CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 137

presentata dalla Consigliera regionale

ZUNCHEDDU

il 19 marzo 2010

Istituzione per la Regione Sardegna di un Garante delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge istituisce la figura del Garante regionale per i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

La necessità e l'importanza di istituire la figura del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale nasce dall'esigenza di creare un collegamento tra i detenuti, le famiglie, le associazioni, le cooperative sociali e le istituzioni.

Tale figura, già esistente e funzionante in diverse regioni italiane, è stata, in molte occasioni, il motore di importanti iniziative sul territorio.

La nostra Costituzione, all'articolo 27, terzo comma, pur non escludendo certamente un aspetto afflittivo nelle sanzioni penali, ma affermando che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, ha vincolato e vincola il legislatore a strutturare l'esecuzione delle pene ai chiari fini di risocializzazione.

Infatti, il detenuto, conserva integro il diritto alla salute, alla dignità personale, e deve poter accedere, se vuole, a trattamenti di recupero e reintegro, anche con lo studio, la formazione, il lavoro in carcere, l'uso del tempo anche in attività di gioco e di socialità con altri detenuti o con operatori volontari laici o religiosi.

A tal fine è necessaria l'istituzione di un'autorità garante non solo dell'attuazione delle intese stipulate o da stipulare tra le varie amministrazioni, ma anche per vigilare sugli interventi di diretta competenza della Regione in materia di miglioramento delle condizioni di vita delle carceri, di istruzione e formazione professionale, di lavoro intracarcerario e di reinserimento lavorativo post-detentivo, di sanità penitenziaria, di interventi sanitari e sociali per la prevenzione delle devianze.

Si ricorda che il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene e trattamenti inumani e degradanti (CMP) ha costantemente sollecitato le varie istituzioni a dotarsi di organi di controllo delle condizioni di detenzione ed ha utilmente attinto informazioni attendibili dalle relazioni dei difensori civici penitenziari (o mediateur, o ombudsman o supervisory).

È su questa impostazione culturale, prima ancora che giuridica, che si è arrivati alla riforma della legge 26 luglio 1975, n. 354, con l'approvazione della cosiddetta legge Gozzini (legge 10 ottobre 1986, n. 663), voluta dall'allora Guardasigilli Martinazzoli.

Le considerazioni sopra sinteticamente esposte hanno fatto sentire l'urgenza di presentare una proposta di legge che preveda l'istituzione di una autorità regionale garante delle persone private della libertà personale per il rispetto dei loro diritti fondamentali.

La presente proposta di legge istituisce, dunque, la figura del Garante regionale per i diritti delle persone private della libertà personale, che deve essere scelto fra personalità di alto profilo morale con esperienza nel settore del diritto penitenziario.

È necessario, altresì, che il Garante possa svolgere la sua attività in piena autonomia e libero da qualsiasi rapporto gerarchico o funzionale.

Al fine di consentirgli un buon operato, al Garante devono essere attribuite diverse funzioni, tra le quali la collaborazione con le istituzioni giudiziarie e penitenziarie, con le associazioni e con gli operatori del trattamento intramurale ed extramurale, con le direzioni degli istituti e con gli agenti e ufficiali della polizia penitenziaria, la promozione e il sostegno di iniziative culturali promosse a favore e dai detenuti.
Il Garante dovrà favorire l'attuazione dei punti di programma indicati nei vari protocolli di intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione autonoma della Sardegna, fra i quali ricordiamo:
- la territorializzazione della pena;
- la promozione ed educazione alla salute dei ristretti negli istituti penitenziari della Sardegna;
- il trattamento di tossico e alcool dipendenti;
- l'istruzione;
- il reinserimento lavorativo e sociale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Istituzione del Garante

1. È istituito, presso il Consiglio regionale della Sardegna, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.

2. I soggetti indicati nel comma 1 sono quelli privati della libertà personale in qualunque forma tale privazione sia attuata e, quindi, quelli presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio, nonché quelli in arresti e/o detenzione domiciliare, nelle caserme dei carabinieri, della guardia di finanza e nei commissariati di polizia ubicati nel territorio regionale.

3. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri.

 

Art. 2
Nomina, incompatibilità e revoca

1. Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di due coadiutori. Il Garante e i coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta con voto limitato. Il Garante è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo; i coadiutori sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati, professori universitari ordinari di materie giuridiche o sociali, personalità provenienti da settori del sociale di alta e riconosciuta professionalità.

2. Il Garante e i due coadiutori durano in carica cinque anni.

3. La carica di Garante e di coadiutore è incompatibile con quella di:
a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;
b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

4. Il Garante e i due coadiutori non possono esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante e di coadiutore a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.

6. Il Consiglio regionale, con le stesse modalità previste per l'elezione, può revocare il Garante e i due coadiutori per gravi o ripetute violazioni di legge.

7. Il Garante e i due coadiutori che subentrino a quelli cessati dal mandato per qualsiasi motivo, durano in carica fino alla scadenza del mandato di questi ultimi.

 

Art. 3
Organizzazione e funzionamento

1. Il Garante approva con regolamento le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

2. Il Garante provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio regionale e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Garante entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, che comunque contiene le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, che disciplina le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo del collegio dei revisori dei conti. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

3. Il Garante ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale e si avvale dei mezzi strumentali e del personale messi a disposizione dal Consiglio regionale. La dotazione di personale dell'ufficio di segreteria del Garante è stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale d'intesa con il Garante e, comunque, è congrua rispetto ai compiti d'istituto.

4. Il Garante, nei limiti delle dotazioni del suo bilancio, può stipulare convenzioni con esperti, con organizzazioni non governative, con università, centri di studio e di ricerca ed istituzioni pubbliche e private che svolgano attività di sostegno socio-assistenziale, di tutela dei diritti umani dei cittadini italiani o di stranieri presenti sul territorio nazionale e di difesa o prevenzione sociale.

 

Art. 4
Trattamento economico

1. Al Garante e ai due coadiutori è attribuita un'indennità di funzione pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 40 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Garante e ai due coadiutori che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si recano in un comune diverso da quello in cui ha sede la struttura è riconosciuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

 

Art. 5
Funzioni e poteri

1. Il Garante ha la funzione di monitorare e assicurare la tutela ed il rispetto dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale, in qualunque forma tale privazione sia attuata, quindi delle persone detenute nelle carceri, nelle colonie agricole, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri, nelle caserme dei carabinieri, della guardia di finanza e nei commissariati di polizia, ubicati nel territorio regionale ed anche in detenzione domiciliare e sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.

2. Il Garante attiva il suo intervento d'ufficio oppure in base alle segnalazioni provenienti, in qualsiasi forma, dalla persona privata della libertà personale o da gruppi di cittadini, associazioni o enti esponenziali di interessi collettivi o diffusi. In particolare, il Garante svolge le seguenti funzioni ed ha i seguenti poteri:
a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone private della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione ed alla formazione professionale ed ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale ed al reinserimento nel mondo del lavoro;
b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone private della libertà personale dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati, sia dei loro familiari o di altro soggetto privato, sia di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgono un'attività inerente a quanto segnalato;
c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora le omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, compresi i poteri sostitutivi;
e) invita la competente Commissione consiliare ad effettuare una visita ai sensi dell'articolo 67, comma primo, lettera d), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modifiche, nei casi in cui abbia notizia o ritenga che vi sia una violazione dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
f) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone private della libertà personale e, su richiesta degli stessi organi, esprime parere su atti amministrativi o legislativi che possono riguardare dette persone;
g) propone all'Assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

3. Il Garante, nello svolgimento delle sue funzioni, informa costantemente la competente Commissione consiliare.

4. Il Garante interviene sia nell'ipotesi che i fatti di cui è a conoscenza riguardino competenze regionali, sia nell'ipotesi che riguardino competenze dell'amministrazione penitenziaria.

5. Il Garante dispone dei poteri di raccomandazione e di persuasione.

6. Nel caso di inadempienze o violazioni di diritti da parte dell'Amministrazione regionale, il Garante attiva in prima istanza un tentativo di persuasione, cui il funzionario o l'organo competente deve aderire salvo motivato dissenso. Il Garante, nel caso di legittima omissione, può chiedere l'ottemperanza a quanto segnalato, anche rivolgendosi ai soggetti superiori a quelli rimasti inerti. Nei casi più gravi può chiedere l'attivazione di un procedimento disciplinare, il cui esito è comunicato al Garante.

7. Nei casi in cui le violazioni dei diritti delle persone private della libertà personale siano determinate da autorità diverse da quelle regionali il Garante interviene avvalendosi del solo potere di persuasione.

8. L'attività del Garante si ispira alla massima speditezza, informalità e collaborazione con le strutture interessate.

9. Il garante è tenuto al segreto d'ufficio.

 

Art. 6
Attività di informazione e di promozione

1. Il Garante svolge un'opera sistematica di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti, delle garanzie, delle politiche informative, del lavoro, dell'integrazione sociale e culturale delle persone private della libertà personale.

2. Il Garante segala alle autorità regionali le azioni amministrative e legislative da intraprendere per assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone private della libertà personale ed è sentito ogni volta che i contenuti della normativa regionale riguardino anche persone private della libertà personale.

3. Nella sua attività di informazione e promozione culturale il Garante può avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di ricerca e studio.

 

Art. 7
Protocolli d'intesa

1. La competente Commissione consiliare promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e le amministrazioni statali competenti:
a) per attivare all'interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
b) per prevedere anche altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Garante.

 

Art. 8
Relazione annuale

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Garante presenta alla Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente per materia, che ne informa il Consiglio regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti.

2. Il Garante invia copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2.

 

Art. 9
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 200.000 annui.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL - Parte corrente
2010 euro 200.000
2011 euro 200.000
2012 euro 200.000
2013 euro 200.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010);

in aumento

UPB S01.01.001
Consiglio regionale
2010 euro 200.000
2011 euro 200.000
2012 euro 200.000
2013 euro 200.000

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.