CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 100
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione, PIGLIARUil 25 agosto 2014
Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Si ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 54/33 del 30 dicembre 2004, resa esecutiva con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, venne adottato il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) (2005).
Come è noto, il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) è lo strumento di pianificazione territoriale che consente l'individuazione delle aree pericolose e a rischio idrogeologico. Opera, pertanto, nel campo della difesa del suolo, con particolare riferimento alla difesa delle popolazioni e degli insediamenti residenziali e produttivi. Esso è fortemente interrelato con tutti gli altri aspetti della pianificazione territoriale e di attuazione di interventi, ed essendo un piano dinamico, deve essere costantemente aggiornato.
Il PAI deve essere continuamente "gestito" con attività:
1. di pianificazione (studi di dettaglio, studi del territorio preliminari a PUC o usi di aree non classificate, varianti al PAI, ecc.), alla quale concorrono sia la Regione che gli enti locali;
2. di programmazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio, svolta a livello centrale regionale;
3. di autorizzatone e di controllo derivanti dai vincoli imposti dalle norme tecniche di attuazione (NTA) del PAI sulle aree classificate pericolose a vari livelli.A queste ultime attività, attribuite dalle Norme tecniche di attuazione del PAI (NTA), sono ascrivibili, in particolare, le approvazioni degli studi di compatibilità idraulica e geotecnica.
Premesso quanto sopra si fa presente che, dall'adozione del PAI (2005), le competenze relative alla approvazione degli studi di compatibilità concernenti sia attività di pianificazione che di autorizzazione di interventi sono state assegnate ai servizi del Genio civile dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed alla Direzione generale della Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (ADIS), Autorità di bacino, istituita con la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici).
Con il progressivo incremento, derivante anche dall'ampliamento dell'estensione delle aree perimetrate dal PAI, delle istanze autorizzatorie, relative a studi di compatibilità, provenienti sia dal settore pubblico che privato, si è evidenziato che la gran parte delle istanze presentate riguardavano interventi sul patrimonio edilizio, con la massima numerosità per interventi minori di adeguamenti degli edifici, ristrutturazioni, ampliamenti, ecc.
Per lo sviluppo di tali procedimenti autorizzativi, meno significativi in termini di ricadute sull'assetto idrogeologico del territorio, appare opportuno procedere ad una devoluzione delle competenze, conseguendo l'obiettivo che gli uffici compenti siano più vicini ai cittadini che beneficiano di tali servizi, in applicazione del principio di sussidiarietà, ma anche di sviluppare la cultura e la consapevolezza della prevenzione dei pericoli e dei rischi idrogeologici presso le amministrazioni locali.
Restano in capo agli uffici regionali i procedimenti concernenti la pianificazione di bacino e l'analisi di compatibilità idraulica per gli interventi maggiormente incidenti sull'assetto idrogeologico del territorio.
Tale ripartizione delle procedure determina ulteriormente il non secondario obiettivo di accorciare i tempi necessari per il conseguimento dei documenti autorizzativi.
La necessità di tale devoluzione venne condivisa anche dall'Associazione dei comuni italiani (ANCI) con la quale l'Autorità di bacino sottoscrisse un apposito protocollo di intesa, reso esecutivo, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente n. 130 dell'8 ottobre 2013, mediante il quale si ritenne di poter attribuire ai comuni la competenza alla approvazione degli studi di compatibilità riferiti a interventi, rientranti nelle competenze e nell'ambito territoriale comunale, inerenti il patrimonio edilizio pubblico e privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico nonché gli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici.
Nonostante l'accordo stipulato con l'ANCI, il Comune di Sassari ha proposto un ricorso al TAR Sardegna eccependo sulla forma amministrativa con cui è stato attuato il trasferimento di competenze; il TAR, valutato il ricorso del Comune di Sassari, con ordinanza del 25 gennaio 2014 ha sospeso l'efficacia del decreto n. 130/2013 del Presidente della Regione rinviando il pronunciamento sul merito del ricorso.
Preso atto del rilievo attinente la modalità di trasferimento delle competenze (da attuarsi con apposita norma di legge) e della di necessità di fornire un aiuto economico ai comuni per garantire, in una fase iniziale, eventuali supporti professionali alle procedure di istruttoria degli studi di compatibilità, si è provveduto ad elaborare, per la proposizione alla Giunta regionale e il successivo inoltro al Consiglio regionale, il presente disegno di legge con l'intento di completare correttamente il percorso di concertazione, già avviato con l'ANCI, avente l'obiettivo di riordinare, semplificare e razionalizzare la distribuzione delle competenze tra i due livelli di governo (Autorità di bacino e comuni) in materia di assetto idrogeologico.
L'articolo 1 del disegno di legge attribuisce alla competenza dei comuni l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica previsti rispettivamente dall'articolo 24 e 25 delle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico, riferiti a interventi rientranti nelle competenze e nell'ambito territoriale comunale, ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 delle norme tecniche di attuazione del PAI ovvero nelle aree di pericolosità da frana di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 delle norme tecniche di attuazione del PAI, inerenti il patrimonio edilizio pubblico e privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico nonché gli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici.
Per rispondere all'esigenza di supportare con competenze appropriate, in alcuni casi, le strutture comunali, si è definita una posta finanziaria annua per il rimborso dei costi sostenuti dagli enti locali per l'acquisizione di eventuali consulenze per l'istruttoria di pratiche che per la loro complessità richiedessero l'esame di un esperto.
Si fa rilevare che già la legge finanziaria 2014 prevede una posta finanziaria dedicata, che in questo disegno di legge viene rimodulata per renderla più flessibile e aderente alle reali necessità rappresentate dai comuni, rinviando la disciplina dei criteri e modalità di erogazione dei rimborsi ad una apposita deliberazione della Giunta regionale. La quantificazione è stata effettuata tenendo conto dei procedimenti, oggetto di devoluzione, pervenuti per l'approvazione, nell'ultimo triennio mediante stima del costo medio di istruttoria-tipo in relazione ad una valutazione dei tempi medi necessari per l'espletamento. Si considera che nel primo anno il ricorso a supporti esterni da parte dei comuni sia superiore, rispetto agli anni successivi, sino ad attestarsi su un costo complessivo che potrà essere meglio definito superato il primo triennio.
Sono invece di competenza dell'Autorità di bacino il controllo e la gestione della pianificazione di bacino a livello regionale, con l'obiettivo, tra l'altro, di coordinare, uniformare e garantire l'unitarietà della gestione di tale pianificazione nonché le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e approvazioni - previste dal Piano di bacino o dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico e relative norme di attuazione o dal Piano stralcio delle fasce fluviali - per tutti gli interventi ricadenti nelle aree perimetrate a pericolosità idraulica e/o geologico-geotecnica non ricompresi nella delega ai comuni (interventi sovracomunali, sistemazioni idrauliche, riqualificazione degli ambienti fluviali, mitigazione del rischio geologico-geotecnico, opere soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Allegati II, III e IV e successive modificazioni e integrazioni).
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Attribuzione di funzioni1. È attribuita alla competenza dei comuni l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica ed anche nelle aree di pericolosità da frana, così come regolato dalle norme tecniche di attuazione del PAI, inerenti il patrimonio edilizio pubblico e privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico nonché gli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici. Qualora gli interventi sopra elencati interessino l'ambito territoriale di più comuni ovvero per tutte le altre tipologie di intervento non elencate, ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, la competenza è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici).
2. Le norme tecniche di attuazione del PAI sono modificate in conformità alla presente legge.
Art. 2
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 20141. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014) è così sostituito:
"3. Al fine di accelerare l'avvio delle procedure connesse al rilascio delle autorizzazioni e approvazioni previste dal Piano di bacino, dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico e relative norme di attuazione, dal Piano stralcio delle fasce fluviali, di competenza dei comuni, è autorizzata la spesa di euro 300.000 da destinare prioritariamente alle unioni dei comuni a titolo di rimborso per le spese sostenute per l'anno 2014. I criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) (UPB S01.06.001).".
Art. 3
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono quantificati in euro 300.000 per l'anno 2014 e in euro 200.000 per gli anni successivi.
2. Agli stessi si fa fronte:
a) per l'anno 2014, mediante utilizzazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2014, così come modificata dall'articolo 2 della presente legge, iscritta in conto dell'UPB S01.06.001 del bilancio regionale per lo stesso anno;
b) per gli anni successivi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), iscritta in conto dell'UPB S01.06.001 (cap. SC01.1059) per i medesimi anni.3. I succitati oneri gravano sull'UPB S01.06.001 del bilancio regionale per gli anni 2014-2016 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.