CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 103
presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Marco - BRUNO - CARIA - CUCCA - MANCA - ESPA - MELONI Valerio - AGUS - BARRACCIU - COCCO Pietro - CUCCU - DIANA Giampaolo - LOTTO - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SOLINAS Antonio - SORU
il 27 gennaio 2010
Rapporti comunitari e internazionali della Regione autonoma della Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Tra le innovazioni più significative introdotte con la riforma del titolo V della Costituzione italiana spicca il riconoscimento, in capo alle regioni e alle province autonome, del diritto/dovere di partecipare alla formazione degli atti dell'Unione europea e alla loro successiva attuazione, nelle materie di propria competenza (articolo 117, comma 5, della Costituzione).
Il risalto del ruolo regionale nell'ambito del processo decisionale europeo, valorizzato dalla sanzione costituzionale, si inserisce nel quadro di una riforma espressamente rivolta all'estensione della sfera di competenza legislativa degli enti decentrati, in ottemperanza a quanto disposto in sede di riforma dei trattati riguardo al potenziamento dell'influenza delle autonomie territoriali nel percorso di integrazione comunitaria. Tale evidenza risulta ulteriormente rafforzata dal richiamo rivolto al coinvolgimento dei parlamenti regionali, secondo le dinamiche della sussidiarietà, rispetto alle proposte legislative europee.
Con riferimento agli obiettivi perseguiti dalla legge regionale che qui si illustra, si registrano alcuni profili di rilievo introdotti con la riforma costituzionale del 2001. In primo luogo si segnala che l'articolo 117 della Costituzione assoggetta sia il legislatore statale che quello regionale agli stessi vincoli rappresentati dal dettato costituzionale, dai precetti dell'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Si prevede, inoltre, che le norme di procedura sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea siano dettate con legge dallo Stato, con cui si devono prevedere le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La legge 4 febbraio 2005, n. 11, ha tra l'altro ridisegnato la disciplina della partecipazione delle regioni e delle province autonome al processo di formazione delle decisioni comunitarie ed all'attuazione di tali decisioni, sostituendo ed abrogando la legge 9 marzo 1989, n. 86 (cosiddetta "legge La Pergola").
La valorizzazione della posizione regionale nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea risponde alla crescente importanza acquisita dagli enti territoriali sul versante internazionale, con particolare riferimento allo sviluppo delle sedi di cooperazione bilaterale e multilaterale.
Per quanto attiene al fronte nazionale, si ricordano gli interventi normativi e di giurisprudenza costituzionale riguardanti le attribuzioni delle regioni in quanto enti dotati di autonomia politica e, nello specifico, la proiezione esterna della loro azione istituzionale. Con la legge costituzionale n. 3 del 2001, tali prerogative sono state consacrate con il riconoscimento del cosiddetto "potere estero" delle regioni.
Con la presente proposta di legge si intende attuare il dettato costituzionale, concretizzando il percorso di partecipazione della Regione Sardegna alle fasi ascendente e discendente del processo normativo comunitario. Contestualmente si procederà a definire la cornice delle relazioni internazionali della Regione Sardegna, in linea con il panorama delle autonomie territoriali presenti a livello europeo.
Come si evince dall'articolo 3 del testo, il Presidente della Regione, sulla scorta delle linee di azione definite dal Consiglio regionale, promuove la massima partecipazione della Regione all'elaborazione di atti comunitari normativi e di indirizzo e contribuisce all'elaborazione della posizione italiana attraverso la trasmissione delle osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie.
Il comma 1 dell'articolo 4 dispone che la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, il progetto di legge comunitaria regionale (che deve prevedere l'intestazione «Legge comunitaria regionale», e contenere l'indicazione dell'anno di riferimento) che dovrà essere approvato entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno. Il comma 2 dello stesso articolo prevede, poi, che il Presidente della Regione convochi, almeno una volta all'anno, la sessione comunitaria della Giunta regionale, al fine di discutere le posizioni assunte dal Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE). La Giunta regionale, entro il termine di 30 giorni dall'ultima sessione comunitaria, presenterà al Consiglio regionale un rapporto dettagliato al fine di manifestare le posizioni adottate dalla Regione in sede di Conferenza Stato-regioni. Il successivo comma 3 presenta un elenco tassativo delle misure che la legge comunitaria regionale dovrà annualmente presentare.
L'articolo 6, oltre a prevedere che, nell'ambito delle proprie materie, la Regione dovrà partecipare ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea, affida alla Regione il compito di garantire la diffusione della conoscenza presso gli enti locali e la società civile delle attività promosse dall'Unione europea. Viene altresì promossa la partecipazione dei soggetti istituzionali e degli esponenti della società civile ai piani, ai programmi e ai progetti di cui sopra. In tale prospettiva, si promuove la mobilità degli amministratori regionali verso le istituzioni europee e, in particolare, si ritiene prioritaria la predisposizione di percorsi di scambio, aggiornamento e formazione continua da realizzarsi attraverso esperienze lavorative da svolgersi presso gli organismi sovranazionali, secondo le modalità disciplinate dal successivo articolo 8, comma 3. Disposizione, quest'ultima, che intende dare stabilità agli obiettivi di una norma già presente nella legge finanziaria 2008 (articolo 3, comma 31, della legge regionale n. 3 del 2008), che dispone lo stanziamento di euro 900.000 per la predisposizione di un programma di alta formazione rivolto al personale dell'Amministrazione regionale e degli enti locali, che preveda - nella forma del distacco o dello scambio reciproco di personale, così come disciplinato dalla decisione della Commissione n. C(2006)2033 del 1° giugno 2006 relativa alla figura dell'esperto nazionale distaccato (END) – lo svolgimento di un'esperienza lavorativa presso i servizi della Commissione stessa.
L'articolo 7 è dedicato alla disciplina dei rapporti internazionali della Regione: il comma 1 stabilisce le norme e le modalità di gestione dei medesimi, mentre il comma 2 contiene un elenco delle attività di rilievo ultranazionale che la Regione può porre in essere.
Il Consiglio regionale, come previsto dall'articolo 8, è tenuto ad approvare un piano pluriennale, su proposta della Giunta regionale, con il quale si determinano le linee guida per l'attività di cooperazione internazionale della Regione Sardegna. La Giunta regionale, come sancito dal comma 3 dello stesso articolo, deve approvare, all'interno del piano pluriennale suddetto, le misure necessarie per la gestione delle attività di cooperazione internazionale.
Da ultimo, si rivolge l'attenzione al profilo della qualità della normazione. In questo senso l'articolo 9 dispone che la Regione tuteli la certezza del diritto e, al fine di perseguire questo scopo, cura la qualità delle fonti normative regionali. In quest'ottica, l'adozione di testi unici legislativi e regolamentari costituisce uno strumento organico di disciplina dei settori di competenza normativa della Regione.
La legge e i regolamenti interni, del Consiglio regionale e della Giunta regionale, stabiliranno infine gli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei testi unici.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Disposizioni generaliArt. 1
Finalità1. La presente legge disciplina la partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario. Assicura, inoltre, l'adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato e del riparto costituzionale delle competenze.
2. La presente legge disciplina altresì gli strumenti e le modalità per garantire il rapporto diretto della Regione con le strutture burocratiche e con gli organi istituzionali dell'Unione europea, nonché il coinvolgimento attivo nei programmi comunitari.
3. Nell'esercizio delle proprie prerogative sul piano comunitario e internazionale la Regione agisce in virtù dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizzando l'autonomia degli enti locali, promuovendo, in particolare, le forme associative tra comuni e tenendo anche conto delle esigenze specifiche delle comunità montane.
Capo II
Rapporti della Regione con l'Unione europeaArt. 2
Rapporti della Regione con l'Unione europea1. La Regione, conformemente al dettato dell'articolo 117, commi 3, 5 e 9, della Costituzione e in ottemperanza della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e successive modificazioni, partecipa alla formazione e attuazione del diritto comunitario e definisce le attività di rilievo internazionale della Regione medesima.
Art. 3
Partecipazione della Regione alla fase ascendente del diritto comunitario1. Il Presidente della Regione promuove la partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla elaborazione degli atti comunitari normativi e di indirizzo, alla luce delle linee di azione definite dal Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, recepisce le indicazioni del Consiglio regionale in merito alle proposte di atti comunitari di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 11 del 2005, e successive modificazioni, in conformità all'articolo 5 della medesima legge.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le indicazioni della Regione vengono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 5 della legge n. 11 del 2005.
Art. 4
Partecipazione della Regione alla fase discendente del diritto comunitario1. Entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di legge comunitaria regionale, che è approvata entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno. Il titolo del progetto di legge comunitaria contiene l'intestazione «Legge comunitaria regionale», con anche l'indicazione dell'anno di riferimento. Il testo della legge comunitaria, cui è allegata una relazione sullo stato di attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento regionale, è trasmesso, per conoscenza, al Governo.
2. Il Presidente della Regione convoca, almeno una volta l'anno, la sessione comunitaria della Giunta regionale. In questa sede sono discusse le posizioni assunte dal Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE). Entro trenta giorni dalla sessione comunitaria, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto dettagliato, che contenga le posizioni adottate dalla Regione Sardegna in sede di Conferenza Stato-regioni, le azioni da intraprendere per la realizzazione delle politiche comunitarie nell'anno in corso, i rapporti di collaborazione internazionale avviati e quelli di cui si prospetta l'attivazione nell'anno di riferimento.
3. La legge comunitaria regionale in particolare:
a) attua le direttive comunitarie;
b) individua le misure necessarie per completare l'attuazione dei regolamenti comunitari;
c) dispone l'attuazione dei provvedimenti della Commissione europea, compresi quelli di carattere amministrativo, che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
d) dispone l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia;
e) identifica gli atti normativi emanati dall'Unione europea cui la Giunta regionale può dare attuazione in via amministrativa;
f) individua e dispone le misure di metodo, di procedura, di attuazione, modifica o abrogazione che si rendano necessarie per l'attuazione dei piani regionali cofinanziati dall'Unione europea.4. La legge comunitaria regionale stabilisce gli interventi di modifica o abrogazione della legislazione regionale vigente necessari al fine di assicurare l'attuazione degli atti comunitari di rango normativo e amministrativo.
Art. 5
Sessione comunitaria del Consiglio regionale1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio regionale si riunisce in sessione comunitaria con lo scopo di stabilire l'orientamento in merito alle politiche europee rilevanti per la Regione, nonché valutare lo stato di attuazione dei programmi comunitari.
Art. 6
Partecipazione della Regione ai
programmi comunitari1. La Regione partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea nell'ambito delle materie di propria competenza.
2. La Regione si impegna attivamente a garantire la diffusione della conoscenza delle attività promosse dall'Unione europea presso gli enti locali e presso la società civile. Promuove la partecipazione dei soggetti istituzionali e degli esponenti della società civile del territorio ai piani, ai programmi e ai progetti comunitari. In particolare, promuove e realizza piani di mobilità dei propri dipendenti presso le istituzioni comunitarie in una prospettiva di aggiornamento continuo, secondo le modalità di cui all'articolo 8.
3. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, le procedure da seguire per la richiesta di cofinanziamento rivolta a favorire la partecipazione ai piani, progetti e programmi promossi dall'Unione europea.
Capo III
Rapporti internazionali della RegioneArt. 7
Attività di rilievo internazionale della Regione1. La presente legge stabilisce le norme e determina le modalità di gestione dei rapporti internazionali della Regione.
2. La Giunta regionale esercita attività di rilievo internazionale in virtù e secondo le modalità dettate dalla presente legge. In particolare, la Giunta regionale:
a) pone in essere iniziative volte a promuovere la cooperazione e lo sviluppo internazionale;
b) agisce con piani di solidarietà e aiuto umanitario;
c) interviene con azioni di promozione del territorio nei settori del marketing turistico, commerciale, industriale, agro-alimentare, culturale e sportivo;
d) promuove l'organizzazione di missioni, ricerche e manifestazioni internazionali;
e) patrocina attività internazionali promosse da soggetti non istituzionali operanti sul territorio regionale, se ritenute rilevanti per la promozione e lo sviluppo della Regione;
f) favorisce e sostiene scambi istituzionali con gli organi amministrativi delle istanze di governo substatali di Paesi esteri;
g) favorisce e sostiene scambi e attività di cooperazione scientifica a livello universitario e scolastico;
h) promuove il gemellaggio tra gli enti locali della Sardegna e i corrispondenti soggetti istituzionali in ambito europeo e mondiale;
i) stabilisce politiche a favore dei lavoratori sardi emigrati all'estero;
j) dispone la creazione di sedi di rappresentanza regionale all'estero e strutture che favoriscono lo svolgimento delle attività internazionale della Regione all'estero.
Art. 8
Gestione delle attività di
cooperazione internazionale1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un piano pluriennale contenente le linee guida per l'attività di cooperazione internazionale della Regione. Tale piano predispone i principi e le procedure da seguire nell'organizzazione delle attività di rilievo internazionale e stabilisce una gerarchia di priorità da seguire nell'attuazione delle stesse.
2. La Giunta regionale agisce nel quadro di riferimento definito dal piano pluriennale di cui al comma 1.
3. In particolare, la Giunta regionale approva:
a) le misure necessarie per l'istituzione di sedi di rappresentanza e uffici di coordinamento all'estero;
b) le misure necessarie per la realizzazione del massimo grado di collaborazione con le istituzioni regionali interne ad altro Stato estero;
c) le misure necessarie per garantire la realizzazione di scambi tra funzionari nell'ambito di iniziative di cooperazione istituzionale di rilievo internazionale e specificamente dei meccanismi di cooperazione a tal fine individuati nella cooperazione tra Stato italiano e Unione europea, e disciplinati dalla decisione della Commissione delle comunità europee C(2006)2033 del 1° giugno 2006 e dalla direttiva del 3 agosto 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, che detta criteri per la razionalizzazione ed il rafforzamento dell'istituto dell'Esperto nazionale distaccato (END) presso le istituzioni dell'Unione europea. La Giunta regionale stabilisce, a titolo di rimborso forfettario, un'indennità speciale per le spese relative al soggiorno presso la sede estera, erogata al personale assegnato a tali uffici. L'ammontare di tale indennità non può essere superiore all'importo previsto per il personale dello Stato italiano assegnato all'estero;
d) le misure necessarie per l'organizzazione di attività coordinate con gli enti locali e le istituzioni universitarie dislocate sul territorio regionale.
Art. 9
Qualità normativa1. La Regione tutela la certezza del diritto. A tal fine cura la qualità delle fonti normative regionali, assicurandone l'organicità, la chiarezza, la semplicità e la coerenza con gli obblighi derivanti dall'emanazione degli atti normativi dell'Unione europea.
2. È promossa, per le finalità di cui al comma 1, la formazione di testi unici legislativi e regolamentari per settori organici. I testi unici legislativi sono approvati con legge e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.
3. La legge e i regolamenti interni, del Consiglio regionale e della Giunta regionale, stabiliscono gli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei testi unici.
4. Le Commissioni consiliari regionali competenti esercitano controlli preventivi sulle proposte di legge regionali e promuovono la valutazione degli effetti delle leggi su coloro che ne sono destinatari.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Presidente della Regione comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri, i risultati dei controlli preventivi e dell'attività di valutazione svolta dalle Commissioni consiliari regionali competenti di cui al comma 4.