CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 225
presentata dai Consiglieri regionali
GRECO - FLORIS Rosanna - DE FRANCISCI - ZEDDA Alessandra - DIANA Mario - SANNA Paolo Terzo - PIRAS - CONTU Mariano Ignazio - MURGIONI - LOCCI - PITTALIS - LADU - LAI - SANJUST - TOCCO - CAMPUS - PERU - PITEA - RODIN - STOCHINO - PETRINI - AMADU - BARDANZELLU - LUNESU
il 18 novembre 2010
Misure per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La parità tra donne e uomini è un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione, agli articoli 34, 37 e 29, ed un valore comune dell'Unione europea sancito dall'articolo 2 del trattato e della Carta dei diritti fondamentali.
Uno degli ostacoli al godimento effettivo di tale diritto è la violenza contro le donne, le quali sono le principali vittime della violenza basata sul genere, che costituisce una violazione del diritto fondamentale alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva. La violazione di tali diritti è di grande impedimento al conseguimento della parità e al compimento di progressi e non può essere tollerata né giustificata.
L'Unione europea ha posto la violenza contro le donne e la tratta degli esseri umani una priorità nell'agenda politica. Uno dei progetti principali volti a dare un contributo concreto alla risoluzione del problema è appunto il progetto Daphne che è ora alla terza fase (2007-2013). L'obiettivo è prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne mediante misure preventive e sostegno alle vittime.
In occasione della conferenza e del seminario internazionale sulla violenza di genere, che hanno avuto luogo a Madrid il 9 e 10 febbraio 2010, è stata riconosciuta la necessità di un manuale di migliori pratiche di polizia riguardanti la violenza contro le donne al fine di fornire un riferimento utile, in particolare per i servizi di contrasto, nell'introduzione di norme efficaci per lottare contro questo flagello. Decisiva la mobilitazione collettiva, le battaglie legislative e delle idee con il fermo obiettivo di affermare una civiltà umana degna ed evoluta. La prevenzione promossa dalle istituzioni è essenziale e richiede istruzione e conoscenza, la costituzione di reti e di partenariati nonché lo scambio di pratiche ottimali.
A livello nazionale diversi sono stati gli interventi legislativi, ma la violenza contro le donne continua ad essere, nella nostra società, un fenomeno criminale diffuso e spesso invisibile, in special modo tra le mura domestiche.
La politica e le istituzioni nel trovare risposte adeguate per contrastare il fenomeno devono porre al primo posto la prevenzione perché è innegabile che la violenza sia strettamente legata al problema culturale. Pertanto occorre dare vita ad azioni di informazione e formazione rivolte alla scuola e alla famiglia. Le cause dei fenomeni di prevaricazione e di discriminazione delle donne sono da ricercarsi nei precedenti storici, quando la donna era considerata ancora in posizione di inferiorità rispetto all'uomo. Eppure solo da pochi anni la violenza alle donne è diventato tema e dibattito pubblico, per cui mancano politiche in contrasto alla violenza alle donne, ricerche, progetti di sensibilizzazione e di formazione.
Con questa proposta di legge si intende colmare una carenza legislativa con un'iniziativa volta ad affrontare efficacemente un fenomeno sempre più allarmante, quello della violenza di genere, da arginare e ridurre fino ad eliminarlo, investendo risorse, energie e determinazione.
L'obiettivo della proposta è prevenire tutte le forme di violenza non solo fisica, ma anche morale nei confronti delle donne, favorendo la conoscenza del fenomeno e promuovere campagne diffuse di sensibilizzazione anche in raccordo con le campagne nazionali. Si propone inoltre di avviare un confronto strutturato tra diversi livelli di governo coinvolti nell'attuazione di interventi al fine di consolidare la collaborazione sul territorio tra Regione, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati tra cui le istituzioni scolastiche, al fine di promuovere interventi di prevenzione e di concorrere alla formazione di una cultura del rispetto di genere.
La presente proposta abbraccia pertanto tre ambiti di prevenzione:
a) interventi nelle scuole al fine di educare i ragazzi al rispetto degli altri, della diversità di genere e non solo;
b) interventi per il potenziamento di tutte quelle strutture atte al controllo nei luoghi pubblici, come fermate dei pullman, stazioni ferroviarie, giardini, attraverso il miglioramento di tutta una serie di meccanismi anche nuovi;
c) interventi per la diffusione della pratica di attività sportive per l'autodifesa personale, finalizzati soprattutto a permettere l'acquisizione di una maggiore autostima da parte delle donne.Questa proposta di legge mira ad educare tutti, in particolare i giovani, al rispetto ai diritti delle donne.
L'articolo 1 definisce il concetto di violenza di genere riconoscendo la stessa come violazione dei diritti umani fondamentali in qualsiasi forma e grado essa venga espletata, con conseguente privazione del godimento al diritto ad una cittadinanza sicura, libera e giusta.
L'articolo 2 indica le finalità della presente legge rivolte alla prevenzione ed al contrasto alla violenza contro le donne.
L'articolo 3 individua le iniziative necessarie da porre in essere per prevenire e contrastare la violenza di genere e l'articolo 4 indica i soggetti attraverso i quali tali iniziative possono essere poste in atto.
Con l'articolo 5 si intende istituire un forum permanente quale sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alle molestie e alla violenza di genere.
L'articolo 6 prevede la realizzazione di iniziative di prevenzione attraverso la promozione di protocolli di intesa e protocolli operativi tra enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine e autorità giudiziaria, d'intesa con gli organi periferici del Ministero dell'interno, centri antiviolenza, centri di ascolto e ed ogni altro soggetto che opera nel campo della tutela delle donne.
Con l'articolo 7 si promuove la diffusione delle iniziative attraverso campagne informative e con l'articolo 8 si vuole promuovere la formazione degli operatori che intervengono sul fenomeno.
L'articolo 9 rimette alla Giunta regionale gli indirizzi applicativi.
L'articolo 10 prevede la copertura finanziaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Principi1. La Regione riconosce che la violenza di genere contro le donne ed i minori costituisce violazione dei diritti umani fondamentali, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità. Qualsiasi forma o grado di violenza nei confronti delle donne e dei minori, sia fisica, sessuale, psicologica, economica e di privazione della libertà personale, costituisce un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza sicura, libera, e giusta.
Art. 2
Finalità1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali, al fine di salvaguardare la libertà, la dignità e l'integrità di ogni individuo, interviene con misure rivolte alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma e grado di violenza morale, sessuale, fisica e psichica, nei confronti delle donne e dei minori, favorendo e sostenendo attività di prevenzione, tutela e solidarietà alle vittime delle violenze, nonché percorsi di elaborazione culturale, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le donne ed i minori.
Art. 3
Interventi regionali1. La Regione promuove le finalità di cui all'articolo 2 attraverso:
a) attività dirette al potenziamento della sicurezza diurna e notturna di parchi, giardini e luoghi a rischio di violenza sessuale mediante sistemi di videosorveglianza, illuminazione, telesoccorso e, in generale, l'utilizzo di nuove tecnologie volte ad esercitare efficaci forme di controllo del territorio a rischio di violenza sessuale;
b) attività di carattere educativo-sociale, svolte mediante programmi divulgativi della cultura della legalità e del rispetto dei diritti attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei mezzi di informazione, volte alla sensibilizzazione e denuncia del fenomeno della violenza sessuale nei confronti delle donne;
c) attività formative di educazione al rispetto dell'altro rivolte anche a docenti e genitori, finalizzate alla prevenzione di ogni forma di violenza e al superamento degli stereotipi di genere nonché all'acquisizione di capacità relazionali dirette al miglioramento dell'autostima e di apprendimento di tecniche di autodifesa per prevenire e contrastare ogni forma e grado di violenza nei confronti delle donne;
d) attività integrate a vari livelli, promuovendo e coordinando iniziative per prevenire e contrastare, anche mediante azioni coordinate fra istituzioni e realtà associative e di volontariato presenti sul territorio, la violenza di genere;
e) attività di sostegno alle strutture ed alle aziende sanitarie per la creazione e l'implementazione di centri di ascolto e di aiuto alle donne.
Art. 4
Soggetti beneficiari1. Beneficiano dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 3 i progetti presentati:
a) dagli enti locali, dagli altri enti pubblici anche economici e dalle aziende sanitarie locali;
b) da centri antiviolenza;
c) da associazioni iscritte all'albo del volontariato, con priorità per le associazioni femminili, da cooperative sociali, da associazione di promozione sociale e da imprese sociali che abbiano tra i propri scopi essenziali la lotta alla violenza contro le donne e i minori, con almeno cinque anni di esperienza nello specifico settore.
Art. 5
Istituzione del Forum permanente1. È istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, di seguito denominato Forum.
2. Il Forum è sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alle molestie e alla violenza di genere.
3. Il Forum esprime parere alla Giunta regionale sugli atti di cui all'articolo 9. Il Forum può altresì formulare alla Giunta regionale pareri e proposte nell'ambito degli interventi di cui alla presente legge.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento del Forum assicurando la presenza di almeno il 50 per cento di rappresentanti di associazioni e di cooperative sociali con comprovata esperienza specifica nell'attività di contrasto alla violenza di genere.
Art. 6
Iniziative di prevenzione1. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, promuove protocolli d'intesa e protocolli operativi tra enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine e autorità giudiziaria, d'intesa con gli organi periferici del Ministero dell'interno, centri antiviolenza, centri di ascolto ed ogni altro soggetto che opera nel campo della tutela delle donne, allo scopo di creare reti e sistemi articolati in modo equilibrato sul territorio a partire dal livello provinciale.
2. La Regione sostiene, in collaborazione con i comuni, le province, le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere di riferimento regionale progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di prevenzione contro la violenza.
Art. 7
Informazione1. La Regione promuove la più ampia diffusione mediante specifiche campagne informative sull'attività di cui alla presente legge, anche attraverso la creazione di un apposito portale o l'utilizzo dei portali esistenti.
2. L'Assessorato regionale per le politiche sociali sentito il parere del Comitato regionale per la comunicazione (CORECOM) nell'ambito delle sue funzioni, formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi di cui alla presente legge.
Art. 8
Formazione1. La Regione e le province, nell'ambito della normativa regionale in materia di formazione professionale, promuovono iniziative e moduli formativi finalizzati alla formazione di operatori che intervengono sul fenomeno della violenza sulle donne.
Art. 9
Indirizzi attuativi1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale competente in materia di servizi sociali e sanitari ed il Forum di cui all'articolo 5, approva gli indirizzi applicativi della presente legge.
Art. 10
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Alle stesse si fa fronte con quote parte delle entrate della Regione di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).