CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 21

presentata dal Consigliere regionale,
ARBAU

il 13 maggio 2013

Modifica del titolo V (Enti locali), articoli 43, 44, 45 e 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Quando il sistema non riesce ad autoriformarsi, il cambiamento può arrivare solo dalla base. In materia di riordino generale delle autonomie locali questo è accaduto. Con i referendum abrogativi e consultivi del 6 maggio 2012 i cittadini della Sardegna hanno deciso che questo riordino non è più procrastinabile. In particolare per quanto attiene al superamento dei troppi livelli di governo locale che, di fatto, rendono oltremodo dispendiosa e poco efficace la gestione della cosa pubblica. Non è un problema di province e della sola classe politica che amministra gli enti intermedi. Sarebbe troppo semplice individuare nei soli enti intermedi le responsabilità in ordine ad una spesa lenta, poco efficace e persino dannosa per la nostra comunità. La Regione è il centro di questo sistema che non funziona.

Con questa proposta si vuole dare corso ad una riforma degli enti locali e, conseguentemente, della stessa Regione, al fine di arrivare alla costituzione di un sistema di governo locale fondato su una Regione che fa le leggi ed i comuni e le proprie associazioni che amministrano le risorse in prossimità del cittadino amministrato.

Con la presente proposta si individua un soggetto intermedio, di livello circoscrizionale, denominato Comunità territoriale, al fine di coordinare fattività dei comuni attraverso una semplice conferenza dei sindaci appartenenti alla circoscrizione. Un soggetto privo di struttura amministrativa, senza costi aggiuntivi per la propria comunità, ma necessario per individuare le modalità con le quali attuare le politiche di indirizzo elaborate dalla Regione.

La gestione dei servizi deve essere lasciata ai comuni, i quali devono gestirli in forma associata, ma secondo il principio volontaristico che ne renda efficace e snella l'esplicazione. L'idea della camicia di forza degli ambiti ottimali delimitati dalla Regione è superata.

In attesa dell'approvazione della presente proposta, il Consiglio regionale dovrebbe indicare nella primavera del 2015 l'entrata in vigore del nuovo Codice delle autonomie locali, al fine di consentire una seria e concreta attuazione del responso referendario del maggio 2012.

Con questo spirito e con l'intendimento di dare corso al responso referendario, la presente proposta di legge costituzionale serve per dare una possibile, necessaria ed efficace soluzione alla questione del riordino delle autonomie locali.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifica dell'articolo 43 della legge costituzionale n. 3 del 1948

1. L'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) è sostituito dal seguente:
"Art. 43
1. Nella Regione l'ordinamento degli enti locali è articolato sui comuni, i quali, secondo le modalità disciplinate con legge regionale, in modo volontario, possono associarsi per gestire, attraverso l'esercizio congiunto delle funzioni i servizi di propria competenza.
2. Sono costituite le conferenze dei sindaci delle Comunità territoriali Città metropolitana di Cagliari, Gallura, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sassari e Sulcis, al fine di coordinare l'attività dei comuni che vi aderiscono volontariamente, secondo le modalità disciplinate con legge regionale, per compiti di area vasta e per la programmazione regionale.
3. La legge regionale, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente Statuto disciplina il codice delle autonomie locali della Sardegna.".

 

Art. 2
Modifica dell'articolo 44 della legge costituzionale n. 3 del 1948

1. L'articolo 44 della legge costituzionale n. 3 del 1948 è sostituito dal seguente:
"Art. 44
1. La Regione esercita le sue funzioni amministrative delegandole ai comuni ed avvalendosi dei loro uffici.".

 

Art. 3
Modifica dell'articolo 45 della legge costituzionale n. 3 del 1948

1. L'articolo 45 della legge costituzionale n. 3 del 1948 è sostituito dal seguente:
"Art. 45
1. La Regione trasferisce le risorse finanziarie ai comuni al fine di esercitare secondo i propri indirizzi le funzioni amministrative di cui all'articolo 44.".

 

Art. 4
Modifica dell'articolo 45 della legge costituzionale n. 3 del 1948

1. L'articolo 46 della legge costituzionale n. 3 del 1948 è sostituito dal seguente:
"Art. 46
1. Il controllo sugli atti è disciplinato dal codice delle autonomie locali della Sardegna."