CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURATESTO UNIFICATO N. 18-20-21/NAZ/A
Modifica del titolo V dello Statuto speciale per la Sardegna
Approvato dalla Prima Commissione nella seduta del 17 luglio 2013***************
RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
ARTIZZU, Presidente e relatore - COCCO Pietro, Vice presidente - GRECO, Segretario - AGUS, Segretario - CAMPUS - COSSA - CUCCUREDDU - FLORIS Rosanna - PETRINI - PITEA - SANNA Matteo - SORU
pervenuta il 23 settembre 2013
La Commissione, integrata dai Presidenti dei Gruppi consiliari, ha preso in esame le proposte di legge nazionali n. 18, n. 20 e n. 21 nella seduta del 17 luglio 2013.
Nella medesima seduta, la Commissione, ha stabilito di procedere all'esame congiunto dei tre testi e ha elaborato un testo unificato dal titolo "Modifiche al titolo V dello Statuto speciale sardo", composto da un unico articolo.
Il testo è stato trasmesso, prima della votazione finale da parte della Commissione, al Consiglio delle autonomie locali per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2005.
Scaduti i termini per l'espressione del parere da parte dell'organo rappresentativo delle autonomie locali, la Commissione, nella seduta del 3 settembre 2013, dopo avere preso atto della mancata espressione del suddetto parere, ha definitivamente licenziato il testo per l'Aula.
Il testo unificato delle proposte di legge nazionali n. 18, n. 20 e n. 21 approvato dalla Commissione, contiene una proposta di legge costituzionale di modifica sostanziale all'articolo 43 dello Statuto speciale per la Sardegna.
La formulazione di tale proposta di legge costituzionale è nata dall'esigenza di riportare coerenza tra quanto previsto dall'articolo 43 dello Statuto, contenuto nel titolo V ("Enti locali"), con quanto disposto dalla sopraggiunta modifica della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, contenuto nel titolo II ("Funzioni della Regione"), apportata con la legge costituzionale n. 2 del 1993 (con la quale si è conferita anche alla Regione autonoma della Sardegna la potestà primaria in materia di ordinamento degli enti locali). Ciò al fine di dotare la Regione degli strumenti più adatti per procedere con proprie leggi a una disciplina organica del sistema delle autonomie locali.
Questo percorso di riforma ordinamentale, infatti, era già stato intrapreso dalla Commissione fin dai primi mesi del 2012 e ha trovato ulteriore impulso in seguito alle vicende scaturite dal risultato del referendum regionale svoltosi il 6 maggio del 2012 con il quale, per gli aspetti che in questa sede rilevano, è stata sancita, da un lato, l'abrogazione delle leggi istitutive delle province cosiddette "regionali" e delle delimitazioni territoriali di tutte le otto province sarde e, dall'altro, la volontà (espressa con referendum consultivo) di procedere alla "soppressione" delle restanti province cosiddette "storiche". Proprio nel corso dei lavori della Commissione e del Consiglio, relativi a tali argomenti, sono state evidenziate alcune difficoltà scaturenti dai limiti imposti dal dettato statutario il quale, all'articolo 43, prevede disposizioni speciali, in materia di province, che comprimono la più ampia autonomia accordata alla Regione dall'articolo 3.
L'articolo 43 attualmente in vigore, infatti, prevede, al primo comma, una disposizione ormai considerata obsoleta in quanto superata dalle vicende istituzionali succedutesi in seguito all'entrata in vigore dello Statuto medesimo: la previsione del mantenimento della "struttura" di enti territoriali per le Province di Cagliari, Nuoro e Sassari. Al secondo comma, invece, lo stesso articolo prevede una procedura necessaria al fine di modificare le circoscrizioni e le funzioni delle province attraverso l'intervento della legge regionale adottata in conformità alla volontà delle popolazioni delle province interessate, espressa con referendum.
Nel corso della discussione e dell'esame del presente testo in Commissione è quindi emersa l'opportunità di valorizzare la potestà primaria in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" attribuita alla Regione con la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2. Nel nuovo contesto delineato dalla modifica appena citata, infatti, l'articolo 43, come attualmente formulato, assume una funzione limitante per l'autonomia regionale. Esso, infatti, prevede alcune prescrizioni che impediscono la forza espansiva della nuova potestà attribuita alla Regione: la previsione di tre province e la loro specifica denominazione, da un lato; la specifica e complessa procedura per la modifica delle circoscrizioni e delle funzioni provinciali, dall'altro.
Con l'intento di restituire coerenza tra le disposizioni statutarie, come già accennato, con il presente testo unificato, dunque, si formula la proposta di rimandare alla potestà legislativa primaria della Regione la determinazione di tutti gli aspetti relativi all'ordinamento degli enti locali e, dunque, eventualmente, anche degli aspetti relativi all'assetto delle province, tenendo conto dei limiti che, anche per tale tipo di potestà, restano in capo al legislatore regionale, tra i quali, in particolar modo, l'armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.
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Il parere del Consiglio delle autonomie locali, richiesto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 1 del 2005, con nota n. 7722 del 24 luglio 2013, non è pervenuto.
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TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Modifiche al titolo V dello Statuto speciale per la Sardegna.
Art. 1
Modifica dell'articolo 43 dello Statuto speciale1. L'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), è così modificato:
"Art. 43
La legge regionale, adottata ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), del presente Statuto, disciplina l'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.".