CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 175
presentata dai Consiglieri regionali
RASSU - PITEA - TOCCO - ZEDDA Alessandra - DESSÌ - FOIS - MULAS - PERU
il 17 giugno 2010
Modifiche al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) - Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge, in attesa di una riforma organica della materia, nasce dall'esigenza di apportare chiarezza e imprimere celerità allo svolgimento dei procedimenti autorizzatori per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) a tutela delle esigenze della produzione aziendale, delle famiglie e delle pubbliche amministrazioni della Sardegna.
La Regione autonoma della Sardegna, difatti, intende mantenere fermo il proprio impegno nella promozione dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e, a tal fine, in considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori del settore, rileva l'emergere di un'esigenza urgente di un intervento normativo che, nelle more della approvazione del Piano energetico ambientale regionale e di un riordino complessivo del quadro normativo, tanto a livello nazionale che regionale, dia una necessaria e improrogabile risposta al mondo produttivo isolano.
In coerenza con gli orientamenti espressi dalla Quinta e Sesta Commissione in seduta congiunta nella risoluzione n. 18 del 15 giugno 2010, si reputa opportuno delegare ai comuni, per mezzo degli sportelli unici delle attività produttive (SUAP), la competenza per il rilascio dei titoli abilitativi per la produzione di energia rinnovabile limitatamente alle istanze presentate dalle famiglie e dalle pubbliche amministrazioni, oltre che dalle imprese, per l'utilizzo dell'energia necessaria per esigenze connesse alla produzione aziendale.
Ciò in considerazione delle gravi difficoltà che le imprese si trovano ad affrontare in relazione alla sostenibilità degli investimenti già avviati prima della approvazione delle linee guida regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 10/3 del 12 marzo 2010, nei vari settori produttivi, e dei disagi patiti dalle famiglie e dalle imprese per la difficoltà di accedere a un agevole utilizzo di energia da fonti rinnovabili.
La norma proposta si pone, quindi, come atto di doveroso rispetto degli obiettivi assegnati dalla Comunità europea per la tutela ambientale e come strumento di sostegno alla produzione per un rilancio dell'economia dell'Isola.
La priorità assegnata dalla presente proposta alle istanze per la produzione di energia da fonti rinnovabili si fonda sull'inscindibilità di una connessione al sostegno della produzione e sulla volontà di evitare che il sostegno del settore trascini con sé indesiderate manovre speculative che possano ostacolare un equilibrato sviluppo del mercato, rispettoso del territorio e delle esigenze occupazionali e produttive della Sardegna.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 31. Alla fine del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), sono aggiunte le seguenti parole: "salvo quanto previsto dal comma 3 bis".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2009, è aggiunto il seguente:
"1 bis. La Regione incentiva la produzione di energia da fonti rinnovabili con esclusione delle iniziative destinate solo a fini commerciali, ottenuta mediante la realizzazione di impianti di piccole e medie dimensioni e finalizzata al consumo da parte delle pubbliche amministrazioni e delle famiglie nonché delle imprese, purché utilizzata nel processo produttivo aziendale.".3. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2009, è aggiunto il seguente:
"3 bis. In attesa di una riforma organica della materia, la Regione delega agli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) l'istruttoria e il rilascio dei titoli abilitativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili utilizzabile nel processo produttivo aziendale, con particolare riferimento al comparto agricolo e agroalimentare. Rimangono escluse dalla delega le istanze relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili destinata a fini commerciali. La Regione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, invia ai comuni le istanze ricevute e, entro il medesimo termine, provvede a pubblicare i criteri di attuazione della delega.".
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).