CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURATESTO UNIFICATO N. 73-103-106/A
Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale
della Regione autonoma della SardegnaApprovato dalla Seconda Commissione nella seduta del 14 aprile 2010
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RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE POLITICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI - RAPPORTI CON LA U.E. - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI CIVILI - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - ETNIE - INFORMAZIONE.
composta dai consiglieri
LADU, Presidente e relatore - BEN AMARA, Vice presidente - FLORIS Rosanna, Segretario - CARIA, Segretario - CUCCA - DE FRANCISCI - MANCA - MULA - OBINU - PIRAS - RODIN
pervenuta il 30 aprile 2010
La Seconda Commissione permanente, nella seduta pomeridiana del 14 aprile 2010, ha approvato all'unanimità il testo unificato concernente la "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna".
Il testo che l'Assemblea si accinge a esaminare è il risultato di un attento e approfondito esame che la Commissione Seconda, con il fattivo apporto di tutte le parti politiche e con la collaborazione partecipe dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, ha effettuato di tre progetti di legge originari - due di iniziativa consiliare e uno della Giunta regionale - volto a recepire, tra le varie proposte, i contributi che sono apparsi più idonei a delineare un modello sul quale impostare le relazioni della nostra Regione con l'Unione europea.
Durante la discussione la Commissione ha ritenuto di acquisire il contributo di diversi soggetti interessati a vario titolo alle attività europee della Regione, quali enti locali, forze economiche e sociali e università che sono stati sentiti in audizione. La Commissione, inoltre, ha acquisito il parere della Prima e della Terza Commissione per le parti di rispettiva competenza.
Il testo in discussione risponde alla necessità di dotare la Regione di una legge che disciplini la sua partecipazione alla formazione del diritto dell'Unione europea e alla sua attuazione, oltre che le modalità con le quali svolgere le proprie relazioni a livello europeo e internazionale.
Da un punto di vista giuridico va ricordato che la revisione del titolo V della Costituzione ha profondamente modificato il contesto normativo in materia europea e ridisegnato il ruolo delle regioni prevedendo, al comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione, che "Le Regioni (...) nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.".
Le altre novità, introdotte dalla riforma del titolo V in materia di rapporti con l'Europa e rapporti internazionali, che riguardano le regioni sono: la classificazione della materia "rapporti tra regione e Unione europea" come materia a legislazione concorrente e la possibilità, nelle materie di propria competenza, "di concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato nei limiti delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato".
Si tratta, come appare evidente, di novità di grande rilievo, con delle implicazioni fortissime per le regioni, che rendono urgente la necessità di dotarsi di una legge regionale coerente con tali novità e in grado di coglierne appieno le opportunità.
Alla modifica del quadro costituzionale di riferimento si aggiungono le novità previste, a livello europeo, dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che riconosce in capo ai parlamenti nazionali e a quelli regionali il compito di verificare che i progetti di atto europeo siano adottati nel rispetto del principio di sussidiarietà. Si tratta del principio sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea che, al fine di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione, prevede che "nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possano essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale, né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione".
In particolare l'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (n. 2) allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, attribuisce alle assemblee legislative, ossia alle massime istituzioni democratiche, il compito di verificare che la legislazione europea rispetti la sussidiarietà.
A completamento del quadro normativo vanno citate due importanti leggi statali che rappresentano la cornice nella quale deve inserirsi la normativa regionale: si tratta della legge 5 giugno 2003, n. 131, articoli 5 e 6 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) e della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari). In particolare, quest'ultima riconosce e disciplina il ruolo delle regioni in materia europea nella fase della formazione degli atti normativi europei attraverso la formulazione di osservazioni sulle proposte di atto europeo e nella loro esecuzione.
La proposta di legge regionale oggi all'esame dell'Assemblea va quindi inquadrata in questo contesto normativo (articolo 117 della Costituzione, Trattati europei, leggi di procedura statale) che rappresenta per il legislatore regionale un preciso limite.
Nel quadro normativo appena descritto non si è fatto riferimento allo Statuto speciale sardo; la ragione è semplice ed è di tutta evidenza se si considera che la sua approvazione precede l'entrata in vigore del Trattato di Roma. Lo Statuto non contiene la disciplina dei rapporti tra la Regione e l'Unione europea e tale lacuna non è mai stata colmata. Come conseguenza, in assenza di norme di rango statutario e quindi costituzionale, il riferimento normativo è rappresentato dall'articolo 117 della Costituzione.
La revisione dello Statuto, però, è oramai ineludibile in quanto consentirebbe alla Regione di riscrivere in termini autonomistici il rapporto con l'Unione europea prevedendo modalità dirette per rappresentare, tempestivamente e con la forza e l'incisività necessarie, presso le istituzioni europee, le questioni (problemi e potenzialità) che riguardano la nostra Isola.
Va ricordato che, a livello regionale, è tutt'ora vigente la legge n. 20 del 1998, che disciplina la materia europea: All'epoca della sua approvazione era una legge innovativa e sicuramente avanzata e con la sua adozione la nostra regione ha fatto da apripista. Occorre sottolineare, però, che tale legge è stata attuata solo in minima parte e che la maggior parte delle disposizioni in essa contenute sono rimaste valide solo a livello di principio. È proprio partendo dalle criticità rilevate nell'attuazione della legge regionale n. 20 del 1998 che la Commissione ha cercato di costruire un modello diverso più funzionale ed efficiente, immediatamente operativo, con procedure, tempi, competenze e obblighi ben definiti in capo ai soggetti responsabili della sua attuazione.
La legge è costituita da 27 articoli suddivisi in 5 capi.
Il capo I, denominato "Disposizioni generali", contiene l'oggetto e finalità della legge. La Commissione ha valutato attentamente i confini della disciplina che si apprestava a riscrivere, valutando di "sfruttare" al massimo gli spazi lasciati alle regioni dal legislatore costituzionale.
L'idea di fondo è quella di una legge completa e organica in materia europea per consentire alla Regione di giocare un ruolo da protagonista nel processo decisionale europeo anche in considerazione delle importanti conseguenze che tali decisioni hanno sul nostro territorio in termini di sviluppo e occupazione.
Ecco perché in un rinnovato panorama normativo questa legge prova a ridefinire in maniera nuova la materia puntando su tre direttrici principali:
- definizione e disciplina di procedure e tempi certi per la partecipazione della Regione alla fase della formazione degli atti europei e della loro attuazione;
- impostazione del rapporto tra Consiglio e Giunta regionale basato sulla massima collaborazione e raccordo con chiara individuazione di obblighi e responsabilità delle due istituzioni regionali;
- previsione di modalità specifiche di partecipazione degli enti locali, università, forze economiche e sociali e cittadini al processo di integrazione europea e garanzia di massima diffusione di tutte le informazioni legate alle attività europee.La finalità della legge in discussione può sintetizzarsi nell'obiettivo di rendere la nostra Regione maggiormente attiva e presente a livello europeo, con la partecipazione alla fase della formazione degli atti da parte delle istituzioni europee (fase ascendente), nel tempestivo adeguamento del proprio ordinamento giuridico al diritto europeo (fase discendente), nel cogliere nella cooperazione territoriale un'occasione di sviluppo soprattutto nell'area del Mediterraneo e, infine, nel giocare un ruolo da protagonista nei rapporti con le istituzioni europee per rappresentare questioni di particolare interesse della nostra Regione con particolare riferimento alla condizione di insularità.
Il capo II (articoli da 3 a 15), denominato "Partecipazione della Regione alla formazione ed esecuzione del diritto dell'Unione europea", è quello più complesso e articolato e contiene le norme che disciplinano le due fasi che abbiamo denominato fase ascendente e fase discendente e la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.
La fase ascendente (articolo 4), come già detto, consiste nella possibilità per le regioni di formulare delle osservazioni sugli atti europei prima della loro approvazione definitiva e di partecipare alle forme di consultazione avviate dalle istituzioni europee. La legge n. 11 del 2005 consente la partecipazione dei consigli regionali e delle giunte regionali prevedendo che tutta la documentazione europea venga trasmessa attraverso un doppio canale: la Conferenza dei presidenti delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome e la Conferenza Stato-regioni per gli esecutivi regionali. La Commissione, pertanto, è partita dall'assunto dell'importanza che Consiglio e Giunta regionale possano autonomamente prendere l'iniziativa di formulare osservazioni in merito ad una proposta di atto che ritengono interessi la Regione. Il modello prescelto è stato dunque quello del "doppio canale" che stimola l'iniziativa autonoma di entrambe le istituzioni con dei meccanismi di raccordo che consentano al Consiglio e alla Giunta di convergere e rappresentare all'esterno una posizione unitaria della Regione autonoma della Sardegna. Per quanto riguarda la competenza in merito alla formulazione delle osservazioni si è previsto che, in considerazione dei tempi strettissimi attribuiti alla Regione (venti giorni dal momento della ricezione dell'atto), la procedura sia in capo alle Commissioni consiliari (Commissione Politiche comunitarie e Commissioni di merito) e solo in presenza di questioni di particolare rilevanza si esprima l'Assemblea.
L'articolo 5 del testo unificato disciplina la sussidiarietà; si tratta di un articolo importantissimo che, come detto, prende le mosse dal riconoscimento contenuto nel Trattato di Lisbona in capo ai parlamenti nazionali e quindi alle assemblee legislative regionali e locali, di verificare il rispetto del principio di sussidiarietà per garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione. La legge in discussione prevede che la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà si svolga contestualmente e con le medesime procedure rispetto all'esame nel merito della proposta di atto europeo e prevede la possibilità, qualora ritenuto opportuno, di coinvolgere in tale verifica il Consiglio delle autonomie locali.
Gli articoli che vanno dal 7 al 13 disciplinano invece la fase discendente ossia l'attuazione del diritto europeo (in particolare le direttive europee) e delle sentenze della Corte di giustizia.
Per quanto riguarda l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa europea vengono previsti, in linea con quanto prevede la disciplina statale, una serie di strumenti diretti a:
1) verificare periodicamente lo stato di conformità dell'ordinamento regionale rispetto alla normativa europea;
2) recepire le direttive europee e gli altri atti europei che necessitano di recepimento, in maniera organica, attraverso la previsione della legge europea regionale.Viene inoltre disciplinata la sessione europea nella quale il Consiglio regionale si riunisce per la trattazione di tutti gli aspetti inerenti la politica dell'Unione europea di interesse regionale e l'attività di rilievo internazionale. In particolare, in occasione della sessione europea, viene approvata la legge europea annuale e la Giunta regionale espone, in un'apposita relazione, le modalità con le quali, nel corso dell'anno, ha esercitato le proprie competenze in materia europea e internazionale e indica gli orientamenti e le priorità che intende seguire nel periodo successivo.
In questa parte del progetto di legge con riferimento all'attuazione del diritto europeo, si sono voluti definire procedure, compiti, tempi e responsabilità del Consiglio e della Giunta regionale al fine di garantire che l'ordinamento della Regione sarda sia costantemente e tempestivamente adeguato a quello europeo per cogliere tutte le opportunità che derivano dall'appartenenza all'Unione europea e, allo stesso tempo, evitare di incorrere nelle procedure di infrazione.
Come detto, tra le principali finalità di questa legge si vuole favorire la partecipazione degli enti locali, delle università, delle imprese, dei cittadini e di tutti i soggetti rappresentativi di istanze suscettibili di interesse e di tutela al processo di integrazione europea. L'articolo 14 del testo unificato ribadisce la necessità che Consiglio e Giunta regionale rendano effettiva tale partecipazione attraverso adeguate forme di consultazione all'interno della sessione europea su tutti gli aspetti dell'attività europea e di rilievo internazionale che riguardi ambiti di loro competenza.
Il testo unificato non si ferma ad enunciare il principio della partecipazione ma prevede misure concrete assegnando un ruolo attivo del Consiglio delle autonomie locali (CAL). Infatti, viene modificata la legge istitutiva del CAL (legge regionale n. 1 del 2005) aggiungendo, tra le ipotesi in cui è richiesto il parere obbligatorio, la legge europea regionale e un parere facoltativo nella verifica del principio di sussidiarietà. Inoltre, la norma prevede che durante la sessione europea possano essere consultati, e quindi possano dare il proprio contributo, tutti i soggetti indicati nell'articolo 14, ossia, enti locali, università e altre autonomie funzionali, parti sociali ed economiche.
Il capo III riguarda le "Politiche europee e aiuti di Stato". L'articolo 16 disciplina la programmazione regionale unitaria; la principale novità al riguardo è rappresentata dalla previsione che il Consiglio regionale, in merito agli atti fondamentali di programmazione finanziati o cofinanziati con risorse europee, o che comunque danno attuazione alla politica regionale europea, possa dare gli indirizzi alla Giunta, la quale rimane responsabile della sua gestione ed attuazione. Si tratta di una norma importante che riporta in Consiglio la discussione in merito ai programmi e alle politiche europee che rappresentano una parte importantissima del bilancio regionale che finanzia la maggior parte delle risorse delle politiche di sviluppo della Regione.
In merito alla programmazione regionale si prevede inoltre che la Giunta garantisca in questa materia una costante informazione, fondamentale per poter esercitare la funzione di controllo sull'attuazione dei principali programmi e politiche europei.
La norma sugli aiuti di Stato riprende la norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che stabilisce l'obbligo, anche per la Regione, di notificare alla Commissione europea le proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo dirette a istituire o modificare regimi di aiuti, al fine di verificarne la compatibilità con il mercato interno. La norma prevede inoltre, in linea con quanto previsto dalla Commissione europea, che le leggi regionali che istituiscono o modificano misure di aiuti di Stato contengano la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla conclusione delle procedure di controllo effettuate dalla Commissione europea sulla compatibilità delle stesse con l'ordinamento dell'Unione europea. Il rispetto di tale prescrizione risulta fondamentale al fine di rispettare la normativa europea, ma anche per impostare con le istituzioni europee un rapporto fondato sulla leale collaborazione.
Il capo IV disciplina le "Relazioni con l'Unione europea". Una delle novità introdotte al riguardo consiste nella possibilità che il Consiglio regionale stabilisca, qualora lo ritenga necessario, indirizzi con i quali chiedere all'esecutivo regionale di rappresentare presso le istituzioni europee (Consiglio e Commissione europea) questioni di interesse regionale a difesa delle proprie specificità ovvero di partecipare alla delegazione italiana qualora si proceda alla elaborazione di accordi internazionali, commerciali e tariffari che riguardino aspetti rilevanti di interesse regionale.
La Regione punta a rafforzare la coesione e l'integrazione europea attivando tutti gli strumenti previsti quali partenariati, Gruppi europei per la cooperazione territoriale (GECT) e qualunque altra forma di cooperazione territoriale che possa incentivare, tra i vari stati, interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e del turismo. In particolare, in questo ambito si impegna a promuovere forme di partenariato o di associazionismo quali le euroregioni, sulle quali dovrebbe puntare maggiormente la nostra Regione, con l'obiettivo di "sfruttare" e valorizzare al massimo la posizione di centralità nel Mediterraneo e le opportunità legate alla creazione dell'area di libero scambio, affinché l'Isola possa divenire punto di snodo delle attività commerciali e concorrere all'integrazione sociale e culturale con gli stati del Mediterraneo.
Il capo V riguarda le "Attività di rilievo internazionale della Regione". Com'è noto, la riforma del titolo V della Costituzione ha previsto espressamente la possibilità che le regioni, nelle materie di loro competenza, possano svolgere attività di rilievo internazionale nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge statale. L'articolo 20 della legge in discussione ha individuato la procedura "regionale" che riconosce in capo al Presidente della Regione la competenza in merito alla sottoscrizione degli atti di rilievo internazionale, prevedendo che il Consiglio regionale, nella fase iniziale, dia gli indirizzi al Presidente in merito al contenuto dell'accordo o dell'intesa e che dopo la sottoscrizione intervenga la presa d'atto del Consiglio regionale. Tale articolo prevede, inoltre, che l'attività internazionale della Regione debba essere pianificata attraverso un piano pluriennale contenente le linee guida per l'attività di rilievo internazionale della Regione.
Il capo VI riguarda le "Disposizioni finali". Gli articoli dal 21 al 27 contengono norme di carattere organizzativo necessarie a dare operatività alla legge. L'articolo 21 riprende il principio contenuto nell'articolo 1, comma 2, ossia l'impegno della Regione per garantire la massima diffusione delle informazioni sull'attività europea e gli atti europei attraverso il sito istituzionale e qualunque altro strumento utile a tale scopo. L'articolo prevede, inoltre, l'istituzione, nell'ambito delle strutture esistenti e quindi senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, di un apposito sportello informativo sulle istituzioni, politiche e attività dell'Unione europea rivolto a cittadini, enti locali, imprese, associazioni interessati alla partecipazione a programmi, bandi, ecc.
L'articolo 22 riveste una notevole importanza in quanto ribadisce e sostiene che per dare contenuto alla legge occorre che il Consiglio e la Giunta regionale instaurino, d'intesa, meccanismi di collaborazione e attivino canali informativi costanti e aggiornati per garantire la concreta attuazione della legge. Il comma 4 di questo articolo pone l'accento sulla necessità della formazione del personale che si occupa di questioni europee prevedendo l'impegno della Regione a realizzare scambi e distacchi fra funzionari pubblici per consentire loro di operare direttamente presso le istituzioni europee, ossia dove le decisioni nascono e prendono corpo.
L'articolo 25, infine, prevede il monitoraggio della legge e l'obbligo a carico del Consiglio e della Giunta regionale di verificarne l'attuazione, ciascuno per le parti di competenza. La complessità della legge, infatti, impone che periodicamente sia verificata la sua concreta attuazione onde assicurarsi che procedure, tempi, compiti e responsabilità risultino definiti in maniera adeguata o se, al contrario, necessitino di correttivi.
In conclusione, il testo unificato in discussione, e che si auspica il Consiglio voglia approvare con la stessa condivisione che ha permesso alla Commissione di raggiungere l'unanimità, definisce un insieme organico e completo di norme che costituirà un preciso quadro di riferimento per l'attività europea e di rilievo internazionale della nostra Regione.
La Commissione ha elaborato un testo che, pur conservando le parti fondamentali delle proposte originarie, si è arricchito nel corso della discussione tanto da diventare qualcosa di nuovo e di diverso che tenta di dare una connotazione moderna alle relazioni con l'Unione europea per consentire alla nostra Regione di incidere maggiormente presso le istituzioni europee e di contare di più in Europa.
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La Commissione Bilancio, nella seduta dell'11 marzo 2010, ha espresso parere sugli aspetti finanziari del provvedimento rappresentando quanto segue.
L'articolo 23 (Norma finanziaria) valuta in euro 900.000 annui gli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta prevedendo di farvi fronte, per gli anni 2010 - 2013, mediante corrispondente riduzione della riserva di cui alla voce 4) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010). A tale riguardo si rappresenta che le risorse di cui alla voce 4) della tabella A relative all'annualità 2010 sono esaurite. Ad ogni modo, attesi i prevedibili tempi necessari per l'entrata in vigore e l'attuazione della proposta in esame, si ritiene che agli oneri quantificati per l'esercizio in corso possa farsi fronte a valere sulle ordinarie risorse iscritte in conto dell'UPB S01.02.003 (Altre spese per il personale).
Si propone, pertanto, che l'articolo 23 venga sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Norma finanziaria)
1. Alle spese previste per l'attuazione dell'articolo 21, comma 5, valutate in euro 900.000 annui, si fa fronte:
a) con riferimento all'annualità 2010 a valere sulle risorse iscritte in conto dell'UPB S01.02.003 (Altre spese per il personale);
b) con riferimento alle annualità 2011, 2012 e 2013 con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per gli anni 2010- 2013:in aumento
UPB S01.02.003
Altre spese per il personale2010 euro ---
2011 euro 900.000
2012 euro 900.000
2013 euro 900.000in diminuzione
UPB S08.01 .002
Fondo nuovi oneri legislativi - FNOL2010 euro ---
2011 euro 900.000
2012 euro 900.000
2013 euro 900.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009. n. 5 (legge finanziaria 2010).2. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.".
La Commissione ha nominato, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento, relatore in Aula il Presidente.
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La Prima Commissione permanente nella seduta del 17 marzo 2010 si è pronunciata all'unanimità dei presenti sul testo unificato ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del Regolamento, formulando le seguenti osservazioni.
La Prima Commissione ritiene opportuna e necessaria la disciplina della materia considerata nel testo unificato. In particolare per quanto attiene ai programmi relativi a fondi comunitari, che costituiscono parte sempre più rilevante delle politiche regionali, è infatti importante stabilire una procedura idonea, che consenta al Consiglio regionale di intervenire sugli indirizzi e di verificare contenuti e obiettivi. Si tratta di assicurare al Consiglio prerogative necessarie per la propria funzione.
Esprime pertanto apprezzamento per l'iniziativa della Seconda Commissione che cerca di delineare procedimenti e forme attraverso le quali si compongono l'attività della Giunta regionale e del Consiglio.
Valuta inoltre positivamente che la seconda Commissione abbia deciso di acquisire il parere ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno ravvisandosi, nella materia considerata, importanti aspetti di natura istituzionale.
Sono infatti almeno tre i profili che meritano di essere considerati nella sfera delle competenze che il Regolamento interno affida alla Prima Commissione:
- il rispetto dell'ambito proprio del Regolamento interno, che non deve essere invaso dalla legge;
- la salvaguardia dell'autonomia organizzativa del Consiglio regionale anche a tutela della funzionalità nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite per Statuto;
- un corretto assetto dei rapporti tra Consiglio e Giunta regionale, che deve inquadrarsi nella vigente forma di governo anche per evitare sconfinamenti nella materia propria della legge statutaria.Questi aspetti sono toccati in più punti nell'articolato anche intrecciandosi fra loro. La Prima Commissione senza spingersi a proporre puntuali modifiche, raccomanda quindi la massima ponderazione nella approvazione degli articoli. Il testo infatti con un'opportuna riformulazione può garantire maggiore funzionalità e chiarezza nello svolgimento dell'attività considerata.
Per il primo profilo il testo prevede numerose disposizioni che disciplinano ambiti riguardanti l'organizzazione interna del Consiglio (assegnazione di atti ad una determinata Commissione consiliare - articolo 3, commi 2 e 3; attribuzione alla stessa di funzioni particolari - articolo 13 e articolo 20, contingentamento dei tempi di approvazione della cosiddetta legge europea - art 10; adeguamento del Regolamento interno alle disposizioni contenute nel testo unificato entro un determinato termine - articolo 22).
Nell'ordinamento regionale sardo l'autonomia organizzativa del Consiglio è generalmente rispettata dalle leggi in vigore. Questa impostazione ha un preciso fondamento costituzionale ed è comune a tutte le regioni speciali. Ciò si spiega con la garanzia della funzione consiliare e la tutela delle prerogative riconosciute ai singoli consiglieri e ai gruppi politici. Tale garanzia si realizza per l'approvazione del Regolamento e delle sue modifiche tanto più importante nell'attuale forma di governo caratterizzata dall'elezione diretta del Presidente e dal premio di maggioranza. Al di là delle scelte operate in altre regioni, noi riteniamo di non poter rinunciare alle prerogative consiliari.
Per il secondo profilo: il testo prevede che il Consiglio svolga determinate attività avvalendosi degli uffici della Giunta regionale (articolo 4, comma 2), determina i modi per cui l'informazione del Consiglio deve avvenire per il tramite della Commissione consiliare individuata (articolo 13), stabilisce che Commissione e Giunta regionale siano entrambe tenute e riferire al Consiglio sull'applicazione della nuova disciplina (articolo 20), prevede che Giunta regionale e Consiglio stabiliscano d'intesa modalità di informazione e procedure di cooperazione (articolo 21).
Si suggerisce di ricondurre questi aspetti all'ordinario rapporto tra Giunta regionale e Consiglio che è mediato dalla responsabilità politica della prima verso il secondo.
Si può pertanto prevedere che la Giunta regionale, e non i suoi uffici, trasmetta dati e relazioni ed anche specifici studi eventualmente necessari e richiesti dal Consiglio; che il dovere di informazione e di risposta politica non deve essere mediato dalla Commissione, ma valga verso tutti i consiglieri nelle cui prerogative rientra la facoltà di richiedere informazioni e notizie; che le modalità attuative e di cooperazione fra Giunta e Consiglio debbano essere previste per quanto di competenza dalla legge e dal regolamento. Al più potranno esser concordate fra i rispettivi uffici le modalità operative, ma ciò può avvenire anche senza esplicita previsione in legge.
Quanto allo svolgimento dell'attività consiliare il testo prevede negli articoli da 7 a 12 un'articolata sessione europea che rischia di condizionare eccessivamente l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea. Non sembra esistano ragioni stringenti per fissare in forma cosi puntuale (e tassativa) termini così ampi.
Si propone di valutare se non sia possibile rendere eventuale (quando e se si renderà necessaria), invece che obbligatoria e annuale, la legge regionale europea, lasciando nel contempo aperta la possibilità di attuazione dell'ordinamento europeo anche ad opera di singole leggi di settore per quelle normative più articolate e complesse che si potrebbero rendere necessarie.
Le leggi a contenuto plurimo, infatti, hanno evidenziato un impatto negativo sull'attività consiliare; sarebbe perciò opportuno limitarle a casi di adempimenti di minor rilievo, quando sia necessario comporre insieme più interventi per il carattere di dettaglio di ciascuno di essi. In questi casi la valutazione di insieme si avrebbe comunque nella discussione delle relazioni annuali e delle note di indirizzo.
Una volta prescelta la sessione annuale, sembra opportuno ricondurre ad essa tutte le decisioni di indirizzo politico previste (articolo 19 per accordi ed intese, articolo 17 per i rapporti con l'Unione europea ecc.) evitando di moltiplicare gli atti.
Alla nota di indirizzi prevista dal comma 2 dell'articolo 7 dovrebbe essere dato rilievo autonomo, distinto dalle relazioni di accompagnamento. Se, come sembra, su di essa dovrà esprimersi l'Aula, si dovrebbe configurare come una vera proposta da deliberare o approvare con un atto tipico consiliare.
Per il terzo profilo, oltre alle considerazioni già svolte, in particolare quelle relative ai doveri di informazione e alla responsabilità politica della Giunta verso il Consiglio, sembra importante focalizzare l'attenzione sul tema dei programmi per i fondi comunitari.
Riguardo in particolare all'articolo 7 si rileva un certo squilibrio tra i vari atti che la Giunta deve presentare.
Sembra infatti che l'attuazione dei programmi comunitari (punto 6 della lettera c) debba avere un autonomo rilievo rispetto alle altre comunicazioni, per la rilevanza che questo aspetto ha nelle politiche regionali.
All'articolo 15 (Programmazione europea) l'attività di indirizzo che si vuole garantire al Consiglio, va sottolineata costruendo un'apposita procedura che garantisca un equilibrato esercizio dei rispettivi poteri.
In particolare, si potrebbe meglio definire la fase di indirizzo, cui il Consiglio concorre con l'adozione di un atto formale su proposta della Giunta, che deve precedere la fase di elaborazione dei programmi e l'interlocuzione con l'Unione europea.
Quanto alle forme giuridiche di attuazione della disciplina comunitaria ed alla ratifica di accordi internazionali, questa è materia che attiene alle fonti e potrebbe meglio collocarsi nella legge statutaria non senza valutarne la compatibilità con lo Statuto. L'articolo 11, comma 2, tocca la questione di norme attuative di rango non regolamentare, che potrebbero essere autorizzate dalla legge; l'articolo 19 anticipa una scelta per cui le intese e gli accordi sarebbero comunicati al Consiglio solo per una presa d'atto, escludendo il ricorso alla legge in ogni caso. Entrambe queste scelte meriterebbero maggiore ponderazione per l'incidenza che esercitano al di là della materia strettamente considerata. Per l'articolo 11 si potrebbe almeno prevedere che la legge stabilisce "i casi e i criteri" per l'attuazione.
Infine per quanto riguarda il personale e l'organizzazione si suggeriscono le seguenti modifiche all'articolo 21:
- comma 2: sopprimere l'inciso "con delibera" perché riguardo al personale ed all'organizzazione gli adempimenti sono disciplinati dalla legge regionale n. 31 del 1998 secondo procedimenti specifici;
- comma 4: una modifica della disciplina è prevista dal disegno di legge n. 71/A, in materia di personale, di cui la Prima Commissione ha completato l'esame e dove trova collocazione anche la copertura dei relativi costi; il richiamo contenuto nel testo non sembra avere particolare significato normativo e sarebbe meglio sopprimerlo per evitare il sovrapporsi di disposizioni a così breve distanza;
- comma 5: sembra eccessivo prevedere che la Giunta garantisca la realizzazione di scambi, facendo pensare ad un diritto dei dipendenti. Inoltre la normativa dei distacchi cui pure si fa riferimento, è soggetta a particolari vincoli dall'articolo 41 della legge regionale n. 31 del 1998, cui la disposizione dovrebbe essere coordinata. In ogni caso deve esserci la possibilità per l'Amministrazione di valutare la congruità e l'effettiva possibilità di destinare personale a questa attività nell'ambito delle complessive politiche del personale. Meglio pertanto utilizzare il verbo "promuove e favorisce".***************
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna.
Capo I
Disposizioni generaliArt. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto dei principi della Costituzione, dei Trattati dell'Unione europea, dello Statuto, delle procedure stabilite con legge statale e sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza e partecipazione democratica:
a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti dell'Unione europea e provvede all'attuazione ed esecuzione degli atti dell'Unione europea e degli accordi internazionali;
b) realizza un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale e sulle questioni di interesse regionale facendo valere le specificità del territorio regionale con particolare riferimento alla condizione di insularità;
c) promuove accordi con le altre regioni, e con regioni appartenenti a stati esteri, al fine di attivare forme di collaborazione e di partenariato, finalizzate allo sviluppo e alla promozione sociale, culturale ed economica della Regione;
d) favorisce la partecipazione al processo di integrazione europea degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali, dei soggetti rappresentativi di istanze suscettibili di interesse e di tutela, delle imprese e dei cittadini.2. La Regione garantisce la massima diffusione delle informazioni relative all'adozione e attuazione degli atti europei, con particolare attenzione a quelli che conferiscono diritti ai cittadini o ne agevolano l'esercizio, sia mediante la pubblicazione delle notizie nel sito istituzionale della Regione, che con ogni altra iniziativa utile a tale scopo.
Art. 2
Oggetto1. La presente legge disciplina:
a) le modalità di partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea;
b) le procedure per l'adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi dell'Unione europea e dalle sentenze della Corte di giustizia;
c) la partecipazione ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea o finanziati con risorse europee e a forme stabili e strutturate di cooperazione territoriale;
d) lo svolgimento di attività di rilievo internazionale e la sottoscrizione, nelle materie di propria competenza, di accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altri stati.
Art. 3
Rapporti Consiglio - Giunta regionale1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale si informano reciprocamente sulle attività svolte in ambito europeo e adottano ogni misura necessaria a consentire il massimo raccordo nella Regione sulle questioni europee e di rilievo internazionale.
2. La Giunta regionale assicura al Consiglio regionale, per il tramite della Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie, un'informazione costante in merito a tutti gli aspetti dell'attuazione delle politiche europee, ai negoziati in corso e a tutte le iniziative intraprese o da intraprendere in ambito europeo e internazionale.
Capo II
Partecipazione della Regione alla formazione
ed esecuzione del diritto dell'Unione europeaArt. 4
Partecipazione della Regione alla formazione
del diritto dell'Unione europea1. La Regione partecipa alla formazione degli atti dell'Unione europea nelle forme previste dall'ordinamento vigente. Il Consiglio o la Giunta regionale formulano osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, nonché di atti preordinati alla formulazione degli stessi.
2. Le osservazioni del Consiglio regionale sono deliberate dalla Commissione competente in materia di politiche comunitarie, sentite le Commissioni competenti per materia e, su questioni di particolare rilevanza, dall'Assemblea. Le osservazioni sono inviate, non appena adottate, alla Giunta regionale per opportuna conoscenza.
3. Le osservazioni della Giunta regionale sono formulate previo parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie, da esprimersi entro dieci giorni dalla richiesta, sentite le Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine la Giunta regionale procede in assenza del parere.
4. Ai fini della formazione della posizione italiana le osservazioni della Regione, comprese quelle relative al rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e successive modifiche e integrazioni.
5. La Giunta regionale dà immediata comunicazione al Consiglio regionale della formulazione di eventuali osservazioni in merito agli argomenti all'ordine del giorno della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevista nell'articolo 17 della legge n. 11 del 2005.
Art. 5
Sussidiarietà1. Nell'ambito della procedura prevista nell'articolo 4, comma 2, il Consiglio regionale valuta il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nelle proposte e negli atti dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale e trasmette le risultanze alle Camere, secondo quanto disposto dall'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (n. 2), allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le risultanze dell'esame sono altresì trasmesse al Comitato delle regioni.
2. La Giunta regionale trasmette i dati, le relazioni o gli elaborati richiesti dal Consiglio, entro il termine assegnato e comunque in tempo utile per la valutazione di cui al comma 1. Tale valutazione, ove ritenuto opportuno, viene trasmessa al Consiglio delle autonomie locali per il parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).
3. I risultati della verifica prevista nel comma 1 sono comunicati alla Giunta regionale per l'adozione di eventuali atti e per la definizione della posizione della Regione nelle sedi istituzionali di confronto con il Governo individuate dalle leggi di procedura statali.
Art. 6
Riserva di esame1. La Giunta regionale, laddove lo ritenga opportuno, e comunque qualora il Consiglio regionale lo richieda, sollecita l'apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevista nell'articolo 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005. L'atto di richiesta è comunicato agli organi statali competenti previo parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie che si esprime entro dieci giorni dal ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la Giunta regionale procede in assenza del parere.
Art. 7
Attuazione della normativa europea
e verifica di conformità1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea, alle sentenze della Corte di giustizia, nonché agli atti della Commissione europea che comportino obbligo di adeguamento.
2. La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea e trasmette, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 11 del 2005, una relazione con le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
Art. 8
Rappresentanti regionali
nel Comitato delle regioni1. La Giunta regionale formula la proposta dei rappresentanti regionali, titolari e supplenti, in seno al Comitato delle regioni dell'Unione europea, tenendo conto anche del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 11 del 2005, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la Giunta regionale procede in assenza del parere.
Art. 9
Informativa della Giunta al Consiglio regionale1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, ogni anno prima dell'inizio della sessione europea, la relazione sull'esercizio delle proprie competenze in materia di obblighi europei e sull'attività di rilievo internazionale, che indica:
a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-regioni convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale prevista dall'articolo 17 della legge n. 11 del 2005 e successive modifiche e integrazioni;
b) le questioni di interesse della Regione sollevate nel Comitato delle regioni di cui agli articoli 305, 306 e 307 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
c) gli argomenti di rilevanza regionale esaminati nell'ambito del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 11 del 2005, e successive modifiche e integrazioni;
d) lo stato delle relazioni tra la Regione e l'Unione europea con specifico riferimento alle prospettive dei negoziati svolti presso le istituzioni europee per profili di particolare rilevanza per la Regione;
e) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono intraprendere nell'anno in corso da parte della Regione;
f) lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei programmi della Regione cofinanziati dall'Unione europea in attuazione delle politiche di coesione economica e sociale, con l'indicazione delle disposizioni procedurali adottate per l'attuazione, le principali criticità riscontrate e delle iniziative che si intendono adottare per ottimizzarne l'attuazione nell'anno in corso.2. Nella relazione di cui al comma 1 la Giunta regionale indica gli orientamenti e le priorità che intende seguire nell'anno successivo con riferimento a ciascuna politica dell'Unione europea, ai documenti di consultazione o agli specifici progetti di atti normativi, tenendo conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea di interesse regionale e negli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee.
Art. 10
Legge europea regionale1. Per garantire il periodico e organico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, un disegno di legge recante nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" e l'indicazione dell'anno di riferimento.
2. La Giunta regionale, nella relazione al disegno di legge europea regionale:
a) elenca le direttive dell'Unione europea di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa;
b) elenca le direttive europee di competenza regionale che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione da parte della Regione in quanto:
1) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;
2) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
3) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione;
c) riferisce sullo stato di conformità dell'ordi-namento regionale rispetto agli obblighi derivanti dal diritto europeo di cui all'articolo 7, comma 2 e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione da parte dalla Commissione europea a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione;
d) riferisce sullo stato di attuazione della legge europea dell'anno precedente e motiva in ordine agli adempimenti omessi.3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul disegno di legge europea regionale. A tal fine dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2005, è aggiunta la seguente:
"d bis) sul disegno di legge europea regionale".
Art. 11
Contenuto della legge europea regionale1. La legge europea regionale:
a) recepisce nelle materie di competenza regionale gli atti emanati dall'Unione europea, con particolare riguardo alle direttive europee, e dispone quanto ritenuto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti dell'Unione europea;
b) detta le disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia e per l'attuazione delle decisioni della Commissione europea che comportano l'obbligo di adottare provvedimenti di adeguamento per la Regione;
c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale in contrasto con norme o atti europei;
d) effettua una ricognizione degli atti normativi dell'Unione europea che la Giunta regionale è autorizzata ad attuare in via amministrativa, dettando i relativi principi e i criteri applicativi.2. La legge europea regionale stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.
3. Le misure di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei indicano nel titolo l'atto dell'Unione europea cui si riferiscono.
4. Le nuove spese e le minori entrate, l'istituzione di nuovi organi amministrativi per l'adeguamento della legislazione regionale a quella europea avvengono solo tramite la legge europea.
Art. 12
Sessione europea1. Il Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno si riunisce in apposita sessione europea per la trattazione di tutti gli aspetti inerenti la politica dell'Unione europea di interesse regionale e l'attività di rilievo internazionale, anche con riferimento alle attività previste dagli articoli 18, 19 e 20. In particolare, esamina:
a) la relazione di cui all'articolo 9;
b) il disegno di legge europea regionale presentato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10.2. Il Consiglio regionale entro il 31 luglio di ogni anno approva la legge europea regionale e la relazione di cui all'articolo 9.
3. Al termine della sessione europea il Consiglio regionale approva un atto di indirizzo sugli argomenti all'ordine del giorno e lo trasmette alla Giunta regionale per l'adozione dei relativi provvedimenti.
Art. 13
Misure urgenti e adeguamenti tecnici1. Qualora si renda necessario adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia prima dell'entrata in vigore della legge europea relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge con l'indicazione dell'atto dell'Unione europea cui si riferisce e della data entro la quale deve essere approvato.
2. Le norme europee non direttamente applicabili, che modificano modalità esecutive o caratteristiche tecniche di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, possono essere attuate in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge europea regionale.
Art. 14
Partecipazione1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale garantiscono la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche. A tale scopo attivano adeguate forme di consultazione all'interno della sessione europea in relazione ad aspetti dell'attività europea e internazionale che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.
Art. 15
Impugnazione di atti normativi europei1. Nelle materie di competenza legislativa regionale la Giunta regionale può richiedere al Governo che proponga ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003 n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3). La Giunta regionale informa preventivamente il Consiglio che può approvare atti di indirizzo.
2. Il Consiglio regionale, laddove lo ritenga necessario, invita la Giunta regionale a promuovere la richiesta prevista nel comma 1.
3. Il Consiglio regionale concorre all'attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (n. 2), allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Capo III
Politiche europee e aiuti di StatoArt. 16
Programmazione regionale unitaria1. La Regione partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea nell'ambito delle materie di propria competenza.
2. Il Consiglio regionale indirizza l'attività della Giunta regionale nella definizione della programmazione regionale unitaria attraverso l'approvazione degli indirizzi sui relativi programmi operativi o attuativi.
3. A questo fine la Giunta regionale assicura al Consiglio regionale un'adeguata informazione a partire dalla fase di elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 2 che, a seguito della loro approvazione, sono trasmessi al Consiglio per la presa d'atto definitiva.
4. Gli atti che modificano in modo sostanziale gli atti di programmazione di cui al comma 2, ossia che comportano variazioni al piano finanziario o nella destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diverse da quelle originarie, sono trasmessi dalla Giunta regionale alle Commissioni consiliari competenti in materia di politiche europee e di programmazione e bilancio, che esprimono il proprio parere entro quindici giorni. Decorso tale termine la Giunta regionale procede in assenza del parere.
Art 17
Notifica dei regimi di aiuto1. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Regione notifica alla Commissione europea le proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo dirette a istituire o modificare regimi di aiuti, al fine di verificarne la compatibilità con il mercato interno.
2. Il Presidente della Regione provvede alla notifica delle proposte di istituzione o di modificazione dei regimi di aiuti dell'Amministrazione regionale di iniziativa della Giunta regionale e di iniziativa consiliare una volta terminato l'esame in sede di Commissione consiliare competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Le leggi regionali che istituiscono o modificano misure di aiuti di Stato contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla conclusione delle procedure di controllo effettuate dalla Commissione europea sulla compatibilità delle stesse con l'ordinamento dell'Unione europea.
Capo IV
Relazioni con l'Unione europeaArt. 18
Rapporti con l'Unione europea1. La Regione intrattiene rapporti diretti con le istituzioni dell'Unione europea nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Nell'ambito delle delegazioni del Governo, la Regione partecipa alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea per la rappresentazione di questioni di interesse regionale e a difesa delle proprie specificità, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003.
3. A tal fine il Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti per materia, comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i nominativi dei rappresentanti della Regione e ne informa il Consiglio regionale.
4. La Regione partecipa, inoltre, alla delegazione italiana per la definizione della posizione dell'Unione europea qualora si proceda alla elaborazione di accordi internazionali commerciali e tariffari, anche a livello internazionale, che riguardano aspetti rilevanti di interesse regionale ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 1999, n. 363 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna in materia di partecipazione della Regione alla elaborazione dei progetti di trattati di commercio che lo Stato intende stipulare con paesi esteri).
5. Le iniziative di cui ai commi 1 e 3 sono promosse anche dal Consiglio regionale attraverso l'approvazione di un apposito atto di indirizzo.
Art. 19
Cooperazione territoriale1. Al fine di rafforzare la coesione e l'integrazione europea la Regione, nell'ambito degli strumenti previsti a livello europeo, promuove partenariati, aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili e strutturate di cooperazione territoriale che possano incentivare interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e del turismo.
2. La Regione in particolare adotta, nell'ambito dei partenariati euro-mediterranei, le iniziative necessarie a valorizzare le opportunità derivanti dalla sua posizione di centralità nel Mediterraneo e le prospettive legate alla creazione dell'area di libero scambio, affinché possa divenire punto di snodo delle attività commerciali e concorrere all'integrazione sociale e culturale con i paesi del Mediterraneo.
Capo V
Attività di rilievo internazionale della RegioneArt. 20
Accordi e intese1. Ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, la Regione, nelle materie di propria competenza, conclude accordi con gli stati e intese con enti territoriali interni ad altro stato, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 6 della legge n. 131 del 2003.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un piano pluriennale contenente le linee guida per l'attività di rilievo internazionale della Regione. Tale piano stabilisce i principi e le procedure da seguire nell'organizzazione delle attività di rilievo internazionale e stabilisce una gerarchia di priorità da seguire nell'attuazione delle stesse.
3. Il Presidente della Regione, in caso di trattative per la conclusione degli accordi e delle intese di cui al comma 1, informa preventivamente il Consiglio regionale che può esprimere i propri orientamenti con apposito atto di indirizzo.
4. Gli accordi e le intese sono sottoscritti dal Presidente della Regione e trasmessi al Consiglio regionale per la presa d'atto definitiva.
Capo VI
Disposizioni finaliArt. 21
Attività informativa1. La Regione assicura la più ampia conoscenza delle attività dell'Unione europea per favorire la partecipazione ai programmi e progetti europei da parte degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali, delle imprese, dei cittadini e delle associazioni pubbliche e private che operano nel territorio regionale nelle forme previste dall'articolo 1, comma 2.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito delle strutture esistenti, uno sportello di informazione sulle istituzioni, le politiche e le attività dell'Unione europea e ne determina le modalità di funzionamento.
Art. 22
Modalità organizzative1. Il Consiglio regionale e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono d'intesa le modalità di informazione reciproca e le procedure di cooperazione necessarie a dare corretta e tempestiva attuazione agli adempimenti previsti dalla presente legge e a consentire il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale dà attuazione agli adempimenti di propria competenza in essa previsti, individua gli uffici competenti e stabilisce idonee procedure di coordinamento tra le strutture coinvolte.
3. La Regione, al fine di rafforzare le relazioni con le istituzioni europee per le questioni di competenza regionale, si avvale anche dell'ufficio di informazione e collegamento previsto dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento con sede a Bruxelles).
4. La Giunta regionale promuove e favorisce la realizzazione di scambi o distacchi tra funzionari pubblici nell'ambito di iniziative di cooperazione istituzionale di rilievo europeo e internazionale e specificamente dei meccanismi di cooperazione a tal fine individuati nella cooperazione tra lo Stato italiano e l'Unione europea, secondo quanto previsto dalla legge regionale. 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). La Giunta regionale stabilisce, a titolo di rimborso forfettario, un'indennità speciale per le spese relative al soggiorno presso la sede estera, erogata al personale assegnato a tali uffici. L'ammontare di tale indennità non può essere superiore all'importo previsto per il personale dello Stato italiano assegnato all'estero.
Art. 23
Adeguamento del regolamento
del Consiglio regionale1. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento alle disposizioni contenute nella presente legge entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
Art. 24
Monitoraggio della legge1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge stessa e delle procedure da essa previste.
Art. 25
Norma finanziaria1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge, valutate in euro 900.000 annui, si fa fronte:
a) con riferimento all'annualità 2010 a valere sulle risorse iscritte in conto all'UPB S01.02.003 (Altre spese per il personale);
b) con riferimento alle annualità 2011, 2012 e 2013 con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013:
in aumento
UPB S01.02.003
Altre spese per il personale2010 euro ---
2011 euro 900.000
2012 euro 900.000
2013 euro 900.000in diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo nuovi oneri legislativi - FNOL2010 euro ---
2011 euro 900.000
2012 euro 900.000
2013 euro 900.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).2. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 26
Abrogazione di norme1. La legge regionale 3 luglio 1998, n. 20 (Norme sulla partecipazione regionale ai processi decisionali e sull'esecuzione degli atti dell'Unione europea e abrogazione della legge regionale 3 novembre 1995, n. 25) è abrogata.
Art. 27
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.