CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 180

presentata dai Consiglieri regionali
MORICONI - COCCO Pietro - COMANDINI - COZZOLINO - FORMA - DEMONTIS - DERIU - LOTTO - MANCA - MELONI - PINNA Rossella - PISCEDDA - TENDAS - AGUS - ARBAU - LEDDA - RUBIU - ZEDDA Paolo Flavio

il 28 gennaio 2015

Istituzione dell'Autorità per l'energia Sardegna e disciplina in materia di politiche energetiche

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si prefigge di normare un settore strategico, quello delle politiche energetiche, che riveste valenza cruciale per i servizi essenziali di tutti i giorni (luce, riscaldamento, trasporti, produzione industriale, ecc.), condiziona qualsiasi prospettiva di ripresa, costituisce straordinaria opportunità di sviluppo e crescita a favore dell'intero sistema produttivo regionale e delle famiglie sarde.

Essa s'ispira al rispetto dell'ambiente e persegue l'obiettivo della valorizzazione delle particolari e favorevoli condizioni climatiche sarde, coniugandole con gli eccezionali vantaggi che la ricerca scientifica, quotidianamente in evoluzione, mette a disposizione sul campo dell'energia, sia essa proveniente da fonti rinnovabili, piuttosto che tradizionali, così come sui temi del risparmio e della efficienza energetica.

Garantire un approvvigionamento energetico affidabile, a prezzi accessibili e favorire gli investimenti e le azioni concrete nel settore dell'efficienza energetica, costituisce una delle più grandi sfide dell'Unione europea, la quale, al fine del raggiungimento di tali obiettivi, solo sui fondi strutturali per il periodo 2014-2020, metterà a disposizione circa 23 miliardi di euro per finanziare l'efficienza energetica e ulteriori maggiori risorse per la modernizzazione delle reti energetiche.

Su questi temi, la Regione, per quanto di sua competenza, ha il dovere di farsi parte attiva, al fine di ridurre rapidamente i gravi ritardi infrastrutturali che la distanziano dalle altre Regioni d'Italia ed europee, chiamando lo Stato a farsi carico, in virtù dell'articolo 13 dello Statuto speciale di autonomia, nell'attuazione delle politiche necessarie per fronteggiare con successo la sfida che segnerà il confine tra un possibile e auspicato futuro di progresso e il rischio di un definitivo tracollo economico e sociale dell'isola.

La Sardegna è, attualmente, una delle regioni d'Europa dove i costi energetici sono più alti e l'inquinamento, conseguente all'uso di energia proveniente quasi totalmente da combustibili fossili, è tra i più elevati che si possano registrare.

Gli obiettivi comunitari per il 2020 sulla riduzione di emissione di CO2 - produzione di energia da fonti rinnovabili - diminuzione dei consumi energetici, rispetto ai valori del 1990, meglio noti come "pacchetto Clima-Energia 20-20-20", innalzati rispettivamente a 40-27-27 per il 2030, hanno incentivato lo sviluppo di studi e ricerche finalizzati, sempre più, alla migliore produzione di energia da fonti rinnovabili, favorito la creazione di un nuovo mercato di emissione di energia elettrica e determinato una straordinaria riduzione del costo delle tecnologie.

La liberalizzazione del mercato elettrico ha costretto, inoltre, molti Paesi a ricercare le migliori condizioni durature d'indipendenza energetica, anche attraverso il ricorso alla tecnologia che progressivamente si è sviluppata intorno alle fonti rinnovabili.

Un nuovo mercato, questo, che ha consentito di avviare la diffusione capillare dell'energia elettrica non solo nelle realtà urbane, ma anche e soprattutto rurali, fungendo da stimolo e opportunità per la ripresa economica di molte zone marginalizzate, economicamente svantaggiate, o in ritardo di sviluppo.

Lo scenario generale che ne deriva è di un settore, quello dell'energia, in continua straordinaria evoluzione, che non potrà essere pianificato, governato e monitorato con adeguatezza se non ci saranno condizioni di congruità delle strutture, delle competenze necessarie e delle responsabilità dalle quali potersi attendere risposte efficaci e all'altezza delle straordinarie ambizioni che la sfida offre.

Per questo si propone l'istituzione dell'Autorità per l'energia Sardegna.

Il nuovo organismo tecnico avrà il compito di coordinare la redazione e il costante aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale e di predisporre un Piano di efficientamento energetico di tutte le strutture pubbliche in Sardegna; di vigilare sull'applicazione delle previsioni contenute nei summenzionati piani; di favorire e promuovere le azioni e gli interventi finalizzati all'adeguamento infrastrutturale, alla diversificazione e all'efficientamento energetico dell'isola; di rendicontare periodicamente sui risultati ottenuti.

L'Autorità, per assolvere a queste importanti funzioni con idoneità, tenuto conto della complessità della materia e del relativo scenario internazionale fortemente dinamico, quindi, dell'esigenza conseguente di velocizzare i processi di ammodernamento infrastrutturali e tecnologici; al fine, anche, di non perdere l'appuntamento con le opportunità che deriveranno dall'attuazione dei programmi europei per lo sviluppo e potenziare la capacità attrattiva dei capitali privati per la realizzazione degli investimenti necessari e ad altissimo interesse per tutto il territorio regionale, l'Autorità si servirà della SFIRS, quale soggetto attuatore dei suoi programmi, e di una Conferenza, costituita dalle rappresentanze dei soggetti pubblici e privati e degli operatori del mercato libero che agiscono come utilizzatori finali, attraverso cui poter effettuare una forte azione di raccolta e monitoraggio delle informazioni e dei dati relativi agli usi finali dell'energia.

Il presente testo di legge si compone di 10 articoli suddivisi in quattro capi.

Il capo I composto da un articolo suddiviso in tre commi, indica principi e finalità della legge, istituisce le figure dell'autorità per l'energia e il catasto energetico dei certificati e del patrimonio immobiliare pubblico e privato.

Il capo II contiene gli articoli dal 2 al 5. L'articolo 2 fissa le modalità per la costituzione dell'Autorità per l'energia, denominata Autorità per l'energia Sardegna, definendone la personalità giuridica. L'articolo 3 definisce compiti e ambiti dell'Autorità. L'articolo 4 fissa la composizione e la durata dei componenti l'istituzione. L'articolo 5 istituisce la Conferenza annuale sull'energia e ne fissa modalità di convocazione.

Nel capo III gli articoli 6 e 7 riguardano l'individuazione della SFIRS come soggetto attuatore per il raggiungimento degli obiettivi energetici fissati dalla presente proposta di legge.

Il capo IV contiene gli articoli 8, 9 e 10 che, rispettivamente, indicano i termini temporali per l'adozione dei provvedimenti conseguenti da parte della Giunta regionale, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge una volta approvata.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Principi e finalità

Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, in osservanza dei principi costituzionali, con particolare riferimento all'articolo 117 della Costituzione, in applicazione del proprio Statuto di autonomia speciale, nel pieno rispetto delle direttive europee e della normativa nazionale, adotta la presente legge in materia di energia e gestione delle risorse energetiche.

2. La Regione, ai fini dell'adozione, in concorso con lo Stato, di un Piano organico straordinario di rinascita economica e sociale della Sardegna, di cui all'articolo 13 dello Statuto di autonomia speciale, con l'obiettivo di supportare le politiche regionali in materia di energia, efficientamento energetico e garantire la gestione delle risorse energetiche strategiche presenti o da distribuire sul territorio dell'Isola, istituisce l'Autorità per l'energia in Sardegna.

3. La Regione istituisce il Catasto regionale energetico dei certificati e del patrimonio immobiliare pubblico e privato e provvede alla creazione di un sistema informativo alla cui gestione, conservazione, studio e analisi dei dati provvede l'Autorità per l'energia Sardegna.

 

Capo II
Autorità per l'energia

Art 2
Costituzione Autorità per l'energia Sardegna

1. È costituita l'Autorità per l'energia Sardegna con il compito di razionalizzare le politiche energetiche, promuovere l'utilizzo sostenibile dell'energia, coordinare la redazione e l'aggiornamento del Piano energetico e ambientale regionale della Sardegna, garantire la sua applicazione, promuovere la ricerca nel campo delle fonti rinnovabili, del risparmio e dell'efficienza energetica al fine di assicurare la stabilità e l'economicità degli approvvigionamenti energetici, la loro fruibilità e diffusione omogenea sull'intero territorio regionale.

 

Art 3
Ambiti e operatività

1. L'Autorità opera in piena autonomia con indipendenza di giudizio e di valutazione nelle funzioni di regolamentazione e di controllo dei settori di cui all'articolo 1.

2. La Giunta regionale, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, delega l'Autorità alla predisposizione di un piano in materia di efficientamento energetico di tutte le strutture pubbliche in Sardegna.

3. L'Autorità persegue le finalità istituzionali con le seguenti modalità:
a) coordina, secondo le indicazioni della Giunta regionale e in attuazione degli indirizzi contenuti nella legislazione statale, la predisposizione del Piano energetico regionale ambientale della Sardegna (PEARS);
b) vigila sull'applicazione degli indirizzi contenuti nel PEARS e sulla gestione delle risorse energetiche strategiche presenti sul territorio sardo;
c) redige annualmente un resoconto, coordinato con gli esiti dei lavori della Conferenza di cui all'articolo 5, sui risultati ottenuti e sugli ambiti di applicazione del PEARS, formulando eventuali osservazioni e proposte di aggiornamento;
d) favorisce l'attuazione delle azioni e degli interventi, al fine dell'adeguamento dei servizi e delle infrastrutture, finalizzati a promuovere la diversificazione e l'efficientamento energetico dell'Isola con fonti di minor costo e sostenibilità ambientale.

4. L'Autorità, in armonia con le direttive emanate dall'Autorità nazionale per l'energia elettrica, gas e sistema idrico e con gli indirizzi del PEARS:
a) esercita il controllo di qualità e la vigilanza nei confronti dei fornitori dei servizi;
b) assicura la coerenza delle condizioni di fornitura con le tariffe utenti, con riferimento alle migliori opportunità di mercato;
c) assicura condizioni di eguaglianza nell'accesso alle reti energetiche.

 

Art 4
Composizione dell'Autorità

1. L'Autorità è un organo collegiale costituito dal presidente e da due componenti nominati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; essi durano in carica massimo cinque anni e, comunque, il loro mandato termina decorsi quarantacinque giorni dall'inizio di ogni legislatura; non possono essere confermati per più di due mandati consecutivi.

2. Ai componenti l'Autorità spetta il rimborso previsto dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l’attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l’Amministrazione regionale) e successive modificazioni.

3. L'autorità si avvale di una struttura operativa costituita da personale dell'Amministrazione regionale e degli enti locali della Sardegna, selezionato e/o formato in base a requisiti specifici. La dotazione organica della struttura operativa è definita con apposito decreto della Giunta regionale.

 

Art. 5
Conferenza per l'energia

1. L'Autorità, con cadenza annuale, convoca una Conferenza per effettuare lo stato dell'arte in materia di energia e gestione delle risorse energetiche strategiche nell'Isola e per valutare il grado di applicazione e le ricadute prodotte dal PEARS e dalle altre azioni intraprese per il perseguimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2.

2. Su richiesta specifica della Giunta regionale, o per iniziativa dell'Autorità stessa, la Conferenza può essere convocata in forma straordinaria in qualsiasi periodo dell'anno.

3. Partecipano ai lavori della Conferenza l'Assessore regionale dell'industria, o suo delegato, un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali, le rappresentanze sindacali del mondo imprenditoriale, del mondo delle professioni tecniche, delle associazioni dei consumatori.

 

Capo III
Partecipazione SFIRS

Art. 6
Azioni e gestione risorse energetiche

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al capo I dell'articolo 3, comma 3, lettera d), per supportare le politiche regionali in materia di energia e garantire la migliore gestione delle risorse energetiche strategiche presenti, o da distribuire sul territorio dell'isola, la Regione individua la Società finanziaria Regione Sardegna (SFIRS) quale soggetto attuatore.

 

Art. 7
Attività sociale

1. Per l'esercizio delle attività e la gestione delle risorse energetiche strategiche, la SFIRS può stipulare accordi o partnership con soggetti privati che dispongano delle risorse finanziarie, tecniche e manageriali adeguate.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione regionale può conferire alla SFIRS, entro una logica di libera concorrenza di mercato, gli opportuni titoli (permessi, concessioni).

 

Capo IV
Disposizioni finali

Art 8
Tempi adozione provvedimenti

1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari alla costituzione e all'avvio operativo delle attività della Autorità per l'energia Sardegna entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore delle presente legge.

 

Art. 9
Copertura finanziaria

1. Alla copertura finanziaria per le spese previste di cui all'articolo 4, quantificabili in euro 30.000 per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, si provvede mediante impiego quota parte dei fondi stanziati nell'UPB S01.03.003 - funzionamento degli organismi d'interesse regionale.

 

Art.10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).