CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 41

presentata dal Consigliere regionale
LAI

il 27 maggio 2014

Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Come è noto il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) è lo strumento di pianificazione territoriale che consente l'individuazione delle aree pericolose e a rischio idrogeologico. Opera, pertanto, nel campo della difesa del suolo, con particolare riferimento alla difesa delle popolazioni e degli insediamenti residenziali e produttivi. Esso è fortemente interrelato con tutti gli altri aspetti della pianificazione territoriale e di attuazione di interventi, ed essendo un piano dinamico, deve essere costantemente aggiornato.

Il PAI deve essere continuamente "gestito" con attività:
- di pianificazione (studi di dettaglio, studi del territorio preliminari a PUC o usi di aree non classificate, varianti al PAI, ecc.), alla quale concorrono sia la Regione che gli enti locali;
- di programmazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio, svolta a livello centrale regionale;
- autorizzatorie e di controllo derivanti dai vincoli imposti dalle norme tecniche di attuazione (NTA) del PAI sulle aree classificate pericolose a vari livelli.

A queste ultime attività, attribuite dalle norme tecniche di attuazione del PAI alle autorità idrauliche competenti per territorio, sono ascrivibili, in particolare, le approvazioni degli studi di compatibilità idraulica e geotecnica.

Premesso quanto sopra si fa presente che, all'atto dell'adozione del PAI (2005), le competenze, relative alla approvazione degli studi di compatibilità concernenti sia attività di pianificazione che di autorizzazione di interventi vennero attribuite ai servizi del Genio civile competenti per territorio in quanto autorità idrauliche preposte al rilascio del nulla osta idraulico ai sensi del testo unico n. 523 del 1904.

Successivamente, con l'operatività dell'Autorità di bacino, istituita con la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di bacini idrografici), le competenze relative alla pianificazione di bacino, in tema di difesa del suolo e alla approvazione dei relativi studi di compatibilità sono transitate dai competenti servizi dell'Assessorato dei lavori pubblici alla Direzione generale della Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (ADIS) mentre le attività di autorizzazione degli studi di compatibilità, relativi agli interventi ammissibili nelle aree classificate pericolose a vari livelli dal PAI, rimasero provvisoriamente in capo ai servizi del Genio civile (circolare n. 1/2010 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino).

Con il progressivo incremento, derivante anche dall'ampliamento dell'estensione delle aree perimetrate dal PAI, delle istanze autorizzatorie, relative a studi di compatibilità, provenienti sia dal settore pubblico che privato, si è evidenziata l'inadeguatezza a farvi fronte, determinata dal mancato necessario potenziamento, delle strutture regionali preposte.

Per quanto sopra è emersa la necessità di coinvolgere, nel processo gestionale del PAI, anche gli enti locali ed in particolare i comuni, mediante la devoluzione delle competenze dei procedimenti autorizzativi meno significativi in termini di ricadute sull'assetto idrogeologico del territorio, conseguendo sia l'obiettivo di sviluppare la cultura della prevenzione dei pericoli e dei rischi idrogeologici presso le amministrazioni locali sia, come risultato complementare, quello di lasciare agli uffici regionali i soli procedimenti autorizzativi concernenti la pianificazione di bacino e gli interventi maggiormente incidenti sull'assetto idrogeologico del territorio.

La necessità di tale devoluzione venne condivisa anche dall'Associazione dei comuni italiani (ANCI) con la quale l'Autorità di bacino sottoscrisse un apposito protocollo di intesa, reso esecutivo, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente n. 130 dell'8 ottobre 2013, mediante il quale si ritenne di poter attribuire ai comuni la competenza alla approvazione degli studi di compatibilità riferiti a interventi, rientranti nelle competenze e nell'ambito territoriale comunale, inerenti il patrimonio edilizio pubblico e privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico nonché gli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici.

Nonostante l'accordo stipulato con l'ANCI, il Comune di Sassari ha proposto un ricorso al TAR Sardegna eccependo sulla forma amministrativa con cui è stato attuato il trasferimento di competenze; il TAR, valutato il ricorso del Comune di Sassari, con ordinanza del 25 gennaio 2014 ha sospeso l'efficacia del decreto n. 130 del 2013 del Presidente della Regione rinviando il pronunciamento sul merito del ricorso.

Preso atto del rilievo attinente la modalità di trasferimento delle competenze (da attuarsi con apposita norma di legge) e delle eccezioni sostanziali di alcuni comuni, relativamente alla carenza nei propri organici di figure professionali competenti per le istruttorie degli studi di compatibilità, la presente proposta ha l'intento di completare correttamente il percorso di concertazione, già avviato con l'ANCI, avente l'obiettivo di riordinare, semplificare e razionalizzare la distribuzione delle competenze tra i due livelli di governo (autorità di bacino e comuni ) in materia di assetto idrogeologico.

L'articolo 1 della proposta di legge delega alla competenza degli uffici tecnici comunali l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica previsti rispettivamente dall'articolo 24 e 25 delle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti nelle competenze e nell'ambito territoriale comunale, ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 delle norme tecniche di attuazione del PAI ovvero nelle aree di pericolosità da frana di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 delle norme tecniche di attuazione del PAI, inerenti il patrimonio edilizio pubblico e privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico nonché gli interventi inerenti l'attività di ricerca e prelievi idrici.

Per rispondere all'osservazione sulla carenza di competenze appropriate negli organici di certi comuni, posto che evidentemente non esistono risorse umane e strumentali da trasferire dalla Regione, si è definita una posta finanziaria annua per il rimborso dei costi sostenuti dagli enti locali per l'acquisizione di eventuali consulenze per l'istruttoria di pratiche che per la loro complessità richiedessero l'esame di un esperto.

Si fa rilevare che già la legge finanziaria 2014 prevede una posta finanziaria dedicata che in questa proposta di legge viene rimodulata per renderla più flessibile e aderente alle reali necessità rappresentate dai comuni, rinviando la disciplina dei criteri e modalità di erogazione dei rimborsi ad una apposita delibera di Giunta regionale.

L'articolo 3 fissa a regime gli oneri derivanti dalla attuazione della norma.

Rimarranno di competenza dell'Autorità di bacino il controllo e la gestione della pianificazione di bacino a livello regionale, con l'obiettivo, tra l'altro, di coordinare, uniformare e garantire l'unitarietà della gestione di tale pianificazione nonché le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e approvazioni, previste dal Piano di bacino o dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico e relative norme di attuazione o dal Piano stralcio delle fasce fluviali, per tutti gli interventi ricadenti nelle aree perimetrate a pericolosità idraulica e/o geologico-geotecnica non ricompresi nella delega ai comuni (interventi sovra comunali, sistemazioni idrauliche, riqualificazione degli ambienti fluviali, mitigazione del rischio geologico-geotecnico, opere soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegati II e IV e successive modificazioni e integrazioni).

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Delega di funzioni

1. È attribuita alla competenza degli uffici tecnici comunali la approvazione degli studi di compatibilità idraulica previsti dall'articolo 24 delle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI) e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica previsti dall'articolo 25 delle norme tecniche di attuazione del PAI vigenti, riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 delle norme tecniche di attuazione del PAI ed anche nelle aree di pericolosità da frana di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 delle norme tecniche di attuazione del PAI, inerenti il patrimonio edilizio pubblico e privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico nonché gli interventi inerenti l'attività di ricerca e prelievi idrici.

2. Le norme tecniche di attuazione del PAI sono modificate in conformità alla presente legge.

 

Art. 2
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2014

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), è così modificato:
"3. Al fine di garantire l'efficacia delle procedure connesse al rilascio delle autorizzazioni e approvazioni previste dal Piano di bacino, dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico e relative norme di attuazione, dal Piano stralcio delle fasce fluviali, di competenza dei comuni, è autorizzata la spesa di euro 300.000 da destinare ai comuni a titolo di rimborso per le spese sostenute per l'anno 2014. I criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), (UPB S01.06.001).

 

Art. 3
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 300.000 annui, fanno carico all'UPB S01.06.001 del bilancio della Regione per gli anni successivi al 2014.