CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURATESTO UNIFICATO N. 137-233/A
Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personaleApprovato dalla Seconda Commissione nella seduta del 27 gennaio 2011
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI - RAPPORTI CON LA U.E. - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI CIVILI - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - ETNIE - INFORMAZIONE
composta dai consiglieri
LADU, Presidente e relatore - BEN AMARA, Vice Presidente - FLORIS Rosanna, Segretario - CARIA, Segretario - CUCCA - DE FRANCISCI - MANCA - MULA - OBINU - PIRAS -RODIN.
pervenuta il 31 gennaio 2011
La Seconda Commissione, nella seduta del 27 gennaio 2011, ha approvato all'unanimità il testo unificato delle proposte di legge n. 137 e 233.
Nella programmazione dei lavori la Commissione ha ritenuto prioritario esitare questo provvedimento anche alla luce delle risultanze di numerosi sopralluoghi nelle diverse carceri sarde e di incontri con i responsabili del settore che fin dall'inizio della legislatura ha effettuato, intendendo in particolare focalizzare la propria attenzione sulle problematiche carcerarie, a lungo trascurate e troppo spesso alla ribalta della cronaca per episodi drammatici.
Consapevoli quindi dell'importanza e dell'urgenza di dotare la Regione di una normativa finora mancante (infatti nella scorsa legislatura una proposta di legge sull'argomento fu approvata dalla Commissione ma non giunse mai all'esame dell'Assemblea) i commissari tutti, senza distinzione di schieramento politico, hanno profuso il massimo impegno per approvare in tempi brevi un testo che va oltre la mera istituzione di una figura di garanzia. Il risultato di tale lavoro è un provvedimento di ampio respiro che delinea un approccio integrato degli interventi volti a salvaguardare i diritti umani e fondamentali della persona sia per gli adulti che per i minori che entrano nel circuito penale. Tale logica di integrazione fra i servizi della formazione e del lavoro, socio-assistenziali, sanitari, nel rispetto delle relative competenze, consente una presa in carico globale del detenuto con l'intento di garantire allo stesso i medesimi diritti delle persone in stato di libertà, tenuto conto naturalmente che il buon esito degli interventi dipende nella maggior parte dei casi dalla capacità dei servizi di rispondere in modo coordinato ai diversi bisogni espressi dai beneficiari.
I destinatari del provvedimento sono non solo le persone presenti negli istituti penitenziari, ma anche quelle ammesse a misure alternative e sostitutive, quelle presenti negli ospedali psichiatrici giudiziari, nei centri di identificazione ed espulsione e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.
Il testo unificato può schematicamente ripartirsi in due parti: il capo I dove trovano collocazione le norme di salvaguardia e il capo II dove viene disciplinata la figura del Garante dei detenuti.
Particolare attenzione la Commissione ha inteso dedicare ai soggetti più deboli che si trovino in situazioni di limitazione di libertà: donne, minori, stranieri, prevedendo per queste categorie interventi mirati di assistenza e prevenzione sanitaria, di reinserimento sociale e lavorativo e di integrazione culturale (articoli 2, 3 e 4).
Nella consapevolezza della irrinunciabile esigenza di rendere il diritto alla salute, fondamentale diritto costituzionale, davvero effettivo per tutti senza esclusioni, la Commissione ha previsto che la tutela della salute venga garantita (articolo 5) dalla Regione negli aspetti preventivi, curativi e riabilitativi, con specifiche iniziative rivolte ai soggetti tossicodipendenti e alcol dipendenti per i quali vengono previsti programmi terapeutici specifici anche in collegamento con le comunità terapeutiche locali, ai soggetti psichiatrici per i quali possono essere individuate ipotesi alternative alla detenzione in strutture esterne a custodia alternata, agli invalidi per i quali viene prevista l'attività di riabilitazione e ai bambini di madri detenute per i quali viene assicurato l'accesso ai servizi socio-assistenziali esterni.
Un altro aspetto su cui si è soffermata l'attenzione della Commissione riguarda l'istruzione e la formazione vista in funzione del reinserimento lavorativo dei detenuti che, in considerazione dell'alto numero di stranieri presenti fra la popolazione carceraria, prevede anche corsi di lingua italiana per questi ultimi.
Inoltre, particolarmente importante la disposizione di cui all'articolo 7 che, al fine di rendere più concrete le possibilità di reinserimento sociale dei detenuti, prevede agevolazioni di diverso tipo (borse-lavoro, tirocini, abbattimento degli oneri fiscali) a favore delle imprese che assumano detenuti in regime di semilibertà o ex detenuti, e convenzioni fra le amministrazioni pubbliche e le cooperative sociali. Oltre allo svolgimento di attività lavorative interne agli istituti penitenziari sono previsti servizi di orientamento al lavoro mirati, come pure sostegno agli enti locali nell'azione di reinserimento promuovendo interventi di mediazione familiare, di aggregazione sociale e di prevenzione della recidiva.
Si è ritenuto altresì importante assicurare ai detenuti il sostegno culturale favorendo la realizzazione o l'ampliamento delle biblioteche negli istituti penitenziari ed anche quello sportivo con la creazione o la riqualificazione dei relativi spazi all'interno delle strutture carcerarie.
Inoltre un aspetto che è parso veramente fondamentale per il benessere psico-fisico dei soggetti detenuti è il mantenimento dei legami familiari che la Commissione ha inteso favorire in particolare per quanto riguarda i figli minori.
Al fine di ottenere il miglior risultato nell'attuazione del complesso sistema di interventi è indispensabile che i diversi soggetti titolari delle competenze in materia a tutti i livelli, statale, regionale e locale, operino in maniera sinergica e coordinata fra di loro e con gli organismi privati. L'insieme dei diversi interventi confluisce in un unico programma annuale, predisposto dalla Giunta regionale e sul quale è stato previsto il parere delle Commissioni consiliari competenti, che deve prevedere anche delle forme di verifica sulla adeguatezza e sulla congruenza degli stessi operando in tal modo una valutazione sull'impatto effettivo delle iniziative poste in essere.
A garanzia della migliore tutela dei soggetti ristretti il capo II dell'articolato istituisce la figura del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Il Garante si pone come elemento "terzo" e con una precisa funzione di raccordo rispetto alle figure istituzionali e della società civile già operanti e in quest'ottica la Commissione ha introdotto, rispetto al testo originario, una norma (articolo 12) che prevede, nell'ambito del principio di leale collaborazione, un'azione sinergica sia con i garanti nazionali e provinciali che con il difensore civico e il Garante dell'infanzia, qualora istituito.
La creazione di tale figura risponde inoltre all'esigenza di avere un organo esterno e indipendente rispetto all'apparato carcerario incaricato di contribuire a quanto previsto dalla Costituzione e cioè che l'esecuzione della pena detentiva miri al reinserimento sociale del detenuto; il Garante si occupa quindi dei detenuti e del loro rapporto con il sistema carcerario in modo da renderlo, dove è possibile, più vivibile e tollerabile e contribuisce alla salvaguardia dei loro diritti fondamentali: lavoro, salute, formazione.
La logica sottostante è quella di prevenire i contrasti, di mediare, di mantenere vivi i collegamenti con gli enti e con le istituzioni che a vario titolo si occupano delle problematiche carcerarie e anche di far convergere la necessaria attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sui reali problemi dell'apparato detentivo.
La figura del Garante si integra quindi con le realtà istituzionali e le professionalità esistenti favorendo il dialogo e la collaborazione e provvedendo a segnalare alle stesse le cause e le situazioni di attuale o potenziale degrado della dignità della persona detenuta.
Il Garante può pertanto svolgere differenti azioni che vanno dall'assunzione diretta di iniziative, alla segnalazione di fattori di rischio o di danno, alla proposta di interventi amministrativi e legislativi ed alla espressione di pareri su atti che riguardino i detenuti. Inoltre svolge una attività di promozione culturale sui temi relativi al mondo carcerario.
La Commissione ha inoltre previsto di dover essere informata dal Garante nei casi di particolare gravità o qualora ne ravvisi la necessità, come pure di esprimere un parere in merito al programma annuale e al resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente.
In considerazione dell'importanza del ruolo svolto si richiede che il Garante, oltre alla laurea, abbia una esperienza professionale nell'ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, sociali o dei diritti umani. Il Consiglio regionale, valutati curriculum e atti a corredo, nomina il Garante con una maggioranza qualificata. Per evitare una durata coincidente con quella della legislatura la Commissione ha previsto che duri in carica sei anni e non possa essere immediatamente rieletto.
Nel convincimento che sia necessario restituire alla società persone consapevoli e responsabili, che abbiano riflettuto sul loro comportamento criminoso e attraverso una risocializzazione rigorosa e severa siano disponibili ad accettare le regole giuste del consorzio civile, la Commissione ha elaborato questa proposta che sottopone all'esame dell'Aula con l'auspicio che la stessa possa essere condivisa dall'intera Assemblea.
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La Commissione Bilancio, nella seduta del 27 gennaio 2011, ha espresso il parere sugli aspetti finanziari del provvedimento, suggerendo di provvedere alla copertura finanziaria con l'utilizzo della voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria, ed ha nominato, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento, relatore in Aula il Presidente.
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TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Capo I
Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziariaArt. 1
Principi e finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze, concorre a tutelare e assicurare il rispetto dei diritti e della dignità delle persone adulte e dei minori presenti negli istituti penitenziari o ammessi a misure alternative e sostitutive della detenzione, negli ospedali psichiatrici giudiziari, nei centri di identificazione ed espulsione e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, a favorire la loro rieducazione, a ridurre il rischio di recidiva e ad agevolare il loro reinserimento sociale e lavorativo.
2. Gli interventi della Regione sono volti ad assicurare condizioni di parità rispetto agli individui in stato di libertà come previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione sul processo penale a carico di imputati minorenni) e successive modifiche e integrazioni, e a garantire, nei limiti della propria competenza, che le pene tendano alla rieducazione del condannato, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione.
3. La Regione promuove e sostiene gli interventi previsti dalla presente legge nel rispetto delle competenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e della magistratura di sorveglianza con cui si coordina anche promuovendo gli opportuni atti di intesa per realizzare il necessario raccordo con la programmazione degli istituti penitenziari.
4. La Regione, inoltre, esercita le necessarie funzioni di indirizzo e coordinamento con le ASL, gli enti locali territorialmente competenti, gli organismi di volontariato e gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle politiche di inclusione e di reinserimento sociale a favore dei detenuti, dei soggetti a misure alternative e sostitutive alla detenzione e degli ex detenuti, al fine di garantire un sistema regionale integrato di interventi.
Art. 2
Sostegno alle donne detenute1. La Regione promuove, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, con il Centro per la giustizia minorile e con gli enti locali territorialmente competenti, interventi destinati alle donne detenute e internate e sostiene le iniziative atte a favorire misure alternative alla detenzione per le donne con figli minori, nel rispetto della legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori). A tal fine, inoltre, attiva progetti tendenti a migliorare le condizioni di vita della popolazione femminile all'interno del carcere con opportuni interventi di assistenza sanitaria specialistica e di prevenzione mirata ai problemi della donna.
Art. 3
Tutela dei minori1. La Regione, d'intesa con il Centro per la giustizia minorile, favorisce l'inserimento dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nelle strutture di tipo comunitario anche mediante l'attivazione di percorsi individualizzati finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo del minore, attraverso un sostegno socio-educativo e lo svolgimento di attività formative, di orientamento lavorativo, ricreative, culturali e sportive.
Art. 4
Misure a favore degli stranieri1. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, promuove e finanzia gli interventi a favore dei detenuti stranieri, con particolare riguardo ai servizi di mediazione culturale.
Art. 5
Tutela, promozione ed educazione alla salute1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, tutela il diritto alla salute dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, e garantisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria concernenti le prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative assicurando parità di trattamento fra persone libere e persone ristrette.
2. La Regione promuove e finanzia l'attuazione di progetti di educazione sanitaria ed educazione alla salute rivolti ai detenuti o ai soggetti ammessi a misure alternative e sostitutive della detenzione e agli operatori penitenziari, con l'attivazione di specifici percorsi formativi anche attraverso la stipula di apposite convenzioni tra le ASL e le direzioni degli istituti per adulti e per minori.
3. In particolare la Regione:
a) assume le iniziative necessarie affinché i soggetti tossicodipendenti e alcol dipendenti siano inseriti in programmi terapeutici specifici che prevedano interventi di prevenzione e di riduzione del danno anche in collegamento con le comunità terapeutiche locali;
b) assicura la tutela della salute mentale all'interno degli istituti penitenziari e promuove il benessere psichico dei detenuti, garantendo tutte le prestazioni specialistiche necessarie e qualunque azione utile a prevenire il comportamento suicidario e autolesionistico e a limitare il ricorso all'Ospedale psichiatrico giudiziario (OPG);
c) rafforza le azioni volte a promuovere il miglioramento delle condizioni di vita intramuraria dei soggetti con invalidità congenita o acquisita, con particolare attenzione all'attività di riabilitazione;
d) garantisce gli interventi di prevenzione sanitaria, ivi compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive;
e) assicura l'assistenza socio-sanitaria ai bambini tenuti presso di sé dalle madri detenute, garantendo l'accesso ai servizi socio-assistenziali esterni.4. La Regione individua ipotesi alternative alla detenzione negli ospedali psichiatrici giudiziari per soggetti con diagnosi psichiatrica. A tal fine definisce i requisiti funzionali organizzativi e di localizzazione di strutture psichiatriche socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali che possano assicurare adeguati interventi terapeutici, di protezione e reinserimento sociale in strutture a custodia attenuata.
Art. 6
Istruzione e formazione1. La Regione, in collaborazione con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, sostiene l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale delle persone adulte e dei minori presenti negli istituti penitenziari o ammessi a misure alternative e sostitutive della detenzione. In particolare, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione e gli operatori del terzo settore, promuove interventi di istruzione e formazione professionale ivi compresi i corsi di lingua italiana rivolti alla popolazione straniera.
2. Gli interventi di cui al comma 1, destinati all'educazione e qualificazione professionale, tengono conto delle esigenze e tendenze del mercato del lavoro nel territorio regionale e mirano al reinserimento lavorativo dei detenuti che hanno espiato la pena.
Art. 7
Reinserimento lavorativo e sociale1. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, promuove e sostiene interventi per l'avviamento al lavoro di detenuti ed ex detenuti attraverso progetti sperimentali diretti a incentivare nuove professionalità e nuove forme imprenditoriali anche attraverso la creazione di cooperative sociali. A tal fine favorisce le imprese che assumono detenuti in semilibertà, soggetti sottoposti a misure alternative e sostitutive o ex detenuti facendo ricorso a tutte le agevolazioni a vario titolo previste dalle leggi statali e regionali quali borse-lavoro, tirocini, abbattimento degli oneri previdenziali e fiscali.
2. Sulla base delle modalità indicate dalla legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) la Regione favorisce commesse di lavoro per i detenuti o ex detenuti da parte degli enti pubblici attraverso la stipula di apposite convenzioni fra le amministrazioni pubbliche e le cooperative sociali per la gestione e fornitura dei beni e servizi e per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.
3. La Regione favorisce lo svolgimento di attività lavorative all'interno degli istituti penitenziari e assicura, attraverso le informazioni dei centri per l'impiego e sulla base della domanda di professionalità proveniente dal territorio, un servizio di orientamento al lavoro mirato a favore dei detenuti, dei soggetti a misure alternative e sostitutive alla detenzione e degli ex detenuti.
4. La Regione sostiene l'azione degli enti locali diretta alla realizzazione degli interventi a favore dei detenuti, con particolare riguardo alla fase della scarcerazione, con azioni di progettazione della dimissione e di accompagnamento finalizzate al loro reinserimento sociale e lavorativo. In particolare promuove interventi di mediazione familiare, di housing sociale, aggregazione e integrazione sociale e di prevenzione della recidiva.
Art. 8
Attività trattamentali e sostegno alle famiglie1. La Regione, gli enti locali territorialmente competenti e gli operatori del terzo settore concorrono, con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, a promuovere le iniziative culturali negli istituti penitenziari, favorendo in particolare la realizzazione delle biblioteche degli istituti medesimi e l'ampliamento dell'offerta di quelle esistenti.
2. La Regione, in collaborazione con il Comitato regionale del CONI, sostiene lo svolgimento di attività sportive da parte dei detenuti anche attraverso la creazione e riqualificazione di spazi adeguati all'interno degli istituti penitenziari e la dotazione di idonee attrezzature.
3. La Regione, d'intesa con gli istituti penitenziari, favorisce interventi volti a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la propria famiglia, con particolare riguardo al ruolo genitoriale e ai colloqui in istituto con i figli minorenni.
Art. 9
Programma integrato di interventi1. La Regione promuove e finanzia interventi intra ed extramurari nei vari ambiti operativi disciplinati dalla presente legge a favore dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e degli ex detenuti. La Giunta regionale approva ogni anno, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, un programma di interventi di carattere professionale, educativo, sanitario, sociale e culturale diretti al sostegno del percorso di recupero e riabilitazione e allo sviluppo di un percorso di reinserimento sociale e lavorativo sulla base delle priorità previste dalla presente legge.
2. Nel programma di cui al comma 1, la Giunta regionale individua, altresì, forme di verifica circa lo stato di sviluppo, l'adeguatezza e la congruenza degli interventi disciplinati nel capo I della presente legge.
Capo II
Garante delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personaleArt. 10
Istituzione1. Al fine di contribuire a raggiungere le finalità previste dalla presente legge e tutelare i diritti e la dignità delle persone sottoposte a restrizioni nella libertà personale è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante.
Art. 11
Funzioni1. Il Garante svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, le seguenti funzioni:
a) assume ogni iniziativa volta a verificare che ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro previste dalla presente legge;
b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un'attività inerente alle finalità dell'articolo 8;
c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché essa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni previste dalla lettera a);
d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali e delle amministrazioni locali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a loro competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni previste dalla lettera a) e, quando queste omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative;
e) formula indicazioni e proposte, anche su richiesta degli stessi organi regionali, in merito agli interventi amministrativi e a carattere legislativo volti ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1; su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare i medesimi soggetti;
f) promuove iniziative concrete di informazione, comunicazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.2. Il Garante, qualora ne ravvisi la necessità e nei casi di particolarità gravità, informa la competente Commissione consiliare.
3. Il Garante, entro il 30 settembre di ogni anno, presenta alla Commissione consiliare competente, che si esprime in merito, un programma di attività con il relativo fabbisogno finanziario.
4. Entro il 30 aprile di ogni anno il Garante presenta alla Commissione consiliare competente un resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente corredata di osservazioni e suggerimenti e ne invia copia alla Giunta regionale e ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.
5. Della relazione di cui al comma 4 è data adeguata pubblicità sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Regione, sugli organi di stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive.
Art. 12
Rapporti con altri organismi di garanzia1. Il Garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti nazionale e provinciali, ove istituiti, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Il Garante, il difensore civico e il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, qualora istituito, si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 13
Nomina del Garante1. Può essere nominato Garante chi é in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente;
b) qualificata esperienza professionale almeno quinquennale in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani.2. Il bando per la presentazione delle domande è pubblicato a cura del Presidente del Consiglio regionale sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro trenta giorni dalla scadenza del mandato. Le domande sono presentate alla Presidenza del Consiglio regionale accompagnate dal curriculum e da elementi utili a documentare la competenza, l'esperienza e l'attitudine del candidato. La nomina del Garante viene posta all'ordine del giorno del Consiglio regionale nella prima seduta utile.
3. Il Garante è nominato dal Consiglio regionale con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se nelle prime tre votazioni non viene raggiunto il quorum dei due terzi dei componenti il Garante è eletto a maggioranza assoluta.
4. Il Garante dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile.
5. Se il Garante non viene ricostituito entro i termini previsti nel comma 2 le funzioni sono prorogate per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine.
Art. 14
Cause di incompatibilità1. La carica di Garante è incompatibile con:
a) le cariche di parlamentare, ministro, consigliere e assessore regionale, provinciale e comunale;
b) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
c) l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.2. Qualora il Presidente del Consiglio regionale, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dell'interessato, accerti l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, invita il Garante a rimuovere tale causa entro quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Garante è dichiarato decaduto dalla carica e il Presidente ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale avviando le procedure di cui all'articolo 15.
Art. 15
Cause di scadenza anticipata1. L'incarico di Garante cessa prima della scadenza per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza o revoca.
2. Con le stesse modalità previste per l'elezione il Consiglio regionale può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge.
3. Al verificarsi dei casi previsti dal comma 1 si applica la procedura prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 13.
4. Il Garante che subentri a quello cessato dal mandato dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest'ultimo. Il divieto di immediata rieleggibilità di cui all'articolo 13, comma 4, non si applica qualora il Garante abbia svolto la funzione per un periodo inferiore a tre anni.
Art. 16
Trattamento economico1. Al Garante spetta un trattamento economico pari al 50 per cento dell'indennità di carica, con esclusione della diaria, percepita dai consiglieri regionali. Gli spettano i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura identica a quella dei consiglieri regionali.
Art. 17
Sede e organizzazione1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale.
2. All'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del Garante provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Garante.
3. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.
4. Il Garante sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un regolamento che disciplina il funzionamento dell'ufficio.
Art. 18
Clausola valutativa1. La Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità annuale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione contenente lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della Regione. In tale relazione, inoltre, la Giunta informa sullo stato delle infrastrutture carcerarie, fornisce dati sugli indici di affollamento, sulla provenienza dei detenuti, sulle diverse tipologie di reato, sullo stato di salute dei detenuti, con particolare riferimento alla casistica delle patologie più frequenti e più gravi, sul livello di alfabetizzazione, sulle problematiche del lavoro e le emergenze di carattere sociale o attinenti alla sicurezza rilevate e infine sul numero di detenuti di origine o residenza nel territorio sardo destinati al di fuori della Sardegna.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene inoltre:
a) l'entità e l'origine delle risorse utilizzate;
b) le misure adottate a sostegno della possibilità dei detenuti di fruire di regimi alternativi alla detenzione;
c) gli interventi realizzati nel campo della sanità penitenziaria;
d) le misure attuate nel campo delle politiche formative, del lavoro, dell'integrazione culturale e sociale dei detenuti;
e) l'entità e la tipologia delle commesse regionali riguardanti il lavoro svolto dai detenuti all'interno e all'esterno delle strutture penitenziarie.3. Tutti i soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste per consentire alla Giunta regionale di predisporre la relazione di cui al comma 1.
Art. 19
Abrogazione di norme1. Il comma 16 dell'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003) e il comma 14 dell'articolo 5 della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011) sono abrogati.
2. È fatta salva la riserva di euro 100.000 a favore dell'Istituto penale per minorenni di Quartucciu prevista dal comma 14 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2011.
Art. 20
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 1.800.000 annui per le finalità di cui al capo I e in euro 200.000 per le finalità di cui al capo II; alle stesse si fa fronte:
a) quanto a euro 200.000 relativi al capo II, con le risorse del bilancio interno del Consiglio regionale;
b) quanto a euro 1.800.000 relativi al capo I come appresso specificato:
1) per l'importo di euro 1.300.000 con le disponibilità recate dalla UPB S05.03.009 disponibili a seguito delle abrogazioni di cui all'articolo 19;
2) per l'importo di euro 500.000 con la variazione di cui al comma 2.2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti modifiche:
in aumento
UPB S05.03.009
Interventi vari nel settore socio-assistenziale - Parte corrente
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000
2013 euro 500.000
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - Parte corrente
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000
2013 euro 500.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3), terza alinea, della tabella A allegata alla legge finanziaria 2011.3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S05.03.009 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 21
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.