CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

Mozione n. 265-267-264-213/28

MOZIONE unificata in materia di zona franca e delimitazione delle aree della zona franca della Sardegna in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, e dell'articolo 12 dello Statuto d'autonomia speciale della Sardegna.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione delle mozioni n. 265 (DIANA Giampaolo - SANNA Gian Valerio - COCCO Daniele Secondo - AGUS - BEN AMARA - BRUNO - COCCO Pietro - CORDA - COZZOLINO - CUCCU - CUGUSI - ESPA - FLORIS Vincenzo - LOTTO - MANCA - MARIANI - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SALIS - SECHI - SOLINAS Antonio - STOCCHINO - SORU - ZUNCHEDDU) - 267 (MULA - MELONI Francesco - COSSA - FOIS - DEDONI - PISANO - CUCCUREDDU - MULAS - SANNA Paolo Terzo - SANNA Matteo - ARTIZZU - PITTALIS - AMADU - RANDAZZO - PIRAS - TOCCO - FLORIS Rosanna - GALLUS - LOCCI - SANJUST - PETRINI) - 264 (ARBAU - DIANA Mario - SOLINAS Antonio - SABATINI - CUCCU - SANNA Gian Valerio - MARIANI - MULAS - CAMPUS - MELONI Valerio) - 213 (ZUNCHEDDU - URAS - SECHI - CUGUSI - COCCO Daniele Secondo) e delle interpellanze n. 126 e n. 113 in materia di zona franca,

PREMESSO che:
- con il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche), la Sardegna, dopo circa quarant'anni dallo Statuto di autonomia, dà attuazione all'articolo 12 della sua carta fondamentale istituendo le zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme ed Arbatax;
- il decreto legislativo costitutivo prevede che per definire la delimitazione territoriale e l'operatività delle zone franche si deve provvedere, su proposta della Regione, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, allo stato dei fatti, risulta esserne stato adottato uno, in data 7 giugno 2001, ma per la sola operatività della zona franca di Cagliari;

ATTESO che:
- il Consiglio regionale, e per esso la Prima Commissione permanente, con risoluzione adottata in data 12 ottobre 2011 ha impegnato la Giunta regionale a formulare al Governo una proposta di delimitazione delle zone franche della Sardegna, suggerendo l'opportunità di ricomprendervi anche le zone industriali fino ad una distanza di 120 chilometri dai porti stessi;
- la stessa risoluzione, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e del titolo III dello Statuto speciale per la Sardegna, ha previsto che venga accordata alla Regione la potestà di stabilire aliquote ed esenzioni sui tributi erariali generati in Sardegna e il cui importo sia di sua spettanza;
- nella risoluzione del 31 ottobre 2012 della Prima Commissione si è suggerito di richiedere allo Stato misure di compensazione degli svantaggi legati all'insularità volti a consentire nel tempo un superamento di tali oggettivi svantaggi, misure da notificare e possibilmente concordare con la Commissione europea;

PREMESSO che:
- con la proposta di legge n. 482 (Sanna Gian Valerio e più) si dettano "Norme urgenti per l'attuazione ed il funzionamento delle zone franche istituite nella Regione Sardegna", sul presupposto, precisato nella relazione, di "rimuovere ogni inerzia sia politica che procedimentale che si contrappone alla piena e responsabile attuazione di un'opportunità dell'autonomia regionale";
- con la proposta di legge nazionale n. 22 (Sanna Giacomo e più) recante la "Istituzione di un regime di zona franca fiscale e doganale integrale nel territorio della Regione autonoma della Sardegna", il Gruppo consiliare del Partito sardo d'azione ha inteso proporre un modello di zona franca articolato che di fatto pone il Consiglio davanti alla necessità di affrontare la questione;
- con l'interrogazione n. 1100/A è stato chiesto alla Giunta regionale di portare a conoscenza del Consiglio l'attività in materia di zona franca al fine di coinvolgere le amministrazioni comunali e il movimento popolare che propugna la zona franca integrale;
- il Presidente della Regione ha inoltrato note scritte in materia di zona franca sia al Presidente del Consiglio dei ministri (in data 2 marzo 2013) che al Commissario europeo alla fiscalità (in data 12 marzo 2013);
- oltre 250 comuni della Sardegna hanno deliberato per l'istituzione della zona franca integrale;

RICORDATO che:
- in data 14 settembre 2012 si è appreso che il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture, Corrado Passera, ha deciso di rilanciare l'istituto della zona franca, sbloccando i fondi CIPE destinati alla piattaforma logistica del porto di Trieste, nel quale sono stati istituiti cinque punti franchi con il trattato di Parigi e si è appreso che con semplice decreto dell'Agenzia delle dogane del 1° agosto 2003 è stata istituita una zona franca non interclusa nel porto di Gioia Tauro;
- con il trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 i governi delle nazioni sconfitte si impegnarono a prevenire il riemergere di organizzazioni il cui obiettivo fosse quello di privare le persone dei loro diritti democratici, come era accaduto durante il fascismo;
- in quell'occasione, l'Italia fu autorizzata dagli Alleati, vincitori della seconda guerra mondiale, a prevedere l'istituzione di regioni autonome a statuto speciale, nonché alla istituzione di zone franche e punti franchi nelle regioni ultraperiferiche a rischio di spopolamento, istituti (zone franche e punti franchi) considerati come "discrimine positiva atta a compensare i sovra costi di trasporto, e pertanto destinataria di specifici aiuti allo sviluppo posti a tutela della pace sociale";

CONSIDERATO che:
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, disciplina l'istituzione e il funzionamento delle zone franche in armonia con il Codice doganale comunitario approvato con regolamento CEE n. 2913/92 (Consiglio) e con regolamento CEE n. 2454/93 (Commissione), regolamenti in base ai quali sono state istituite, ai sensi del decreto legislativo n. 75 del 1998, le zone franche nei porti di Cagliari, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili;
- con decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 1949 sono state emanate norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna e con la legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 (articolo 2), sono state previste delle provvidenze dirette a favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali nei punti franchi e depositi franchi in Sardegna;

TENUTO CONTO inoltre che:
- l'articolo 1 della legge n. 131 del 2003 prevede che i trattati internazionali sono costitutivi di obblighi e, pertanto, che la potestà legislativa statale sia vincolata dalle norme del diritto internazionale riconosciute dall'articolo 10 della Costituzione e le modalità di gestione delle suddette zone franche debbano conformarsi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute sulle zone franche del mondo;
- l' articolo 8, comma 2, lettera h) della legge n. 84 del 1994 prevede che al Presidente dell'Autorità portuale compete l'amministrazione dei beni e delle aree del demanio marittimo (l'unico demanio rimasto nella titolarità esclusiva dello Stato);
- l'articolo 9, comma 1 della legge n. 88 del 2001 ha apportato modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998 prevedendo che sono trasferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non attribuite all'autorità portuale dalla legge n. 84 del 1994;
- la legge n. 42 del 2009 ha trasferito la competenza al rilascio delle concessioni demaniali marittime alle regioni e agli enti locali;

SOTTOLINEATO che:
- si rappresenta l'urgenza di emanare gli atti amministrativi attuativi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 75 del 1998, dal momento che, con il trattato di Lisbona, il valore giuridico della normativa comunitaria è divenuto prevalente rispetto alla normativa degli stati membri, per cui a partire dal 24 giugno 2013, entrando in vigore il nuovo Codice doganale approvato con regolamento (CE) del Consiglio n. 450 del 2008, cesseranno gli effetti del decreto legislativo n. 75 del 1998 con il quale sono state istituite le zone franche nei principali porti della Sardegna;
- l'istituzione delle zone franche era contemplata nelle norme del precedente Codice doganale che, ai sensi dell'articolo 167 del regolamento CE n. 2913/92 (Consiglio) e del regolamento CE n. 2454/93 (Commissione), prevedeva che "i paesi aderenti alla Comunità europea che versino in disagio economico causato dallo spopolamento, possano destinare alcune parti di territorio doganale della Comunità a Zone Franche o a Punti Franchi" e che "debba esistere una discrimine positiva a favore delle regioni ultra periferiche a scarsa densità demografica (discrimine positiva) atta a compensare i sovracosti di trasporto e pertanto destinataria di specifici aiuti allo sviluppo economico reso indispensabile per la coesione sociale" (articolo 299, paragrafo 1, del trattato che ha istituito la Commissione europea);
- infatti, nel nuovo Codice doganale approvato con regolamento CE n. 450/2008 (Consiglio) all'articolo 188, paragrafi 1 e 2, è prevista la sostituzione del regolamento CE n. 2454/1993 tramite l'emanazione di un nuovo regolamento attuativo che prevede il divieto di istituzione di nuove zone franche, in quanto le stesse vengono parificate agli aiuti di Stato, vietati dalla normativa comunitaria;
- la Sardegna, già profondamente colpita dalla crisi economica e finanziaria in corso, non può rinunciare ad una così importante occasione di crescita economica e ai vantaggi offerti dall'istituto delle zone franche ai territori svantaggiati come quello sardo;
- in base a quanto sopra riportato, si può con certezza affermare che il regime della zona franca nei porti della Sardegna, come individuati dal decreto legislativo n. 75 del 1998, è identico a quello previsto attualmente per il territorio del Comune di Livigno, che nasce come territorio doganale ed extraterritoriale proprio perché equiparato/assimilato ai punti franchi istituiti in Sardegna dalla legge costituzionale n. 3 del 1948;
- l'esenzione prevista dall'istituto della zona franca riguarda:
a) i tributi doganali (decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
b) le accise (decreto legislativo n. 504 del 1995);
c) l'IVA (decreto legislativo n. 18 del 2010);
d) gli altri benefici fiscali previsti dall'articolo 8 della legge n. 3 del 1948 come da ultimo modificata dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi 834 e 835;
e) i benefici previsti dalla normativa comunitaria per gli altri punti franchi e zone franche istituite nella Comunità europea;
- in forza del sillogismo giuridico per cui se è vero che il regime fiscale (compreso quello di esenzione) si estende su tutto il territorio italiano e se è vero che il Comune di Livigno attualmente beneficia di un regime fiscale di esenzione da determinati tributi (doganali, accise e IVA) perché il suo territorio è stato assimilato ai punti franchi della Sardegna ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 2, appare ovvio che lo stesso regime fiscale di cui beneficia il Comune di Livigno competa altrettanto e a maggior ragione ai territori della Sardegna, dove una legge costituzionale ha previsto l'istituzione di punti franchi con le modalità di cui al decreto legislativo n. 75 del 1998;

CONSIDERATO che, nonostante le norme di attuazione dello Statuto riconoscano alla Sardegna una pluralità di siti dove insediare le zone franche, ad oggi le previsioni risultano largamente disattese in quanto si priva la comunità regionale dei benefici di carattere fiscale, certamente rilevanti anche in relazione alla profonda diseconomia dell'Isola, particolarmente acuitasi in questi ultimi anni;

CONSTATATO che vi è nell'Isola, da parte di tutte le forze politiche, delle istituzioni locali, della Regione e, sostanzialmente, da parte di tutta la popolazione, la fermissima volontà che si pervenga con misure straordinarie ad una sorta di autonomizzazione del sistema della riscossione dei tributi con una profonda conseguente modifica del regime fiscale vigente, il tutto teso a raggiungere la zona franca fiscale,

impegna il Presidente della Regione

1) a procedere, per quanto rientri nei poteri della Regione, per giungere nei tempi più brevi possibili a dare pratica attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 75 del 1998, e dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, al fine di addivenire ad un generale riconoscimento dell'autonomia fiscale della Sardegna, attraverso un sistema di fiscalità di vantaggio e/o istituzione della zona franca integrale;
2) ad adottare, con la massima sollecitudine, tutti gli adempimenti necessari in considerazione della scadenza del termine del 24 giugno 2013, data entro cui si sarebbero dovuti emanare tutti gli atti amministrativi attuativi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 75 del 1998, in quanto con il trattato di Lisbona il valore giuridico della normativa comunitaria è divenuto prevalente rispetto alla normativa degli stati membri e a partire dalla suddetta data è entrato in vigore il nuovo Codice doganale approvato con regolamento (CE) del Consiglio n. 450/2008, venendo a cessare gli effetti del decreto legislativo n. 75 del 1998 con il quale sono state istituite le zone franche nei principali porti della Sardegna,

si impegna

ad inserire all'ordine del giorno della tornata consiliare in corso, ai sensi dell'articolo 102 del Regolamento consiliare, la proposta di legge n. 482 (Sanna Gian Valerio e più) recante "Norme urgenti per l'attuazione ed il funzionamento delle zone franche istituite nella Regione Sardegna" e, qualora perfezionata in Commissione, la proposta di legge nazionale n. 22 (Sanna Giacomo e più) recante l'"Istituzione di un regime di zona franca fiscale e doganale integrale nel territorio della Regione autonoma della Sardegna".

Cagliari, 4 luglio 2013

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La presente mozione è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 luglio 2013.