CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 73

presentata dai Consiglieri regionali

RODIN - DIANA Mario - LADU - FLORIS Rosanna - OBINU - MULA - PIRAS - CUCCA - DE FRANCISCI - BEN AMARA - CARIA - MANCA - LOCCI - PITEA - CAMPUS - GRECO - BARDANZELLU

il 23 settembre 2009

Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo comunitario
e di attuazione delle politiche comunitarie

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

A seguito della innovativa disciplina introdotta dalla legge 4 febbraio 2005, n.11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), dopo la revisione del titolo V della Costituzione e la nuova formulazione dell'articolo 117 (legge 18 ottobre 2001, n.3), la legge regionale 3 luglio 1998, n. 20, sulla partecipazione della Regione al processo normativo comunitario, ha perso la sua idoneità a regolare la materia.

La legge costituzionale n. 11 del 2005 (cosiddetta legge Buttiglione), ha ridisegnato le competenze delle regioni in materia di partecipazione al processo di formazione delle disposizioni comunitarie e di attuazione delle decisioni, attribuendo la facoltà di dare immediata attuazione, nelle materie di loro competenza, alla normativa comunitaria.

In attesa delle disposizioni della nuova legge statutaria sulla gestione dei rapporti tra la Regione e l'Unione europea, s'impone la necessità e l'urgenza, anche per evitare che la Regione incorra in provvedimenti di infrazione, di adeguare l'ordinamento regionale alla nuova disciplina dettata dalla citata legge n. 11 del 2005.

La proposta di legge, mutuata anche dall'esperienza di altre regioni che hanno disciplinato la materia, introduce poche e precise norme che disciplinano le concrete modalità di attuazione della normativa comunitaria.

Gli aspetti che caratterizzano fortemente la presente proposta fanno perno sulla calendarizzazione dei lavori comunitari, che garantisce tempi certi e definiti, e sulla centralità del Consiglio nel processo di integrazione europea.

Sulla programmazione dei lavori, per evitare l'inattività della Giunta regionale e la frammentarietà delle sue iniziative, la proposta di legge prevede che entro il 30 di aprile di ogni anno debba tenersi una Sessione comunitaria della Giunta regionale per verificare lo stato di attuazione e di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi comunitari, per definire le linee di azione e per presentare il progetto di legge comunitaria regionale.

La legge comunitaria regionale è uno strumento di conoscenza, analisi e indirizzo per attuare concretamene le politiche comunitarie.

Il suo contenuto (articolo 5) riguarda la definizione degli atti di indirizzo e di programmazione, il recepimento delle disposizioni per l'attuazione alle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano l'obbligo di adottare provvedimenti di adeguamento per le regioni, l'emanazione delle disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente, la ricognizione degli atti normativi comunitari da attuare in via amministrativa, dettando i principi e i criteri applicativi.

È previsto, inoltre, che le nuove spese e le minori entrate, l'istituzione di nuovi organi amministrativi per l'adeguamento della legislazione regionale a quella comunitaria debbano avvenire solo tramite legge comunitaria regionale.

Per rafforzare l'attività di indirizzo del Consiglio, ancora, è previsto che siano allegati alla proposta di legge comunitaria regionale l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimenti di attuazione legislativi o regolamentari e una relazione sullo stato di attuazione e di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

A garanzia della funzione di indirizzo del Consiglio, infine, è stabilito l'obbligo di informazione preventiva della Giunta regionale (articolo 7) che, ogni quattro mesi, deve riferire alla competente Commissione consiliare sull'attuazione delle politiche comunitarie e sulle procedure di negoziato con lo Stato e la Comunità europea.

Concludendo, è prevista, per completare la fase discendente del diritto comunitario, la partecipazione e la consultazione degli enti locali per le questioni di particolare rilevanza negli ambiti di loro competenza.
Da ultimo, la proposta di legge, assegna al Consiglio il termine di centottanta giorni per adeguare il proprio Regolamento alle disposizioni in essa contenute.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), nel rispetto del principio del riparto costituzionale delle competenze, la Regione concorre alla formazione e attuazione del diritto comunitario derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza e partecipazione democratica.

 

Art. 2
Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario

1. La Giunta definisce la posizione della Regione sulle proposte di atti comunitari dello Stato e dell'Unione europea, di cui alla legge n. 11 del 2005, articolo 3, commi 1 e 2.

2. Al fine della formulazione delle osservazioni previste dalla legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, la Commissione consiliare competente in materia di diritto comunitario esprime preventivamente il proprio parere.

3. La posizione della Regione è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri secondo le modalità e i termini di cui alla legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3.

 

Art. 3
Attuazione della normativa comunitaria

1. La verifica dello stato di attuazione e di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi comunitari è effettuata dalla Giunta regionale.

2. La Giunta trasmette le risultanze di tale verifica, con una relazione di accompagnamento sulle misure da intraprendere, al Consiglio regionale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dalla legge n. 11 del 2005, articolo 8, comma 3.

 

Art. 4
Sessione comunitaria della Giunta regionale

1. Il Presidente della Regione convoca, entro il 30 di aprile di ogni anno, la sessione comunitaria della Giunta regionale al fine di:

a) verificare lo stato di attuazione e di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi comunitari;
b) definire le linee di azione volte ad assicurare una reale partecipazione e attuazione della Regione alle politiche comunitarie;
c) accertare le attività di collaborazione internazionale avviate e determinare quelle che si intendono intraprendere nell'anno in corso;
d) presentare il progetto di legge comunitaria dal titolo "Legge comunitaria regionale" seguito dall'anno di riferimento.

2. La relazione al disegno di legge indicato dal comma 1 riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale alle disposizioni comunitarie, le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-regioni di cui alla legge n. 11 del 2005, articolo 17, e le eventuali procedure di infrazione promosse a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

 

Art. 5
Contenuto della legge comunitaria regionale

1. La legge comunitaria regionale provvede a:

a) definire gli atti di indirizzo e di programmazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
b) recepire le direttive comunitarie nelle materie di competenza regionale;
c) indicare le disposizioni per l'attuazione alle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano l'obbligo di adottare provvedimenti di adeguamento per le regioni;
d) dettare disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente per attuare o applicare gli atti comunitari;
e) effettuare una ricognizione degli atti normativi comunitari da attuare in via amministrativa, dettando i principi e i criteri applicativi e l'elenco delle direttive da attuare.

2. Le nuove spese e le minori entrate, l'istituzione di nuovi organi amministrativi per l'adeguamento della legislazione regionale a quella comunitaria devono avvenire solo tramite la legge comunitaria regionale.

3. Sono allegati alla legge comunitaria regionale:

a) l'elenco delle direttive che non richiedono provvedimenti di attuazione legislativi o regolamentari;
b) una relazione sullo stato di attuazione e di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

 

Art. 6
Partecipazione degli enti locali alla formazione degli atti comunitari

1. In attuazione delle finalità della presente legge, il Consiglio regionale assicura adeguate forme di partecipazione e di consultazione degli enti locali nell'ambito del procedimento di formazione della legge comunitaria prevista dall'articolo 5.

 

Art. 7
Informazione della Giunta regionale al Consiglio regionale

1. Ogni quattro mesi la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale, per il tramite della competente Commissione consiliare, sull'attuazione delle politiche comunitarie e sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e la Comunità europea.

2. Gli atti di cui al comma 1, al termine del negoziato, sono trasmessi al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.

 

Art. 8
Ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee

1. Ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), articolo 5, comma 2, nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può chiedere al Governo di proporre ricorso alla Corte di giustizia delle comunità europee avverso gli atti comunitari ritenuti illegittimi.

2. Il Consiglio regionale, su conforme richiesta della competente Commissione consiliare, può chiedere alla Giunta regionale l'avvio della procedura di cui al comma 1.

 

Art. 9
Modifiche al regolamento del
Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento alle disposizioni contenute nella presente legge entro il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale, definendo, in particolare, le modalità e i tempi di esame della legge comunitaria regionale.

 

Art. 10
Disposizioni finali e di rinvio

1. La legge regionale 3 luglio 1998, n. 20 (Norme sulla partecipazione regionale ai processi decisionali comunitari e sull'esecuzione degli atti dell'Unione europea e abrogazione della legge regionale 3 novembre 1995, n. 25), è abrogata.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 11 del 2005.

2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Sardegna.