CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO N. 225-244/A


Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza)

Approvato dalla Seconda Commissione nella seduta del 25 ottobre 2012

***************

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE POLITICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI - RAPPORTI CON LA U.E. - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI CIVILI - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - ETNIE - INFORMAZIONE

composta dai consiglieri

AMADU, Presidente - BEN AMARA, Vice Presidente - LUNESU, Segretario - MELONI Marco, Segretario - COSSA - CUCCA, relatore, LOCCI - MANCA - OBINU - TOCCO - ZUNCHEDDU

pervenuta il 21 novembre 2012

La Seconda Commissione, nella seduta del 25 ottobre 2012, ha approvato all'unanimità il testo unificato delle proposte di legge n. 225 e n. 244, portando così a termine un lavoro complesso e delicato che ha richiesto circa sette mesi di impegno fattivo da parte di tutti i commissari. La prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza e degli atti persecutori rappresentano, infatti, delle tematiche particolarmente sentite che richiedono, per essere affrontate in maniera efficace, delle strategie condivise.

Purtroppo, nonostante le iniziative legislative e le campagne informative, continuano a registrarsi dati drammatici: dall'inizio del 2012 sono 98 le donne uccise in Italia, praticamente una ogni due giorni. Ed è un fenomeno in costante crescita se si considera che l'anno scorso si era registrato un omicidio ogni tre giorni. Come è noto la maggior parte dei casi si configura come violenza domestica in quanto gli autori dei delitti sono mariti, compagni, ex partner e ancora più allarmante è il fatto che, in base a dati ISTAT, nel 62,4 per cento dei casi le violenze avvengono alla presenza dei figli. Purtroppo quello che emerge è solo la punta dell'iceberg, il sommerso infatti è elevatissimo. Nella quasi totalità dei casi, 95 per cento circa, le vittime non denunciano la violenza subita. Anche in relazione allo stalking i dati sono preoccupanti: nel 15 per cento circa dei casi, infatti, i delitti sono stati preceduti da denunce. Inoltre, secondo i dati dell'Osservatorio nazionale sullo stalking, la vittima non è sempre la donna in quanto nel 25 per cento dei casi si tratta di un uomo.

La Commissione in una prima fase ha preso in considerazione solo la proposta di legge n. 244, che ha come tematica centrale lo stalking, e ha richiesto su questa il parere di merito della Commissione sanità; inoltre per poter legiferare con cognizione di causa ha deliberato di richiedere alle questure delle quattro province storiche i dati relativi al fenomeno in loro possesso. In un secondo momento però, essendo venuta a conoscenza che tra le proposte di legge in carico alla Commissione sanità una riguardava il fenomeno più generale della violenza sulle donne e sui minori, ha valutato l'opportunità di richiederne alla Presidenza del Consiglio l'assegnazione, in considerazione della stretta attinenza degli argomenti, anche se da parte di alcuni commissari sono state avanzate delle riserve, ritenendosi violenza e stalking fenomeni distinti e non facilmente riconducibili a una medesima disciplina. Tuttavia proprio a causa delle perplessità emerse e delle difficoltà di ricondurre problematiche solo parzialmente contigue a un'unica disciplina la decisione di procedere all'esame congiunto dei testi è stata rinviata alla fase successiva alle consultazioni.

Infatti, dopo le audizioni di rito dei proponenti e dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è stata avviata una consultazione ad ampio raggio comprendente tutti i soggetti, istituzionali e non, coinvolti nell'attività di prevenzione e contrasto della violenza, i quali hanno avuto l'opportunità di esprimere le proprie opinioni sulle proposte in esame sia direttamente, nel corso delle audizioni, sia attraverso l'invio di memorie e osservazioni. E l'aver dato voce a chi vive quotidianamente il dramma della violenza si è rivelato fondamentale per il lavoro della Commissione, in quanto ha permesso di tracciare dei binari nei quali si è poi sviluppato il prosieguo dell'esame. Già dalle prime fasi della discussione era apparsa evidente la necessità di un coordinamento delle proposte di legge in esame con la normativa regionale vigente, la legge regionale n. 8 del 2007 concernente "Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza", e tale esigenza è stata avvalorata dalle osservazioni emerse nel corso delle audizioni. Quasi tutti i soggetti consultati hanno infatti sottolineato i soddisfacenti risultati dei centri antiviolenza e la opportunità di non smantellare quanto la legge regionale n. 8 del 2007 ha permesso di realizzare.

Alla luce anche di tali sollecitazioni la Commissione ha quindi deciso di procedere all'elaborazione di un testo unificato delle due proposte di legge con l'intento di implementare e aggiornare la normativa regionale vigente, prevedendo in particolare l'inserimento nella legge regionale n. 7 del 2008 della disciplina sulla prevenzione e il contrasto dello stalking che, essendo stato normato a livello nazionale nel 2009, non aveva potuto trovare collocazione nella disciplina regionale. Come è noto infatti lo stalking è entrato a far parte del nostro ordinamento con il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38) che ha introdotto all'articolo 612 bis del Codice penale il reato di atti persecutori stabilendo che, ai fini della configurabilità del reato, non è sufficiente un singolo atto, ma è necessaria la presenza di una reiterazione della molestia o della minaccia che determini nella vittima un perdurante stato di ansia o di paura ovvero un'alterazione delle abitudini di vita.

Nella stessa prospettiva la Commissione, rassicurata dalle numerose testimonianze sulla buona prova data dai centri antiviolenza esistenti, anche per quanto riguarda i casi di stalking, ha privilegiato la creazione di uno spazio a sé stante all'interno dei centri e il loro potenziamento rispetto all'ipotesi originaria che prevedeva l'istituzione di un centro antistalking presso ogni azienda sanitaria locale. All'interno degli sportelli antistalking è stato previsto che debba operare personale con competenze specifiche atte a fornire assistenza psicologica e legale alle vittime operando in stretto raccordo con il centro antiviolenza (articolo 5). Inoltre è stata inserita in norma la possibilità per il centro antiviolenza di avviare dei progetti finalizzati al recupero degli stalker. In questo senso infatti, i dati registrati dall'Osservatorio nazionale sullo stalking sono confortanti: il percorso di risocializzazione ha infatti permesso di recuperare dal 2002 circa 200 stalker.

Alla prevenzione, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che riveste nella lotta contro la violenza, è stato riservato, fra le modifiche alla legge regionale n. 7 del 2008, ampio spazio e al fine di ricondurre a unitarietà organizzativa e uniformità metodologica tutte le attività è stata posto in capo alla Regione il compito di promuovere e coordinare tutte le iniziative di prevenzione e contrasto della violenza in tutti i suoi generi, compreso lo stalking (articolo 2, comma 1), attraverso attività formative e informative svolte in collaborazione con la scuola e con i media, dirette oltre che agli studenti anche a docenti e genitori, nonché attività volte a migliorare la sicurezza notturna nei luoghi a rischio (articolo 3).

Nell'intento poi di valorizzare gli ambiti sovra comunali, in particolare i PLUS che uniscono il sociale e il sanitario, la Commissione ha previsto che i centri antiviolenza e le case di accoglienza vengano istituiti nell'ambito del sistema integrato dei servizi alla persona, di cui alla legge regionale n. 23 del 2005 (articolo 4, comma 2).

La Commissione, nel convincimento che l'attuazione delle politiche di contrasto alla violenza sulle donne richieda una forte sinergia e un fecondo rapporto di collaborazione fra i diversi attori coinvolti, ha inoltre ritenuto di dover garantire e implementare i collegamenti stabili tra i diversi soggetti impegnati nella tutela delle vittime della violenza e dello stalking, siano essi istituzionali o espressione della società civile, anche al fine di assicurare, attraverso il confronto e lo scambio di buone prassi, l'omogeneità degli interventi nel territorio regionale. A tal fine è stata prevista la rete antiviolenza, coordinata dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, e la sottoscrizione di protocolli operativi, obiettivi peraltro già parzialmente realizzati, ma in tal modo meglio definiti e organizzati dalla norma, che garantiscono dei percorsi assistenziali e curativi per le vittime con la partecipazione attiva di tutti i soggetti che partecipano alla rete.

Infine è stato dato particolare risalto al momento formativo (articolo 10) in modo da consentire una preparazione degli operatori specifica e omogenea, affinché il rapporto con la vittima possa essere condotto con competenza e uniformità dalla prima fase di contatto a tutte quelle successive del percorso di recupero.

***************

La Commissione Bilancio, nella seduta del 5 settembre 2012, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento, ed ha nominato, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento, relatore in Aula il Presidente.

***************

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza)

Art. 1
Integrazione all'articolo 1 della legge regionale
n. 8 del 2007

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza), è inserito il seguente:
"2 bis. La Regione pone in essere misure e strategie programmate atte a prevenire e contrastare l'insorgenza, la crescita e la diffusione di comportamenti persecutori indicati con il termine "stalking" così come definito ai sensi della normativa vigente.".

 

Art. 2
Modifiche e integrazioni all'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2007

1. All'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, ai sensi della legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari), e della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), promuove e coordina iniziative per prevenire e contrastare la violenza di genere intervenendo con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica o economica, i maltrattamenti, le molestie i comportamenti configuranti lo stalking e i ricatti a sfondo sessuale e non, in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. La Regione interviene con misure rivolte alla tutela e alla solidarietà alle vittime delle violenze e sostiene percorsi di elaborazione culturale, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno.";
c) nel comma 2 dopo le parole "violenza sulle donne e i minori" sono aggiunte le seguenti: "o il contrasto allo stalking".

 

Art. 3
Attività di prevenzione e di informazione

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2007 è inserito il seguente:
"Art. 2 bis (Attività di prevenzione e di informazione)
1. La Regione promuove le finalità di cui all'articolo 2 attraverso:
a) attività di carattere educativo-sociale, svolte mediante programmi divulgativi della cultura della legalità e del rispetto dei diritti attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei mezzi di informazione, volte alla sensibilizzazione e denuncia del fenomeno della violenza sessuale nei confronti delle donne;
b) attività formative di educazione al rispetto dell'altro rivolte anche a docenti e genitori, finalizzate alla prevenzione di ogni forma di violenza e al superamento degli stereotipi di genere nonché all'acquisizione di capacità relazionali dirette al miglioramento dell'autostima e di apprendimento di tecniche di autodifesa per prevenire e contrastare ogni forma e grado di violenza nei confronti delle donne;
c) attività dirette al potenziamento della sicurezza diurna e notturna di parchi, giardini e luoghi a rischio di violenza sessuale mediante sistemi di videosorveglianza, illuminazione, telesoccorso e, in generale, l'utilizzo di nuove tecnologie volte ad esercitare efficaci forme di controllo nelle aree a rischio di violenza sessuale;
d) attività dirette alla diffusione di informazioni sul fenomeno dello stalking e a prevenirne l'insorgenza.".

 

Art. 4
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale
n. 8 del 2007

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. I centri antiviolenza si dotano di appositi sportelli per l'assistenza e il supporto alle vittime di stalking";
b) nel comma 2 dopo le parole "case di accoglienza" sono inserite le seguenti: "sono promossi nell'ambito del sistema integrato dei servizi alla persona di cui alla legge regionale n. 23 del 2005";
c) nel comma 3 dopo le parole "o di cittadinanza" sono aggiunte le seguenti: "nonché le vittime di stalking.";
d) nel comma 4 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "i centri e le case garantiscono l'anonimato salvo diversa decisione della vittima.".

 

Art. 5
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale
n. 8 del 2007

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 8 del 2007 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Gli sportelli anti stalking si avvalgono di personale altamente specializzato e operano in stretto coordinamento con il centro antiviolenza ponendo in essere attività finalizzate a:
a) fornire la consulenza legale;
b) garantire l'assistenza psicologica a favore delle vittime.
2 ter. I centri antiviolenza possono avviare dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero degli autori degli atti di violenza di genere e di stalking.
2 quater. I centri antiviolenza si raccordano con le competenti strutture del servizio sanitario regionale nel caso in cui si reputi necessario un intervento di tipo sanitario sull'autore dell'atto di violenza.".

 

Art. 6
Rete antiviolenza e protocolli operativi

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 8 del 2007 è inserito il seguente:
"Art. 4 bis (Rete antiviolenza e protocolli operativi)
1. La Regione promuove l'istituzione di una rete antiviolenza costituita da enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, autorità giudiziaria, centri antiviolenza, centri di ascolto e ogni altro soggetto che opera nel campo della tutela delle vittime di violenza e di stalking.
2. La rete antiviolenza è sede di dialogo, di confronto e di scambio di buone pratiche tra i soggetti di cui al comma 1 in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e allo stalking e mira a garantire l'omogeneità degli interventi nel territorio regionale e il coordinamento tra le istituzioni pubbliche e private che operano nel settore.
3. La rete è coordinata dall''Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale che mette a disposizione le strutture ed il personale per l'espletamento dei compiti previsti dal presente articolo.
4. La Regione promuove la sottoscrizione di appositi protocolli operativi per la disciplina di procedure uniformi di accoglienza e presa in carico in emergenza delle vittime di violenza e di stalking prevedendo un percorso assistenziale e curativo protetto ed individualizzato e che preveda la partecipazione attiva di tutti i soggetti che partecipano alla rete.".

 

Art. 7
Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale
n. 8 del 2007

1. Dopo la lettera a) del comma 2 è inserita la seguente:
"a bis) costituire un luogo sicuro in presenza di azioni persecutorie rientranti nella fattispecie dello stalking;".

 

Art. 8
Integrazione all'articolo 6 della legge regionale
n. 8 del 2007

1. Nel comma 1 dopo le parole " progetto antiviolenza" sono aggiunte le seguenti: "e antistalking".

 

Art. 9
Integrazione all'articolo 8 della legge regionale
n. 8 del 2007

1. Nel comma 1 dopo le parole "fisici o psicologici" sono aggiunte le seguenti: "nonché di stalking".

 

Art. 10
Formazione

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2007 è inserito il seguente:
"Art. 8 bis (Formazione)
1. La Regione promuove la formazione di coloro che a vario titolo operano nel settore della violenza sulle donne e dello stalking in modo da assicurare una preparazione specifica e omogenea per gestire in maniera adeguata il rapporto con la vittima della violenza dal primo contatto, all'informazione e all'assistenza in ogni fase del percorso di recupero.".

 

Art. 11
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale
n. 8 del 2007

1. Nel comma 1 la parola "comunitarie" è sostituita dalla parola "europee".

 

Art. 12
Integrazioni all'articolo 11 della legge regionale
n. 8 del 2007

1. Nel comma 2 dopo le parole "violenza contro le donne" sono aggiunte le seguenti: "nonché dello stalking".

 

Art. 13
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 600.000 per l'anno 2012 e in euro 1.500.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2012-2014 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S05.03.009
2012 euro 600.000
2013 euro 1.500.000
2014 euro 1.500.000

in diminuzione

UPB S08.02.002
2012 euro 600.000
2013 euro 1.500.000
2014 euro 1.500.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012).

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2012-2014 e con quelle corrispondenti dei bilanci successivi.

 

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).