CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURATESTO UNIFICATO N. 180-184-201/A
Istituzione dell'Agenzia per l'energia della Sardegna
e disposizioni in materia di prestazione energetica degli edificiApprovato dalla Quinta Commissione nella seduta pomeridiana del 1° dicembre 2015
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RRELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA
composta dai consiglieri
LOTTO, Presidente - CRISPONI, vice Presidente, relatore di minoranza - LEDDA, Segretario - TEDDE, Segretario - CAPPELLACCI - CARTA - COMANDINI - GAIA - MANCA Piermario - MORICONI, relatore di maggioranza - RUBIU - TENDAS
Relazione di maggioranza
On.le Moriconi
pervenuta il 14 dicembre 2015
Quello delle politiche energetiche per la Sardegna è un settore che riveste una valenza cruciale per i servizi essenziali di tutti i giorni (luce, riscaldamento, trasporti, produzione industriale, ecc.), condiziona qualsiasi prospettiva di ripresa, costituisce straordinaria opportunità di sviluppo e crescita a favore dell'intero sistema produttivo regionale e delle famiglie sarde.
Inoltre, oggi più che mai, visti gli effetti sul clima e sull'intero ecosistema terrestre, frutto di un dissennato uso delle risorse ambientali da parte dell'uomo, la comunità internazionale è chiamata a porre urgentemente rimedio attraverso l'attuazione di efficaci politiche di tutela ambientale.La più recente conferenza sul clima che si è tenuta a Parigi, nella quale i capi di Stato di ben 190 paesi si sono riuniti al fine di addivenire ad una strategia condivisa da porre in essere per frenare il drammatico riscaldamento del pianeta e limitare l'escalation nelle emissioni di CO2, dimostra quanto il tema sia di scottante attualità.
In questo scenario, la Sardegna è incredibilmente l'unica regione d'Italia costretta all'uso di combustibili ad alto tasso d'inquinamento, oltre ad essere più costosi, che sopperiscono all'indisponibilità del metano, combustibile a bassissimo contenuto di carbonio e alto potere calorifico, ormai da decenni inutilmente al centro del dibattito pubblico regionale.
Parte da questo gravissimo handicap la sfida della Sardegna, costretta rapidamente a riallinearsi agli standard europei e a costruire soluzioni straordinarie sia per l'immediato abbattimento della produzione di CO2, sia per il raggiungimento degli importanti obiettivi di efficientamento necessari e, quindi, di drastica riduzione dei consumi energetici, invocati da tutti gli operatori sociali ed economici isolani.
Le particolari e favorevoli condizioni climatiche della nostra regione, coniugate agli eccezionali vantaggi che la ricerca scientifica, quotidianamente in evoluzione, mette a disposizione sul campo dell'energia, sia essa proveniente da fonti rinnovabili, piuttosto che tradizionali, rendono la sfida nel settore delle politiche energetiche ancora più interessante.
Garantire un approvvigionamento energetico affidabile a prezzi accessibili e favorire gli investimenti e le azioni concrete nel settore dell'efficienza energetica, costituisce una delle più grandi sfide dell'UE, la quale, al fine del raggiungimento di tali obiettivi, sta mettendo a disposizione dei paesi membri una quantità straordinaria di risorse finanziarie.
Su questi temi, la Sardegna ha il dovere di farsi parte attiva, intanto al fine di ridurre rapidamente i gravi ritardi infrastrutturali che la distanziano dalle altre regioni d'Italia ed europee, quindi attraverso l'attuazione delle politiche necessarie per fronteggiare con successo questa eccezionale sfida che segnerà il confine tra un possibile e auspicato futuro di progresso e il rischio di un definitivo tracollo economico e sociale dell'isola.
Gli obiettivi comunitari sulla riduzione di emissione di CO2 - produzione di energia da fonti rinnovabili - diminuzione dei consumi energetici, hanno incentivato lo sviluppo di studi e ricerche finalizzati, sempre più, alla migliore produzione di energia da fonti rinnovabili, favorito la creazione di un nuovo mercato di emissione di energia elettrica e determinato una straordinaria riduzione del costo delle tecnologie.
La liberalizzazione del mercato elettrico ha costretto, inoltre, molti Paesi a ricercare le migliori condizioni durature d'indipendenza energetica, anche attraverso il ricorso alla tecnologia che progressivamente si è sviluppata intorno alle fonti rinnovabili.
Un nuovo mercato, questo, che ha consentito di avviare la diffusione capillare dell'energia elettrica non solo nelle realtà urbane, ma anche e soprattutto rurali, fungendo da stimolo e opportunità per la ripresa economica di molte zone marginalizzate, economicamente svantaggiate, o in ritardo di sviluppo.
Lo scenario generale che ne deriva è di un settore, quello dell'energia, in continua straordinaria evoluzione, che non potrà essere pianificato, governato e monitorato con adeguatezza se non ci saranno condizioni di congruità delle strutture, delle competenze necessarie e delle responsabilità dalle quali potersi attendere risposte efficaci e all'altezza delle straordinarie ambizioni che la sfida offre.
Per questo si propone l'istituzione dell'Agenzia per l'energia Sardegna.
Su tutto ciò si è mostrata sensibile e attenta la Quinta Commissione, che nel corso dei suoi lavori, ha avviato l'esame di diversi progetti di legge vertenti sul tema energetico, concentrando, in particolare, la propria attenzione sulle proposte di legge n. 180 (Istituzione dell'Agenzia per l'energia Sardegna e disciplina in materia di politiche energetiche) e n. 184 (Norme in materia di risparmio energetico a sostegno dell'edilizia sostenibile della prestazione energetica degli edifici in attuazione della direttiva 2010/31/CE) e sul disegno di legge n. 201 (Disposizioni in materia di attestati di prestazione energetica degli edifici e di impianti termici civili nel territorio della Sardegna).
La Commissione, a seguito di un approfondito esame dei progetti di legge sopra citati, ha ritenuto che sussistessero le condizioni per procedere allo loro unificazione e ha affidato a una apposita sottocommissione la predisposizione di una bozza di testo unificato da sottoporre successivamente all'esame della Commissione, definendo, contestualmente, i principi ispiratori per l'espletamento dell'attività di unificazione.
La sottocommissione, in esecuzione del mandato ricevuto, ha provveduto all'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge n. 180 e n. 184 e del disegno di legge n. 201.
La Quinta Commissione ha ritenuto necessario acquisire sul testo unificato il parere di tutti gli operatori pubblici e privati coinvolti e, conseguentemente, il testo è stato oggetto di un'accurata istruttoria nel corso della quale sono stati auditi gli Assessori regionali dell'industria, dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, della difesa dell'ambiente e degli enti locali, finanze e urbanistica, i rappresentanti degli ordini e del collegi professionali interessati, i rappresentanti di Confindustria Sardegna, e di ANCE Sardegna; i rappresentanti delle associazioni di categoria degli artigiani, i rappresentanti delle associazioni agricole di categoria e i rappresentanti delle associazioni dei consumatori.
La Commissione ha quindi completato la valutazione delle osservazioni presentate dai soggetti auditi e l'esame degli articoli del testo unificato nelle sedute del 3 e 10 novembre 2015 e, a conclusione della seduta del 10 novembre, ha rinviato l'approvazione finale del testo nelle more dell'acquisizione dei pareri delle Commissioni consiliari Prima, Terza e Quarta e del parere del Consiglio delle autonomie locali.
La Terza Commissione, con parere pervenuto in data 17 novembre 2015, ha espresso a maggioranza parere favorevole sugli aspetti finanziari del testo unificato, rilevando, in particolare, la sussistenza della necessaria copertura finanziaria; la Terza Commissione, inoltre, in considerazione della complessità degli interventi previsti dalla proposta di legge e della conseguente difficoltà a pervenire in sede consiliare ad una adeguata verifica sulla congruità della quantificazione, ha suggerito alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di richiedere alla Giunta regionale la predisposizione della relazione tecnica di cui alla vigente normativa di contabilità.
La Quinta Commissione, nella seduta del 18 novembre 2015, ha ritenuto di condividere l'indicazione espressa dalla Terza Commissione e di procedere, pertanto, a richiedere alla Giunta la predisposizione di una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal Testo unificato, da rendersi entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'apposita richiesta.
Nella seduta del 1° dicembre 2015, la Quinta Commissione ha:
- preso atto della scadenza del termine di cui all'articolo 45, comma 10, del Regolamento interno per l'espressione dei pareri di competenza della Prima Commissione;
- preso atto del parere favorevole con osservazioni espresso a maggioranza dalla Quarta Commissione;
- rilevato che il Consiglio delle autonomie locali, con nota prot. n. 1113 del 25 novembre 2015, ha espresso parere favorevole sulle parti di interesse del testo unificato n. 180-184-201, pur rilevando una possibile inadeguatezza della dotazione finanziaria prevista per la costituenda Agenzia;
- preso atto inoltre, che, nonostante l'esplicita richiesta di provvedere alla predisposizione di una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal testo unificato, inviata il 19 novembre 2015 dal Presidente della Commissione agli Assessori regionali dell'industria e della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio in ottemperanza a quanto deciso dalla Commissione nella seduta del 18 novembre 2015, non è pervenuta da parte degli Assessori interpellati alcuna risposta in merito e che il termine di dieci giorni è ormai scaduto;
- proceduto, a maggioranza, all'approvazione finale del testo unificato n. 180-184-201 "Istituzione dell'Agenzia per l'energia della Sardegna e disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici", recependo le osservazioni presentate dalla Quarta Commissione sugli articoli 16, 17 e 18.Il testo elaborato è finalizzato a porre rimedio al grave ritardo accumulato in questi anni dalla Sardegna nel campo della programmazione e delle politiche energetiche, nonché ad adeguare la normativa regionale alle disposizioni nazionali vigenti in materia di prestazione energetica degli edifici e ad incentivare la riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Il testo unificato è suddiviso in tre capi, il primo riguardante l'istituenda Agenzia per l'energia della Sardegna, il secondo concernente la prestazione energetica degli edifici, mentre nel terzo capo sono contenute le disposizioni finali.
Il capo I, denominato "Istituzione dell'Agenzia per l'energia della Sardegna e disciplina in materia di politiche energetiche", è ripartito in nove articoli, di seguito illustrati:
- l'articolo 1 dispone l'istituzione dell'Agenzia per l'energia della Sardegna, collocandola presso l'Assessorato regionale competente in materia di industria e dotandola di autonomia organizzativa, gestionale e contabile;
- l'articolo 2 enuncia le finalità perseguite dall'Agenzia, con specifico riferimento allo svolgimento di attività di tipo programmatorio in materia di politiche energetiche regionali;
- l'articolo 3 individua le competenze dell'Agenzia, fra le quali assumono particolare importanza la predisposizione e il costante aggiornamento del Piano energetico regionale ambientale della Sardegna (PEARS), la predisposizione di un programma finalizzato all'efficientamento energetico delle strutture pubbliche e private, nonché la gestione dei costituendi catasto energetico e registro dei certificatori energetici;
- l'articolo 4 disciplina la Conferenza per l'energia, intesa quale momento di confronto e di successivo indirizzo sulla situazione in materia di energia e sulla gestione delle risorse energetiche strategiche nell'isola, nonché sullo stato di attuazione del PEARS;
- l'articolo 5 individua gli organi dell'Agenzia nelle figure di un direttore generale e di un revisore dei conti;
- l'articolo 6 e 7 disciplinano, rispettivamente, le competenze del direttore generale e del revisore dei conti;
- l'articolo 8 definisce le modalità di individuazione del personale da assegnare all'Agenzia, nell'ambito dei dipendenti già di ruolo del sistema Regione;
- l'articolo 9 rimanda alla Giunta regionale l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia e l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare l'avvio delle attività.Il capo II, denominato "Disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici", è, a sua volta, ripartito in undici articoli, di seguito illustrati:
- l'articolo 10 definisce le finalità del capo II, tra cui, in particolare, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l'istituzione del catasto energetico degli edifici e degli impianti termici, l'incentivazione della riqualificazione del patrimonio edilizio e la promozione della formazione in campo energetico;
- l'articolo 11, per quanto riguarda il significato delle definizioni contenute nel testo del provvedimento, rimanda al decreto legislativo n. 193 del 2005;
- l'articolo 12 istituisce il catasto energetico degli edifici e degli impianti termici e ne disciplina il funzionamento;
- l'articolo 13 istituisce il registro regionale degli ispettori degli impianti termici e dei certificatori energetici e attribuisce all'Agenzia il compito di organizzare e promuovere lo svolgimento di corsi di formazione diretti ai soggetti iscritti;
- l'articolo 14 disciplina la registrazione degli attestati di prestazione energetica all'interno del catasto regionale;
- l'articolo 15 regolamenta la trasmissione da parte dei proprietari e degli operatori del settore dei dati concernenti gli impianti termici degli edifici;
- l'articolo 16 attribuisce un premio di volumetria del 15 per cento agli edifici a energia quasi zero costruiti prima della scadenza di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005 e prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, gli edifici di nuova costruzione occupati da amministrazioni pubbliche siano realizzati a energia quasi zero;
- l'articolo 17 prevede l'istituzione di un fondo per la concessione di contributi diretti all'abbattimento dei tassi di interesse per finanziamenti finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici;
- l'articolo 18 stabilisce che, negli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni di edifici esistenti, i maggiori volumi necessari per il miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico non siano considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura per la parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 30 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 20 centimetri per quelli orizzontali intermedi e che siano conseguentemente derogati anche i limiti posti dalla normativa nazionale in materia di distanze minime, fati salvi i limiti previsti dal codice civile;
- l'articolo 19 disciplina le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge;
- l'articolo 20 rimanda ad una successiva deliberazione della Giunta regionale l'adozione delle direttive contenenti le disposizioni di dettaglio necessarie per dare concreta attuazione alle disposizioni di cui al capo II.Il capo III, denominato "Disposizioni finali", si compone di due articoli:
- l'articolo 21 rimanda alla disciplina nazionale per tutto quanto non previsto in materia dalla presente legge e dispone l'abrogazione delle disposizioni della legge regionale n. 9 del 2006 che conferiscono agli enti locali la competenza al controllo degli impianti termici degli edifici, competenza ora trasferita integralmente in capo all'Agenzia;
- l'articolo 22 contiene le disposizioni finanziarie e individua in euro 1.000.000 annui gli oneri derivanti dall'approvazione della presente legge, di cui euro 500.000 destinati all'avvio delle attività della costituenda Agenzia ed euro 500.000 finalizzati a finanziare il fondo per l'abbattimento degli interessi di cui all'articolo 17.Relazione di minoranza
On.le Crisponi
pervenuta l'11 dicembre 2015
Il testo unificato elaborato dalla Quinta Commissione è frutto di un'intensa attività e fa sintesi delle differenti sensibilità presenti nelle diverse proposte pervenute.
Dopo il lungo iter e le varie audizioni effettuate in sede di esame con le rappresentanze dei tanti settori interessati e valutate le varie proposte di modifiche, si è giunti alla definizione del testo finale oggi in esame.
Peraltro, alcuni dei suggerimenti ricevuti, in special modo di quelli presentati da alcune associazioni di categoria, secondo noi avrebbero meritato maggior considerazione.
In ogni caso da tutti è sempre stata condivisa la necessità di dare seguito ad una effettiva pianificazione energetica e in particolare, alla promozione dell'uso razionale dell'energia e alla valorizzazione delle risorse energetiche locali, dando modo alla Sardegna di colmare, seppur parzialmente come vedremo, un vuoto normativo mettendosi al passo di altre regioni che hanno già legiferato in materia istituendo (per la gran parte) una apposita Agenzia regionale per l'energia.
La Sardegna, quindi, seppur con grave ritardo, nella definizione delle strategie di politica energetica, si muove nella direzione degli obiettivi comunitari cosiddetti "20-20-20" fissati dall'Unione europea per il 2020: riduzione del 20 per cento dei consumi energetici, riduzione del 20 per cento delle emissioni di CO2 rispetto ai valori del 1990, portare al 20 per cento la produzione di energia da fonti rinnovabili.
La Sardegna, dicevamo, arriva con ritardo anche nell'istituzione di un'agenzia dedicata al settore, pur avendoci inutilmente provato fin dagli anni '90 con un disegno di legge proposto dalla Giunta di allora (istituzione dell'Agenzia regionale per l'energia in Sardegna più brevemente denominata ARES), approdando oltre dieci anni più tardi, nel 2009, alla sola istituzione di un apposito Servizio energia in capo all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS), attivato con deliberazione di Giunta n. 5/10 del 22 gennaio 2009 che fissava direttive per il risparmio energetico, la riduzione dell'inquinamento luminoso e acustico e per il monitoraggio del Piano energetico ambientale regionale (PEAR).
Nel corso dell'attività della Commissione e della sottocommissione incaricata di predisporre la bozza di testo unificato, i commissari delle opposizioni hanno assicurato il consueto apporto in termini costruttivi, senza alcuna contrapposizione e, semmai, con un apporto sostanziale in termini di proposte e di massima disponibilità nel portare a compimento l'iter procedurale.
Ma non per questo, al di là dell'astensione della minoranza sul voto finale, rinunciamo in questa sede ad evidenziare diverse perplessità in capo al testo oggi in discussione.
Innanzitutto è evidente che all'istituenda Agenzia si vorrebbero riservare esclusivamente compiti di analisi, controllo e vigilanza nelle materie previste nell'articolato.
Ma, di fatto, si escludono totalmente le funzioni di concessione e autorizzazione.
Con ciò significando che l'Agenzia, per esempio, non avrà titolo per il rilascio di quelle delicatissime autorizzazioni (salve le funzioni riservate alle competenze dello Stato) relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, alla costruzione di elettrodotti sino a 150 KV, alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale, al rilascio dei permessi di ricerca geotermici, alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano e di bioraffinazione fino alle autorizzazioni relative a olii minerali e GPL.
Praticamente, anziché istituire un soggetto ben definito, capace di concentrare il "corpus" delle attività concessorie con quelle di pianificazione e controllo, si va' a creare un soggetto già monco di quelle delicate funzioni autorizzative che resteranno sparpagliate fra tre Assessorati, direzioni e settori vari del sistema Regione con le consuete sovrapposizioni, differenti interpretazioni e conflitti burocratici che, da prassi, continueranno a soffocare la vita di amministrazioni, imprese e cittadini anziché assicurare efficienza, semplificazione e trasparenza.
Insomma, si sta perdendo l'occasione per introdurre discontinuità sull'attuale situazione con un processo innovativo di attribuzione di tutte le funzioni autorizzative al nuovo soggetto capace di un alleggerimento burocratico sicuramente gradito dai vari portatori di interesse specifico.
Per il conseguimento di obbiettivi così importanti, proprio nella fase di transizione verso il nuovo modello di governance territoriale, con i nuovi equilibri istituzionali locali, determinati dal disegno di legge n. 176/A, questa scelta avrebbe rappresentato una valida occasione di modernità e razionalizzazione, ma evidentemente avrebbe richiesto più coraggio ai proponenti e una differente impostazione del testo.
Altra questione di primaria importanza è quella relativa alle risorse economiche necessarie per l'avvio dell'Agenzia.
Nonostante la Commissione abbia richiesto all'Assessorato dell'industria una relazione tecnica contenente un piano di fattibilità economica, relativa ai costi necessari per sostenere le funzioni dell'Agenzia, all'attenzione dei commissari non è mai pervenuto alcun documento utile a stimarne il fabbisogno finanziario annuo.
In questo modo fa davvero sorridere il fatto che si stia procedendo a "fari spenti" per l'istituzione del soggetto chiamato a "far luce" su una delle materie sensibili della nostra economia regionale.
Smentendo, peraltro, l'idea di una "spending review" spesso sbandierata dalle forze di maggioranza attraverso l'abolizione più o meno attuata di alcune Agenzie regionali, poi regolarmente smentita dalla istituzione di nuovi organismi che invece si palesano sulla piu' che appesantita macchina regionale.
In pratica oggi è certo che sull'Assessorato dell'Industria che accoglie i funzionari del Servizio energia, grava gran parte del costo di funzionamento della esistente struttura e di essa si conosce nel dettaglio anche il carico economico.
Per contro da domani si procederà a tentoni visto che alcuno degli assessorati competenti ha saputo (o voluto?) definire il quadro economico dei costi generali di funzionamento della istituenda Agenzia per l'energia.
Altro motivo di prolungata discussione, anche con i soggetti auditi in sede di commissione, è stato proprio quello di assegnare il controllo e la vigilanza sulla nuova Agenzia all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente o addirittura alla Presidenza della Giunta, ma è generalmente prevalsa l'idea come prevista dal testo finale, è stata assegnata in capo all'Assessorato dell'industria che da tempo include non solo le funzioni, ma annovera anche le specifiche professionalità interne. Le forze di minoranza hanno da parte loro sostenuto sia l'istituzione di un'agenzia con propria personalità giuridica che l'assegnazione del suo controllo e vigilanza all'Assessorato dell'industria come previsto nel testo definitivo.
Tutta da valutare invece la dotazione organica della nuova agenzia e in particolare la figura del futuro Direttore generale per il quale (Art. 6, comma 4), addirittura ipotizzando l'inesistenza di dirigenti capaci e preparati nell'attuale sistema Regione, sembra ne venga già disegnata la sagoma.
Ulteriore e fondamentale questione oggetto di approfondite discussioni è stata la generale dotazione economica della proposta di legge. Si ritiene, come già evidenziato in precedenza, che la dotazione prevista sia ampiamente insufficiente, in modo particolare per le spese di funzionamento generali e ancor di più per la pianta organica. Ma risultano anche insufficienti le risorse in termini di sovvenzioni e contributi, destinate alla copertura degli interventi a favore del miglioramento delle prestazioni energetiche presso il patrimonio immobiliare privato e, ovviamente, in quello pubblico, mentre sono totalmente inesistenti quelle risorse ipotizzabili a favore della promozione e della ricerca nel campo delle fonti rinnovabili e delle reti intelligenti, per l'analisi e la comparazione della economicità e dell'efficacia degli indirizzi e degli interventi da porre in essere su tutto il territorio regionale, secondo le previsioni del PEARS.
In pratica diventa una dotazione risibile quella prevista nel testo definitivo se paragonata ai molteplici impegni economici che dovrebbero venir assicurati dall'Agenzia ai privati e alle amministrazioni, per un'infinita serie di obbiettivi raggiungibili a seguito delle previste azioni di sensibilizzazione. Dalla bonifica dei siti inquinati, all'allestimento di centri per il riuso, fino all'acquisto di autovetture ecologiche o di biciclette elettriche.
Insomma, a fronte di una poderosa rete di interventi, la somma stanziata è davvero poca cosa.
Il capo riguardante la creazione del catasto energetico mette in campo la ricognizione sugli impianti e sul patrimonio edilizio e sulle prestazioni energetiche degli stessi, ma anche qui la previsione economica mostra dotazioni assolutamente inadeguate all'impegnativo e ambizioso obbiettivo che la proposta legislativa si propone. E non esiste, fra l'altro, la previsione di poter assicurare al comparto pubblico e a quello privato, adeguato supporto tecnico (per esempio, per poter intercettare risorse comunitarie) che inevitabilmente andrà a riverberarsi sul piano della produttività.
Insomma, il testo così come concepito non pare promuovere tutte quelle condizioni preliminari necessarie al raggiungimento degli obbiettivi prefissati dalla creazione di una nuova agenzia.
In conclusione, l'articolato, come approvato a maggioranza dalla V Commissione, non ci soddisfa ed è auspicabile l'approvazione di emendamenti migliorativi, che riequilibrino quelle carenze con ricadute negative nei confronti di tutti portatori di interesse, dalle amministrazioni locali agli operatori economici, dai professionisti agli stessi cittadini.
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Parere della Terza Commissione permanente
Comunico alla S.V. Onorevole che la Terza Commissione, nella seduta del 17 novembre 2015, ha espresso a maggioranza l'allegato parere favorevole con osservazioni sugli aspetti di competenza del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.
Il presente testo unificato prevede l'istituzione di un'agenzia regionale per l'energia con finalità di razionalizzazione delle politiche energetiche, promozione della ricerca nel campo delle energie rinnovabili, diffusione delle stesse nel settore pubblico e privato, adozione di interventi tesi ad assicurare la stabilità e economicità degli approvvigionamenti energetici e la loro fruibilità e diffusione omogenea sull'intero territorio regionale.
Per quanto concerne gli aspetti finanziari, l'articolo 22 quantifica in euro 1.000.000 annui, a decorrere dall'anno 2016, gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento; precisamente euro 500.000 per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo I ed euro 500.000 per quelle di cui al capo II.
A detti oneri si stabilisce di far fronte attingendo alle risorse iscritte in conto dell'UPB S01.03.009 del bilancio della regione per gli anni 2015-2017 sulla quale, dalle informazioni presenti nel sistema informativo di contabilità, risulta sussistere sufficiente disponibilità. La proposta risulta provvista, pertanto, della necessaria copertura finanziaria.
Attesa la complessità degli interventi previsti e la conseguente difficoltà a pervenire in sede consiliare a un'adeguata verifica sulla congruità della quantificazione, la Commissione esprime parere favorevole con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiedere alla Giunta regionale la relazione tecnica di cui alla vigente normativa di contabilità.
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Parere della Quarta Commissione permanente
Comunico alla S.V. On.le che la Quarta Commissione, nella seduta del 1° dicembre 2015, ha espresso a maggioranza l'allegato parere sul provvedimento di cui all'oggetto.
La Quarta Commissione, esaminato il testo richiamato in epigrafe, trasmesso con nota del Presidente della Quinta Commissione permanente n. 11490 dell'11 novembre 2015, con la quale veniva richiesto parere sulle parti di competenza ai sensi dell'articolo 45 del regolamento interno, ha espresso nella seduta del 1° dicembre 2015, a maggioranza, con l'astensione dei consiglieri dei gruppi di minoranza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
La Commissione ha incentrato la sua analisi negli articoli di stretta competenza contenuti nel capo II, quali l'articolo 10 (Finalità e oggetto), l'articolo 14 (Attestati di prestazione energetica degli edifici), l'articolo 16 (Edifici a energia quasi zero), l'articolo 17 (Fondo per l'abbattimento degli interessi) e l'articolo 18 (Calcolo convenzionale delle volumetrie).
La Commissione non ha espresso valutazioni sugli articoli 10 e 14.
In riferimento all'articolo 16 (Edifici a energia quasi zero), la Commissione osserva preliminarmente che la norma troverebbe esclusiva applicazione per le nuove costruzioni che non siano connesse a procedure di trasferimento e rinnovamento del patrimonio edilizio esistente ai sensi degli articoli 38 (Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica) e 39 (Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione) della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio). Infatti, gli articoli 38 e 39 già prevedono il premio volumetrico del 15 per cento e l'obbligo che la nuova costruzione sia a energia quasi zero. La Commissione condivide la formulazione della norma che, concedendo il premio volumetrico del 15 per cento senza prevedere espressamente alcuna deroga al superamento dei limiti di altezza dei fabbricati e di superficie coperta previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali e al superamento dei limiti di distanza da fabbricati, da pareti finestrate e dai confini previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, impone, di fatto, che essa sia applicata nel rispetto della disciplina urbanistica vigente con il solo superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali. La Commissione, inoltre, suggerisce una formulazione più puntuale dell'inciso che prevede che il premio di volumetria sia "pari al 15 per cento", ritenendo preferibile la dicitura "fino al 15 per cento" poiché, a seconda dei casi, tutta la volumetria aggiuntiva potenziale potrebbe non essere assentibile.
In riferimento all'art. 18 (Calcolo convenzionale delle volumetrie) la Commissione non condivide la scelta operata dalla Quinta Commissione di non introdurre alcuna soglia percentuale di riduzione dell'indice di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni, soprattutto nel contesto di una proposta di legge che, ai sensi dell'art. 10, promuove espressamente ed ha tra le sue finalità principali il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Sotto questo medesimo profilo la Commissione osserva che anche l'utilizzo della nozione di "ristrutturazione importante" proprio introdotta dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni, risulterebbe dotata di scarsa significatività se non fosse ancorata al perseguimento di una soglia determinata di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. La Commissione, pertanto, per superare tali criticità, suggerisce che si preveda il conseguimento di almeno una riduzione minima dell'indice di prestazione energetica che avrebbe il duplice pregio di rappresentare da un lato un obiettivo agevolmente conseguibile e dall'altro di attribuire un fondamento giuridico al nuovo sistema premiante di calcolo delle volumetrie, in linea con lo spirito della normativa nazionale sull'efficientamento energetico degli edifici. La Commissione rammenta, tra l'altro, che una riduzione dell'indice di prestazione energetica è misura che è già prevista nella legislazione regionale previgente in tema di bonus edilizi, di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), cosiddetto piano casa, legislazione diffusamente applicata in tutto il territorio regionale che non ha registrato sul punto alcuna difficoltà di sorta.
In riferimento all'articolo 17 (Fondo per l'abbattimento degli interessi), la Commissione osserva che la concessione di contributi pubblici a soggetti privati per la riqualificazione energetica degli edifici, dovrebbe essere accompagnata dalla previsione in legge (escludendo pertanto la delega in bianco alla Giunta regionale) del conseguimento di una determinata percentuale di riduzione dell'indice di prestazione energetica dell'edificio medesimo, al fine di obbligare le imprese che realizzano gli interventi all'impiego di materiali e tecniche di lavorazione realmente efficienti ed efficaci nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico-privato e al fine di scongiurare che nel novero degli interventi di riqualificazione energetica agevolati, vi possano rientrare anche le mere ristrutturazioni edilizie delle facciate degli edifici.***************
Parere del CAL
In riferimento alla vostra nota n. 11550 del 12 novembre 2015, si comunica che, con deliberazione n. 21 del 23 novembre 2015, il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere favorevole al testo unificato 180-184-201 "Istituzione dell'agenzia per l'energia della Sardegna e disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici".
Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 sul testo unificato di legge regionale n. 180-184-201 "Istituzione dell'Agenzia per l'energia della Sardegna e disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici".
Il Consiglio delle Autonomie locali accoglie con favore la disciplina che istituisce l'agenzia per l'energia della Sardegna e fissa la disciplina-quadro in materia di razionalizzazione delle politiche energetiche regionali. Non riconosce particolari perplessità sulle norme d'interesse.
Sul piano generale rileva una certa sfumatura nei compiti assegnati alla Conferenza per l'energia ed una certa inadeguatezza nella dotazione finanziaria prevista che, anche in sede di prima applicazione, potrebbe risultare addirittura incapiente alla copertura delle spese del personale.
Nello specifico, risulta incomprensibile la fattispecie prevista dall'articolo 6, comma 4, laddove si ipotizza l'impossibilità di individuare una figura adeguata per il ruolo di direttore generale fra i dirigenti del sistema Regione.
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TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Istituzione dell'Agenzia per l'energia della Sardegna e disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici.
Capo I
Istituzione dell'Agenzia per l'energia della Sardegna
e disciplina in materia di politiche energeticheArt. 1
Istituzione dell'Agenzia per l'energia della Sardegna1. Al fine di supportare la Regione nella programmazione e nell'attuazione delle politiche regionali in materia di energia ed efficientamento energetico e garantire l'efficace gestione delle risorse energetiche strategiche per il territorio regionale, è istituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di industria, l'Agenzia per l'energia della Sardegna, appresso denominata "Agenzia".
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
3. L'Agenzia fa parte del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).
4. All'Agenzia si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e per gli enti regionali, nonché la normativa regionale in materia di controlli.
Art. 2
Finalità1. L'Agenzia persegue le seguenti finalità:
a) razionalizzare le politiche energetiche;
b) promuovere l'efficientamento, la sostenibilità, il risparmio energetico e la diffusione delle energie rinnovabili nel settore pubblico e privato;
c) promuovere la ricerca nel campo delle fonti rinnovabili, del risparmio, dell'efficienza energetica, della generazione distribuita e delle reti intelligenti;
d) assicurare la stabilità e l'economicità degli approvvigionamenti energetici e la loro fruibilità e diffusione omogenea sull'intero territorio regionale.
Art. 3
Ambiti e operatività1. L'Agenzia persegue le finalità istituzionali attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
a) provvede, secondo le indicazioni della Giunta regionale e in attuazione dei principi contenuti nella legislazione statale, alla predisposizione e al costante aggiornamento del Piano energetico regionale ambientale della Sardegna (PEARS);
b) vigila sull'applicazione degli indirizzi contenuti nel PEARS e sulla gestione delle risorse energetiche strategiche per il territorio regionale;
c) redige annualmente un resoconto, coordinato con gli esiti dei lavori della Conferenza di cui all'articolo 4, sui risultati ottenuti e sugli ambiti di applicazione del PEARS, formulando eventuali osservazioni e proposte di aggiornamento;
d) predispone un piano in materia di efficientamento energetico delle strutture pubbliche e private in Sardegna;
e) favorisce l'attuazione di azioni e interventi finalizzati a promuovere la diversificazione e l'efficientamento energetico dell'Isola con fonti di minor costo e di maggiore sostenibilità ambientale e all'adeguamento dei servizi e delle infrastrutture;
f) gestisce il catasto energetico e il registro regionale degli ispettori degli impianti termici e dei certificatori energetici di cui al successivo capo II;
g) crea un database regionale per la raccolta dei dati energetici significativi sui consumi, sulla produzione di energia dalle diverse fonti e sugli interventi di risparmio energetico, assicurando la disponibilità e il libero accesso ai dati;
h) effettua gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);
i) promuove l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali.2. L'Agenzia, in armonia con le direttive emanate dall'Autorità nazionale per l'energia elettrica, gas e sistema idrico e con gli indirizzi del PEARS:
a) vigila nei confronti dei fornitori dei servizi;
b) vigila sulla sussistenza di condizioni di eguaglianza nell'accesso ai vettori energetici.3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, può attribuire all'Agenzia ulteriori competenze in materia di energia, previo parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
Art. 4
Conferenza per l'energia1. L'Agenzia convoca annualmente una conferenza finalizzata al confronto con istituzioni, operatori economici e rappresentanze dei cittadini per verificare la situazione in materia di energia e gestione delle risorse energetiche strategiche nell'isola e per valutare il grado di applicazione e le ricadute prodotte dal PEARS e dalle altre azioni intraprese per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.
2. Su richiesta specifica della Giunta regionale, o per iniziativa dell'Agenzia stessa, la Conferenza può essere convocata in forma straordinaria.
3. Partecipano ai lavori della Conferenza l'Assessore regionale dell'industria o un suo delegato, un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali, le rappresentanze sindacali dei lavoratori, le rappresentanze del mondo imprenditoriale, del mondo delle professioni tecniche, delle associazioni dei consumatori e le istituzioni che si occupano di energia.
Art. 5
Organizzazione e statuto dell'Agenzia1. La struttura organizzativa e la disciplina del personale dell'Agenzia sono regolate dalla presente legge, dai principi della legge regionale n. 31 del 1998 e dall'apposito statuto approvato dalla Giunta regionale.
2. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore generale;
b) il revisore dei conti.
Art. 6
Direttore generale1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Agenzia.
2. Entro i limiti stabiliti dallo Statuto di cui all'articolo 9, il direttore generale ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio.
3. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti del sistema Regione secondo le disposizioni previste dall'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998.
4. In caso di impossibilità ad individuare una figura adeguata in base al comma 3, il direttore generale è scelto tra esperti in materia di politiche energetiche, in possesso del titolo di laurea quadriennale o quinquennale e di documentata esperienza professionale e che abbia svolto, per almeno un quinquennio, funzioni dirigenziali in ambito pubblico o privato, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998.
5. In caso di attivazione della procedura di cui al comma 4, il rapporto di lavoro tra il direttore generale e l'Agenzia è regolato da un contratto di diritto privato con durata massima di cinque anni, rinnovabile una sola volta e ha carattere pieno ed esclusivo.
Art. 7
Revisore dei conti1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità dell'Agenzia sono esercitati da un revisore dei conti, al quale sono attribuiti i compiti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).
2. Il revisore dei conti, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è scelto tra i revisori legali iscritti nel registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.
Art. 8
Dotazione organica1. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con la procedura cui all'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998.
2. Il personale dell'Agenzia è individuato tramite selezione interna tra i dipendenti di ruolo del sistema Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 in possesso di titolo di studio e curriculum idoneo allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge. I criteri per l'individuazione e l'acquisizione del personale sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. Il personale dell'Amministrazione regionale assegnato all'Agenzia mantiene l'inquadramento nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale.
Art. 9
Statuto e provvedimenti di attuazione1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo statuto dell'Agenzia e ne nomina gli organi e, nei successivi sessanta giorni, adotta gli ulteriori provvedimenti necessari all'avvio operativo delle attività dell'Agenzia.
Capo II
Disposizioni
in materia di prestazione energetica degli edificiArt. 10
Finalità e oggetto1. La Regione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale.
2. La Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) istituire il Catasto energetico degli edifici e degli impianti termici (CEEI);
b) istituire un sistema di riconoscimento dei soggetti che svolgono le attività di ispezione sugli impianti termici e dei soggetti abilitati alla certificazione della prestazione energetica degli edifici;
c) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici mediante soluzioni costruttive innovative e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili;
d) favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente verso più elevati livelli di efficienza energetica;
e) promuovere la formazione, l'aggiornamento e l'informazione in campo energetico.
Art. 11
Definizioni1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 192 del 2005, nelle relative norme di attuazione e nelle loro successive modifiche e integrazioni.
Art. 12
Catasto energetico degli edifici e degli impianti termici1. È istituito, presso l'Agenzia per l'energia della Sardegna, il Catasto energetico degli edifici e degli impianti termici (CEEI).
2. Il CEEI è implementato in un apposito modulo del sistema informativo regionale ambientale e raccoglie:
a) i dati relativi agli attestati di prestazione energetica degli edifici in Sardegna;
b) i dati relativi agli impianti termici civili in Sardegna;
c) gli elenchi dei soggetti iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 13.
3. L'accesso al sistema informativo del CEEI consente:
a) la compilazione e l'invio degli attestati di prestazione energetica a cura del certificatore;
b) la restituzione degli attestati in formato digitale, con l'attribuzione di un codice identificativo regionale (CIR);
c) il rilascio della certificazione di avvenuto invio dei documenti;
d) la ricerca e l'estrazione di copie degli attestati di prestazione energetica;
e) il trattamento statistico dei dati;
f) l'acquisizione e gestione dei dati relativi agli impianti termici;
g) l'acquisizione e la gestione dei dati energetici degli edifici.
Art. 13
Registro regionale degli ispettori degli impianti termici e dei certificatori energetici1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5 quinquies, del decreto legislativo n. 192 del 2005, l'Amministrazione regionale definisce un sistema di accreditamento dei soggetti che svolgono le attività di ispezione sugli impianti termici e dei soggetti abilitati alla certificazione della prestazione energetica degli edifici attraverso l'istituzione di un apposito registro regionale, ripartito in due distinti elenchi professionali, presso l'Agenzia, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento.
2. La richiesta di iscrizione è formulata dai soggetti interessati attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 12.
3. Ai soggetti iscritti è rilasciato un numero identificativo personale attestante l'iscrizione nel registro regionale, con l'indicazione dell'elenco professionale di appartenenza.
4. L'Agenzia organizza e promuove lo svolgimento di programmi per la qualificazione, formazione e aggiornamento professionale dei soggetti di cui al comma 1; in particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), organizza, in collaborazione con gli ordini e i collegi professionali, i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami finali.
Art. 14
Attestati di prestazione energetica degli edifici1. A seguito dell'emanazione delle direttive di cui all'articolo 20 e dell'entrata in esercizio del sistema informativo di cui all'articolo 12, gli attestati di prestazione energetica sono trasmessi all'Amministrazione regionale per essere inclusi nel catasto regionale esclusivamente per il tramite del sistema medesimo.
2. Il sistema informativo attribuisce a ciascun attestato di prestazione energetica un codice identificativo regionale (CIR) che deve essere riportato, pena l'invalidità dell'attestato, in tutte le copie fornite a terzi per gli usi di legge.
3. Alle istanze presentate agli sportelli unici per l'edilizia e per le attività produttive che necessitano dell'allegazione dell'attestato di prestazione energetica, è allegata, in luogo del medesimo, la dichiarazione di avvenuto invio dell'attestato tramite il sistema informativo con l'indicazione del relativo codice identificativo regionale.
4. L'Agenzia svolge annualmente controlli sulla regolarità degli attestati di prestazione energetica degli edifici.
Art. 15
Esercizio, controllo e manutenzione
degli impianti termici e acquisizione dei relativi dati1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le province trasferiscono all'Agenzia i dati degli impianti termici civili contenuti nei catasti provinciali.
2. Gli esiti dei controlli di efficienza di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013, sono trasmessi all'Agenzia a cura del manutentore o terzo responsabile, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 12.
3. In conformità con quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 192 del 2005, i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo, comunicano all'Agenzia, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 12, i seguenti dati:
a) i dati tecnici degli impianti termici già esistenti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
b) i dati tecnici degli impianti tecnici di nuova istallazione o oggetto di ristrutturazione e la relativa dichiarazione di conformità entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.4. Le società di distribuzione di combustibile a uso degli impianti termici, comunicano all'Agenzia, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 12, l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno.
5. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli installatori di impianti termici trasmettono all'Agenzia, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 12, i dati tecnici e le dichiarazioni di conformità degli impianti installati nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge.
6. Nelle more dell'attivazione del sistema informativo di cui all'articolo 12, i dati di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono trasmessi all'Agenzia tramite posta elettronica certificata.
Art. 16
Edifici a energia quasi zero1. Gli edifici a energia quasi zero, usufruiscono di un premio di volumetria fino al 15 per cento, se costruiti prima delle scadenze definite nell'articolo 4 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 192 del 2005.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli edifici di nuova costruzione occupati da amministrazioni pubbliche sono realizzati a energia quasi zero.
Art. 17
Fondo per l'abbattimento degli interessi1. È istituito un fondo per la concessione di contributi diretti all'abbattimento dei tassi di interesse per finanziamenti finalizzati:
a) alla riqualificazione energetica delle parti condominiali degli edifici privati esistenti, con una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica preesistente dell'edificio;
b) alla riqualificazione energetica delle unità abitative degli edifici privati esistenti, con una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica preesistente dell'unità abitativa.2. L'importo massimo del finanziamento agevolabile è così definito:
a) euro 20.000 per ciascuna unità abitativa per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica delle parti condominiali di un edificio;
b) euro 35.000 per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica delle singole unità abitative.3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale contribuisce all'abbattimento degli interessi di ammortamento nella misura di tre punti percentuali del tasso bancario di mercato per un periodo massimo di dieci anni.
4. La Giunta regionale, con propria direttiva, individua e disciplina le modalità di funzionamento del fondo, i criteri per l'erogazione del contributo e le tipologie di spesa ammissibili.
5. Per la gestione del fondo e l'istruttoria delle domande di agevolazione è stipulata un'apposita convenzione con uno o più istituti di credito prescelti a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.
6. La direttiva di cui al comma 4 è soggetta al parere preventivo della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
Art. 18
Calcolo convenzionale delle volumetrie1. Negli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni importanti di edifici esistenti, lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica con una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura per la parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 30 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 20 centimetri per quelli orizzontali intermedi.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 e nel rispetto dei limiti in esso riportati, sono derogati, nell'ambito delle procedure di rilascio dei necessari titoli abilitativi, i limiti previsti dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici; sono fatte salve, in ogni caso, le distanze minime riportate nel codice civile.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:
a) al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per l'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata;
b) al calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.4. È vietata l'effettuazione di successive riduzioni dei maggiori spessori realizzati ai sensi del comma 1.
Art. 19
Sanzioni1. Il tecnico abilitato che, dopo l'entrata in esercizio del Catasto energetico degli edifici e degli impianti termici, rilascia attestati di prestazione energetica senza aver proceduto alla previa acquisizione del codice identificativo regionale di prestazione energetica di cui all'articolo 14, comma 2, è soggetto a una sanzione amministrativa di euro 100 per ogni attestato irregolare ed è escluso dall'utilizzo del sistema di cui all'articolo 12 per un anno.
2. Il tecnico abilitato che rilascia un attestato di prestazione energetica non veritiero o in assenza dei requisiti o senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui alla vigente normativa in materia è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005 ed è escluso dall'utilizzo del sistema informativo di cui all'articolo 12 per due anni.
3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si rinvia al regime sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005.
4. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è comunicata all'ordine o al collegio professionale competente, qualora esistenti.
Art. 20
Direttive di attuazione1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, emana le direttive di attuazione del presente titolo che definiscono:
a) le modalità di funzionamento, gestione e accesso del CEEI e del relativo sistema informativo, previa consultazione delle organizzazioni regionali di categoria e dei rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali interessati;
b) le modalità di tenuta e funzionamento del registro regionale di cui all'articolo 13;
c) le modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di nuovi edifici a energia quasi zero e per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
d) le modalità e i criteri di priorità dei controlli sui certificati di prestazione energetica;
e) le comunicazioni di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 4 e 5;
f) le modalità di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 19.
Capo III
Disposizioni finaliArt. 21
Disposizioni finali e abrogazioni1. Per tutto quanto non espressamente stabilito con la presente legge si rimanda a quanto disposto dalla normativa nazionale.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali);
b) la lettera b) del comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006.
Art. 22
Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in complessivi euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2016, di cui euro 500.000 per l'attuazione del capo I ed euro 500.000 per l'attuazione del capo II, si provvede con le seguenti variazioni nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2015-2017:
in diminuzione
UPB S01.03.009 - Altre spese istituzionali
2015 euro ---
2016 euro 1.000.000
2017 euro 1.000.000in aumento
UPB S (N.I.)
2015 euro ---
2016 euro 500.000
2017 euro 500.000UPB S05.03.010 - Interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie
2015 euro ---
2016 euro 500.000
2017 euro 500.0002. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sulle succitate UPB S (N.I.) e S05.03.010 del bilancio regionale per gli anni 2015-2017 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 23
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).