per gli investimenti nelle aziende agricole dai vigenti orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale.

3. I criteri e le modalità di erogazione degli aiuti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.

4. I criteri di demarcazione tra i differenti interventi di aiuto e in particolare tra il programma apistico regionale, attualmente finanziato dal regolamento del Consiglio n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), gli aiuti dello sviluppo rurale, attualmente finanziati dal Programma di sviluppo rurale (PSR) e gli aiuti della presente legge regionale, sono definiti negli atti di programmazione ed indirizzo della Giunta regionale e dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

 

Art. 6
Anagrafe apistica regionale

1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario, nonché per la programmazione degli interventi a favore dell'apicoltura, è fatto obbligo a chiunque detenga alveari presentare denuncia all'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, anche per il tramite delle organizzazioni di produttori o delle associazioni degli apicoltori, specificando collocazione e numero degli alveari, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno, nel caso si verifichino variazioni nella consistenza degli alveari.

2. Gli apicoltori che per nomadismo, per il servizio d'impollinazione o per qualunque altra ragione spostano i propri alveari fuori dall'area di competenza dell'azienda ASL dove ricadono le postazioni indicate nella dichiarazione di cui al comma 1, ne danno comunicazione ai servizi veterinari della azienda ASL dove ha sede legale l'impresa apistica, entro quindici giorni dall'avvenuto spostamento.

3. Gli apicoltori provenienti da altre regioni che installano uno o più apiari nomadi o stanziali nel territorio regionale, entro cinque giorni dall'installazione ne danno comunicazione all'azienda ASL competente per territorio. Tale comunicazione ha durata annuale e, nel caso di mantenimento di apiari stanziali, è rinnovata.

4. La comunicazione può essere presentata dagli apicoltori anche tramite gli organismi associativi a cui aderiscono.

5. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 3 ne dà comunicazione, ai sensi del comma 1, in conformità alle disposizioni ed alle procedure operative di cui al presente articolo.

6. Le denunce e le comunicazioni di cui ai commi da 1 a 5, sono indirizzate ai servizi veterinari della ASL competente.

7. Entro centottanta giorni dal suo insediamento, la Commissione apistica di cui all'articolo 13 definisce le procedure operative di attuazione del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale), con un apposito manuale operativo, comprensivo della necessaria modulistica. Le procedure operative possono modificare i termini temporali previsti al comma 1 e sono approvate dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, di concerto con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

 

Art. 7
Censimento alveari

1. Le aziende ASL comunicano, mediante cooperazione applicativa, alla Regione e alla Commissione apistica di cui all'articolo 13, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero totale degli apicoltori operativi e dei laboratori di smielatura nel territorio di competenza e almeno i seguenti dati relativi al censimento:
a) numero complessivo degli apicoltori registrati, con il codice identificativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;
b) numero complessivo degli apicoltori che hanno comunicato i dati del censimento;
c) numero totale degli apiari censiti;
d) numero alveari censiti;
e) numero complessivo degli apicoltori con più di ottanta alveari.

 

Art. 8
Disposizioni sanitarie

1. La vendita di api vive può avvenire solo quando le api sono accompagnate da un certificato di sanità attestante la provenienza da allevamento sito in zona non infetta, rilasciato dalla ASL territorialmente competente per la zona di provenienza.

2. Le api provenienti da aree esterne alla Sardegna sono accompagnate dal certificato di sanità rilasciato dal competente organo pubblico e previa informazione della ASL di arrivo competente per territorio.

3. Gli acquirenti di famiglie di api o di api regine provenienti dall'esterno del territorio della Sardegna denunciano alla ASL competente per territorio l'avvenuto acquisto, specificando il comune di provenienza ed il comune di destinazione.

4. Gli apiari in evidente stato di abbandono sono soggetti ad ispezione da parte del personale dei servizi veterinari delle aziende ASL, che ne accertano la pericolosità quali possibili fonti di propagazione di patologie e ne dispongono l'eventuale distruzione.

 

Art. 9
Tutela delle popolazioni di
Apis mellifera ligustica

1. Gli acquisti di api provenienti da altre regioni sono accompagnati dalla certificazione rilasciata dall'ente di riferimento italiano per la ricerca in apicoltura e bachicoltura (Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA-API), o dalla dichiarazione rilasciata da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso istituto, attestante l'appartenenza al tipo genetico delle api di razza Apis mellifera ligustica.

 

Art. 10
Divieto dei trattamenti in fioritura

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle colture arboree, erbacee e ornamentali con fitofarmaci che possano essere dannosi per le api in modo diretto o indiretto, dall'inizio della fioritura fino alla completa caduta dei petali o secrezioni extra floreali; in caso di presenza di essenze spontanee nei frutteti e nelle coltivazioni oggetto dei trattamenti, questi sono eseguiti previo sfalcio delle essenze spontanee in fioritura.

2. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell'azienda ASL o al Corpo forestale e di vigilanza ambientale che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare la causa e i responsabili dell'avvelenamento.

3. Ai trasgressori è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 200 ad un massimo di euro 2.500, fatte salve altre leggi sanzionatone in materia.

4. Le violazioni amministrative di cui al presente articolo sono accertate e contestate dall'autorità di controllo individuata ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).

 

Art. 11
Organismi associativi tra apicoltori

1. La Regione, fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazione di produttori, riconosce le associazioni degli apicoltori rappresentative degli apicoltori iscritti all'anagrafe apistica, promossa e regolamentata con decreto del Ministero del lavoro 4 dicembre 2009.

2. I criteri e le modalità di riconoscimento delle associazioni degli apicoltori sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, tenendo conto di parametri di assoluta rappresentatività nel territorio sardo, quali: numero minimo dei soci che rispondano all'articolo 3, comma 3, numero degli alveari denunciati dai soci, miele prodotto, essere costituiti con atto pubblico, avere uno statuto aperto, avere la sede legale e operativa in Sardegna.

3. Tali associazioni sono accreditate presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 gennaio 2006 (Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura).

 

Art. 12
Formazione, aggiornamento professionale e assistenza tecnica

1. Fatta salva la sovranità e l'autonomia delle agenzie e degli enti di formazione che, normalmente, operano con fondi a carico dei propri bilanci, è demandata alle organizzazioni di produttori del settore apistico ed alle associazioni di apicoltori riconosciute, l'utilizzazione dei fondi della presente legge per l'attività di formazione e aggiornamento professionale degli apicoltori per la corretta e diligente conduzione degli allevamenti.

2. È altresì demandata alle organizzazioni di produttori del settore apistico l'utilizzazione dei fondi afferenti la presente legge, per le attività promozionali delle produzioni degli alveari e le attività di comunicazione e marketing del miele e dei prodotti dell'alveare, svolte a carattere generico.

3. L'Agenzia LAORE Sardegna, nell'ambito della formazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2012, assicura un'adeguata informazione per la tutela e la salvaguardia degli insetti pronubi e, nell'emanare i bollettini per la calendarizzazione dei trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici, preferibilmente secondo i principi di difesa integrata, suggerisce agli utilizzatori gli opportuni accorgimenti per la salvaguardia degli insetti pronubi.

 

Art. 13
Commissione apistica regionale

1. È istituita la Commissione apistica regionale, così composta:
a) Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o un suo delegato, in qualità di presidente;
b) un rappresentante apicoltore di cui all'articolo 2, comma 2 o 3, per ognuna delle associazioni professionali agricole rappresentate nei tavoli di concertazione regionale in materia di agricoltura;
c) un rappresentante designato da ogni organizzazione di produttori apistici riconosciuta;
d) un rappresentante designato per ogni associazione di apicoltori accreditata, che risponda ai requisiti dell'articolo 11;
e) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale con qualifica non inferiore al settimo livello appartenente al servizio cui fa riferimento la materia, che svolge anche le funzioni di segretario senza diritto di voto.

2. La commissione apistica può, di volta in volta, convocare, a titolo puramente consultivo, rappresentanti delle agenzie regionali di formazione e ricerca, del mondo universitario e dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale; questi rappresentanti non hanno diritto di voto.

3. I componenti della commissione sono nominati dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e durano in carica tre anni; la loro partecipazione nella commissione è a titolo gratuito. Dopo tre assenze consecutive ingiustificate il componente decade e l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvede alla sua sostituzione.

4. La commissione ha competenza consultiva e propositiva per la programmazione degli interventi e degli aiuti a favore del settore apistico; esprime il proprio parere sul prezziario regionale per l'apicoltura e sui relativi aggiornamenti periodici; esprime pareri e proposte sulle iniziative, indagini e studi relativi alle finalità della presente legge e allo sviluppo dell'apicoltura; propone temi di ricerca per il superamento delle problematiche sanitarie, tecnologiche e produttive, per lo sviluppo di nuovi prodotti e per il miglioramento dell'apicoltura.

5. Per la validità delle riunioni della commissione in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto; in seconda convocazione valgono le regole del Codice civile.

6. La commissione, in caso di mancata unanimità, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

Art. 14
Riforestazione e rapporti con le istituzioni

1. Al fine di favorire l'integrazione energetico ambientale e di valorizzare le caratteristiche paesaggistico-naturalistiche tipiche dell'Isola, la Regione individua in un minimo del 20 per cento la percentuale di piante con potenziale nettarifero che rientra nei piani regionali di riforestazione per il recupero del territorio o sperimentazione per produzione di biomasse o altre produzioni agricole industriali.

2. L'elenco delle piante da utilizzare nei suddetti interventi è stilato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge su apposita delibera regionale, previa consultazione con le organizzazioni dei produttori del settore apistico e associazioni apistiche accreditate del territorio.

 

Art. 15
Sanzioni amministrative

1. Ai soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, e articolo 7, commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

2. La mancata denuncia di cui all'articolo 6, comma 1, comporta anche l'esclusione per l'apicoltore dai benefici previsti dalle normative comunitarie, statali e regionali, sino all'avvenuto adeguamento agli adempimenti.

3. All'apicoltore che viola le disposizioni dell'articolo 896 bis del Codice civile (Distanze minime per gli apiari) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300 per apiario.

4. Ai trasgressori delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000 per ettaro con tetto massimo di 100 ettari.

5. Qualora, in seguito all'accertamento effettuato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, i servizi veterinari delle aziende ASL ravvisino la pericolosità dell'alveare abbandonato, comminano al titolare dello stesso una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

6. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'azienda ASL competente per territorio, che introita i relativi proventi.

 

Art.16
Abrogazioni

1. La legge regionale 17 dicembre 1985, n. 30 (Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura), è abrogata.

 

Art. 17
Disposizioni finanziarie

1. Alle spese per l'attuazione della presente legge, valutate in euro 3.000.000 annui, si fa fronte per euro 2.000.000 per gli anni 2014, 2015 e 2016, con le risorse assegnate dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) e per euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 con risorse regionali.

 

Art. 18
Disposizioni finali

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).