CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURATESTO UNIFICATO N. 41-100/A
Norma di semplificazione amministrativa in materia
di difesa del suolo
Approvato dalla Quarta Commissione nella seduta del 26 novembre 2014
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RELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE GOVERNO DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, EDILIZIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE, PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE, POLITICHE ABITATIVE, LAVORI PUBBLICI, PORTI E AEROPORTI CIVILI, MOBILITÀ E TRASPORTI
composta dai Consiglieri
SOLINAS Antonio, Presidente - TATTI, Vice presidente - LAI, Segretario e relatore di maggioranza - FASOLINO, Segretario e relatore di minoranza - AZARA - DEMONTIS - FENU - MELONI - PERU
Relazione di maggioranza
On. LAI
pervenuta il 9 dicembre 2014
La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato, nella seduta del 26 novembre 2014, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e l'astensione dei gruppi di minoranza, il testo unificato della proposta di legge n. 41 e del disegno di legge n. 100 recante "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo".
La Commissione, dopo un'approfondita discussione del testo proposto dalla Giunta regionale ed acquisiti il parere del Consiglio delle autonomie locali e quello interno delle competenti commissioni consiliari, ha approvato il testo unificato avendone condiviso la principale finalità, quella di consentire una semplificazione amministrativa in tale settore.
La delicatezza, infatti, delle problematiche relative all'individuazione delle aree pericolose e a rischio idrogeologico impone sia una costante e precisa opera di pianificazione della mitigazione del rischio sia un'attenta valutazione delle reali emergenze suscettibili di impegnare in modo più adeguato le competenze tecniche esistenti. In sostanza, è opportuno individuare più puntualmente l'ambito di intervento delle strutture regionali, limitandolo alle complesse emergenze in essere, e lasciare alle amministrazioni comunali l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica rientranti interamente nell'ambito comunale.
In particolare la Commissione ha condiviso l'impostazione contenuta sia nell'articolo 1 del disegno di legge proposto dalla Giunta regionale sia nell'articolo 1 della proposta di legge n. 41, che attribuiscono alla competenza dei comuni l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica previsti rispettivamente dall'articolo 24 e 25 delle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti nelle competenze e nell'ambito territoriale comunale, ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 delle norme tecniche di attuazione del PAI ovvero nelle aree di pericolosità da frana di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 delle norme tecniche di attuazione del PAI, inerenti il patrimonio edilizio pubblico e privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, pubbliche o di interesse.
Appare quindi significativa la sostanziale sovrapposizione delle due iniziative legislative, chiaro sintomo di una comune e diffusa esigenza e delle corrispondente volontà ad individuare soluzioni condivise.
Il testo esitato dalla Commissione si caratterizza per una riscrittura dei testi proposti solamente sotto il profilo redazionale e formale, ma contiene intatte le indicazioni di fondo delle proposte, aggiornate alla situazione attuale.
Per quanto riguarda il nodo centrale delle risorse disponibili, la Commissione ha condiviso l'impostazione dei proponenti di utilizzare, in primo luogo, lo stanziamento disponibile di cui all'articolo 5, comma 3 della legge regionale n. 7 del 2014 e di individuare uno stanziamento minimo per gli anni successivi, eventualmente integrabile con le successive manovre finanziarie. Ciò che è significativo è che la spesa prevista, per quanto certamente non sufficiente, ha carattere permanente e costituisce un chiaro sintomo di una scelta di semplificazione irreversibile.
La Commissione, in considerazione dell'importanza della disciplina introdotta e della sua condivisione, ne auspica una rapida discussione ed approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.
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Relazione di minoranza
On. FASOLINO
pervenuta il 9 dicembre 2014
La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato nella seduta del 26 novembre 2014, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e l'astensione dei gruppi di minoranza, il testo unificato della proposta di legge n. 41 e del disegno di legge n. 100 recante "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo". Tale esito evidenzia come sia emerso nel corso della discussione effettuata una sostanziale condivisione tra le due componenti (maggioranza e minoranza) sulle finalità di fondo del testo normativo.
Nel corso dell'esame ed, in particolare, in sede di audizione dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, è emersa l'estrema necessità di pervenire ad una effettiva ed immediata velocizzazione di tutte le procedure autorizzatorie di competenza regionale. Queste, infatti, sempre più numerose e penetranti, determinano un intollerabile freno alle varie iniziative economiche ed imprenditoriali che vengono programmate nel territorio, sovente con l'input decisivo delle amministrazioni comunali.
Le ragioni per cui i gruppi di minoranza hanno deciso di astenersi, sono individuabili nei seguenti motivi:
a) in primo luogo nell'estrema limitatezza delle risorse finanziarie previste e disponibili per una soddisfacente organizzazione delle strutture amministrative incaricate di effettuare le necessarie istruttorie; la previsione dell'incentivo alla creazione di strutture sovracomunali solo parzialmente mitiga tale considerazione critica;
b) in secondo luogo e come diretta conseguenza della limitatezza degli stanziamenti, è concreto il verificarsi di un duplice rischio: da un lato un ulteriore aggravamento dei compiti dei comuni, singoli od associati, ulteriormente oberati di sempre maggiori funzioni e dall'altro un peggioramento della tutela dei legittimi interessi ed aspettative dei cittadini.Tali considerazioni critiche non inficiano, si ribadisce, l'importanza della finalità del testo unificato in questione che si prefigge di effettuare una importante inversione di tendenza in un ambito assai sentito dall'opinione pubblica. Inversione che, data la sua obiettiva rilevanza, andrebbe perseguita con maggiore decisione e coraggio.
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Il parere della Prima Commissione permanente, richiesto in data 12 novembre 2014, non è stato espresso ai sensi dell'articolo 45, comma 10 del Regolamento interno.
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La Terza Commissione permanente, nella seduta del 25 novembre 2014, ha espresso a maggioranza parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento, con la seguente osservazione: "Valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare espressamente all'articolo 1 gli oneri da ascrivere a detta disposizione".
La Commissione ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
pervenuto il 24 novembre 2014
Il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 12 novembre 2014, ha deliberato, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2005, parere favorevole al testo unificato del disegno di legge n. 41 e della proposta di legge n. 100 "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo".
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TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo.
Art. 1
Attribuzione di funzioni1. È attribuita alla competenza dei comuni l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici. Qualora tali interventi interessino l'ambito territoriale di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, la competenza all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici).
2. Le norme tecniche di attuazione del PAI sono conseguentemente modificate in conformità al comma 1.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono così determinati:
a) euro 300.0000 per l'anno 2014 da destinare prioritariamente alle unioni dei comuni per l'anno 2014; i criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della presidenza e degli Assessori) (UPB S01.06.001);
b) euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2015.
Art. 2
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati in euro 300.000 per l'anno 2014 e in euro 200.000 per gli anni successivi.
2. Agli stessi si fa fronte rispettivamente:
a) per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2014, iscritta in conto dell'UPB S01.06.001 del bilancio regionale per lo stesso anno, che si intende conseguentemente abrogata;
b) per gli anni successivi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), iscritta in conto dell'UPB S01.06.001 (cap. SC01.1059) per i medesimi anni.3. I succitati oneri gravano sull'UPB S01.06.001 del bilancio regionale per gli anni 2014-2016 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).