CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 179

presentata dai Consiglieri regionali

OPPI - MILIA - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CONTU Felice - OBINU - STERI

il 15 luglio 2010

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3
(Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge, composta da un unico articolo, è finalizzata a introdurre alcune modifiche a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il comma 3 dell'articolo 6 dispone che, sino all'approvazione del PEARS, il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed esercizio di impianti di produzione delle energie rinnovabili sia di competenza della Regione.

Ai fini di rendere più celere l'iter autorizzativo per quegli impianti a fonti energetiche rinnovabili che accedono al regime di "scambio sul posto" e producono quindi energia non destinata a fini commerciali (che si ricorda è applicabile per taglie impiantistiche fino a 200 kW) nonché per gli impianti integrati e parzialmente integrati che siano soggetti al regime di autorizzazione unica e che pertanto non possano avvalersi della comunicazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008 o del regime di dichiarazione di inizio di attività (DIA), si reputa opportuno delegare agli sportelli SUAP dei comuni nel cui territorio devono essere realizzati tali impianti la competenza per il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 3 dell'articolo 6.

Si propone, inoltre, una limitata integrazione del comma 4 dello stesso articolo 6, consistente in un esplicito rimando alle disposizioni statali vigenti in materia di rilascio dei titoli abilitativi relativi agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo tale che ci sia un adeguamento al modificarsi delle norme nazionali.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2009 é aggiunto il seguente:
"3 bis. Nelle more di una regolamentazione organica in materia energetica, in deroga a quanto previsto dal comma 3, la Regione delega agli sportelli unici delle attività produttive (SUAP) l'istruttoria e il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati di potenzialità inferiore a 1 megawatt che non rientrino nel regime di comunicazione cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), o nel regime di denuncia di inizio di attività (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché gli impianti che possono avvalersi del regime di scambio sul posto così come disciplinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. La Regione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, invia ai comuni nel cui territorio deve essere realizzato l'impianto le istanze ricevute e, entro il medesimo termine, provvede a pubblicare i criteri di attuazione di detta delega.".

2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2009, dopo la parola: "2003" sono inserite le seguenti: "e dalle disposizioni statali in materia.".