CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 244
presentata dai Consiglieri regionali
DIANA Giampaolo - AGUS - BARRACCIU - BRUNO - CARIA - COCCO Pietro - CUCCA - CUCCU - ESPA - LOTTO - MANCA - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SOLINAS Antonio - SANNA Gian Valerio - SORU
il 28 gennaio 2011
Misure e strategie programmate per prevenire e contrastare l'insorgenza, la crescita e la diffusione dei comportamenti persecutori indicati con il termine "stalking"
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Per fornire una risposta concreta nella lotta contro la violenza perpetrata soprattutto a danno delle donne, attraverso il decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" e convertito in legge n. 38 del 23 aprile 2009 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009), è stato introdotto con l'inserimento nel codice penale dell'articolo 612 bis (dopo il 612 che definisce la minaccia) tra i delitti contro la libertà morale, lo "stalking".
Il termine stalking, chiamato anche molestie insistenti o molestie assillanti, indica "un pattern comportamentale complesso caratterizzato dall'imposizione persistente e non consensuale di comunicazioni e ricerche di contatto che suscitano preoccupazione e timore nel destinatario. Questa comune forma di persecuzione è capace di per se di arrecare ingenti danni psicologici ed esistenziali alle vittime, in maggioranza di sesso femminile, e non raramente si complica con episodi di violenza fisica" (Modena Group on Stalking, Donne vittime di Stalking: Riconoscimento e modelli di intervento in ambito europeo, Milano, 2005).
Lo stalking è un comportamento che può provocare effetti deleteri sulle vittime indipendentemente dalla presenza di episodi di violenza. Le conseguenze di tale fenomeno si esprimono sia attraverso una compromissione delle funzioni sociali, sia tramite un disagio psicologico. Molte persone per timore di ricevere nuove molestie hanno paura di uscire di casa, non riescono a mantenere il proprio lavoro, non sono in grado di instaurare nuove relazioni, subendo in tal modo una notevole limitazione della vita sociale. Rinunciano ad andare a trovare amici e parenti e, in alcuni casi, cambiano lavoro o addirittura casa o residenza. Quasi sempre sono costrette a cambiare numero di telefono e indirizzo di posta elettronica. A livello psicologico i sintomi più comuni sono ansia, depressione, disturbo post traumatico da stress, stati depressivi associati a senso di impotenza e disperazione che, in casi estremi, possono condurre al suicidio.
Il rapporto tra violenza fisica e stalking non è collegato necessariamente alle lesioni fisiche, ma alla paura di essere aggrediti fisicamente, oltre che verbalmente, dallo stalker. Pertanto, parlare di rischio in situazioni di stalking significa tener presente non solo la possibilità di subire aggressioni fisiche, ma anche di essere sottoposti a persecuzioni persistenti e/o ricorrenti che comportano conseguenze sociali e/o psicologiche.
Nei fatti, quindi, la misura introdotta per lo stalking nel Codice penale è atta a sanzionare il ripetersi di quel comportamento molesto, ossessivo, persecutorio, che si manifesta ad esempio con telefonate a tutte le ore, attenzioni ripetute, appostamenti, regali non graditi, biglietti e sms. Una varietà di atti apparentemente innocui ma che spesso degenerano in minacce, pedinamenti, presenza inopportuna fuori dalla palestra, al ristorante e che genera nella vittima uno stato di ansia, paura, timore per la propria incolumità e la costringe, soprattutto, ad alterare le proprie abitudini e scelte di vita.
Lo stalking è un fenomeno molto diffuso nel nostro paese e non solo, ma in Italia ha avuto un percorso lungo e tormentato prima di essere riconosciuto come reato nel nostro sistema giuridico, contrariamente all'estero dove dapprima ha trovato applicazione in diverse nazioni: Danimarca, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Malta, Irlanda, Austria, Gran Bretagna.
Si può affermare, quindi, che sia stata raggiunta una conquista importante in Italia con l'approvazione della legge n. 38 del 2009 in quanto prima della sua entrata in vigore, la vittima di stalking poteva essere tutelata penalmente soltanto se tali atti concretizzavano altre fattispecie criminose, quali ad esempio la violenza privata, la minaccia o le molestie in luogo pubblico, o col mezzo del telefono. Mentre gli atti persecutori che concretizzano lo stalking consistono per lo più in comportamenti (appostamenti, corteggiamenti, e-mail ecc.) che esulano da quelli previsti.
Secondo i dati dell'Osservatorio nazionale per lo Stalking a essere oggetto di molestie sono, nell'86 per cento dei casi, donne. La durata media del comportamento molesto è superiore ad un anno e mezzo. Quanto a colui che perseguita, gli stessi dati dicono che, nel 55 per cento dei casi è probabile che si tratti di un ex, coniuge o innamorato, nel 25 percento di un condomino e nel 15 percento di un collega di lavoro, di scuola o di università.
Dal Ministero delle pari opportunità si è appreso che nei primi tre mesi del 2010 le persone denunciate per stalking sono state 1.592, gli arrestati 293. Dal 23 febbraio al 31 dicembre del 2009 i denunciati erano stati 5.416, gli arrestati 923. Sempre per quanto riguarda le vittime, il numero dei maschi è passato da 20,4 per cento del 2009 a 21,06 per cento nel 2010. Nell'84 per cento dei casi si è visto inoltre che gli autori delle violenze risultano essere cittadini italiani, nel 15,93 per cento gli stalker sono stranieri (15,57 per cento dei casi nel 2009). Le donne straniere autrici di atti persecutori sono l'11,02 per cento (nel 2009 erano il 10,07 per cento), mentre le donne italiane sono il 13,43 per cento, contro il 13,13 per cento del 2009.
In Sardegna, da quando è stata introdotta la norma sue molestie e la persecuzione insistente e come da analisi degli ultimi dati risalenti a novembre 2010, la Questura di Cagliari ha registrato 46 persone denunciate per stalking, 10 arrestate e 107 richieste di intervento; i reati di violenza fisica e sessuale solo nel 2009 sono stati 4.500.
È importante che le conseguenze del comportamento di stalking non siano sottovalutate né taciute: eppure dai dati emerge chiara una diminuzione delle denunce e i recenti fatti di cronaca dimostrano una tragica mancanza di fiducia verso la legge da parte delle vittime, che spesso non si sentono tutelate dalle forze dell'ordine e dai centri specializzati di supporto.
Questa proposta di legge nasce pertanto dall'esigenza di porre in essere a livello regionale, accanto a strumenti repressivi per lo stalking, anche misure e strategie programmate di prevenzione che partano dall'individuazione dei fattori di rischio collegati alla probabilità che un soggetto possa diventare vittima di situazioni di stalking. La tutela delle vittime infatti non si esplica soltanto a livello giuridico, civile e/o penale, ma anche attraverso interventi di natura psico-sociale in grado di promuovere il benessere dei singoli oltre che la sicurezza della collettività.
Tutto ciò all'interno di un quadro organico di iniziative tra le quali:
- l'istituzione presso le ASL di appositi centri anti-stalking (articolo 4) finalizzati a garantire adeguate misure di sostegno a chi sia vittima di comportanti persecutori (riportati nell'articolo 2) e di avviare progetti mirati anche al recupero degli autori di tali comportamenti (stalker). Ciascun centro sarà composto e coadiuvato da figure altamente specializzate atte a perseguire e svolgere tali compiti;
- l'istituzione di un Osservatorio regionale sullo stalking (articolo 6) che consenta il monitoraggio e l'analisi del fenomeno dello stalking attraverso studi, ricerche nonché campagne di sensibilizzazione e di informazione;
- la promozione di "corsi anti-stalking" (articolo 3);
- la stipula di protocolli d'intesa ad hoc con autorità giudiziarie ed autorità pubbliche per definire un iter di azione per contrastare tale insorgente fenomeno (articolo 3).
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, ai sensi della legge 23 aprile 2009 n. 38 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori) e in ottemperanza ai principi previsti negli articoli 2, 3, 13, 32, e 41 della Costituzione, nelle more di una disciplina organica dello Stato in materia, interviene con la presente legge al fine di porre in essere misure e strategie programmate atte a prevenire e contrastare l'insorgenza, la crescita e la diffusione di comportamenti persecutori indicati con il termine "stalking".
Art. 2
Definizione di stalking1. Ai fini della presente legge, il termine "stalking" sta ad indicare un insieme di comportamenti intrusivi, ripetuti, persistenti, sgraditi/non voluti, sotto forma di molestie intenzionali o anche di una semplice comunicazione che suscitano nella vittima un senso di paura, un disagio psichico e/o fisico tale da creare in essa un legittimo allarme derivante dagli atti persecutori ricevuti, quali in particolare:
a) minacce;
b) pedinamenti;
c) appostamenti;
d) comunicazioni assillanti attraverso il mezzo telefonico, postale o utilizzando la rete internet;
e) intrusioni continuate nella vita personale e lavorativa;
f) atti vandalici verso oggetti di proprietà della vittima;
g) furto di oggetti di proprietà della vittima;
h) molestie telefoniche o per lettera;
i) aggressioni fisiche e psicologiche, avverso la persona stessa, la sua famiglia, il suo lavoro;
j) atti che limitano la libertà fisica e morale;
k) violenze (anche sessuali), maltrattamenti, lesioni, omicidio.
Art. 3
Misure e strategie programmate
contro gli atti di stalking1. la Regione per perseguire le finalità di cui all'articolo 1:
a) promuove l'istituzione, presso ogni azienda sanitaria locale, di un centro anti-stalking atto a garantire misure adeguate di sostegno e supporto psicologico per le vittime di stalking e gli autori dei comportamenti di cui all'articolo 2;
b) promuove l'istituzione di un Osservatorio regionale anti-stalking che consenta alle strutture competenti di monitorare l'andamento del fenomeno e fornire un'occasione permanente di confronto tra gli operatori;
e) promuove, con l'eventuale collaborazione di soggetti pubblici e/o privati di competenza alla tematica, "corsi anti-Stalking", ossia dei percorsi di formazione sul fenomeno dello stalking dal punto di vista psicologico, normativo, delle opportunità di prevenzione e tutela e di autodifesa personale;
d) attiva la stipula di appositi protocolli d'intesa con l'autorità giudiziaria e le autorità di pubblica sicurezza per definire strumenti di contrasto del fenomeno attraverso l'integrazione degli interventi, anche mediante il coinvolgimento di soggetti del pubblico o del privato sociale, con comprovata esperienza del settore.
Art. 4
Istituzione centri anti-stalking1. In armonia con l'articolo 3, comma 1, lettera a), presso ogni azienda sanitaria locale è istituito un centro anti-stalking, volto a fornire e garantire un'adeguata assistenza sia per le vittime che per gli autori dei comportamenti di cui all'articolo 2.
2. I centri, nel caso in cui accertino la reale esistenza degli elementi propri dell'atto di stalking, entro dieci giorni dalla segnalazione della vittima, adottano iniziative a tutela della stessa e per il "recupero" dello "stalker", ed in particolare:
a) forniscono in prima istanza una consulenza in ordine ai diritti esperibili nelle opportune sedi;
b) avviano, qualora lo status lo richieda, interventi di supporto psicologico;
c) segnalano alle autorità di polizia locale la situazione di pericolo in cui versa il perseguitato;
d) avviano progetti di prevenzione e recupero degli autori dei medesimi atti anche attraverso l'attivazione di interventi integrati mediante il coinvolgimento di organizzazioni senza fini di lucro.3. Nel caso in cui il centro non riscontri elementi volti a configurare la fattispecie di cui all'articolo 2, l'interessato può rivolgersi all'osservatorio di cui all'articolo 6, richiedendo un'audizione.
4. Ciascun centro è costituito da personale altamente specializzato, individuato in:
a) un consulente giuridico;
b) uno psicologo;
c) un sociologo;
d) un psichiatra;
e) un assistente sociale;
f) un criminologo.5. Il personale del centro anti-stalking può essere ulteriormente integrato da altre figure altamente specializzate, dipendentemente dalle prestazioni mediche, sanitarie e di supporto alla vittima ed allo stalker che l'azienda sanitaria, che ospita il centro, ha possibilità di offrire e/o garantire.
6. I centri anti-stalking possono avvalersi inoltre del supporto di soggetti pubblici e/o privati di competenza alla tematica, come anche ad esempio i centri antiviolenza e le case di accoglienza per le donne vittime di violenza disciplinate dalla legge regionale del 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza).
7. I centri provvedono, periodicamente, a trasmettere all'osservatorio di cui all'articolo 6, dati e informazioni riguardanti i casi trattati e meritevoli di tutela nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire il monitoraggio e l'incidenza del fenomeno dello stalking.
Art. 5
Iniziative degli enti locali1. Le province e i comuni assumono iniziative per diffondere informazioni sul fenomeno dello stalking e prevenirne l'insorgenza.
Art. 6
Osservatorio regionale sullo stalking1. È istituito l'Osservatorio regionale sullo stalking, con sede presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale il quale mette a disposizione le strutture ed il personale per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2.
2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, delle associazioni od enti privati e delle aziende sanitarie che adottino progetti o che sviluppino iniziative per le finalità di cui alla presente legge;
b) monitoraggio ed analisi del fenomeno dello stalking, attraverso la raccolta di dati ed informazioni necessarie allo scopo di prevenire il fenomeno;
c) promozione di studi e ricerche, nonché di campagne di sensibilizzazione e di informazione, in accordo con le amministrazioni, gli enti e gli organismi destinatari delle norme di cui alla presente legge.3. L'Osservatorio è composto da:
a) un direttore generale competente in materia di politiche sociali o, in assenza di questo, un direttore generale competente in materia di sanità;
b) un professore o ricercatore esperto dell'Università di Cagliari e dell'Università di Sassari in materia di psicologia sociale e criminologia;
c) un rappresentante del Ministero della sanità;
d) un sociologo, due psicologi e due avvocati, scelti dall'Amministrazione nell'ambito di terne di nominativi forniti dai rispettivi ordini o associazioni professionali;
e) un rappresentante dell'Osservatorio nazionale stalking;
f) un rappresentante dell'Associazione italiana di psicologia e criminologia.4. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione; il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno adottato a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio regionale sullo stalking sono svolte dai dirigenti regionali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
6. I componenti dell'Osservatorio di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) ed f), durano in carica tre anni e possono essere riconfermati soltanto una sola volta.
7. Ai componenti estranei all'Amministrazione regionale e facenti parte dell'Osservatorio, sono corrisposte le indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale) e successive modifiche e integrazioni.
Art. 7
Rinvio1. Per quanto non previsto nella presente legge si rinvia alla legge n. 38 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8
Norma finanziaria1. Le spese previste dall'attuazione dell'articolo 3 fanno carico ai trasferimenti alle aziende sanitarie locali (ASL) a valere sul fondo regionale sanitario, le spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 7, sono valutate in euro 20.000 annui a decorrere dall'anno 2012; si procede con la variazione di cui appresso specificata:
in aumento
UPB S05.01.004
Spese finalizzate al miglioramento e al controllo del servizio sanitario
2011 euro ---
2012 euro 20.000
2013 euro 20.000
in diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2011 euro ---
2012 euro 20.000
2013 euro 20.0002. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico alla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 ed a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 9
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).