CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO N. 173-175-179/A


Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3
(Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale)

Approvato dalla Sesta Commissione nella seduta del 22 luglio 2010

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RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA

composta dai consiglieri

RASSU, Presidente e relatore - MELONI Marco, Vice presidente - TOCCO, Segretario - DIANA Giampaolo, Segretario - COCCO Pietro - DESSÌ - FOIS - MULAS - OPPI, relatore - PERU - PITEA - ZEDDA Alessandra

Relazione On. Rassu

pervenuta il 29 luglio 2010

La Commissione Sesta, nella seduta del 22 luglio 2010, ha approvato all'unanimità il testo unificato n. 173-175-179/A, recante "Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale)".

Il testo definitivo licenziato dalla Commissione rappresenta la sintesi delle varie proposte di legge presentate al termine di un lungo dibattito intrapreso a seguito dell'approvazione, da parte della Quinta e della Sesta Commissione consiliare, della risoluzione n. 18 (Indirizzi per il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti di energie rinnovabili). Detta risoluzione scaturisce dall'ordine del giorno n. 22 "sulle misure programmatiche relative al rilascio di nuove autorizzazione per impianti di energie rinnovabili", approvato il 10 febbraio 2010 dal Consiglio regionale, con il quale è stato dato mandato alle Commissione consiliari, in seduta congiunta, di predisporre una specifica risoluzione da sottoporre a discussione in Assemblea, ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del Regolamento, al fine di programmare il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti di energie rinnovabili nell'ambito delle effettive esigenze energetiche contenute nel Piano energetico ambientale regionale sardo (PEARS) e delle direttive comunitarie in materia di clima e di finalizzare prioritariamente le stesse autorizzazioni a benefici effettivi e misurabili per la pubblica amministrazione, per le imprese e per le famiglie sarde nel quadro dell'esame complessivo della pianificazione energetica regionale.

La successiva discussione in Sesta Commissione è stata volta a individuare soluzioni normative transitorie e urgenti, in attesa di una riforma organica della materia, per imprimere maggiore celerità e chiarezza ai procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi per la produzione di energie da fonti rinnovabili (FER), in particolare da impianti fotovoltaici.

A tale proposito, in considerazione dell'elevato numero di istanze pervenute presso gli uffici della Regione, attualmente competente al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, si è valutata la necessità di delegare, in alcuni casi, ai comuni, tramite gli sportelli unici per le attività produttive, il rilascio di tale titolo abilitativo (ferme restando le competenze ad essi già spettanti in materia di DIA e di comunicazione preventiva). Nel corso del dibattito si è esaminata, tra l'altro, l'urgenza di provvedere alle istanze presentate fino al 12 marzo 2010 (data dell'approvazione delle linee guida regionali in materia) per la produzione di energia da FER da fotovoltaico se esclusivamente connessa alla produzione aziendale, con particolare riferimento alle serre di produzione agricola e agro-alimentare.

Tuttavia, pur non disconoscendosi un'analoga esigenza di tutela anche per gli impianti dotati di una potenza superiore a 1MW elettrico, a conclusione dei lavori si è ritenuto di attribuire priorità alle domande relative agli impianti di potenza non superiore a 1 MW elettrico, in considerazione della loro rilevanza statistica rispetto alle istanze complessivamente presentate e dell'opportunità, in definitiva, di offrire ad esse, rispetto ad altre, una risposta in tempi estremamente brevi.

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Relazione On. Oppi

pervenuta il 3 agosto 2010

La presente proposta di legge, composta da un unico articolo, è finalizzata ad introdurre alcune modifiche a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il comma 3 dell'articolo 6 subordina all'approvazione del PEARS il trasferimento alle province della competenza al rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed esercizio di impianti di produzione delle energie rinnovabili, disponendo che, nelle more dell'approvazione, tale competenza sia esercitata dalla Regione. Questa disposizione ha comportato la concentrazione di tutte le richieste di autorizzazione presso gli uffici regionali.

Ai fini di rendere più celere l'iter autorizzativo per quegli impianti fotovoltaici che accedono al regime di "scambio sul posto" nonché per gli impianti fotovoltaici integrati e parzialmente integrati che non siano soggetti al regime di comunicazione preventiva o di denuncia di inizio di attività (DIA), ma siano comunque soggetti ad autorizzazione unica (ad esempio impianti fotovoltaici integrati in edifici di nuova realizzazione), il testo proposto modifica parzialmente il regime transitorio prevedendo che la competenza relativa alle procedure concernenti gli impianti con le caratteristiche sopraesposte, aventi capacità non superiore a 1 MWp sia provvisoriamente attribuita ai comuni competenti per territorio, anche in applicazione del principio di sussidiarietà.

Si precisa che, per scambio sul posto, si intende quel meccanismo che consente di immettere in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, per poi prelevarla per soddisfare i propri consumi. Tali impianti producono pertanto energia elettrica non destinata a fini commerciali, ma direttamente utilizzabile dall'utenza.

Si definisce inoltre comunicazione preventiva quel regime semplificato che prevede la sola comunicazione, da inviare ai comuni territorialmente competenti, per l'installazione di impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, aventi le caratteristiche previste dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008.

Si propone, inoltre, una limitata integrazione del comma 4 dello stesso articolo 6, consistente in un esplicito rimando alle disposizioni statali vigenti in materia di rilascio dei titoli abilitativi relativi agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Relazione On. Lotto

pervenuta il 29 luglio 2010

Il presente testo unificato, composto da un unico articolo, è finalizzato ad introdurre alcune modifiche a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con particolare riferimento al fotovoltaico.

Il comma 3 dell'articolo 6 subordina all'approvazione del Piano energetico ambientale regionale il trasferimento alle province della competenza al rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energie rinnovabili, disponendo che, nelle more dell'approvazione, tale competenza sia esercitata dalla Regione. Questa disposizione ha comportato la concentrazione di tutte le richieste di autorizzazione presso gli uffici regionali.

La conseguenza più evidente è stato il blocco generalizzato degli investimenti nel settore delle fonti di energia rinnovabili in tutta la Regione sarda per un intero anno. Poiché neanche l'approvazione delle linee guida nel mese di marzo ha risolto il problema e solo con l'approvazione delle linee guida nazionali e le nuove linee guida regionali nel corrente mese di luglio si stanno creando le condizioni per sbloccare la situazione, è apparso comunque indispensabile alla Commissione approvare una norma di legge che prevedesse la delega ai SUAP territoriali per il rilascio dei titoli abilitativi relativi agli impianti di piccole e medie dimensioni.

Il testo proposto modifica parzialmente il regime transitorio prevedendo che la competenza relativa alle procedure concernenti gli impianti aventi capacità inferiore a 1 MWE sia provvisoriamente attribuita ai SUAP dei comuni competenti per territorio, rendendo più celere l'iter autorizzativo.

Si propone, inoltre, una limitata integrazione del comma 4 dello stesso articolo 6, consistente in un esplicito rimando alle disposizioni statali vigenti in materia di rilascio dei titoli abilitativi relativi agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili. In particolare dovranno essere recepite le linee guida nazionali e dovrà darsi altresì applicazione alla legge n. 96 del 2010 (Recepimento legge comunitaria 2009) articolo 17, comma 1, punto d). La stessa prevede infatti che per gli impianti di potenza inferiore al MWE sia sufficiente la dichiarazione di inizio di attività (DIA).

Non possiamo evitare di rilevare, peraltro, che troppo tempo è passato da quando, nello scorso mese di febbraio, il Consiglio regionale, con specifico ordine del giorno, dava mandato alle Commissioni Quinta e Sesta per affrontare la tematica e proporre soluzioni. Durante tutti questi mesi si è proceduto con eccessiva lentezza, non per responsabilità della minoranza, e solo dopo sei mesi si è arrivati ad individuare nella Commissione Sesta un percorso unitario e condiviso. L'obiettivo è di contribuire a creare le condizioni affinché anche in Sardegna possa prendere avvio il rilancio degli investimenti nel settore delle fonti di energia rinnovabili, con il coinvolgimento del sistema delle imprese locali, agricole e artigianali in particolare.

Sarà comunque indispensabile che la Regione svolga fino in fondo il proprio ruolo, creando le condizioni affinché, con il coinvolgimento della SFIRS e dell'intero sistema del credito, specie nel settore agricolo, l'insieme delle aziende possa cogliere le opportunità che, con una moderna e puntuale interpretazione del concetto di multifunzionalità, il settore delle FER può offrire. Solo un insieme di impianti di piccole e medie dimensioni, proporzionale alle reali dimensioni economiche delle imprese, consentirà infatti una diffusa ed efficace ricaduta del conto energia sull'intero sistema economico sardo.

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

Art. 1
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2009, é aggiunto il seguente:
"3 bis. Nelle more di una regolamentazione organica in materia energetica, in deroga a quanto previsto dal comma 3, la Regione delega agli sportelli unici delle attività produttive (SUAP) l'istruttoria e il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati di potenzialità non superiore a 1 megawatt elettrico che non rientrino nel regime di comunicazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), o nel regime di denuncia di inizio di attività (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché gli impianti che possono avvalersi del regime di scambio sul posto, così come disciplinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. La Regione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, invia ai comuni, nel cui territorio deve essere realizzato l'impianto, le istanze ricevute e, entro il medesimo termine, provvede a pubblicare i criteri di attuazione della delega.".
2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2009, dopo la parola: "2003" sono inserite le seguenti: "e dalle disposizioni statali in materia.".