CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 201

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, PIRAS

il 17 aprile 2015

Disposizioni in materia di attestati di prestazione energetica degli edifici e di impianti termici civili nel territorio della Sardegna

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di dotare la Regione di una norma quadro sulla tematica degli attestati di prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici civili in armonia con le normative nazionali.

Le norme contenute in questo disegno di legge prevedono l'istituzione del Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici e del Catasto regionale degli impianti termici civili e la loro gestione digitale e dematerializzata in un'ottica di semplificazione per i cittadini, i professionisti e gli operatori.

I due catasti, che dovranno essere tra loro interconnessi, consentiranno alla Regione di disporre di uno strumento per le operazioni di verifica e controllo previste dalle norme nazionali, ma anche di analisi per i fini della pianificazione delle azioni di promozione dell'uso efficiente dell'energia che troveranno un'importante implementazione nell'asse IV del POR FESR Sardegna 2014/2020 e, in generale, in tutti gli atti di programmazione strategica della Regione. Poter disporre di database di dati energetici degli edifici e degli impianti in essi installati consentirà di isolare indicatori e trend di consumo e fabbisogno necessari per la calibrazione delle azioni di sostegno ed incentivazione.

A seguito del monitoraggio delle performance del patrimonio edilizio, il provvedimento sarà utile per la pianificazione degli interventi di riqualificazione con un prevedibile impulso alla crescita economica legata anche alle attività edilizie.

Il presente disegno di legge costituisce una cornice normativa all'interno della quale si colloca la delega alla Giunta regionale circa l'emanazione di una direttiva di dettaglio.

Articolo 1 - Oggetto e definizioni

Il comma 1 codifica il concetto secondo cui le norme regionali proposte in materia di attestati di prestazione energetica degli edifici e di impianti termici civili sono coerenti con i principi della norma di riferimento nazionale costituita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni.

Il comma 2 pertanto richiama espressamente le definizioni contente nella suddetta norma e nei decreti del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75.

Articolo 2 - Catasti energetici e Sistema informativo regionale ambientale

In ottemperanza al dettato dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74, codifica l'istituzione formale del Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica in Sardegna (Catasto Ape Sardegna - CAS) e del Catasto regionale degli impianti termici civili in Sardegna (Catasto impianti termici Sardegna - CITS) presso l'Assessorato regionale dell'industria.

Al comma 2 si stabilisce che i catasti sono implementati in formato digitale nel Sistema informativo regionale ambientale. Il sistema è in corso di realizzazione nell'ambito dell'appalto "Sistema informativo ambientale regionale - Secondo stralcio Funzionale" (POR FESR Sardegna 2007/2013 - Obiettivo operativo 4.1.2, Linea di attività 4.1.2a).

Articolo 3 - Attestati di prestazione energetica degli edifici

Al fine di perseguire una completa dematerializzazione del processo, il comma 1 sancisce che la trasmissione dell'attestato di prestazione energetica (APE) avviene attraverso il sistema informativo previsto al comma 2 dell'articolo 2.

Il comma 2 precisa che il sistema assegna al singolo attestato in fase di trasmissione un codice identificativo regionale (CIR) da riportare in tutte le copie del medesimo previste per gli usi di legge pena la sua invalidità. Con l'entrata in vigore della presente legge non potranno più essere prodotti agli utenti finali attestati che non siano censiti nel catasto regionale e siano contraddistinti dal CIR. Il CIR è garanzia per l'utenza che l'attestato è censito nel catasto regionale ed è soggetto al controllo dell'Amministrazione regionale.

Il comma 3 introduce una norma di semplificazione inerente la presentazione delle istanze di autorizzazione in edilizia e nelle attività produttive prevedendo in luogo dell'allegazione dell'attestato di prestazione energetica la presentazione di una dichiarazione di avvenuto deposito presso il catasto regionale con l'indicazione del codice identificativo regionale. Questo implica che sarà l'ufficio ricevente che, accedendo al sistema, potrà scaricare copia dell'attestato.

Articolo 4 - Impianti termici civili

L'articolo 4 sancisce il principio per il quale tutti gli impianti termici civili ricadenti sul territorio della Regione devono essere censiti nel catasto regionale che a regime andrà a sostituire i catasti costituiti in passato dagli enti competenti al controllo del rendimento degli impianti termici. Gli operatori del settore (installatori, manutentori, ispettori, enti di controllo) utilizzeranno esclusivamente il sistema informatico di cui al comma 2 dell'articolo 2 per le attività di trasmissione della modulistica legata agli impianti termici.

Articolo 5 - Direttive

Per la regolamentazione di dettaglio riguardo la materia delle APE e degli impianti termici l'articolo 5 rimanda a direttive da emanarsi dalla Giunta regionale contenenti indicazioni su:
- creazione e gestione dei catasti e relativo sistema informatico;
- verifiche sugli attestati di prestazione energetica;
- controllo e verifica degli impianti degli impianti termici civili;
- creazione ed funzionamento di sistemi di riconoscimento dei soggetti abilitati a svolgere attività di certificazione energetica e ispezione sugli impianti termici come previsto dalle norme nazionali;
- modalità di irrogazione delle sanzioni previste all'articolo 6.

Articolo 6 - Sanzioni

Il comma 1 prevede una sanzione pecuniaria per il tecnico abilitato che non utilizza il sistema regionale per l'archiviazione dell'attestato e la sospensione dall'utilizzo del sistema per un anno.
Il comma 2 prevede la sospensione per due anni dal sistema regionale per il tecnico abilitato che rilasci attestati non veritieri o senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste nella normativa nazionale vigente.

Il comma 3 prevede che le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'Amministrazione regionale che informa gli ordini o i collegi di appartenenza del tecnico abilitato soggetto alla sanzione perché i medesimi valutino eventuali provvedimenti disciplinari.

Il comma 4 conferma le sanzioni previste a livello nazionale in tema di APE ed impianti termici per quanto non disciplinato dalla presente legge.

Articolo 7 - Disposizioni finali

Il comma 1 prevede che in tema di impianti termici, una volta emanate le direttive uniche regionali di cui all'articolo 5, decadono tutte le altre già emanate in tema a vario titolo.

Il comma 2 prevede che in tema di impianti termici, una volta entrato in esercizio il sistema informativo di gestione del catasto regionale impianti termici, decadono quelli già realizzati precedentemente da altri enti.

Articolo 8 - Entrata in vigore

Il comma 1 sancisce che la legge entra in vigore il giorno di pubblicazione sul BURAS.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Oggetto e definizioni

1. Nel rispetto dei principi desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge reca disposizioni in materia di attestati di prestazione energetica degli edifici (APE) e di impianti termici civili nel territorio della Sardegna.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, e nei decreti del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

 

Art. 2
Catasti energetici e sistema informativo regionale ambientale

1. Sono istituiti presso l'Assessorato regionale dell'industria:
a) il catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici in Sardegna (catasto APE Sardegna - CAS);
b) il catasto regionale degli impianti termici civili in Sardegna (catasto impianti termici Sardegna - CITS).

2. I catasti di cui al comma 1, tra loro interconnessi, sono implementati in un apposito modulo del sistema informativo regionale ambientale che consente di gestire le operazioni di:
a) acquisizione, archiviazione, controllo e consultazione degli APE;
b) censimento, controllo e verifica degli impianti termici civili.

 

Art. 3
Attestati di prestazione energetica degli edifici

1. A partire dall'emanazione delle direttive di cui all'articolo 5 e dopo l'entrata in esercizio del sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 2, gli attestati di prestazione energetica sono trasmessi all'Amministrazione regionale per essere inclusi nel catasto regionale esclusivamente per il tramite del sistema medesimo.

2. A ciascun attestato di prestazione energetica il sistema di cui al comma 2 dell'articolo 2 attribuisce un codice identificativo regionale (CIR) che deve essere riportato, pena l'invalidità dell'attestato, in tutte le copie fornite a terzi per gli usi di legge.

3. Nelle istanze presentate agli sportelli unici per l'edilizia e per le attività produttive che richiedano l'allegazione dell'attestato di prestazione energetica, in luogo del medesimo, è allegata la dichiarazione di avvenuto invio dell'attestato di prestazione energetica tramite il sistema informativo riportante il relativo codice identificativo regionale.

 

Art. 4
Impianti termici civili

1. Tutti gli impianti termici civili in esercizio nel territorio della Sardegna sono censiti nel catasto regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

 

Art. 5
Direttive

1. La Giunta regionale con apposita deliberazione, su proposta dell'Assessore dell'industria, emana le direttive di attuazione della presente legge che definiscono:
a) le modalità di gestione dei catasti di cui al comma 1 dell'articolo 2 e del relativo sistema informativo;
b) la creazione ed il funzionamento di un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici;
c) le verifiche sugli attestati di prestazione energetica degli edifici;
d) le disposizioni uniche regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
e) la creazione ed il funzionamento di un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013;
f) le modalità di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6.

 

Art. 6
Sanzioni

1. Il tecnico abilitato che, dopo l'entrata in esercizio del catasto APE Sardegna - CAS di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), rilascia attestati privi del codice identificativo regionale di prestazione energetica di cui all'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa pari a euro 100 per ogni attestato risultato irregolare ed è escluso dall'utilizzo del sistema di cui all'articolo 2, comma 2, per un anno.

2. Il tecnico abilitato che rilascia un attestato di prestazione energetica non veritiero od in assenza dei requisiti o senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui alla vigente normativa in materia, è escluso dall'utilizzo del sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 2, per due anni.

3. L'Amministrazione regionale applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, qualora esistenti, per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Per quanto non disciplinato dall'articolo 6, si rinvia al regime sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005.

 

Art. 7
Disposizioni finali

1. Con l'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), decadono quelle già emanate in materia precedentemente.

2. Dall'entrata in esercizio del catasto regionale decadono i catasti degli impianti termici civili già realizzati precedentemente.

 

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).