CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 233

presentata dai Consiglieri regionali

LADU - BEN AMARA - CUCCA - CARIA - DE FRANCISCI - FLORIS Rosanna - MANCA - MULA - OBINU - PIRAS - RODIN

il 25 novembre 2010

Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Migliorare le condizioni di vita dei detenuti, sviluppare le opportunità di reinserimento sociale e lavorativo degli ex detenuti e consolidare i percorsi rieducativi dei minorenni entrati nel circuito penale sono i principali obiettivi che si intendono perseguire con la presente proposta di legge.

La proposta di legge, colmando una lacuna presente nell'ordinamento regionale, delinea una politica attiva di inclusione sociale a favore dei detenuti e dei soggetti ammessi a misure alternative o sostitutive alla detenzione e degli ex detenuti, introducendo specifici interventi di rieducazione e reinserimento sociale secondo una logica di presa in carico globale del detenuto.

L'idea di fondo è quella di creare un sistema integrato di interventi finalizzati a tutela della dignità e al recupero delle qualità individuali delle persone adulte e minori entrate nel circuito penale garantendo agli stessi i medesimi diritti delle persone in stato di libertà.

Negli istituti penitenziari sardi in questo momento sono presenti complessivamente 2.307 detenuti di cui 56 donne e 1.018 stranieri. Le principali criticità di cui soffre la realtà carceraria sarda sono legate al sovraffollamento, alla vetustà e inadeguatezza delle strutture carcerarie ed alla carenza di personale addetto, in particolare agenti penitenziari, ma anche educatori, medici, infermieri e amministrativi. Sono presenti inoltre importanti emergenze sanitarie legate alla presenza negli istituti penitenziari di un altissimo numero di detenuti tossicodipendenti, alcol dipendenti e con problematiche di tipo psichiatrico.

Il problema del sovraffollamento, in particolare, determina una degradata qualità della vita, problemi sanitari e psicologici quando non psichiatrici (episodi autolesionistici e suicidi), nonché difficoltà nello svolgimento delle attività "trattamentali", incluse quelle che gli enti locali e i soggetti del terzo settore della Regione, da sempre presenti e attivi in carcere, organizzano e finanziano.

La natura dei problemi evidenziati richiede, per la loro soluzione, lo sforzo congiunto di tutti i livelli di competenza, da quello istituzionale statale e dell'amministrazione penitenziaria responsabile della soluzione delle criticità interne alle carceri, a quello della Regione e degli enti locali, ai quali competono la programmazione di interventi di politica sociale finalizzati agli interventi di reinclusione.

Il provvedimento, quindi, mira, nel rispetto delle reciproche competenze, a mettere a sistema tutte le iniziative attivate nel territorio regionale dalle istituzioni pubbliche (Regione, Amministrazione penitenziaria, Centro di giustizia minorile, enti locali, ASL, centri per l'impiego, sistema scolastico) e dagli organismi privati. Si tratta di creare un sistema di interventi fra loro coordinati che confluiscono all'interno di un unico programma annuale, predisposto dalla Giunta regionale, che pone ai centro della politica il detenuto o l'ex detenuto e che ricomprendono l'ambito della salute, l'istruzione, l'orientamento professionale e le attività trattamentali. Nell'individuazione delle forme di tutela si è cercato di dare una risposta ad un disagio sociale prevedendo azioni specifiche a favore dei minori, delle donne e degli immigrati in quanto meritevoli di particolare tutela e garanzia.

La scarsa attenzione finora dimostrata alle problematiche del settore carcerario rende urgente l'approvazione di questo provvedimento che disciplina, inoltre, delle forme di controllo del rispetto dell'attuazione delle previsioni in essa contenute.

A garanzia del rispetto delle previsioni della proposta di legge e quindi a tutela del rispetto dei diritti e della dignità delle persone adulte e dei minori sottoposte a misure restrittive della libertà personale viene istituita la figura del Garante. Oggi questa figura, con diverse denominazioni, funzioni e procedure di nomina, è presente in 22 paesi dell'Unione europea; in Italia non è ancora stata istituita la figura di un Garante nazionale per i diritti dei detenuti, ma esistono i garanti in 9 regioni italiane ed in diverse province e comuni.

Il Garante assume ogni iniziativa volta a verificare l'erogazione delle prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro dei detenuti; egli può inoltre rivolgersi alle autorità competenti per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti
dell'autorità giudiziaria

Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze, concorre a tutelare ed assicurare il rispetto dei diritti e della dignità delle persone adulte e dei minori presenti negli istituti penitenziari o ammessi a misure alternative e sostitutive della detenzione, negli ospedali psichiatrici giudiziari, nei centri di identificazione ed espulsione e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, a favorire la loro rieducazione, a ridurre il rischio di recidiva e ad agevolare il loro reinserimento sociale e lavorativo.

2. Gli interventi della Regione sono volti ad assicurare condizioni di parità rispetto agli individui in stato di libertà come previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione sul processo penale a carico di imputati minorenni) e successive modifiche ed integrazioni, e a garantire, nei limiti della propria competenza, che le pene tendano alla rieducazione del condannato, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione.

3. La Regione promuove e sostiene gli interventi previsti dalla presente legge nel rispetto delle competenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e della magistratura di sorveglianza con cui si coordina anche promuovendo gli opportuni atti di intesa per realizzare il necessario raccordo con la programmazione degli istituti penitenziari.

4. La Regione, inoltre, esercita le necessarie funzioni di indirizzo e coordinamento con le ASL, gli enti locali territorialmente competenti, gli organismi di volontariato e gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle politiche di inclusione e di reinserimento sociale a favore dei detenuti, dei soggetti a misure alternative e sostitutive alla detenzione e degli ex detenuti, al fine di garantire un sistema regionale integrato di interventi.

 

Art. 2
Sostegno alle donne detenute

1. La Regione promuove, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, con il Centro per la giustizia minorile e con gli enti locali territorialmente competenti, interventi destinati alle donne detenute e internate e sostiene le iniziative atte a favorire misure alternative alla detenzione per le donne con figli minori, nel rispetto della legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori). A tal fine, inoltre, attiva progetti tendenti a migliorare le condizioni di vita della popolazione femminile all'interno del carcere con opportuni interventi di assistenza sanitaria specialistica e di prevenzione mirata ai problemi della donna.

 

Art. 3
Tutela dei minori

1. La Regione, d'intesa con il centro per la giustizia minorile, favorisce l'inserimento dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nelle strutture di tipo comunitario anche mediante l'attivazione di percorsi individualizzati finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo del minore, attraverso un sostegno socio-educativo e lo svolgimento di attività formative, di orientamento lavorativo, ricreative, culturali e sportive.

 

Art. 4
Misure a favore degli stranieri

1. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, promuove e finanzia gli interventi a favore dei detenuti stranieri, con particolare riguardo ai servizi di mediazione culturale.

 

Art. 5
Tutela, promozione ed educazione alla salute

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, tutela il diritto alla salute dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, e garantisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria concernenti le prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative assicurando parità di trattamento fra persone libere e persone ristrette.

2. La Regione promuove e finanzia l'attuazione di progetti di educazione sanitaria ed educazione alla salute rivolti ai detenuti o ai soggetti ammessi a misure alternative e sostitutive della detenzione e agli operatori penitenziari, con l'attivazione di specifici percorsi formativi anche attraverso la stipula di apposite convenzioni tra le ASL e le direzioni degli istituti per adulti e per minori.

3. In particolare la Regione:
a) assume le iniziative necessarie affinché i soggetti tossicodipendenti e alcol dipendenti siano inseriti in programmi terapeutici specifici che prevedano interventi di prevenzione e di riduzione del danno anche in collegamento con le comunità terapeutiche locali;
b) assicura la tutela della salute mentale all'interno degli istituti penitenziari e promuove il benessere psichico dei detenuti, garantendo tutte le prestazioni specialistiche necessarie e qualunque azione utile a prevenire il comportamento suicidario e autolesionistico e a limitare il ricorso all'Ospedale psichiatrico giudiziario (OPG);
c) rafforza le azioni volte a promuovere il miglioramento delle condizioni di vita intramuraria dei soggetti con invalidità congenita o acquisita, con particolare attenzione all'attività di riabilitazione;
d) garantisce gli interventi di prevenzio¬ne sanitaria, ivi compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive;
e) assicura l'assistenza socio-sanitaria ai bambini tenuti presso di sé dalle madri detenute, garantendo l'accesso ai servizi socio-assistenziali esterni.

4. La Regione individua ipotesi alternative alla detenzione negli ospedali psichiatrici giudiziari per soggetti con diagnosi psichiatrica. A tal fine definisce i requisiti funzionali organizzativi e di localizzazione di strutture psichiatriche socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali che possano assicurare adeguati interventi terapeutici, di protezione e reinserimento sociale in strutture a custodia attenuata.

 

Art. 6
Istruzione e formazione

1. La Regione, in collaborazione con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, sostiene l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale delle persone adulte e dei minori presenti negli istituti penitenziari o ammessi a misure alternative e sostitutive della detenzione. In particolare, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione e gli operatori del terzo settore, promuove interventi di istruzione e formazione professionale con particolare riguardo ai corsi di lingua italiana rivolti alla popolazione straniera.

2. Gli interventi di cui al comma 1, destinati all'educazione e qualificazione professionale, tengono conto delle esigenze e tendenze del mercato del lavoro nel territorio regionale e mirano al reinserimento lavorativo dei detenuti che hanno espiato la pena.

 

Art. 7
Reinserimento lavorativo e sociale

1. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, promuove e sostiene interventi per l'avviamento al lavoro di detenuti ed ex detenuti attraverso progetti sperimentali diretti a incentivare nuove professionalità e nuove forme imprenditoriali anche attraverso la creazione di cooperative sociali. A tal fine favorisce le imprese che assumono detenuti in semilibertà, soggetti sottoposti a misure alternative e sostitutive o ex detenuti facendo ricorso a tutte le agevolazioni a vario titolo previste dalle leggi statali e regionali quali borse-lavoro, tirocini, abbattimento degli oneri previdenziali e fiscali.

2. Sulla base delle modalità indicate dalla legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) la Regione favorisce commesse di lavoro per i detenuti o ex detenuti da parte degli enti pubblici attraverso la stipula di apposite convenzioni fra le amministrazioni pubbliche e le cooperative sociali per la gestione e fornitura dei beni e servizi e per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

3. La Regione favorisce lo svolgimento di attività lavorative all'interno degli istituti penitenziari e assicura, attraverso le informazioni dei centri per l'impiego e sulla base della domanda di professionalità proveniente dal territorio, un servizio di orientamento al lavoro mirato a favore dei detenuti, dei soggetti a misure alternative e sostitutive alla detenzione e degli ex detenuti.

4. La Regione sostiene l'azione degli enti locali diretta alla realizzazione degli interventi a favore dei detenuti, con particolare riguardo alla fase della scarcerazione, con azioni di progettazione della dimissione e di accompagnamento finalizzate al loro reinserimento sociale e lavorativo. In particolare promuove interventi di mediazione familiare, di housing sociale, aggregazione e integrazione sociale e di prevenzione della recidiva.

 

Art. 8
Attività trattamentali e sostegno alle famiglie

1. La Regione, gli enti locali territorialmente competenti e gli operatori del terzo settore concorrono, con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, a promuovere la realizzazione di iniziative culturali negli istituti penitenziari, favorendo in particolare la realizzazione delle le biblioteche degli istituti medesimi e l'ampliamento dell'offerta di quelle esistenti.

2. La Regione, in collaborazione con il Comitato regionale del CONI, sostiene lo svolgimento di attività sportive da parte dei detenuti anche attraverso la creazione e riqualificazione di spazi adeguati all'interno degli istituti penitenziari e la dotazione di idonee attrezzature.

3. La Regione, d'intesa con gli istituti penitenziari, favorisce interventi volti a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la propria famiglia, con particolare riguardo al ruolo genitoriale e ai colloqui in istituto con i figli minorenni.

 

Art. 9
Programma integrato di interventi

1. La Regione promuove e finanzia interventi intra ed extramurari nei vari ambiti operativi disciplinati dalla presente legge a favore dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e degli ex detenuti. La Giunta regionale approva ogni anno, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, un programma di interventi di carattere professionale, educativo, sanitario, sociale e culturale diretti al sostegno del percorso di recupero e riabilitazione e allo sviluppo di un percorso di reinserimento sociale e lavorativo sulla base delle priorità previste dalla presente legge.

2. Nel programma di cui al comma 1, la Giunta regionale individua, altresì, forme di verifica circa lo stato di sviluppo, l'adeguatezza e la congruenza degli interventi disciplinati nel capo I della presente legge.

 

Capo II
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Art. 10
Istituzione

1. Al fine di contribuire a raggiungere le finalità previste dalla presente legge e tutelare i diritti e la dignità delle persone sottoposte a restrizioni nella libertà personale è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante.

 

Art. 11
Funzioni

1. Il Garante svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, le seguenti funzioni:
a) assume ogni iniziativa volta a verificare che ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel modo del lavoro previste dalla presente legge;
b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un'attività inerente alle finalità dell'articolo 8;
c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché essa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni previste dalla lettera a);
d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali e delle amministrazioni locali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a loro competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni previste dalla lettera a) e, quando queste omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative;
e) formula indicazioni e proposte, anche su richiesta degli stessi organi regionali, in merito agli interventi amministrativi e a carattere legislativo volti ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1; su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare i medesimi soggetti;
f) promuove iniziative concrete di informazione, comunicazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

2. Il Garante, entro il 30 settembre di ogni anno presenta alla Commissione consiliare competente, che si esprime in merito, un programma di attività con il relativo fabbisogno finanziario.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Garante presenta alla Commissione consiliare competente un resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente.

4. Le funzioni di cui al comma 1, relativamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono esercitate in via esclusiva dal Garante, in deroga ad eventuali competenze in materia del Difensore civico regionale.

 

Art. 12
Nomina del Garante

1. Può essere nominato Garante chi é in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente;
b) qualificata esperienza professionale almeno quinquennale in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani.

2. Il bando per la presentazione delle domande è pubblicato a cura del Presidente del Consiglio regionale sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande sono presentate alla Presidenza del Consiglio regionale accompagnate dal curriculum e da elementi utili a documentare la competenza, l'esperienza e l'attitudine del candidato. Il bando è pubblicato dopo trenta giorni dalle dimissioni o dalla scadenza del mandato del Garante nominato.

3. Il Garante è nominato dal Consiglio regionale con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se nelle prime tre votazioni non viene raggiunto il quorum dei due terzi dei componenti il Garante è eletto a maggioranza assoluta.

4. Il Garante dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile.

 

Art. 13
Cause di incompatibilità

1. La carica di Garante è incompatibile con:
a) le cariche di parlamentare, ministro, consigliere e assessore regionale, provinciale e comunale;
b) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
c) l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.

2. Qualora il Presidente del Consiglio regionale, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dell'interessato, accerti l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, invita il Garante a rimuovere tale causa entro quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, che decorre dal momento della conoscenza dell'invito medesimo, il Garante è dichiarato decaduto dalla carica e il Presidente ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale avviando le procedure di cui all'articolo 14.

 

Art. 14
Cause di scadenza anticipata

1. L'incarico di Garante cessa prima della scadenza per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza o revoca.

2. Con le stesse modalità previste per l'elezione il Consiglio regionale può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge.

3. Al verificarsi dei casi previsti dal comma 1 l'elezione del Garante è posta entro quindici giorni all'ordine del giorno del Consiglio regionale.

4. Il Garante che subentri a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest'ultimo. Il divieto di immediata rieleggibilità di cui all'articolo 10, comma 4, non si applica qualora il Garante abbia svolto la funzione per un periodo inferiore a tre anni.

 

Art. 15
Trattamento economico

1. Al Garante spetta un trattamento economico pari al 50 per cento dell'indennità di carica, con esclusione della diaria, percepita dai consiglieri regionali. Gli spettano i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura identica a quella dei consiglieri regionali.

 

Art. 16
Sede e organizzazione

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale.

2. Alla dotazione organica, all'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del Garante provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Garante.

3. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca

4. Il Garante adotta un apposito regolamento che disciplina il proprio funzionamento.

 

Art. 17
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità annuale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione contenente lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della Regione. In tale relazione, inoltre, la Giunta informa sullo stato delle infrastrutture carcerarie, fornisce dati sugli indici di affollamento, sulla provenienza dei detenuti, sulle diverse tipologie di reato, sullo stato di salute dei detenuti, con particolare riferimento alla casistica delle patologie più frequenti e più gravi, sul livello di alfabetizzazione, sulle problematiche del lavoro e le emergenze di carattere sociale o attinenti alla sicurezza rilevate ed infine sul numero di detenuti di origine o residenza nel territorio sardo destinati al di fuori della Sardegna.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene inoltre:
a) l'entità e l'origine delle risorse utilizzate;
b) le misure adottate a sostegno della possibilità dei detenuti di fruire di regimi alternativi alla detenzione;
c) le politiche svolte in campo sanitario;
d) le misure attuate nel campo delle politiche formative, del lavoro, dell'integrazione culturale e sociale dei detenuti;
e) l'entità e la tipologia delle commesse regionali riguardanti il lavoro svolto dai detenuti all'interno ed all'esterno delle strutture penitenziarie, nonché gli interventi attuati nel campo dell'edilizia penitenziaria.

3. Tutti i soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste per consentire alla Giunta regionale di predisporre la relazione di cui al comma 1.

 

Art. 18
Abrogazione di norme

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il comma 16 dell'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003) è abrogato.

 

Art. 19
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del capo I della presente legge, valutati in euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si fa fronte con quota parte delle risorse proprie della Regione di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

2. Alla copertura delle spese previste per l'attuazione del capo II della presente legge, valutate in complessivi euro 200.000 a partire dal 2011, si provvede con risorse del bilancio interno del Consiglio regionale.

 

Art. 20
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS.